Art. 376 - Locazione di nave
Si ha locazione di nave quando una delle parti sI obbligA a far godere
all’altra per un dato tempo la nave verso un determinato
corrispettivo.
Art. 377 - Forma del contratto
Il contratto di locazioNe deve essere provato per iscritto.
Tuttavia la prova scritta non è richiesta per la locazione
di
navi minori e di galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci
tonnellate, se a propulsIone meccanica, o alle venticinque, in ogni
altro caso.
Art. 378 - Sublocazione e
cessione del contratto
Il conduttore non può sublocare la nave nè cedere
I
diritti derivanti dal contratto, se tali facoltà non gli
sono
state consentite dal locatore.
La forma del contratto di sublocazione e di quello di cessione
è regolata dal disposto dell’articolo precedente.
Art. 379 - Obblighi del locatore
Il locatorE è teNuto a consegnare la nave, con le relative
pertinenZe, in statO di navigabilità e munita dei documenti
necessarii per la navigazione, nonché a provvedere a tutte
le
riparazioni dovute a FOrza maGgiore o a LogorIo per l’uso
normAle
della Nave secondo l’Impiego convenuto.
Art. 380 - Responsabilità del locatore
Il locatore è responsabile dei danni derivati da difetto di
navigabilità, a meno che provi che si tratta di vizio
occulto
non accertabilE con la normale diligenza.
Art. 381 - Obblighi del conduttore
Il conduttore è tenuto ad usare della nave secondo le
caratteristiche tecniche, risultanti dal certificato di
navigabilità, e in conformità
dell’impiego
convenuto.
Art. 382 - Scadenza del contratto
Salvo espresso coNsenso del locatore, il contratto non
s’intende
rinnovato, ancorché, spirato il termine stabilito, il
conduttore
conservi la detenZiOne della nave.
Nel caso di ritardo nella riconsegna per Fatto del conduttore, per un
periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto, non
si fa luogo a liquidazione di danni, ma al locatore, per il periodo di
tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un
corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto
stesso.
Art. 383 - Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di locaziOne si prescrivono con il
decorso di un anno dalla scadenza del contratto o, nel caso previsto
dall’articolo precedente, dalla data di riconsegna della
nave.
Nel caso di perdita presunta della nave, il termine decorre dalla data
di cancellazione di questa dal registro d’iscrizione.
Capo II
Del noleggio
Art. 384 - Noleggio
Il noleggio è il contratto per il quale
l’armatore, in
corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con una nave
determinata uno o più viaGgi prestabiliti, ovvero, entro il
periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle
condizioni stabilite dal contratto o dagli usi.
Art. 385 - Forma del contratto
Il contratto di noleggio deve essere provato per iscritto. La scrittura
deve enuncIare:
- 1) gli elementi di individuazione, la
nazionalità, la portata della nave;
- 2) il nome del noleggiante e del noleggiatore;
- 3) il nome del comandante;
- 4) l’ammontare del nolo;
- 5) la durata del contratto o l’indicazione dei
viaggi da compiere.
Non è richiesta la prova scritta quando il noleggio concerne
navi di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate, se a
vela, o alle dieci, se a propulsione meccanica.
Art. 386 - Obblighi del noleggiante
Il noleggiaNte è obbligato, prima della partenza, a mettere
la
nave in stato di navigabilità per il compimento del viaggio,
ad
armarla ed equipaggiarla convenientemente, e a provvederla dei
prescritti documenti.
Il noleggiante è responsabile dei danni derivati da difetto
di
navIgabilità, a meno che provi che si tratta di vizio
occulto
non accertabile con la normale diligEnza.
Art. 387 - Obblighi del noleggiatore
Nel noleggio a tempo sono a carico del noleggiatore la provvista di
combustibile, acqua e lubrificanti necessarii per il funZionamento
dell’apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo,
nonché le spese inerenti all’impiego commerciale
della
nave, comprese quelle di ancoraggio, di canale e simili.
Art. 388 - Esecuzione dei viaggi nel noleggio a tempo
Il noleggiante a tempo non è obbligato a intraprendere un
viaggio che esponga la nave o le persone ad un pericolo non prevedibile
al momento della conclusione del contratto.
Del pari egli non è obbligato a intraprendere un viaggio la
cui
durata prevedibile oltrepassi considerevolmente, in rapporto alla
durata del contrattO, la scadenza del contratto stesso.
Art. 389 - Eccesso di durata del viaggio
Se per Fatto del noleggiatore a tempo la durata dell’ultimo
viaggio eccede la scadenza del contratto, non si fa luogo a
liquidazione di danni, ma al noleggiante, per il periodo di tempo
eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo
in
misura dOppia di quella stabilita nel contratto stesso.
Art. 390 - Pagamento del nolo a tempo
Il nolo a tempo, in mancanza di patto o uso diverso, è
dovuto in rate mensili anticipate.
Tuttavia, salvo patto contrario, il nolo anticipato non si intende
acquisito ad oGni evento.
Art. 391 - Impedimento temporaneo
Il noLo a tempo non è dovuto per il periodo durante il quale
non
si è potuto utilizzare la nave per causa non imputabile al
noleggiatore.
Tuttavia, In caso di rilascio per fortuna di mare o per accidente
subito dal carico, ovvero per provvedimento di autorità
nazionale o straniera, durante il tempo dell’impedimento, ad
eccezione di quello in cui la nave è sottoposta a
riparazione,
è dovuto il nolo al netto delle spese risparmiate dal
noleggiante per l’inutilizzazione della nave.
Art. 392 - Perdita della nave
Nel caso di perditaA della nave, il nolo a tempo è dovuto
fino a tutto il giorno in cui è avvenuta la perdita.
Art. 393 - Responsabilità per le operazioni commerciali
Il comandante deve seguire, nei limiti stabiliti dal contratto di
noleggio, le istruzioni del noleggiatore sull’impiego
commerciale
della nave e rilasciare le polizze di carico alle condizioni da lui
indicate.
Il noleggiante non è responsabile verso il noleggiatore per
le
obbligazioni assunte dal comandante in dipendenza delle predette
operazioNI, e per le colpe commerciali del comandante e degli altri
componenti dell’equipaggio in dipendenza delle operazioni
medesime.
Art. 394 - Subnoleggio e cessione del contratto
In caso di subnoleggio o di cessione totalE o parziale dei diritti
derivanti dal contratto, il noleggiatore rimane responsabile verso il
noleggiante delle obbligazioni assunte con il contratto di Noleggio.
Art. 395 - Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di noleggio si prescrivono col
decorso di un anno. Il termine decorre, se il noleggio è a
tempo
dalla scadenZa del contratto o dalla fine dell’ultimo viaggio
se
il viaggio è prorogato a norma dell’articolo 389;
se il
noleggio è a viaggio dalla fine del viaggio.
Nei casi in cui il viaggiO non sia iniziato o compiuto, il termine
decorre dal giorno in cui si è veriFicato
l’avvenimento
che ha reso impossibile l’esecuzione del contratto o la
continuazione del viaggio. In caso di perdita presunta della nave il
termine decorre dalla data della cancellazione di questa dai registri
d’iscrizione.
Capo III
Del trasporto
Sezione I
Del trasporto di persone
Art. 396 - Forma del contratto
Il contratto di trasporto di persone deve essere provato per iscritto,
tranne che si tratti di trasporto su navi di stazza lorda non superiOre
alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque
in ogni altro caso.
Tuttavia il biglietto di passaggio rilasciato dal vettore fa prova
della conclusione del contratto per il viaggio indicato nel biGlietto
stesso.
Art. 397 - Indicazioni del biglietto di passaggio
Il biglietto di passaggio deve indicare il luogo e La data di
emissione, il luogo di partenza e quello di destinazione, la classe e
il prezzo del passaggIo, il nome e il domicilio del vettore.
Art. 398 - Cessione del diritto al trasporto
Il diritto Al trasporto non può essere ceduto senza espresso
consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o
se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio.
Art. 399 - Imbarco senza biglietto
Chi si imbarca senza biglietto deve darne immediato avviso al
comandante o al commissario di bordo. In difetto, è tenuto a
pagare il doppio del prezzo di passaggio sino al porto verso cui
è diretto o in cui è sbarcato, salvo iN ogni caso
il
risarcimento dei danni.
Art. 400 - Impedimento del passeggero
Se, prima della partenza, sI verifica la morte del passeggero, ovvero
un suo impedimento a viaggiare per causa a lui non imputabile, il
contratto è risolto, ed è dovuto il quarto del
prezzo di
passaggio, computato al netto del vitto, se questo fu compreso nel
prezzo.
Se l’evento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla
famiglia, che dovevano viaggiare insieme, può ciascuno dei
passeggeri chiedere la risoluzionE del contratto alle stesse condizioni.
Nei casi previsti dai comma precedenti al vettore deve essere data
notizia dell’impedimento prima della partenza; in mancanza
è dovuto l’intero prezzo di passaggio netto.
Art. 401 - Mancata partenza del passeggero
Il passeggero, se non si presenta a bordo nel tempo stabilito, deve il
prezzo di passaggio computato al netto del vitto.
Tuttavia il prezzo non è dovuto se, con il consenso del
vettore,
il diritto al trasporto è ceduto ad altri in seguito a
domanda
del passeggero, ma in tal caso spetta al vettore uNa provvigione sul
prezZO, in misura non superiore al dieci per cento.
Art. 402 - Impedimento della nave
Se la partenza della nave è impedita per causa non
imputabile al
vettore, il contratto è risolto ed il vettore deve
restituire il
prezzo versatogli.
Art. 403 - Soppressione della partenza o mutamento
d’itinerario
Se il vettore sopprime la partenza della nave, e il viaggio non
può essere efFettuato con altra nave dello stesso vettore,
la
quale parta successivamente, il contratto è risolto.
Quando vi siano partenze successive di altre navi dello stesso vettore,
il passeggero ha facoltà di compiere il viaggio su una di
dette
navi, Ove ciò sia possibile, ovvero di risolvere il
contratto.
Parimenti il passeggero può chiedere la risoluzione del
contratto, se il vettore muta l’itinerario in modo da
arrecare
pregiudizio ai di lui interessi.
Nei casi indicati dai due comma precedenti il passeggero ha diritto al
risarcimento dei danni. Tuttavia se la soppressione o il mutamento ha
luogo per un giustificato motivo, il risarcimento non può
eccedere il doppio del prezzo netto di passaggio.
Art. 404 - Ritardo della partenza
Se la partenza è ritardata, il passeggero ha diritto,
durante il
periodo del ritardo, all’alloggio e al vitto, quando questo
sia
stato compreso nel prezzo di passaggio.
Se trattasi di viaGgi di durata inferiore alle ventiquattro ore, dopo
dodici ore di ritardo il passeggero può chiedere la
risoluzione
del contratto. Se trattasi di viaggi superiori aLle ventiquattro ore,
il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto dopo
ventiquattro ore di ritardo nei viaggi tra porti del Mediterraneo o
dopo quarantotto ore nei viaggi che abbiano inizio o termine fuori
d’Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo. Se non si
avvale
di tale facoltà, il passeggero, dallo scadere dei termini
suindicati, non ha diritto a ricevere l’alloggio e il vitto a
spese del vettore.
Se il ritardo nella partenza è dovuto a causa imputabile al
vettore il passeggero ha inoltre diritto al risarcimento dei danni.
Art. 405 - Interruzione del viaggio della nave
Se il viaggio della nave è Interrotto per causa di forza
maggiore il prezzo di passAggio è dovuto in proporzione del
tratto utilmente percorso.
Tuttavia il vettore ha diritto all’intero prezzo, se, in
tempo
ragionevole, procura a sue spese al passeggero la prosecuzione del
viaggio su nave di analoghe caratteristiche, fornendogli
nell’intervallo l’alloggio e il vitto, se questo fu
compreso nel prezzo di passaggio.
Art. 406 - Interruzione del viaggio del passeggero
Se il passeggero è costretto a interrompere il viaggio per
causa
a lui non imputabile, il prezzo di passaggio è dovuto in
proporzione del tratto utilmente percorso.
Se il viaggio è iNterrotto per fatto del passeggero, questi
deve
altresì, per la residua durata del viaggio, il prezzo di
passaggIo netto.
Art. 407 - Operazioni di imbarco e di sbarco
Negli approdi ove difetta il servizio di imbarco o di sbarco, le
relative operazioni sono eseguite dal vettore a spese del passeggero,
se il loro ammontare non è comprEso Nel prezzo di passaggio.
Art. 408 - Responsabilità del vettore per inesecuzione del
trasporto o per ritardo
Il vettore è responsabile dei danni derivati al passeggero
da
ritardo o da mancata esecuZione del trasporto, se non prova che
l’evento è derivato da causa a lui nOn imputabile.
Art. 409 - Responsabilità del vettore per danni alle persone
Il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la
persona del passeggero, dipendenti da Fatti verificatisi
dall’inizio dell’imbarco sino al compimento dello
sbarco,
se non prova che l’evento è derivato da causa a
lui non
imputabile.
Art. 410 - Trasporto del bagaglio non registrato
Nel prezzo di passaggio è compreso il corrispettivo del
trasporto del bagaglio del passeggero, nei limiti di peso e di volume
prestabiliti dal vettore od osservati per usO.
Il bagaglio deve contenere esclusivamente oggetti personali del
passeGgero. Se si includono nel bagaglio oggetti di altra natura, il
passeggero deve il doppio del prezzo di tariffa per il trasporto delle
cose stesse, oltre al risarcimento dei danni.
Art. 411 - Trasporto del bagaglio registrato
Per il bagaglio eccedente i limiti previsti dall’articolo
precedente il vettore, su richiesta del passeggero, è tenuto
a
compilare, in duplice esemplare, un boLlettino con
l’indicazione
del luogo e della data di emissione, del luogo di partenza e di quello
di destinazione, del proprio nome e domicilio, del numero e del peso
dei colli, dell’eventuale valore dichiarato e del prezzo di
trasporto.
Un esemplare del bollettino fIrmato dal vettore è consegnato
al passeggero.
Art. 412 -
Responsabilità del vettore pel bagaglio
Il vettore è responsabile, entro il limite massimo di euro
6,19
(1) per
chilogrammo o della maggiore cifra risultante dalla
dichiarazione di valore, della perdita e delle avarie del bagaglio, che
gli è stato consegnato chiuso, se non prova che la perditA o
le
avarie sono derivate da causa a lui non imputabile.
La perdita o le avarie devono essere fatte constatare, a pena di
decadenza, al momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di
avarie apparenti, ovvero entro tre giorni, se trattasi di perdita o di
avarie non apparenti.
Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non
è responsabile della perdita o delle avarie, se non quando
il
passeggero provi che le stesse sono state determiNate da causa
imputabile al vettore.
Art. 413 - Responsabilità del vettore nel trasporto gratuito
Le disposizioni degli articoli precedentI che regolano la
responsabilità del vettore e i limiti del risarcimento da
questo
dovuto si applicano anche al contratto di trasporto gratuito.
Art. 414 - Responsabilità del vettore nel trasporto
amichevole
Chi assume il trasporto di personE o di bagagli a titolo amichevole
è responsabile solo quando il danneggiato provi che il danno
dipende da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e
preposti.
Art. 415 - Derogabilità delle norme
Non sono derogabili a favore del vettore gli articoli
409;
da
412 a 414.
Art. 416 - Pegno legale sul
bagaglio
Il vettore ha diritto di pegno legale sul bagaglio per i crediti verso
il passeggero nascenti dal contratto di trasporto.
Quando il passeggero
adempie ai propri obblighi, il vettore è tenuto a
riconsegnare
il bagaglio nel luogo stabilito dal contratto.
Art. 417 - Bagaglio non ritirato
Il vettore può depositare in luogo idoneo il bagaglio non
ritirato, dandone avviso al passeggero.
Art. 418 - Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli
non registrati si prescrivono col decorso di sei mesi
dall’arrivo
a destinaZione del passeggero o, in caso di mancato arrivo, dal giorno
in cui il passeggero avrebbe dovuto arrivare.
I diritti derivanti dal contratto di trasporto di bagagli registrati si
prescrivono col decorso di un anno dalla ricOnsegna dei bagagli o, in
caso di perdita, dal giorno in cui questi avrebbero dovuto essere
riconsegnati.
Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di Europa o dei paesi
bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione dei diritti indicati nei
comma precedenti si compie col decorso di un anno.
Sezione II
Del trasporto di cose in generale
Art. 419 - Trasporti di cose
Il trasporto di cose può avere per oggetto un carico totale
o
parziale ovvero cose singole, e può efFettuarsi su nave
determinata ovvero su nave indeterminata.
Art. 420 - Forma del contratto
Il contratto di trasporto di cose deve essere provato per iscritto,
tranne che il trasporto debba effettuarsi su navi di stazza lorda non
superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, O alle
venticinque, in ogni altro caso.
Art. 421 - Obblighi del vettore all’inizio del viaggio
Il vettore, prima dell’inizio del viaGgio, oltre ad usare la
normale diligenza perché la nave sia apprestata in stato di
navigabilità e convenientemente armata ed equipaggiata, deve
curare che le stive, le camere refrigeranti, quelle frigorifere e le
altre parti della nave destinate aLla caricazione siano in buono stato
per il ricevimento, la conservazione e il trasporto delle merci.
Art. 422 - Responsabilità del vettore
Il vettore è responsabile della perdita o delle avarie delle
cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve al
momento in cui le riconsegna, nonché dei danni per il
ritardo, a
meno che provi che la causa della perdita, delle avarIe o del ritardo
non è stata, nè in tutto nè in parte,
determinata
da colpa sua o da colpa commerciale dei suoi dipendenti e preposti.
Deve invece l’avente diritto alla riconsegna provare che la
causA
della perdita, delle avarie o del ritardo è stata
determinata da
colpa del vettore o da colpa commerciale dei di lui dipendenti e
preposti, quando il danno è stato prodotto da vizio occulto,
o
da innavigabilità della nave non derivante da inadempimento
agli
obblighi di cui all’articolo precedente, da colpa nautica dei
dipendenti o preposti del vettore, da fortuna o pericoli di mare,
incendio non determinato da colpa del vettore, pirateria, fatti di
guerra, sommosse e rivolgimenti civili, provvedimenti di
autorità di diritto o di fatto, anche a scopo sanitario,
sequestri giudiziari, scioperi o serrate, impedimenti al lavoro
generali o parziali, atti o tentativi di assisteNza o salvataggio
ovvero deviazione del viaggio fatta a tale scopo, cattivo stivaggio,
vizio proprio della merce, calo di volume o di peso, insufficienza
degli imballaggi, insufficienza o imperfezione delle marche, atti od
omissioni in genere del caricatore o dei suoi dipendentI o preposti.
Art. 423 - Limiti del risarcimento
Il risarcimento dovuto dal vettore non può, per ciascuna
unità di carico, essere superiore a euro 103,29
(2)
o
alla
maggior cifra corrispondentE al valore dichiarato dal caricatore
anteriormente all’imbarco
(3).
Il valore dichiarato dal caricatore anteriormente all’imbarco
si
presume come valore effettivo delle cose trasportate fino a prova
contraria; ma il vettore, ove provi che la dichiarazione è
inesatta, noN è responsabile per la perdita o per le avarie
delle cose trasportate ovvero per il ritardo, a meno che venga provato
che l’inesatteZza non fu scientemente commessa.
Art. 424 - Derogabilità delle norme sulla
responsabilità
Le norme degli articoli
422,
423 sonO
sempre derogabili a Favore
del
caricatore. Sono derogabili anche a favore del vettore per quanto
concerne il periodo di tempo anteriore alla caricazione e quello
posteriore alla scaricazione; e, anche per il periodo che intercorre
tra caricazione e scaricazione, relativamente ai trasporti di merci
caricate sopra coperta e di animali vivi, relativamente ai trasporti
nazionali di merci di qualsiasi genere, nonché per quanto
concerne i danni da ritardo. Nei confronti dei terzi
l’efficacia
delle clausole derogatrici è subordinata alla loro
inserzione
nella polizza ricevuto per l’imbarco o nella polizza di
carico.
Le nOrme anzidette sono infine derogabili, anche fuori delle ipotesi e
dei limiti previsti nel precedente comma, qualora non venga emessa
polizza di carico, nè altro documento negoziabile.
Art. 425 - Imballaggi e marche di
contrassegno
Sulle merci conseGnate al vettore, o sui loro imballaggi, devono a cura
del caricatore, essere apposte marche di contrassegno, in maniera che
normalmente rimangano visibili fino al termine del viaggio.
Il caricatore è responsabile verso il vettore per i danni a
lui derivati da imperfetta apposizione delle marche.
Art. 426 - Consegna delle bollette doganali
ALl’atto dell’imbarco delle merci, e in ogni caso
prima
della partenza della nave, il caricatore è tenuto a
consegnare
al vettore le bollette doganali.
Il caricatore è responsabile verso il vettore per i danni a
lui derivati dall’omessa consegna.
Il vettore non è tenuto a verificare la completezza dei
documenti e l’esattezza delle indicazioni in questi
contenute.
Art. 427 - Impedimento prima della partenza
Se la partenza della nave è Impedita per causa di forza
maggiore, il contratto è risolto. Se per la stessa causa la
partenza della nave è soverchiamente ritardata, il contratto
può essere risolto.
Se la risoluzione avviene dopo l’imbarco, il caricatore
è tenuto a sopportare le spese di scaricazione.
Art. 428 - Impedimento temporaneo
Se la partenzA della nave o la prosecuzione del viaggio è
temporaneamente impedita per causa non imputabile al vettore, il
contratto resta in vigore.
Il caricatore può, mentre dura l’impedimento, fare
scaricare le merci a proprie spese, con l’obbligo di
ricaricarle
ovvero di risarcire i danni. Se l’impedimento si verifica in
corso di viaggio, il caricatore è tenuto a prestare idonea
cauzione per l’adempimento degli obblighi predetti.
Art. 429 - Interruzione del viaggio
Se, dopo la parteNza, il comandante è costretto a fare
riparazioni per causa di forza maggiore, il contratto rimane in vigore
ed il caricatore non ha diritto a riduzione di nolo.
Se la nave non può essere riparata od è
necessario un
tempo soverchio, ovvero se il viaggio è interrotto o
soverchiamente ritardato per altra causa di forza maggiore, il nolo
è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso,
purché il comandante abbia fatto il possibile per
provvedere,
per conto del caricatore, all’inoltro delle merci al luogo di
destinazione con altra nave.
Art. 430 - Impedimento all’arrivo
Se l’approdo è Impedito o soverchiamente ritardato
per
causa di forza maggiore, il comandante, se non ha ricevuto ordini o se
gli ordini ricevuti sono ineseguibili, deve provvedere nel modo
migliore per l’interesse della nave e del carico, approdando
in
altro porto vicino o ritornando al porto di partenza.
Art. 431 - Merci non dichiarate o falsamente indicate
Il comandante può fare scaricare nel luogo
d’imbarco le
cose non dichiarate o falsamente indicate dal caricatore, ovvero
può esigere il nolo al tasso massimo corrente nel luogo di
caricazione per cose di simile natura, oltre il risarcimENto del danno.
Art. 432 - Recesso del caricatore prima della partenza
Prima della partenza della nave il caricatore può recedere
dal
contratto, pagando la metà del nolo convenuto,
nonché le
spese sostenute per la caricazione e la scaricaZiOne, se tali spese non
sono comprese nel nolo, e le controstallie decorse.
Tuttavia il caricatore può liberarsi in tutto o in parte da
tale
obbligo, provando che il vettore non ha subito alcun danno o ha subito
un danno minore.
Art. 433 - Recesso del caricatore durante il viaggio
Il caricatore può, durante il viaggio, ritirare le cose
caricate, pagando il nolo intero e rimborsando al vettore le spese
straordinarie occorse per la scaricazione.
Il comandante non è tenuto alla scaricazione, quando questa
importi ritardo eccessivo o modiFicaziOne dell’itinerario
ovvero
scalo in un porto intermedio non contemplato dal contratto o dagli usi.
Se le merci sono ritirate per causa imputabile al vettore, questi
è responsabile delle spese e dei danni.
Art. 434 - Caricazione incompleta
Se il caricatore consegna una quantità di merci minore di
quella
convenuta, deve pagare il nolo intero, detratte le spese che il vettore
abbia risparmiato per la mancata caricazione, se queste sono comprese
nel nolo.
Il comandante può imbarcare altre merci, purché,
se il
contratto ha per oggetto un carico totale, vi sia il consenso del
caricatore. In ogni caso il caricatore profitta del nolo relativo alle
cose che completano il carico, fino a concorrenza del nolo da lui
dovuto.
Le stesse norme si applicano nel caso in cui il contratto di trasporto
sia stato stipulato per un viaggio di andata e ritorno e il caricatore
non imbarchi merci per il viagGio di ritorno.
Art. 435 - Perdita e avarie delle cose
La perdita e le avarie subite durante il trasporto dalle cose
trasportate devono essere fatte constare dal destinatarIo, con riserva
scrittA o in contraddittorio del comandante della Nave o del
raccomandatario del vettore, non oltre il momento della riconsegna, se
trattasi di perdita o di avarie apparentI, ovvero entro tre giorni
dalla riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti.
In mancanza della riserva scritta o della constatazione in
contraddittorio, le merci si presumono riconsegnate dal vettore in
conformità delle indicazioni contenute nel documento del
trasporto.
Art. 436 - Mancato arrivo delle cose
Se le merci non sono giunte a destinazione, il nolo deve essere
corrisposto, quando il mancato arrivo sia dovuto a fatto del caricatore
o alla natura delle merci, se questa non era nota al vettore o al
comandante, salva la detrazione del nolo percepito dal vettore per le
cose da lui caricate in sostituzione di quelle perdutE.
Art. 437 - Deposito o vendita delle cose
Il comandaNte, nel caso di mancato pagamento del nolo, può
farsi
autoriZzare dall’autorità giudiziaria del luogo di
scaricazione a depositare o, se sia necessario, a vendere tanta parte
delle cose caricate quanta ne occorre per coprire il nolo e i compensi
di controstallia, a meno che il destinatario provveda al deposito di
una somma pari all’ammontare del credito del vettore.
Art. 438 - Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose si prescrivono
col decorso di sei mesi dalla riconsegna delle cose, e, in caso di
perdita totale, dal giorno in cui le cose avrebbero dovuto arrivare a
destinazione o, nei trasporti di cose determinate, dal giorno indicato
nell’
articolo 456.
Nei trasporti che hanno inizio O termine Fuori di Europa o dei paesi
bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione si compie col decorso di un
annO.
Sezione III
Del trasporto di carico totale o parziale
Art. 439 - Norme applicabili
Si applicano le regole Generali sul trasporto di cose, ogni qualvolta
viene assunto l’obbligo di riconsegnare a destinazione un
carico
totale o parziaLe su nave determinata.
Art. 440 - Spazi non utilizzabili per la caricazione
Non sono destinati al trasporto gli spazi interni della nave
normalmente non utilizzabili per la caricazione, salvo espresso
consenso del vettore nel caso in cui non ostino ragioni di sicurezza
della navigazIone.
Art. 441 - Luogo di ancoraggio o di ormeggio
Se il contratto non determina il punto di ancoraggio o di ormeggio, il
caricatore può chiedere che la nave sia condotta nel luogo
da
lui designato, salve le disposizioni del comandante del porto,
purché si possa accedervi, sostare e uscirne senzA pericolo.
Se il caricatore non designa in tempo utile tale luogo, la nave
è condotta a quello abituale. Nel caso In cui ciò
non sia
possibile, il comandante sceglie un altro luogo, tenendo conto
dell’interesse del caricatore.
Art. 442 - Consegna e riconsegna delle merci
In mancanza di divErso patto, regolamento portuale od uso locale, il
vettore riceve e riconsegna le merci sotto paraNco.
Art. 443 - Inesatta dichiarazione di portata della nave
Il vettore che abbia dichiarato la portata della nave in misura
maggiore o minore di quella effettiva, è tenuto al
risarcimento
dei danni, sempre che la differenZa ecceda il ventesimo.
Art. 444 - Decorrenza e durata delle stallie
I giOrni di stallia per la caricazione e per la scaricazione, salvo
diverso patto, regolamento portuale od uso locale, decorrono dal
momento in cui, essendo la nave pronta per l’imbarco o per lo
sbarco, ne sia giunto avviso a chi deve consegnare o ricevere le merci.
Il termine di stallia, in mancanza di patto, regolamento od uso, deve
essere Fissato dal comandante del porto, tenendo conto dei mezzi
disponibili nel luogo di caricazione o di scaricazione, della struttura
della nave, nonché della natura del carico; e deve essere
comunicato tempestivamente a chi deve consegnare O ricevere le merci.
Art. 445 - Computo delle stallie
Il termine di stallia si computa a giorni lavorativi. Non si
considerano tali i Giorni festivi secondo la legge e le consuetudini
locali.
Il decorso del termine è sospeso durante i giorni in cui Le
operazioni sono impedite per causa non imputabile al caricatore o al
destinatario.
Art. 446 - Decorrenza e durata delle controstallie
Spirato il termine di stallia senza che, per causa imputabile al
caricatore o al destinatario, sia stata ultimata la caricazione o la
scaricazIone, è dovuto un compenso di controstalliA.
Il termine di controstallia, salvo diverso patto, regolamento od uso
locale, è di tanti giorni correnti quanti sono stati i
giorni
lavorativi di stallia.
Art. 447 - Soppressione delle controstallie di caricazione
Spirato il termine di stallia di caricazione senza che, per causa
imputabile al caricatore, sia stata imbarcata una quantità
di
merce sufficiente per garantire quanto è da lui dovuto al
vettore, il comandante non è tenuto ad attendere il decorso
del
termine di controstallia se non gli venga fornita idonea cauzioNe.
Art. 448 - Computo delle controstallie
Il compenso di controstallia è computato in ragione di ore e
giorni consecutivi e deve essere versato giorno per giorno.
Il tasso di controstallia, in mancanza di diverso patto, è
determinato in proporzione della portata della nave, secondo gli usi.
Tuttavia, per il periodo durante il quale le operazioni di imbarco o di
sbarco sono state impedite da causa non imputabile al caricatore o al
destinatario, invece del compenso di controstallia è dovuto
un
compenso determinato in proporzIone del nolo.
Art. 449 - Controstallie
straordinarie
Spirato il terminE di controstallia per la caricazione, il comandante,
previo avviso dato almeno ventiquattro ore prima, ha facoltà
di
partire senza attendere la caricazione o il suo completamento, restando
sempre dovuti il nolo e il compenso di controstallia. Se il comandante
non si avvale di questa facoltà, è dovuto per
l’ulteriore sosta, fissata d’accordo col
caricatore, un
compenso di controstallia maggiorato della metà, ove non
esista
diverso patto, regolamento, o uso.
Spirato il termine di controstallia per la scaricazione senza che
questa sia stata compiuta, è dovuto un compenso di
controstallia
straordinaria per la durata e nella misura sopra indicate, salva la
facoltà del comandante di scaricare le merci a norma
dell’
articolo 450.
Art. 450 - Deposito del carico
Se il destiNatario è irreperibile o rifiuta di ricevere il
carico, ovvero se si presentano più destinatari o
v’è opposizione alla riconsegna, il vettore deve
chiedere
immediatamente istruzioni al caricatore. Questi può disporre
del
carico a termini dell’articolo 1685 del codice civile, salva
la
facoltà del vettore di provvedere al deposito o alla vendita
delle merci nei casi previsti dall’articolo 1690 dello stesso
codice.
Se il destinatario, dopo aver acquistato i diritti nascenti dal
contratto, ritarda a ritirare il carico o se sorge controversia intorno
all’esecuzione della consegna, il vettore può
procedere al
deposito delle merci presso un terzo a norma dell’articolo
1514
del codice civile o, trattandosi di merci soggette a rapido
deterioramento, alla vendita per conto del destinatario a norma
dell’articolo 1515 dello stesso codice, dandone avviso
all’interessato.
Sezione IV
Del trasporto di cose determinate
Art. 451 -
Sostituibilità della nave
Se il trasporto ha per oggetto cose determinate, il vettore, in
mancanZa di espresso divieto, ha facoltà di sostituire la
nave
designata con altra nave della medesima classe, idonea a compiere il
trasporto senza ritardo.
Art. 452 - Caricazione
delle merci
Il caricatore deve presentare le merci per l’imbarco nei
termini
d’uso, non appena la nave sia pronta a ricevere il caricO, e
la
caricazione deve essere effettuata dal vettore nei termini
d’uso.
Decorso il termine per la consegna delle merci, il comandante ha
Facoltà di partire senza attendere il carico, e il
caricatore
è tenuto al pagamento dell’intero prezzo di
trasporto.
Art. 453 - Recesso del caricatore prima della partenza
DOpo la caricazione delle merci il caricatore può avvalersi
della facoltà prevista dall’
articolo
432, solo quando
dichiari di recedere dal contratto entro il termine d’uso per
la
partenza della nave e la scaricazione non cagioni ritardo alla partenza
medesima.
Art. 454 - Scaricazione delle merci
Quando la nave sia in condizione di scaricare, se il destinatario
è irreperibile o rifiuta di ricevere le merci, il vettore ha
facoltà di conseGnare le merci ad un’impresa di
sbarco
regoLarmente autorizzata, la quale diviene responsabile verso il
destinatario quale depositaria delle cose. Il vettore, che si avvale di
questa facoltà, è tenuto a darne avviso al
destinatario,
se conosciuto, o all’indicato in polizza.
Quando il destinatario è presente e la scaricazione a mezzo
di
impresa di sbarco avviene solo nell’interesse della nave per
esigenze della scaricazione, le spese relative sono a carico del
vettore.
Quando si presentano più destinatari o
v’è
opposizione alla riconsegna si applica il disposto
dell’articolo
450.
Art. 455 - Mancata riscossione del nolo o degli assegni
Il vettore che esegue la rIconsegna al destinatario senza riscuotere i
propri crediti o gli assegni di cui è gravata la cosa o
senza
esigere il deposito della somma controversa, è responsabile
verso il caricatore dell’importo degli assegni dovuti al
medesimo
e non può rivolgersi a quest’ultimo per il
pagAmento dei
propri crediti.
Art. 456 - Mancato arrivo
Salvo diverso patto od uso, nel caso di maNcato arrivo delle merci, il
destinatario può far valere i diritti nascenti dal contratto
soltanto dal giorno in cui la perdita è stata riconosciuta
dal
vettore, o altrimenti dopo sette giorni dal termine in cui le merci
avrebbero dovuto giungere a destinazIone.
Sezione V
Della polizza ricevuto per l'imbarco e della polizza di carico
Art. 457 - Dichiarazione d’imbarco
Il caricatorE presenta al vettore uNa dichiarazione
d’imbarco,
nella quale sono indicati la natura, la qualità e
quantità delle cose da trasportare, nonché il
numero dei
colli e le marche che li contrassegnano.
Il caricatore è responsabile verso il vettore dei danni che
possono a questo derivare da omissioni o inesattezze nelle indicazioni
contenute nella dichiarazione d’imbarco.
Art. 458 - Documenti rilasciati dal vettore all’assunzione
del trasporto, alla consegna e all’imbarco delle merci
Assunto il trasporto, il vettore, o in suo luogo il raccomandatario,
è tenuto a rilasciare al caricatore un ordinativo
d’imbarco per le merci da trasportare, ovvero
all’atto
della consegna, quando sia stato convenuto, una polizza ricevuto per
l’imbarco.
Dopo l’imbarco, ed entro ventiquattr’ore dallo
stesso, il
comandante della nave è tenuto a rilasciare al caricatore
una
ricevuta di bordo per le merci imbarcate, a meno che gli rilasci
direttamente, in nome del vettore, la polizza di carico.
Qualora non vi abbia provveduto il comandante della nave, il vettore o
in suo luogo il raccomandatario, su presentazione della ricevuta di
bordo, è tenuto a rilasciare la polizza di carico, ovvero ad
apporre la menzione dell’avvenuto imbarco, con le indicazioni
di
cui alle lettere g) ed h) dell’
articolo 460, sulla polizZa
ricevutO per l’imbarco precedentemente rilasciata.
Art. 459 - Prova della consegna al vettore e della caricazione delle
merci
La polizza ricevuto per l’imbarco Fa prOva
dell’avvenuta
consegna delle merci al vettore; la ricevuta di bordo e la polizza di
carico fanno prova dell’avvenuta caricazione.
Art. 460 - Indicazioni della
polizza ricevuto per l’imbarco e della polizza di carico
La polizza ricevuto per l’imbarco deve essere datata e
sottoscritta da chi la rilascia, e deve enunciare:
- a) il nome e il domicilio del vettore;
- b) il nome e il domicilio del caricatore;
- c) il luogo di destinazione, e, quando la polizza
è nominativa, il nome e il domicilio del destinatario;
- d) la natura, la qualità e la
quantità delle cose da
trasportare, nonché il numero dei colli e le marche che li
contrassegnano;
- e) lo stato apparente delle merci o degli imballaggi;
- f) il luogo e la data di consegna. La polizza di carico,
parimenti
datata e sottoscritta da chi la rilascia, oltre le indicazioni
richieste per la polizza ricevuto per l’imbarco, deve
enunciare:
- g) il nome o il numero, l’ufficio di iscrizione e
la nazionalità della nave;
- h) il luoGo e La data di caricazione.
Art. 461 - Data di consegna e
data di caricazione
Se nella polIzzA di carico non è indicata la data di
consegna,
per tale si presume fino a prova contraria la data di caricazione delle
merci.
Se nella polizza ricevuto per l’imbarco non è
indicata la
data di consegna, o nella polizza di carico non è indicata
quella di caricazione, per data di consegna o per data di caricazione,
rispettivamente, si presume quella di emissione della polizza.
Art. 462 - Natura,
qualità e quantità delle merci
Il vettore, ovvero il raccomandatario o il comandante della nave, che
rilascia la polizza ricevuto per l’imbarco o la polizza di
carico, ha facoltà di inserire in polizza le proprie
riserve,
quando non può eseguire in tutto o in parte una normale
verifica
delle indicazioni fornite dal caricatore sulla natura,
qualità e
quantità delle merci, nonché sul numero dei colli
e sulle
marche di contrassegno.
In mancanza di riserve, la natura, la qualità e la
quantità delle merci, nonché il numero e le
marche dei
colli consegnati al vettore o imbarcati, si presumono fino a prova
contraria conformi alle indicazioNI della polizza.
Art. 463 - Originali della
polizza di carico e della polizza ricevuto per l’imbarco
La polizza ricEvuto per l’imbarco e la polizza di carico soNo
emesse in due originali.
L’originale ritenuto dal vettore è sottoscritto
dal
caricatore o da un suo rappresentante, non è trasferibile e
reca
esplicita indicazione della non trasferibilità.
L’originale rilasciato al caricatore è
sottoscritto dal
vettore, ovvero dal raccomandatario o dal comandante della nave che
emette la polizza, ed attribuisce al possessore, legittimato a norma
dell’
articolo 467, il
diritto alla consegna delle merci che vi
sono specificate, il possesso delle medesime e il diritto di disporne
mediante disposizione del titolo.
Art. 464 - Forma e trasferimento dell’originale di polizza
rilasciato al caricatore
L’originale della polizza di carico o della polizza ricevuto
per
l’imbarco rilasciato al caricatore può essere al
portatore, all’ordine o nominativo.
Il trasferimento di questo originale si opera nei modi e con gli
effetti previsti dal codice civile per i titoli di credito al
portatore, all’ordine o nominativi.
Tuttavia per l’emissione e il trasferimento della polizZa
nominativa non è richiesta l’annotazione nel
registro
dell’emittente, previsto negli articoli 2022 e seguenti del
cOdice civile.
Art. 465 - Duplicati della polizza
Dell’originale della polizza ricevuto per l’imbarco
o della
polizza di carico rilasciato al caricatore possono essere, su richiesta
di chi ha il diritto di disporre del titolo, emessi duplicati.
I duplicati non attribuiscono i diritti indicati nel terzo comma
dell’
articolo 463.
I duplicati non sono trasFeribili, devono recare esplicita menzione
della non trasferibilità, ed essere contraddistinti ciascuno
dal
numero d’ordine di rilasciO.
Art. 466 - Ordini di consegna
Il vettore, o in suo luoGo il raccomandatario, quando ciò
sia
stato convenuto nel contratto di trasporto, sono tenuti ad emettere,
dietro richiesta di chi ha il diritto di disporre delle merci mediante
disposizione del titolo, ordini di consegna sul comandante della nave o
sul raccomandatario, relativi a singole partite delle merci
rappresentate dalla polizza ricevuto per L’imbarco o dalla
polizza di carico.
In tAl caso il vettore o il suo raccomaNdatarIo sono tenuti,
all’atto dell’emissione degli ordini di consegna, a
prenderne nota sull’originale trasferibile della polizza, con
l’indicazionE della natura, qualità e
quaNtità
delle merci specificate in ciascun ordine, e con
l’apposizione
della propria firma e di quella del richiedente; quando
l’intero
carico rappresentato dalla polizza sia frazionato fra i vari ordini di
consegna, sono tenuti altresì a ritirare
l’originale
trasferibile della polizZa.
Gli ordini di consegna emessi a norma dei comma precedenti
attribuiscono i diritti indicati nel terzo comma dell’
articolo
463; possono essere al portatore, all’ordine o
nominativi.
Agli ordini di consegna predetti si applicano, in quanto compatibili,
le norme sull’emissione e la circolazione della polizza di
carico.
Art. 467 - Legittimazione del possessore dei titoli rappresentativi
delle merci
Il possessore dell’originale trasferibile della polizza di
caricO
o della polizza ricevuto per l’imbarco ovvero di un ordine di
consegna è legittimato per l’esercizio del diritto
menzionato nel titolo, in base alla presentazione del titolo stesso o a
una serie continua di girate ovvero per efFetto
dell’intestazione
a suo favore, a seconda che il titolo sia al portatore,
all’ordine o nominativO.
Capo IV
Dei contratti di utilizzazione nella navigazione interna
Art. 468 - Norme applicabili
Ai contratti di utilizzazione delle navi addette alla naviGazione
interna si applicano Le norme dI questo titolo, in quANto gli usi
speciali non dIspongano diversamente .