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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti


  decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237

"Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile"

(Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione (legge 9 novembre 2004, n. 265), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10 novembre 2004, aggiornato con le modifiche apportate dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 "Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265")


Art. 1.
Vigilanza sulla fornitura dei serrvizi di navigazione aerea e di traffico aereo

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, quale unico ente regolatore e garante dell'uniforme applicazione delle norme, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, le funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea. Sono salve le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale, nonche' quelle di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi inclusa la stipula di contratti di programma e di servizio con E.N.A.C. e ENAV S.p.a. e l'approvazione delle tariffe. 

2. Restano attribuite all'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV S.p.a.) e all'Aeronautica militare le funzioni di istruzione, addestramento e aggiornamento professjonale del proprio personale. ENAV S.p.a. garantisce la conformita' degli apparati e dei sistemi di radio-navigazione alle regolamentazioni tecniche internazionali e nazionali vigenti, nonche' il mantenimento in efficienza, anche mediante controlli e misurazioni in volo. Le attivita' di radiomisure, salvo quelle svolte direttamente dall'Aeronautica militare, devono essere effettuate da soggetti certificati dall'E.N.A.C.

3. Per il corretto esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'E.N.A.C. promuove la stipula di appositi atti di intesa, rispettivamente con ENAV S.p.a. e con l'Aeronautica militare, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa per le intese con l'Aeronautica militare e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 1-bis.
Disposizioni sulle gestioni aeroportuali

(1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione, sono individuati gli aeroporti di rilevanza nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato.)  (1)

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le convenzioni approvate e rese esecutive dai decreti di concessione della gestione aeroportuale devono contenere il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualita' del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione, nonche' le modalita' di definizione e approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decandenza o revoca della concessione, e le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'E.N.A.C. adegua le convenzioni gia' stipulate alle prescrizioni, anche sanzionatorie di cui al comma 2, provvedendo alle conseguenti integrazioni e modifiche.

4. Ai gestori totali in base a legge speciale si applicano le norme di cui ai commi 2 e 3.

Art. 1-ter.
Esercizio della vigilanza 

1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'attivita' delle societa' affidatarie delle gestioni aeroportuali, prevista dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521, l'E.N.A.C., nelle convenzioni per l'affidamento della gestione aeroportuale, prevede l'obbligo per i concessionari di fornire, su richiesta, informazioni e documenti relativi anche ai rapporti di natura commerciale. Le informazioni e i documenti acquisiti nell'esercizio della vigilanza sono coperti dal segreto di ufficio. 

Art. 2.
Fornitura dei servizi di controllo del traffico aereo in ambito aeroportuale

1. ENAV s.p.a., sotto la vigilanza dell'E.N.A.C. e coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra ed assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali.

(2. Il gestore aeroportuale, sotto la vigilanza dell'E.N.A.C. e coordinandosi con ENAV s.p.a., assegna le piazzole di sosta agli aeromobili ed assicura l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attivita di movimentazione degli aeromobili.)  (2)

3. L'E.N.A.C. sentiti il gestore aeroportuale ed ENAV s.p.a. per le materie di competenza, nonche' gli altri organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento di scalo e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di scalo disciplina anche l'esercizio delle attivita' di cui ai commi 1, 2 e 4 e prevede le modalita' e gli strumenti operativi necessari a garantire la loro effettuazione. 

(4. Il gestore aeroportuale fornisce tempestivamente notizie all'E.N.A.C., ad ENAV s.p.a., ai vettori ed agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio e ad interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonche' in ordine alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea afferenti alla struttura aeroportuale, ad eccezione degli impianti di assistenza visiva luininosa (AVL), anche a fine di una corretta e tempestiva informazione degli utenti. )  (2)

Art. 3.
Soppressioni

1. All'articolo 2, comma 3, della legge 21 dicembre 1996, n. 665, sono sopresse:

  • a) alla lettera c) le parole: ", ed al rilascio delle relative abilitazioni per il personale da esso direttamento impiegato";
  • b) alla lettera e) le parole: ", nonche' alla certificazione degli impianti".

Art. 3-bis.
Controllo e divieto di partenza degli aeromobili

1. Gli articoli 801 e 802 del codice della navigazione sono sostituti dai seguenti:

"Art. 801 (Controllo degli aeromobili). - L'Ente nazionale per l'aviazione civile effettua visite di controllo, in base ai programmi nazionali e comunitari, sugli aeromobili di ogni nazionalita' e verifica i documenti di bordo obbligatori ai sensi della normativa vigente.

Art. 802 (Divieto di partenza). - L'Ente nazionale per l'aviazione civile vieta la partenza degli aeromobili quando, una volta effettuati i controlli previsti dall'articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonche' qualora risultino violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero qualora risulti accertato dalle autorita' competenti che l'esercente e il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale". 

Art. 4.
Disposizioni attuative e finanziarie

1. [Soppresso dalla legge di conversione].

2. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina sulla base del sistema tariffario di ENAV s.p.a. e, comunque, sulla base dei criteri di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, gli importi corrispondenti ai costi delle attivita' di regolazione e certificazione inerenti alle funzioni da trasferire all'E.N.A.C. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalita' e i tempi per il concreto esercizio, da parte dell'E.N.A.C., delle funzioni di autorita' nazionale di vigilanza, e per il trasferimento in capo allo stesso ente della titolarita' dei corrispondenti diritti tariffari, gia' di pertinenza di ENAV s.p.a. 

3. In sede di prima applicazione e nelle more degli adempimenti previsti dal comma 2, l'E.N.A.C. puo' avvalersi del personale di ENAV s.p.a., con oneri a carico della societa' medesima alla quale il personale viene restituito al termine di detto utilizzo, in base ad accordo di servizio tra i due enti, da sottoporre all'approvazione del Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze.

3-bis. Per l'assolvimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, il rapporto di lavoro del personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'E.N.A.C. alla data del 9 settembre 2004, e' prorogato con contratto a tempo determinato fino alla data dal 31 dicembre 2006. Al relativo onere, pari a 460.249,58 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-ter. All'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a) al comma 5, primo periodo, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni";
  • b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
    • "5-bis. Gli organi di cui al comma 1 sono rinnovati, in ogni caso, alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione".

3-quater. il comma 3-ter non si applica agli organi dell'E.N.A.C. nominati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la durata in carica ivi prevista. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove solo a questo fine la revisione dello statuto dell'E.N.A.C. secondo le previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, esclusa l'applicazione del comma 3 del predetto articolo.

Art. 5.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 


 
(1) Comma abrogato dall'art. 3, punto 3, lett. b)  del  d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96 torna su
 
(2) Comma abrogato dall'art. 3, punto 3, lett. c)  del  d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96 torna su 


 
( testo a cura di Enzo Fogliani)

(pagina aggiornata il  25.1.2009)
(n.b:  salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento del testo normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato appena dopo il titolo della legge.)  



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