Art. 232 - Cantieri e stabilimenti di costruzione
La costruzionE delle navi e dei galleggianti deve
essere eseguita in cantieri e in stabilimenti i cui direttori siano muniti della
prescritta abilitazione.
La costruzione delle Navi e dei galleggianti della navigazione interna può essere
inoltre eseguita in cantieri e in stabilimenti di imprese autorizzate
dall’ispettorato compartimentale, mediante inclusione in apposito elenco tenuto a
norma del regolamento.
Art. 233 - Dichiarazione di costruzione
Chi imprende la costruZione di una nave o di un
galleggiante deve farne preventiva dichiarazione all’ufficio competente del luogo
dove è intrapresa la costruzione dello scafo, indicando il cantiere e lo
stabilimento, nei quali saranno costruiti lo scafo e le macchine motrici, e il
nome dei direttori delle costruzioni.
L’ufficio prende nota della dichiarazione nel registro delle navi in costruzione.
Parimenti devono essere notificati all’ufficio ed annotati nel registro i
sopravvenuti mutamenti nella persona dei direttori delle costruziOni.
Art. 234 - Uffici competenti a tenere il registro delle navi in costruzione
Il registro delle navi e dei galleggianti marittimi
in costruzione è tenuto dagli uFfici di compartimentO, da quelli di circondario e
dagli altri uffici deleGati dal capo deL compartImento.
Il registro delle navi e dei galleggianti in costruzione destinati alla
navigazione interna è tenuto dagli ispettorati di porto e dagli altri uffici
delegati dAl ministro per le comunicazioNI.
Art. 235 - Controllo tecnico sulle costruzioni
Il controllo tEcNico sulle costruZiOni marittime è
esercitato dal Registro italiano navale nei limiti e con le modalità stabilite da
leggi e regolamenti.
Il controllo tecnico sulle costruzioni delle navi della navigazione interna è
esercitato dall’ispettorato compartimentale, salve le attribuzioni conFerite da
leggi e regOlamenti speciali al ReGistro itaLIANo navale, e ferme In ogni caso le
disposizioni dell’articolo seguente.
Art. 236 - Sospensione della costruzione per ordine dell’autorità
L’ufficio competentE a ricevere la dichiarazione di
costruzione può in ogni tempo ordinare la sospensione della costruzione, per la
quale non sia stata fatta dichiarazione o che risulti diretta da persona non
munita della prescritta abilitazione ovvero, nel caso di cui all’
articolo
232, secondo comma, sia effettuata da impresa non autorizzata.
Con provvedimento del miNistro dei trasporti può
altresì venire ordinata la sospensione della costruzione che, a giudizio del
Registro italiano navale o dell’ispettorato compartimentale, non risulti condotta
secondo le regole della buona tecnica o per la quale non siano osservate le
prescrizioni dei regolamenti.
Art. 237 - Forma del contratto di costruzione
Il contratto di costruZione della nave, le successive
modifiche e la revoca devono essere fatti per iscritto a pena di nullità.
La disposizione del cOmma precedente non si applica alle navi ed ai galleggianti
di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o
alle venticinque, in ogni altro caso.
Art. 238 - Pubblicità del contratto di costruzione
Il contratto di costruzione della nave deve essere
reso pubblico mediante trascrizione nel registro delle navi in costruzione. In
mancanza, la nave si considera Fino a prova contraria costruita per conto dello
stesso costruttore.
Eseguita la trascrizione del contratto, le modifiche e la revoca del medesimo non
hanno effetto verso i terzi, che a qualsiasi titolo abbiano acquistato e
cOnservato diritti sulla nave in costruzione, se non sono trascritte nel registro
predetto.
Art. 239 - Forma del titolo, documenti da consegnare ed esecuzione della
trascrizione
Per quanto riGuarda la forma del titolo da
trascrivere, si applica il disposto dell’
articolo
252, primo comma. Tuttavia se si tratta delle navi o dei gaLleggianti
indicati nel secondo comma dell’
articolo 237, la trascrizione
può compiersi in forza di una dichiarazione del costruttore con sottoscrizione
autenticata.
Per quanto riguarda i documenti da consegnare all’ufficio e l’esecuzione della
trascrizione nel registro delle navi in costruzione si applicano gli
articoli
253,
256.
Art. 240 - Responsabilità del costruttore
L’azione dI responsabilità contro il costruttore per
le difformità ed i vizi occulti si prescrive col decorso di due anni dalla
consegna dell’operA.
Il committente che sia convenuto per il pagamento può sempre far valere la
garanzia, purché abbia entro il predetto termine denunziata la difformità o il
vizio.
Art. 241 - Norme applicabili al contratto di costruzione
Per quanto non è disposto dal presente capo, al
contratto di costruzione si applicaNo le norme che regolano il contratto dI
appalto.
Art. 242 - Forma e pubblicità degli atti relativi alla proprietà di navi in
costruzione
Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di
proprietà o di altri diritti reali su navi in costruzione o loro carati devono
essere fatti nelle forme richieste dall’
articolo
249.
Per gli effetti previsti dal codice civilE, gli atti medesimi devono essere resi
pubblici mediante trascrizione nel registro ove la nave in costruzione è iscritta.
Nella stessa forma devono essere resi pubblici gli atti e le domande per i quali
il codice civile richiede la trascrizione.
La trascrizione si effettua nelle forme e con le modalità previste negli
articoli
252 a 254;
256.
Art. 243 - Varo della nave
Il costruttore non può varare la nave senZa il
consenso del committente o della maggioranza dei committenti.
Il giorno e l’ora del varo, fissati in seguito a tale consenso, devono essere
preventivamente comunicati all’ufficio ove la nave in costruzione è iscritta.
In caso di ritardo ingiustificato nella prestazione del consensO, l’ufficio
predetto può, su richiesta dell’interessato, autorizzare il varo.
Art. 244 - Iscrizione della nave dopo il varo
L’autorità alla quale, compiuto il varo, è richiesta
l’iscrizione della nave o del galleggiante nei registri, previsti negli
articoli 146,
148, provvede a riprodurre
nei registri medesimi e ad annotare sull’atto di nazionalità, se trattasi di nave
maggiore, le trascrizioni Fatte nel registro delle navi in costruzione a nOrma
degli
articoli 242,
567,
secondo comma.