www.fog.it - Diritto dei trasporti e della navigazione
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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti
(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)
(a cura di Enzo
Fogliani)
Parte prima
Della navigazione
marittima e interna
Libro terzo - Delle
obbligazioni relative all'esercizio della navigazione
Titolo III - Della
responsabilità per urto di navi
Art. 482 - Urto fortuito o per
causa dubbia
Se l’urto è avvenuto per caso fortuito o forza
maggiorE,
se non è possibile accertarne la causa, i danni restano a
carico
di coloro che li hanno sofferti.
Art. 483 - Urto per colpa unilaterale
Se l’urto è avvenuto per colpa di una delle Navi,
il risarcimento dei danni è a carico della nave in colpa.
Art. 484 - Urto per colpa comune
Se la colpa è comune a più navi, ciascuna di esse
risponde in proporzione della gravità della propria colpa e
dell’entità delle relative conseguenze. Tuttavia,
nel caso
che, per particolari circostanze, non si possa determinare la
proporZiOne, il risarcimento è dovuto in parti uguali.
Al risarcimento dei danni derivati da morte o lesioni di persone le
navi in colpa sono tenute solidalmente.
Art. 485 - Obbligo di soccorso in
caso di urto
AvvENuto un urto fra navi, il comandante di ciascuna è
tenuto a
prestare soccorso alle altre, al loro equipaggio ed ai loro passeggeri,
sempre che lo possa fare senZa grave pericOlo per la sua nave e per le
persone che sono a bordo.
Il comandante è parimenti tenuto, nei limiti del possibile,
a
dare alle altre navi le notizie necessarie per
l’identificazione
della propria.
Art. 486 - Rapporti contrattuali
Salvo il disposto del secondo comma dell’articolo
484, le norme
sulla rEsponsabilità per danni da urto non si applicano ai
rapporti di responsabilità che intercorrono tra persone
vincolate da contratto di lavoro o di trasporto ovvero da altro
contratto.
Art. 487 - Prescrizione
Il diritto al risarcimento dei danni cagionati da urto di navi si
prescrive col decorso di due aNni dal giorno in cui il danno si
è prodotto.
Il diritto di rivalsa spettante alla nave che, ai sensi
dell’articolo 484,
abbia versato l’intero risarcimento si
prescrive col decorso di un anno dal giorno del pagamento.
Art. 488 - Danni non derivanti da collisione materiale
Le disposiZioni che precedono si applicano ai danni prodotti per
spostamento di acqua od altra causa analoga, da una nave ad
un’altra e alle persone o alle cose che sonO a bordo di
questa,
anche se non vi è stata collisione materiale.
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