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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti
(a cura di Enzo
Fogliani)
Parte II
Della navigazione aerea
Libro secondo
Della proprietà e dell'esercizio dell'aeromobile
Titolo secondo
Della proprietà dell'aeromobile
Art. 861 - Norme applicabili all’aeromobile
In quanto non sia diversamente stabilito, gli aeromobili sono soggetti
alle norme sui beni mobili.
Art. 862 - Pertinenze e parti separabili
Sono considerate pertinenze dell’aeromobile i paracadute, gli
attrezzi e gli strumenti, gli arredi e in genere tutte le cose
destinate in modo durevole a servizio od ornamento
dell’aeromobile.
La destinazione può essere effettuata anche da chi non sia
proprietario dell’aeromobile o non abbia su questo un diritto
reale.
Il motore è considerato parte separabile.
Art. 863 - Regime delle pertinenze di proprietà aliena e
diritti dei terzi sulle pertinenze
Il regime delle pertinenze e delle parti separabili di
proprietà
aliena e i diritti dei terzi sulle medesime sono regolati negli
articoli 247, 248.
Agli effetti
previsti in detti articoli,
l’indicazione sul certificato d’immatricolazione
tiene il
luogo di quella sull’inventario di bordo.
Art. 864 - Forma degli atti relativi alla proprietà
dell’aeromobile
Gli atti costitutivi, traslativi o EstiNtivi di proprietà o
di
altri diritti reali sull’aeromobile o quote di esso devono
essere
fatti per iscritto a pena di nullità. Tali atti
all’estero
devono essere ricevuti dall’autorità consolare.
(Le
disposizioni del comma precedente non si applicano agli alianti
libratori) (1)
Art. 865 - Pubblicità degli atti relativi alla
proprietà dell’aeromobile
Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi,
traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali
su
aeromobili o loro quote sono resi pubblici mediante trascriZiOne nel
registro aeronautico nazionale, ed annotazione sul certificato di
immatricolazione. (o,
se trattasi di alianti libratori, mediante trascrizione nel registro
matricolare della Reale unione nazionale aeronautica).
(2)
Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti e le
domande, per i quali il codice civile richiede la trascrizione.
Art. 866 - Ufficio competente ad eseguire la
pubblicità (3)
La pubblicità deve essere richiesta all’ENAC
ovvero
all’autorità consolare del luogo ove
l’aeromobile si
trova. L’autorità consolare trasmette
immediatamente
all’ENAC la documentazione presentata
dall’interessato.
Art. 867 - Forma del titolo per la pubblicità
La trascrizione e l’annotazione non possono compiersi, se non
in
forza di un titolo avente la forma prescritta nell’articolo
2657
del codice civile.
(Tuttavia,
se trattasi di aliante libratore, è sufficiente una
dichiarazione dell'alienante, con sottoscrizione autenticata)
(4)
Art. 868 - Documenti per la pubblicità
Chi domanda la pubblicità deve consegnare
all’ufficio competente i documenti indicati negli articoli 253,
254.
Art. 869 - Esibizione del certificato di immatricolazione
Se la richiesta di pubblicità si riferisce ad un aeromobile
provvisto di certificato d’immatricolazione, il richiedente,
oltre a consegnare i documenti di cui all’articolo
precedente,
deve esibire all’ufficio, al quale richiede la
pubblicità,
il certificato medesimo, per la prescritta annotazione.
Se, trovandosi l’aeromobile in altra località, non
è possibile esibire il certificato
d’immatricolazione,
l’ENAC esegue la trascrizione nel registro e ne dà
comunicazione all’autorità consolare del luogo nel
quale
l’aeromobile si trova o verso il quale è diretto,
perché sia ivi eseguita l’annotazione sul
certificato
d’immatricolazione. (5)
Art. 870 - Esecuzione della pubblicità
Per l’esecuzione della pubblicità si applica
l’articolo 256.
Il contenuto della nota è trascritto nel registro ove
l’aeromobile è immatricolato. (o
iscritto)
(6)
Gli estremi della nota di trascrizione sono annotati sul certificato
d’immatricolazione, per gli aeromobili che ne sono provvisti.
Art. 871 - Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni
Nel concorso di più atti resi pubblici a norma degli
articoli
precedenti, la precedenza, agli effetti stabiliti dal codice civile,
è determinata dalla data di trascrizione nel registro
aeronautico nazionale. (o
nel
registro matricolare) (7)
In caso di discordanza tra le trascrizioni nel registro e le
annotazioni sul certificato d’immatricolazione, prevalgono le
risultanze del registro.
Art. 872 - Comproprietà dell’aeromobile
Quando l’aeromobile appartiene per quote a più
persone, si applicano gli articoli
da 259 a 264.
Art. 873 - Vendita di quota dell’aeromobile a stranieri
Il comproprietario dell’aeromobile non può, senza
il
consenso di tutti gli altri comproprietari, vendere la sua quota a
stranieri.
(1) Comma abrogato dall'art.
15, punto 3 del d.lgs.
9 maggio
2005, n. 96. .![torna torna](../immagini/tag/top.gif)
(2) Parte abrogata dall'art.
15, punto 4 del d.lgs.
9 maggio
2005, n. 96. La Reale unione nazionale aeronautica era stata
sostituita dall'Aeroclub d'Italia dal d.lt. 17 agosto 1944, n. 278 .
(3) Articolo sostituito dall'art.
15, punto 5 del d.lgs.
9 maggio
2005, n. 96.
(4) Comma abrogato dall'art.
15, punto 6 del d.lgs.
9 maggio
2005, n. 96. .
(5) Comma sostituito dall'art. 9, punto 8 del d. lgs 15
marzo
2006, n. 151
(6) Parole eliminate dall'art.
9, punto 9 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151
(7) Parole eliminate dall'art.
9, punto 10 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151
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