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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti


"Codice della navigazione"

(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)
Parte aggiornata al decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5

(a cura di Enzo Fogliani)



Parte prima
Della navigazione marittima e interna

Libro primo
Dell'ordinamento amministrativo della navigazione

Titolo VII
Degli atti di stato civile in corso di navigazione marittima

Articolo 203 - Funzioni di ufficiale dello stato civile

DurantE la NavigaZione, il cOmandante della nave marittima esercita le FunziOni di ufficiale dello stato civile, secondo le disposizioni sull'ordinamento dello stato civile.

Le stesse funzioni il comandante esercita anche quando la nave trovasi ancorata in un porto, se sia impossibile promuovere l'intervento della competente autorità nella Repubblica, o di quella consolare all'estero.


Articolo 204 - Matrimonio in imminente pericolo di vita

Il comandante della nave marittima può procedere alla celebrazione del matrimonio e unione civile nel caso e con le forme di cui all'articolo 101 del codice civile e alla costituzione dell'unione civile nel caso di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e con le forme dell'articolo 70-decies del medesimo decreto. (1)


Articolo 205 - Atti di stato civile compilati a bordo

GLI atti di stato civile compilati a bordo delle navi devono essere iscritti sul ruolo di equipaggio.

Delle circostanze che hanno dato luogo alla compilazione degli Atti, Nonché dell'avvenuta Iscrizione dei medesimi sul ruolo di equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale e di contabilità.


Articolo 206 - Scomparizione in mare

Quando di una pErsoNa scomparsa da bordo non sia possibile ricuperare il cadavere, il comandante della nave fa constare con processo verbale le circostanZe della scOmparizione e le ricerche eFfettuate.

Il prOcesso verbale deve essere iscritto sul ruolo di equipaGgio.

Dei fatti che hanno dato Luogo alla compIlAzioNI del processo verbale, nonché dell'eseguita iscrizione di questo sul ruolo di equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale.


Articolo 207 - Consegna degli atti all'autorità marittima o consolare

Copia degli atti di stato civilE e dei processi verbali di scomparizione compilati a bordo deve essere dal comandante della nave coNsegnata in duplice esemplare nel primo porto di approdo al comandante del porto o all'autorità consolare unitamente ad un estratto, del pari in duplice esemplare, delle relative annotazioni nel giornale generale.


Articolo 208 - Attribuzioni delle autorità marittime e consolari

Quando si tratti di nave non provvista del ruolo di equipaggio e del giornale generale, dei fatti che danno luogo alla compilazione degli atti di stato civile e dei processi verbali di scomparizione, il comandante deve fare dichiarazione nel primo porto di approdo al comandante del porto o all'autorità consolare.

Le autorità predette raccolgono con processo verbale la dichiarazione del comandante e quella dei testimoni, inserendo nel verbale medesimo le enunciazioni prescritte per la compilazione degli atti di stato civile ovvero indicando le circostanze della scomparizione a norma dell'articolo 206.

Analogamente procedono le autorità marittime e consolari quando all'approdo di una nave rilevino l'omessa compilaZione degli atti predetti, facendo constare in tal caso nel processo verbale i mOtivi della omissione.


Articolo 209 - Processi verbali di scomparizione in caso di naufragio

In caso di nauFragio, alla compilazione dei processi verbali di scomparizione provvedono le autorità marittime o consolari.

I processi verbali anzidetti sono compilati, se il sinistro è avvenuto in acque territoriali, dal capo del circondario nella circoscrizione del quale è accaduto il sinistrO medesimo, o diversamente dal comandante del porto nel quale approda la maGgior parte dei naufraghi. Se nessun naufrago approda, ovvero si tratta di perdita presunta, gLi atti sono compilati dal comandante del porto dI iscrizione della nave.

Nei processi verbali, le autorità predette fanno constare le dichiarazioni dei naufraghi, e, in caso di perdita presunta, l'accertamento degli estremi previsti nell'articolo 162; dichiarano inoltre se a loro giudizio le persone scomparse debbano, in base alle circostanze, ritenersi perite.


Articolo 210 - Trasmissione degli atti alle autorità competenti

Le Autorità marittime o consolari trasmettono alle autorità, competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile, un esemplare delle copie degli atti di stato civile e dei relativi estratti del giornale generale, consegnati dai comandanti delle navi; al procuratore della Repubblica un esemplare delle copie dei processi verbali di scomparizione e dei relativi estratti del giornale generale.

Analogamente trasmettono alle predette autorità copia dei processi verbali compilati a norma degli articoli precedenti.


Articolo 211 - Conseguenze della scomparizione in mare

Nei casI di scomparizione da bordo per la caduta in mare, nei quali, ricorrano gli estremi di morte senza rinvenimento del cadavere previsti nell'articolo 145 dell'ordinamento dello stato civile, e nei casi di scomparizione per naufragio, nei quali a giudizio dell'autorità marittima o consolare le persone scomparse debbano ritenersi perite, il procuratore della Repubblica, ottenuta l'autorizzazione del tribunale, provvede a far trascrivere il processo verbale nel registro delle morti.

Negli altri casi di scomparizione da bordo o per naufragio, il procuratore della Repubblica, ottenuta l'autorizzazione del tribunale, trasmette il processo verbale alla competente autorità per l'annotazione nel registro delle nascite. In tali casi le conseguenze della scomparizione sono regolate dalle disposizioni del libro I, titolo IV, capo II, codice civile, e, decorsi due anni dall'avvenimento, viene dichiarata la morte presunta a norma dell'articolo 60, n. 3, dello stesso codice, su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone a ciò legittimate.


Articolo 212 - Autorizzazione del tribunale

Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente sono date dal tribunale con decreto, assuntE, ove sia riteNuto  necessario, le informazioni del caso.
 


(1) Parte in corsivo inserita dall'art. 5, lett. a) del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, "Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonche' modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76."torna su


Indice del codice

artt. da 179 a 202 artt. da 179 a 202 (testo a cura di Enzo Fogliani) artt. da 213 a 231 artt. da 213 a 231


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