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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti


"Codice della navigazione"

(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)
Parte aggiornata al Decreto Legislativo 19 gennaio 2017, n. 5

(a cura di Enzo Fogliani)



Parte II
Della navigazione aerea

Libro primo
Dell'ordinamento amministrativo della navigazione

Titolo IX
Degli atti di stato civile in corso di navigazione


Art. 834 - Matrimonio e unione civile in imminente pericolo di vita  (1) (6)

Durante la navigazione e quando comunque sia impossibile promuovere l'intervento della competente autorità nella Repubblica o di quella consolare all'estero, il comandante dell'aeromobile può procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all'articolo 101 del codice civile e alla costituzione dell'unione civile nel caso di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e con le forme dell'articolo 70-decies del medesimo decreto. (6)

L'atto di matrimonio e di costituzione dell'unione civile, compilato dal comandante, deve essere annotato sul giornale di bordo e consegnato nell'aeroporto di primo approdo alla struttura periferica dell'ENAC o all'autorità consolare, insieme con un estratto del giornale di bordo. (6)


Art. 835 - Nascite, morti e scomparizioni da bordo (2)

Il comandante dell'aeromobile prende nota sul giornale di bordo delle nascite e delle morti avvenute a bordo, nonche' delle scomparizioni da bordo di persone e ne fa dichiarazione, nel luogo di primo approdo, alla struttura periferica dell'ENAC.

All'estero la dichiarazione di cui al primo comma e' presentata all'autorità consolare. 

Le autorità di cui al primo e secondo comma raccolgono con processo verbale la dichiarazione del comandante e quelle dei testimoni, indicando i criteri prescritti per la compilazione dei relativi atti di stato civile.


Art. 836 - Trasmissione degli atti alle autorità competenti

L'autorità aeronautica o consolare trasmette copia degli atti di matrimonio, degli atti di costituzione dell'unione civile e dei processi verbali relativi alle dichiarazioni delle nascite e delle morti alle autorità competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile; al procuratoro della Repubblica trasmette copia dei processi verbali di scomparizione. (3) (7)


Art. 837  - Processi verbali di scomparizione in caso di perdita dell'aeromobile

In caso di perdita o di perdita presunta dell'aeromobile, alla compilazione dei processi verbali di scomparizione di persone ed alla loro trasmissione alle autorità competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile provvede la struttura periferica dell'ENAC. (4)

Se il sinistro si e' verificato all'estero ovvero, in caso di perdita presunta, se l'ultimo aeroporto toccato dall'aeromobile e' situato in territorio estero, i processi verbali sono compilati e trasmessi dall'autorità consolare del luogo.  (4)

Nei processi verbali le autorità predette fanno constare le dichiarazioni dei superstiti e, in caso di perdita presunta, l'accertamento degli estremi previsti nell'articolo 761; dichiarano inoltre se a loro giudizio le persone scomparse debbano, in base alle circostanze, ritenersi perite. 


Art. 838 - Conseguenze della scomparizione

Le conseguenze della scomparizione da bordo o per perdita dell'aeromobile sono regolate dagli articoli 211 e 212. Le competenze dell'autorità marittima sono attribuite all'autorità di pubblica sicurezza. 



(1) Articolo prima abrogato dall'art. 14, punto 1 del d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96, poi ripristinato con modifiche dall'art. 13, punto 1 del d. lgs. 15 marzo 2006, n.151. Le parti in corsivo sono state aggiunte dall'art. 5, lett. b) del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, "Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonche' modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76." torna

 (2) Articolo sostituito dall'art. 14, punto 2 del d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96.torna

 (3) Testo risultante dalle modifiche apportate prima dall'art. 14, punto 3 del d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96, poi dall'art. 13, punto 2 del d. lgs. 15 marzo 2006, n.151.torna

 (4) Comma sostituito dall'art. 13, punto 4 del d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96.torna 

 (5) Articolo sostituito dall'art. 13, punto 6 del d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96.torna

(6) Le parti in corsivo sono state aggiunte dall'art. 5, lett. b) del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, "Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonche' modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76." torna

(7) Le parti in corsivo sono state aggiunte dall'art. 5, lett. b) del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5. torna 


Indice del codice

artt. da 826 a 833 artt. da 826 a 833 (testo a cura di Enzo Fogliani) artt. da 839 a 847 artt. da 839 a 847


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