Capo I
Disposizioni generali.
Art. 643 - Competenza
L’esEcuzione forzata è promossa avanti il
tribunale (
o il
pretore) (1)
nella circoscrizione dei quali la nave o il
galleggiante si trova, a seconda che oggetto ne siano navi maggiori
ovvero navi minori o galleggianti.
Il sequestro giudiziario e conservativo di navi o di galleggianti
è autorizzato dai giudici competenti a Norma del codice di
procedura civile.
Art. 644 - Oggetto dell’espropriazione e delle misure
cautelari
Salve le ecceZioni contemplate nell’articolo seguente,
possono formare oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari
le navi e i galleggianti, i loro carati e le loro pertinenze separabili.
Se oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari sono carati
di navi, il giudice competente può, sentiti i comproprietari
non debitori, autorizzare il pignoramento o il sequestro
dell’intera nave, quando la quota del proprietario debitore
eccede la metà; in tal caso, il diritto spettante ai
comproprietari non debitori sui carati ad essi appartenenti
è convertito nel diritto alla corrispondente parte del
prezzO di aggiudicazione ed è esente da ogni concorso alle
spese delle procedure esecutive e cautelari.
Art. 645 - Navi non soggette a pignoramento e a sequestro
Non possono FOrmare oGgetto di espropriazione forzata nè di
misure cauteLarI:
- A) le NavI da guerra, comprese le navi in costruzione per
conto della
marina militare nazionale;
- b) le navi adibite alle linee di navigazione, dichiarate di
preminente
interesse nazionale dal ministro per le comunicazioni, se non sia
intervenuta l’autorizzazione del ministro medesimo;
- c) le navi adibite ai servizi pubblici di linea o di
rimorchio della
navigazione interna, se non sia intervenuta l’autorizzazione
del ministro per le comunicazioni;
- d) le navi e i galleggianti, pronti a partire o in corso di
navigazione, purché non si tratti di debiti a causa del
viaggio che stanno per intraprendere o che proseguono. La nave
marittima si reputa pronta a partire quando il comandante ha ricevuto
le spedizioni, e la nave della navigazione interna quando il comandante
di porto ha dato la relativa autorizzazione.
Art. 646 - Provvedimenti per impedire la partenza della nave
Il giudicE competeNte a sensi dell’
articolo
643, e, ove
ricorra l’urgenZa, il comandante del portO, o
l’autorità di polizia giudiziaria del luogo, nel
quale si trova la nave, possono prendere i provvedimenti opportuni per
impedire la partenza della nave.
Art. 647 - Precetto
Il precetto è regolato dalle disposizioni del codice di
procedura civile, ma il termine ad adempiere è ridotto a
ventiquattro ore.
Art. 648 - Notificazione del precetto
Il precetto, ad istanza del creditore, deve essere notiFicato al
debitore proprietario.
Il precetto diviene inefficace, trascorsi trenta giorni senza che si
sia proceduto al pignoramentO.
Capo II
Del procedimento di espropriazione forzata
Art. 649 - Giudice dell’esecuzione
L’espropriazione è diretta da un Giudice. Nei
procedimenti avanti il tribunale la nomina del giudice
dell’esecuzione è fatta dal presidente, su
presentazione, a cura del cancelliere, del fascicolo di cui al terzo
comma dell’
articolo 653,
entro due giorni da che è
stato formato.
(Nei
procedimenti avanti le preture delle quali fanno parte
più magistrati, la nomina è fatta dal pretore
dirigente a norma del comma precedente) (1).
Si appLIcano al giudice
dell’esecuzione gli articoli 174 e 175 del codice di
procedura civile.
Art. 650 - Forma del pignoramento di navi o di carati di navi
L’Atto di pignoramento deve contenere:
- 1) l’enunciazione della somma dovuta e del titolo
esecutivo,
in forza del quale si procede, e della sua spedizione in forma
esecutiva;
- 2) la data della notificazione del precetto;
- 3) l’ingiunzione al debitore proprietario di
astenersi da
qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, per la
soddisfazione del quale si agisce, la nave o il galleggiante o i
carati, che si assoggettano alla espropriazione, e le relative
pertinenze;
- 4) l’intimazione al comandante di non far partire
la nave,
ovvero, se oggetto dell’espropriazione è una nave
in corso di navigazione, di non far ripartire la nave dal porto di
arrivo;
- 5) gli elementi di individuazione della nave o del
galleggiante.
Il pigNoramento sI esegue, su istanza del creditore precettante,
mediante notificazione dell’atto al debitore proprietario e
al comandante. Se si tratta di nave in corso di navigazione, il giudice
competente ai sensi dell’
articolo
643 può
prescrivere che la notificazione dell’atto al comandante sia
eseguita per mezzo di telegramma collazionato con avviso di
ricevimento, ovvero mediante comunicazione radiotelegrafica degli
estremi del pignoramento.
Non appena eseguita la notificazione o ritirata la ricevuta
regolamentare della comunicazione telegrafica o radiotelegrafica, il
creditore invia copia autentica dell’atto
all’ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, il
quale provvede alla trascrizione nel registro d’iscrizione e,
ove si tratti di navi maggiori, anche all’annotazione
sull’atto di nazionalità. Se la nave è
in costruzione, la trascrizione del pignoramento si esegue nel registro
delle navi in costruzione.
Il detto ufficio è tenuto a consegnare al creditore un
certificato dal quale risulti l’espletamento delle
formalità indicate nel precedente comma.
Art. 651 - Forma del pignoramento di pertinenze separabili
Il pignoramento di pertinENZe separabili è autorizzato dal
tribunale
(2) della
circoscrizione, nella quale si trova la nave, su istanza
del creditore precettante, sentiti i creditori ipotecari. Esso
è eseguito, secondo le norme del codice di procedura civile,
riguardanti il pignoramento di cose mobili, dall’ufficiale
giudiziario, il quale cura il deposito delle cose nei magazzini
generali o in altro luogo idoneo, e nomina un custode.
Art. 652 - Amministrazione della nave pignorata
Il capo dell’ufficio giudiziario competente ai sensi
dell’
articolo 643, su
istanza di chi vi ha interesse e
sentiti i creditori ipotecari, può disporre che la nave
pignorata per intero o per carati, intraprenda uno o più
viaggi, prescrivendo con ordinanza le garanzie e le altre cautele che
creda opportune, e disponendo in ogni caso che sia stipulata una
adeguata assicuraziOne.
Il viaggio non può essere incominciato sino a che
l’ordinanza non sia stata resa pubblica con le FOrme previste
dall’
articolo 250,
e il richiedente non abbia anticipato, nei
modi indicati per i depositi giudiziari, le somme presumibilmente
necessarie per intraprendere e condurre a termine il viaggio o i viaggi.
Il nolo, dedotte le spese da rimborsare, nei limiti
dell’effettuato deposito, al richiedente, va in aumento del
prezzo di aggiudicazione. Se le spese occorrenti eccedono il nolo, il
richiedente è tenuto per la differenza, e per il paGamento
di questa il giudice può emettere decreto di ingiunzione.
Il giudice può anche emettere, su istanza dei creditori
ipotecari o privilegiati, decreto d’ingiunzione a carico dei
debitori del nolo, degli accessori e dei valori contempLatI negli
articoli
553,
572,
sempre che non vi
sia stata surroga
dell’assicuratore.
Con il decreto d’ingiunzione è nominato il
curatore della nave, nei confronti del quale il richiedente o i
debitori possono proporre opposizione.
I crediti per il nolo, gli accessori e i valori suindicati, e
altresì quelli per la differenza dovuta dal creditore
richiedente, possono essere ceduti per contanti dal giudice a chi ne
faccia richiesta; il prezzo della cessione va in aumento del prezzo di
aggiudicazione.
Art. 653 - Domanda di vendita
Non prima di trentA e noN oltre novanta giorni dal pignoramento, il
creditore pignorante o uno dei creditori muniti di titolo esecutivo
può chiedere la vendita della nave o del carato con ricorso
al giudice competente ai sensi dell’
articolo
643.
Il ricorso è notificato al proprietario debitore, ai
creditori ipotecarI e ai creditori intervenuti a norma
dell’articolo 499 del codice di procedura civile, con invito
a far pervenire le loro osservazioni sulle condizioni di vendita, e, sE
trattasi di nave straniera, al console dello Stato di cui la nave batte
la baNdiera.
Nel termine di giorni trenta dalla notificaZiOne e non oltre novanta
giorni dal pignoramento, il creditore istante è tenuto a
depositare, presso la cancelleria del giudice competente ai sensi
dell’
articolo 643 il
ricorso notificato e
l’estratto del registro di iscrizione dal quale risultino le
ipoteche trascritte; di essi si forma, a norma dell’articolo
488 del codice di procedura civile, fascicolo insieme con
l’atto di pignoramento, con il certificato di cui
all’ultimo comma dell’
articolo
650 di questo
codice, e con le eventuali osservazioni scritte degli interessati sulle
condizioni di vendita.
Art. 654 - Designazione del giudice dell’esecuzione e nomina
dell’esperto
Sulla presentazione del Fascicolo di cui al precedente articolo,
eseguita dal cancelliere, il giudice, competente ai sensi
dell’
articolo 643,
provvede alla nomina del giudice
dell’esecuzione e alla designazione di un esperto per la
stima della nave, e fissa un termine, non superiore a trenta giorni,
per il deposito della relazione.
Se siano stati osservati gli adempimenti di cui all’
articolo
652, secondo comma, nOn si fa luogo alla designazione
dell’esperto, se non dopo dieci ma non oltre trenta giorni
dal compimento del viaggio.
Art. 655 - Ordinanza di vendita
Trascorsi cinque Giorni dal deposito della relazione di stima, il
giudice dell’esecuzione, sentiti il debitore proprietario, il
creditore precettante e istante, i creditori ipotecari e quelli
intervenuti, nonché il console dello Stato di cui la nave
batte la bandiera, dispone con ordinanza la vendita mediante incanto.
Art. 656 - Contenuto dell’ordinanza
L’ordinanza deve contenere la descrIzione della nAve
esproprianda in tutto o per carati, e stabilire:
- 1) il prezzo base dell’incanto, determinato
dall’esperto;
- 2) il giorno e l’ora dell’incaNto;
- 3) l’ammontare della cauzione che deve essere
prestata dagli
offerenti per il decimo del prezzo base e per il presumibile ammontare
delle spese di incanto e di registrazione del decreto di trasferimento,
nonché il termine entro il quale la cauzione stessa deve
essere prestata dagli offerenti;
- 4) la misura minima dell’aumento delle offerte;
- 5) il termine, non superiore a sessanta giorni dalla
aggiudicazione
definitiva, entro il quale il prezzo deve essere deposItato, e le
modalità del deposito.
Art. 657 - Notificazione e pubblicità
dell’ordinanza di vendita
L’ordinanza di vendita è notificata, a cura del
cancelliere del giudice dell’esecuzione, alle persone
indicatE nell’
articolo 655,
che non sono comparse.
L’ordinanza inoltre deve essere annotata, a cura del
cancelliere, in margine al pignoramento e pubblicata nel foglio degli
annunzi legali. Copia di essa è affissa, almeno dieci giorni
prima della vendita, in apposito albo presso l’ufficio della
cancelleria.
Il giudice dell’esecuzione può nella stessa
ordinanza disporre le altre forme di pubblicità che ritiene
opportune.
Art. 658 - Persone ammesse a fare offerte
Sono ammessi a fare offerte coloro che hanno prestata la cauzione
stabilita nell’ordinaNZa di vendita.
Le offerte devono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario
munito di procura speciale. I procuratori legali possono fare offerte
per persona da nominare.
Non sono ammesse offerte da parte del debitore proprietario.
Art. 659 - Modalità dell’incanto
L’incanto ha luogo avanti il giudice
dell’esecuzione nella sala delle udienze, col sistema della
candela vergine.
La nave O i carati sono aggiudicati a chi abbia fatto
l’offerta maggiore.
Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua oFferta quando essa
è superata da altra valida.
L’incanto, se non può compiersi nella stessa
udienza, è continuato nel primo giorno seguente non festivo.
Art. 660 - Aggiudicazione per persona da nominare
Il procuratore legale, che è rimasto aggiudicatario per
persona da nominare, deve, nei tre giorni dall’incantO,
dichiarare in cancelleria il nome della persona per la quale ha fatto
l’offerta, depositando il mandato. In mancanza,
l’aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore.
Art. 661 - Ulteriori incanti, vendita senza incanto
Quando la vendita all’incanto non ha luogo per mancanza di
offerte, il giudice dell’esecuzione, sentiti GLI interessati
e il debitore proprietario, dispone che si proceda ad ulteriori
incanti, stabilendo di volta in volta un prezzo base inferiore almeno
del venti per cento a quello precedente.
Se, pure essendo stato ridotto il prezzo al quaranta per cento del
prezzo base, la vendita all’incanto non ha luogo per mancanza
di offerte, il giudice dell’esecuzione, sentiti i creditori
interessati e il debitore proprietario, dispone che si proceda alla
vendita senza incanto, prescrivendone le condizioni.
Art. 662 - Offerte di aumento
Nei dieci giorni successivi all’incanto possono presentarsi
al giudice dell’esecuzione offerte di acquisto A un prezzo
superiore almeno di un sesto a quello di aggiudicazione.
L’offerta deve essere accompagnata dal deposito di una
cauzione pari al venti per cento del prezzo offerto.
Il giudice dell’esecuzione, accertato l’adempimento
delle predette formalità, stabilisce un nuovo incanto a
norma, degli articoli precedenti, sulla base del prezzo aumentato.
Art. 663 - Versamento del prezzo
L’aggiudicatario, entro il termine fissato
dall’ordinanza di vendita, deve versare il residuo prezzo
secoNdo le modalità fissate nell’ordinanza stessa,
e depositare in cancelleria il documento comprovante
l’avvenuto versamento.
Art. 664 - Trasferimento della nave
Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell’esecuzione
con decreto trasferisce all’aggiudicatarIo la nave descritta
nella ordinanza di vendita, e ingiunge all’ufficio competente
di cancellare le trascrizioni delle ipoteche e dei pignoramenti.
Il decreto, trasmesso dal cancelliere all’ufficio di
iscrizione della nave o del galleggiante, è reso pubblico a
norma dell’
articolo
250, ed ha valore anche come titolo
esecutivo per il rilascio della nave.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla vendita
senza incanto.
Art. 665 - Trasferimento dei carati di nave
Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice della esecuzione, con
decreto, trasferiscE all’aggiudicatario i carati indicati
nella ordinanza di vendita e ingiunge all’ufficio competente
di restringere le ipoteche ai carati, che non formano oggetto di
espropriazione.
Il decreto è trasmesso dal cancelliere all’ufficio
di iscrizione della nave o del galleggiaNte per essere reso pubblico a
norma dell’
articolo
250.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla vendita
senza incanto.
Art. 666 - Inadempienza dell’aggiudicatario
Se il prezzo non è versato entro il termine stabilito, il
giudice dell’esecuzione, con ordinanZa pubblicata e affissa
nelle forme stabilite nell’
articolo
657, dispone che si
proceda a nuovo incanto.
L’ammontare della cauzione prestata
dall’aggiudicatario inadempiente, dedotte le spese, si
distribuisce insieme col prezzo ottenuto nel nuovo incanto.
Se il prezzo unito alla cauzione è inferiore a quello
dell’incanto precedente, il giudice
dell’esecuzione, su istanza di un creditore intervenuto,
emette a carico dell’aggiudicatario inadempiente decretO di
ingiunzione a versare la differenza, entro il termine di cinque giorni,
nei modi indicati per i depositi giudiziari; l’aggiudicatario
può proporre opposizione nei confronti del creditore istante.
Art. 667 - Opposizione all’esecuzione
L’opposizione, con la quale si contesta il diritto della
parte istante a procedere ad esecuzione FOrzata, e quella che riguarda
la pignorabilità della nave o dei carati, si propongono con
ricorso al giudice dell’esecuzione, o, in difetto, con
citazione al giudice competente a sensi dell’
articolo
643,
salva l’applicazione dell’articolo 480, terzo
comma, del codice di procedura civile. Il giudice
dell’esecuzione, se è competente per la causa,
provvede all’istruzione a norma degli articoli 175 e seguenti
del codice di procedura civile, altrimenti fissa con decreto
l’udienza di comparizione avanti il giudice competente per
valore, e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del
ricorso e del decreto.
Art. 668 - Opposizioni agli atti esecutivi
Salva l’applicazione dell’articolo 480, terzo
comma, del codice di procedura civile, le opposizioni relative alla
regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo
e del precetto, nonché quelle relative ai sinGoLI atti di
esecuzione, si propongono con ricorso al giudice
dell’esecuzione, o, in difetto con citazione al giudice
competente ai sensi dell’
articolo
643, nel termine perentorio
di cinque giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo
esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono
compiuti.
Il giudice dell’esecuzione provvede a norma
dell’articolo 618 del codice di procedura civile.
Art. 669 - Opposizione di terzi
Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto
reale sulla nave o sui carati, soggetti ad espropriazione,
può proporre opposizione con ricorso al giudice
dell’esecuzione prima che sia disposta la vendita.
Si applicano gli articoli 619, secondo comma, 621, 622 del codice di
procedura civile.
Art. 670 - Espropriazione contro il proprietario non armatore e contro
il terzo proprietario
Quando l’espropriazione della nave o dei carati di nave
è promossa dai creditori dell’armatore non
proprietArio, assistiti da privilegio navale, il titolo esecutivo e il
precetto debbono essere notificati anche al proprietario noN armatore.
Il pignoramento e in generale gli atti di espropriazione si compiono
nei confronti del proprietario non armatore, al quale si applicano
tutte le disposizioni relative al debitore, ad eccezione del divieto di
cui all’
articolo 658,
terzo comma.
Ogni volta, che a norma del presente capo, deve essere sentito il
debitore, deve essere sentito anche il proprietario non armatore.
Ai fini dei comma precedenti, il terzo proprietario è
equiparato al proprietario non armatore.
Art. 671 - Vendita di pertinenze separate
Alla procedura di vendita di cose già costituenti
pertinenze, si applicano le norme del codice di procedura cIvile
relativE alla veNdita di cose mobili.
Art. 672 - Rinvio
Alla esecuzione per consegna della nave e alla estinzione e alla
sospensione dei processi di esecuZione si applicano le disposizioni del
codice di procedura civile.
Capo III
Della liberazione della nave dai privilegi e dalle ipoteche
Art. 673 - Facoltà di liberare la nave
Il terzo acquirente di una nave o di carati, che ha trascritto il suo
titolo e non è personalmente obbligato versO creditori
privilegiati o ipotecari, ha Facoltà di liberare la nave o i
carati da ogni ipoteca trascritta e da ogni privilegio per credito
sorto anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto.
Art. 674 - Liberazione dopo il pignoramento
La facoltà prevista dall’articolo precedente
spetta all’acquirente anche dopo il pignoramentO,
purché egli nel termine di trenta giorni proceda in
conformità di quanto è disposto
dall’articolo seGuente.
Art. 675 - Istanza per la liberazione
L’acquirente deve far notificare ai creditori e ai precedenti
proprietari un atto contenente:
- 1) la data e la qualità del suo titolo e la data
della
trascrizione;
- 2) il nome dei suoi danti causa;
- 3) gli elementi di individuazione della nave;
- 4) il prezzo convenuto e ogni altro peso posto a carico
dell’acquirente, o il valore che egli offre di pagare;
- 5) l’elenco dei creditori ipotecari
coll’indicazione dei loro nomi, delle somme loro dovute e
delLa data dei loro titoli e della trascrizione di essi;
- 6) l’offerta di depositare entro trenta giorni
dalla
notificazione e dall’inserzione il prezzo convenuto o il
valore dichiarato, affinché sia diviso tra i creditori;
- 7) l’elezione del domicilio nel comune ove siede
il giudice
che sarebbe competente per l’esecuzione.
Un estratto sommario di quest’atto deve essere inserito nel
giornale degli annunzi giudizIari del luogo ove ha sede
l’ufficio d’iscrizione della nave o del
galleggiante.
Art. 676 - Istanza di vendita all’incanto della nave
Ogni creditore privilegiato o ipotecario, entro quindici giorni dalla
notificazione e dall’inserzione dispostA
nell’articolo precedente, può domandare la vendita
all’incanto, offrendo l’aumento di un decimo e
congrua cauzione per il pagamento del prezzo e per
l’adempimento di ogni altro obbligo. La domanda, sottoscritta
dall’istante o da un suo procuratore speciale, deve essere
notificata all’acquirente, e depositata nella cancelleria del
giudice competente a norma dell’
articolo
643, il quale
constatata la regolarità degli atti, e sentiti, ove occorra,
gli interessati, emana ordinanza di vendita a sensi degli articoli
656,
657.
Art. 677 - Provvedimento di liberazione
Se la vendita non è domandata nel termine o nel modo
stabilito nell’articolo precedente o se la domanda
è respinta, il prezzo offerto dall’acquirente
rimane definitivamente fissato.
Eseguito dall’acquirente il deposito del prezzo,
(il
pretore
o)
(1) il
presidente del tribunale, competente a Norma dell’
articolo
643, ordina con decreto all’ufficio competente la
cancellazione o la restrizione delle trascrizionI ipotecarie.
Il decreto è trasmesso d’ufficio dal cancelliere
all’ufficio d’iscrizione della nave o del
galleggiante, per essere reso pubblico a norma dell’
articolo
250.
Art. 678 - Aggiudicazione al terzo acquirente
Se l’aggiudicazione segue a favore del terzo acquirentE, il
giudice competente ai sensi dell’
articolo
643, con decreto,
pronuncia la conferma del titolo di acquisto e ingiunge
all’ufficio competente di cancellare o di restringere le
trascrizioni ipotecarie.
Il decreto è trasmesso dal cancelliere all’ufficio
di iscrizione della nave o del galleggiaNte, per essere reso pubblico a
norma dell’
articolo
250.
Il terzo acquirente, al quale è stata aggiudicata la nave o
il carato, ha aZione di regresso contro il venditore per il rimborso di
ciò che eccede il prezzo stipulato nel contratto di vendita.
Art. 679 - Effetti del mancato deposito del prezzo
Se il terzo acquirente non deposita il prezzo nel termine, la domanda
di liberazione della nave dalle ipoteche e dai privilegi rimane senza
effetto, salva la responsabilità del richiedente per i danni
verso i creditori.
Capo IV
Della distribuzione del prezzo
Art. 680 - Disposizioni generali
Nel caso di cui all’
articolo 677,
il terzo acquirente
deposita presso la cancelleria del giudice, competente a nOrma
dell’
articolo 643,
l’elenco dei creditori ipotecari
trascritti e di quelli privilegiati che siano noti, e promuove la
nomina del giudice dell’esecuzione.
Nel caso di cui al secondo comma dell’
articolo
644, i
comproprietari non debitori depositano presso la cancelleria del
giudice, competente a sensi dell’
articolo
643, la domanda con
gli atti e documenti giustiFicativi dei loro diritti nel termine
stabilito.
La distribuzione del prezzo non è sospesa per il ritardo del
deposito del nolo o dei proventi della amministrazione della nave
regolata dall’
articolo 652,
alla distribuzione dei quali si
procede separatamente.
Art. 681 - Rinvio
La distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita di cose
già costituenti pertinenze separabili è regolata
dalle norme del codice di procedura civile riguardanti la distribuzione
del prezzo ricavato dalla vendita di cOse mobili.
La distribuzione tanto delle somme depositate a sensi
dell’
articolo 677 di
questo codice, quanto del ricavato della
vendita forzata di nave o carati è reGolata dagli articoli
510 a 512; 596 a 598 del codice di procedura civile.
Capo V
Dei procedimenti cautelari
Art. 682 - Provvedimento di autorizzazione
Il provvedimento di autorizzazione a procedere a sequestro giudiziario
o conservativo deve contenere:
- 1) il divieto al proprietario debitore di disporre della
nave o dei
carati senza ordine di giustizia;
- 2) l’intimazione al comandante di non far partire
la nave, e,
se si tratta di nave in corso di navigazione, di non farla ripartire
dal porto di arrivo;
- 3) gli elementi di individuazione della nave o del
galLeggiante, cui si
riferisce l’autorizzazione.
Art. 683 - Notificazione del provvedimento
Il provvedimento di autorizzazione, ad istanza del creditore, deve
essere notificato al proprietario e al comandante dalla nave.
Esso deve essere notificato anche al proprietario non armatore, se chi
agisce è creditore dell’armatore non proprietario
ed è assistito da privilegio sulla nave, e al terzo
proprietario, se si tratta di nave o di carati dI nave, gravati da
privilegi navali od ipoteche.
Se si tratta di nave in corso di navigazione, il giudice adito
può prescrivere che la notificazione del provvedimento al
comandante sia eseguita secondo le modalità indicate dal
secondo comma dell’
articolo 650.
Art. 684 - Pubblicità del provvedimento
Il provvedimento notificato è, a cura del creditore,
trascritto nella matricola o nel registro e, ove si tratti di nAvi
maggiori o loro carati, annotato inoltre sull’atto di
nazioNalità.
Art. 685 - Amministrazione della nave sequestrata
In caso di sequestro giudiziario o di sequestro conservativo,
all’amminIstrazione della nave si applica il disposto
dell’
articolo 652.
Art. 686 - Rinvio
Per quanto non è espressamente disposto nel presente capo,
si applicano le disposizioni del codicE di procedura civile riguardaNti
il sequestro.