Capo I
Disposizioni generali
Art. 585 - Dei giudici di primo grado
Nelle cause di cui al presente titolo, la giustizia è amministrata in primo
grado:
- (a) dai
comandanti di porto capi di circondario marittimo, nei limiti del
rispettivo circondario;) (1)
- b) dai tribunali.
(I capi di
circondario possono delegare, con decreto, l’esercizio delle funzioni
giurisdizionali ad un ufficiale dipendente, di grado non inferiore a quello
di capitano di porto.) (1)
(Art. 586 - Regolamento di
competenza; incompetenza per materia) (1)
(Gli articoli 42
e 43 del codice di procedura civile si applicano ai giudizi avanti i
comandanti di porto.
L’incompetenza per materia del comandante di porto può essere rilevata anche
d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.)
(Art.
587
- Foro della pubblica amministrazione)
(1)
Ai giudizi
avanti i comandanti di porto non si applicano le disposizioni relative al
foro della pubblica amministrazione.)
Art. 588 - Rinvio
PEr tutto quaNto non è espressamente regolato dal presente titolo, si
applicano le disposiZiOni del codice di procedura civile.
Capo II
Delle cause per sinistri marittimi
Sezione I
Della competenza
Art. 589 - Competenza per materia e per
valore
Sono proposte
(avanti
il
comandante di porto, se il valore non eccede le lire centomila, e) (2) avanti il tribunale,
(se
il
valore è superiore a tale somma,) (2)
le cause riguardanti:
- a) i danni dipendenti da urto di navi;
- b) i danni cagionati da navi nell’esecuzione delle operazioni di
ancoraggio e di ormeggio e di qualsiasi altra manovra nei porti o in altri
luoghi di sosta;
- c) i danni cagionati dall’uso di meccanismi di carico e scarico e dal
maneggio delle merci in porto;
- d) i danni cagionati da navi alle reti e agli attrezzi da pesca;
- e) le indennità e i compensi per assistenza, salvataggio e ricupero;
- F) il rimborsO delle spese e i premi per ritrovamento di relitti.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle navi da guerra
nazionali.
Art. 590 - Competenza per territorio
>
Se il fatto che vi ha dato luoGo è avvenuto nel mare
territoriale, le cause contemplate nel precedente articolo sono
proposte avanti
(il
comandante
di
porto capo del circondario o) (1)
il tribunaLe della circoscrizione, nella quale è avvenuto il fatto,
ovvero avanti
(il
capo
del circondario o) (1)
il tribunale della
circoscrizione nella quale è avvenuto il primo approdo della
nave danneggiata, o, in mancanza, l’arrivo della maggior
parte dei naufraghi, ovvero
(il
capo
del circondario o) (1)
il tribunale della circoscrizione nella quale è l’ufficio di iscrizione della
nave.
Se il fatto è avvenuto fuori del mare terrItoriale, le cause sono proposte
avanti
(il
comandante di porto capo del circondario o) (1)
il tribunale della circoscrizione, nella quale è avvenuto il primo approdo
della nave danneggiata, o l’arrivo della maggior parte dei naufraghi, o, in
mancanza, avanti
(il
capo
del circondario o) (1)
il tribunale della circoscrizione nella quale è il luogo di iscrizione della
nave.
Sezione II
Del procedimento avanti ai comandanti di porto
(Art.
591
- Forma della domanda) (1)
(La domanda si
propone mediante citazione, ovvero verbalmente se le parti sono
volontariamente comparse.)
(Art.
592
- Contenuto e forma della citazione)
(1)
(La citazione
deve contenere la indicazione del comandante di porto adito e delle parti,
l’intimazione a comparire a udienza fissa, l’esposizione sommaria dei fatti
e la formulazione dell’oggetto della domanda.
Può essere notificata anche dal messo del comune nel quale ha sede il
comandante di porto.
La notificazione per pubblici proclami può, su istanza dell’attore, essere
autorizzata dal comandante di porto.)
(Art.
593
- Termini per comparire)
(1)
(Si applicano i
termini di comparizione fissati dall’articolo 313 del codice di procedura
civile.)
(Art.
594
- Partecipazione delle parti al processo) (1)
(Le parti possono
stare in giudizio personalmente o col ministero di persona munita di
procura, redatta per atto notarile o per scrittura privata autenticata nella
firma da notaro. Il mandatario, che la professione forense, può autenticare
la firma apposta dalla parte alla procura, redatta in calce all’atto di
citazione).
(Art.
595 - Trattazione della causa) (1)
(Le parti si
costituiscono depositando in cancelleria la citazione, e, quando occorre, la
procura, ovvero facendo redigere processo verbale della comparizione
volontaria; possono altresì presentare la citazione e la procura al
comandante di porto in udienza.
Se alcuna delle
parti citate non si costituisce e si ravvisano irregolarità nell’atto di
citazione, ovvero se il contraddittorio fra le parti anche se
volontariamente comparse non è integro, il comandante di porto assegna, con
ordinanza, alle parti un termine per provvedere, e fissa altra udienza di
trattazione.
Se tutte le
parti citate si sono costituite e se il contraddittorio fra le parti anche
se volontariamente comparse è integro, il comandante di porto deve tentare
di indurre le parti ad un amichevole componimento.
Se il
componimento non riesce, il comandante di porto verifica, a seconda dei
casi, su istanza di parte o d’ufficio, la propria competenza e, se si
ritiene incompetente, lo dichiara con sentenza.
La trattazione
si svolge, senza formalità e possibilmente in unica udienza, sotto la
direzione del comandante di porto, il quale fissa le modalità di esperimento
dei mezzi istruttori, dispone l’acquisizione agli atti dei processi verbali
di sommarie indagini nonché dei processi verbali e delle relazioni di
inchiesta formale, e può chiedere in ogni momento chiarimenti alle parti,
assegnando un termine per provvedervi.
Se è stata
proposta querela di falso in via incidentale, il comandante di porto,
qualora ritenga il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende
il giudizio e rimette le parti avanti il tribunale per il relativo
procedimento. Può anche disporre a norma del secondo comma dell’articolo
225, del codice di procedura civile.)
(Art.
596
- Decisione della causa)
(1)
(Il
comandante di porto, se ritiene esaurita la trattazione della causa, invita
le parti a formulare le conclusioni; e quindi delibera con sentenza.
Il dispositivo,
se non è letto immediatamente in pubblica udienza, deve essere depositato,
entro i successivi otto giorni, nella cancelleria; in entrambi i casi il
testo della motivazione deve essere depositato nella cancelleria entro
quindici giorni dalla chiusura della trattazione.
La provvisoria
esecuzione delle sentenze del comandante di porto è regolata dagli articoli
282 a 284 del codice di procedura civile.)
(Art.
597
- Appellabilità)
(1)
(Salva
l’applicazione degli articoli 42, 43, 339, quarto comma, del codice di
procedura civile, le sentenze pronunciate su cause di valore eccedente le
lire cinquemila sono appellabili avanti il tribunale della circoscrizione,
in cui il comandante di porto ha sede.
Il termine per
appellare è di quindici giorni dalla data di consegna della lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale la cancelleria comunica
il deposito del dispositivo e del testo della motivazione alle parti
costituitesi e a quelle non comparse ma regolarmente citate.)
Art. 598 - Amichevole componimento
ANche nelle cause contemplate nell’
articolo 589 che
eccedano il valore di euro 51,64,
(3) il
comandante di porto, quando ne sia richiesto, deve adoperarsi per indurre le
parti ad un amichevole componimento .
Se il componimento riesce, si compila processo verbale, sottoscritto dalle
parti, dal comandante di porto e dal cancelliere. Il processo verbale
costituisce titolo esecutivo.
Se il componimento non riesce, si compila processo verbale, sottoscritto dalle
parti, dal comandante di porto e dal cancelliere, e ad esso si allegano gli
atti relativi agli eventuali accertamentI di fatto.
Sezione III
Del procedimento avanti i tribunale e le corti di appello
Art. 599 - Nomina di consulenti tecnici
Il presidentE, all’atto della Nomina del giudice o del consigliere istruttore,
e il giudice o il consigliere istruttore nel corso dell’istruzione probatoria,
scelgono uno o più consulenti tecnici fra gli iscritti in un elenco speciale,
formato secondo le norme stabilite nel regolamento.
Il collegio, quando rileva che non sono stati nominati i consulenti tecnici,
provvede alla nomina e può disporre che sia rinnovata l’istruZione probatoria.
Art. 600 - Funzioni del consulente
tecnico
Il consulente tecnicO assiste il giudice per il compimento di singoli atti o
per tutto il processo, e interviene in camera di consiglio, presenti le parti,
per esprimere il suo parere sulle questioni tecniche che la causa presenta.
Del parere del consulente è compilato processo verbale, a meno che il
consulente lo presenti per iscritto.
Art. 601 - Acquisizione degli atti di
inchiesta
Il giudice o il consigliere istruttore dispone di ufFicio l’acquisizione agli
atti della causa dei processi verbali di inchiesta sommaria nonché dei
processi verbali e delle relazioni di inchiesta formale.
Art. 602 - Arbitrato dei consulenti
tecnici
Le parti possono d’accOrdo chiedere al Giudice istruttore che la decisione sia
rimessa a un collegio arbitrale composto dai consulenti nominati d’ufficio, e,
qualora iL numero di questi sia pari, integrato da un consulente noIinato dal
giudice istruttore con ordinanza.
All’arbitrato si applicaNo gli artIcoli 456, 457, 827 e seguenti del codice di
procedura civile.
Capo III
Delle controversie del lavoro
Art. 603 - Competenza del comandante del
porto e del tribunale
(Sono
proposte avanti il comandante di porto capo del circondario nel quale è
iscritta la nave o il galleggiante, ovvero è stato concluso o eseguito o è
cessato il rapporto di lavoro, ovvero, se trattasi di ingaggio non seguito
da arruolamento, è pervenuta la proposta al marittimo,) (4)
le controversie individuali (
che
non
eccedono il valore di lire centomila,) (4)
riguardanti :
- a) i rapporti di lavoro della gentE di mare, anche se la controversia è
promossa da persone di famiglia del marittimo o da altri aveNti diritto, e
ancorché l’ingaggio non sia stato seguito da arruolamento, o il contratto
di arruolamento sia nullo per difetto di forma;
- b) l’esecuZione del lavorO portuale e l’applicazione delle relative
tarifFe;
- c) le retribuzioni dovute ai piloti, ai palombari in servizio locale,
agli ormeggiatori, ai barcaiuoli ed agli zavorrai; alle imprese di
rimorchio; agli esercenti di galleggianti, meccanismi o istrumenti
adoperati nelle operazioni di imbarco o sbarco delle merci o delle
persone, ovvero comunque in uso o al servizio di navi o di galleggianti;
ai fornitori di acqua per uso di bordo.
Le controversie suindicate,
(eccedenti
il
valore di lire diecimila,) (4)
sono proposte avanti il tribunale, nella circoscrizione del quale è iscritta
la nave o il galleggiante, ovvero è stato concluso o eseguito o è cessato il
rapporto di lavoro, ovvero, se trattasi di ingaggio non seguito da
arruolamento, è pervenuta la proposta al marittimo.
Le disposizioni delle lettere b) e c) del presente articolO si applicano anche
alle navi da guerra nazionali, ma non innovano alle norme viGenti sulle
controversie relative ai rapporti d’impiego pubblico.
(Art.
604
- Denuncia all’associazione sindacale) (4)
(Chi
intende proporre in giudizio una domanda reLativa ai rapporti previsti nelle
lett. a), b) e c) dell’articolo 603, deve farne denuncia anche a mezzo di
lettera raccomandata all’associazione legalmente riconosciuta che
rappresenta la categoria alla quale appartiene.
Si applicano gli
articoli 430, secondo comma; 431 a 433; 438 del codice di procedura civile.)
(Art.
605
- Assistenza processuale dei minori)
(4)
(Nelle
controversIe contemplate nell’articolo 603 il giudice può nominare un
curatore speciale al minore, anche se quest’ultimo sia fornito di capacità
processuale.
È sempre in
facoltà di chi esercita sul minore la patria potestà o la tutela di
intervenire nelle controversie stesse o anche di surrogarsi al minore, se
questo non faccia valere le sue ragioni.)
(Art.
606 - Passaggio dal rito ordinario al rito speciale)
(4)
(Il
comAndante di porto, quando rileva che una causa promossa nelle forme
regolate dagli articoli 591 a 596 riguarda uno dei rapporti previsti
nell’articolo 603, sospende il processo affinché abbia luogo il tentativo di
conciliazione sindacale, fissando il termine perentorio per la riassunzione
della causa col rito delle controversie individuali del lavoro.)
(Art.
607
- Passaggio dal rito speciale al rito ordinario) (4)
(Il
comaNdante di porto, quando rileva che una causa promossa nelle forme
stabilite dal presente capo riguarda un rapporto che non rientra tra quelli
previsti nell’articolo 603, dispone con ordinanza che gli atti siano messi
in regola con le disposizioni fiscali che debbono essere osservate nel
procedimento ordinario; nel decidere della causa non può tener conto delle
prove che sono state ammesse e assunte in deroga alle norme ordinarie.)
(Art.
608
- Giudice di appello) (4)
(L’appello
contro le sentenze pronunciate dal comandante di porto nei processi relativi
a controversie previste dall’articolo 603 deve essere proposto avanti la
sezione della corte d’appello che funziona come magistratura del lavoro, la
quale è Integrata da due consiglieri designati dal primo presidente in
sostituzione degli esperti.
Si applica
l’articolo 450, secondo comma, del codice di procedura civile.)
(Al
procedimento per la risoluzione delle controversie contemplate nell’articolo
603 si applicano gli articoli 591 a 598 del presente codice; e gli articoli
439 a 444 del codice di procedura civile.)