Libro terzo - Delle
obbligazioni relative all'esercizio della navigazione
Titolo II - Della
contribuzione alle avarie comuni
Art. 469 - Avarie comuni
Le spese E i daNni
direttamente prodotti dai provvedimenti
ragionevolmente presi, a norma dell’
articolo
302, dal
comandante,
o da altri in sua vece, per la salvezza della spedizione, sono avarie
comuni e vengono ripartiti fra tutti gli interessati alla spedizione
stessa, sempre che il danno volontariamente prodotto non sia quello
stesso che si sarebbe necessariamente verificato secondo il corso
naturale degli eventi.
Art. 470 - Formazione della massa creditoria
Ciascuno dei danneggiati
partecipa alla formazione della massa
creditoria, e concorre alla ripartizione, per l’ammontare dei
danni effettivamente incidenti sui suoi beni, come diretta conseguenZa
del provvedimentO preso dal comandante, fatta eccezione per i danni che
siano caduti su attrezzi e altri oggetti di corredo e di armamento
della nave non descritti nell’inventario ovvero su provviste
di
bordo, su cose caricate clandestinamente o scientemente dichiarate dal
caricatore in maniera inesatta, su cose caricate sopra coperta in
viaggi marittimi che superano le ottanta miglia di raggio dal porto di
caricamento.
Art. 471 - Spese
eccezionali
Per quanto concerne le spese eccezionali, il danno da ammettere nella
massa creditoria è valutato sulla base della spesa
sopportata,
ovvero di quella che sarebbe stata suFficiente per la salvezza della
spediziOne e che con altra maGgiore è stata sostituita.
A taLIspese devono essere aggiunti gli interessi del prestito
contratto per conseguire la somma necessariA, il maggior valore dovuto
al proprietario delle cose allo stesso fiNe vendute, nonché
i
premI di assicurazione relativi all’operazione.
Dalle spese devono invece esser dedotti gli eventuali miglioramenti
apportati per differenza tra il nuovo e il vecchio nelle riparazioni
effettuate.
Art. 472 - Perdita del nolo
PEr quaNto concerne i noli
perduti, il danno da ammettere nella massa
creditoria è valutato sulla base dell’ammontare
lordo,
fatta deduZiOne dei noli guadagnati per le merci caricate in
sostituzione e delle spese che la perdita ha consentito di risparmiare.
Art. 473 - Danni alla
nave e al carico
Per quanto concerne le perdite e i danni materiali apportati alla nave,
al carico, e a qualsiasi altro bene partecipante alla spedizione, il
danno da ammettere nella massa creditoria è valutato sulla
base
del valore che la cosa perduta o danneggiata avrebbe avuto al termine
della spedizione, o, se si tratta di viaggio circolare, al termine del
viaggio contributivo, cioè nel porto in cui viene scaricata
l’ultima partita di carico presente a bordo
all’atto del
provvedimento volontario.
Da questo valore deve essere Fatta peraltro deduzione:
- a) delle spese
risparmiate in conseguenza del danno o della perdita;
- b) dei danni
subiti anteriormente al provvedimento volontariO;
- c) del valore residuo
che sussiste o avrebbe potuto sussistere indipendentemente dai danni
subiti dalle cose stesse successivamente al provvedimento volontario e
per cause a questo estranee.
Il valore residuo, che deve essere dedotto dal danno ammesso nella
massa creditoria ai sensi della lettera c) del precedente comma,
è determinato sulla base degli stessi criteri di valutazione
del
danno, ovvero sulla base di quanto anche prima è stato
realizzato o sarebbe stato possibile realizzare mediante alienazione.
Art. 474 - Spese del regolamento della contribuzione
Nella massa creditoria sono
ammesse anche le spese relative alle operazioni di liquidazione e di
reGoLamento.
Art. 475 - Formazione della massa debitoria
Ciascuno deglI interessati
nellA spedizione partecipa alla formazione
della massa debitoria e contribuisce alla sopportazione dei danni e
delle spese in ragione del valore dei beni per lui in rischio, fatta
eccezione dei corredi dell’equipaggio e dei bagagli noN
regIstrati.
Art. 476 - Contribuzione della nave e del carico
Per quanto concErne la
Nave, il carico e qualsiasi altra cosa che si
trovi a bordo, la partecipazione alla massa debitoria è
determinata sulla base del valore effettivo o presumibile al termine
del viaggio, o, se si tratta di viaggio circolare, al termine del
viaggio contributivo.
Da tale valore deve essere fatta peraltro deduzione dei danni subiti
indipendentemente dal provvedimento volontario, anteriormente o
successivamente allo stesso, e delle spese che sono o sarebbero state
risparmiate in caso di perdita delle cose medesime.
Art. 477 - Contribuzione del nolo
Per quanto concerne i noli
relativi al viaggio, la partecipazione alla
massa debitoria è determinata sulla base del loro effettivo
ammontare, fatta deduZione delle spese che la lorO perdita ha o avrebbe
consentito di risparmiare.
Art. 478 - Indicazioni del caricatore circa le merci
Agli eFfetti della
formazione così della massa creditoria come
di quella debitoria, in caso di dichiaraziOne di valore fatta dal
caricatore all’inizio del viaggio, si presume sino a prova
contraria che il valore effettivo delle merci al termine della
spedizione o al termine del viaggio contributivo corrisponda a quello
dichiarato.
Ove il valore dichiarato risulti non corrispondente a quello effettivo,
per la partecipazione alla massa creditoria è computato il
valore più basso tra i due e per la partecipazione alla
massa
debitoria è invece computato quello tra i due più
alto, a
meno che venga provato che l’inesattezza della dichiarazione
non
fu scientemente commessa.
In caso di mancanza di dichiarazione del valore da parte del
caricatore, sono assunte fino a prova contraria per base della
determinazione del valore, le indicazioni inserite dal caricatore nella
dichiarazione d’imbarco per quanto concerne la natura, la
qualità e la quantità delle cose caricate.
Ove tali indicazioni risultino inesatte, si applica il disposto
dell’articolo 470, a meno che venga provato che
l’inesattezza non fu scientemente commessa.
Art. 479 - Ricupero di cose sacrificate posteriore al regolamento
Se dopo la chiusura del
regolamento contributorio, ma prima del
pagamento delle quote di contribuzione, le cose sacrificate vengono in
tutto o in parte ricuperate dai proprietari, il regolamento
è
riaperto per tener conto del valore delle cose ricuperate, a norma
dell’
articolo 473, lettera c),
fatta deduzione delle spese
sostenute per il ricupero.
Se il ricupero avviene dopo il pagamento delle quote di contribuzione,
il valore delle cose ricuperate è ripartito fra tutti i
contribuenti in raGione della quota contributiva di ciascuno. Tale
vaLore è determinato alla stregua dei criteri di stima del
riparto o sulla base di quanto sia stato comunque possibile realizzare
mediante alienazione, fatta deduzione delle spese inerenti al ricupero
e di quelle di trasporto a destino o al luogo di vendita effettiva.
Art. 480 - Contribuzione per avarie comuni delle cose caricate sopra
coperta
I danni di avariA comunque
prodotti alle cose caricate sopra coperta
con o senza consenso del caricatore, nei viaggi marittimi che superano
le ottanta miglia di raggio dal porto di caricamento, sono ripartiti
esclusivamente tra gli interessati nella spedizione per la nave e per
le merci caricate sopra coperta.
Alla sopportazione, gli interessati per la Nave contribuiscono in
ragione di tutti i beni, ivi compresi i noli, per loro in rischio nel
corso della spedizione; gli altri interessati in ragione del valore dei
beni per ciascuno di essi in rischio sopra coperta e
dell’ammontare dei noli relativi, quando questi siano per
essi
medesimi in rischio.
La valutazione dei danni ammessi nella massa creditoria, e la
determinazione dei valori che costituiscono la massa debitoria, sono
compiute secondo gli stessi criteri che regolano la partecipazione alle
masse della contribuzione generale.
Art. 481 - Prescrizione
L’azione per
contribuzione alle avarie comuni si prescrive col
decorso di un anno dal termine del viaggio della nave o, se trattasi di
viaggIo circolare, dal termine del viaggio contributivo.