Capo I
Della formazione del contratto.
Art. 323 - Visita medica
L’arruolamento degli iscritti nelle matricole della gente di
mare, destinatI A far parte dell’equipaggio, deve, nei casi e
con
le modalità prescritte da leggi e regolamenti, essere
preceduto
da visita medica diretta ad accertare l’idoneità
della
persona da arruolare in rapporto al servizio cui deve essere adibita.
Art. 324 - Capacità dei minori di anni diciotto
Il miNore di anni diciotto, iscritto nelle matricole della gente di
mare può, con il consenso di chi esercita la
potestà dei genItori
(1) o
la tutela, prestare il proprio lavoro, stipulare i
relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne derivano.
La revoca del consenso alla iscrizione nelle matricole, da parte
dell’esercente la potestà dei
genitori
(1) o la
tutela, fa
cessare
la capacità del minore alla stipulazione di contratti di
arruolamento, ma non lo priva della capacità di esercitare i
diritti e le azioni che derivano da contratti precedentemente
stipulati, nè della capacità di prestare, fino al
compimento del viaggio in corso, il proprio lavoro in esecuzione del
contratto.
Art. 325 - Vari tipi di contratto di arruolamento
Il contratto di arruolamento può esserE stipulato:
- a) per un dato viaggio o per più viaggi;
- b) a tempo determinato;
- c) a tempo indetermiNato.
La retribuzione spettante all’arruolato può essere
stabilita:
- a) in una somma fissa per l’intera durata del
viaggio;
- b) in una somma fissa a mese o ad altro periodo di tempo;
- c) in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi
o prodotti
del viaggio, con la fissazione di un minimo garantito;
- d) parte in forma di somma fissa periodica e parte in forma
di
partecipaZiOne al nolo o agli altri proventi o prodotti.
Agli effetti del contratto di arruolamento, per viaggio si intende il
complesso delle traversate fra porto di caricazione e porto di ultima
destinazione, oltre all’eventuale traversata in zavorra per
raggiungere il porto di caricazione.
La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e
regolate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro.
(2)
Art. 326 - Durata del contratto a tempo determinato e di quello per
più viaggi
Il contratto a tEmpo determiNato e quello per più viaggi non
possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno; se sono
stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo
indeterminato.
Se, in forZa di più cOntratti a viaggio, o di più
contratti a tempo determinato, ovvero di più contratti
dell’uno e dell’altro tipo, l’arruolato
presta
ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un
tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento è
regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato.
Agli eFfetti del cOmma precedente, la prestazione del servizio
è
considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la
stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non
superiore ai sessanta Giorni.
Art. 327 - Arruolamento per nave determinata o per più navi
dello stesso armatore
IL contratto dI ArruolameNto ha per oggetto la prestazIone di servizio
su nave determinata.
Tuttavia l’arruolato può, con patto espresso
contenuto nel
contratto di arruolamento, obbligarsi a prestare servizio su una nave
non determinata fra quelle appartenenti all’armatore o su
più di esse successivamente.
Art. 328 - Forma del contratto
Salvo quanto è disposto nei successivi articoli, il
contratto di
arruolamento deve, a pena di nullità, essere fatto per atto
pubblico ricevuto, nel Regno, dall’autorità
marittima, E,
all’estero, dall’autorità consolare.
Il contratto deve, parimenti a pena di nullità, essere dalle
autorità predette annotato sul ruolo di equipaggio o sulla
licenza.
Prima della sottoscrizione, il contratto deve essere letto e spiegato
al marittimo; l’adempimento di tale formalità si
deve far
coNstare nel contratto stesso.
Art. 329 - Stipulazione del contratto in località estera
dove non sia autorità consolare
Se l’arruolamento ha luogo all’estero, in
località
che non è sede di autorità consolare, il
contratto deve,
a pena di nullità, essere stipulato per iscritto, alla
presenZa
di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione.
Il
contratto è conservato fra i documenti di bordO.
Art. 330 - Deroga alle disposizioni precedenti
Il contratto di arruolamento per le navi minori di stazza lorda non
superiore alle cinque tonnellate può essere Fatto
verbalmente.
Le nOrme per l’annotazione sulla licenza dei contratti
predetti sono stabilite dal regolamento.
Art. 331 - Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova
l’armatore
L’armatore può procedere
all’arruolamento del
comandante anche mediante dichiarazione, resa al comandante del porto o
all’autorità consolare del luoGo dove egli si
trova, e
contenente gli estremi indicati nell’articolo seguente.
La detta autorità trasmette telegraficamente, a spese
dell’armatore, gli estremi della dichiarazione
all’autorità marittima o consolare del porto dove
si trova La nave sulla quale il comandante deve prendere imbarco.
Con la dichiarazione di accettazione da parte del comandante, resa
all’autorità del porto d’imbarco, si
perfeziona il
contratto di arruolamento.
Art. 332 - Contenuto del contratto
Il contratto di arruolamento deve enunciare:
- 1) il nome o Il numero della nave sulla quale
l’arruolato
deve
prestare servizio o la clausola prevista nel secondo comma
dell’articolo 327;
- 2) il nome, il luogo e la dAta di nascita (3)
dell’arruolato,
l’anno di
nascita, il domicilio, l’ufficio di iscrizione e il numero di
matricola;
- 3) la qualifica e le mansioni dell’arruolato;
- 4) il viaggio o i viaggi da compiere e il giorno in cui
l’arruolato deve assumere servizio, se
l’arruolamento
è a viaggio; la decorrenza e la durata del contratto, se
l’arruolamento è a tempo determinato; la
decorrenza del
contratto, se l’arruolamento è a tempo
indeterminato;
- 5) la forma e la misura della retribuzione;
- 6) il luogo e la data della conclusione del contratto;
- 7) l’indicazione del contratto collettivo,
qualora esista.
Se dal contratto ovvero dall’annotazione sul ruolo di
equipaggio
o sulla licenza l’arruolamento non risulta stipulato a
viaggio o
a tempo determiNato, esso è regolato dalle norme concernenti
il
contratto a tempo indetermInato.
Capo II
Degli effetti del contratto
Art. 333 - Albo a bordo per l’affissione delle disposizioni
concernenti il contratto di arruolamento
Su ogni nave nazionale deve essere tenuto, in luogo accessibile
all’equipaggio, un albo, nel quale sono affisse le norme di
legge
e di regolamEnto relative all’arruolamento, i contratti
collettivi di arruolamento, i regolamenti di servizio e ogni altra
disposizione di cui venga prescritta l’affissioNe
dall’autorità.
Art. 334 - Servizio a bordo
I componenti dell’equipaggio non sono tenuti a prestare un
servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati.
Tuttavia il comandante, nell’interesse della navigaZione, ha
facoltà di adibire temporaneamente i componenti
dell’equipaggio a un servizio diverso da quello per il quale
sonO
stati arruolati, purché non sia inadeguato al loro titolo
proFessionale e al loro grado. In caso di necessità per la
sicurezza della spedizione, gli arruolati possono essere adibiti a
qualsiasi servizio.
I componenti dell’equipaggio, che esercitano mansioni diverse
da
quelle per le quali sono stati arruolati, hanno diritto alla maggiore
retribuzione dovuta per tali mansioni.
Art. 335 - Caricazione abusiva di merci
Il comandante e gli altri compOnenti dell’equipaGgio non
possono
caricare sulla nave merci per proprio conto, senza il consenso scritto
dell’armatore o di un suo rappresentante.
L’arruolato, che contravviene al divieto del comma
precedente,
è tenuto a pagare il nolo in misura doppia di quella
corrente
nel luogo e alla data della caricazione per il medesimo viaggio e per
merce della stessa specie di quella indebitamente imbarcata, senza
pregiudizio del risarcimento del danno.
Art. 336 - Trattamento dell’arruolato malato o ferito
L’arruolato che, a bordo, si ammala o riporta Lesioni
continua a
percepire la retribuzione ed ha diritto all’assistenza
sanitaria
a spese della nave.
Se l’arruolato si è intenzionalmente procurato la
malattia
o la lesione, ovvero ha contratto la malattia o riportato la lesione
per sua grave colpa mentre si trovava a terra senza autorizzazione,
l’armatore è egualmente tenuto a provvedere
all’assistenza sanitaria, ma ha diritto di ripeterne le spese
dall’arruolato.
Nel caso previsto nel comma precedente, il componente
dell’equipaggio non ha diritto alla retribuzione per tutto il
tempo durante il quale è inabile al servizio.
Se l’arruolato deve essere sbarcato a causa delle sue
condizioni
di salute o se, per altra ragIone, è sbarcato prima che si
sia
verificata la guarigione, si applica il disposto degli
articoli
356,
365.
Art. 337 - Partecipazione dell’arruolato alle
indennità dovute all’armatore
Se la retribuzione è determinata in formA di partecipazione
al
nolo o agli altri proventi, o prodotti del viaggio, in caso di perdita
del nolo o di detti proventi o prodotti, per la quale sia corrisposta
all’armatore uNa somma a titolo di indennità di
assicurazione o di risarcimento di dannI, l’arruolato ha
diritto
ad una parte di detta somma, nella proporzione stabilita dal contratto.
Art. 338 - Aumento di retribuzione in caso di prolungamento del viaggio
Se la retribuzionE è determinata a viaggio, essa
è
proporzionalmente aumentata qualora il viaggio venga protratto oltre la
durata massima prevedibile al momento della stipulazione del contratto;
ma se l’ulteriore durata è dovuta a causa noN
imputabile
all’armatore, l’aumento proporzionale è
ridotto a un
terzo.
La retribuzione non è soggetta a diminuzione se la nave
compie
un viaggio più breve di quello previsto nel contratto.
Art. 339 - Indennità per riduzione delle razioni dei viveri
Se la riduzione delle raZioni dei viveri, prevista
nell’
articolo
301, è dovuta a causa non imputabile
all’armatore,
questi
deve corrispondere ai componenti dell’equipaggio
l’equivalente in danaro. Se la riduzione è
determinata da
causa a lui imputabile, l’armatore è tenuto anche
al
risarcimento dei danni.
Capo III
Della cessazione e della risoluzione del contratto
Art. 340 - Cessazione del contratto a viaggio per compimento del viaggio
Il contratto di arruolamentO stipulato per uno o più viaggi
cessa di diritto con il compimento del viaggio o dell’ultimo
dei
viaggi previsti nel contratto.
Art. 341 - Cessazione del contratto a tempo determinato per scadenza
del termine
Il contratto di arruolamento a tempo determinato cessa di diritto con
la scadenza del termine stabilito nel contratto stesso.
Tuttavia, se il termine scade in corso di viaggio, il contratto si
intende prorogato fino al porto di ultima destinazione.
Se il porto di ultima destinazione è fuori della Repubblica
e la
nave
deve intraprendere un altro viaggio direttamente per un porto della
Repubblica, l’arruolato è tenuto a continuare a
prestare la sua
opera sulla nave, ma, decorso il periodo determinato dalle norme
corporative o, in mancanza, dagli usi, ha diritto ad un aumento di
retribuzione nella misura stabilita dalle norme predette, o in mancanza
dagli usi, Fino a che sia sbarcato nel porto di arruolamento.
Se la nave intraprende un altro viaggio per un porto fuori della
Repubblica o
non direttamente per un porto della Repubblica e l’arruolato
consente a
restare a bordO, l’arruolamento continua alle condizioni
stabilite dal contratto, ma l’arruolato ha diritto ad un
aumento
della retribuzione nella misura fissata secondo il disposto del comma
precedente.
Art. 342 - Cessazione del
contratto a tempo indeterminato per
volontà di una delle parti
Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato cessa per
volontà dell’armatore o dell’arruolato,
purché ne sia dato preavviso nei termini stabiliti dalle
norme
corporative o, in mancanza, daGli usi.
Art. 343 - Casi di risoluzione di diritto del contratto
Il contratto di arruolamento si risolve di diritto:
- 1) in caso di perdita totale ovvero di
innavigabilità
assoluta
della nave ovvero di innavigabilità per un periodo di tempo
superiore ai sessanta giorni, determinate da naufragio o da altro
sinistro della navigazione, nonché in caso di preda;
- 2) in caso di perdita della nazionaLItà della
nave;
- 3) in caso di vendita giudiziale della nave;
- 4) in caso di morte dell’arruolato;
- 5) quando l’arruolato, per malattia o per
lesioni, deve
essere
sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla
partenza
della nave da un porto di approdo;
- 6) quando l’arruolato è fatto
prigioniero a bordo
o mentre
partecipa ad una spedizione in mare o in terra, per servizio della nave;
- 7) in caso di cancellazione dalle matricole, di sospensione
o
interdizione dai titoli professionali o dalla professione marittima
dell’arruolato;
- 8) in caso di revoca da parte dell’esercente la
potestà dei genitori (1)
o la tutela del consenso alla iscrizione nelle
matricole
del minore di anni diciotto;
- 9) quando l’arruolato deve essere sbarcato per
ordine
dell’autorità;
- 10) quando l’arruolato, fuori dei casi previsti
nei numeri
precedenti, non assume il proprio posto a bordo, nel termine stabilito,
prima della partenza della nave dal porto di arruolamento o da un porto
di approdo.
Art. 344 - Presunzione di perdita della nave
Quando, per mancanzA di notizie, si presume che la nave sia perita, il
contratto di arruolamento si considera risolto nei confronti degli
eredi presunti dell’arruolato e degli altri aventi diritto.
(Art. 345 - Facoltà
di risoluzione del contratto da parte
dell’armatore) (4)
(L’armatore
ha facoltà, in qualsiasi tempo e luogo,
di
risolvere il contratto di arruolamento, salvi i diritti spettanti
all’arruolato).
Art. 346 - Sbarco dell’arruolato per cattivo trattamento
L’autorità marittima o quella consolare, su
domanda
dell’arruolato, può ordinare lo sbarco immediato,
se il
comandante ha commesso coNtro di lui abusi di potere o ha tollerato che
tali abusi fossero commessi da altre persone, ovvero non gli ha
fornito, senza giustificato motivo, i viveri nella misura dovuta o
l’assistenza sanitaria alla quale egli ha diritto.
In questo caso, il contratto si considera risolto per colpa
dell’armatore.
Art. 347 - Cambiamento dell’armatore
Salvo il caso previsto nell’
articolo
343, n. 2 di questo
codice,
e fermo il disposto del secondo comma dell’art. 2212 del
codice
civile, in caso di cambiamento dell’armatore della nave, il
nuovo
armatore succede al precedente in tutti I diritti ed obblighi derivanti
dai contratti di arruolamento dei componenti dell’equipaggio,
ma
questi possono chiedere la risoluzione del contratto
all’arrivo
della navE in uN porto nazionale.
Art. 347bis - Mantenimento dei diritti
del personale marittimo in caso di trasferimento d'azienda (10)
Ferme restando le norme del presente codice e delle leggi speciali, le
disposizioni in materia di trasferimento di azienda di cui all'articolo
2112, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile
si applicano anche in caso di trasferimento di una nave marittima quale
parte del trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di parte
di un'impresa o di uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2112, quinto
comma, del codice civile, a condizione che il cessionario si trovi
ovvero che l'impresa, lo stabilimento o la parte di impresa o di
stabilimento trasferiti rimangano nell'ambito di applicazione
territoriale del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le
disposizioni in materia di trasferimento di azienda non si applicano
qualora l'oggetto del trasferimento consista esclusivamente in una o
piu' navi marittime.
Art. 348 - Decorrenza della cessazione o della risoluzione del contratto
Nei casi previsti negli
articoli da 340 a
342;
343, n. 8;
345,
347,
il
contratto di arruolamento cessa o si risolve dopo che siano compiute le
operazioni di ormeggio e di scarico della nave nel porto nel quale
l’arruolato deve essere sbarcato.
Nel caso previsto nell’
articolo
343, n. 3, il contratto di
arruolamento si risolve dalla data dell’ordinanZa con la
quale, a
norma dell’
articolo
655, è disposta la vendita
all’incanto; ovvero in casi di esecuzione
all’esterO dalla
data del provvedimento con il quale è disposta la vendita
della
nave.
Nel caso previsto nell’
articolo
344, il contratto si
considera risolto nel giorno in cui la nave si presume perita.
Art. 349 - Retribuzioni spettanti all’arruolato in caso di
risoluzione del contratto
In ogni caso di risoluzione del contratto:
- 1) se la retribuzione è stabilita a tempo,
questa
è dovuta all’arruolato Fino al giorno della
risoluzione;
- 2) se la retribuzione è stabilita a viaggio o in
forma di
partecipazione al profitto o al nolo, è dovuta
all’arruolato la parte della somma convenuta o la parte della
quota o del minimo garantito spettanti, commisurata alla durata del
servizio prestato, in rapporto alla durata massima del viaggio,
prevedibile al momento della stipulazione del contratto.
Se la retribuzione è stabilita in forma di partecipazione al
profitto o al nolo, in caso di risoluzione del contratto per una delle
cause previste nell’
articolo 343,
nn. 2, 3, 4, 5 e 6,
nonché negli articoli
345,
346, è dovuta
l’intera
quota spettante all’arruolato in base al contrattO.
Art. 350 - Mantenimento a bordo dopo la cessazione o la risoluzione del
contratto
I componenti dell’equipaGgio hanno diritto ad essere
mantenuti a
bordo anche dopo la cessazione o la risoluzione del contratto di
arruolamento, finché siano interamente soddisfatti delle
somme
loro dovute in dipendenza del contratto stesso.
In questo caso deve inoltre essere corrisposta agLi arruolati, per
tutto il tempo durante il quale restano a bordo, la retribuzione
stabilita dal contratto.
Il comandante può ottenere
dall’autorità marittima
o consolare l’autorizzazione allo sbarco
dell’arruolato,
pagando a questo la somma non contestata ed eseguendo, per la parte
rimanente, un deposito cauzionale presso
l’autorità
stessa, nella misura e con le modalità da questa
determinate.
Capo IV
Dei diritti derivanti dalla cessazione e dalla risoluzione del
contratto
(Art.
351
- Indennità in caso di cessazione del contratto a
tempo indeterminato per volontà dell’armatore )
(5)
(In
caso di cessazione del contratto di arruolamento a tempo
indeterminato per volontà dell’armatore,
è dovuta
all’arruolato una indennità pari al numero di
giornate di
retribuzione determinato dalle norme corporative o in mancanza, dagli
usi, per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato.
Ai fini dell’applicazione del comma precedente devono essere
computati I periodi di infermità per i quali
l’arruolato
abbia avuto diritto al trattamento previsto nell’articolo
356.)
(Art.
352 - Indennità in caso di risoluzione del contratto a
tempo indeterminato) (5)
(In
caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo
indeterminato, è dovuta all’arruolato
un’indennità nella misura stabilita
dall’articolo
precedente, salvo che la risoluzione avvenga per fatto imputabile
all’arruolato stesso) (6)
Art. 353 - Indennità in caso di risoluzione del contratto
per la perdita o la innavigabilità assoluta della nave
Nel caso di risoluzione del contratto previsto nel
n.
1
dell’articolo 343, gli arruolati che, in base al
contratto,
erano
retribuiti a tempo o a viaggio, hanno diritto per il periodo durante il
quale restano disoccupati per causa non imputabile ad essi, ad unA
indennità giornaliera in misura pari alla retribuzione entro
i
limiti di tempo stabiliti da leggi speciali o da norme corporative.
In caso di perdita di indumenti o di attrezzi di proprietà
degli
arruolati in seguito al naufragio, al sinistro o alla preda, spetta
agli arruolati stessi un’indenNItà corrispondente
al
valore degli indumenti o degli attrezzi perduti.
Art. 354 - Indennità nel caso di perdita presunta
Se il contratto di arruolamento è considerato risolto ai
sensi dell’
articolo 344,
è dovuta:
- 1) nel caso di retribuzione a tempo,
un’indennità
pari
alla metà della retribuzione per la presumibile durata
residua
del viaggio dal giorno successivo a quello cui risalgono le ultime
notizie, e in ogni caso a non meno di due mensilità;
- 2) nel caso di retribuzione a viaggio,
un’indennità pari
alla differenza fra la parte di retribuzione maturata alla data di
risoluzione del contratto e la metà dell’intera
retribuzione, se la nave si presume perita nell’andata, e
l’intera retribuzionE, se la nave si presume perita nel
ritorno.
L’indennità è attribuita alle persone
che hanno
diritto alle prestazioni in caso di morte dell’assicurato, in
base alle disposizioni sulle assicurazioni contro gli infortuni sul
lavoro.
In mancanza di aventi diritto ai sensi del comma precedeNte,
l’indennità è devoluta alla cassa
nazionale per la
previdenza marinara.
Art. 355 - Indennità in caso di morte
dell’arruolato
In caso di risoluzione del contratto per morte
dell’arruolato, se
l’arruolato è morto per la salvezza della nave,
è
dovuta in ogni caso, indipendentemente
dall’indennità
prevista nell’
articolo 352,
una indennità pari
all’intera retribuzione per la presumibile durata residua del
viaggio, alla data della morte.
Si applicano, per l’attribuzione
dell’indennità, il secondo e il terZOcomma
dell’articolo precedente.
Art. 356 - Trattamento spettante dopo la risoluzione del contratto
all’arruolato ammalato o ferito
Fuori dei casi nei quali le leggi speciali rendono obbligatoria
l’assicurazione dell’equipaggio contro le malattie,
quando
il contratto è risolto, perché
l’arruolato, a causa
di malattia o di lesioni, ha dovuto essere sbarcato o non ha potuto
riprendere il proprio posto a bordo dopo lo sbarco in un portO di
approdo, l’armatore, sempre che non ricorra uno dei casi
previsti
nel secondo comma dell’
articolo
336, è tenuto a
provvedere
a proprie spese alla cura dell’arruolato, e a corrisponderGli
una
indennità giornaliera in misura pari alla retribuzione, per
tutto il tempo della cura, ma non oltre quattro mesi dalla data della
risoluzione del contratto.
Se la malattia o le lesioni dipendono da causa di servizio, il limite
di tempo stabilito nel comma precedente è elevato a sei mesi.
Le disposizioni dei due commi precedenti si applicano anche alle
malattie, che si manifestano nei ventotto giorni successivi alla
cessazione o alla risoluzione del contratto, quando dipendono da causa
di servizio.
Art. 357 - Indennità in caso di cattura
dell’arruolato
In caso di risoluzione del contratto per effetto di cattura
dell’arruoLato, indipendentemente
dall’indennità
prevista nell’
articolo 352,
è dovuta in ogni caso
una
indennità pari all’intera retribuzione per la
presumibile
durata residua del viaggio, successivamente alla data della cattura.
Art. 358 - Indennità in caso di risoluzione del contratto
per volontà dell’armatore
Se l’armatore esercita la facoltà di risoluzione
del
contratto a tempo indeterminato, senza preavviso, ai sensi
dell’
articolo 345,
è dovuta
all’arruolato, oltre
alla indennità prevista nell’
articolo
352,
un’altra
indennità pari a tante giornate di retribuzione, quanti
avrebbero dovuto essere i giorni di preavviso, a norma
dell’
articolo 342.
Nel caso previsto dal comma precedente, se il preavviso è
dato
in misura Inferiore a quella determinata ai sensi
dell’
articolo
342, è dovuta un’indennità
pari a tante
giornate di
retribuzione quanti sono i giorni di preavviso mancanti.
Se l’armatore esercita la facoltà di risoluzione
del
contratto a viaggio, prima del compimento del viaggio, o del contratto
a tempo determinato, prima della scadenza, ai sensi
dell’
articolo
345, l’arruolato ha diritto:
- 1) se la risoluzione del contratto avviene nel porto di
arruolamento,
prima della partenza, ad una indennità pari a quarantacinque
giorni di retribuzione, ovvero pari all’intera retribuzione,
se
la presumibile durata del viaggio o il tempo per il quale il contratto
è stato stipulato è inferiore a quarantacinque
giorni;
- 2) se la risoluzione del contratto avviene dopo la
partenza, ad una
indennità pari alla retribuzione che gli sarebbe spettatA
per la
presumibile durata del viaggio o per la durata del contratto.
Art. 359 - Casi di esclusione del diritto a indennità
Le indeNnità stabilite dall’
articolo
precedente
non sono dovute, se la risoluzione del contratto avviene:
- 1) per colpa dell’arruolato;
- 2) per effetto di interdizione del commercio con il luogo
di
destinazione della nave, arresto della nave, o altra causa non
imputabile all’armatore che renda impossibile
l’inizio o la
prosecuzione del viaggio;
- 3) a causa di disarmo per mancanza di traffico, per un
periodo non
inferiore a quindici giorni, o di disarmo per riclassifica della nave o
per grandi riparazioni di durata non inferiore a trenta giorni.
Qualora per l’interdizione del commercio con il luogo di
destinazione o per l’arresto della nave sia attribuita una
indennità all’armatore, gli arruolati hanno
diritto alle
indennità previste nell’
articolo
precedente, ma
l’ammontare delle indennità corrisposte
all’intero
equipaggio non può superare il terzo
dell’indennItà
conseguita dall’armatorE.
Art. 360 - Indennità in caso di perdita della
nazionalità
della nave o di sbarco dell’arruolato per cattivo trattamento
Nei casi previsti negli
articoli 343, n. 2,
e
346, oltre
all’indennità stabilita nell’
articolo
352,
l’arruolato ha diritto anche alla indennità
stabilita
nell’
articolo 358,
salvo, quando si tratta
dell’applicazione dell’
articolo
346, il
risarcimento dei
danni derivati all’arruolato dal fatto del comandante o dalla
risoluzione del contratto.
Art. 361 - Determinazione delle indennità previste dagli
articoli precedenti (7)
Quando a norma delle disposiZioni di questo capo, una
indennità
è commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto, si
intendono comprese nella retribuzione la paga base, la panatica e le
indennità accessorie di carattere fisso e continuativo, a
tale
fine indicate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro.
Se la retribuzione è convenuta a viaggio o a partecipazione
al
profitto o al nolo, l’indennità è
determinata sulla
base della somma fissata nel contratto, O della quota che sarebbe
spettata all’arruolato in relazione alla durata del viaggio
prevedibile alla data della stipulazione del contratto stesso.
A partire dal 1° febbraio 1977 non possono computarsi ai Fini
del
calcolo delle indennità di cui agli
articoli
351 e
352 gli
ulteriori aumenti dell’indennità di contingenza o
di
emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio
1977.
Art. 362 - Decorrenza delle indennità previste negli
articoli precedenti
Quando le disposizioni di questo capo attribuiscono
all’arruolato
il diritto ad una indennità giornaliera per un determinato
periodo successivo alla cessazione o alla risoluzione del contratto,
detto periodo, nel caso che l’arruolato abbia diritto al
rimpatrio, decorre dal giorno successivO a quello in cui il rimpatrio
stesso è stato effettuato.
Quando la risoluzione del contratto è determinata da una
delle
cause indicate nell’
articolo 343,
n. 1, e dal fatto sono
derivate
malattie o lesioni per le quali il trattamento spettante
all’arruolato è reGolato dall’
articolo
356,
l’indennità di cui all’
articolo
353
decorre dal
giorno in cui cessa il trattamento predetto.
Capo V
Del rimpatrio dell'arruolato
Art. 363 - Obbligo del rimpatrio dell’arruolato
Quando il contratto cessa o si risolve in Luogo diverso dal porto di
arruolamento, l’armatore è tenuto a provvedere al
rimpatrio dell’arruolato.
Se la risoluzione del contratto è avvenuta per colpa
dell’arruolato, ovvero per malattia o lesioni, nei casi
previsti
nel secondo comma dell’articolo 336, l’armatore ha
diritto
ad essere rimborsato dall’arruolato delle spese sostenute per
il
suo rimpatrIo.
Qualora l’armatore non provveda, il rimpatrio è
eseguito a
cura dell’autorità marittima o consolare.
L’autorità marittima emette ingiunzione a carico
dell’armatore per il rimborso delle spese sostenute dallo
Stato.
Art. 364 - Contenuto dell’obbligo di rimpatrio
L’obbligo di provvedere al rimpatrio dell’arruolato
comprende le spese necessarie per il viaggio, l’alloggio e il
mantenimento, fino all’arrivo a destinazione,
nonché,
durante l’eventuale ricovero della nave in stazione
sanitaria,
fino all’ammissione a libera praticA.
Fuori dei casi previsti nel secondo comma dell’articolo
precedente, l’armatore è tenuto a corrispondere
all’arruolato, durante il rimpatrio, una indennità
giornaliera pari alla retribuzione determinata ai sensi
dell’
articolo 361.
In caso di naufragio, l’armatore è
altresì tenuto a
fornire ai componenti dell’equipaggio gli indumenti necessari.
Art. 365 - Rimpatrio dell’arruolato ammalato o ferito
Se l’arruolato è sbarcato per malattia o lesioni,
nei casi
in cui non è diversamente disposto da leggi speciali, il
comandante deve depositare presso l’autorità
marittima o
consolare l’indennità spettante
all’arruolato ai
sensi del secondo comma dell’articolo precedente,
noNché
la somma necessaria per la cura e il rimpatrio.
All’estero, dove non sia autorità consolare, il
comandante
deve provvedere al ricovero dell’arruolato in luogo di cura,
depositando presso l’ente o la persona incaricata della cura
le
somme indicate nel comma precedente.
Se il rimpatrio deve avvenire prima che l’arruolato sia
completamente guarito, vi si provvede seguendo le prescrizioni del
medico che ha avuto in cura l’arruolato medesimo; quando il
viaggio deve compiersi per mare, esso è effettuato, qualora
le
prescrizioni mediche lo esigano, su nave provvista del servizio
sanitario.
Art. 366 - Luogo di rimpatrio
Il rimpatrio dell’arruolato si compie con il suo ritorno al
porto di arruolamento.
Tuttavia, se l’arruolato ne fa richiesta e non vI
è
aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al
ritorno in altra località da lui indicata.
Art. 367 - Rimpatrio a mezzo di imbarco su altra nave
L’obbligo di provvedere al rimpatrio dell’arruolato
può essere soddisfatto, procurando alla persona sbarcata una
conveniente occupazione retribuita su altra nave, che si rechi nel
luogo di rimpatrio o in località vicina. In
quest’ultimo
caso sono a carico dell’armatorE le spese per la prosecuzione
del
viaggio fino al luogo di rimpatrio.
Se la retribuzione percepita dall’arruolato a bordo della
nave,
sulla quale è imbarcato, è inferiore alla
indeNnità spettategli ai sensi del secondo comma
dell’
articolo 364,
l’armatore è tenuto a
corrispondergli la differenza.
Art. 368 - Rimpatrio di stranieri arruolati su navi italiane
Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri arruolati su
navi naZionali
(purché gli Stati di cui essi hanno la
cittadinanza assicurino eguale trattamento ai cittadini italiani
arruolati su navi che battono la loro bandiera.) (9)
Capo VI
Disposizioni varie
Art. 369 - Cedibilità, sequestrabilità e
pignorabilità dei crediti dell’arruolato verso
l’armatore
(Le
retribuzioni e le indennità degli arruolati possono
essere
cedute, sequestrate o pignorate fino ad un quinto del loro ammontare ed
esclusivamente per alimenti dovuti per legge o per debiti certi,
liquidi ed esigibili verso l’armatore, dipendenti dal
servizio
della nave.) (8)
La quota della retribuzione corrispOndente al vitto e le somme dovute
dall’armatore per il rimpatrio dell’arruolato, o
per spese
di cura, nonché quelle dovute dall’istituto
assicuratore a
norma delle leggi speciali, non possono essere cedute, sequestrate
nè pignorate, neppure entro il limite stabilito dal comma
precedente.
L’arruolato può chiedere all’armatore,
all’atto dell’imbarco, che una parte della
retribuzione sia
versata a persona della sua Famiglia.
Se l’armatore o il comandante si oppone alla richiesta
prevista
dal comma precedente, la vertenza è risolta, con
provvedimento
non soggetto ad alcuna impugnazione, dall’autorità
marittima o consolare del luogo dove di trova la nave.
Art. 370 - Impignorabilità e insequestrabilità di
indumenti e strumenti
Oltre le cose che, a norma del codice di procedura civile e delle leGgi
speciali, non sono soggette a sequestro nè a pignoramento,
non
possono essere sequestrati nè pignorati per alcun titolo:
- 1) gli indumenti della gente di mare navigante necessari
per i servizi
di bordo;
- 2) gli strumenti e gli altri oggetti appartenenti alla
gente di mare
navigante destinati all’esercizio della professione.
Art. 371 - Esercizio dei diritti spettanti agli eredi e agli altri
aventi diritto in caso di perdita presunta della nave
I diritti spettanti agli eredi presunti dell’arruolato e agli
aLtri aventi diritto nel caso in cui la nave, per mancanza di notizie,
sia considerata perita possono essere fatti valere soltanto dopo la
cancellazione della nave dal registro d’iscrIzione.
Art. 372 - Effetti della chiamata o del richiamo alle armi
Gli effetti della chiamata o del richiamo alle armi
dell’arruolato sul contratto e il trattamento spettante in
questi
casi all’arruolato sono determinAti da leggi speciali, dalle
norme corporative, o, in mancanza, dagli usi.
Art. 373 - Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono col
decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento
successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto. In
caso di più contratti a tempo determinato o a viaggio, che a
sensi dell’
articolo 326 siano regolati dalle norme sul
contratto
a tempo indeterminato, il termine decorre dal giorno dello sbarco nel
porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla
risoluzione dell’ultimo contratto.
La prescrizione dei diritti spettaNti agli eredi
dell’arruolato
ed agli altri aventi diritto in caso di perdIta della nave decorre
dalla data di cancellazione di questa dal registro
d’iscrizione.
Art. 374 - Derogabilità delle norme
Le disposizioni degli articoli
323,
324,
325;
da
328 a 334;
336
primo e
secondo comma;
346,
347; da
363
a
371, non possono esserE derogate
nè dalle Norme corporative, nè dal contratto
individuale
di arruolamento.
Le disposiZioni degli articoli
326;
336 terzo comma; da
337 a 345; da
348
a
362 possono essere derOgate dalle norme corporative; non
possono essere
derogate dal contratto individuale se non a Favore
dell’arruolato.
Tuttavia, neppure con le norme corporative si può aumentare
il
termine previsto dal primo e dal secondo comma dell’
articolo
326,
nè si può diminuire il termine previsto dal terzo
comma
dellO
stesso articolo.
Art. 375 - Contratto di lavoro del personale navigante della
navigazione interna
Al contratto di lavoro del personale naviGante addetto alla navigazione
interna non si applicano le disposizioni degli articoli
323,
328,
330,
331,
333,
343 n. 5,
369
terzo comma.
La prestazione del servizio, agli effetti del terzo comma
dell’
articolo 326,
è considerata ininterrotta
quando fra
la cessazione di un contratto e la stipulazione deL contratto
successivo intercorre un periodo non superiore ai trenta giorni.
Il contratto deve, a pena di nullità, esser fatto per
iscritto,
fatta eccezione per le navi di stazza lorda non superiore alle
venticinque tonnellate. Il contratto è conservato fra i
documenti di bordo.
La risoluzione del contratto in caso di cambiamento
dell’armatore, a norma dell’
articolo
347,
può esser
chiesta all’arrivo nel porto di assunzione, o comunque al
termine
di trenta giorni.
La retribuzione, gli altri diritti e le indennità previste
negli
articoli da
336 a 339; da
349 a 368 sono
regolati dalle norme
corporative o,
in mancanza, dagli usi.
Le norme dei comma precedenti si applicano anche al contratto di lavoro
del personale dei servizi pubblici di linea o di rimorchio, in quanto
non sia diversamente stabilito da leggi e regolamenti speciali.