legislazione
italiana
di
diritto della navigazione e dei trasporti
Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n. 96
"Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 8 giugno 2005 - Supplemento Ordinario n. 106(testo aggiornato al d.l. 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2 della legge 9
novembre 2004, n. 265, di conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge
8 settembre 2004, n.
237;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate
nelle riunioni del 14 gennaio 2005 e del 7 aprile 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione
del 6 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive;
Emana
il seguente decreto legislativo:
1. La rubrica del titolo I del libro I della parte II del codice della navigazione e' sostituita dalla seguente: «DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DELLA DISCIPLINA TECNICA DELLA NAVIGAZIONE».
2. Gli articoli da 687 a 690 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 687
(Amministrazione dell'aviazione civile). -
L'Ente nazionale
per l'aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei poteri di indirizzo del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' fatte salve le
competenze
specifiche degli altri enti aeronautici, agisce come unica
autorità
di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore
dell'aviazione
civile, mediante le proprie strutture centrali e periferiche, e cura la
presenza e l'applicazione di sistemi di qualità aeronautica
rispondenti
ai regolamenti comunitari.
Le attribuzioni e l'organizzazione degli enti aeronautici sono
disciplinate
dalle rispettive norme istitutive, nonche' dalle norme statutarie ed
organizzative.
Art. 688 (Concorso di competenze). - Negli aeroporti situati all'interno di porti marittimi, la vigilanza sulla sosta e sulla circolazione di navi, galleggianti e aeromobili e' esercitata dall'ENAC, d'intesa con l'autorità marittima.
Art. 689 (Vigilanza sul traffico nazionale all'estero). - La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all'estero e' esercitata dall'autorità consolare.
Art. 690 (Annessi ICAO). -
Al recepimento degli annessi alla
Convenzione
relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7
dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n.
616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede in via
amministrativa,
sulla base dei principi generali stabiliti, in attuazione di norme
legislative,
dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461,
anche
mediante l'emanazione di regolamenti tecnici dell'ENAC.
Con le stesse modalità di cui al primo comma si provvede
all'adozione
delle norme di adeguamento alle eventuali modifiche degli annessi e al
recepimento dell'ulteriore normativa tecnica applicativa degli stessi.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a modificare, con
regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e in attuazione dei principi stabiliti dal decreto del
Presidente
della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, le disposizioni di legge
incompatibili
con quelle degli annessi oggetto del recepimento.».
3. L'articolo 26 della legge 1° agosto 2002, n. 166,
e' abrogato.
1. Dopo l'articolo 690 del codice della navigazione e' inserito il titolo seguente: «Titolo II: DEI SERVIZI DELLA NAVIGAZIONE AEREA».
2. L'articolo 691 del codice della navigazione, e' sostituito dai seguenti:
«Art. 691 (Servizi
della navigazione aerea). - I
servizi della
navigazione aerea si distinguono in:
a) servizi del traffico aereo, che includono i servizi di controllo
del traffico aereo, i servizi di informazioni volo, i servizi
consultivi
sul traffico aereo e i servizi di allarme;
b) servizi di meteorologia aeronautica;
c) servizi di informazioni aeronautiche;
d) servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza.
Art. 691-bis (Fornitura dei
servizi della navigazione aerea).
- Fatta
salva l'attuazione delle previsioni della normativa comunitaria, i
servizi
della navigazione aerea, nonche' la redazione delle carte ostacoli,
sono
espletati dalla società Enav, per gli spazi aerei e gli
aeroporti
di competenza.
I servizi del traffico aereo sono svolti da personale in possesso di
apposita licenza o certificazione.
La società Enav, sotto la vigilanza dell'ENAC e
coordinandosi
con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti
di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e
del personale sull'area di manovra ed assicura l'ordinato movimento
degli
aeromobili sui piazzali. La società Enav cura,
altresì, la
gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa
(AVL) di sua proprietà.
L'Aeronautica militare svolge i servizi di cui al presente articolo,
stipulando, se del caso, specifici atti di intesa con l'ENAC, da
sottoporre
all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
del
Ministero della difesa.
Sono fatte salve le attribuzioni dell'Aeronautica militare in materia
di meteorologia generale.».
1. Il titolo II e' soppresso e i capi da I a III del titolo III del libro I della parte II del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:
«Titolo III
DEI BENI DESTINATI ALLA NAVIGAZIONE E DELLA POLIZIA DEGLI
AERODROMI
Capo I
Della proprietà e dell'uso degli aerodromi
Art. 692 (Beni del demanio
aeronautico statale). Fanno parte
del demanio
aronautico civile statale:
a) gli aerodromi civili istituiti dallo Stato o appartenenti al
medesimo;
b) ogni costruzione o impianto appartenente allo Stato strumentalmente
destinato al servizio della navigazione aerea.
Gli aerodromi militari fanno parte del demanio militare aeronautico.
Art. 693 (Assegnazione dei
beni del demanio aeronautico). - I
beni del
demanio aeronautico di cui alle lettere a) e b) del primo comma
dell'art.
692 sono assegnati all'ENAC in uso gratuito ai fini dell'affidamento in
concessione al gestore aeroportuale.
All'individuazione dei beni di cui al primo comma provvedono le
amministrazioni
statali competenti con apposito atto di intesa. I beni del demanio
militare
aeronautico da destinare all'aviazione civile sono individuati con
provvedimento
del Ministero della difesa e trasferiti al Ministero delle
infrastrutture
e dei trasporti per la successiva assegnazione in uso gratuito
all'ENAC.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno diritto
di prelazione per l'acquisizione al proprio demanio o patrimonio degli
aerodromi e dei beni del demanio aeronautico civile di cui all'articolo
692, in caso di loro alienazione o dismissione da parte dello Stato.
Art. 694 (Aerodromi privati). - Ferme restando le attribuzioni degli enti locali e fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione delle leggi speciali vigenti, la realizzazione e l'ampliamento da parte dei privati, sul suolo di proprietà privata, di aerodromi e di altri impianti aeronautici, sono autorizzati dall'ENAC.
Art. 695 (Mutamenti relativi ai diritti su aerodromi e su altri impianti privati). - L'alienazione, la locazione, la costituzione di usufrutto e qualunque altro atto dispositivo di aerodromi o di altri impianti aeronautici privati sono preventivamente comunicati all'ENAC, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza.
Art. 696 (Opere di pubblico interesse). - La dichiarazione di pubblico interesse per le opere necessarie all'istituzione ed all'ampliamento di aerodromi e di altri impianti aeronautici da destinare al servizio della navigazione aerea e' fatta dall'ENAC ed e' comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, può annullarla entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione.
Art. 697 (Aerodromi aperti
al traffico civile). Sono aperti al
traffico
aereo civile, previa valutazione di idoneità al servizio da
parte
dell'ENAC:
a) gli aeroporti civili istituiti dallo Stato o appartenenti al
medesimo
e agli enti pubblici territoriali;
b) gli aeroporti militari designati dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, d'intesa con il Ministro della difesa;
c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'articolo 694 e
adibiti
dal gestore all'esercizio del traffico aereo.
Art. 698 (Aeroporti di
rilevanza nazionale e di interesse
regionale).
- Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
sentita
l'Agenzia del demanio, sono individuati, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di
assegnazione, gli aeroporti di rilevanza nazionale, quali nodi
essenziali
per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tenendo conto
delle
dimensioni e della tipologia del traffico, dell'ubicazione territoriale
e del ruolo strategico dei medesimi, nonche' di quanto previsto nei
progetti
europei TEN. Con il medesimo procedimento si provvede alle modifiche
del
suddetto decreto del Presidente della Repubblica.
Allo scopo di coordinare le politiche di sviluppo degli aeroporti di
interesse regionale, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a
carico
della finanza pubblica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, un comitato di coordinamento tecnico, composto dai
rappresentanti
delle regioni e delle province autonome, del Governo e degli enti
aeronautici.
La partecipazione al comitato di cui al presente comma non comporta la
corresponsione di alcuna indennità o compenso ne' rimborsi
spese.
Art. 699 (Uso degli
aeroporti aperti al traffico civile). -
Gli aeromobili
possono approdare, sostare e partire negli aeroporti aperti al traffico
civile, nel rispetto delle condizioni per l'uso degli aeroporti.
Gli aeromobili stranieri sono ammessi a condizione di
reciprocità
o quando ciò sia stabilito da convenzioni internazionali,
salva
in ogni caso la facoltà dell'ENAC di dare autorizzazioni
temporanee.
Art. 700 (Uso degli aerodromi privati non aperti al traffico civile). - Salvo il caso di necessità, per l'uso degli aerodromi privati non aperti al traffico civile e' richiesto il consenso dell'esercente dell'aeroporto.
Art. 701 (Aviosuperfici). - Le aviosuperfici sono aree, diverse dagli aeroporti, idonee alla partenza ed all'approdo, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza.
Art. 702 (Progettazione
delle infrastrutture aeroportuali). -
Ferma
restando la normativa generale applicabile alla realizzazione di opere
pubbliche, l'approvazione dei progetti di costruzione, di ampliamento,
di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e di adeguamento
delle
infrastrutture aeroportuali, anche al fine di eliminare le barriere
architettoniche
per gli utenti a ridotta mobilità, e' di spettanza
dell'ENAC, anche
per la verifica della conformità alle norme di sicurezza,
nel rispetto
delle funzioni di pianificazione, programmazione e di indirizzo del
Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
Le opere realizzate dal gestore aeroportuale sul sedime demaniale
appartengono
al suo patrimonio fino alla cessazione della concessione.
Art. 703 (Devoluzione delle
opere non amovibili). - Ove non
diversamente
stabilito nell'atto di concessione, quando la stessa venga a cessare,
le
opere non amovibili, costruite sull'area demaniale, restano acquisite
allo
Stato, fatto salvo l'obbligo di rimborsare, da parte del concessionario
subentrante, il valore contabile residuo non ammortizzato.
L'ENAC ha facoltà, d'intesa con le autorità
competenti,
di ordinare la demolizione delle opere con la restituzione del bene
demaniale
nel pristino stato.
Nelle ipotesi di cui al secondo comma, l'ENAC, ove il concessionario
non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi
d'ufficio ai
sensi dell'articolo 54.
Capo II
Delle gestioni aeroportuali e dei servizi di assistenza a
terra
Art. 704 (Rilascio della
concessione di gestione
aeroportuale). - Alla
concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti di
rilevanza
nazionale si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e,
limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il
Ministro della difesa.
Il provvedimento concessorio, nel limite massimo di durata di quaranta
anni, e' adottato, su proposta del-l'ENAC, all'esito di selezione
effettuata
tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa
comunitaria,
previe idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei termini
procedimentali
fissati dall'ENAC, sentita, laddove competente, la regione o provincia
autonoma nel cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione.
Alle procedure di gara sono ammesse a partecipare anche imprese
straniere
non comunitarie, a condizione che lo Stato in cui esse sono stabilite
ammetta
imprese italiane a condizioni di reciprocità.
L'affidamento in concessione e' subordinato alla sottoscrizione di
una convenzione e di un contratto di programma fra il gestore
aeroportuale
e l'ENAC, nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero delle
infrastrutture
e dei trasporti.
La convenzione deve contenere il termine, almeno quadriennale, per
la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e
delle
altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa
la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del
servizio
alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di
concessione. Deve inoltre contenere le modalità di
definizione ed
approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le
altre cause di decadenza o revoca della concessione, nonche' le
disposizioni
necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore.
Art. 705 (Compiti del
gestore aeroportuale). Il gestore
aeroportuale
e' il soggetto cui e' affidato, insieme ad altre attività o
in via
esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture
aeroportuali
e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori
privati
presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato.
L'idoneità
del gestore aeroportuale ad espletare le attività di cui al
presente
comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, e' attestata
da
apposita certificazione rilasciata dall'ENAC.
Ferme restando la disciplina del titolo VII e comunque le competenze
attribuite agli organi statali in materia di ordine e sicurezza
pubblica,
difesa civile, prevenzione incendi, soccorso e protezione civile, il
gestore
aeroportuale:
a) assicura il puntuale rispetto degli obblighi assunti con la
convenzione
ed il contratto di programma;
b) organizza l'attività aeroportuale al fine di garantire
l'efficiente
utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività e
di servizi
di livello adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi
in relazione alla tipologia di traffico;
c) corrisponde il canone di concessione;
d) assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi
di assistenza a terra, di cui all'articolo 706, fornendoli direttamente
o coordinando l'attività dei soggetti idonei che forniscono
i suddetti
servizi a favore di terzi o in autoproduzione;
e) sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con la
società
Enav, assegna le piazzole di sosta agli aeromobili e assicura
l'ordinato
movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di
non
interferire con l'attività di movimentazione degli
aeromobili, verificando
il rispetto delle prescrizioni del regolamento di scalo da parte degli
operatori privati fornitori di servizi aeroportuali, al fine
dell'emissione
delle sanzioni previste nel regolamento stesso e negli atti
convenzionali;
f) fornisce tempestivamente notizie all'ENAC, alla società
Enav,
ai vettori e agli enti interessati in merito a riduzioni del livello
del
servizio ed a interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonche'
alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la
navigazione
aerea nell'ambito del sedime di concessione;
g) redige la Carta dei servizi in conformità alle direttive
emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ENAC
e garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualità dei
servizi
offerti all'utenza;
h) assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci,
conformemente alle disposizioni vigenti.
Art. 706 (Servizi di assistenza a terra). - I servizi di assistenza a terra negli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale, espletati sia dal gestore aeroportuale che dagli operatori terzi o dagli utenti in autoassistenza ritenuti idonei dall'ENAC, sono regolati dalle norme speciali in materia.
Capo III
Vincoli della proprietà privata
Art. 707 (Determinazione
delle zone soggette a limitazioni). -
Al fine
di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l'ENAC individua le
zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e
stabilisce
le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai
potenziali
pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica
internazionale.
Gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla
programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri
strumenti
di pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC.
Il personale incaricato dall'ENAC di eseguire i rilievi e di collocare
i segnali può accedere nella proprietà privata,
richiedendo,
nel caso di opposizione dei privati, l'assistenza della forza pubblica.
Le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni sono indicate
dall'ENAC su apposite mappe pubblicate mediante deposito nell'ufficio
del
comune interessato.
Dell'avvenuto deposito e' data notizia, entro dieci giorni, mediante
avviso inserito nel Bollettino ufficiale della regione interessata. Il
comune interessato provvede inoltre a darne pubblicità ai
singoli
soggetti interessati, nei modi ritenuti idonei.
Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate
opere o attività compatibili con gli appositi piani di
rischio,
che i comuni territorialmente competenti adottano sentito
l'ENAC.
Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al primo, secondo, terzo
e quarto comma sono esercitate dal Ministero della difesa.
Art. 708 (Opposizione). -
Nel termine di sessanta giorni
dall'avviso
di deposito di cui all'articolo 707, quarto comma, chiunque vi abbia
interesse
può, con atto notificato all'ENAC, proporre opposizione
avverso
la determinazione della zona soggetta a limitazioni. Di questa
facoltà,
e del predetto termine, e' fatta menzione nel medesimo avviso.
L'ENAC decide sull'opposizione entro sessanta giorni dalla notifica
della medesima. Decorso vanamente il suddetto termine, l'opposizione
s'intende
respinta.
Art. 709 (Ostacoli alla
navigazione). - Costituiscono ostacolo
alla
navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi
orografici
ed in genere le opere che interferiscono con le superfici di rispetto,
come definite dall'ENAC con proprio regolamento.
La costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea e'
subordinata all'autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento, ove
necessario,
con il Ministero della difesa.
Art. 710 (Aeroporti
militari). - Per gli aeroporti militari,
il Ministero
della difesa esercita le competenze relative:
a) alla predisposizione e pubblicazione delle mappe aeronautiche;
b) alla autorizzazione alla costituzione degli ostacoli alla
navigazione
aerea nelle vicinanze degli stessi;
c) all'imposizione di limitazioni e rilascio di autorizzazioni di cui
all'articolo 711;
d) al collocamento di segnali di cui all'articolo 712;
e) all'abbattimento degli ostacoli ed all'eliminazione dei pericoli
di cui all'articolo 714.
Art. 711 (Pericoli per la
navigazione). - Nelle zone di cui
all'articolo
707, sono soggette a limitazioni le opere, le piantagioni e le
attività
che costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o
comunque
un pericolo per la navigazione aerea.
La realizzazione delle opere, le piantagioni e l'esercizio delle
attività
di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle autorità
preposte,
sono subordinati all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta il grado
di pericolosità ai fini della sicurezza della navigazione
aerea.
Art. 712 (Collocamento di
segnali). - L'ENAC, anche su
segnalazione
delle autorità e degli organismi locali e con oneri a carico
del
proprietario, ordina, anche con riguardo alle zone estranee a quelle
delimitate
ai sensi dell'articolo 707, il collocamento di segnali sulle
costruzioni,
sui rilievi orografici e in genere sulle opere che richiedono maggiore
visibilità, nonche' l'adozione di altre misure necessarie
per la
sicurezza della navigazione.
Il monitoraggio dell'efficienza dei segnali e la relativa manutenzione
compete al gestore aeroportuale.
I comuni territorialmente competenti segnalano all'ENAC eventuali
inosservanze
delle prescrizioni in materia di collocamento di segnali.
Art. 713 (Aviosuperfici e impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea). - Le aree in prossimità di aviosuperfici o di impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea possono essere assoggettate dall'ENAC alle limitazioni previste dagli articoli 709 e 711, a tutela dell'interesse pubblico.
Art. 714 (Abbattimento degli
ostacoli ed eliminazione dei
pericoli).
- L'ENAC ordina, con provvedimento motivato, che siano abbattuti gli
ostacoli
non compatibili con la sicurezza della navigazione aerea o eliminati i
pericoli per la stessa. Il relativo onere e' posto a carico del
proprietario
dell'opera che costituisce ostacolo.
Se l'ostacolo o la situazione di pericolo sono preesistenti alla data
di pubblicazione del piano di sviluppo aeroportuale o, in carenza di
esso,
del piano regolatore aeroportuale, e' corrisposta
un'indennità all'interessato
che abbia subito un pregiudizio in conseguenza dell'abbattimento o
dell'eliminazione.
Art. 715 (Valutazione di
rischio delle attività
aeronautiche).
- Al fine di ridurre il rischio derivante dalle attività
aeronautiche
le comunità presenti sul territorio limitrofo agli
aeroporti, l'ENAC
individua gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione
dell'impatto
di rischio.
Nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione
del territorio, i comuni interessati tengono conto della valutazione di
cui al primo comma.
Art. 716 (Inquinamento acustico). - La realizzazione di opere e l'imposizione di nuove destinazioni urbanistiche nelle vicinanze degli aeroporti sono subordinate all'osservanza delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico.».
2. Indipendentemente dall'individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale, ai sensi dell'articolo 698 del codice della navigazione, da effettuare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (1), le disposizioni di cui all'articolo 704, primo e secondo comma, del codice della navigazione, come modificato dal presente decreto legislativo, non si applicano alle concessioni della gestione aeroportuale già rilasciate, anche in base a legge speciale e in ipotesi di delocalizzazione funzionale (2), nonchè ai procedimenti di rilascio della concessione su istanza antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521. Detti procedimenti devono concludersi entro il 30 giugno 2012 (3). Decorso inutilmente il detto termine le società istanti possono chiedere, con oneri a carico delle medesime, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la nomina di un Commissario ad acta, il quale nei successivi sessanta giorni provvede sull'istanza, provvedendo al rilascio della concessione una volta verificato il possesso dei necessari requisiti.
3. Sono abrogate le
seguenti disposizioni:
- a) il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;
- b) il comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265;
- c) i commi 2 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265.
4. L'articolo 718 del
codice della navigazione e' sostituito
dal seguente:
I soggetti privati che esercitano un'attività nell'interno degli aerodromi sono soggetti alla vigilanza dell'ENAC, nell'esercizio dei poteri autoritativi di competenza, nonche' al coordinamento e controllo del gestore aeroportuale.
L'ENAC vigila sulla fornitura dei servizi forniti dalla società Enav, fatte salve le competenze del Ministero della difesa.
Al personale dell'ENAC autorizzato a svolgere attività ispettiva e' garantito l'accesso ai mezzi, alle aree aeroportuali e alle infrastrutture, nonche' alle documentazioni pertinenti alle attività connesse alla navigazione aerea.».
5. Gli articoli da 719 a 725 del codice della navigazione sono abrogati.
6. All'articolo 730, terzo comma, le parole: «, previo versamento della somma fissata nell'atto d'ingiunzione» sono soppresse.
7. Le regioni disciplinano le materie di propria competenza nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni contenute nel titolo III del libro I della parte II del codice della navigazione, come modificato dal presente articolo.
8. L'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, e' sostituito dal seguente:
«Art. 14.
Protezione sociale
1. Salva restando l'applicazione di specifiche norme
contrattuali di
tutela, l'ENAC, in esecuzione delle direttive delle Amministrazioni
competenti
e nell'ambito delle vigenti disposizioni in materia, assicura, senza
nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di
trasferimento
delle attività concernenti una o più categorie di
servizi
di' assistenza a terra di cui agli allegati A e B, l'applicazione delle
misure di protezione sociale previste dalla normativa vigente,
privilegiando
il reimpiego del personale in attività analoghe che
richiedono il
possesso di particolari requisiti di sicurezza da parte del personale
addetto.».
1. Il titolo IV del libro I della parte II del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Titolo IV
DEL PERSONALE AERONAUTICO
Art. 731 (Il personale
aeronautico). - Le disposizioni del
presente
titolo si applicano al personale aeronautico di cui all'annesso n. 1
alla
Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a
Chicago
il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo
1948,
n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, per il quale e'
previsto
il possesso di licenze, attestati o altre forme di certificazione.
Il personale aeronautico di cui al primo comma comprende:
a) il personale di volo;
b) il personale non di volo.
Art. 732 (Personale di
volo). - Il personale di volo
comprende:
a) il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di
aeromobili;
b) il personale addetto al controllo degli apparati e degli impianti
di bordo;
c) il personale addetto ai servizi complementari di bordo.
Art. 733 (Personale non di
volo). - Il personale non di volo
comprende:
a) il personale addetto ai servizi del traffico aereo;
b) il personale, non di volo, delle imprese di trasporto aereo;
c) il personale dei servizi di assistenza a terra;
d) il personale addetto ai servizi di manutenzione.
Art. 734 (Licenze ed
attestati). - I titoli professionali, i
requisiti
e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la
reintegrazione, la
sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle altre
forme
di certificazione sono disciplinati da regolamenti dell'ENAC, emanati
in
conformità all'articolo 690 e rispondenti alla normativa
comunitaria.
L'ENAC, nel rispetto delle normative tecniche internazionali e
comunitarie,
disciplina, d'intesa con i Ministeri della difesa e della salute, la
certificazione
medica del personale di volo e non di volo.
L'ENAC provvede alla certificazione del personale addetto alla
manutenzione
di impianti, sistemi ed apparati per la navigazione aerea.
Art. 735 (Obbligo di esibizione di licenze e di attestati). - I titolari di licenze e di attestati hanno l'obbligo di esibirli al personale dell'ENAC, nel corso di attività ispettive o di controllo, e alle competenti autorità straniere sul territorio degli Stati esteri secondo le convenzioni internazionali.».
2. Gli articoli da 736 a 742 del codice della navigazione sono abrogati.
1. L'articolo 743 del codice della navigazione e' sostituito
dal seguente:
«Art. 743 (Nozione
di aeromobile). - Per aeromobile
si intende
ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose.
Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche
tecniche
e secondo il loro impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri
regolamenti
e, comunque, dalla normativa speciale in materia.
Non sono considerati aeromobili gli apparecchi utilizzati per il volo
da diporto o sportivo, di cui alla legge 25 marzo 1985, n.
106.».
2. All'articolo 744, primo comma, del codice della navigazione sono soppresse le seguenti parole: «, alla posta» e le parole: «alla Polizia» sono sostituite dalle seguenti: «alle Forze di polizia dello Stato».
3. All'articolo 744 del codice della navigazione e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati, anche occasionalmente, da soggetti pubblici o privati, che svolgono la propria attività per la tutela della sicurezza nazionale».
4. L'articolo 745 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 745
(Aeromobili militari). - Sono militari gli
aeromobili
considerati tali dalle leggi speciali e comunque quelli, progettati dai
costruttori secondo caratteristiche costruttive di tipo militare,
destinati
ad essere utilizzati dalle Forze armate.
Gli aeromobili militari sono ammessi alla navigazione, certificati
ed immatricolati nei registri degli aeromobili militari dalla
competente
Direzione generale del Ministero della difesa.».
5. L'articolo 746 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 746
(Aeromobili equiparabili a quelli di
Stato). - Salvo
quanto disposto dell'articolo 744, quarto comma, il Ministero delle
infrastrutture
e dei trasporti può, con proprio provvedimento, equiparare
agli
aeromobili di Stato quegli aeromobili che, pur appartenendo a privati
ed
essendo da questi esercitati, siano adibiti a un servizio di Stato di
carattere
non commerciale.
Il provvedimento stabilisce limiti e modalità
dell'equiparazione
ed indica la categoria di aeromobile di Stato cui essa si
riferisce.
L'equiparazione rende applicabili le disposizioni relative alla
categoria
cui essa si riferisce e le altre disposizioni indicate nel
provvedimento.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può
essere
equiparata all'attività svolta dagli aeromobili di Stato
l'attività
di volo esercitata nell'interesse delle autorità e delle
istituzioni
pubbliche.».
6. L'articolo 747 del codice della navigazione e' abrogato.
7. L'articolo 748 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 748 (Norme
applicabili). - Salva diversa
disposizione, non
si applicano le norme del presente codice agli aeromobili militari, di
dogana, delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei
vigili
del fuoco, nonche' agli aeromobili previsti nel quarto comma
dell'articolo
744.
L'utilizzazione degli aeromobili di cui all'articolo 744, quarto comma,
comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonche' il
diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture
aeroportuali.
Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di
cui al primo comma e' effettuato garantendo un adeguato livello di
sicurezza,
individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle
competenti
Amministrazioni dello Stato.
Le norme del presente codice, salva diversa specifica disposizione,
non si applicano al personale, ai mezzi, agli impianti ed alle
infrastrutture
appartenenti al Ministero della difesa ed agli altri Ministeri che
impiegano
aeromobili di Stato di loro proprietà.».
1. Il capo II del titolo V del libro I della parte II del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Capo II
Dell'ammissione dell'aeromobile alla navigazione
Art. 749 (Ammissione degli
aeromobili alla navigazione). -
Sono ammessi
alla
navigazione gli aeromobili immatricolati mediante iscrizione nel
registro
aeronautico nazionale ed abilitati nelle forme previste dal presente
codice.
Sono altresì ammessi alla navigazione gli aeromobili non
immatricolati,
nonche' quelli già immatricolati di cui all'articolo 744,
quarto
comma, muniti di marche temporanee ai sensi dell'articolo 754.
Le condizioni per l'effettuazione degli esperimenti di volo degli
aeromobili
sono disciplinate dai regolamenti dell'ENAC.
Art. 750 (Iscrizione ed
identificazione degli aeromobili). -
Gli aeromobili
sono iscritti nel registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, se
rispondono
ai requisiti di nazionalità di cui all'articolo 756.
L'iscrizione e' richiesta dal proprietario che risponde ai requisiti
previsti dall'articolo 756.
L'aeromobile e' identificato dalle marche di nazionalità e
di
immatricolazione.
Art. 751 (Aeromobili iscritti in registri di altri Stati). - Non possono ottenere l'immatricolazione gli aeromobili che risultino già iscritti in registri aeronautici di altri Stati.
Art. 752 (Marca di nazionalità). - Gli aeromobili iscritti nel registro aeronautico nazionale hanno la marca di nazionalità costituita dalla lettera maiuscola I.
Art. 753 (Marca di immatricolazione). - La marca di immatricolazione e' composta da un gruppo di quattro lettere, e' assegnata dall'ENAC e deve essere diversa per ogni aeromobile.
Art. 754 (Assegnazione di
marche temporanee). - Su richiesta
del costruttore,
sono assegnate al costruttore medesimo marche temporanee per
identificare
aeromobili non immatricolati, di sua proprietà o nella sua
disponibilità,
che siano già iscritti nel registro delle costruzioni, allo
scopo
di effettuare l'attività di volo per prove, esperimenti,
dimostrazioni,
nonche' consegna ad acquirenti.
Sono, altresì, assegnate marche temporanee agli aeromobili,
non ancora immatricolati, di proprietà di soggetti
rispondenti ai
requisiti previsti dall'articolo 756, che ne dispongono a scopo di
vendita,
nonche', per esigenze di sicurezza nazionale, agli aeromobili di cui
all'articolo
744, quarto comma, anche se già immatricolati.
Art. 755 (Certificato di
immatricolazione). - Il certificato
di immatricolazione
e' rilasciato dall'ENAC ed enuncia i contrassegni di individuazione
dell'aeromobile,
il tipo e le caratteristiche principali, le generalità del
proprietario,
l'aerodromo di abituale ricovero dell'aeromobile, nonche' le altre
indicazioni
richieste dai regolamenti dell'ENAC.
Sono annotate sul certificato tutte le variazioni che comportano
modificazioni
dei dati indicati nel primo comma.
Art. 756 (Requisiti di
nazionalità degli
aeromobili). - Rispondono
ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel
registro
aeronautico nazionale gli aeromobili che appartengono in tutto od in
parte
maggioritaria:
a) allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ad ogni altro
ente pubblico e privato italiano o di altro Stato membro dell'Unione
europea;
b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;
c) a società costituite o aventi una sede in Italia o in un
altro Stato membro dell'Unione europea il cui capitale appartenga in
tutto
od in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, ovvero a persone giuridiche italiane o di altro
Stato
membro dell'Unione europea aventi le stesse caratteristiche di
compagine
societaria e il cui presidente, la maggioranza degli amministratori e
l'amministratore
delegato siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione
europea.
L'ENAC, in deroga a quanto previsto dal primo comma, può,
con
provvedimento motivato, consentire l'iscrizione nel registro
aeronautico
nazionale di aeromobili dei quali le società titolari di una
licenza
di esercizio abbiano l'effettiva disponibilità, ancorche'
non ne
siano proprietarie. In tale caso, nel registro aeronautico nazionale e
nel certificato di immatricolazione deve essere fatto risultare, in
aggiunta
alle indicazioni di cui all'articolo 755, il titolo, diverso dalla
proprietà,
in base al quale l'iscrizione e' effettuata. Gli obblighi che il
presente
titolo pone a carico del proprietario, in relazione all'ammissione
dell'aeromobile
alla navigazione, sono trasferiti sul soggetto che ha l'effettiva
disponibilità
dell'aeromobile.
La proprietà ed i diritti reali di garanzia sugli aeromobili
di cui al secondo comma sono disciplinati dalla legge italiana.
Art. 757 (Perdita dei
requisiti di nazionalità). -
La perdita
dei requisiti di nazionalità, ove non ricorrono le
condizioni previste
dall'articolo 756, secondo comma, comporta la cancellazione
dell'aeromobile
dal registro aeronautico nazionale.
L'ENAC esegue la cancellazione dell'aeromobile dal registro di
iscrizione
ai sensi dell'articolo 760.
Art. 758 (Perdita dei
requisiti di nazionalità nei
casi di successione
e di aggiudicazione). - Quando l'aeromobile nazionale pervenga ad un
soggetto
privo dei requisiti di cui all'articolo 756 a causa di morte, l'erede o
il legatario, entro otto giorni dall'accettazione
dell'eredità o
dall'acquisto del legato, deve farne denuncia all'ENAC, il quale
procede
a norma dell'articolo 760, commi dal terzo al settimo.
Le stesse norme si applicano nel caso di aggiudicazione dell'aeromobile
ad un soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 756. Il termine
per la denuncia decorre dal giorno dell'aggiudicazione.
Art. 759 (Demolizione e
smantellamento dell'aeromobile). - Il
proprietario
che intende procedere alla demolizione dell'aeromobile deve darne
comunicazione
all'ENAC.
L'ENAC, ricevuta la comunicazione di cui al primo comma, procede alla
pubblicazione, mediante affissione nell'ufficio periferico dell'ENAC
avente
giurisdizione sul luogo di abituale ricovero dell'aeromobile ed
annotazione
nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano
gli interessati a fare valere entro sessanta giorni dall'annotazione i
loro diritti.
Se entro il termine di cui al secondo comma sono promosse presso l'ENAC
formali opposizioni da parte di creditori, con l'indicazione e la
quantificazione
dei crediti vantati, degli interessi e delle spese sostenute, o se
sull'aeromobile
risultano iscritti diritti reali o di garanzia, l'ENAC autorizza la
demolizione
solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza
passata
in giudicato, o i creditori iscritti abbiano prestato consenso alla
cancellazione
dei diritti reali o di garanzia e siano stati soddisfatti gli altri
creditori
opposti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, dopo che il
proprietario
abbia provveduto al deposito di fideiussione bancaria, vincolata al
pagamento
dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 556 e
1023,
nonche' degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal
secondo
comma. Il valore della fideiussione di cui al presente comma
corrisponde
alla somma dei crediti opposti maggiorata degli interessi legali e
delle
spese legali risultanti dall'atto di opposizione, fino a un limite
massimo
pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi
dell'ENAC.
In caso di particolare urgenza, l'ENAC può autorizzare, su
richiesta
motivata del proprietario, la demolizione anche prima della scadenza
del
termine di cui al secondo comma, subordinatamente all'assenza o
all'avvenuto
soddisfacimento od estinzione dei crediti e dei diritti reali o di
garanzia
risultanti dai registri, nonche' al deposito di fideiussione bancaria a
garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore
dell'aeromobile
accertato dai competenti organi dell'ENAC.
L'ENAC stabilisce in via generale con proprio regolamento le condizioni
e le modalità in base alle quali può essere
presentata la
fideiussione di cui al terzo e quarto comma.
L'autorizzazione non e' rilasciata se la demolizione può
pregiudicare
lo svolgimento di attività di analisi e indagini per la
sicurezza
aerea.
Ottenuta l'autorizzazione alla demolizione, le operazioni di
smantellamento
dell'aeromobile devono essere autorizzate dall'ENAC il quale ne
stabilisce
le modalità in conformità ai propri regolamenti.
L'ENAC accerta la demolizione e provvede ai sensi dell'articolo 760.
Art. 760 (Cancellazione
dell'aeromobile dal registro). -
L'aeromobile
e' cancellato dal registro d'iscrizione quando:
a) e' perito o si presume perito;
b) e' stato demolito;
c) ha perduto i requisiti di nazionalità richiesti
nell'articolo
756;
d) e' stato iscritto in un registro di altro Stato;
e) e' stato riconsegnato al proprietario nei casi previsti
dall'articolo
756, secondo comma;
f) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile
nel registro di altro Stato membro dell'Unione europea. La
cancellazione
dell'aeromobile deve essere richiesta dal proprietario o dai soggetti
che
hanno l'effettiva disponibilità dell'aeromobile, ai sensi
dell'articolo
756, secondo comma, i quali provvedono, inoltre, a riconsegnare i
certificati
di immatricolazione e di navigabilità.
Nei casi di cui alle lettere c) e d) del primo comma, l'ENAC, ricevuta
la richiesta di cancellazione, procede alla pubblicazione, mediante
affissione
nel proprio ufficio periferico avente giurisdizione sul luogo di
abituale
ricovero dell'aeromobile ed annotazione nel registro aeronautico
nazionale,
di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro
sessanta
giorni dall'annotazione i loro diritti.
Se entro il termine di cui al terzo comma sono promosse presso l'ENAC
formali opposizioni da parte di creditori, con l'indicazione e la
quantificazione
dei crediti vantati, degli interessi e delle spese sostenute, o se
sull'aeromobile
risultano iscritti diritti reali o di garanzia, l'ENAC esegue la
cancellazione
solamente dopo l'avveramento delle condizioni e secondo le procedure di
cui al terzo e quinto comma dell'articolo 759.
In caso di particolare urgenza, si applicano le disposizioni di cui
al quarto e quinto comma dell'articolo 759.
Nel caso di cui alla lettera f) del primo comma, il proprietario, che
intende alienare l'aeromobile o che, mantenendone la
proprietà,
intende cancellarlo dal registro aeronautico nazionale per l'iscrizione
in un registro di un altro Stato dell'Unione europea, deve fare
dichiarazione
all'ENAC. L'ENAC, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto
soddisfacimento
od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dal
registro aeronautico nazionale, procede alla cancellazione
dell'aeromobile,
previo ritiro dei certificati di immatricolazione e di
navigabilità.
Dell'avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione al
Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende
di
navigazione aerea, nonche' pubblicità mediante affissione
nell'ufficio
periferico dell'ENAC avente giurisdizione sul luogo di abituale
ricovero
dell'aeromobile ed annotazione nel registro aeronautico nazionale.
Nel caso di cui al sesto comma, il termine di estinzione dei privilegi
sull'aeromobile decorre dalla data di cancellazione. La cancellazione
dell'aeromobile
può essere anche disposta d'ufficio.
Art. 761 (Perdita presunta). - Quando dal giorno dell'ultima notizia sono trascorsi tre mesi, l'aeromobile si presume perito nel giorno successivo a quello al quale risale l'ultima notizia.».
2. L'articolo 762 del codice della navigazione e' abrogato.
1. L'articolo 764 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 764
(Certificato di navigabilità).
- L'idoneità
dell'aeromobile alla navigazione aerea e' attestata dal certificato di
navigabilità.
Il certificato di navigabilità abilita l'aeromobile alla
navigazione.».
2. L'articolo 766 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 766 (Rilascio del certificato di navigabilità). - Il certificato di navigabilità e' rilasciato conformemente alla normativa comunitaria.».
3. L'articolo 767 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 767 (Certificato di omologazione). - Il certificato di omologazione del tipo di aeromobile attesta la rispondenza alla normativa comunitaria ed ai regolamenti di sicurezza emanati in applicazione degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, e relativi annessi.».
4. L'articolo 768 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 768 (Visite
ed ispezioni). - L'ENAC provvede,
conformemente
alla disciplina comunitaria ed ai propri regolamenti, a ispezioni e
visite
degli aeromobili, per l'accertamento delle condizioni di
navigabilità
e di impiego.
La spesa delle visite e delle ispezioni e' a carico
dell'esercente.».
5. L'articolo 769 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 769 (Visite ed ispezioni all'estero). - All'estero, le visite e le ispezioni di cui all'articolo 768 per gli aeromobili nazionali sono eseguite dall'ENAC ovvero dagli enti stranieri con i quali siano stipulati accordi a tale fine.».
6. L'articolo 770 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 770 (Efficacia probatoria dei certificati rilasciati dall'ENAC). - I certificati e ogni altra attestazione tecnica rilasciati dall'ENAC fanno fede fino a prova contraria.».
7. Gli articoli 858 e 859 del codice della navigazione sono abrogati.
1. L'articolo 771 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 771
(Documenti di bordo). - Gli aeromobili
devono avere
a bordo durante il volo:
a) il certificato di immatricolazione;
b) il certificato di navigabilità;
c) il giornale di bordo;
d) le certificazioni relative alle assicurazioni obbligatorie;
e) i documenti doganali e sanitari e gli altri documenti, ove
prescritti
da leggi e regolamenti.
Gli aeromobili non impiegati in attività di trasporto
pubblico
sono esenti dall'obbligo di tenere il giornale di bordo.».
2. L'articolo 772 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 772 (Giornale di bordo). - Sul giornale di bordo devono essere annotati gli eventi indicati nell'articolo 835, i testamenti e ogni altro fatto di particolare importanza.».
3. L'articolo 773 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 773 (Libri dell'aeromobile). - Gli aeromobili devono essere provvisti del libretto dell'aeromobile, del motore e dell'elica, su cui eseguire le annotazioni relative all'esercizio.».
4. L'articolo 774 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 774 (Tenuta dei libri). - L'esercente tiene i libri e vi esegue le annotazioni, in conformità ai regolamenti dell'ENAC.».
1. Il titolo VI del libro I della parte II del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Titolo VI
DELL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI AEREI
Capo I
Dei servizi aerei intracomunitari
Art. 776 (Servizi aerei intracomunitari a titolo oneroso di linea e non di linea). - Salvo quanto disposto al capo III, sono ammessi ad effettuare a titolo oneroso servizi di trasporto aereo di passeggeri, posta o merci, di linea e non di linea, su rotte intracomunitarie, i vettori aerei che hanno ottenuto una licenza di esercizio, nonche', preventivamente, una certificazione quale operatore aereo, secondo le disposizioni di cui al presente capo e alla normativa comunitaria.
Art. 777 (Certificato di
operatore aereo). - Il certificato di
operatore
aereo e' rilasciato dall'ENAC e attesta che l'operatore possiede la
capacità
professionale e l'organizzazione aziendale necessarie ad assicurare
l'esercizio
dei propri aeromobili in condizioni di sicurezza per le
attività
aeronautiche in esso specificate.
Il contenuto, le limitazioni, le modalità per il rilascio,
il
rinnovo ed eventuali variazioni sono determinati dall'ENAC sulla base
dei
propri regolamenti.
Il certificato di operatore aereo non e' cedibile.
Art. 778 (Rilascio della
licenza di esercizio). - La licenza
di esercizio
e' rilasciata dall'ENAC ai soggetti di cui al secondo comma, stabiliti
nel territorio italiano secondo le disposizioni di cui al regolamento
(CEE)
n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e successive
modificazioni,
la cui attività principale consista nel trasporto aereo,
esclusivamente
oppure in combinazione con qualsiasi altra attività
commerciale
che comporti l'esercizio oppure la riparazione o la manutenzione di
aeromobili.
La licenza di esercizio e' rilasciata a:
a) soggetti pubblici o privati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione
europea; cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione
europea;
b) società costituite in Italia o in un altro Stato membro
dell'Unione
europea, il cui capitale appartenga, sia direttamente che attraverso
una
partecipazione maggioritaria, ad enti, persone fisiche o giuridiche
italiane
o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi le medesime
caratteristiche
di compagine societaria. Sono fatti salvi gli accordi e le convenzioni
di cui la Comunità europea e' parte contraente.
Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve fornire adeguata
prova del possesso dei requisiti amministrativi, finanziari e
assicurativi
di cui al citato regolamento (CEE) n. 2407/92.
Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve dimostrare di
disporre di uno o più aeromobili, o in base a un titolo di
proprietà
o in base a un contratto di utilizzazione dell'aeromobile previamente
approvato
dall'ENAC, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento (CEE) n.
2407/92,
e dei regolamenti in materia.
Quando il rilascio della licenza non e' richiesto dal proprietario
dell'aeromobile, all'atto della richiesta il richiedente deve
consegnare
copia autentica del titolo che consente l'utilizzazione dell'aeromobile
e dal quale risulti l'avvenuta approvazione di cui al quarto comma.
Le condizioni per il rilascio, le formalità e la
validità
della licenza sono subordinate al possesso di un valido certificato di
operatore aereo che specifichi le attività contemplate dalla
licenza
stessa.
Art. 779 (Mantenimento della
licenza di esercizio). - La
licenza resta
valida fino a quando il vettore aereo soddisfa i requisiti di cui
all'articolo
778, alla legge, ai regolamenti.
La vigilanza sull'attività del vettore aereo e la verifica
circa
il possesso continuativo dei requisiti necessari per il rilascio della
licenza di esercizio spetta all'ENAC.
L'ENAC, un anno dopo il rilascio e, successivamente, ogni cinque anni,
verifica la permanenza dei requisiti necessari per il rilascio della
licenza.
La licenza può essere sospesa in qualsiasi momento
dall'ENAC,
qualora il vettore non sia in grado di assicurare il rispetto dei
requisiti
previsti per il rilascio della licenza stessa.
Qualora risulti che il vettore titolare della licenza non sia piu'
in grado di fare fronte ai propri impegni effettivi e potenziali, la
licenza
e' revocata dall'ENAC.
Il servizio per il quale e' stata rilasciata la licenza non
può
essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso dell'ENAC.
Art. 780 (Condivisione di codici di volo e accordi commerciali fra vettori). - La combinazione di più trasporti aerei che utilizzano lo stesso codice di volo ed ogni altro accordo commerciale fra vettori sono consentiti a condizione del rispetto delle regole di concorrenza, dei requisiti di sicurezza prescritti, nonche' dell'assolvimento degli obblighi di informazione di cui all'articolo 943.
Art. 781 (Diritti di traffico). - Per lo svolgimento dei servizi aerei di linea e non di linea di cui al presente capo sono riconosciuti ai vettori aerei titolari di licenza comunitaria diritti di traffico sulle rotte all'interno del territorio nazionale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e successive modificazioni.
Art. 782 (Oneri di servizio pubblico). - Nel caso in cui l'offerta dei servizi aerei non garantisca il diritto alla mobilità previsto dall'articolo 16 della Costituzione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può imporre oneri di servizio pubblico, con procedure trasparenti e non discriminatorie, riguardo a servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto situato sul territorio nazionale che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del territorio nazionale o riguardo ad una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel territorio nazionale, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico della regione in cui si trova l'aeroporto stesso.
Art. 783 (Tutela del consumatore). - La qualità dei servizi di trasporto aereo offerti dai vettori, titolari della licenza di esercizio, e' stabilita dall'ENAC.
Capo II
Dei servizi aerei extracomunitari
Art. 784 (Servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari). - I servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari di passeggeri posta e/o merci sono disciplinati da accordi internazionali con Stati, la cui autorità per l'aviazione civile abbia un sistema regolamentare di certificazione e di sorveglianza tecnica per lo svolgimento dei servizi di trasporto aereo, atta a garantire un livello di sicurezza conforme a quello previsto dalla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561.
Art. 785 (Vettori
designati). - I servizi di trasporto aereo,
di cui
all'articolo 784, sono svolti, per parte italiana, da uno o piu'
vettori
aerei designati, muniti di valida licenza di esercizio rilasciata
dall'ENAC
o da uno Stato membro dell'Unione europea, provvisti di mezzi
finanziari,
tecnici e assicurativi sufficienti a garantire il regolare svolgimento
dei collegamenti in condizioni di sicurezza.
I rapporti fra l'ENAC e i vettori designati sono regolati da una
convenzione,
ove sono stabilite le condizioni di esercizio del servizio, nonche' gli
obblighi dei vettori medesimi.
La scelta dei vettori e' effettuata dall'ENAC sulla base di criteri
preventivamente stabiliti e resi pubblici e mediante procedure
trasparenti
e non discriminatorie.
I vettori designati non possono cedere, ne' in tutto ne' in parte,
il servizio assunto senza la preventiva autorizzazione dell'ENAC, pena
la decadenza dell'esercizio del servizio ceduto.
Oltre all'ipotesi di cui al quarto comma, il vettore designato decade
dal servizio:
a) quando non ha iniziato l'esercizio nel giorno indicato dalla
convenzione,
a meno che il ritardo non sia derivato da causa a lui non imputabile;
b) negli altri casi indicati dalla convenzione.
Per gravi motivi di pubblico interesse, l'ENAC può
sospendere
l'esercizio del servizio da parte del vettore designato ovvero revocare
la designazione.
La vigilanza sull'attività dei vettori designati e'
esercitata
dall'ENAC.
Art. 786 (Riserva di cabotaggio comunitario). - I servizi di trasporto aereo di linea fra aeroporti nazionali, in arrivo o in partenza da aeroporti extracomunitari, sono riservati a vettori muniti di licenza comunitaria, salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni internazionali.
Art. 787 (Servizi di
trasporto aereo non di linea non
disciplinati da
accordi internazionali). - I servizi extracomunitari non di linea sono
consentiti, a condizione di reciprocità, ai vettori aerei
titolari
di licenza comunitaria e ai vettori dello Stato con il quale si svolge
il traffico.
L'ENAC può imporre ai vettori non muniti di licenza
comunitaria,
per l'effettuazione dei voli, prescrizioni tecniche ed amministrative,
ivi comprese quelle che riguardano la prevenzione degli attentati
contro
la sicurezza per l'aviazione civile.
Qualora il vettore non soddisfi le prescrizioni di cui al secondo
comma,
l'ENAC può vietare l'accesso del vettore medesimo allo
spazio aereo
nazionale.
L'ENAC stabilisce con regolamento la modalità di
espletamento
dei servizi di trasporto aereo non di linea.
Art. 788 (Diritti di
traffico). - I diritti di traffico
relativi a rotte
internazionali destinate a territori esterni all'Unione europea sono
attribuiti
dall'ENAC nel rispetto dei principi della libera concorrenza e con
l'intento
di assicurare il massimo livello di qualità del servizio
affidato,
secondo criteri trasparenti e non discriminatori in relazione alla
capacità
finanziaria, tecnico-operativa, organizzativa e commerciale del vettore
richiedente.
Se l'accordo internazionale concluso prevede limitazioni all'esercizio
dei diritti di traffico od al numero di vettori comunitari che possono
essere designati per l'accesso a tali diritti, l'ENAC ripartisce i
diritti
di traffico fra i vettori comunitari ammessi a fruirne mediante
procedure
trasparenti e non discriminatorie.
Capo III
Del lavoro aereo, delle scuole di pilotaggio dei servizi aerei
minori
Art. 789 (Lavoro aereo per conto di terzi). - I servizi di lavoro aereo per conto di terzi sono esercitati da soggetti titolari di una licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal presente capo, nonche' dai regolamenti dell'ENAC.
Art. 790 (Licenza di
esercizio). - La licenza di esercizio
prevista
dall'articolo 789 e' rilasciata soltanto ai soggetti e alle
società
indicate nell'articolo 778.
Ai fini del rilascio delle licenze di lavoro aereo, in materia di
proprietà
e di disponibilità degli aeromobili, si applicano le
disposizioni
di cui al capo I.
La durata, le condizioni di mantenimento, la sospensione e la revoca
delle licenze di cui al presente capo sono determinate dall'ENAC con
proprio
regolamento.
Il servizio per il quale e' stata rilasciata la licenza non puo' essere
ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso
dell'ENAC.».
2. L'articolo 791 del codice della navigazione e' abrogato.
1. L'articolo 792 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 792 (Funzioni di polizia e di vigilanza). - Le funzioni di polizia e di vigilanza della navigazione aerea sono esercitate dall'ENAC.».
2. L'articolo 793 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 793 (Divieti
di sorvolo). - L'ENAC
può vietare il
sorvolo su determinate zone del territorio nazionale per motivi di
sicurezza.
Quando ricorrono motivi militari ovvero di sicurezza o di ordine
pubblico,
l'ENAC, su richiesta della competente amministrazione, vieta il sorvolo
su determinate zone del territorio nazionale.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può,
altresì,
vietare la navigazione aerea su tutto il territorio nazionale, per
eccezionali
motivi di interesse pubblico.».
3. L'articolo 794 del codice della navigazione e' sostituito
dal seguente:
«Gli aeromobili
stranieri, ad eccezione di quelli militari,
di dogana
e di polizia, possono sorvolare il territorio nazionale a condizione di
reciprocità ovvero quando ciò sia stabilito dalla
normativa
comunitaria o da convenzioni internazionali, salva la
facoltà dell'ENAC
di rilasciare autorizzazioni temporanee.
Gli aeromobili stranieri militari, di dogana e di polizia non possono
sorvolare il territorio nazionale senza una speciale autorizzazione del
Ministero della difesa.».
4. Il primo comma dell'articolo 796 del codice della
navigazione e'
sostituito dal seguente:
«L'aeromobile nazionale non può circolare se non porta impresse le marche di nazionalità e di immatricolazione, in conformità ai regolamenti dell'ENAC.».
5. L'articolo 798 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 798 (Obbligo di assicurazione). - L'aeromobile non può circolare, se non sono state stipulate e non sono in corso di validità le assicurazioni obbligatorie previste dal presente codice e dalla normativa comunitaria.».
1. L'articolo 799 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 799
(Partenza e approdo degli aeromobili). -
La partenza
e l'approdo degli aeromobili si effettuano su aree destinate al decollo
e all'atterraggio, aventi caratteristiche di sicurezza che soddisfano i
requisiti e le prescrizioni stabiliti dall'ENAC.
Quando le particolari strutture tecniche dell'aeromobile impongono
in via esclusiva l'utilizzazione degli aeroporti, la partenza e
l'approdo
dell'aeromobile stesso si effettuano soltanto in un
aeroporto.».
2. L'articolo 800 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 800
(Aeromobili diretti all'estero). - Gli
aeromobili diretti
all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo
speciale
autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Si considera diretto all'estero l'aeromobile destinato a uscire dal
territorio doganale dell'Unione europea.
Gli aeromobili diretti verso Stati membri dell'Unione europea senza
scalo intermedio possono decollare da aerodromi non doganali, purche'
gli
occupanti siano in possesso di documenti validi di
riconoscimento.».
3. L'articolo 801 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 801 (Controllo degli aeromobili). - L'ENAC effettua visite di controllo sugli aeromobili in base ai programmi nazionali e comunitari e verifica i documenti di bordo obbligatori.».
4. L'articolo 802 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 802 (Divieto
di partenza). - L'ENAC vieta la
partenza degli
aeromobili quando, a seguito dei controlli previsti dall'articolo 801,
emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione
aerea,
nonche' quando risultano violati gli obblighi previsti dalle norme di
polizia
e per la sicurezza della navigazione, ovvero quando risulta accertato
dalle
autorità competenti che l'esercente ed il comandante non
hanno adempiuto
agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia
sanitaria e doganale.
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1058, l'ENAC, anche su
segnalazione del gestore aeroportuale o della società Enav,
vieta
altresì la partenza degli aeromobili quando risultano
violati gli
obblighi relativi al pagamento delle tasse, dei diritti e dei
corrispettivi
dovuti, comprese le tariffe spettanti alla società
Enav.».
5. L'articolo 804 del codice della navigazione e' abrogato.
6. L'articolo 805 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 805 (Approdo
di aeromobili provenienti
dall'estero). - Gli
aeromobili provenienti dall'estero possono approdare soltanto negli
aeroporti
abilitati secondo le norme doganali o sanitarie, salvo quanto previsto
dagli accordi internazionali e salvo speciale autorizzazione del
Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Amministrazioni
interessate.
Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile che entra nel
territorio
doganale dell'Unione europea.
Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza
scalo intermedio possono atterrare su aerodromi non doganali, purche'
gli
occupanti siano in possesso di documenti validi di riconoscimento; di
tale
circostanza e' fatta menzione nel piano di volo.».
7. L'articolo 806 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 806
(Limitazioni all'utilizzazione degli
aerodromi). - L'ENAC,
quando lo richiedono motivi di sicurezza per la navigazione o di ordine
sanitario ovvero altri gravi motivi di pubblico interesse, vieta o
limita
l'utilizzazione degli aerodromi.
Il gestore aeroportuale segnala all'ENAC le variazioni di
agibilità
e funzionalità degli impianti e dei servizi aeroportuali che
possono
determinare l'adozione dei provvedimenti previsti al primo comma.
Analoga segnalazione e' effettuata, in caso di limitazioni intervenute
per i servizi di assistenza al volo, dal soggetto fornitore dei servizi
medesimi.».
8. L'articolo 807 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 807
(Utilizzazione degli aeroporti
coordinati). - La partenza
e l'approdo di aeromobili negli aeroporti coordinati, come definiti
dalla
normativa comunitaria, sono subordinati all'assegnazione della
corrispondente
banda oraria ad opera del soggetto allo scopo designato.
L'assegnazione delle bande orarie, negli aeroporti coordinati, avviene
in conformità delle norme comunitarie e dei relativi
provvedimenti
attuativi».
1. Gli articoli 812, 813 e 814 del codice della navigazione sono abrogati.
2. L'articolo 815 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 815 (Imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili). - Per l'imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili si osservano le norme speciali.».
3. L'articolo 816 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 816 (Imbarco di armi, munizioni e gas tossici). - L'imbarco su aeromobili di armi e munizioni e di gas tossici e' sottoposto a speciale autorizzazione dell'ENAC, nel rispetto delle norme comunitarie e internazionali.».
4. Il secondo comma dell'articolo 817 del codice della
navigazione e'
sostituito dal seguente:
«La consegna delle cose custodite ai sensi del primo comma e' fatta all'autorità competente, dandone comunque segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza.».
5 . L'articolo 818 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 818 (Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio). - Gli oggetti appartenuti a persone morte o scomparse durante il viaggio sono custoditi dal comandante dell'aeromobile fino al luogo di primo approdo e ivi consegnati all'autorità competente, dandone comunque segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza.».
6. L'articolo 819 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 819 (Getto da aeromobili in volo). - Fuori del caso di necessità, e' vietato il getto da aeromobili in volo di oggetti o materie, che non siano zavorra regolamentare, senza autorizzazione dell'ENAC. Rimane ferma in ogni caso la responsabilità per danni a terzi sulla superficie.».
7. Gli articoli 820, 821 e 822 del codice della navigazione sono abrogati.
1. L'articolo 830 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 830
(Incidenti aeronautici in mare). - Qualora
si verifichi
un incidente ovvero un inconveniente aeronautico in mare,
l'autorità
che ne ha notizia informa immediatamente l'autorità
marittima, sede
di organismo preposto al soccorso marittimo ai sensi del decreto del
Presidente
della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, l'ENAC e l'Agenzia
nazionale
per la sicurezza del volo.
L'organismo preposto al soccorso marittimo provvede, ai sensi e secondo
le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre
1994, n. 662, alle operazioni di ricerca e salvataggio delle persone ed
invia apposito rapporto sugli interventi effettuati e sui soccorsi
prestati,
nonche' ogni utile elemento, all'ENAC e all'Agenzia nazionale per la
sicurezza
del volo per i relativi accertamenti e le incombenze di
competenza.».
Art.
14.
Degli atti di stato civile in corso di navigazione
1. L'articolo 834 del codice della navigazione e' abrogato.
2. L'articolo 835 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 835
(Nascite, morti e scomparizioni da bordo).
- Il comandante
dell'aeromobile prende nota sul giornale di bordo delle nascite e delle
morti avvenute a bordo, nonche' delle scomparizioni da bordo di persone
e ne fa dichiarazione, nel luogo di primo approdo, alla struttura
periferica
dell'ENAC.
All'estero la dichiarazione di cui al primo comma e' presentata
all'autorità
consolare.
Le autorità di cui al primo e secondo comma raccolgono con
processo
verbale la dichiarazione del comandante e quelle dei testimoni,
indicando
i criteri prescritti per la compilazione dei relativi atti di stato
civile.».
3. Al primo comma dell'articolo 836 del codice della navigazione le parole: «degli atti di matrimonio e» sono soppresse.
4. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 837 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:
«In caso di
perdita o di perdita presunta
dell'aeromobile, alla
compilazione dei processi verbali di scomparizione di persone ed alla
loro
trasmissione alle autorità competenti a norma delle
disposizioni
sull'ordinamento dello stato civile provvede la struttura periferica
dell'ENAC.
Se il sinistro si e' verificato all'estero ovvero, in caso di perdita
presunta, se l'ultimo aeroporto toccato dall'aeromobile e' situato in
territorio
estero, i processi verbali sono compilati e trasmessi
dall'autorità
consolare del luogo.».
6. L'articolo 838 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 838 (Conseguenze della scomparizione). - Le conseguenze della scomparizione da bordo o per perdita dell'aeromobile sono regolate dagli articoli 211 e 212. Le competenze dell'autorità marittima sono attribuite all'autorità di pubblica sicurezza.».
Art.
15.
Della navigazione da turismo e con alianti
1. Il titolo X del libro I della parte II del codice della navigazione e' abrogato.
2. L'articolo 860 del codice della navigazione e' abrogato.
3. Il secondo comma dell'articolo 864 del codice della navigazione e' abrogato.
4. Al primo comma dell'articolo 865 del codice della navigazione le parole: «o, se trattasi di alianti libratori, mediante trascrizione nel registro matricolare dell'Aero club d'Italia» sono soppresse.
5. L'articolo 866 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 866 (Ufficio competente ad eseguire la pubblicità). - La pubblicità deve essere richiesta all'ENAC ovvero all'autorità consolare del luogo ove l'aeromobile si trova. L'autorità consolare trasmette immediatamente all'ENAC la documentazione presentata dall'interessato.».
6. Il secondo comma dell'articolo 867 del codice della navigazione e' abrogato.
7. Al primo comma dell'articolo 1030, le parole: «, ovvero mediante trascrizione nel registro matricolare, se trattasi di alianti libratori» sono soppresse.
1. Il primo comma dell'articolo 874 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Chi assume l'esercizio di un aeromobile deve preventivamente farne dichiarazione all'ENAC, nelle forme e con le modalità prescritte negli articoli da 268 a 270.».
2. L'articolo 875 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 875
(Pubblicità della
dichiarazione). - La dichiarazione
deve essere trascritta nel registro aeronautico nazionale ed annotata
sul
certificato di immatricolazione.
L'annotazione sul certificato di immatricolazione e' fatta
dall'autorità
competente del luogo nel quale l'aeromobile si trova o verso il quale
e'
diretto, previa comunicazione da parte dell'ufficio che tiene il
registro
aeronautico nazionale.
In caso di discordanza fra la trascrizione nel registro e l'annotazione
sul certificato di immatricolazione, prevalgono le risultanze del
registro.».
1. Il capo I e la sezione I del capo II del titolo I del libro III della parte II del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:
«Capo I
Della locazione
Art. 939 (Norme
applicabili). - Alla locazione di aeromobile
si applicano
le norme degli articoli da 376 a 383, qualora non derogate dalle
disposizioni
del presente capo.
Le disposizioni del presente capo si applicano anche alla locazione
finanziaria di aeromobile.
Art. 939-bis (Forma e
pubblicità del contratto). -
Il contratto
di locazione di aeromobile deve essere provato per iscritto.
La prova scritta non e' richiesta per le locazioni di durata inferiore
a sei mesi.
Il contratto di locazione di durata non inferiore a sei mesi deve
essere
reso pubblico mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale
ed annotazione sul certificato di immatricolazione.
La pubblicità tiene luogo della dichiarazione di esercente,
di cui all'articolo 874, e si esercita nelle stesse forme e con gli
stessi
effetti.
Art. 939-ter (Utilizzazione
occasionale dell'aeromobile). - In
caso
di locazione, di comodato o comunque di conferimento del diritto di
utilizzare
l'aeromobile per una durata non superiore a quattordici giorni,
esercente
dell'aeromobile continua ad essere considerato il soggetto che ha
conferito
il diritto di utilizzazione.
In caso di danni a terzi derivanti dall'utilizzazione dell'aeromobile
ai sensi del primo comma, l'utilizzatore privato risponde in solido con
chi ha conferito il diritto di utilizzazione.
Capo II
Del noleggio
Art. 940 (Norme
applicabili). - Al noleggio di aeromobile si
applicano
le norme degli articoli da 384 a 395, se non derogate dalle
disposizioni
del presente capo.
Le disposizioni del presente capo si applicano anche in caso di
noleggio
di parte della capacità dell'aeromobile.
Art. 940-bis (Forma del contratto). - Il contratto di noleggio deve essere provato per iscritto.
Art. 940-ter (Sostituibilità dell'aeromobile). - Il noleggiante ha facoltà di sostituire in ogni momento l'aeromobile designato nel contratto con altro di identiche caratteristiche e capacità.
Art. 940-quater
(Responsabilità). - Il noleggiatore
e' responsabile
verso i terzi per le obbligazioni contratte in occasione dell'impiego
commerciale
dell'aeromobile.
Nei rapporti interni fra noleggiante e noleggiatore, il noleggiante
assume i rischi che derivano dall'esercizio e il noleggiatore quelli
relativi
all'impiego commerciale dell'aeromobile.
Capo III
Del trasporto
Sezione I: Del trasporto di persone e di bagagli
Art. 941 (Norme
applicabili). - Il trasporto aereo di persone
e di bagagli,
compresa la responsabilità del vettore per lesioni personali
del
passeggero, e' regolato dalle norme comunitarie ed internazionali.
Si applicano, inoltre, le norme degli articoli 414 e 417.
La disciplina della presente sezione si applica anche ai trasporti
eseguiti da vettore non munito di licenza di esercizio.
Art. 942 (Obbligo di
assicurazione). - Il vettore aereo deve
assicurare
la propria responsabilità verso i passeggeri secondo la
normativa
comunitaria.
Il passeggero danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per
il risarcimento del danno subito.
Al vettore aereo munito di licenza di esercizio rilasciata da uno Stato
non comunitario sono vietati l'atterraggio e il decollo dell'aeromobile
nel territorio nazionale, finche' non presenta la prova di avere
assolto
all'obbligo assicurativo.
Art. 943 (Obblighi
d'informazione). - Qualora il trasporto sia
effettuato
da un vettore aereo diverso da quello indicato sul biglietto, il
passeggero
deve essere adeguatamente informato della circostanza prima
dell'emissione
del biglietto. In caso di prenotazione, l'informazione deve essere data
al momento della conferma della prenotazione.
In caso di mancata informazione, il passeggero può chiedere
la risoluzione del contratto, il rimborso del biglietto e il
risarcimento
dei danni.
Ai vettori aerei muniti di licenza di esercizio rilasciata da uno Stato
non comunitario, che non adempiono agli obblighi di informazione di cui
all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9
ottobre
1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento
europeo
e del Consiglio, del 13 maggio 2002, sono sospesi i diritti di traffico
verso o dal territorio italiano, nei limiti e con le
modalità stabiliti
con regolamento dell'ENAC.
Art. 944 (Cessione del diritto al trasporto). - Il diritto al trasporto non può essere ceduto senza il consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio.
Art. 945 (Impedimento del
passeggero). - Se la partenza del
passeggero
e' impedita per causa a lui non imputabile, il contratto e' risolto e
il
vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato.
Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla
famiglia,
che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può
chiedere
la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.
Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il
passeggero e' responsabile del danno che il vettore provi di aver
sopportato
a causa della ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite
massimo
dell'ammontare del prezzo del biglietto.
Art. 946 (Mancata partenza
del passeggero). - Il passeggero,
se non
si presenta all'imbarco nel tempo stabilito, paga l'intero prezzo di
passaggio.
Tuttavia, il prezzo di passaggio non e' dovuto e quello già
pagato e' restituito, se il vettore acconsente all'imbarco di un altro
passeggero in sostituzione di quello non presentatosi.
Art. 947 (Impedimenti del
vettore). - In caso di negato
imbarco, di
soppressione o ritardo della partenza, di interruzione del viaggio,
anche
per cause di forza maggiore, il passeggero ha i diritti previsti dalla
normativa comunitaria.
L'organismo responsabile dell'applicazione della normativa comunitaria
e' l'ENAC, il quale stabilisce, con apposito regolamento, le misure da
applicare in caso di violazione.
Art. 948 (Lista d'attesa). - Con apposito regolamento dell'ENAC e' assicurata la trasparenza nelle procedure di attuazione della lista d'attesa.
Il regolamento di cui al primo comma deve prevedere che:
a) il vettore, quando inserisce un passeggero in una lista d'attesa per un certo volo, deve comunicargli il numero d'ordine a lui attribuito nella lista;
b) l'elenco dei numeri d'ordine, attribuiti a ciascun passeggero, deve essere affisso in modo visibile nella zona di registrazione prima dell'apertura della lista d'attesa;
c) i passeggeri iscritti nella lista d'attesa hanno diritto di accedere al trasporto, cui la lista si riferisce, secondo il numero d'ordine a ciascuno attribuito, fino all'esaurimento della capacità dell'aeromobile.
Art. 949 (Interruzione del
viaggio del passeggero). - Se il
passeggero
e' costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile,
il prezzo di passaggio e' dovuto in proporzione del tratto utilmente
percorso.
La stessa norma si applica quando l'impedimento riguarda uno dei
congiunti
o degli addetti alla famiglia, che stanno viaggiando insieme.
«Art. 949-bis (Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto). - Il vettore e' responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero o del suo bagaglio a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.».
2. I commi 1 e 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, sono abrogati.
1. Il capo I del titolo IV del libro III della parte II del codice della navigazione e' abrogato.
Art.
19.
Delle infrazioni penali e amministrative
1. Nel secondo comma dell'articolo 1129 del codice della navigazione, le parole: «nell'art. 751, lettera c),» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 756, primo comma, lettera c),».
2. Nel primo comma dell'articolo 1161 del codice della navigazione, le parole: «le disposizioni degli articoli 55, 714 e 716» sono sostituite dalle seguenti: «i vincoli cui e' assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aerodromi».
3. Nel secondo comma dell'articolo 1163 del codice della navigazione le parole: «e nel secondo e terzo comma dell'articolo 723» sono soppresse.
4. Al primo comma dell'articolo 1165 del codice della navigazione le parole: «723, primo comma,» sono soppresse.
5. L'articolo 1181 del codice della navigazione e' abrogato.
6. Il secondo comma dell'articolo 1183 del codice della
navigazione
e' sostituito dal seguente:
7. All'articolo 1184 del codice della navigazione sono
apportate le
seguenti modificazioni:
- a) al primo comma, il numero: «758» e' sostituito dal seguente: «760»;
- b) al secondo comma, il numero: «759» e' sostituito dal seguente: «758».
9. L'articolo 1188 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 1188 (Abusivo esercizio di navigazione aerea). - Chiunque esercita la navigazione aerea in violazione delle disposizioni che prescrivono il certificato di operatore aereo, la licenza di esercizio o la designazione di vettore, e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a euro milletrentadue.».
10. L'articolo 1191 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 1191 (Abusiva realizzazione o ampliamento di aerodromi). - Chiunque realizza o amplia aerodromi o altri impianti aeronautici senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 694 ovvero non sottopone i progetti di cui all'articolo 702 alla prevista approvazione, e' punito con la sanzione amministrativa da cinquecentosedici euro a duemilasessantacinque euro.».
11. Il secondo comma dell'articolo 1200 del codice della navigazione e' abrogato.
12. L'articolo 1202 del codice della navigazione e' abrogato.
13. All'art. 1204 del codice della navigazione sono apportate
le seguenti
modificazioni:
- a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Sorvolo di aeromobili stranieri)»;
- b) il secondo comma e' abrogato;
- c) al terzo comma le parole: «Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma» sono soppresse.
15. L'articolo 1229 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 1229 (Inosservanza di ordini sul collocamento di segnali e abbattimento di ostacoli). - Chiunque non osserva gli ordini previsti negli articoli 713 e 715 e' punito con la sanzione amministrativa fino a duecentosei euro.».
16. L'articolo 1230 del codice della navigazione e' abrogato.
17. L'articolo 1234 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 1234 (Omessa assicurazione obbligatoria). - L'esercente che fa circolare l'aeromobile in violazione dell'articolo 798 e' punito con la sanzione amministrativa fino a euro milletrentadue.».
1. In tutte le disposizioni del codice della navigazione le parole: «direttore di aeroporto», «Registro aeronautico italiano» ed «Ente nazionale della gente dell'aria» sono sostituite dalla seguente: «ENAC».
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico per la finanza pubblica.
3. Le disposizioni del codice della navigazione introdotte o
modificate
dal presente decreto legislativo entrano in vigore trascorsi centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
(1) Le parole "da effettuare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono state soppresse dall'art. 11, punto 2 del d.l. 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14
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(2) Parole in corsivo inserite dall'art. 18 del d.l 31
dicembre
2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n.
31.
(3) Termine in corsivo introdotto dall'art. 11, punto 2 del d.l. 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, che ha sostituito il termine del 31 dicembre 2011, che era stato introdotto dal d.l. 29 dicembre 2010, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, che aveva a sua volta sostituito il termine del 30 dicembre 2010, introdotto dal d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, che aveva a sua volta sostituito il termine del 31 dicembre 2009, che era stato introdotto dal d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 , che aveva a sua volta sostituito il termine del 31 dicembre 2008, che era stato introdotto dal d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, il quale aveva sostituito l'originario termine di "un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
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