www.fog.it - Diritto dei trasporti e della navigazione
legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti
(a cura di Enzo
Fogliani)
Parte II
Della navigazione aerea
Libro terzo
Delle obbligazioni relative all'esercizio della navigazione
Titolo V
Dei priviliegi e
del'ipoteca
Capo I
Dei privilegi
Art. 1022 - Preferenza dei
privilegi
I privilegi stabiliti nel presente capo sono preferiti ad ogni altro
privilegio generale o speciale.
Art. 1023 - Privilegi
sull’aeromobile e sul nolo
Sono privilegiati sull’aeromobile, sul nolo del viaggio
durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze e
sulle parti separabili dell’aeromobile nei limiti fissati
nell’articolo 1029, e
sugli accessori del nolo guadagnati
dopo l’inizio del viaggio:
- 1) le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte
nell’interesse comune dei creditori per atti conservativi
sull’aeromobile o per il processo di esecuzione; i diritti di
aeroporto, gli altri diritti e le tasse della medesima specie; le spese
di custodia e di conservazione dell’aeromobile dopo
l’arrivo nel luogo di ultimo approdo;
- 2) i crediti derivanti dal contratto di lavoro del
personale di volo;
- 3) i crediti per le somme anticipate
dall’amministrazione
aeronautica o dall’autorità consolare per il
mantenimento e il rimpatrio dei componenti dell’equipaggio; i
crediti per contributi obbligatorii dovuti ad istituti di previdenza e
di assistenza sociale per il personale di volo;
- 4) le indennità e i compensi di assistenza e di
salvataggio;
- 5) le indennità per danni a terzi sulla
superficie, quando
l’esercente non abbia contratta o mantenuta in vigore
l’assicurazione obbligatoria; le indennità per
l’urto di aeromobile previsto negli articoli 966 e
967; le
indennità per morte e per lesioni personali ai passeggeri ed
agli equipaggi e quelle per perdita o avarie del carico o del bagaglio; (1)
- 6) i crediti derivanti da contratti stipulati o da
operazioni eseguite,
in virtù dei suoi poteri legali, dal comandante, anche
quando sia esercente dell’aeromobile, per le esigenze della
conservazione dell’aeromobile ovvero della continuazione del
viaggio.
Art. 1024 - Privilegi sulle cose
caricate
Sono privilegiati sulle cose caricate:
- 1) le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte
nell’interesse comune dei creditori per atti conservativi
sulle cose o per il processo di esecuzione;
- 2) i diritti doganali dovuti sulle cose nel luogo di
consegna;
- 3) le indennità ed i compensi per assistenza e
salvataggio;
- 4) i crediti derivanti dal contratto di trasporto, comprese
le spese di
scaricazione ed il fitto dei magazzini nei quali le cose scaricate sono
depositate.
Art. 1025 - Estinzione dei
privilegi sull’aeromobile e sul
nolo
I privilEgi sull’aeromobile e sul Nolo si estinguono, oltre
che per l’estinZiOne del credito, con lo spirare del termine
di novanta giorni.
Art. 1026 - Rinvio
Per quanto non è disposto in questo capo si applicano le
disposizioni degli articoli
da 549 a 551; da
553 a 555; 556
primo, secondo,
quarto e quinto comma, da
557 a 560; da
562 a 564.
Capo II
Dell'ipoteca
Art. 1027 - Concessione
d’ipoteca su aeromobile
Sull’aeromobile può solo concedersi ipoteca
volontaria.
La concessione d’ipoteca deve farsi, sotto pena di
nullità, per atto pubblico o per scrittura privata,
contenente la specifica indicazione degli elementi
d’individuazione dell’aeromobile.
Art. 1028 - Ipoteca su aeromobile
in costruzione
L’ipoteca può essere concessa anche su aeromobile
in costruzione. Essa può essere validamente trascritta dal
momento in cui è presa nota della costruzione nel registro
delle costruzioni.
Art. 1029 - Oggetto
dell’ipoteca
L’ipoteca ha per oggetto l’aeromobile, le sue
pertinenze e parti separabili anche se separate, tranne quelle che
risultano appartenere a persona diversa dal proprietario
dell’aeromobile, da scrittura avente data certa o dal
certificato di immatricolazione dell’aeromobile.
Art. 1030 - Pubblicità
dell’ipoteca
Per gli effetti previsti dal codice civile, l’ipoteca
sull’aeromobile deve essere resa pubblica, mediante
trascrizione nel registro aeronautico nazionale e annotazione sul
certificato di immatricolazione. (ovvero
mediante
trascrizione nel registro matricolare, se trattasi di aliante
libratore) (2)
L’ipoteca su aeromobile in costruzione è resa
pubblica mediante trascrizione nel registro delle costruzioni.
Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti per i
quali il codice civile richiede l’iscrizione.
Art. 1031 - Ufficio competente (3)
La pubblicità deve essere richiesta all’ufficio di
iscrizione dell’aeromobile. Tuttavia la pubblicità
può richiedersi anche alle autorità indicate
nell’articolo 866.
Art. 1032 - Documenti per la
pubblicità
dell’ipoteca
Chi domanda la pubblicità dell’ipoteca deve
consegnare all’ufficio competente i documenti indicati
nell’articolo 569.
Se la richiesta di pubblicità si riferisce ad un aeromobile
munito di certificato d’immatricolazione, il richiedente deve
esibire all’ufficio il certificato medesimo,
perché su questo sia eseguita la prescritta annotazione. Nel
caso che la pubblicità venga richiesta al ministero per
l’aeronautica e tale esibizione non sia possibile
perché l’aeromobile si trova altrove, si applica
il disposto del secondo comma dell’articolo 869.
Art. 1033 - Esecuzione della
pubblicità
La pubblicità si esegue dall’ufficio nei modi
previsti nell’articolo
870.
Art. 1034 - Ordine di precedenza
e prevalenza delle trascrizioni
Nel concorso di più atti resi pubblici a norma degli
articoli precedenti, nonché in caso di discordanza tra le
trascrizioni nel registro e le annotazioni sul certificato
d’immatricolazione, si applica il disposto
dell’articolo 871.
Art. 1035 - Grado
dell’ipoteca
L’ipoteca prende grado dal momento della trascrizione nel
registro d’immatricolazione (o
d'iscrizione)
(4)
dell’aeromobile.
Art. 1036 - Graduazione
dell’ipoteca nel concorso con i
privilegi
L’ipoteca prende grado dopo i privilegi indicati
dall’articolo 1023 ed
è preferita ad ogni altro
privilegio generale o speciale.
Art. 1037 - Rinvio
Per quanto non è disposto in questo capo, si applicano gli
articoli 572, 573,
576, 577.
(1) Numero così modificato dall'art.
18, punto 1 del d. lgs 15 marzo
2006, n. 151 .
(2) Parte eliminata dall'art.
15, punto 7 del d. lgs 9 maggio
2005, n. 96 .
(3) Articolo così modificato dall'art.
18, punto 2 del d. lgs 15 marzo
2006, n. 151.
(4) Parte eliminata dall'art.
18, punto 3 del d. lgs 15 marzo
2006, n. 151.
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