www.fog.it - Diritto dei trasporti e della navigazione
legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti
(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)
(a cura di Enzo
Fogliani)
Parte III
Disposizioni Penali e Disciplinari
Libro II
Disposizioni disciplinari
Titolo II
Disposizioni processuali
Art. 1263 - Contestazione degli addebiti
I provvedimenti d’inibizione dall’esercizio della
professione e di cancellazione dalle matricole, dagli albi o dai
registri devono essere preceduti, a pena di nullità, dalla
contestazione degli addebiti.
Il provvedimento di cancellazione dalle matricole della gente del mare
o del personale navigante della navigazione interna deve essere
preceduto, a pena di nullità, dal parere delle associazioni
sindacali interessate.
Art. 1264 - Provvedimenti disciplinari per il personale addetto ai
servizi pubblici della navigazione interna
Le disposizioni per l’applicazione delle pene disciplinari al
personale della navigazione interna addetto ai servizi pubblici di
linea o di rimorchio sono stabilite con leggi e regolamenti speciali.
Art. 1265 - Ricorso degli appartenenti al personale aeronautico
Contro i provvedimenti disciplinari che applicano al personale
aeronautico le pene previste nei numeri
2 e 3 dell’articolo
1253
e nel terzo comma
dell’articolo 1254, è ammesso
ricorso ad
una commissione dei reclami.
La composizione ed il funzionamento di tale commissione,
nonché
le forme e i termini del ricorso, sono stabiliti dal regolamento.
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