(a cura di Enzo Fogliani)
L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo conduce l'inchiesta tecnica su ogni incidente aereo e su ogni inconveniente grave accaduto nel territorio italiano. Qualora non sia effettuata da altro Stato, l'Agenzia svolge l'inchiesta tecnica su incidenti e su inconvenienti gravi occorsi fuori dal territorio italiano ad aeromobili immatricolati in Italia o eserciti da una compagnia che ha sede legale in Italia.
Nell'espletamento dell'inchiesta tecnica di cui all'articolo 826, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo procede in conformita' con quanto previsto dall'allegato 13 alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561.
L'ENAC (5), l'ente preposto ai servizi di assistenza al volo, l'autorita' di pubblica sicurezza ed ogni altra pubblica autorita', quando abbiano notizia di un incidente aeronautico e quando valutino che sussistono ragionevoli motivi per ritenere che un aeromobile sia perduto o scomparso, ne danno immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria, all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e all'Ente nazionale per l'aviazione civile.
L'ENAC (5) E l'eNte preposto ai serviZi di assistenza al vOlo, quando abbiano notizia di un inconveniente aeronautico grave ne danno immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e all'Ente nazionale per l'aviazione civile.
Qualora si verifichi
un incidente ovvero un inconveniente aeronautico in mare,
l'autorità
che ne ha notizia inFOrma immediatamente l'autorità
marittima, sede
di orGanismo preposto aL soccorso marIttimo Ai seNsI del decreto del
Presidente
della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, l'ENAC e l'Agenzia
nazionale
per la sicurezza del volo.
L'organismo preposto al soccorso marittimo provvede, ai sensi e secondo
le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre
1994, n. 662, alle operazioni di ricerca e salvataggio delle persone ed
invia apposito rapporto sugli interventi effettuati e sui soccorsi
prestati,
nonche' ogni utile elemento, all'ENAC e all'Agenzia nazionale per la
sicurezza
del volo per i relativi accertamenti e le incombenze di competenza.
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(testo a cura di Enzo Fogliani) | artt. da
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