www.fog.it - Diritto dei trasporti e della navigazione
legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti
(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)
Parte aggiornata alla l. 1 dicembre 2016, n. 230.
(a cura di Enzo
Fogliani)
Parte prima
Della navigazione marittima e interna
Libro primo
Dell'ordinamento amministrativo della navigazione
Titolo III
Dell'attività amministrativa, della polizia e dell'amministrazione dei porti
Capo I
Dell'attività amministrativa e della polizia nei
porti.
Art. 62 - Movimento delle navi nel porto
Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, l'
entrata e l' uscita, il movimento, gli ancoraggi e gli ormeggi delle navi, l'
ammaramento, lo stanziamENto e il movimento degli idrovolanti nelle acque del porto.
Art. 63 - Manovre disposte d' ufficio
Il comandante del porto può ordinare l' ormeggio, il disormeggio e ogni altra
manovra delle navi nel porto.
L' autorità medesima può disporre, in caso di necessità, l' esecuzione di ufficio
delle manovre ordinate, a spese delle navi stesse; e, in caso di estrema urgenZa, il
taglio degli Ormeggi.
Art. 64 - Deposito di cose su aree portuali
Decorso il termine Fissato per la sosta temporanea di merci O di materiali di cui all'
articolo 50, ovvero in caso di deposito abusivo, il
comandante del porto può ordinare la immediata rimozione delle merci e dei materiali.
Qualora Gravi esigenze lo richiedano, La rimozione può essere ordInata anche fuori dei
cAsi previsti dal comma precedente.
In caso di maNcata esecuzione dell' ordine, l' autorità predetta può disporre la
rimozione d' ufficIo a spese dell' interessato.
Art. 65 - Imbarco e sbarco
Il comandantE del porto regola e vigila, secoNdo le disposiZiOni del regolamento, il
carico, lo scarico e il deposito delle merci, l' imbarco e lo sbarco dei passeggeri.
Le operazioni di carico, scarico e deposito di armi, munizioni e merci pericolose sono
disciplinate da leggi e regolamenti speciali.
Art. 66 - Navi e galleggianti addetti al servizio
dei porti
Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, l'
impiego delle navi, dei galleggianti e delle altre costruzioni galleggianti addette al
servizio del porto.
Art. 67 - Limitazione del numero delle navi
addette al servizio dei porti
Il capo del compartimento può limitare, in relazione alle esigenze del traFficO, il
numero delle navi e dei GaLleggIANtI addetti al servizio dei porti.
Art. 68 - Vigilanza sull' esercizio di attività
nei porti
Coloro che esercitano un' attività nell' interno dei porti ed in genere nell' ambito
del demanio marittimo sono soggetti, nell' esplicazione di tale attività, alla
vigilanza del comandante del porto.
Il capo del compartimento, sentitE le associazioni sindacali interessate, può
sottoporre all' iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad
altre speciali limitazioNi coloro che esercitano le attività predette.
Art. 69 - Soccorso a navi in pericolo e a
naufraghi
L' autorità marittima, che abbia notizia di una nave in pericolo ovvero di un
naufragio o di altro sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso e, quando
non abbia a disposizione né possa procurarsi i mezZi necessari, deve darne avviso alle
altre autorità che possano utilmente intervenire.
Quando l' autorità marittima non può tempestivamente intervenire, i primi
prOvvedimenti necessari sono presi dall' autorità comunale.
Art. 70 - Impiego di navi per il soccorso
Ai Fini dell' articolo precedente, l' autorità marittima o, in mancanza, quella
comunale possono ordinare che le navi che si trovano nel porto o nelle vicinanze siano
messe a loro disposizione con i relativi equipaggi.
Le indennità e il compenso per l' Opera prestata dalle navi sono determinati e
ripartiti ai sensi degli articoli 491 e seguenti.
Art. 71 - Divieto di getto di materiali
Nei porti è vietato Gettare materiali di qualsiasi specie.
Il capo del compartimento determina le altre zone alle quali è esteso tale divieto per
esigenze del transito e della sosta delle navi, o per altre necessità deL traffico e
della pesca.
Art. 72 - Rimozione di materiali sommersi
Nel caso di sommersione di merci o di altri materiali nei porti, rade, canali, gli
interessati devono provvedere all' immediata rimozione.
Qualora gli interessati non adempiano a tale obbligo e a giudizio dell' autorità
marittima possa derivare dal fatto un pericolo o un intralcio alla navigazione, il
capo del compartimento può provvedere d' ufficio alla rimozione e, ove sia il caso,
alla vendita dei materialI predetti per conto dello Stato.
L' interessato è tenuto a corrispondere allo StAto le spese sostenute, o la differenza
tra queste e il ricavato dalla vendita.
Art. 73 - Rimozione di navi e di aeromobili
sommersi
Nel caso di sommersione di navi o di aeromobili nei porti, rade, canali, ovvero in
località del mare territoriale nelle quali a giudizio dell' autorità marittima possa
derivarne un pericolo o un intralcio per la navigazione, il capo del compartimento
ordina al proprietario, Nei modi stabiliti dal regolamento, di provvedere a proprie
spese alla rimozione del relitto, fissando il termine per l' esecuzione.
Se il proprietario non esegue l' ordine nel termine fissato, l' autorità provvede d'
ufficIo alla rimozione e alla vendita dei relitti per conto dello Stato. Per le navi
di stazza lorda superiore a trecento tonnellate, se il ricavato dalla vendita non è
sufficiente a coprire le spese, il proprietario è tenuto a corrispondere allo Stato la
differenza.
Se il ricavato della vendita dei relitti supera le spese sostenute dallo Stato, sulla
differenza concorrono i creditori privilegiati o ipotecari sulla nave.
Nei casi d' urgenza l' autorità può senz' altro provvedere d' ufficio, per conto e a
spese del proprietario. Tuttavia per le navi di stazza lorda non superiore alle
trecento tonnellate il proprietario è tenuto al pagamento delle spese di rimozione
soltanto entro i limiti del valore dei relitti ricuperati.
Art. 74 - Guardiani di navi in disarmo
Per lE navi in disarmo, il comandante del porto stabilisce il numero minimo dei
marittimi di guardia a bordo, precisaNdone, ove occorra, la qualifica.
Art. 75 - Danni alle opere e agli impianti
portuali
In caso di danni cagionati a opere portuali o a impianti attinenti a servizi della
navigazione, il capo del compartimento provvede che ne sia accertata l' entità a mezzo
dell' ufficio del genio civile ed intima al responsabile di eseguire, entro un termine
determinato, le riparazioni necessarie. In caso di urgenZa o in caso di inesecuzione
da parte del responsabile, l' autorità provvede d' ufficio alle riparazioni a spese
del medesimO.
Quando i danni predetti sono cagionati da una nave il comandante del porto può
richiedere il versamento di una cauzione a garanzia del pagamento delle spese per le
riparazioni.
Art. 76 - Interrimento dei fondali e
intorbidamento delle acque
Se l' esercizio di impianti industriali o di depositi stabiliti sui margini di
banchine o di moli, ovvero di canali navigabili, determina interrimento delle acque
adiacenti, gli esercenti sono tenuti a provvedere alla conservazione del buon regime
dei Fondali, in conformità delle disposizioni impartite dal capo del compartimento.
Del pari gli esercenti sono tenuti a provvedere, secondo le disposizioni impartite
dalla predetta autorità, per ovviare all'intorbidamento delle acque prodotto dagli
impianti O dai depositi.
In caso di mancato adempimento da parte degli esercenti, l' autorità predetta
provvede di ufficio a spese dell'interessato.
Art. 77 - Obbligazioni dei frontisti di canali o
di altri corsi di acqua
LunGo le sponde dei canali e degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto, i
proprietari frontisti devono costruire e mantenere in buono stato i muri di sponda e
gli argini occorrenti, nonché prendere tutte le misure necessarie ad evitare L'
interrimento dei fondali.
Il capo del compartimento, sentito l' ufficio del genio civile, e, se del caso, l'
ufficio tecnico comunale, emana le disposizioni alle quali devono attenersi i
proprietari frontisti nella costruzione e manutenzione delle opere predette.
In caso di mancato adempimento da parte dei proprietari frontisti, l' autorità
predetta provvede di ufficio, a spese dell'interessato.
Art. 78 - Lavori di escavazione lungo le sponde
dei canali sboccanti nei porti
L' apertura di cave di pietra e l' esecuzione di ogni altro lavoro di escavazione
lungo le sponde di canali o di altri corsi d' acqua sboccanti In un porto sono
sottoposte all'autorizzazione del cApo del compartimento.
Art. 79 - Pesca nei porti
Nei porti e nelle altre località di sosta o di transito delle NavI, l'esercizio della
pesca è sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto.
Art. 80 - Uso di armi ed accensione di fuochi nei
porti
NEi porti e nelle località di sosta o di transito delle navi, sono sottoposti all'
autorizzazione del comandante del porto l' uso di armi, la deflagrazione di sostanze
esplosive, nonché l' accensione di luci o di fuochi che possa turbare il servizio di
segnalameNto.
Art. 81 - Altre attribuzioni di polizia
Il comandante del porto provvede per tutto quanto concerne in genere la sicurezZa e la
polizia del porto o dell' approdO e delle relative adiacenze.
Art. 82 - Disordini nei porti e sulle navi
Qualora si verifichino avvenimenti che possano turbare l' ordine pubblico nei porti o
nelle altre zone del demanio marittimo ovvero sulle navi che si trovano in porto o in
corso di navigazione nel mare territoriale, l' autorità di pubblica sicurezza che
interviene ne informa immediatamente quella marittima.
Se l' autorità di pubblica sicurezza non può tempestivamente intervenire, l' autorità
marittima del luogo provvede nei casi di urgenza a ristabilire l' ordine, richiedendo
ove sia necessario l' intervento della Forza pubblica o, in mancanza, delle forze
armate, e dandone immediato avviso all' autorità di pubblica sicurezza, nonché, quandO
si tratti di nave straniera, all' autorità consolare dello Stato di cui la nave batte
la bandiera.
Art. 83 - Divieto di transito e di sosta
Il ministro dei trasporti può limitare o vietare, per motivi di ordine pubblico,
il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine
pubblico, di sicurezza della naviGazione e, di concerto con il ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, per motivi di protezione dell'ambiente,
determinando Le zone alle quali il divieto si estende. (1)
Art. 84 - Ingiunzione per rimborso di spese
Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per conto di privati, l'
autorità marittima emette ingIunzione, resa esecutoriA con decreto del pretore
competente.
Decorsi venti giorni dalla notificazione dell' ingiunzione al debitore, senza che
questi abbia eseguito il pagamento, l' autorità marittima può procedere agli atti
esecutivi.
Entro il termine predetto il debitore può fare opposizione al decreto per motivi
inerenti all' esistenza del credito o al suo ammontare [previo
versamento della somma indicata nell' atto di ingiunzione]. (2)
L' opposizione è proposta dinanzi al giudice competente per valore.
Art. 85 - Attività amministrativa nei porti
interni
Le disposizioni del presente capo si applicano anche all' attività amministrativa e
alla polizia nei porti della navigazione interna. Le attribuzioni del capo del
compartimento e del comandante di porto marittimo sono esercitate rispettivamente dal
capo dell'ispettorato di porto e dal comandante di porto della navigazione interna.
Alla vigilanza del comandante del porto sono sottoposti, a Norma dell'articolo 68,
coloro i quali esercitano un' attività nell' ambito delle zone portuali della
navIgazione interna.
Le disposizioni degli articoli 72 e 73 si applicano anche in caso
di sommersione di navi o materiali in località dei laghi, dEi fiumi, e di altre acque
interne nelle quali, a giudizio dell' autorità preposta all' esercizio della
navigazione interna, possa derivarne intralcio alla navigazione.
La determiNazione del numero minimo dei guardiani delle navi in disarmo è fatta dal
comandante del porto a norma dell' articolo 74, quando occorre per
esigenze di sicurezza.
L' autorità di pubblica sicurezza informa quella preposta all' esercizio della
navigazione interna qualora si verifichino avvenimenti che possano turbare l' ordine
pubblico nei porti o nell' ambito delle zone portuali ovvero sulle navi che si trovano
in porto o in corso di navigaZione su vie navigabili interne.
Il divieto di transito o di sosta può essere stabilito dal ministro dei trasporti
anche per le zone delle acque interne nelle quali sia necessario per esigenze di
ordine pubblicO.
Capo II
Del pilotaggio
Sezione I
Del pilotaggio marittimo
Art. 86 - Istituzione del servizio di pilotaggio
Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove è
riconosciuta la necessità del servizio di pilotaggio, è istituita, mediante decreto
del Presidente della Repubblica, una corporazione di piloti.
La corporazione ha personalità giuridica, ed è diretta e rappresentata dal capo
pilota.
Art. 87 - Pilotaggio obbligatorio
Nei luoghi dove è riconosciuta l' opportunità, il pilotaggio può essere reso
obbligatorio con decreto del Presidente della Repubblica. (3)
Nei luoghi dove il pilotaggio è Facoltativo, il direttore marittimo può, per
particolari esigenze, renderlo temporaneamente obbligatorio.
Il decreto del Presidente della Repubblica o il provvedimento del direttore marittimo
fissano i limiti della zona entro la quale il pilotaggio è Obbligatorio.
Art. 88 - Vigilanza sulla corporazione dei piloti
La corporazione dei piloti è sottoposta alla vigilanza della autorità competente a
norma del regolamento.
Il comandante del porto, in particolare, deve periodicamente accertare se la
corporazione è provvista dei mezzi tecnici necessari all' espletamento del servizio e,
in caso di insufficienza, deve darne avviso al ministro dei trasporti e della
naviGazione, prendendo, in caso di urgenza, gLi opportuni provvedimenti.
Art. 89 - Cauzione della
corporazione dei piloti
(5)
La corporazione dei
piloti deve prestare cauzione nella misura e neI modi stabiliti dai regolamenti
locAli.
Art. 90 - Licenze e registro dei piloti
I piloti sono provvisti di uNa licenza rilasciata dal capo del compartimento e sono
iscritti in uno speciale regIstro.
Art. 91 - Tariffe di pilotaggio
Le tariffe di pilotaggio sono approvatE dal ministro dei trasporti, sentite le
associazioni sindacali interessate.
Art. 92 - Attribuzioni e obblighi del pilota
Il pilota suggerisce la rotta e assiste il comandaNte nella determinazione delle
manovre necessarie per seguirla.
Nelle località dove il pilotaggio è obbligatorio, il pilota deve prestare la sua opera
fino a quando la nave sia giunta fuori della Zona di cui all' articolo
87, o sia ormeggiata nel luogo ad essa assegnato.
Nelle località dove il pilotaggio non è obbligatorio il pilota deve prestare la sua
opera fino a quando ne sia richiestO dal comandante della nave.
Art. 93 - Responsabilità del pilota (6)
Il pilota e' responsabile per i danni cagionati da atti da esso compiuti o fatti da
esso determinati durante il pilotaggio quando venga provato che l'evento dannoso
occorso alla nave, a persone o a cose deriva da inesattezza delle informazioni o delle
indicazioni fornite dal pilota medesimo per la determinazione della rotta.
La responsabilita' del pilota e' comunque limitata all'importo complessivo di
euro un milione per ciascun evento, indipendentemente dal numero dei soggetti
danneggiati e dai tipi di sinistro occorsi, ferma restando la responsabilita'
dell'armatore secondo i principi dell'ordinamento.
Il limite previsto dal secondo comma non si applica nel caso in cui sia accertata la
responsabilita' del pilota per dolo o colpa grave.
Art. 94 - Assicurazione obbligatoria del pilota (7)
Ciascun pilota stipula con un'idonea impresa di assicurazione un contratto di
assicurazione per la responsabilita' civile derivante dai danni cagionati
nell'esercizio dell'attivita' di pilotaggio, secondo la disciplina prevista nell'articolo
93 e con massimale pari al limite di responsabilita' stabilito al secondo comma
del medesimo articolo 93.
Una copia del contratto di assicurazione di cui al primo comma e' depositata dal
pilota nella sede della corporazione dei piloti presso la quale presta servizio.
L'autorita' marittima, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 88,
accerta la validita' e l'idoneita' del contratto medesimo.
La mancanza, l'invalidita' o l'insufficienza della copertura assicurativa ai sensi del
primo comma preclude l'esercizio o la prosecuzione dell'attivita' di pilotaggio
Art. 95 - Regolamento di pilotaggio
La disciplina del servizio di pilotaGgio, l' ordinamento della corporazione, le norme
per la gestione della corporazione stessa e per il reclutamento dei piloti, nonché il
regime disciplinare sono stabiliti dal regolamento.
Le norme per l' esercizio del pilotaggio in ciascun porto sono stabilite, sentite le
associazioni sindacali interessate, dai regolamenti locaLi, approvati dal ministro dei
trasporti.
Art. 96 - Marittimi abilitati al pilotaggio
Nelle località di approdo o di transito ove non sia costituita una corporazione di
piloti, il comandante del porto può autorizzare altri marittimi a esercitare il
pilotaggio.
Il servizio dei marittimi abilitati al pilotAggio è regolato dalle norme di questo
capo, in quanto applicabili. Le tariffe relative a tale servizio soNo approvate dal
direttore marittimo.
Sezione II
Del pilotaggio nella navigazione interna
Art. 97 - Personale abilitato al pilotaggio
Nelle località di approdo o di transito della navigazione interna il pilotaggio è
esercitato da piloti autorizzati dall' ispettorato dI porto.
Art. 98 - Pilotaggio obbligatorio
Nei luoghi dove particolari esigenzE lo richiedaNo, il direttore dell' ispettorato
compartimentale può rendere temporaneamente obbligatorio il pilotaggio.
Art. 99 - Norme applicabili
Il serviZio dei piloti autorizzati è regolato dagli articoli 91 e 93.
Art. 100 - Regolamenti locali
Le norme per l' eserciziO del pilotaggio in ciascuna località sono stabilite, sentite
le associazioni sindacali interessate, da regolamenti locali, approvati dal ministro
dei trasporti e della navigazione.
Capo III
Del rimochio
Art. 101 - Istituzione del servizio di rimorchio
marittimo.
Il servizio di rimorchio nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle
navi addette alla navigazione marittima, non può essere esercitato senza concessione,
Fatta dal capo del compartimento, secondo le norme del regolamento.
L' autorità predetta determina nell' atto di concessione il numero e le
caratteristiche dei mezzi tecnici da adibire al serviziO.
Le tariffe relative al servizio sono stabilite dal capo del compartimento, sentite le
associazioni sindacali interessate.
Art. 102 - Regolamenti locali
Le norme sulla disciplina del servizio di rimorchio in ciascun porto marittimo sono
stabilite da regolamenti locali, approvati dal ministro dei trasporti e della
naviGazione.
Art. 103 - Obblighi derivanti dal contratto di
rimorchio
Quando all' armatore del rimorchiatore non è fatta consegna degli elementi da
rimorchiare, gli obbLighi e le responsabilità derivanti dal contratto di rimorchio si
riferiscono esclusivamente alla trazione degli elementi medesimi.
Se le parti non dispongono dIversamente, la direzione della rotta e della navigazione
s' intende affidata al comandante del rimorchiAtore.
Art. 104 - Responsabilità durante il rimorchio
L' armatore del rimorchiatore e gli armatori degli elementi rimorchiati sono
responsabili rispettivamente dei danni sofferti dagli elementi rimorchiati e dei daNni
sofferti dal rimorchiatore, a meno che provino che tali danni non sono derivati da
cause loro imputabili.
Dei danni sofferti da terzi durante il rimorchio sono solidalmente responsabili gli
armatori degli elementi rimorchiati e l' armatore del rimorchiatore, che non provino
che tali danni non sono derivati da cause loro imputabili.
Quando la direzione della navigazione del convoglio è affidata al comandante del
rimorchiatore, gli armatori degli elementi rimorchIati, per quanto concerne i danni
causati dalle manovre, devono provare esclusivamente, agli effetti dei commi
precedenti, che i danni non sono derivati da mancata o cattiva esecuzione degli ordini
impartiti dal comandante del rimorchiatore. Analoga prova deve fornire l' armatore del
rimorchiatore, quando la direzione della navigazione è affidata al comandante di un
elemento rimorchiato.
Art. 105 - Obblighi e responsabilità in caso di
consegna al rimorchiatore
Fermo il disposto dell' articolo precedentE, quando è fatta consegna degli elementi
rimorchiati all' armatore del rimorchiatore, gli obblighi e le responsabilità di
quest' ultimo e dei suoi dipendenti e preposti sono regolati dalle disposizioni sul
contratto di trasporto.
Art. 106 - Soccorso prestato alla nave rimorchiata
Il rimorchiatore che, al fine di assistere o salvare la nave rimorchiata, presta un'
opera eccedente quella Normale di rimorchio, ha diritto alle indennità ed al compenso
previsti nell' articolo 491.
Art. 107 - Servizi per l' ordine e la sicurezza
del porto
Oltre che nei casi previsti nell' articolo 70, i rimorchiatori
devono essere messi a disposizione delle autorità portuali che lo richiedano per
qualsiasi servizio necessario all' ordine e alla sicurezZa del portO.
(Art.
108
- Disciplina delle operazioni portuali) (4)
(Art.
109
- Uffici del lavoro portuale) (4)
(Art.
110
- Compagnie e gruppi portuali) (4)
(Art. 111 - Imprese
per operazioni portuali) (4)
(Art. 112 - Tariffe
delle operazioni portuali) (4)
(1) Articolo così modificato dall'art. 5, II comma della l. 7 marzo 2001, n. 51.
(2) La parte fra parentesi è stata dichiarata costituzionalmente illegittima da corte
cost. 8 luglio 1967, n. 96..
(3) Cfr. art. 14, I comma bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, secondo cui
l'obbligatorietà viene stabilita con decreto del ministro dei trasporti.
(4) Articolo abrogato dall' art. 27, VIII comma della l. 28 gennaio 1994 n. 84
(5) Articolo abrogato dall'art. 1, I comma della l. 1 dicembre 2016, n. 230
"Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei
porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici."
(6) Articolo così sostituito dall'art. 1, II comma della l. 1 dicembre 2016, n. 230.
Il testo precedente così recitava: Responsabilità del pilota - Il pilota
risponde dei danni subiti dalla nave durante il pilotaggio, quando venga provato che
tali danni sono derivati da inesattezza delle informazioni e indicazioni da lui
fornite per la determinazione della rotta .
(7) Articolo così sostituito dall'art. 1, III comma della l. 1 dicembre 2016, n.
230. Il testo precedente così recitava: Responsabilità della corporazione dei
piloti - Dei danni di cui sono responsabili i piloti, risponde solidalmente la
corporazione nei limiti della cauzione.
Accessi al sito dal 17.2.2013:
(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si
riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che
il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento del
testo normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato
appena dopo il titolo della legge.)