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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti


"Codice della navigazione"

(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)
Parte aggiornata al Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133

(a cura di Enzo Fogliani)



Parte seconda
Della navigazione aerea

Libro primo
Dell'ordinamento amministrativo della navigazione
Titolo II
Dei servizi della navigazione aerea


Art. 691 - Servizi della navigazione aerea

I servizi della navigazione aerea, conformemente alla normativa comunitaria in vigore, si distinguono in:


Art. 691bis - Fornitura dei servizi della navigazione aerea (1)

Fatta salva l'attuazionE delle previsioNi della normativa comunitaria, i serviZi della navigaziOne aerea, nonche' la redazione delle carte ostacoli, sono espletati da Enav S.p.a., società pubblica, per gli spazi aerei e gli aeroporti di competenza. 

I servizi del traFficO aereo sono svolti da personale in possesso di apposita licenza o certificazione. 

Enav S.p.a., sotto la viGiLanza dell'ENAC e coordInANdosI con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra e assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. Essa cura, altresì, la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprietà.

L'Aeronautica militare svolge i servizi di cui al presente articolo stipulando specifici atti d'intesa con l'ENAC da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa, anche al fine di garantire un livello di sicurezza della fornitura dei servizi di navigazione&aerea.equivalente ai livelli previsti dalla normativa europea. (2)

Sono fatte salve le sue attribuzioni in materia di meteorologia generale.




(1) Testo dell'articolo come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 2 del  d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151 e dall'art. 28, punto 8, lett. a) del d.l. 12 settembre 2014, n. 133.  torna su

(2) Comma così modificato dall'art. 28, punto 8, lett. a) del d.l. 12 settembre 2014, n. 133. Il testo precedente così recitava: "L'Aeronautica militare svolge i servizi di cui al presente articolo stipulando, se del caso, specifici atti d'intesa con l'ENAC da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa.torna su


Indice del codice

artt. da 687 a 690 artt. da 687 a 690 (testo a cura di Enzo Fogliani) artt. da 692 a 730 artt. da 28 a 61


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