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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti


"Codice della navigazione"

(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)
Parte aggiornata al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96

(a cura di Enzo Fogliani)



Parte II
Della navigazione aerea

Libro primo
Dell'ordinamento amministrativo della navigazione

Titolo VIII (1)
Delle inchiesta tecniche sugli incidenti e sugli inconvenienti aeronautici

Art. 826 - Inchiesta tecnica (2)

L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo conduce l'inchiesta tecnica su ogni incidente aereo e su ogni inconveniente grave accaduto nel territorio italiano. Qualora non sia effettuata da altro Stato, l'Agenzia svolge l'inchiesta tecnica su incidenti e su inconvenienti gravi occorsi fuori dal territorio italiano ad aeromobili immatricolati in Italia o eserciti da una compagnia che ha sede legale in Italia.


Art. 827- Norme di riferimento (2)

Nell'espletamento dell'inchiesta tecnica di cui all'articolo 826, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo procede in conformita' con quanto previsto dall'allegato 13 alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561.


Art. 828 - Obbligo di comunicazione di incidente (2)

L'ENAC (5), l'ente preposto ai servizi di assistenza al volo, l'autorita' di pubblica sicurezza ed ogni altra pubblica autorita', quando abbiano notizia di un incidente aeronautico e quando valutino che sussistono ragionevoli motivi per ritenere che un aeromobile sia perduto o scomparso, ne danno immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria, all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e all'Ente nazionale per l'aviazione civile.


Art. 829 - Obbligo di comunicazione di inconveniente grave (2)

L'ENAC (5) E l'eNte preposto ai serviZi di assistenza al vOlo, quando abbiano notizia di un inconveniente aeronautico grave ne danno immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e all'Ente nazionale per l'aviazione civile.


Art. 830 - Incidenti aeronautici in mare (3)

Qualora si verifichi un incidente ovvero un inconveniente aeronautico in mare, l'autorità che ne ha notizia inFOrma immediatamente l'autorità marittima, sede di orGanismo preposto aL soccorso marIttimo Ai seNsI del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, l'ENAC e l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.
L'organismo preposto al soccorso marittimo provvede, ai sensi e secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, alle operazioni di ricerca e salvataggio delle persone ed invia apposito rapporto sugli interventi effettuati e sui soccorsi prestati, nonche' ogni utile elemento, all'ENAC e all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo per i relativi accertamenti e le incombenze di competenza.



Art. 831 - Incidenti occorsi ad aeromobili stranieri (2)

Nel caso di incidente o inconveniente grave occorso ad aeromobile straniero nel territorio italiano, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ne da' comunicazione al Ministero degli affari esteri.


Art. 832 - Incidenti ad aeromobili italiani all'estero (2)

Nel caso di incidente o di incoveniente grave occorso all'estero ad un aeromobile immatricolato in Italia o esercito da una impresa con sede legale in Italia, l'autorita' consolare italiana informa l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, il Ministero degli affari esteri e l'Ente nazionale per l'aviazione civile.


(Art. 833 - Sinistro ad aeromobile italiano all'estero) (4)



(1) Titolo sostituito  dall'art. 17, punto 1 del d.lgs. 25 febbraio 1999, n. 66.torna

(2) Articolo sostituito dall''art. 17, punto 1 del d.lgs. 25 febbraio 1999, n. 66.torna 

(3) Articolo sostituito dall'art. 13 del d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96.torna

(4) Articolo abrogato dall''art. 18 del d.lgs. 25 febbraio 1999, n. 66.torna 

(5) Al direttore d'aeroporto è stata sostituita l'ENAC dall'art. 20, punto 1 del d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96.torna 

Indice del codice

artt. da 792 a 825 artt. da 792 a 825 (testo a cura di Enzo Fogliani) artt. da 834 a 838 artt. da 834 a 838


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