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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti
(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)
Parte aggiornata alla l. 31 ottobre 1955, n. 1064
(a cura di Enzo
Fogliani)
Parte prima
Della navigazione
marittima e interna
Libro terzo - Delle
obbligazioni relative all'esercizio della navigazione
Titolo VI - Dei privilegi e
dell'ipoteca
Capo I
Dei privilegi
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 548 - Preferenza dei
privilegi
I privilegi stabiliti nEl presente capo sono preferiti a ogni altro
privilegio generale o speciale.
Art. 549 - Privilegi sugli avanzi
delle cose
In caso di deteriorameNto o diminuzione della cosa sulla quale esiste
il privilegio, questo si esercita su ciò che avanza ovvero
viene
salvato o ricuperato.
Art. 550 - Surrogazione del
creditore perdente
Il creditore che ha privilegio sopra una o più cose, qualora
si
trovi perdente per essersi in tutto o in parte soddisfatto sul loro
prezZo un creditore il cui privilegio, di grado superiore, si estenda
ad altre cose dello stesso debitore, può surrogarsi nel
privilegio spettante al creditore soddisfatto, con preferenza sui
creditori aventi privilegio di grado inferiore.
Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta
surrogaziOne.
Art. 551 - Trasferimento del
privilegio
Il trasfErimeNto del credito privilegiato produce anche il
trasferimento del privilegio.
Sezione II
Dei privilegi sulla nave
e sul nolo
Art. 552 - Privilegi sulla nave e
sul nolo
Sono privilegiati sulla nave, sul nolo del viaggio durante il quale
è sorto il credito, sulle pertinenZe della nave e sugli
accessOri del nolo guadagnati dopo l’inizio del viaggio:
- 1) le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte
nell’interesse comune dei creditori per atti conservativi
sulla
nave o per il processo di esecuzione; i diritti di ancoraggio, di faro,
di porto e gli altri diritti e le tasse della medesima specie; le spese
di pilotaggio; le spese di custodia e di conservazione della nave dopo
l’entrata nell’ultimo porto;
- 2) i crediti derivanti dal contratto di arruolamento o di
lavoro del comandante e degli altri componenti
dell’equipaggio;
- 3) i crediti per le somme anticipate
dall’amministrazione
della marina mercantile o della navigazione interna ovvero
dall’autorità consolare per il mantenimento ed il
rimpatrio di componenti dell’equipaggio; i crediti per
contributi
obbligatori dovuti ad istituti di previdenza e di assistenza sociale
per la gente di mare e per il personale della navigazione interna;
- 4) le indennità e i compensi di assistenza e di
salvataggio e le somme dovute per contribuzione della nave alle avarie
comuni;
- 5) le indennità per urto o per altri sinistri
della
navigazione, e quelle per danni alle opere dei porti, bacini e vie
navigabili; le indennità per morte o per lesione ai
passeggeri
ed agli equipaggi e quelle per perdite o avarie del carico o del
bagaglio;
- 6) i crediti derivanti da contratti stipulati o da
operazioni
eseguite in virtù dei suoi poteri legali dal comandante,
anche
quando sia armatore della nave, per le esigenze della conservazione
della nave ovvero per la continuazione del viaggio.
Art. 553 - Surrogazione
dell’indennità alla nave e al nolo
Se la nave è perita o deteriorata o il nolo è in
tutto o
in parte perduto, sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati
indicati nell’articolo precedente:
- a) le indennità per danni materiali sofFerti
dalla nave e non riparati o per perdita di nolo;
- b) le somme dovute per contribuzione alle avarie comuni
sofferte
dalla nave, in quanto queste costituiscano danni materiali non riparati
ovvero perdite di nolo;
- c) le indennità e i compensi per assistenza
prestata fino
al termine del viaggio, dedotte le somme attribuite alle persone al
servizio della nave.
Non sono invece vincolati al pagamento dei crediti privilegiati le
indennità di assicurazione, né i premi, le
sovvenzioni o
altri sussidi dello StatO.
Art. 554 - Estensione del
privilegio sul nolo a favore dell’equipaggio
Il privileGio stabilito a favore dell’equipaggio si estende a
tutti i noli dovuti per i viaggi eseguiti nel corso di uno stesso
contratto di arruolamento o di lavoro.
Art. 555 - Concorso di privilegi
relativi a più viaggi
I crediti priviLegiati dell’ultimo viaggio sono preferiti a
quelli dei viaggi precedenti.
Tuttavia i crediti derivanti da un unico contratto di arruolamento o di
lavoro comprendente più viaggi concorrono tutti nello stesso
grado con i crediti dell’ultimo viaggio.
Art. 556 - Graduazione dei
privilegi
I crediti relAtivi ad un medesimo viaggio sono privilegiati
nell’ordine in cui sono collocati nell’articolo 552.
I crediti compresi in ciascuno dei numeri dell’articolo 552
concorrono fra loro, in caso di insufficienza del prezzo, in
proporzione del loro ammontare.
Tuttavia, nel caso indicato dal comma precedente, le
indennità
per danni alle persone, previste nel numero 5 di detto articolo, hanno
preferenza sulle indennità per danni alle cose, nello stesso
numero previste.
I crediti indicati nei numeri 4 e 6, in ciascuna delle rispettive
categorie, soNo graduatI con preferenza nell’ordine inverso
delle
date in cui sono sorti.
I crediti dipendenti dal medesimo avvenimento si reputano sorti
contemporaneamente.
Art. 557 - Esercizio del
privilegio sulla nave e sul nolo
I crEditi privilegiati seguono la nave presso il terzo proprietario.
Il privilegio sul Nolo può essere esercitato
finché il
nolo è dovuto ovvero la somma si trova presso il comandante
o il
raccomandatario.
Art. 558 - Estinzione dei
privilegi
I privilegi si estinguono, oltre che per la estinzione del credito, con
lo spirare del termine di un anno, ad ecceZione di quelli riguardanti i
crediti indicati nell’articolo
552, n. 6, i quali si
estinguono
alla scadenza del termine di centottanta giorni.
Il termine decorre per i privilegi dei crediti per assistenza o
salvataggio dal giorno in cui le operazioni sono terminate; per i
privilegi delle indennità dovute in seguito ad urto o ad
altri
sinistri nonché di quelle per lesioni personali, dal giorno
in
cui il danno è stato prodotto; per il privilegio relativo
alla
perdita o alle avarie del carico o dei bagagli, dal giorno della
riconsegna o da quello in cui la riconsegna avrebbe dovuto aver luogo;
per il privilegio dei crediti derivanti da contratti stipulati o da
operazioni eseguite dal comandante per la conservazione della nave o
per la continuazione del viaggio, dal giorno in cui il credito
è
sorto; per il privilegio derivante dal contratto di arruolamento o di
lavoro dal giorno dello sbarco del componente dell’equipaggio
nel
porto di assunzione, successivamente all’estinzione del
contratto. In tutti gli altri casi, il termine decorre dal giorno della
esigibilità del creditO .
La Facoltà di chiedere anticipi o acconti non ha per effetto
di
far considerare come esigibili i crediti di cui al n. 2
dell’articolo 552.
I termini suddetti sono sospesi finché la nave gravata di
privilegi non abbia potuto essere sequestrata o pignorata nelle acque
territoriali della Repubblica; ma tale sospensione non può
oltrepassare
i tre anni dal giorno in cui il credito è sorto.
Art. 559 - Altre cause
d’estinzione dei privilegi
I privilegi sulla nave si estinguono altresì:
- a) cOn il decreto di cui all’articolo 664 nel
caso di vendita giudiziale della nave;
- b) col decorso del termine di sessanta Giorni nel caso di
alienazione volontaria.
Questo termine decorre dalla data della trascrizione
dell’atto di
alienazione, se la nave si trova al tempo della trascrizione neLla
circoscrizione dell’ufficio in cui è inscritta, e
dalla
data del suo ritorno nella detta circoscrizione, se la trascrizione
dell’alienazione è fatta quando la nave
è
già partita.
Art. 560 - Nave esercitata da armatore non proprietario
Le disposizioni di questo capo non sI Applicano nel caso che la nave
sia esercitata da un armatore non proprietario, che ne abbia acquistata
la disponibilità in seguito ad un atto illecito, quando il
creditore sia di ciò a conoscenza.
Sezione III
Dei privilegi sulle cose
caricate
Art. 561 - Privilegi sulle cose
caricate
SoNo privilegiati sulle cose caricate:
- 1) le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte
nell’interesse comune dei creditori per atti conservativi
sulle
cose o per il processo di esecuzione;
- 2) i diritti doganali dovuti sulle cose nel luogo di
scaricazione;
- 3) le indennità e i compensi di assistenza e di
salvataggio e le somme dovute per contribuzione alle avarie comuni;
- 4) i crediti derivanti da contratto di trasporto, comprese
le
spese di scaricazione, e il fitto dei magazzini nei quali le cose
scaricate sono depositate.
- 5) le somme di capitale e di interessi dovute per le
obbligazioni
contratte dal comandante sul carico nei casi previsti
nell’articolo 307.
I crediti Indicati nei numeri precedenti sono preferiti a quelli
garantiti da pegno sulle cose caricate.
Art. 562 - Surrogazione delle
indennità alle cose caricate
Se le cosE caricate sono perite o deteriorate, le somme dovute per
indennità della perdita o delle avarie, comprese quelle
dovute
dagli assicuratori, sono vincolate al pagamento dei crediti
privilegiati indicati nell’articolo precedente, a meno che le
somme medesime veNgano impiegate per riparare la perdita o le avarie.
Art. 563 - Graduazione e concorso
dei privilegi
I crediti privilegiati sulle cose caricate prendono grado
nell’ordine nel quale sono collocati nell’articolo
561.
I crediti indicati nei numeri 3 e 5 sono graduati, in ciascuna delle
rispettive categorie, nell’ordine inverso delle date nelle
quali
sono sorti.
I crediti indicati negli altri numeri sono graduati, in ciascuna delle
rispettive categorie, nell’ordine inverso delle date solo
quando
sono sorti in porti diversi.
Art. 564 - Estinzione dei
privilegi
I privilegi sulle cose caricate si estinguono se il creditore non
intima opposizione al comandante ovvero non esercita l’azione
entro quindici giorni dalla scaricazione e prima che le cose scaricate
siano passate legittimamente a terZi.
Capo II
Della ipoteca
Art. 565 - Concessione
d’ipoteca su nave
Sulla nave può solo concedersi ipoteca vOlontaria.
La concessione d’ipoteca deve Farsi, sotto pena di
nullità, per atto pubblico o per scrittura privata,
contenente
la specifica indicazione degli elementi di individuazione della nave.
Art. 566 - Ipoteca su nave in
costruzione
L’ipoteca può essere concessa anche su nave in
cOstruzione. Essa può essere validamente trascritta dal
momento
in cui è presa nota della costruzione nel registro delle
navi in
costruzione.
Art. 567 - Pubblicità
dell’ipoteca
Per GLI effetti previsti dal codice civile, l’ipoteca su nave
o
su carati di nave deve essere resa pubblica mediante trascrizione nella
matricola e annotazione sull’atto di nazionalità
se
trattasi di nave maggiore, e mediante trascrizione nel registro di
iscrizione se trattasi di nave minore o di galleggiante.
L’ipoteca su nave in costruzione è resa pubblica
mediante trascrizione nel registro delle navi in costruzione.
Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti per i
quali il codice civile richiede l’iscrizione.
Art. 568 - Ufficio competente
La pubblicità deve essere richiestA all’ufficio di
iscrizione della nave o del galleggiante, o a quello presso il quale
è tenuto il registro delle navi in costruzioNe.
Tuttavia per le navi maggiori la pubblicità può
essere
richiesta alle autorità indicate nell’articolo 251.
Art. 569 - Documenti per la
pubblicità dell’ipoteca
ChI domanda la pubblicità dell’ipoteca deve
presentare
all’ufficio competente i documenti previsti
dall’articolo
2839 del codice civile.
La nota deve enunciarE:
- a) il nome, il luogo e la data di nascita (1),
la
nazionalità, il
domicilio o la residenza e la professione del creditore e del debitore.
Per le obbligazioni all’ordine o al portatore si applica
inoltre
il disposto degli articoli 2831, 2839, n. 1, del codice civile;
- b) il domicilio eletto dal creditore nel luogo nel quale
è l’ufficio di iscrizione della nave o del
galleggiante;
- c) la indicazione del titolo, la sua data e il nome del
pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;
- d) l’importo della somma per la quale
è fatta la trascrizioNe;
- e) gli interessi e le annualità che il credito
produce;
- f) il tempo dell’esigibilità;
- g) gli elementi di individuaZione della nave.
Se la richiesta di pubblicità si riferisce ad una nave
maggiore,
il richiedente deve inoltre esibire l’atto di
nazionalità,
perché su questo sia eseguita la prescritta annotazione. Nel
caso che tale esibizione non sia possibile, perché la nave
si
trova fuori del portO di iscrizione, si applica il disposto del secondo
comma dell’articolo
255.
Art. 570 - Esecuzione della
pubblicità
La pubblicità si esegue dall’uFficio nei modi
stabiliti nell’articolo
256.
Art. 571 - Ordine di precedenza e
prevalenza delle trascrizioni
Nel cOncorso di più atti resi pubblici a norma degli
articoli
precedenti nonché in caso di discordanza tra le trascrizioni
nella matricola e le annotazioni sull’atto di
nazionalità,
si applica il disposto dell’articolo
257.
Art. 572 - Surrogazione
dell’indennità alla nave
Se la nave è perita o deteriorata, sono vincolate al
pagamento
dei crediti ipotecari, a meno che non venGano impiegate per riparare Le
avarie sofferte dalla nave:
- a) le indennità spettanti al proprietario per
danni sofferti dalla nave;
- b) le somme dovute al proprietario per contribuzione alle
avarie comuni sofferte dalla nave;
- c) le indennità spettanti al proprietario per
assistenza o
salvataggio, quando l’assistenza o il salvataggio abbiano
avuto
luogo dopo la trascrizione dell’ipoteca e le somme non siano
riscosse dal proprietario prima del pignoramento della nave;
- d) le indennità di assicurazione.
Art. 573 - Estensione
dell’ipoteca al nolo
L’Ipoteca non si estende al nolo se ciò non
è stato espressamente convenuto.
Art. 574 - Grado
dell’ipoteca
L’ipotecA prende grado dal momento della trascrizione nel
registro di iscrizione della nave o del galleggiante.
Art. 575 - Graduazione
dell’ipoteca nel concorso con i privilegi
L’ipoteca preNde grado dopo i privilegi indicati
nell’articolo 552 ed è preferita ad ogni altro
privilegio
generale o speciale.
Art. 576 - Collocazione degli
interessi
Fermo per il rimanente il disposto dell’articolo 2855 del
codice
civile, la collocazione degli interessi del credito ipotecario, dI cui
al secondo comma del predetto articolo, è limitata
all’annata anteriore ed a quella in corso al giorno del
pignoramento della nave. Tuttavia le parti possono convenire che la
collocazione si estende ad un’altra sola annualità
d’interessi.
Art. 577 - Prescrizione
I diritti dErivanti dalla concessione di ipoteca si prescrivono con il
decorso di due anni dalla scadenza dell’obbligazioNe.
(1) Ora "luogo e data di nascita", invece che
"paternità", come disposto dalla l. 31 ottobre 1955, n.
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