www.fog.it - Diritto dei trasporti e della navigazione



Vai all'indice del codice della navigazione

legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti


"Codice della navigazione"

(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)
Parte aggiornata al Decreto Legislativo 15 marzo 2006, n.151

(a cura di Enzo Fogliani)



Parte III
Disposizioni Penali e Disciplinari

Libro II
Disposizioni disciplinari


Titolo I
Infrazioni e pene disciplinari

Art. 1249 - Potere disciplinare nella navigazione marittima e interna

In materia di navigazione marittima o interna il potere disciplinare è esercitato:

Art. 1250 - Potere disciplinare aeronautico

In materia di navigazione aerea il potere disciplinare è esercitato:

Art. 1251 - Infrazioni disciplinari

Oltre i casi previsti da disposizioni di leggi o regolamenti speciali, costituiscono infrazioni disciplinari per gli appartenenti al personale marittimo o della navigazione interna, per le persone indicate nell’articolo 68, per le imprese e i datori di lavoro nei porti e per gli appartenenti al personale aeronautico, quando non siano puniti come reati a norma del presente codice:

Art. 1252 - Pene disciplinari per l’equipaggio della navigazione marittima o interna

LE peNe disciplinari per i componenti dell’equipaggio marittimo sono:
Le pene disciplinari per i componenti dell’equipaggio della navigazione interna sono quelle indicate nei numeri 3, 4 e 5.

Le pene indicate nei nn. 1 e 2 sono applicate dal comandante della nave o dal comandante del porto, nonché dalle autorità consolari e dai comandanti delle navi da guerra, nei casi previsti nell’articolo 1248, nn. 5 e 6. (2)

La pena indicata nel n. 3 è applicata dal comandante del porto. Le pene indicate nei nn. 4 e 5 sono applicate dal ministro per le comunicazioni.


Art. 1253 - Pene disciplinari per l’equipaggio dell’aeromobile

Le pene disciplinari per i componenti dell’equipaggio dell’aeromobile sono:
Le dette pene sono applicate dal direttorio dell’ENAC (1).


Art. 1254 - Pene disciplinari per gli altri appartenenti al personale marittimo, al personale della navigazione interna e al personale aeronautico

Le pene disciplinari per gli altri appartenenti al personale marittimo e al personale della navigazione interna sono:
Le pene indicate nei nn. 1 e 2 sono applicate dal comandante del porto e, per i lavoratori portuali, dall’autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale. La pena indicata nel n. 3 è applicata dal ministro dei trasporti e delle infrastrutture.

Le pene disciplinari per gli altri appartenenti al personale aeronautico sono:
Dette pene sono applicate dal direttorio dell’ENAC (1).


Art. 1255 - Pene disciplinari per le persone che esercitano un’attività professionale nell’interno dei porti

Alle persone che esercitano un’attività prevista nell’articolo 68 può essere inibito dal comandante del porto, per infrazioni disciplinari, l’esercizio dell’attività nell’interno dei porti o nel litorale marittimo ovvero nell’ambito delle zone portuali della navigazione interna fino a un anno.

Nei casi più gravi, il comandante del porto, se si tratta di persone iscritte nei registri previsti nel secondo comma del detto articolo, può ordinare la cancellazione dai medesimi.

Ai datori di lavoro nei porti ed alle imprese portuali può essere inflitta una pena disciplinare pecuniaria da lire cinquanta a diecimila dall’autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale.


Art. 1256 - Infrazioni disciplinari dei passeggeri

Oltre i casi previsti da disposizioni di leggi o regolamenti speciali, costituiscono infrazioni disciplinari per i passeggeri:

Art. 1257 - Pene disciplinari per i passeggeri

Le pene disciplinari per i passeggeri sono:
Tali pene sono applicate dal comandante della nave o dell’aeromobile.


Art. 1258 - Pene disciplinari per reati non previsti dal presente codice

Alle persone iscritte nelle matricole o nei registri del personale marittimo o del personale della navigazione interna ovvero negli albi o nel registro del personale aeronautico è inflitta la pena disciplinare della cancellazione se riportano una condanna che determina l’incapacità all’iscrizione nelle matricole, negli albi o nel registro. La riabilitazione importa la cessazione della pena disciplinare (3).

Alle medesime persone può essere inflitta, rispettivamente dal ministro per le comunicazioni e dal direttorio dell’ENAC (1), la inibizione dall’esercizio della professione fino a due anni in seguito a condanna per alcuno dei reati indicati nel regolamento o in leggi speciali.


Art. 1259 - Potere disciplinare in caso di perdita della nave (4)

Nel caso di perdita della nave coloro che ne componevano l’equipaggio restano soggetti alle norme disciplinari fino a quando sono alle dipendenze del comandante, per le operazioni di ricupero.


Art. 1260 - Divieto di cumulo delle pene disciplinari

Le pene disciplinari non possono essere applicate cumulativamente. In caso di concorso si applica solo la più grave.


Art. 1261 - Destinazione delle somme ritenute

Le somme ritenute, a titolo di pene disciplinari, sui salari o sulle quote di utili degli appartenenti al personale marittimo o a quello della navigazione interna o al personale aeronautico sono devolute rispettivamente all'INPS  (5), alle casse di soccorso per il personale della navigazione interna o al Fondo di previdenza per il personale di volo (6).

I proventi delle pene pecuniarie inflitte ai lavoratori portuali, ai datori di lavoro ed alle imprese sono devolute al fondo per l’assistenza ai lavoratori portuali.


Art. 1262 - Sospensione in pendenza di processo penale - Procedimento disciplinare in caso di proscioglimento

Nel caso di apertura dell’istruzione formale o sommaria per un delitto a carico di persona appartenente al personale marittimo o della navigazione interna ovvero al personale aeronautico, l’imputato può essere, con provvedimento preso rispettivamente dal ministro per le comunicazioni o dal direttorio dell’ENAC (1), sospeso dall’esercizio della professione fino all’esito del processo penale, salva l’applicazione provvisoria delle pene accessorie.

Il proscioglimento dell’imputato, salvo il caso che non sia pronunciato perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, non impedisce l’inizio o la prosecuzione del procedimento disciplinare.



(1) Gli originari riferimenti all'Ente nazionale della gente dell'aria sono ora indicati all'ENAC, ai sensi del d. lgs. 25 luglio 1997, n. 50 torna

(2) Il riferimento all'art. 1248 è errato; deve intendersi richiamato invece l'art. 1249.torna

(3) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza corte cost. 1 giugno 1995, n. 220, nella parte in cui prevede che una condanna che determini la incapacità di iscrizione nelle matricole ne comporti l'automatica cancellazione, anzichè prevedere che la cancellazione consegua ad una valutazione da parte del'amministrazione competente.torna

(4) Articolo sostituito dall'art. 20, punto 3 del d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151torna

(5) L'INPS ha sostituito la Cassa nazionale per la previdenza marinara, originariamente indicata, soppressa dalla l. 26 luglio 1984, n. 213.torna

(6) Il Fondo di previdenza per il personale di volo sostituisce l'originara Cassa nazionale di previdenza per il personale aeronautico ex l. 13 luglio 1965, n. 859. torna

(7) Si indicano in euro le originarie somme da venti a trecento lire.torna


Indice del codice

artt. da 1235 a 1248 artt. da 1235 a 1248 (testo a cura di Enzo Fogliani) artt. da 1263 a 1265 artt. da 1263 a 1265


Accessi al sito dal 17.2.2013:

Flag Counter


(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento del testo normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato appena dopo il titolo della legge.)