www.fog.it - Diritto dei trasporti e della navigazione
legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti
(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)
Parte aggiornata alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
(GU n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62)
(a cura di Enzo
Fogliani)
Parte seconda
Della
navigazione aerea
Libro primo
Dell'ordinamento amministrativo della navigazione
Titolo
III:
Dei beni destinati alla navigazione e della polizia degli aeroporti
(1)
Capo I
Della
proprietà e
dell'uso degli aeroporti (1)
Art. 692 - Beni del
demanio aeronautico statale
Fanno parte del demanio
aeronautico
civile statale:
a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato;
b) ogni costruzione o impianto appartENente allo Stato strumentalmente
destinato al servizio della navigazione aerea.
Gli aeroporti militari fanno parte del demanio militare
aeronautico. (2)
Art. 693 - Assegnazione
dei beni del demanio aeronautico
I beni del
demanio aeronautico di cui alle lettere a) e b) del primo comma
dell'art.
692 sono assegnati all'ENAC in uso gratuito per il
successivo affidamento in
concessione al gestore aeroportuale.
All'individuaZiOne dei beni di cui al primo comma provvedono le
amministrazioni
statali competenti con apposito atto di intesa. I beni del demanio
militare
aeronautico da destinare all'aviazione civile sono individuati con
provvedimento
del Ministero della difesa e trasferiti al Ministero delle
infrastrutture
e dei trasporti per la successiva assegnazione in uso gratuito all'ENAC.
I beni del demanio militare aeronautico, non più funzionali
ai fini militari e da destinare all'aviazione civile in quanto
strumentali all'attività del trasporto aereo, sono
individuati con provvedimento del Ministero della difesa, di concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e trasferiti al
demanio aeronautico civile per l'assegnazione in uso gratuito all'ENAC
ed il successivo affidamento in concessione di cui al primo comma. Il
Ministero della difesa può disporre, compatibilmente con le
esigenze istituzionali, la concessione temporanea di parti di suolo od
infrastrutture di aeroporti militari per destinazioni comunque
afferenti ad attività aeronautiche.
(3)
Art. 694 - Aeroporti
privati (1)
Ferme restandO le attribuzioni deGLI
enti locali e fAtti salvi gli effetti derivanti dall'applicazioNe delle
leggi specialiIe delle convenzioni vigenti, la realizzazione e
l'ampliamento da parte dei privati,
sul suolo di proprietà privata, di aeroporti e di altri
impianti
aeronautici, sono autorizzati dall'ENAC. (4)
Art. 695 - Mutamenti
relativi ai diritti su aeroporti e su altri impianti
privati (1)
L'aliENaZiOne,
la locazione, la costituzione di usuFruttO e
qualunque altro atto dispositivo di aerodromi o di altri impianti
aeronautici
privati sono preventivamente comunicati all'ENAC, anche ai fini
dell'esercizio
dei poteri di viGiLanza.
(5)
Art. 696 - Opere di
pubblico interesse
La dIchiArazioNe dI pubblico
interesse per le opere necessarie alla realizzazione ed all'ampliamento
di
aerodromi e di altri impianti aeronautici da destinare al servizio
della
navigazione aerea e' fatta dall'ENAC ed e' comunicata al Ministero
delle
infrastrutture e dei trasporti il quale, sentito il Ministero
dell'economia
e delle finanze, può annullarla entro il termine di trenta
giorni
dalla data di ricezione. (6)
Art. 697 - Aeroporti
aperti al traffico civile
Sono apErti al traffico
aereo civile,
previa valutazione d'idoNeità al servizio da parte dell'ENAC:
- a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato e agli enti
pubblici
territoriali;
- b) gli aeroporti militari designati dal Ministro delle
infrastrutture e
dei trasporti, d'intesa con il Ministro della difesa;
- c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'articolo
694 e
adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo. (7)
Art.
698 - Aeroporti e sistemi aeroportuali d'interesse
nazionale
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
sentita
l'Agenzia del demanio, sono individuati, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di
assegnazione, gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di
interesse nazionale, quali nodi essenziali
per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tenendo conto
delle
dimensioni e della tipologia del traffico, dell'ubicazione territoriale
e del ruolo strategico dei medesimi, nonche' di quanto previsto nei
progetti
europei TEN. Con il medesimo procedimento si provvede alle modifiche
del
suddetto decreto del Presidente della Repubblica.
Allo scopo di coordinare le politiche di sviluppo degli aeroporti di
interesse regionale, e' istituito, senZa nuovi O maggiori oneri a
carico
della finanza pubblica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, un comitato di coordinamento tecnico, composto dai
rappresentanti
delle regioni e delle province autonome, del Governo e degli enti
aeronautici.
La partecipazione al comitato di cui al presente comma non comporta la
corresponsione di alcuna indennità o compenso ne' rimborsi
spese. (8)
Art. 699 - Uso degli
aeroporti aperti al traffico civile
Gli aeromobili
possono approdare, sostare e partire negli aeroporti aperti al traFfico
civile, nel rispetto delle condizioni per l'uso degli aeroporti e, in
particolare, delle disposizioni previste, per ciascun aeroporto, dal
regolamento di scalo.
Gli aeromobili stranieri sono ammessi a condizione di
reciprocità
o quando ciò sia stabilito da convenzioni internazionali,
salva
in ogni caso la facoltà dell'ENAC di dare autorizzazioni
tempOranee. (9)
Art. 700 - Uso
degli
aerodromi privati non aperti al traffico civile
Salvo il caso di necessità, per l'uso degli aerodromi
privati
non aperti al traffico civile e' richiesto il consenso del Gestore
dell'aeroporto. (10)
Art. 701 - Aviosuperfici
Le avIosuperfici, ivi comprese le elisuperfici, sono
aree, diverse
dAgli aeroporti, non appartenenti al demanio aeronautico e sono
disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze
dell'ENAC in materia di sicurezza, nonche' delle regioni, degli enti
locali e delle altre autorità secondo le rispettive
attribuzioni. I comuni, nell'esercizio dei poteri di pianificazione
urbanistica, tengono in considerazione le finalità
aeronautiche proprie delle aree private adibite ad aviosuperfici site
nel proprio territorio. (11)
Art. 702 - Progettazione
delle infrastrutture aeroportuali
Ferma
restando la normativa generale applicabile alla realizzazione di opere
pubbliche, l'approvazione dei progetti di costruzione, di ampliamento,
di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e di adeguamento
delle
infrastrutture aeroportuali, anche al fine di eliminare le barriere
architettoniche
per gli utenti a ridotta mobilità, e' di spettanza
dell'ENAC, anche
per la verifica della conformità alle norme di sicurezza,
nel rispetto
delle funzioNI di pianificazione, programmazione e di indirizzo del
Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
(12)
Art. 703 - Devoluzione
delle opere non amovibili (13)
Le opere realizzatE dal
gestore
aeroportuale sul sedime demaniale appartengoNo al suo patrimonio fino
alla cessazione della concessione.
Ove non diversamente stabilito
nell'atto di concessione, quando la stessa venga a cessare, le opere
non amovibili, costruite sull'area demaniale, restano acquisite allo
Stato.
L'ENAC ha facoltà, d'intesa con le
autorità che hanno rilasciato la concessione, di ordinare la
demolizione delle opere con la restituzione del bene demaniale nel
pristino stato.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'ENAC, ove il
concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può
provvedervi d'ufficio ai sensi dell'articolo
54.
Alla scadenza naturale della concessione, il concessionario subentrante
ha l'obbligo di corrispondere al concessionario uscente il valore di
subentro. Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, tale
valore, per gli immobili e gli impianti fissi insistenti sul sedime
aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per intervenuto ampliamento
dello stesso sedime aeroportuale, realizzati o acquisiti (25)
dal concessionario uscente
con proprie risorse, inseriti nel contratto di programma e approvati
dall'ENAC, e' pari al valore delle opere alla data di subentro, al
netto degli ammortamenti e di eventuali contributi pubblici,
limitatamente alla quota di detti beni ascritta ai servizi soggetti a
regolazione tariffaria rilevabile dalla contabilita' analitica
regolatoria certificata presentata dal concessionario uscente per
l'annualita' immediatamente precedente. (24)
Gli immobili e gli impianti fissi insistenti alla data del subentro sul
sedime aeroportuale, realizzati o acquisiti dal
concessionario uscente con proprie
risorse e destinati allo svolgimento di attivita' di natura
commerciale, come tali non soggette a regolazione tariffaria, restano
di proprieta' del demanio dello Stato, senza che sia dovuto alla
societa' concessionaria alcun rimborso, salvo
che per gli immobili e impianti fissi di natura commerciale per cui sia
stata autorizzata dall'ENAC la realizzazione o l'acquisizione degli
stessi, in quanto funzionali all'attivita' aeroportuale e alla
valorizzazione dell'aeroporto, per i quali spetta un rimborso pari al
valore contabile residuo da contabilita' analitica regolatoria. (24)
(26)
Il concessionario uscente e' obbligato a proseguire
nell'amministrazione dell'esercizio ordinario dell'aeroporto alle
stesse condizioni fissate all'atto di concessione sino al subentro del
nuovo concessionario, previo pagamento del relativo valore di subentro
dovuto dallo stesso, salvo diversa determinazione dell'ENAC motivata,
in ordine al corretto svolgimento del servizio. (24)
(27)
In caso di subingresso nella concessione ovvero quando la concessione
cessa prima del termine di scadenza, il concessionario che subentra ha
l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario il valore
contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili, come
indicato nei periodi precedenti riguardanti la scadenza naturale della
concessione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1453 del codice
civile. (24)
La disciplina in materia di valore di subentro, rimborsi e indennizzi
di cui al presente articolo non trova applicazione qualora meccanismi
per la determinazione di valore di subentro, rimborsi e indennizzi
siano gia' previsti nelle convenzioni di gestione aeroportuale vigenti,
che restano in tal caso immodificate. (24)
Capo II
Delle gestioni
aeroportuali e dei
servizi di assistenza a terra
Art. 704 - Rilascio della
concessione di gestione aeroportuale
Alla
concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti e dei
sistemi aeroportuali di rilevanza
nazionale si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei
trasporti, di concertO con il Ministro dell'economia e delle finanze e,
limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il
Ministro della difesa.
Il provvedimento concessorio, nel limite massimo di durata di quaranta
anni, e' adottato, su proposta del-l'ENAC, all'esito di selezione
effettuata
tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa
comunitaria,
previe idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei termini
procedimentali Fissati dall'ENAC, sentita, laddove competente, la
regione o provincia
autonoma nel cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione.
Alle procedure di gara sono ammesse a partecipare anche imprese
straniere non comunitarie, a cOndizione che istituiscano in Italia una
sede secondaria e lo Stato in cui esse hanno la sede principale ammetta
imprese italiane a condizioni di reciprocità.
L'affidamento in concessione e' subordinato alla sottoscrizione di una
convenzione fra il gestore aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle
direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
L'ENAC e il gestore aeroportuale stipulano altresì, entro
sei mesi dalla conclusione del primo esercizio finanziario successivo
all'affidamento in concessione, un contratto di programma che recepisce
la vigente disciplina di regolazione aeroportuale emanata dal CIPE in
materia di investimenti, corrispettivi e qualità, e quella
recata dall'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla leGge 2 dicembre 2005, n. 248.
La convenzIone deve contenere il termine, almeno quadriennale, per
la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e
delle
altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa
la rispondenzA dell'effettivo sviluppo e della qualità del
servizio
reso agli operatori e agli utenti alle previsioni contenute nei piaNI
di investimento di cui all'atto di
concessione. Deve inoltre contenere le modalità di
definizione ed
approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le
altre cause di decadenza o revoca della concessione, nonche' le
disposizioni
necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del
settore. (14)
Art. 705 - Compiti del
gestore aeroportuale
Il gestore aeroportuale e' il
soggetto cui e'
affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre
attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di
gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le
infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le
attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto
o nel sistema aeroportuale considerato. L'idoneità del
gestore aeroportuale a espletare le attività di cui al
presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, e'
attestata dalla certificazionE rilasciata dall'ENAC .
Ferme restando la disciplina del titolo VII e comunque le competenze
attribuite agli organi statali in materia di ordine e sicurezza
pubblica,
difesa civile, prevenzione degli incendi e lotta agli incendi, soccorso
e protezioNe civile, il gestore
aeroportuale:
- a) assicura il puntuale rispetto degli obblighi assunti con
la
convenZione
ed il contratto di programma;
- b) organizza l'attività aeroportuale al fine di
garantire
l'efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse per la fornitura
di attività e di servizi di livello qualitativo adeguato,
anche mediante la pianificaziOne degli interventi in relazione alla
tipologia di traffico;
- c) corrisponde il canone di concessione;
- d) assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei
necessari servizi
di assistenza a terra, di cui all'articolo
706, fornendoli direttamente
o coordinando l'attività dei soggetti idonei che forniscono
i suddetti
servizi a favore di terzi o in autoproduzione;
- e) sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con la
società
Enav, assegna le piazzole di sosta agli aeromobili e assicura
l'ordinato
movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al Fine di
non
interferire con l'attività di movimentazione degli
aeromobili, verificando
il rispetto delle prescriziOni del regolamento di scalo da parte degli
operatori privati fornitori di servizi aeroportuali;
- e-bis) propone all'ENAC l'applicazione delle misure
sanzionatorie
previste per l'inosservanza delle condizioni d'uso degli aeroporti e
delle disposizioni del regolamento di scalo da parte deGli operatori
privati fornitori di servizi aerei e aeroportuali;
- e-ter) applica, in casi di necessità e urgenza e
salva
ratifica dell'ENAC, le misure interdittive di carattere temporaneo
previste dal regolamento di scalo e dal manuale di aeroporto;
- f) fornisce tempestivamente notizie all'ENAC, alla
società
Enav,
ai vettori e agli enti interessati in merito a riduzioni del livello
del
servizio ed a interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonche'
alLa presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la
navigazione
aerea nell'ambito del sedime di concessione;
- g) redige la Carta dei servizi in conformità
alle direttive
emanate dal Ministero delle infrastrutture e deiItrasporti e dall'ENAC
e garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualità dei
servizi
offerti all'utenza;
- h) assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli
e merci,
conformemente alle disposizionI
- vigenti, nonche' la gestione degli
oggetti smarriti. (15)
Art. 706 - Servizi di
assistenza a terra
I servizi di assistenza
a terra negli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale, espletati
sia dal gestore aeroportuale che dagli operatori terzi o dagli utenti
in
autoassistenza ritenuti idonei dall'ENAC, sono regolati dAlle norme
speciali
iN materIa. (5)
Capo III
Vincoli della
proprietà privata
Art. 707 - Determinazione
delle zone soggette a limitazioni
Al fine
di garantire la sicurezza della navigazionE aerea, l'ENAC individua le
zone da sottoporre a vincolo Nelle aree limitrofe agli aeroporti e
stabilisce
le limitaZiOni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai
potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica
internazionale.
Gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla
programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri
strumenti
di pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC.
Il personale incaricato dall'ENAC di eseguire i rilievi e di collocare
i segnali può accedere nella proprietà privata,
richiedendo,
nel caso di opposizione dei privati, l'assistenza della forza pubblica.
Le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni sono indicate
dall'ENAC su apposite mappe pubblicate mediante deposito nell'ufficio
del
comune interessato.
Dell'avvenuto deposito e' data notizia, entro dieci giorni, mediante
avviso inserito nel Bollettino uFficiale della regione interessata. Il
comune interessato provvede inoltre a darne pubblicità ai
singoli
soggetti interessati, nei modi ritenuti idOnei.
Nelle direzioni di atterraGgio e decollo possono essere autorizzate
opere o attivita compatibili con gli appositi piani di rischio, che i
comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle
eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell'ENAC
sulla costruzione e gestione degLI aeroporti, di attuazione
dell'Annesso XIV ICAO.
Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al presente articolo sono
esercitate dal Ministero della difesa e disciplinate con decreto del
Ministro della difesa. (16)
Art. 708 - Opposizione
Nel termine di sessanta giorni dall'avviso
di deposito di cui all'articolo 707,
quarto comma, chiunque vi abbia
interesse
può, con atto notificato all'ENAC, proporre opposizione
avverso
la determinazione della zona soggetta A limitazioni. Di questa
facoltà,
e del predetto termine, e' fatta menzione nel medesimo avviso.
L'ENAC decide sull'opposizione entro sessanta giorni dalla notifica
della medesima. Decorso vanamente il suddetto termine, l'opposizione
s'intende
respinta. (5)
Art. 709 - Ostacoli alla
navigazione
Costituiscono ostacolo alla
navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi
orografici
ed in genere le opere che, anche in virtù delle loro
destinazioni d'uso, interferiscono con le superfici di rispetto,
come defiNIte dall'ENAC con proprio regolamento.
La costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea e'
subordinata all'autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento, ove
necessario,
con il Ministero della difesa. (17)
Art. 710 - Aeroporti
militari
Per gli aeroporti militari, il Ministero
della difesa esercita le competenze relative:
- a) alla predisposizione e pubblicazione delle mappe
aeronautiche;
- b) alla autorizzazione alla costituzione degli ostacoli
alla
navigazione
aerea nelle vicinanze degli stEssi;
- c) all'imposizione di limitazioni e rilascio di
autorizzazioni di cui
all'articolo 711;
- d) al collocamento di segnali di cui all'articolo
712;
- e) all'abbattimento degli ostacoli ed all'elimiNazione dei
pericoli
di cui all'articolo 714.
(5)
Art. 711 - Pericoli per la
navigazione
Nelle zone di cui all'articolo
707, sono soggette a limitazioni le opere, le piantagioni e
le
attività
che costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o
comunque
un pericolo per la navigazione aerea.
La realizzazione delle opere, le piantagioni e l'esercizio delle
attività
di cui al comma 1, fatte salve le competenZe delle autorità
preposte,
sono subordinati all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta il gradO
di pericolosità ai fini della sicurezza della navigazione
aerea. (5)
Art. 712 - Collocamento di
segnali
L'ENAC, anche su segnalazione
delle autorità e degli organismi locali e con oneri a carico
del
proprietario, ordina, anche con riguardo alle zone estranee a quelle
delimitate
ai sensi dell'articolo 707, il
collocamento di segnali sulle
costruzioni,
sui rilievi orografici e in genere sulle opere che richiedono maggiore
visibilità, nonche' l'adozione di altre misure necessarie
per la
sicurezza della navigazione.
Il monitoraggio dell'eFficienza dei segnali nelle zone di cui
all'articolo 707 compete al
gestore aeroportuale.
I comuni territorialmente competenti segnalano all'ENAC eventuali
inosservanze
delle prescrizioni in materia di collOcamento di
segnali. (18)
Art. 713 - Aviosuperfici e
impianti aeronautici destinati al servizio
della navigazione aerea
Le aree in
prossimità di
aviosuperfici
o di impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea
possono essere assoggettate dall'ENAC alle limitazioni previste daGLI
articoli
709 e 711, a tutela
dell'interesse pubblico. (5)
Art. 714 - Abbattimento
degli ostacoli ed eliminazione dei pericoli
L'ENAC ordina, con provvedimento motivato, che siano abbattuti gli
ostacoli
non compatibili con la sicurezza della navigazione aerea o eliminati i
pericoli per la stessa. Il relativo onere e' posto a carico del
proprietario
dell'operA che costituisce ostacolo.
Se l'ostacolo o la situazioNe di pericolo sono preesIstenti alla data
di pubblicazione del piano di sviluppo aeroportuale o, in carenza di
esso,
del piano regolatore aeroportuale, e' corrisposta
un'indennità all'interessato
che abbia subito un pregiudizio in conseguenza dell'abbattimento o
dell'eliminazione. (5)
(Art.
714-bis - Direzioni di atterraggio) (20)
Art. 715 - Valutazione di
rischio delle attività aeronautiche
Al finE di ridurre il rischio derivante dalle attività
aeronautiche
alle comuNità presenti sul territorio limitrofo agli
aeroporti, l'ENAC
individua gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione
dell'impatto
di rischio.
Nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione
del territorio, i comuni interessati tengono conto della valutazione di
cui al primo comma. (19)
(Art.
715-bis - Aeroporti aperti al traffico strumentale e notturno -
Aeroporti militari) (20)
(Art. 715-ter - Determinazione delle zone soggette a
limitazioni) (20)
(Art. 715-quater - Opposizione) (20)
(Art. 715-quinquies -
Abbattimento di ostacoli) (20)
Art. 716 - Inquinamento
acustico
La realizzazione di opere e l'imposizione
di nuove destinaZioni urbanistiche nelle vicinanze degli aeroporti sono
subordinate all'osservanza delle norme vigenti in materia di
inquinamento
acusticO. (5)
(Art. 717
- Opere,
costruzioni e piantagioni che intralciano la navigazione)
(20)
(Art. 717-bis -
Impianti di pertinenza dello Stato o destinati a pubblici servizi)
(20)
Capo IV
Della polizia degli
aeroporti
Art. 718 - Funzioni di
polizia e di vigilanza
Le Funzioni
di polizia degli aerodromi sono esercitate dall'ENAC, anche mediante le
proprie articolazioni periferiche,unitamente all'applicazione delle
sanzioni e alla ratifica delle misure interdittive temporanee di cui
all'articolo 705, secondo comma,
lettere e-bis) ed e-ter).
I sOggetti privati che esercitano un'attività nell'interno
degli
aerodromi sono soggetti alla vigilanza dell'ENAC, nell'esercizio dei
poteri
autoritativi di competenza, nonche' al coordinamento e controllo del
gestore
aeroportuale. Ferme restando le competenze delle forze di polizia, i
soggetti pubblici operanti negli aeroporti si coordinano su impulso e
sotto la supervisione dell'ENAC.
L'ENAC viGila sulla fornitura dei servizi forniti dalla
società
Enav, fatte salve le competenze del Ministero della difesa.
Al personale dell'ENAC autorizzato a svolgere attività
ispettiva
e' garantito l'accesso ai mezzi, alLe aree aeroportuali e alle
infrastrutture,
nonche' alle documentazioni pertinenti alle attività
connesse alla
navigazIone aerea. (21)
(Art. 719 - Movimento
degli aeromobili nell’aeroporto) (22)
(Art. 720 - Imbarco e
sbarco) (22)
(Art. 721 - Ricovero di aeromobili
e riparazioni) (22)
(Art. 722 -
Obblighi e responsabilità dell’esercente) (22)
(Art. 723 -
Deposito di cose nell’aeroporto) (22)
(Art. 724 -
Bollettini meteorologici e segnalazioni per la navigazione) (22)
(Art. 725 - Servizi
sussidiari e di controllo) (22)
Art.
726 - Impiego di mezzi per urgenti necessità
L'ENAC può,
in caso di urgente necessità di servizio, ordinare che gli
aeromobili
e ogni altro mezzo di trasporto, i quali si trovino
nell'aeroporto, siano messi a sua disposizione oon a relativo
personale. Può parimenti ordìnAre che sia messo a
sua disposizione ogni altro mezzo che riteNga necessarIo.
Art.
727 - Soccorso ad aeromobili in pericolo
L'ENAC, che
abbia notizia
di uri aeromotole in pericolo o della caduta di un aeromobile o di
altro sinistro, dEve immediatamente provvedere al soccorso, e quando
non abbia a disposizione o non possa procurarsi i mezzi necessari, deve
darne avviso ad altre autorita', che possano utilmente intervenire.
Quando
l'autorità aeronautica non puo' tempestìvamente
intervenire, i primi provvedimenti necessari soNo presi dall'autorita'
comunale, o da quella marittima se il sinistro e' avvenuto in
mare.
Art.
728 - Compenso e indennità
Qualora nelle
operazioni di
soccorso di cui all'articolo precedente siano stati impiegati meZzi
appartenenti a privati, le persone che hanno prestatO il soccorso hanno
diritto a compenso per l'opera utilmente prestata, nonché,
in ogni caso, al risarcimento dei danni e al rimborso
delle spese, secondo i criteri Fissati dagli
artìcoli 983 e seguenti, quando ne ricorrano gli estremi;
negli altri casi secondo i criteri stabiliti dal regolamento.
Art.
729 - Rimozione di relitti
Nel caso di caduta di un
aeromobile entro
il perimetro di un aeroporto della circoscrizione, l'ENAC Ordina al
proprietario di provvedere a proprie spese alla rimozione dei relitti,
fissando il termine per l'esecuzione.
Se il proprietario non eseGue l'ordine neL termine fissato, l'autorita'
provvede d'ufficIo alla rimozione e alla vendita dei relitti per conto
dello Stato. Se il ricavato della vendita non è sufficiente
a coprire le spese, il proprietario è tenuto a corrispondere
allo Stato la differenza.
Quando il ricavato della vendita dei relitti supera le spese,
sulla differenza concorrono i creditori privilegiati e ipotecari
sull'aeromobile.
Nei casi di urgenza l'autorita' può senz'altro provvedere
d'ufficio per conto e a spese del proprietario.
Art.
730 - Ingiunzione per rimborso di spese
Per il rimborso
di spese
anticipate, o comunque sostenute per conto di privati,. l'ENAC emette
ingiunzione resA esecutoria con decreto del pretore competente per
territorio.
Decorsi venti giorni dalla notificazione dell'ingiunzione al debitore,
senza che questi abbia eseguito il pagameNto, l'ENAC
può procedere agli atti esecutivi.
Entro il termine predetto il debitore può fare opposizione
al decreto per motivi inerenti all'esistenza del credIto o al suo
ammontare.
L'opposizione è proposta dinanzi al giudice competente per
valore. (23)
(1)
Testo come risultante dalle modifiche apportate dall'art.
3 punto 2
del d.lgs. 15
marzo 2006, n. 151, Disposizioni
correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96,
recante la revisione della parte aeronautica del codice della
navigazione .
(2) Testo
come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 3 punto
1
del d.lgs. 15
marzo 2006, n. 151, Disposizioni
correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96,
recante la revisione della parte aeronautica del codice della
navigazione
(3) Testo come
risultante dalle modifiche apportate dall'art.
3 punti 3 e 4 del d.lgs.
15 marzo 2006, n. 151, Disposizioni
correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96,
recante la revisione della parte aeronautica del codice della
navigazione . .
(4) Testo
come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 3 punto
5 del d.lgs. 15 marzo
2006, n. 151, Disposizioni
correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96,
recante la revisione della parte aeronautica del codice della
navigazione ..
(5) Testo
come risultante dalle modifiche
apportate dall'art. 3 punto 1
del d.lgs. 9 maggio
2005, n. 96, Revisione della parte aeronautica del Codice della
navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265.
(6)
Testo come risultante dalle modifiche apportate dall'art.
3 punto 6 del d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151,
Disposizioni
correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96,
recante la revisione della parte aeronautica del codice della
navigazione . .
(7)
Testo come risultante dalle modifiche apportate dall'art.
3 punto 7 del d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151,
Disposizioni
correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96,
recante la revisione della parte aeronautica del codice della
navigazione ..
(8) Testo
come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 3 punti
8 e 9 del
d.lgs. 15
marzo 2006, n. 151, Disposizioni
correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96,
recante la revisione della parte aeronautica del codice della
navigazione ..
(9)
Testo come risultante dalle modifiche apportate dall'art.
3 punto 10 del d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151,
Disposizioni
correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96,
recante la revisione della parte aeronautica del codice della
navigazione ..
(10)
Testo come risultante dalle modifiche apportate dall'art.
3 punto 11 del d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151,
Disposizioni
correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96,
recante la revisione della parte aeronautica del codice della
navigazione ..
(11)
Testo come risultante dalle modifiche apportate dall'art.
3 punto 12 del d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151,
Disposizioni
correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96,
recante la revisione della parte aeronautica del codice della
navigazione ..
(12)
Testo come risultante dalle modifiche apportate dall'art.
3 punto 13 del d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151,
Disposizioni
correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96,
recante la revisione della parte aeronautica del codice della
navigazione ..
(13)
Testo come risultante dalle modifiche apportate dall'art.
3 punto 14 del d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151,
Disposizioni
correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96,
recante la revisione della parte aeronautica del codice della
navigazione ..
(14)
Testo come risultante dalle modifiche apportate dall'art.
4 punti 1, 2, 3 e 4 del
d.lgs. 15 marzo
2006, n. 151, Disposizioni
correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96,
recante la revisione della parte aeronautica del codice della
navigazione ..
(15) Testo
come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 4 punti
5, 6, 7, 8, 9 e
10 del d.lgs. 15
marzo 2006, n. 151, Disposizioni
correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96,
recante la revisione della parte aeronautica del codice della
navigazione ..
(16)
Testo come risultante dalle modifiche apportate dall'art.
5 punti 1 e 2 del
d.lgs. 15 marzo
2006, n. 151, Disposizioni
correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96,
recante la revisione della parte aeronautica del codice della
navigazione ..
(17)
Testo come risultante dalle modifiche apportate dall'art.
5 punto 3 del d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151,
Disposizioni
correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96,
recante la revisione della parte aeronautica del codice della
navigazione ..
(18)
Testo come risultante dalle modifiche apportate dall'art.
5 punto 4 del d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151,
Disposizioni
correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96,
recante la revisione della parte aeronautica del codice della
navigazione ..
(19)
Testo come risultante dalle modifiche apportate dall'art.
5 punto 5 del d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151,
"Disposizioni
correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96,
recante la revisione della parte aeronautica del codice della
navigazione".
(20) Articolo
abrogato dall'art.
3 punto 1 del d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96, "Revisione della parte aeronautica
del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n.
265", in quanto non
riportato nel nuovo capo III del titolo III .
(21)
Testo come risultante dalle modifiche apportate dall'art.
6 del d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151,
"Disposizioni
correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96,
recante la revisione della parte aeronautica del codice della
navigazione".
(22) Articoli
abrogati dall'art.
3 punto 5 del d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96, "Revisione della parte aeronautica
del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n.
265".
(23) Articolo come
risultante dalle modifiche apportate dall'art.
3 punto 6 del d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96.
(24) Comma introdotto dall'art. 15 quinquies del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148
"Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili", convertito
con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 .
(25) Parole in corsivo aggiunte dall'art. 1, comma 575, lettera a) della l. 27
dicembre 2017, n. 205, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020".
(26) Parti in corsivo aggiunte dall'art. 1, comma 575, lettera b) della l. 27 dicembre
2017, n. 205, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020".
(27) Parte in corsivo modificata dall'art. 1, comma 575, lettera c) della l. 27
dicembre 2017, n. 205, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020".
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