www.fog.it - Diritto dei trasporti e della navigazione
![Vai all'indice del codice della navigazione Vai all'indice del codice della navigazione](../immagini/bandiere/fl-ital.gif)
legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti
(a cura di Enzo
Fogliani)
Parte III
Disposizioni Penali e Disciplinari
Libro II
Disposizioni disciplinari
Titolo I
Infrazioni e pene
disciplinari
Art. 1249 - Potere disciplinare nella navigazione marittima e interna
In materia di navigazione marittima o interna il potere disciplinare
è esercitato:
- 1) dal comandante della nave sui componenti
dell’equipaggio e sui
passeggeri, ancorché non siano cittadini italiani;
- 2) dai comandanti di porto marittimo sugli appartenenti al
personale marittimo e sulle persone indicate nell’articolo
68;
- 3) dai comandanti di porto della navigazione interna sugli
appartenenti al personale della navigazione interna;
- 4) dall’autorità preposta alla
disciplina del lavoro
portuale sulle imprese, sui datori di lavoro nei porti e sui lavoratori
portuali;
- 5) dalle autorità consolari all’estero
sui componenti dell’equipaggio;
- 6) dai comandanti delle navi da guerra nazionali sui
componenti
dell’equipaggio quando la nave, su cui sono imbarcati,
è
in corso di navigazione o in un paese estero nel quale non risiede
un’autorità consolare.
Art. 1250 - Potere disciplinare aeronautico
In materia di navigazione aerea il potere disciplinare è
esercitato:
- 1) dal direttorio dell’ENAC (1), sul
personale
aeronautico;
- 2) dalle autorità consolari all’estero
sui componenti dell’equipaggio.
Art. 1251 - Infrazioni disciplinari
Oltre i casi previsti da disposizioni di leggi o regolamenti speciali,
costituiscono infrazioni disciplinari per gli appartenenti al personale
marittimo o della navigazione interna, per le persone indicate
nell’articolo 68, per le imprese e i datori di lavoro nei
porti e
per gli appartenenti al personale aeronautico, quando non siano puniti
come reati a norma del presente codice:
- 1) il rifiuto o il ritardo di obbedienza ad un ordine del
comandante o
di altro superiore e l’inosservanza di disposizioni del
regolamento di bordo;
- 2) l’inosservanza delle disposizioni che
disciplinano l’esercizio dell’attività
dei porti;
- 3) la negligenza nell’adempimento delle proprie
mansioni;
- 4) l’assenza da bordo senza autorizzazione;
- 5) l’abbandono della nave o
dell’aeromobile;
- 6) la mancanza di rispetto verso superiori ovvero verso
ufficiali e
funzionari delle capitanerie di porto o funzionari della navigazione
interna o degli aeroporti, ovvero verso comandanti di navi da guerra,
autorità consolari e altre autorità dello Stato
all’estero;
- 7) i disordini a bordo;
- 8) ogni comportamento tale da turbare l’ordine o
la disciplina
della nave o dell’aeromobile, ovvero comunque non rispondente
alle esigenze dell’ordine o della disciplina;
- 9) la cattiva condotta, ogni altra mancanza ai propri
doveri e ogni
atto incompatibile con la dignità della bandiera nazionale.
Art. 1252 - Pene disciplinari per l’equipaggio della
navigazione marittima o interna
LE peNe disciplinari per i componenti dell’equipaggio
marittimo sono:
- 1) la consegna a bordo da uno a cinque giorni;
- 2) l’arresto di rigore per un tempo non superiore
a dieci giorni;
- 3) la ritenuta del salario da uno a trenta giorni o di una
quota di utili da euro 0,0103 a euro 0,154 (7);
- 4) la inibizione dall’esercizio della professione
marittima per
un tempo non inferiore a un mese e non superiore a due anni;
- 5) la cancellaZiOne dalle matricole o dai registri della
gente di mare.
Le pene disciplinari per i componenti dell’equipaggio della
navigazione interna sono quelle indicate nei numeri 3, 4 e 5.
Le pene indicate nei nn. 1 e 2 sono applicate dal comandante della nave
o dal comandante del porto, nonché dalle autorità
consolari e dai comandanti delle navi da guerra, nei casi previsti
nell’articolo 1248, nn. 5 e 6.
(2)
La pena indicata nel n. 3 è applicata dal comandante del
porto.
Le pene indicate nei nn. 4 e 5 sono applicate dal ministro per le
comunicazioni.
Art. 1253 - Pene disciplinari per l’equipaggio
dell’aeromobile
Le pene disciplinari per i componenti dell’equipaggio
dell’aeromobile sono:
- 1) la censura;
- 2) la ritenuta dello stipendio da uno a trenta giorni;
- 3) l’inibizione dall’esercizio della
professione
aeronautica per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a due
anni;
- 4) la cancellazione dagli albi e dal registro del personale
di volo.
Le dette pene sono applicate dal direttorio dell’ENAC (1).
Art. 1254 - Pene disciplinari per gli altri appartenenti al personale
marittimo, al personale della navigazione interna e al personale
aeronautico
Le pene disciplinari per gli altri appartenenti al personale marittimo
e al personale della navigazione interna sono:
- 1) la ritenuta di una quota di salario da euro
0,0103 a euro 0,154 (7);
- 2) l’inibizione dall’esercizio della
professione fino a tre mesi;
- 3) la cancellazione dai registri professionali.
Le pene indicate nei nn. 1 e 2 sono applicate dal comandante del porto
e, per i lavoratori portuali, dall’autorità
preposta alla
disciplina del lavoro portuale. La pena indicata nel n. 3 è
applicata dal ministro dei trasporti e delle infrastrutture.
Le pene disciplinari per gli altri appartenenti al personale
aeronautico sono:
- 1) l’inibizione dall’esercizio della
professione fino a tre mesi;
- 2) la cancellazione dai registri professionali.
Dette pene sono applicate dal direttorio dell’ENAC (1).
Art. 1255 - Pene disciplinari per le persone che esercitano
un’attività professionale nell’interno
dei porti
Alle persone che esercitano un’attività prevista
nell’articolo 68
può essere inibito dal comandante del
porto, per infrazioni disciplinari, l’esercizio
dell’attività nell’interno dei porti o
nel litorale
marittimo ovvero nell’ambito delle zone portuali della
navigazione interna fino a un anno.
Nei casi più gravi, il comandante del porto, se si tratta di
persone iscritte nei registri previsti nel secondo comma del detto
articolo, può ordinare la cancellazione dai medesimi.
Ai datori di lavoro nei porti ed alle imprese portuali può
essere inflitta una pena disciplinare pecuniaria da lire cinquanta a
diecimila dall’autorità preposta alla disciplina
del
lavoro portuale.
Art. 1256 - Infrazioni disciplinari dei passeggeri
Oltre i casi previsti da disposizioni di leggi o regolamenti speciali,
costituiscono infrazioni disciplinari per i passeggeri:
- 1) la mancanza di rispetto verso il comandante, gli
ufficiali o i
sottufficiali della nave ovvero verso il comandante o i graduati
dell’aeromobile;
- 2) il recare molestia agli altri passeggeri o
all’equipaggio;
- 3) il turbare in qualsiasi modo il buon ordine della nave o
dell’aeromobile;
- 4) l’inosservanza di disposizioni del regolamento
di bordo.
Art. 1257 - Pene disciplinari per i passeggeri
Le pene disciplinari per i passeggeri sono:
- 1) l’ammonimento semplice;
- 2) l’ammonimento pubblico;
- 3) la esclusione dalla tavola comune da uno a cinque giorni;
- 4) la proibizione, per i passeggeri delle navi, di stare in
coperta
oltre due ore al giorno per un periodo non superiore a cinque giorni;
- 5) lo sbarco per i passeggeri della navigazione interna al
prossimo porto di approdo in territorio nazionale.
Tali pene sono applicate dal comandante della nave o
dell’aeromobile.
Art. 1258 - Pene disciplinari per reati non previsti dal presente codice
Alle persone iscritte nelle matricole o nei registri del personale
marittimo o del personale della navigazione interna ovvero negli albi o
nel registro del personale aeronautico è inflitta la pena
disciplinare della cancellazione se riportano una condanna che
determina l’incapacità all’iscrizione
nelle
matricole, negli albi o nel registro. La riabilitazione importa la
cessazione della pena disciplinare (3).
Alle medesime persone può essere inflitta, rispettivamente
dal
ministro per le comunicazioni e dal direttorio dell’ENAC (1),
la
inibizione dall’esercizio della professione fino a due anni
in
seguito a condanna per alcuno dei reati indicati nel regolamento o in
leggi speciali.
Art. 1259 - Potere disciplinare in caso di perdita della nave (4)
Nel caso di perdita della nave coloro che ne componevano
l’equipaggio restano soggetti alle norme disciplinari fino a
quando sono alle dipendenze del comandante, per le operazioni di
ricupero.
Art. 1260 - Divieto di cumulo delle pene disciplinari
Le pene disciplinari non possono essere applicate cumulativamente. In
caso di concorso si applica solo la più grave.
Art. 1261 - Destinazione delle somme ritenute
Le somme ritenute, a titolo di pene disciplinari, sui salari o sulle
quote di utili degli appartenenti al personale marittimo o a quello
della navigazione interna o al personale aeronautico sono devolute
rispettivamente all'INPS (5),
alle
casse di soccorso per il personale della navigazione interna o al Fondo
di previdenza per il personale di volo (6).
I proventi delle pene pecuniarie inflitte ai lavoratori portuali, ai
datori di lavoro ed alle imprese sono devolute al fondo per
l’assistenza ai lavoratori portuali.
Art. 1262 - Sospensione in pendenza di processo penale - Procedimento
disciplinare in caso di proscioglimento
Nel caso di apertura dell’istruzione formale o sommaria per
un
delitto a carico di persona appartenente al personale marittimo o della
navigazione interna ovvero al personale aeronautico,
l’imputato
può essere, con provvedimento preso rispettivamente dal
ministro
per le comunicazioni o dal direttorio dell’ENAC (1),
sospeso
dall’esercizio della professione fino all’esito del
processo penale, salva l’applicazione provvisoria delle pene
accessorie.
Il proscioglimento dell’imputato, salvo il caso che non sia
pronunciato perché il fatto non sussiste o perché
l’imputato non lo ha commesso, non impedisce
l’inizio o la
prosecuzione del procedimento disciplinare.
(1) Gli originari riferimenti all'Ente nazionale della gente
dell'aria sono
ora indicati all'ENAC, ai sensi del d.
lgs. 25 luglio 1997, n. 50 ![torna torna](../immagini/tag/top.gif)
(2) Il riferimento all'art. 1248 è errato; deve intendersi
richiamato invece l'art. 1249.
(3) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla
sentenza
corte cost. 1 giugno 1995, n. 220, nella parte in cui prevede che una
condanna che determini la incapacità di iscrizione nelle
matricole ne comporti l'automatica cancellazione, anzichè
prevedere che la cancellazione consegua ad una valutazione da parte
del'amministrazione competente.
(4) Articolo sostituito dall'art.
20, punto 3 del d.lgs. 15 marzo
2006, n. 151
(5) L'INPS
ha
sostituito la Cassa nazionale per la previdenza marinara,
originariamente indicata, soppressa dalla l. 26 luglio 1984, n. 213.![torna torna](../immagini/tag/top.gif)
(6) Il
Fondo di
previdenza per il personale di volo sostituisce l'originara Cassa
nazionale di previdenza per il personale aeronautico ex l. 13 luglio
1965, n. 859.
(7) Si
indicano in euro le originarie somme da venti a trecento lire.![torna torna](../immagini/tag/top.gif)
Accessi al sito dal 17.2.2013:
(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si
riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che
il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento del testo
normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato appena
dopo il titolo della legge.)