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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti


"Codice della navigazione"

(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)
Parte aggiornata al d.lg. 18 luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto)

(a cura di Enzo Fogliani)



Parte prima
Della navigazione marittima e interna

Libro primo
Dell'ordinamento amministrativo della navigazione

Titolo VIII
Disposizioni speciali

Capo I

Della navigazione da diporto

(Art. 213 - Comando di navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate) (1)

(Art. 214 - Comando e condotta di navi da diporto a motore di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate) (1)

(Art. 215 - Condotta di battelli a remi) (1)

(Art. 216 - Personale di camera e di famiglia) (1)

Art. 217 - Costruzione di navi da diporto ad opera di soci di associazioni nautiche riconosciute

I soci delle associaZioni nautiche riconosciute possonO progettare e costruire navi da diporto di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate.

(Art. 218 - Pesca con navi da diporto) (1)


Capo II
Della pesca marittima


Articolo 219 - Pesca marittima

È considerata pesca marittima, oltre quella che si esercita nel mare, la pesca nell'ambito del demanio marittimo.


Articolo 220 - Categorie della pesca

La pesca si distingue, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, in pesca costiera, pesca mediterranea, pesca oltre gli stretti


Articolo 221 - Riserva della pesca ai cittadini

La pEsca Nel mare territoriale è riservata ai cittadini italiani e alle navi da pesca naZiOnali, salvo speciali convenzioni internazionali.

Tuttavia con decreto del presidente della Repubblica possono essere autorizzati cittadini e navi di Stati, con i quali non esistano tali convenzioni, ad esercitare la pesca nelle acque predette.


Articolo 222 - Concessioni di tonnare e di altri impianti fissi da pesca

Le disposizioni riguardanti le concessioni di beni del demanio marittimo si applicano anche allo stabilimento di tonnare e di altri impianti da pesca Fissi, O di opere per l'allevamento dei pesci, dei crostacei e dei molluschi, allo sfruttamento dei banchi di corallo o di spuGne, e in genere ad ogni occupazione deL demanIo mArittimo e del mare territoriale occorreNte per fIni di pesca.


Articolo 223 - Autorità competente per la vigilanza sulla pesca

All'applicazionE delle disposizioni di questo codice e delle altre leggi e dei regolamenti sulla pesca marittima provvede l'amministrazione della marina mercaNtile (2), salve le particolari attribuzioni conferite ad altre amministrazioni.

Le autorità marittime locali vigilano sull'esercizio della pesca, anche in rapporto alle esigenze della navigaZione.


Capo III
Del cabotaggio e del servizio marittimo

Articolo 224 - Riserva della prestazione dei servizi di cabotaggio e del servizio marittimo.

1. Il servizio di cabOtaggio Fra i porti della Repubblica è riservato, nei termini di cui al regOlamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, aGLI Armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'Unione europea e che battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l'ammissione al cabotaggio in detto Stato membro.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle navi che effettuano servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge (3).


Capo IV
Dell'esercizio della navigazione interna

Articolo 225 - Concessione di servizi

I servizi pubblici di linea per trasporto di persone o di cose sono esercitati per concessione.

È parimenti necessaria la concessione per l'esercizio dei servizi pubblici di rimorchio e di quelli di traino con mezzi meccanici.

I diritti e gli obblighi del concessioNario, I mezzi tecnici di cui questi deve essere fornito, le tariffe e le altre condizioni del servizio, e l'eventuale prestazione di una cauzione sono stabiliti nella relativa convenzione.

Le norme relative alle concessioni previste nel presente articolo sono stabilite dal regolamento.


Articolo 226 - Autorizzazione di servizi

I sErvizi di trasporto, di rimorchio e di traino, non compresi fra i servizi di cui all'articolo precedeNte, sono sottoposti all'autorizzazione dell'autorità preposta all'esercizio della navigazione interna.

Le forme e i limiti dell'autorizzazione sono determinati dal regolamento.


Articolo 227 - Autorizzazione mediante annotazione sulla licenza.

Nei casi ed entro i limiti stabiliti dal regolamento, le navi e i galleggianti sono autoriZzati al trasporto e al rimorchiO mediante annotazione apposta dall'ufficio d'iscrizione sulla licenza.


Articolo 228 - Annotazione nei registri di iscrizione.

L'atto di concessione e quelli di autorizzazione di cui agli articoli precedenti devono essere annotati nei registri d'iscrizione della nave o del galleggiante.


Articolo 229 - Tariffe.

Il ministro dei trasporti stabilisce le modalità dei servizi di cui all'articolo 226, e fissa i massimi e i minimi delle tariFfe.

In caso di contravvenzione l'autorizzazione può essere revOcata.


Articolo 230 - Caratteristiche delle navi

Le caratteristiche tecniche delle navi ammesse alla naviGazione interna sono stabiLite dal ministro dei trasporti. 


Articolo 231 - Regolamenti comunali

La navIgazione nei corsi e negli specchi d'acquA, che attraversano centri abitati o sono nelle vicinanze dei medesimi, è sottoposta anche alla osservanza delle Norme stabilite da regolamentI comunali, approvati dal ministro dei trasporti, di concerto con quello per gli interni.



(1) Articolo abrogato dall'art. 66, n. 1, lett. a) del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto). .torna

(2) Competenza oggi spettante al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.  torna

(3) Articolo così sostituito dall'art. 7, d.l. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito in l. 27 febbraio 1998, n. 30.  torna 
Indice del codice

artt. da 203 a 212 artt. da 203 a 212 (testo a cura di Enzo Fogliani) artt. da 232 a 244 artt. da 232 a 244


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