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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti


"Codice della navigazione"

(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)
Parte aggiornata al Decreto Legislativo 15 marzo 2006, n.151

(a cura di Enzo Fogliani)



Parte II
Della navigazione aerea

Libro terzo
Delle obbligazioni relative all'esercizio della navigazione

Titolo V
Dei priviliegi e del'ipoteca


Capo I
Dei privilegi


Art. 1022 - Preferenza dei privilegi

I privilegi stabiliti nel presente capo sono preferiti ad ogni altro privilegio generale o speciale.


Art. 1023 - Privilegi sull’aeromobile e sul nolo

Sono privilegiati sull’aeromobile, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze e sulle parti separabili dell’aeromobile nei limiti fissati nell’articolo 1029, e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l’inizio del viaggio:

Art. 1024 - Privilegi sulle cose caricate

Sono privilegiati sulle cose caricate:

Art. 1025 - Estinzione dei privilegi sull’aeromobile e sul nolo

I privilEgi sull’aeromobile e sul Nolo si estinguono, oltre che per l’estinZiOne del credito, con lo spirare del termine di novanta giorni.


Art. 1026 - Rinvio

Per quanto non è disposto in questo capo si applicano le disposizioni degli articoli da 549 a 551; da 553 a 555; 556 primo, secondo, quarto e quinto comma, da 557 a 560; da 562 a 564.


Capo II
Dell'ipoteca


Art. 1027 - Concessione d’ipoteca su aeromobile

Sull’aeromobile può solo concedersi ipoteca volontaria.

La concessione d’ipoteca deve farsi, sotto pena di nullità, per atto pubblico o per scrittura privata, contenente la specifica indicazione degli elementi d’individuazione dell’aeromobile.


Art. 1028 - Ipoteca su aeromobile in costruzione

L’ipoteca può essere concessa anche su aeromobile in costruzione. Essa può essere validamente trascritta dal momento in cui è presa nota della costruzione nel registro delle costruzioni.


Art. 1029 - Oggetto dell’ipoteca

L’ipoteca ha per oggetto l’aeromobile, le sue pertinenze e parti separabili anche se separate, tranne quelle che risultano appartenere a persona diversa dal proprietario dell’aeromobile, da scrittura avente data certa o dal certificato di immatricolazione dell’aeromobile.


Art. 1030 - Pubblicità dell’ipoteca

Per gli effetti previsti dal codice civile, l’ipoteca sull’aeromobile deve essere resa pubblica, mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale e annotazione sul certificato di immatricolazione. (ovvero mediante trascrizione nel registro matricolare, se trattasi di aliante libratore)  (2)

L’ipoteca su aeromobile in costruzione è resa pubblica mediante trascrizione nel registro delle costruzioni.
Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti per i quali il codice civile richiede l’iscrizione.


Art. 1031 - Ufficio competente (3)

La pubblicità deve essere richiesta all’ufficio di iscrizione dell’aeromobile. Tuttavia la pubblicità può richiedersi anche alle autorità indicate nell’articolo 866.


Art. 1032 - Documenti per la pubblicità dell’ipoteca

Chi domanda la pubblicità dell’ipoteca deve consegnare all’ufficio competente i documenti indicati nell’articolo 569.

Se la richiesta di pubblicità si riferisce ad un aeromobile munito di certificato d’immatricolazione, il richiedente deve esibire all’ufficio il certificato medesimo, perché su questo sia eseguita la prescritta annotazione. Nel caso che la pubblicità venga richiesta al ministero per l’aeronautica e tale esibizione non sia possibile perché l’aeromobile si trova altrove, si applica il disposto del secondo comma dell’articolo 869.


Art. 1033 - Esecuzione della pubblicità

La pubblicità si esegue dall’ufficio nei modi previsti nell’articolo 870.


Art. 1034 - Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni

Nel concorso di più atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti, nonché in caso di discordanza tra le trascrizioni nel registro e le annotazioni sul certificato d’immatricolazione, si applica il disposto dell’articolo 871.


Art. 1035 - Grado dell’ipoteca

L’ipoteca prende grado dal momento della trascrizione nel registro d’immatricolazione (o d'iscrizione) (4) dell’aeromobile.


Art. 1036 - Graduazione dell’ipoteca nel concorso con i privilegi

L’ipoteca prende grado dopo i privilegi indicati dall’articolo 1023 ed è preferita ad ogni altro privilegio generale o speciale.


Art. 1037 - Rinvio

Per quanto non è disposto in questo capo, si applicano gli articoli 572, 573, 576, 577.



(1) Numero così modificato dall'art. 18, punto 1 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151 .torna

(2) Parte eliminata dall'art. 15, punto 7 del d. lgs 9 maggio 2005, n. 96 .torna 

(3) Articolo così modificato dall'art. 18, punto 2 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151.torna

(4) Parte eliminata dall'art. 18, punto 3 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151.torna


Indice del codice

artt. da 996 a 1021 artt. da 996 a 1021 (testo a cura di Enzo Fogliani) artt. da 1038 a 1040 artt. da 1038 a 1040


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