www.fog.it - Diritto dei trasporti e della navigazione
![Vai all'indice del codice della navigazione Vai all'indice del codice della navigazione](../immagini/bandiere/fl-ital.gif)
legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti
(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)
Parte aggiornata al Decreto Legislativo 19 gennaio 2017, n. 5
(a cura di Enzo
Fogliani)
Parte
II
Della navigazione aerea
Libro primo
Dell'ordinamento amministrativo della navigazione
Titolo IX
Degli atti di stato
civile in corso di navigazione
Art. 834 - Matrimonio e unione civile in
imminente
pericolo di vita (1) (6)
Durante la navigazione e quando comunque sia
impossibile promuovere l'intervento della competente
autorità nella Repubblica o di quella consolare all'estero,
il comandante dell'aeromobile può procedere alla
celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all'articolo
101 del codice civile e
alla costituzione dell'unione civile nel caso di cui all'articolo 65
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e
con le forme dell'articolo 70-decies del medesimo decreto.
(6)
L'atto di matrimonio e
di costituzione dell'unione civile, compilato dal
comandante,
deve essere annotato sul giornale di bordo e consegnato nell'aeroporto
di primo approdo alla struttura periferica dell'ENAC o
all'autorità consolare, insieme con un estratto del giornale
di bordo. (6)
Art. 835 - Nascite, morti
e scomparizioni da bordo (2)
Il comandante
dell'aeromobile prende nota sul giornale di bordo delle nascite e delle
morti avvenute a bordo, nonche' delle scomparizioni da bordo di persone
e ne fa dichiarazione, nel luogo di primo approdo, alla struttura
periferica dell'ENAC.
All'estero la dichiarazione di cui al primo comma e' presentata
all'autorità consolare.
Le autorità di cui al primo e secondo comma raccolgono con
processo
verbale la dichiarazione del comandante e quelle dei testimoni,
indicando
i criteri prescritti per la compilazione dei relativi atti di stato
civile.
Art. 836 - Trasmissione
degli atti alle autorità competenti
L'autorità aeronautica o consolare trasmette copia
degli
atti di matrimonio,
degli atti di costituzione dell'unione civile
e dei processi verbali relativi
alle dichiarazioni delle nascite e delle morti alle
autorità competenti a norma delle disposizioni
sull'ordinamento dello stato civile; al procuratoro della Repubblica
trasmette copia dei processi verbali di scomparizione. (3)
(7)
Art. 837 - Processi
verbali di scomparizione in caso di perdita dell'aeromobile
In caso di perdita o di perdita presunta dell'aeromobile, alla
compilazione dei processi verbali di scomparizione di persone ed alla
loro trasmissione alle autorità competenti a norma delle
disposizioni
sull'ordinamento dello stato civile provvede la struttura periferica
dell'ENAC.
(4)
Se il sinistro si e'
verificato all'estero ovvero, in caso di perdita
presunta, se l'ultimo aeroporto toccato dall'aeromobile e' situato in
territorio
estero, i processi verbali sono compilati e trasmessi
dall'autorità
consolare del luogo. (4)
Nei processi verbali le
autorità predette fanno constare le dichiarazioni dei
superstiti e, in caso di perdita presunta, l'accertamento degli estremi
previsti nell'articolo 761;
dichiarano inoltre se a loro giudizio le
persone scomparse debbano, in base alle circostanze, ritenersi perite.
Art. 838 - Conseguenze
della scomparizione
Le conseguenze
della scomparizione da bordo o per perdita dell'aeromobile sono
regolate
dagli articoli 211
e 212. Le
competenze dell'autorità
marittima
sono attribuite all'autorità di pubblica
sicurezza.
(1) Articolo prima abrogato dall'art.
14, punto 1 del d.lgs.
9 maggio
2005, n. 96, poi ripristinato con modifiche dall'art.
13, punto 1 del d.
lgs. 15 marzo 2006, n.151. Le parti in corsivo sono
state aggiunte dall'art. 5, lett. b) del decreto
legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, "Adeguamento
delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonche' modificazioni ed
integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai
sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio
2016, n. 76." ![torna torna](../immagini/tag/top.gif)
(2) Articolo sostituito dall'art.
14, punto 2 del d.lgs.
9 maggio
2005, n. 96.
(3) Testo risultante dalle modifiche apportate
prima dall'art. 14,
punto 3 del d.lgs.
9 maggio
2005, n. 96, poi dall'art.
13, punto 2 del d.
lgs. 15 marzo 2006, n.151.
(4) Comma sostituito dall'art. 13, punto 4 del d.lgs.
9 maggio
2005, n. 96.
(5) Articolo sostituito dall'art. 13, punto 6
del d.lgs.
9 maggio
2005, n. 96.![torna torna](../immagini/tag/top.gif)
(6) Le parti in corsivo sono
state aggiunte dall'art. 5, lett. b) del decreto
legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, "Adeguamento
delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonche' modificazioni ed
integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai
sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio
2016, n. 76."
(7) Le parti in corsivo sono
state aggiunte dall'art. 5, lett. b) del decreto
legislativo 19 gennaio 2017, n. 5.
Accessi al sito dal 17.2.2013:
(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si
riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che
il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento del
testo normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato
appena dopo il titolo della legge.)