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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti
(a cura di Enzo
Fogliani)
Parte II
Della navigazione aerea
Libro secondo
Della proprietà e dell'esercizio dell'aeromobile
Titolo primo
Della costruzione dell'aeromobile
Art. 848 - Dichiarazione di costruzione
Chi imprende la costruzione in Italia o all’estero di un
aeromobile da assoggettare al controllo di cui all’articolo 850
deve farne preventiva dichiarazione al ministro per
l’aeronautica, indicando lo stabilimento in cui saranno
costruiti
la cellula e i motori. (1)
Della dichiarazione è presa nota nel registro delle
costruzioni, tenuto presso il ministero per l’aeronautica.
Art. 849 - Denuncia della costruzione all’ENAC (2)
Oltre a far la dichiarazione di cui all’articolo precedente,
il
costruttore, entro dieci giorni dall’inizio dei lavori, deve
denunciare all’ENAC (2)
l’intrapresa costruzione
dell’aeromobile, presentando il relativo progetto. Del pari
devono essere denunciate, prima del loro inizio, le modificazioni e le
riparazioni da eseguirsi sull’aeromobile.
Art. 850 - Controllo tecnico sulle costruzioni
Il controllo tecnico sulle costruzioni è esercitato
dall’ENAC (2),
nei limiti e con le modalità stabiliti da leggi
e regolamenti.
Art. 851 - Sospensione della costruzione per ordine
dell’autorità
Il ministro per l’aEroNautica può in ogni tempo
ordinare
la sospensione della costruZiOne, per la quale non siano state fatte la
dichiarazione o la denuncia previste negli articoli 848
e 849.
Può altresì ordinare la sospensione della
costruzione che
venga diretta da persona non munita della prescritta abilitazione,
ovvero che a giudizio dell’ENAC (2)
non risulti condotta secondo le
regole della buona tecnica, o per la quale non siano osservate le
prescrizioni dei regolamenti.
Art. 852 - Forma del contratto di costruzione
Il contratto di costruzione dell’aeromobile, le successive
modifiche e la revoca devono essere fatti per iscritto a pena di
nullità.
Art. 853 - Pubblicità del contratto di costruzione
Il contratto di costruzione dell’aeromobile deve essere reso
pubblico mediante trascrizione nel registro delle costruzioni. In
mancanza, l’aeromobile si considera, fino a prova contraria,
costruito per conto dello stesso costruttore.
Eseguita la trascrizione, le modifiche e la revoca del contratto non
hanno effetto verso i terzi che a qualsiasi titolo abbiano acquistato e
conservato diritti sull’aeromobile in costruzione, se non
sono
trascritte nel registro predetto.
Art. 854 - Forma del titolo, documenti da consegnare ed esecuzione
della trascrizione
Per quanto riguarda la forma del titolo da trascrivere, si applica il
disposto dell’articolo
867 primo comma.
Per quanto riguarda i documenti da consegnare all’ufficio e
l’esecuzione della trascrizione nel registro delle
costruzioni si
applicano gli articoli 253,
870.
Art. 855 - Responsabilità del costruttore
L’azione di responsabilità contro il costruttore
per le
difformità e i vizi occulti si prescrive col decorso di due
anni
dalla consegna dell’opera.
Il committente che sia convenuto per il pagamento può sempre
far
valere la garanzia purché abbia entro il predetto termine
denunziata la difformità o il vizio.
Art. 856 - Norme applicabili al contratto di costruzione
Per quanto non è disposto nel presente capo si applicano le
norme che regolano il contratto di appalto.
Art. 857 - Forma e pubblicità degli atti relativi alla
proprietà di aeromobili in costruzione
Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o
di
altri diritti reali su aeromobili in costruzione o loro quote devono
essere fatti nelle forme richieste nell’articolo 864.
Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti medesimi devono
essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro delle
costruzioni. Nello stesso registro devono essere trascritti gli atti e
le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione.
La trascrizione si effettua nelle forme e con le modalità
previste negli articoli 867, 868, 870.
(Art. 858 - Collaudo dell’aeromobile)
(2)
Art. 859 - Annotazione delle trascrizioni nel registro aeronautico
nazionale
(4)
L’autorità alla quale è richiesta
l’iscrizione dell’aeromobile nel registro
aeronautico
nazionale provvede a riprodurre nel registro medesimo e ad annotare sul
certificato d’immatricolazione le trascrizioni fatte nel
registro
delle costruzioni a norma degli articoli 857 e 1030.
(art.
860 - Costruzione degli alianti libratori)
(5)
(1) Comma così modificato dall'art.
22, punto 14 della legge 24 aprile 1998, n. 128. ![torna torna](../immagini/tag/top.gif)
(2) Il Registro Aeronautico Italiano, originariamento indicato,
è stato soppresso dall'art.
14, punto 6 del D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250 e sostituito
dall'Enac dall'art. 1,
punto 1 del D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250.
(3) Articolo abrogato dall'art.
7, punto 7 del d.lgs.
9 maggio
2005, n. 96..
(4) Articolo prima abrogato dall'art.
7, punto 8 del d.lgs.
9 maggio
2005, n. 96, poi ripristinato con modifiche dall'art.
9, punto 7 del d.
lgs. 15 marzo 2006, n.151.
(5) Articolo abrogato dall'art. 15, punto 2
del d.lgs.
9 maggio
2005, n. 96.
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