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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti


"Codice della navigazione"

(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)

(a cura di Enzo Fogliani)



Parte III
Disposizioni Penali e Disciplinari

Libro II
Disposizioni disciplinari

Titolo II
Disposizioni processuali

Art. 1263 - Contestazione degli addebiti

I provvedimenti d’inibizione dall’esercizio della professione e di cancellazione dalle matricole, dagli albi o dai registri devono essere preceduti, a pena di nullità, dalla contestazione degli addebiti.

Il provvedimento di cancellazione dalle matricole della gente del mare o del personale navigante della navigazione interna deve essere preceduto, a pena di nullità, dal parere delle associazioni sindacali interessate.


Art. 1264 - Provvedimenti disciplinari per il personale addetto ai servizi pubblici della navigazione interna

Le disposizioni per l’applicazione delle pene disciplinari al personale della navigazione interna addetto ai servizi pubblici di linea o di rimorchio sono stabilite con leggi e regolamenti speciali.


Art. 1265 - Ricorso degli appartenenti al personale aeronautico

Contro i provvedimenti disciplinari che applicano al personale aeronautico le pene previste nei numeri 2 e 3 dell’articolo 1253 e nel terzo comma dell’articolo 1254, è ammesso ricorso ad una commissione dei reclami.
La composizione ed il funzionamento di tale commissione, nonché le forme e i termini del ricorso, sono stabiliti dal regolamento.


Indice del codice

artt. da 1249 a 1262 artt. da 1249 a 1262 (testo a cura di Enzo Fogliani) artt. da 1266 a 1331 artt. da 1266 a 1331


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