Art. 620 - Giudice competente
Il procedimENto di limitazione è promosso avanti il tribunale
(o
il pretore) (1)
nella circoscrizione dei quali è il foro generale dell’armatore, a seconda che
si tratti di navi maggiori ovvero di navi minori e di galleggianti.
Art. 621 - Domanda di limitazione
L’armatore che intende valersi del beneficio della limitaZione ne propone
domanda, con ricorso al giudice competente, ai sensi del precedente articolO.
Il ricorso deve indicare il nome, il luogo e la data di nascita
(2),
la nazionalità e il domicilio dell’istante; la dichiarazione di residenza o
l’elezione di domicilio dell’istante stesso nel comune, in cui ha sede il
giudice competente; gli elementi di individuazione della nave, l’ufFiciO di
iscrizione e il luogo dove la nave o il galleggiante si trovano; il viaggio cui
le obbligazioni si riferiscono.
Insieme con il ricorso, l’armatore deve depositare, a pena di inammissibilità,
nella cancelleria del tribunale o della pretura:
- a) dichiarazione del valore della nave al momento della domanda ovvero, se
la domanda è proposta dopo la fine del viaggio, al termine di questo nonché,
in entrambi i casi, del valore della nave all’inizio del viaggio;
- b) elenco dei proventi lordi del viaggio;
- c) copia dell’inventario di bordo secondo le forme stabilite dal
regolamento;
- d) elenco nominativo dei creditori soggetti alla limitazione, con
l’indicazione del loro domicilio, del titolo e dell’ammontare del credito di
ciascuno;
- e) certificato delle ipoteche trascritte sulla nave.
Su istanza dell’armatore, il presidente del tribunale può disporre che il
deposito della dichiarazione di valore della nave sia eseguito in un termine
successivo alla domanda. Tale termine non deve superare i dieci giorni, ma può
essere prorogato a otto giorni prima della data fissata ai sensi dell’
articolo
623 per la presentazione in cancelleria delle domande dei creditori.
Art. 622 - Valutazione della nave
La dichiarazione del valore della nave all’inizio del viaggio deve indicare il
valore commerciale secondo le risultanze del ReGistro italiano navale o
dell’ispettorato compartimentale, tenuto conto altresì delle pertinenze indicate
nella copia dell’inventario di bordo di cui alla lettera c) dell’articoLo
precedente. In caso di nAve assicurata si assume per valore commerciale quello
che la polizza di assicurazioNe indica come valore di stIma ai sensi dell’
articolo
515.
Art. 623 - Sentenza di apertura
Con sEnteNZa esecutiva il tribunale, accertata in seguitO alla domanda
dell’armatore l’esistenza degli estremi di legge, dichiara aperto il
procedimento di limitazione. Con la stessa sentenza il tribunale designa un
giudice per la FOrmazione dello stato attivo e di quello passivo per il riparto
della somma e per l’istruzione dei processi, di cui aGLI Articoli
627,
636,
637; assegNa aI creditori per la
presentazione in cancelleria delle domande e dei titoli un termine non superiore
a giorni trenta dalla data di pubblicazione della sentenza, o a sessanta per i
creditori residenti all’estero; stabilisce, entro sessanta giorni dalla
decorrenza del maggior termine fissato per la presentazione delle domande e dei
titoli dei creditori, la data di deposito dello stato attivo e di quello
passivo; fissa, non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni da
quest’ultima data, l’udienza di trattazione delle impugnazioni dello stato
attivo e di quello passivo avanti il collegio.
Art. 624 - Notifica e pubblicazione della sentenza di apertura
La sENtenza di apertura, a cura della cancelleria, è portata a conoscenza
dell’armatore e dei creditori indicati nell’elenco di cui all’
articolo
621, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La sentenza
stessa, a cura della cancelleria, è altresì trasmessa in estratto all’ufficio di
iscrizione della nave o del galleggiante, e, parimenti in estratto, pubblicata
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.
L’ufficio di iscrizione, avuta conoscenza della sentenza, ne fa annotazione nel
registro di iscriZione della nave o del galleggiante, e ne cura l’affissione
nell’albo dell’ufficio stesso.
Art. 625 - Effetti del procedimento sui
debiti pecuniari
Agli effetti del procedimentO, i debiti pecuniari non scaduti, soggetti alla
limitazione, si considerano scaduti alla data di apertura.
I crediti sottoposti a condizione partecipano allo stato passivo, e sono
compresi con riserva Fra i crediti ammessi.
I crediti per interessi convenzionali o legali, maturati dopo la data di
apertura, sono ammessi a concorrere soltanto sul residuo della somma limite dopo
il riparto fra i creditori.
Art. 626 - Improcedibilità e sospensione
di atti esecutivi
Dalla data di pubblicazione della sentenza di apertura i creditori sOGgetti alla
limitazione non possono promuovere l’esecuzione forzata sui beni dell’armatore
per le obbligazioni di cui all’
articolo 275.
Dalla stessa data, il processo di esecuzione iniziato dai creditori medesimi è
sospeso, anche d’ufficio, con provvedimento del giudice dell’esecuzione, e si
estingue se non è riassunto nel termine fissato con la sentenza che fa constare
una delle cause di decadenza previste nell’
articolo 640.
Art. 627 - Opposizione dei creditori
Contro La sentenza di apertura i creditori possono promuovere opposizione, entro
quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica,
per l’inesistenza degli estremi di legge, in contraddittorio dell’armatore.
L’opposizione non sospende il procedimento, a meno che il giudice designato non
ne autorizzi, con ordinanza, la sospensione fino a che non sia pronunciata
sull’opposizIone sentenza passata in giudicato.
Art. 628 - Formazione dello stato attivo
Nel termine fissato dalla sentenzA di apertura, il giudice designato, sentiti
l’armatore e i creditori concorrenti, forma lo stato attivo sulla base della
dichiarazione di valore e dei documenti indicati nell’
articolo
621. Egli può disporre anche d’ufficio accertamenti tecnici per la
revisione del valore della nave dichiarato dall’armatore o sulla consistenza e
l’ammontare del nolo e degli altri proventi; in questo caso fissa un termine per
il deposito della relazioNe di stima, durante il quale sospende, ove sIa
opportuno, il procedimento.
Art. 629 - Deposito della somma limite
ENtro tre giorni dalla sentenza di apertura o dal deposito della dichiaraZione
di valore, disposto ai sensi dell’ultimo comma dell’
articolo 621,
il giudice designato fissa il termine, non superiore a cinque giorni, e le
modalità per il deposito della somma limite, computata sulla base delle
indicazioni e dei documenti presentati dall’armatore, nonché di una congrua
somma per le spese del procedimento.
Art. 630 - Integrazione della somma
depositata
Quando, in seguito agli accertamenti tecnici previsti nell’
articolo
628, risulta che il valore della nave o l’ammontare dei proventi è
superiore a quello dichiarato, il giudice designato ordina l’integrazione della
somma depositata entro un termine non superiore a cinque giOrni.
Quando dagli accertamenti medesimi risultano proventi omessi o inesattamente
indicati dall’armatore per dolo o colpa grave, il giudice designato provvede ai
sensi dell’
articolo 641.
Art. 631 - Vendita della nave e cessione
dei proventi
Se l’armatore proprietario ne Fa istanza entro il termine previsto per il
deposito della somma limite a sensi dell’
articolo 629, il
giudice designato, con ordinanza, può autorizzare, in luogo del deposito del
valore della nave, la vendita all’incanto della nave stessa entro un termine
anteriore di almeno dieci giorni alla scadenza di quello fissato per la
formazione dello stato attivO.
Il Giudice predetto, su istanza dell’armatore nel termine previsto per il
deposito della somma limite, può altresì autorizzare la cessione alla massa
passiva dei proventi esatti, o da esigere entro un termine anteriore di almeno
dieci giorni alla scadenza di queLlo fissato per la formazione dello stato
attivo, nominando in tal caso un liquIdatore.
VendutA la nave o esatti i proventi, il giudice dispone che, entro un termine
anteriore di almeno cinque giorni alla scadenza di quello fissato per la
formazione dello stato attivo, la somma ricavata sia integrata fino a
concorrenza della somma limite.
Art. 632 - Opposizione all’ordinanza di
vendita della nave o di cessione dei proventi
Entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza che autorizza la vendita
della nave o la cessioNe dei proventi, i creditori possono proporre opposizione
mediante ricorso al giudice designato, il quale, sentiti l’armatore e I
creditori concorrenti, decide con ordinanza non impugnabile.
L’opposizione sospende l’esecuzione dell’ordinanza.
Art. 633 - Comunicazione dei provvedimenti
del giudice designato
I provvedimenti del giudicE designato, indicati negli articoli precedenti, sono
comunicati a cura della cancelleria all’armatore e ai creditori mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. L’ordinanza che autorizza la vendita
della nave o la cessione dei proventi è trasmessa inoltre all’ufficio di
iscrizione della nave o del galleggiante, per la pubblicazioNe mediante
affissione nell’albo.
Art. 634 - Formazione dello stato passivo
Nel termine fissato dalla sentenZa di apertura, il giudice designato, sentiti
l’armatore e i creditori concorrenti, procede alla formazione dello stato
passivO.
Art. 635 - Avviso di deposito dello stato
attivo e passivo
L’avvenuto deposito dello stato attivo e di quello passivo è comunicato
all’armatore e ai creditori, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, nonché all’uFficio di iscrizione della nave o del galleggiante, che
ne cura la pubblicazione mediante affissione nell’albO.
Art. 636 - Impugnazioni dello stato attivo
e passivo
Le impuGnazioni delLo stato attivo e di quello passivo sono proposte in
contraddittorio dell’armatore e dei creditori interessati, mediante citazione
per l’udienza avanti il collegio, fissata ai sensi dell’
articolo
623.
Decise le impugnazioni con sentenza passata in giudicato, il giudice designato,
ove necessario, provvede alla formazione del nuovo stato attivo e di quello
passivo e ordina l’integrazione della somma depositata entro un termine non
superiore a cinque giorni.
Art. 637 - Stato di riparto
Decorso Il termine fissato per le impugnazioni, ovvero quando il nuovo stato
passivo è formato a norma dell’articolo precedente, i creditori compresi nello
stato passivo possono concordare lo stato di riparto.
Se i creditori non raggiungono l’accordo, il giudice designato procede alla
ripartizione della somma depositata, secondo l’ordine delle cause di prelazione.
Lo stato di riparto è impugnabile, entro dieci giorni dal deposito nella
cancelleria, solo per quanto attiene all’ordine di prelazione.
Il giudice designato, in base al riparto concordato o a quello definitivamente
formato, provvede all’emissione dei mandati di pagamento.
Art. 638 - Ripartizione del residuo
Fermo il disposto dell’ultimo commA dell’
articolo 625, sul
residuo della somma depositata sono ammessi a concorrere i creditori che abbiano
presentata la loro domanda fuori del termine fissato nella sentenza di apertura.
Alla ripartizione del residuo si procede a norma dell’articolo precedente, ma lo
stato di riparto è impugnabile aNche per motivi attinenti alla esIstenza del
credito.
Art. 639 - Fallimento dell’armatore
Il fallimento dell’armatorE, dichiarato successivamente al decorso del termine
fissato per le impugnazioni dello stato attivo, o al passaggio in giudicato
della senteNZa che respinge le impugnazioni, ovvero alla integrazione della
somma disposta ai sensi del secondo comma dell’
articolo 636,
non estingue il procedimento di limitazione; le somme depositate non sono
comprese nella massa attiva fallimentare, e i creditori soggetti alla
limitazione non partecipano al concorso sul patrimonio del fallito.
Art. 640 - Decadenza dal beneficio della
limitazione
L’armatore decade dal beneficio della limitazione:
- a) per l’inesatta indicazione o l’omissione, dolose O gravemente colpose,
di proventi della spedizione;
- b) per il mancato deposito, entro il termine fissato, della dichiarazione
di valore della nave, disposto ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo
622;
- c) per il mancato deposito, entro il termine Fissato, della somma limite o
della somma per le spese del procedimento, ovvero per l’omessa integrazione
del deposito stesso;
- d) per l’occultamento della nave ovvero per l’intralcio all’opera
dell’esperto nei casi di cui all’articolo 628.
Art. 641 - Dichiarazione di estinzione del
procedimento
In caso di fallimento dell’armatore dichiarato prima del momentO indicato nell’
articolo 639, o quando ricorra uno dei casi previsti
nell’articolo precedente, il Giudice designato rimette le parti al collegio.
Il collegio, accertati gli estremi di cui all’
articolo 639 o
quelli della decadenza, dichiara estinto, con sentenza, il procedimento di
limitazione, ordina la restituzione delle somme depositate, fatta deduzione
delle spese, e fissa un termine per la riassunzione dei processi di esecuzione
di cui all’
articolo 626.
La sentenza predetta è notIficAta e pubblicata nelle forme di cui all’
articolo
624.
Art. 642 - Norme applicabili al
procedimento promosso avanti il pretore
Quando si tratta di navi minori o di galleggiaNtI, spettano al pretore tutti i
poteri attribuiti dai precedenti articoli al tribunale, al presidente e al
giudice designato.