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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti
(a cura di Enzo
Fogliani)
Parte II
Della navigazione aerea
Libro secondo
Della proprietà e dell'esercizio dell'aeromobile
Titolo quarto
Del contratto di lavoro del personale di volo
Capo I
Della formazione del
contratto
Art. 900 - Idoneità
fisica
L’assunzione degli iscritti negli albi o nel registro del
personale di volo, destinati a far parte dell’equipaggio,
deve
essere effettuata con l’osservanza delle norme sulle visite
mediche dirette ad accertare l’idoneità degli
iscritti, in
rapporto al servizio cui devono essere adibiti a bordo.
Le modalità per le visite sono stabilite ai sensi del
secondo comma dell’articolo
734. (1)
Art. 901 - Capacità
dei minori degli anni diciotto
Il minore di anni diciotto iscritto tra il personale addetto ai servizi
complementari di bordo può, con il consenso di chi esercita
la
potestà o la tutela, prestare il proprio lavoro per i
servizi
complementari di bordo, stipulare i relativi contratti ed esercitare i
diritti e le azioni che ne derivano. (2)
La revoca del consenso alla iscrizione nel registro da parte di chi
esercita la potestà dei genitori (3) o
la tutela, fa cessare la
capacità del minore alla stipulazione di nuovi contratti di
lavoro, ma non lo priva della capacità di esercitare i
diritti e
le azioni che derivano da contratti precedentemente stipulati
nè
della capacità di prestare il proprio lavoro, fino al
compimento
del viaggio in corso.
Art. 902 - Tipi e durata del
contratto
Il contratto di lavoro può essere stipulato a tempo
determinato e a tempo indeterminato.
Il contratto si reputa a tempo indeterminato se la fissazione del
termine non risulta giustificata dalla specialità del
rapporto.
Art. 903 - Forma del contratto
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato deve esser provato per
iscritto.
Art. 904 - Contenuto del contratto
Il contratto di lavoro stipulato per atto scritto dEve eNunciare:
- 1) il nome, il luogo e la data di nascita (4)
e
il domicilio del lavoratore;
- 2) la qualifica e le mansioni;
- 3) la decorrenZa del cOntratto e, se questo è a
tempo determinato, la relativa durata;
- 4) la durata dell’eventuale periodo di prova;
- 5) la misura e le modalità della retribuzione;
- 6) l’indicazione del contratto collettivo, quando
esista;
- 7) la data e il luogo di conclusione del contratto.
Capo II
Degli effetti del
contratto
Art. 905 - Servizio a bordo
Il lavoratore non è tenuto a prestare un servizio diverso da
quello per il quale è stato assunto.
Tuttavia a bordo il comandante dell’aeromobile,
nell’interesse della navigazione, ha facoltà di
adibire
temporaneamente i componenti dell’equipaggio a un servizio
diverso da quello per il quale sono stati assunti, purché
non
sia inadeguato alla loro categoria e al loro grado. In caso di
necessità per la sicurezza della spedizione, i componenti
dell’equipaggio possono essere adibiti a qualsiasi servizio.
I componenti dell’equipaggio, che esercitano mansioni diverse
da
quelle per le quali sono stati assunti, hanno diritto alla maggiore
retribuzione che sia connessa a tali mansioni.
Art. 906 - Caricazione
abusiva di merci
Il comandante e gli altri componenti dell’equipaggio non
possono
caricare sull’aeromobile merci per proprio conto, senza il
consenso scritto dell’esercente o di un suo rappresentante.
Il componente dell’equipaggio, che contravviene al divieto
del
comma precedente, è tenuto a pagare il prezzo del trasporto
in
misura doppia di quella corrente nel luogo e alla data della
caricazione, per il medesimo viaggio e per merce della stessa specie di
quella indebitamente caricata, senza pregiudizio del risarcimento del
danno.
Art. 907 - Indennità
di volo
Al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente comandato a
prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, deve
essere corrisposta un’indennità di volo nella
misura
stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi.
Art. 908 - Cattura del lavoratore
In caso di cattura avvenuta durante il servizio, il lavoratore ha
diritto alla retribuzione per la durata e nella misura stabilita dalle
norme corporative, e in mancanza, quando la cattura sia avvenuta senza
sua colpa, per la durata di un anno.
Art. 909 - Malattie o ferite del
lavoratore
Il lavoratore che contragga malattie o riporti lesioni ha diritto
all’assistenza sanitaria a spese dell’esercente nei
limiti
stabiliti dalle norme corporative o in mancanza dagli usi, e alla
retribuzione per la durata e nella misura stabilita dalle norme
corporative stesse o in mancanza dagli usi.
Tuttavia, se il lavoratore si è intenzionalmente procurato
la
malattia, ovvero ha contratto la malattia o riportato la lesione per
sua grave colpa mentre si trovava a terra e non per causa di servizio,
l’esercente è egualmente tenuto a provvedere
all’assistenza sanitaria, ma ha diritto di ripeterne le spese.
Nel caso previsto dal comma precedente, il lavoratore non ha diritto
alla retribuzione per tutto il tempo durante il quale è
inabile
al servizio.
Art. 910 - Indennità
per perdita degli indumenti
In caso di perdita degli indumenti o del bagaglio in conseguenza di un
sinistro della navigazione, spetta al lavoratore
un’indennità nella misura stabilita dalle norme
corporative e in mancanza dagli usi.
Art. 911 - Compenso per
prestazioni in caso di perdita dell’aeromobile
Il lavoratore, che, in seguito alla perdita dell’aeromobile
abbia
prestata la propria opera per il ricupero di relitti a norma
dell’articolo 812,
ha diritto a uno speciale compenso nella
misura fissata dalle norme corporative, o, in mancanza, stabilita sulla
base dei rischi corsi, delle fatiche compiute, nonché della
retribuzione percepita.
Capo III
Della cessazione e della
risoluzione del contratto
Art. 912 - Proroga del contratto
Il contratto di lavoro a tempo determinato cessa di diritto con la
scadenza del termine stabilito; ma se il termine scade in corso di
viaggio, il contratto s’intende prorogato fino a quando
l’aeromobile non sia ritornato nel luogo di partenza.
L’esercente tuttavia può sbarcare il personale in
un
approdo intermedio, assumendosi le spese del rimpatrio. Anche in tal
caso il contratto s’intende prorogato fino al giorno
d’arrivo al luogo di partenza.
Art. 913 - Cessazione del
contratto a tempo indeterminato per volontà di una delle
parti
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato cessa per
volontà
dell’esercente o del lavoratore, purché ne sia
dato
preavviso all’altro contraente nei termini stabiliti dalle
norme
corporative o in mancanza dagli usi.
Art. 914 - Risoluzione di diritto
del contratto
Il contratto si risolve di diritto:
- 1) in caso di morte del lavoratore;
- 2) quando il lavoratore è cancellato dagli albi
o dal
registro, ovvero sospeso o interdetto dal titolo professionale o
dall’esercizio della professione aeronautica;
- 3) in caso di revoca, da parte di chi esercita
la potestà dei genitori (3) o
la tutela, del consenso all’iscrizione del
minore degli anni diciotto nel registro di cui all’articolo
735;
- 4) in caso di ritiro della licenza del lavoratore prevista
dal regolamento.
Art. 915 - Presunzione di perdita
dell’aeromobile
Quando si presume che l’aeromobile sia perduto, il contratto
di
lavoro si considera risolto, nei confronti degli eredi presunti del
lavoratore e degli altri aventi diritto, nel giorno successivo a quello
al quale risalgono le ultime notizie.
(Art.
916 - Facoltà di risoluzione del contratto da parte
dell’esercente) (5)
(L’esercente
ha facoltà, in qualunque tempo e luogo, di
risolvere il contratto, salvi i diritti spettanti al lavoratore.
Tuttavia, in caso di cattura, di malattia o di ferita del lavoratore,
l’esercente non può avvalersi di tale
facoltà prima
del decorso del periodo fissato dalle norme corporative o in mancanza
dagli usi.)
Art. 917 - Cambiamento
dell’esercente
In caso di cambiamento dell’esercente, il nuovo esercente
succede
al precedente in tutti i diritti ed obblighi derivanti dai contratti di
lavoro, ma il lavoratore può chiedere la risoluzione del
contratto .
Se l’aeromobile è in viaggio, la risoluzione
può
essere chiesta solo all’arrivo in un aeroporto nazionale.
Art. 918 - Retribuzione spettante
al lavoratore in caso di risoluzione del contratto
In caso di risoluzione del contratto, la retribuzione, se stabilita a
tempo, è dovuta fino al giorno della risoluzione.
Capo IV
Dei diritti derivanti
dalla cessazione e dalla risoluzione
del contratto
Art. 919 -
Indennità in caso di cessazione del contratto a tempo
indeterminato per volontà dell’esercente (6)
In caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato,
per volontà dell’esercente, è dovuta al
lavoratore
una indennità pari al numero di giornate di retribuzione
determinato dalle norme corporative e in mancanza dagli usi, per ogni
anno o frazione di anno di servizio prestato.
Art. 920 - Indennità
in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato (6)
In caso di risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato,
è dovuta al lavoratore un’indennità
nella misura
stabilita dall’articolo precedente, salvo che la risoluzione
avvenga per fatto imputabile al lavoratore stesso.
Art. 921 - Indennità
nel caso di perdita presunta dell’aeromobile
Se il contratto di lavoro è considerato risolto ai sensi
dell’articolo 915,
è dovuta una indennità nella
misura stabilita dalle norme corporative o, in mancanza, pari a due
mensilità della retribuzione.
L’indennità è attribuita alle persone
indicate nel
primo comma dell’articolo 936,
e ripartita fra di esse in parti
eguali; in mancanza delle persone predette,
l’indennità
è devoluta al fondo di previdenza per il personale di volo.
(7)
Art. 922 - Indennità
in caso di risoluzione del contratto
Se l’esercente si avvale della facoltà di
risoluzione del
contratto a tempo indeterminato senza preavviso, ai sensi
dell’articolo 916,
è dovuta al lavoratore, oltre
l’indennità prevista nell’articolo 920,
un’altra indennità pari a tante giornate di
retribuzione,
quanti avrebbero dovuto essere i giorni di preavviso.
Nel caso previsto dal comma precedente, se il preavviso è
dato
in misura inferiore a quella determinata ai sensi dell’articolo
913, è dovuta un’indennità
pari a tante giornate di
retribuzione quanti sono i giorni di preavviso mancanti.
L’indennità non è dovuta se la
risoluzione del contratto avviene per colpa del lavoratore.
Art. 923 - Determinazione
dell’indennità
Quando, a norma delle disposizioni di questo codice, una
indennità è commisurata alla retribuzione
stabilita nel
contratto di lavoro, s’intendono comprese nella retribuzione
lo
stipendio o la paga base e le altre indennità di carattere
fisso
e continuativo, a tal fine indicate dalle norme corporative.
A partire dal 1° febbraio 1977 non possono computarsi ai fini
del
calcolo delle indennità di cui agli articoli
919 e 920 gli
ulteriori aumenti dell’indennità di contingenza e
di
emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio
1977. (8)
Capo V
Del rimpatrio
Art. 924 - Obbligo del rimpatrio
Quando il contratto di lavoro cessa o si risolve in luogo diverso da
quello di assunzione, l’esercente è tenuto a
provvedere al
rimpatrio del lavoratore.
Se la risoluzione del contratto è avvenuta per colpa del
lavoratore, ovvero per malattia o per lesioni, nei casi previsti dal
secondo comma dell’articolo 909,
l’esercente ha diritto ad
essere rimborsato dal lavoratore delle spese sostenute per il suo
rimpatrio.
Qualora l’esercente non provveda, il rimpatrio è
eseguito
a cura e spese dell’autorità aeronautica o
dell’autorità consolare.
L’autorità
aeronautica emette ingiunzione a carico dell’esercente per il
rimborso delle spese sostenute dallo Stato.
Art. 925 - Contenuto
dell’obbligo di rimpatrio
L’obbligo di provvedere al rimpatrio del lavoratore comprende
le
spese necessarie per il viaggio, l’alloggio e il
mantenimento,
fino all’arrivo a destinazione, nonché durante
l’eventuale ricovero per sorveglianza sanitaria.
Fuori dei casi previsti dal secondo comma dell’articolo
precedente, l’esercente è tenuto a corrispondere
al
lavoratore, durante il rimpatrio, una indennità giornaliera
pari
alla retribuzione determinata ai sensi dell’articolo
923.
In caso di perdita dell’aeromobile, l’esercente
è
altresì tenuto a fornire ai componenti
dell’equipaggio gli
indumenti necessari.
Art. 926 - Rimpatrio del
lavoratore ammalato o ferito
Se il lavoratore è sbarcato per malattia o lesioni, il
comandante deve depositare presso l’autorità
aeronautica o
quella consolare la somma necessaria per la cura e il rimpatrio,
nonché l’indennità spettante al
lavoratore ai sensi
del secondo comma dell’articolo precedente.
All’estero, dove non sia autorità consolare, il
comandante
deve provvedere al ricovero del lavoratore in luogo di cura,
depositando presso l’ente o la persona incaricata della cura
le
somme indicate nel comma precedente.
Se il rimpatrio deve avvenire prima che il lavoratore sia completamente
guarito, vi si provvede seguendo le prescrizioni del medico che ha
avuto in cura il lavoratore medesimo; quando il viaggio deve compiersi
per aria o per mare, esso è effettuato, qualora le
prescrizioni
mediche lo esigano, su aeromobile o su nave provvisti del servizio
sanitario.
Art. 927 - Luogo di rimpatrio
Il rimpatrio del lavoratore si compie con il suo ritorno nel luogo di
assunzione .
Tuttavia, se il lavoratore ne fa richiesta e non vi è
aumento di
spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al ritorno del
lavoratore stesso in altra località da lui indicata.
Art. 928 - Rimpatrio a mezzo di
imbarco su altro aeromobile
L’obbligo di provvedere al rimpatrio del lavoratore
può
essere soddisfatto, procurando alla persona sbarcata una conveniente
occupazione retribuita su altro aeromobile, che si rechi nel luogo di
rimpatrio o in località vicina. In quest’ultimo
caso sono
a carico dell’esercente le spese per la prosecuzione del
viaggio
fino al luogo di rimpatrio.
Se la retribuzione, percepita dal lavoratore a bordo
dell’aeromobile sul quale viene imbarcato, è
inferiore
alla indennità spettantegli ai sensi del secondo comma
dell’articolo 925,
l’esercente è tenuto a
corrispondergli la differenza.
Art. 929 - Rimpatrio di stranieri
assunti su aeromobili italiani
Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri assunti su
aeromobili nazionali, purché gli Stati di cui essi hanno la
cittadinanza assicurino eguale trattamento ai cittadini italiani.
Capo VI
Disposizioni varie
Art. 930 - Cedibilità,
sequestrabilità e pignorabilità dei crediti del
lavoratore verso l’esercente
(Le
retribuzioni del lavoratore possono essere cedute, sequestrate o
pignorate fino ad un quinto del loro ammontare ed esclusivamente per
alimenti dovuti per legge o per debiti certi liquidi ed esigibili verso
l’esercente, dipendenti dal servizio.) (9)
Le somme dovute dall’esercente per il rimpatrio del
lavoratore, o
per spese di cura, non possono essere cedute, sequestrate,
nè
pignorate, neppure entro il limite stabilito dal comma precedente.
Art. 931 -
Impignorabilità e insequestrabilità di indumenti
e strumenti
Oltre le cose che, a norma del codice di procedura civile e delle leggi
speciali, non sono soggette a sequestro nè a pignoramento,
non
possono essere sequestrati nè pignorati per alcun titolo:
- 1) gli indumenti del personale di volo, necessari per i
servizi di bordo;
- 2) gli strumenti e gli altri oggetti appartenenti al
personale di volo, destinati all’esercizio della professione.
Art. 932 - Esercizio dei diritti
spettanti agli eredi e agli aventi diritto in caso di perdita presunta
dell’aeromobile
I diritti spettanti agli eredi presunti del lavoratore e agli altri
aventi diritto, nel caso in cui l’aeromobile si presume
perito,
possono essere fatti valere soltanto dopo la cancellazione
dell’aeromobile dal registro di iscrizione.
Art. 933 - Effetti della chiamata
o del richiamo alle armi
Gli effetti della chiamata o del richiamo alle armi del lavoratore sul
contratto di lavoro, e il trattamento spettante in questi casi al
lavoratore sono determinati da leggi speciali, dalle norme corporative,
o in mancanza dagli usi.
Art. 934 - Preferenza nelle
assunzioni
Il personale di volo, che sia riconosciuto non più idoneo al
servizio di volo, anche a causa di malattia, ha diritto di essere
preferito, entro i limiti delle sue attitudini, nelle assunzioni di
personale non navigante.
Art. 935 - Obbligo
dell’assicurazione
L’esercente ha l’obbligo di assicurare contro i
rischi di
volo, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalle norme
corporative, il personale navigante abitualmente od occasionalmente
addetto al servizio di volo.
L’assicurazione esonera l’esercente dalla
responsabilità per infortuni di volo del personale nei casi
previsti dalla legge sull’assicurazione obbligatoria degli
infortuni sul lavoro.
Per i rischi diversi da quelli di volo, si applicano le disposizioni
delle leggi speciali.
Art. 936 - Diritti del
beneficiario
Il coniuge e i figli dell’assicurato sono beneficiari di
diritto
dell’assicurazione, di cui all’articolo precedente,
nel
caso di morte dell’assicurato.
Tuttavia, all’atto della stipulazione della polizza o
successivamente, l’assicurato può designare un
beneficiario per un terzo della somma assicurata, se ha figli o coniuge
e figli, e per una metà, se ha soltanto il coniuge.
In caso di successivo matrimonio ovvero di sopravvenienza di figli, i
diritti del beneficiario designato in polizza si riducono alle quote
indicate nel precedente comma.
La ripartizione fra il coniuge e i figli della indennità di
assicurazione loro riservata è fatta in parti uguali.
Art. 937 - Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo si
prescrivono col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo
di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del
contratto.
La prescrizione dei diritti spettanti agli eredi presunti del
lavoratore ed agli altri aventi diritto, in caso di perdita presunta
dell’aeromobile, decorre dalla data di cancellazione
dell’aeromobile dal registro di iscrizione.
Art. 938 -
Derogabilità delle norme
Le disposizioni degli articoli da 900 a 905;
909 secondo comma; 917; da 924
a
932; 935, 936 non possono essere
derogate
nè dalle norme
corporative nè dai contratti individuali di lavoro.
Le disposizioni degli articoli 908,
909 terzo comma; da 911 a 916; da 918
a
923; 934 possono
essere derogate dalle norme corporative; non possono
essere derogate dai contratti individuali di lavoro se non a favore del
lavoratore.
(1) Comma modificato dall'art. art.
7 punto 6 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151 .![torna torna](../immagini/tag/top.gif)
(2) Comma modificato dall'art. art. 7 punto 7 del
d. lgs 15 marzo
2006, n. 151.![torna torna](../immagini/tag/top.gif)
(3) L'originaria "patria potestà"
è stata
sostituita
dalla "potestà dei genitori" dall'art. 146 della
l. 24
novembre 1981, n. 689.
(4) Oggi "luogo e data di nascita", invece
che
"paternità", come disposto dalla l. 31 ottobre 1955, n.
1064..
(5) Articolo dichiarato costituzionalmente
illegittimo da c. cost. 31 gennaio 1991, n. 41.![torna torna](../immagini/tag/top.gif)
(6) Indennità sostituita dal trattamento di fine
rapporto
disciplinato dall'art. 2120 c.c., dall'art. 4, I comma della l. 29
maggio 1982, n. 297.
(7) La originaria "la cassa nazionale di previdenza per il
personale
aeronautico" è stata sostituita dal "fondo di
previdenza per la gente dell'aria" dalla l. 13 luglio 1965, n. 859.
(8) Comma inserito dall'art. 1 del d.l. 1. febbraio
1977, n.12.
(9) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da c.
cost. 15 marzo 1996, n. 72.![torna torna](../immagini/tag/top.gif)
Accessi al sito dal 17.2.2013:
(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si
riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica
che il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento
del testo normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è
indicato appena dopo il titolo della legge.)