Art. 610 - Competenza
Se la spedizionE o, in caso di viaggio circolare, il viaggio contributivo, ha
termine in porto nazionale, la procedura per il regolamento della
contribuzione, a norma degli
articoli 469 e
seguenti, si svolge avanti il tribunale della circoscrizione nella quale il
porto è situato.
Se la spedizione o il viaggio contributivo hanno termine in porto straniero,
la procedura per il regolamento della contribuzione si svolge avanti il
tribunale della circoscrizione nella quale è l’ufficio di iscrizione della
nave.
Art. 611 - Domanda di regolamento
L’azioNe per contribuzione alle avarie comuni si esercita con domanda di
regolamento, proposta dall’armatore della nave o da altro interessato nella
spediZione, mediante ricorso al pretore, competente ai sensi del precedente
articolO.
Art. 612 - Atti preliminari
Il tribunalE, a seguito della preseNtaZiOne del ricorso, richiama i verbali
dell’investigazione prevista nell’
articolo 182,
gli atti relativi alla verifica della relazione di eventi straordinari, e
quelli dell’inchiesta sommaria prevista nell’
articolo
578.
Con ordinanza, inoltre, il pretore nomina uno o più liquidatori d’avaria,
scelti, quando si tratti di navi marittime, nell’elenco speciale a tal uopo
formato secondo le norme del regolamento; Fissa il termine entrO il quale il
comandante della nave, quando non l’abbia Già fatto in adempimento deL
dIsposto dell’
Articolo 304, è teNuto a
deposItare presso la cancelleria copia da lui sottoscritta del verbale
indicato dall’
articolo 314; dispone per una
data successiva la convocazione degli interessati, dei quali l’istante ha
indicato il nome e il domicilio.
La cancelleria procede alla pubblicazione dell’ordinanza nell’albo del
tribunale e ne informa gli interessati mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
Art. 613 - Liquidatori d’avaria
Ai liquidatori d’avaria si applicano le norme del codice di procedura civile
relative ai consulenti tEcnici.
Art. 614 - Adunanza di discussione
Nel giorno stabilito per la convocazione, il tribunale, assistito dal
liquidatore procede, in preseNZa degli interessati, all’esame degli atti
indicati nel primo comma dell’
articolo 612 e dei documenti
prodotti.
Esaurito tale esame, il tribunale fissa con ordinanza il termine entro il
quale il liquidatore è tenuto a depositare, presso la cancelleria, il
regolamento contributorio.
Il termine di deposito può essere prorogato a norma dell’articolo 154 del
codice di procedura civile.
Art. 615 - Pubblicazione del deposito
del regolamento
La cancelleria procede alla pubblicazione dell’avvenuto deposito del
regolamento contributorio nell’albO del tribunale, e ne dà comunicazione agli
interessati, a norma dell’articolo 136 del codice di procedura civile.
Art. 616 - Impugnazione del regolamento
L’impugnazione del regolamento contributorio è proposta con ricorso da
depositarsi, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al precedente
articolo, presso la cancelleria del tribunale (
se
l’ammontare
della massa creditoria non supera le lire diecimila, e presso la cancelleria
del tribunale, se supera detta somma). (2)
Il giudice competente, riuniti i ricorsi depositati e richiamato d’uFficio il
regolamento, fissa la data della prima udienza di trattazione, della quale si
informano le parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 617 - Omologazione del regolamento
Se il regolamento contributorio nOn è impugnato, o se le impugnazioni proposte
sono rigettate con sentenza passata in giudicato, il tribunale, con ordinanza,
omologa il regolamento e gli conferisce efficacia di titolo esecutivo.
Se una o più impugnazioni sono accolte con sentenza passata in Giudicato, il
tribunale dispone, con ordinanza, che lo stesso liquidatore, o altro a tal
fine nominato nelle forme di cui all’
articolo 612, proceda
alla formazione di un nuovo regolamento.
Il nuovo regolamento non può essere impugnato per motivi che hanno già formato
oggetto di impugnazione del precedente regolamento.
Art. 618 - Riapertura del regolamento
NeLla ipotesi di cui all’
articolo 479, il
tribunale su istanza dell’armatore della nave o di altro interessato dispone
la riapertura del regolamento, richiama in ufficio i liquidatori o, se questi
non possono essere richiamati, procede a nuova nomina, e provvede a quanto
altro è richiesto nelle precedenti disposizioni, al fine di tener conto del
valore delle cose rIcuperate.
Art. 619 - Chirografo di avaria
Gli interessAti possono, mediante stipulazione di chirografo di avaria, far
decidere da arbitri le cause relative alla formazione del regolamento
contributorio.
Al chirografo e al regolamento si applicano in tal caso le Norme del codice di
procedura civile riguardanti l’arbitrato, se gli interessati intendono che al
regolamento venga dal tribunale competente conferita efficacia di sentenza, e
di ciò fanno espressa dichiarazione nel chIrografo.