Art. 578 - Inchiesta sommaria
Quando giunga notizia di un sinistro, l’autorità marittima o consolare deve
procedere a sommarie indagini sulle cause e sulle circostanze del sinistro
stesso, e prendere i provvedimenti occorrenti per impedire la dispersione
delle cose e degli elementi utili per gli ulteriori accertamenti.
Competente è l’autorità del luogo di primo approdo della nave o dei naufraghi,
o, se la nave è andata perduta e tutte le persone imbarcate sono perite,
l’autorità del luogo nel quale si è avuta la prima notizia del fatto.
Nei luoghi ove non esistono autorità marittime, l’autorità doganale compie le
prime indagini e prende i provvedimenti opportuni, dandone immediato avviso
all’autorità marittima più vicina.
Dei rilievi fatti, dei provvedimenti presi per conservare le tracce
dell’avvenimento, nonché delle indagini eseguite è compilato processo verbale,
del quale l’autorità inquirente, se non è competente a disporre l’inchiesta
formale, trasmette copia all’autorità, che di tale competenza è investita.
Art. 579 - Inchiesta formale
L’inchiesta formale sulle cause e sulle responsabilità del sinistro è disposta
dal direttore marittimo o dall’autorità consolare competenti, ad istanza degli
interessati o delle associazioni sindacali che li rappresentano, e deve essere
disposta d’ufficio se dal processo verbale di inchiesta sommaria o da
informazioni attendibili risulta che il fatto può essere avvenuto per dolo o
per colpa.
Se l’autorità competente ritiene di non disporre d’ufficio l’inchiesta, fa di
ciò dichiarazione motivata in calce al processo verbale di inchiesta sommaria,
che trasmette al ministro per le comunicazioni.
L’inchiesta formale può essere disposta anche se il sinistro riguarda una nave
che batte bandiera straniera.
L’inchiesta formale è sempre disposta per accertare
le cause e le circostanze per cui un sinistro si è verificato quando
interessa navi da carico o passeggeri, ivi comprese quelle di bandiera
comunitaria, in acque soggette alla sovranità italiana, con l’obiettivo di
un costante miglioramento delle condizioni in acque soggette alla sovranità
italiana, con l’obiettivo di un costante miglioramento delle condizioni di
sicurezza, per la salvaguardia della vita umana in mare e dell’ambiente
marino.
(1)
Art. 580 - Autorità competente
La competenza è determinata dal luogo del sinistro, se avvenuto nel mare
territoriale, e, altrimenti dal luogo di primo approdo della nave danneggiata
o da quello d’arrivo della maggior parte dei naufraghi.
Nel caso in cui si sia perduta la nave e tutte le persone imbarcate siano
perite, ovvero se l’autorità consolare abbia trasmesso il processo verbale
d’inchiesta, con dichiarazione dell’impedimento a costituire la commissione
inquirente, l’inchiesta formale è eseguita dalla Direzione marittima nella cui
giurisdizione è compreso il porto di iscrizione della nave.
(2)
Il ministro stesso ha facoltà di affidare le inchieste formali a commissioni
speciali, nonché di sottoporre a revisione quelle compiute nella forma
ordinaria.
Art. 581 - Svolgimento dell’inchiesta
L’inchiEsta formale è eseguita dalla commissioNe inquirente costituita nel
modo stabilito dal regolamento presso l’autorità marittima o consolare
competente a disporla, sotto la presidenZa dell’autOrità medesima.
La commissione inquirente procede all’accertamento delle cause e delle
responsabilità del sinistro, eseguendo sopralluoghi, raccogliendo deposizioni
e adottando in genere ogni opportuno mezzo di ricerca.
Hanno FacOltà di assistere o di farsi rappresentare nello svolgimento della
inchiesta e di essere intesi in presenza delle persone chiamate a deporre,
l’armatore e il proprietario della nave, i componenti dell’equipaGgio, gLI
Assicuratori, coloro che haNno riportato lesIoni personali o altri danni nel
sinistro e i loro aventi diritto, ed in genere chiunque abbia interesse nella
nave o nel carico.
Se il sinistro riguarda una nave di bandiera straniera ed è avvenuto nel mare
territoriale, la commissione inquirente può procedere all’esame
dell’equipaggio, informandone l’autorità consolare competente.
Delle operazioni compiute e delle conclusioni raggiunte sulle cause e sulle
responsabilità del sinistro la commissione redige relazione e la deposita,
insieme con i processi verbali, presso l’autorità che ha disposto l’inchiesta
formale.
Art. 582 - Efficacia probatoria della
relazione d’inchiesta
Nelle cause per sinistri marittimi, i fatti risultanti dalla relazione di
inchiesta formale si hanno per accertati, salvo l’esperimento della prova
contraria da parte di chi vi abbia interessE.
Art. 583 - Spese per l’inchiesta formale
Quando l’inchiesta formale è disposta su istanza degli interessati, i
richiedenti ne devono anticipare le spese, salvo rivalsa verso coloro che
risulteranno responsabili del sinistro.
Non sono tenuti ad anticipare le spese dell’inchiesta formale, anche se è
stata disposta su loro istanza, i marittimi, nonché gli armatori di navi o di
galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a
propulsione meccanica o alle venticinque, in ogni altro caso, quando la nave o
il galleggiante costituiscano l’unico materiale di esercizio dell’armatore e
noN siano assicurati.
Art. 584 - Verificazione della relazione
di eventi straordinari
Il presidente del tribunale, il pretore o il console, che ha ricevuto la
relazione del comandante prevista nell’articolo 304, deve verificare d’urgenZa
i fatti in essa esposti, esaminandO, Fuori della presenza del cOmandante e
separatamente l’uno dall’altro, i componenti dell’equipaggio e i passeggeri
che creda opportuno sentire, nonché raccogliendo ogni altra informazione e
prova. GLI interrogati non possono rifiutarsi di deporre. Delle loro
dichiarazioni deve redigersi processo verbale.
Del giorno fissAto per la verificazione deve essere data pubblica notizia a
cura del cancelliere, con avviso affisso alla porta dell’ufficio stesso,
nell’albo dell’ufficio portuale e in quello della borsa più vicina al luogo
ove la nave è ancorata.
Gli interessati e coloro che, anche senza formale mandato, ne assumono la
rappresentanza, sono ammessi ad assistere agli atti della verificazione.
Senza pregiudizio delle inchieste a cui le competenti autorità debbono
procedere negli speciali casi previsti da questo codice, quando la relazione è
confermata dalle testimonianze o dalle altre prove raccolte dal presidente del
tribunale, dal pretore o dal coNsole, i fatti da essa risultantI si hanno per
accertati, salvo l’esperimento della prova contraria da parte di chi vi abbia
interesse.