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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti
(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)
Parte aggiornata al Decreto Legislativo 15 marzo 2006,
n.151
(ove necessario, i ministeri originariamente indicati sono stati adeguati agli
attuali)
(a cura di Enzo
Fogliani)
Parte IV
Disposizioni Transitorie e complementari
Capo I
Organi di Attività Amministrativa della Navigazione
Art.
1266 - Enti portuali.(1)
(Restano
in vigore, in quanto compatibili con le disposizioni del codice, le disposizioni
relative
alla costituzione e all'ordinamento del Consorzio autonomo del porto di
Genova, del Provveditorato al porto di Venezia, dell'Ente autonomo del
porto di Napoli, delle aziende dei magazzini generali di Trieste [e di
Fiume])
Art. 1267 -
Ordinamento della direzione del Lazio e navigazione sul Tevere.
La navigazione sul Tevere tra Roma e il mare continua ad essere regolata dalla legge 6
maggio 1906, n. 200.
(Per
l'ordinamento della direzione marittima del Lazio resta in vigore il
regio decreto 20 dicembre 1923, n. 3525.) (2)
Art. 1268 - Delega provvisoria ai
comuni.
Nelle
località non collegate per via navigabile con località ove siano uffici
di porto della navigazione interna, le attribuzioni spettanti a tali
uffici sono esercitate dai comuni fino a quando non sia diversamente
stabilito dal ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
Art. 1269 - Magistrato alle acque.
La competenza del magistrato alle
acque continua a essere regolata dalla legge 5 maggio 1907, n. 257, dal
decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853 convertito nella legge 7 gennaio
1937, n. 191 (3)
e dalle altre leggi relative.
Art. 1270 - Servizi di
navigazione lagunare di Venezia.
Rimangono attribuiti alla competenza della direzione generale della motorizzazione
civile e dei
trasporti in concessione (4) i servizi
pubblici di
navigazione comunali e provinciali di Venezia.
Art. 1271 - Ufficio del lavoro
portuale di Ferrara.
A decorrere dal 21 aprile 1942 l'ufficio del lavoro portuale di Ferrara viene
inquadrato
nell'amministrazione della navigazione interna.
(Art.
1272 - Comitato superiore
della navigazione interna.) (5)
(Presso
il Ministero per le
comunicazioni è istituito un comitato superiore della
navigazione interna, quale organo consultivo per le materie relative
alla navigazione stessa, per le quali non sia richiesto dalle
disposizioni vigenti il parere di altro organo consultivo.
La composizione e la
competenza del comitato superiore sono stabilite con decreto del
presidente della Repubblica.)
(Art.
1273 - Ispettorati di traffico aereo e delegati di campo di fortuna.) (6)
Art. 1274 - Occupazione di zone
portuali.
Coloro, che al momento della
delimitazione delle zone portuali della navigazione interna occupano
senza concessione beni pubblici situati in tali zone, devono presentare
domanda di concessione entro il termine fissato dal decreto di
delimitazione.
Art. 1275 - Soppressione della
Cassa depositi della gente di mare.
Con l'entrata in vigore del codice è soppressa la Cassa depositi della gente
di mare.
Il
ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze,
stabilisce le norme per la liquidazione della cassa.
CAPO II
Polizia e
Servizi dei Porti
Art. 1276 -
Rimozione di cose sommerse.
Le disposizioni sulla rimozione di materiali, navi e aeromobili di cui
agli articoli 72,
73, 729 si
applicano anche
nel caso in cui la sommersione o la caduta sia avvenuta in data anteriore all'entrata
in
vigore del codice.
Art. 1277 - Regolamenti locali di
pilotaggio e di rimorchio.
Fino all'emanazione dei regolamenti locali di pilotaggio e di
rimorchio, previsti nell'articolo
95, secondo comma, e negli articoli
100 e 102,
continuano ad
applicarsi le norme dei regolamenti attualmente in
vigore in quanto compatibili.
Art. 1278 - Contributi dello
Stato per il pilotaggio.
Nel caso di pilotaggio obbligatorio, quando i proventi non siano
sufficienti al mantenimento di una corporazione di piloti, il
ministro delle
infrastrutture e dei trasporti può concedere un
assegno annuo a
carico del bilancio del suo ministero.
(Art.
1279 - Contributi per il
lavoro portuale.) (7)
CAPO III
Personale
della Navigazione Marittima, Interna ed Aerea
Articolo 1280 -
Iscrizione del personale della navigazione interna.
Coloro che esercitano la professione della navigazione interna devono
presentare all'ispettorato di porto, entro sei mesi dall'entrata in
vigore del codice, domanda di iscrizione nelle matricole, corredata dai
documenti stabiliti dal regolamento, nonché da una
dichiarazione
dell'armatore, nella quale sia attestato da quanto tempo il richiedente
esercita alle sue dipendenze la professione anzidetta e con quali
mansioni. Il richiedente stesso può altresì
presentare
analoghe dichiarazioni relative al servizio precedentemente prestato
presso altri armatori.
L'ispettorato di porto rilascia al richiedente un certificato
provvisorio che lo abilita all'esercizio della navigazione interna. Il
periodo di validità di tale certificato è
stabilito dal
ministro delle
infrastrutture e dei trasporti .
Art. 1281 - Personale delle
costruzioni aeronautiche.
Il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche deve,
entro tre mesi dall'entrata in vigore del codice, presentare domanda
per l'iscrizione nell'albo nazionale previsto nell'articolo
735.
Art. 1282 - Titoli professionali
marittimi.
Le modalità per il cambiamento delle patenti e degli altri
documenti relativi ai titoli professionali, rilasciati in base alle
disposizioni anteriormente vigenti, con le patenti e gli altri
documenti relativi ai titoli previsti dal codice sono stabilite dal
ministro per le comunicazioni.
I marittimi in possesso delle patenti di grado, delle qualifiche o
abilitazioni conseguite in base alle disposizioni anteriormente vigenti
possono continuare ad esercitare le attività alle quali
erano
abilitati in base alle disposizioni stesse.
Con decreto del presidente della Repubblica su proposta del
ministro per le comunicazioni, è stabilito con
quali titoli
e
abilitazioni rilasciate secondo le disposizioni anteriormente vigenti e
con quali requisiti sia ammesso il conseguimento del titolo di
meccanico navale previsto nell'articolo
123 del presente codice.
Art. 1283 - Norme fiscali
relative all'immatricolazione del
personale.
Le domande, i documenti e tutti gli atti relativi all'iscrizione del
personale marittimo, del personale della navigazione interna e della
gente dell'aria sono esenti da qualsiasi tassa.
CAPO IV
Regime
amministrativo delle Navi e degli Aeromobili
Art. 1284 -
Società proprietarie di navi e navi in
comproprietà.
Le società che anteriormente all'entrata in vigore del
codice
abbiano in proprietà navi italiane debbono entro il 31
dicembre
1942 presentare domanda al Ministero per le comunicazioni per
ottenere l'autorizzazione prevista negli articoli 143
e 144.
Per le comproprietà navali, che all'entrata in vigore del
codice
si trovino nelle condizioni previste nell'articolo 158
il
termine per
la cessione delle quote in detto articolo fissato decorre dal
1°
gennaio 1943.
Per le comproprietà che all'entrata in vigore del codice si
trovino nelle condizioni previste nell'articolo
159 l'autorizzazione a
dismettere la bandiera a norma del predetto articolo viene promossa a
datare dal 1° gennaio 1943.
Art. 1285 - Società
proprietarie di aeromobili.
Le società proprietarie di aeromobili iscritti nel registro
aeronautico nazionale o nel matricolare della[Reale unione nazionale
aeronautica, che alla data dell'entrata in vigore del codice non
si trovino nelle condizioni stabilite nell'articolo 751,
sono
tenute a
conformarsi alle disposizioni ivi contenute entro sei mesi dalla data
predetta.
Art. 1286 - Iscrizione di navi e
galleggianti della navigazione
interna.
I proprietari di navi o galleggianti della navigazione interna devono
presentare all'ispettorato di porto, entro un anno dall'entrata in
vigore del codice, domanda di iscrizione nei registri delle navi e dei
galleggianti corredata dei documenti prescritti dal regolamento.
L'ispettorato di porto rilascia al richiedente un certificato
provvisorio che abilita la nave o il galleggiante alla navigazione. Il
periodo di validità di tale certificato è
stabilito dal
ministro per le comunicazioni.
Art. 1287 - Licenza delle navi
minori.
La licenza di cui sono munite le navi minori ai sensi dell'articolo
153, è equiparata alle carte di bordo delle navi
maggiori
anche
agli effetti delle leggi per le assicurazioni sociali e per la
previdenza, quando si tratti di navi di stazza lorda superiore alle
dieci tonnellate ovvero di navi con apparato motore superiore ai
venticinque cavalli asse o trenta cavalli indicati, anche se
costituisca mezzo di propulsione ausiliario.
Art. 1288 - Annotazioni sul
certificato di collaudo agli alianti
libratori.
Il proprietario di aliante libratore ammesso alla navigazione a norma
del regolamento abrogato ai sensi dell'articolo
1329 deve, entro tre
mesi dall'entrata in vigore del codice chiedere l'annotazione sul
certificato di collaudo prevista nell'articolo
755, secondo comma.
Art. 1289 -
Navigabilità della nave e libri di bordo
nella navigazione interna.
Con decreto del ministro per le comunicazioni sono
stabiliti i
termini entro i quali le navi della navigazione interna costruite prima
dell'entrata in vigore del codice devono essere sottoposte a prima
visita per l'accertamento delle condizioni di navigabilità,
ed
essere provviste delle dotazioni di bordo e dei certificati di
navigabilità.
Con decreto del ministro per le comunicazioni sono
altresì
stabiliti i termini entro i quali le navi anzidette devono essere
provviste dei libri di bordo stabiliti dal codice.
Arti. 1290 - Perdita presunta.
Per le navi e gli aeromobili, dei quali le ultime notizie risalgono ad
un momento anteriore alla data dell'entrata in vigore del codice, il
termine per la presunzione di perdita, previsto negli articoli 162
e
761, decorre
dalla data stessa, a meno che a tale data il termine che
rimane ancora a decorrere, secondo le disposizioni delle leggi
anteriori, sia più breve.
CAPO V
Navigazione da diporto, Pesca,
esercizio della Navigazione Interna
(Art.
1291 - Tasse
per le abilitazioni della navigazione da diporto.)
(8)
Art. 1292 -
Antiche concessioni di pesca.
I titolari di antiche concessioni di diritti esclusivi di pesca, che ne
abbiano ottenuto o ne ottengano il riconoscimento definitivo a norma
delle leggi speciali continuano ad esercitarle nei modi e nei limiti di
tale riconoscimento. Dette concessioni, per motivi di pubblico
interesse, possono in ogni tempo essere revocate, con pagamento di una
indennità.
I provvedimenti che riconoscono o revocano le concessioni di cui al
comma precedente ovvero ne dichiarano l'estinzione o la decadenza sono
presi con decreto del ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano ai diritti
esclusivi di pesca attualmente spettanti ad amministrazioni dello Stato.
Art. 1293 - Servizi soggetti a
concessione.
Coloro che esercitano servizi pubblici di linea o di rimorchio ovvero
di traino con mezzi meccanici in navigazione interna, se non sono
già concessionari, devono presentare al
Ministero per le
comunicazioni entro un anno dall'entrata in vigore del codice
domanda di concessione, corredata dei documenti stabiliti dal
regolamento.
Il ministro per le comunicazioni può rilasciare al
richiedente un'autorizzazione provvisoria alla prosecuzione del
pubblico servizio.
Art. 1294 - Servizi soggetti ad
autorizzazione.
Coloro che esercitano servizi di trasporto o di rimorchio per conto di
terzi ovvero servizi di traino con mezzi non meccanici in navigazione
interna, devono presentare all'ispettorato compartimentale, entro un
anno dall'entrata in vigore del codice, domanda di autorizzazione
corredata dei documenti stabiliti dal regolamento.
L'ispettorato compartimentale può rilasciare al richiedente
una
autorizzazione provvisoria per la prosecuzione del servizio.
Art. 1295 - Trasporto per conto
proprio.
La nave provvista del certificato provvisorio di cui all'articolo 1286
può essere adibita al trasporto o al rimorchio per conto
proprio
con annotazione apposta dall'ispettorato di porto sul certificato
medesimo.
Art. 1296 - Validità
dei documenti provvisori.
La durata delle autorizzazioni provvisorie di cui agli articoli 1293,
1294 è stabilita dal
ministro per le comunicazioni.
CAPO VI
Proprietà e
armamento
delle navi e degli aeromobili
Art. 1297 -
Responsabilità del costruttore.
Le disposizioni degli articoli 240,
855 si applicano
anche ai contratti
anteriori all'entrata in vigore del codice se l'opera o singole parti
di essa siano compiute o comunque alla loro consegna si addivenga dopo
l'entrata in vigore del codice. Quando la consegna sia stata effettuata
anteriormente a tale epoca, la prescrizione prevista nelle norme
predette decorre dalla data di entrata in vigore del codice, a meno
che, secondo le disposizioni della legge anteriore, l'azione sia
già prescritta a tale data o il termine ancora utile sia
più breve di due anni.
Art. 1298 - Pubblicità.
Le disposizioni degli articoli 257,
571, 871, 1034
si applicano
anche
per le trascrizioni e annotazioni eseguite anteriormente all'entrata in
vigore del codice, salvi i diritti acquisiti dai terzi in base alle
leggi anteriori.
Art. 1299 - Pubblicità
degli atti relativi alla
proprietà dell'aeromobile.
Le disposizioni di questo codice e del codice civile relative alla
pubblicità si applicano anche agli atti costitutivi,
traslativi
o estintivi della proprietà e degli altri diritti reali
sull'aeromobile di data anteriore a quella dell'entrata in vigore del
presente codice e non resi pubblici anteriormente alla data stessa.
Art. 1300 - Dichiarazione di
esercente.
Chi ha assunto l'esercizio di aeromobili alla data dell'entrata in
vigore delle norme del codice è tenuto a fare la
dichiarazione
prescritta nell'articolo 874
entro sei mesi dalla data stessa.
Arti. 1301 - Limitazione del
debito dell'armatore.
Se, anteriormente all'entrata in vigore del codice l'armatore ha
dichiarato di volersi valere della limitazione, si applicano le
disposizioni della legge 25 maggio 1939, n. 868.
Art. 1302 - Obbligo di
assicurazione per danni a terzi sulla
superficie.
La disposizione dell'articolo
772 entra in vigore il 1° gennaio
1943. Quando anteriormente a questa data, l'aeromobile non sia stato
assicurato per danni a terzi sulla superficie, la
responsabilità
per tali danni è regolata a norma delle disposizioni fin'ora
vigenti.
Arti. 1303 - Arruolamento a tempo
indeterminato.
Le disposizioni dell'articolo
326 si applicano anche ai contratti di
arruolamento stipulati anteriormente all'entrata in vigore del codice,
quando l'arruolato abbia continuato a prestare ininterrottamente
servizio, ai sensi delle disposizioni stesse, successivamente a tale
epoca.
Art. 1304 - Norme applicabili al
personale arruolato.
Nei confronti del personale arruolato su navi rimane in vigore
l'articolo 1 del R.D.L. 6 febbraio 1936, n. 337.
Art. 1305 - Risoluzione dei
contratti di arruolamento e di lavoro.
Le disposizioni degli articoli 343,
914 si applicano
anche ai contratti
di arruolamento e di lavoro stipulati anteriormente all'entrata in
vigore del codice, quando successivamente a tale epoca sia avvenuto il
fatto che ha determinato la risoluzione del contratto.
Art. 1306 - Beneficiari
dell'assicurazione contro i rischi di volo.
Le disposizioni dell'articolo
936 si applicano anche quando il
contratto di assicurazione sia stato concluso anteriormente alla data
dell'entrata in vigore del codice, sempre che la morte dell'assicurato
sia avvenuta successivamente a tale data.
Art. 1307 - Norme fiscali
relative al contratto di lavoro.
I contratti di arruolamento della gente di mare e quelli di lavoro del
personale navigante della navigazione interna e del personale di volo,
nonché tutti gli atti ad essi relativi, sono esenti dalle
tasse
di bollo e di registro.
CAPO VII
Obbligazioni relative
all’esercizio della navigazione
Art. 1308 - Clausole di esonero
da responsabilità.
Le clausole di esonero da responsabilità e quelle limitative
che
fossero invalide secondo le disposizioni delle leggi anteriori, ma
valide secondo le disposizioni del codice, sono soggette alle norme di
quest'ultimo se il fatto a cui si ricollega la
responsabilità si
è avverato posteriormente all'entrata in vigore del codice
stesso.
Art. 1309 - Riconsegna delle
merci trasportate.
Le disposizioni del secondo comma dell'articolo
435 si osservano anche
se il contratto di trasporto per acqua o per aria sia anteriore
all'entrata in vigore del codice.
Art. 1310 - Contribuzione alle
avarie comuni.
Le disposizioni degli articoli
da 469 a 480 non si applicano quando i
contratti di noleggio o di trasporto relativi al viaggio contributivo
siano stati conclusi anteriormente all'entrata in vigore del codice.
Art. 1311 - Assistenza e
salvataggio.
Le disposizioni degli articoli 494,
499, 986, 991
si applicano anche
ai
fatti di assistenza o salvataggio avvenuti anteriormente all'entrata in
vigore del codice quando, per gli articoli 499, 991 la determinazione
del compenso sia fatta successivamente a tale epoca.
Le disposizioni degli articoli 497,
989 si applicano
anche ai fatti di
assistenza o di salvataggio anteriori all'entrata in vigore del codice
quando la ripartizione della spesa sia compiuta in epoca posteriore.
Art. 1312 - Contratto di
assicurazione.
La disposizione del secondo comma dell'articolo
534 si applica anche ai
contratti di assicurazione in corso all'entrata in vigore del codice
per i sinistri verificatisi posteriormente.
Art. 1313 - Privilegi.
Le disposizioni del codice relative ai diritti dei creditori
privilegiati, all'ordine dei privilegi e all'efficacia di questi
rispetto al pegno, alla ipoteca e agli altri diritti reali si osservano
anche per i privilegi sorti anteriormente all'entrata in vigore del
codice medesimo.
Art. 1314 - Prescrizione.
Quando il codice stabilisce un termine di prescrizione più
breve
di quello stabilito dalle leggi anteriori, la prescrizione si compie
nel termine più breve, il quale decorre dall'entrata in
vigore
del codice, salvo che per il compimento della prescrizione, secondo le
disposizioni delle leggi anteriori, rimanga a decorrere un termine
minore.
CAPO VIII
Disposizioni Processuali
Art. 1315 - Inchiesta formale.
Alle inchieste formali in corso presso le commissioni costituite prima
dell'entrata in vigore delle norme del codice, si applica il regio
decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819.
Nei casi in cui prima dell'entrata in vigore delle norme del codice,
sia stata disposta la inchiesta formale, ma non siano state ancora
iniziate le operazioni di inchiesta, si applicano gli articoli
da 581 a
583.
Art. 1316 - Procedimento avanti i
comandanti di porto.
Ai giudizi avanti i comandanti di porto, nei quali, all'entrata in
vigore delle norme del codice, non si sia costituita almeno una delle
parti, si applicano gli articoli
da 591 a 609.
Ai giudizi avanti i comandanti di porto, nei quali, all'entrata in
vigore delle norme del codice, non sia stata pronunciata ordinanza
istruttoria o sentenza interlocutoria, si applicano gli articoli 595,
quarto
e quinto comma; da
596 a 598; da
604 a 609.
Ai giudizi avanti i comandanti di porto, nei quali, all'entrata in
vigore delle norme del codice sia stata pronunciata ordinanza
istruttoria o sentenza interlocutoria, si applicano gli articoli 5, 6,
primo a quarto comma della legge 31 dicembre 1928, n. 3119.
I comandanti di porto debbono, nel termine di sei mesi dall'entrata in
vigore delle norme del codice, disporre la comunicazione alle parti,
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del dispositivo
delle sentenze interlocutorie o definitive, non ancora passate in
giudicato alla data dell'entrata in vigore delle norme del codice. Il
soccombente, al quale non sia stata notificata la sentenza a istanza di
parte, dopo la entrata in vigore delle norme del codice,
può, a
seconda dei casi, formulare riserva di appello ovvero proporre appello
o regolamento di competenza entro quindici giorni dalla data di
consegna della lettera raccomandata.
(Art.
1317 - Controversie di
competenza degli enti portuali.)
(9)
(L'esercizio
delle funzioni giurisdizionali conferite al presidente del
Consorzio del porto di Genova dal T.U. 16 gennaio 1936, n. 801 è
regolato dalle disposizioni del presente codice, anche per quanto
concerne l'impugnazione delle sentenze.)
Art. 1318 - Liquidazione delle
avarie comuni.
Alle operazioni peritali in corso all'entrata in vigore delle norme del
codice si applica l'articolo 568 secondo comma del codice di commercio.
I chirografi stipulati anteriormente all'entrata in vigore delle norme
del codice conservano piena efficacia secondo le disposizioni anteriori.
Art. 1319 - Espropriazione non
ancora iniziata di nave e di aeromobile.
Se prima dell'entrata in vigore delle norme del codice sia stato
soltanto notificato il precetto e questo non sia ancora divenuto
inefficace, il creditore deve, a pena di inefficacia del precetto
stesso, dare inizio alla espropriazione secondo le norme del codice,
entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle norme predette.
Art. 1320 - Espropriazione
iniziata di nave.
Se prima dell'entrata in vigore delle norme del codice sia stato
eseguito il pignoramento ma non si trovi iscritta a ruolo la causa di
autorizzazione alla vendita, il creditore deve, a pena di estinzione
del processo esecutivo, procedere alla trascrizione e all'annotazione
del verbale di pignoramento entro trenta giorni dall'entrata in vigore
delle norme predette.
L'espropriazione forzata segue secondo le norme del codice.
Art. 1321 - Espropriazione
iniziata di aeromobile.
Se prima dell'entrata in vigore delle norme del codice sia stato
eseguito il pignoramento, ma non sia stata ancora proposta istanza per
l'autorizzazione alla vendita, il creditore deve, a pena di estinzione
del processo esecutivo, procedere alla trascrizione e all'annotazione
del verbale di pignoramento entro trenta giorni dall'entrata in vigore
delle norme predette.
L'espropriazione forzata segue secondo le norme del codice.
Art.1322 - Cause di
autorizzazione alla vendita di nave.
Se all'entrata in vigore delle norme del codice la causa di
autorizzazione alla vendita sia iscritta a ruolo, ma non si trovi in
decisione, il creditore deve, a pena di estinzione del processo
esecutivo, fare domanda per la nomina del giudice dell'esecuzione entro
trenta giorni dall'entrata in vigore delle norme predette.
Se a quell'epoca la causa di autorizzazione alla vendita si trova in
decisione, il giudice adito deve nominare il giudice dell'esecuzione, e
rimettere avanti ad esso le parti.
L'espropriazione forzata prosegue secondo le norme del codice.
Art. 1323 - Sentenze di
autorizzazione alla vendita di nave.
Se all'entrata in vigore delle norme del codice il giudice
adìto
ha pronunciato la sentenza di autorizzazione alla vendita, la
espropriazione forzata prosegue secondo le norme delle leggi precedenti.
Art. 1324 - Istanza di vendita di
aeromobile.
Se prima dell'entrata in vigore delle norme del codice è
stata
già proposta istanza per l'autorizzazione alla vendita, il
processo prosegue secondo le disposizioni della legge precedente.
Art. 1325 - Autorizzazione per
l'esercizio provvisorio della nave
pignorata.
Se all'entrata in vigore delle norme del codice la sentenza, che ai
sensi dell'articolo 882 del codice di commercio autorizza l'esercizio
provvisorio della nave pignorata, non sia stata trascritta ed annotata,
si applica il disposto dell'articolo medesimo.
Art. 1326 - Spese per l'inchiesta
formale.
Le spese per l'inchiesta formale, di cui agli articoli da 579
a 583; da 827 a
829 quando l'inchiesta è stata disposta di
ufficio, ovvero ad
istanza delle associazioni sindacali o delle persone indicate
nel secondo comma dell'articolo
583, restano a carico dell'erario.
CAPO VIII
Disposizioni finali.
Art. 1327 - Laghi
internazionali.
Fino a quando la convenzione e il regolamento internazionale approvati
con regio decreto 26 settembre 1925, n. 2074, convertito nella legge 18
marzo 1926, n. 562, non siano modificati in relazione alle norme del
codice, continuano ad applicarsi, per il lago Maggiore e per il lago di
Lugano, le disposizioni della convenzione e del regolamento anzidetti.
Art. 1328 - Applicazione delle
norme del codice.
Le disposizioni del codice che richiedono per la loro applicazione
l'emanazione di particolari norme regolamentari non entrano in vigore
sino a quando dette norme non sono emanate.
Art. 1329 - Abrogazione delle
norme contrarie e incompatibili.
Con l'entrata in vigore delle norme del codice sono abrogate le
disposizioni del codice per la marina mercantile, approvato con regio
decreto 24 ottobre 1877, n. 4146, del regolamento per la marina
mercantile approvato con regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166, del
libro secondo del codice di commercio approvato con regio decreto 31
ottobre 1882, n. 1062, del regio decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207,
convertito in legge 31 gennaio 1926, n. 753 del regolamento per la
navigazione aerea approvato con regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n.
356, nonché le altre disposizioni concernenti le materie
disciplinate dal codice della navigazione, contrarie o incompatibili
col codice stesso.
Art. 1330 - Delega legislativa.
Il governo del re è autorizzato ad emanare entro il 21
aprile
1945 norme aventi forza di legge in materia di navigazione interna, in
quanto non sia provveduto dal presente codice e dal relativo
regolamento per le parti relative alle zone portuali, all'ordinamento
dei porti e approdi, alla organizzazione amministrativa, alla
previdenza e all'assistenza del personale, al regime amministrativo
delle navi e alle modalità di intervento dello Stato nella
costruzione di esse, alle concessioni e autorizzazioni relative a
servizi di trasporto, di rimorchio e di traino, alla polizia della
navigazione, coordinando tali norme con la legislazione vigente per le
materie affini.
Al riguardo sarà provveduto con decreti reali, sentito il
parere
di una commissione consultiva composta di rappresentanti dei
Ministeri della giustizia, dei lavori pubblici, delle
comunicazioni e delle corporazioni, nonché di
esperti in materia di legislazione e di usi della navigazione interna.
La commissione di cui
al precedente comma è nominata con
decreto reale su proposta del ministro per le
comunicazioni di concerto con gli altri ministri interessati.
Art. 1331 -
Disposizioni per l'esecuzione del codice.
Oltre alle speciali norme di cui è autorizzata l'emanazione
da
disposizioni del presente codice, con decreto del presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
consiglio di Stato, sono emanate le disposizioni necessarie per il
completamento e l'esecuzione del codice stesso.
(1) Il
riferimento a
Fiume era venuto meno per effetto delle disposizioni contenute nel
Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate ed associate firmato
a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con d.lg.c.p.s. 28
novembre 1947, n. 1430. Successivamente l'intero articolo
è stato superato dalla trasformazione degli enti portuali in
società, effettuato dall'art. 20 della l. 28 gennaio 1994,
n. 84. 
(2) Comma
abrogato
dall'art. 1 del d.lg.lgt. 24 maggio 1945, n. 336.
(3) Ai
sensi
dell'art. 31, II
comma, della l. 5 marzo 1963, n. 366 le norme della legge stessa
sostituiscono quelle del r.d.l. 18 giugno 1936, n. 1853 (ad eccezione
di quelle del capo IV sull'esercizio della pesca nella laguna veneta)
nelle
citazioni che figurano nel presente articolo e nell'art. 515 regol.
cod. nav.
(4) L'originario
ispettorato generale
della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione deve ora
intendersi come direzione
generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi
dell'art. 1, l. 31 ottobre 1967, n. 1085. .
(5) Articolo
non più operativo a seguito della soppressione del comitato
superiore della navigazione interna, disposta dal d.p.r. 9 maggio 1994,
n. 608 .
(6) Articolo
abrogato dall'art. 1, punto 8
del d. lgs. 15
marzo 2006, n. 151.
(7) Articolo
abrogato dall'art. 27 della l. 28 gennaio 1994, n. 84 nel testo
modificato dall'art. 2 del d.l. 21 ottobre 1996 n. 535, convertito
dalla l. 23
dicembre 1996, n. 647.
(8) Articolo
abrogato dall'art. 66 del d.
lgs 18 luglio 2005, n. 171 (codice della nautica da diporto).
(9) Articolo costituzionalmente illegittimo
in base alla sentenza Corte cost. 15 maggio 1974, n.
128.
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