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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti
(a cura di Enzo
Fogliani)
Parte II
Della navigazione aerea
Libro terzo
Delle obbligazioni relative all'esercizio della navigazione
Titolo primo
Dei contratti di utilizzazione dell'aeromobile
Capo I
Della locazione. (1)
Art. 939 - Norme applicabili (2)
Alla locazione e al noleggio di aeromobile si applicano le norme degli articoli
da 376 a 383, qualora non derogate dalle disposizioni del presente capo.
Le disposizioni del presente capo si applicano anche alla locazione finanziaria di
aeromobile.
Art. 939-bis - Forma e pubblicità del contratto (3)
Il contratto di locazione di aeromobile deve essere provato per iscritto.
La prova scritta non è richiesta per le locazioni di durata inferiore a sei mesi.Il
contratto di locazione di durata non inferiore a sei mesi deve essere reso pubblico
mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale ed annotazione sul
certificato di immatricolazione.
La pubblicità tiene luogo della dichiarazione di esercente, di cui all’articolo
874, e si esercita nelle stesse forme e con gli stessi effetti.
Art. 939-ter - Utilizzazione occasionale
dell’aeromobile (4)
In caso di locazione, di comodato o comunque di conferimento del diritto di utilizzare
l’aeromobile per una durata non superiore a quattordici giorni, esercente
dell’aeromobile continua ad essere considerato il soggetto che ha conferito il diritto
di utilizzazione.
In caso di danni a terzi derivanti dall’utilizzazione dell’aeromobile ai sensi del
primo comma, l’utilizzatore risponde in solido con chi ha conferito il diritto di
utilizzazione.
Capo II
Del noleggio
Art. 940 - Norme applicabili (2)
Al nolEggio di aeromobile si applicaNo le norme degli articoli
da 384 a 395, se non derogate dalle disposiZiOni del presente capo.
Le disposizioni del presente capo si applicano anche in caso di noleggio di parte
della capacità dell’aeromobile.
Art. 940-bis - Forma del contratto(3)
Il contratto di noleggio deve essere provato per iscritto.
Art. 940-ter - Sostituibilità dell’aeromobile
(5)
Il noleggiante ha facoltà di sostituire in ogni momento l’aeromobile designato nel
contratto con altro di caratteristiche e capacità equivalenti o superiori.
Art. 940-quater - Responsabilità verso i terzi
(6)
La responsabilità verso i terzi per le obbligazioni contratte in relazione all’impiego
commerciale dell’aeromobile è regolata in conformità delle norme
internazionali
vigenti nella Repubblica che disciplinano la responsabilità verso i terzi del
vettore contraente e del vettore effettivo, disponendone la solidarietà. (7)
Nei rapporti interni fra noleggiante e noleggiatore, il noleggiante assume i rischi
che derivano dall’esercizio e il noleggiatore quelli relativi all’impiego commerciale
dell’aeromobile.
Capo III
Del trasporto
Sezione I
Del trasporto di persone e di bagagli
Art. 941 - Norme applicabili (2)
Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilità del vettore per
lesioni personali del passeggero, è regolato dalle norme
comunitarie ed internazionali
in vigore nella Repubblica. (8)
Al trasporto di bagagli si applica, inoltre, l’articolo 953. (9)
La disciplina della presente sezione si applica anche ai trasporti eseguiti da vettore
non munito di licenza di esercizio.
Art. 942 - Obbligo di assicurazione (2)
Il vettore aereo deve assicurare la propria responsabilità verso i passeggeri secondo
la normativa comunitaria.
Il passeggero danneggiato ha azione diretta contro l’assicuratore per il
risarcimento del danno subìto.
L’assicuratore non può opporre al passeggero, che agisce direttamente nei suoi
confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedono l’eventuale
contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’assicuratore ha tuttavia
rivalsa verso l’assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto
di rifiutare o ridurre la propria prestazione. (10)
Art. 943 - Obblighi d’informazione (2)
Qualora il trasporto sia effettuato da un vettore aereo diverso da quello indicato sul
biglietto, il passeggero deve essere adeguatamente informato della circostanza prima
dell’emissione del biglietto. In caso di prenotazione, l’informazione deve essere data
al momento della conferma della prenotazione.
In caso di mancata informazione, il passeggero può chiedere la risoluzione del
contratto, il rimborso del biglietto e il risarcimento dei danni.
Ai vettori aerei, che non adempiono agli obblighi di informazione di cui all’articolo
6 del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, come modificato
dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
maggio 2002, sono vietati l’atterraggio e il decollo nel territorio nazionale. (11)
Art. 944 - Cessione del diritto al trasporto (2)
Il diritto al trasporto non può essere ceduto senza il consenso del vettore, se il
biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il
passeggero ha iniziato il viaggio.
Art. 945 - Impedimento del passeggero (2)
Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto
è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato.
Se l’impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che
dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del
contratto alle stesse condizioni.
Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell’impedimento e il passeggero è
responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata
notizia dell’impedimento, entro il limite massimo dell’ammontare del prezzo del
biglietto.
Quando il passeggero non ritira il bagaglio a destinazione, si applicano i commi primo
e secondo dell’articolo 454, in quanto compatibili. (12)
Art. 946 - Mancata partenza del passeggero (2)
Il passeggero, se non si presenta all’imbarco nel tempo stabilito, paga l’intero
prezzo di passaggio.
Tuttavia, il prezzo di passaggio non è dovuto e quello già pagato è restituito, se il
vettore acconsente all’imbarco di un altro passeggero in sostituzione di quello non
presentatosi.
Art. 947 - Impedimenti del vettore (2)
In caso di negato imbarco, di soppressione o ritardo della partenza, di interruzione
del viaggio, anche per cause di forza maggiore, il passeggero ha i diritti previsti
dalla normativa comunitaria.
L’organismo responsabile dell’applicazione della normativa comunitaria è l’ENAC, il
quale stabilisce, con apposito regolamento, le modalità di presentazione dei reclami
da parte dei passeggeri e irroga le sanzioni amministrative previste dalla legge. (13)
Art. 948 - Lista d’attesa (2)
Con apposito regolamento dell’ENAC è assicurata la trasparenza nelle procedure di
attuazione della lista d’attesa. Il regolamento di cui al primo comma deve prevedere
che:
- a) il vettore, quando inserisce un passeggero in una lista d’attesa per un certo
volo, deve comunicargli il numero d’ordine a lui attribuito nella lista;
- b) l’elenco dei numeri d’ordine, attribuiti a ciascun passeggero, deve essere
affisso in modo visibile nella zona di registrazione prima dell’apertura della
lista d’attesa;
- c) i passeggeri iscritti nella lista d’attesa hanno diritto di accedere al
trasporto, cui la lista si riferisce, secondo il numero d’ordine a ciascuno
attribuito, fino all’esaurimento della capacità dell’aeromobile.
Art. 949 - Interruzione del viaggio del
passeggero (2)
Se il passeggero è costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile,
il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso. La
stessa norma si applica quando l’impedimento riguarda uno dei congiunti o degli
addetti alla famiglia, che stanno viaggiando insieme.
Art. 949-bis - Responsabilità del vettore per
mancata esecuzione del trasporto (3)
Il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto
del passeggero o del suo bagaglio a meno che non provi che egli stesso e i suoi
dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la
normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
Art. 949-ter - Prescrizione (14)
I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli sono
assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla
normativa internazionale di cui all’articolo 941.
Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione.
Sezione II
Del trasporto di cose
Art. 950 - Forma del contratto
Il contratto di trasporto di cose deve esser provato per iscritto.
Art. 951 - Norme applicabili
(15)
Il trasporto aereo di cose, compresa la sua documentazione tramite lettera di
trasporto aereo, è regolato dalle norme
internazionali
in vigore nella Repubblica, che si estendono anche ai trasporti di cose ai quali
non si applicherebbero per forza propria.
Si applicano inoltre, per quanto non è disposto dalla presente sezione ed in quanto
compatibili, gli articoli da 425 a 437 e da
451 a 456.
Art. 952 - Responsabilità del vettore per
mancata esecuzione del trasporto (16)
Il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto
delle cose, a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno
preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per
evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
Il risarcimento dovuto dal vettore è limitato in conformità della disciplina che la normativa
internazionale
in
vigore nella Repubblica adotta nel regolare la responsabilità per ritardo.
Art. 953 - Riconsegna delle cose
(17)
Il vettore è responsabile delle cose consegnategli per il trasporto fino al momento
della riconsegna al destinatario, anche se prima della riconsegna le cose siano
affidate, o nell’interesse del vettore per esigenze della scaricazione o per
ottemperare a un regolamento aeroportuale, a un operatore di assistenza a terra o ad
altro ausiliario.
Art. 954 - Prescrizione (18)
I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose sono assoggettati alle norme
sulla decadenza previste dalla normativa
internazionale di cui all’articolo 951.
Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione.
Sezione III
Della lettera di trasporto aereo
(Art. 956 - Documento
del trasporto) (19)
(Art. 957 - Redazione
della lettera di trasporto) (19)
(Art. 958 - Indicazioni
della lettera di trasporto) (19)
(Art. 959 - Data di
caricazione) (19)
(Art. 960 - Efficacia
probatoria della lettera di trasporto) (19)
(Art. 961 - Originali
della lettera di trasporto) (19)
(Art. 962 - Forma e
trasferimento dell’originale della lettera di trasporto rilasciato al mittente) (19)
(Art. 963 - Duplicati
della lettera di trasporto) (19)
(Art. 964 -
Legittimazione del possessore della lettera di trasporto) (19)
(1) Rubrica modificata dall'art. 17, punto 1 del d.lgs.
9 maggio 2005, n. 96.
(2) Articolo sostituito dall'art. 17, punto 1 del d.lgs.
9 maggio 2005, n. 96.
(3) Articolo aggiunto dall'art. 17, punto 1 del d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96..
(4) Articolo aggiunto dall'art. 17, punto 1 del d.lgs.
9 maggio 2005, n. 96. e poi modificato dall'art. 14
punto 1 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151.
(5) Articolo aggiunto dall'art. 17, punto 1 del d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96. e poi modificato dall'art.
14 punto 2 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151.
(6) Articolo aggiunto dall'art. 17, punto 1 del d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96, poi modificato nel
titolo dall'art. 14 punto 3 del d. lgs 15 marzo 2006,
n. 151
(7) Comma modificato dall'art. 14 punto 4 del d. lgs 15
marzo 2006, n. 151
(8) Comma modificato dall'art. 14 punto 5 del d. lgs 15
marzo 2006, n. 151
(9) Comma modificato dall'art. 14 punto 6 del d. lgs
15 marzo 2006, n. 151.
(10) Comma modificato dall'art. 14 punto 7 del d. lgs
15 marzo 2006, n. 151.
(11) Comma modificato dall'art. 14 punto 8 del d. lgs
15 marzo 2006, n. 151.
(12) Comma inserito dall'art. 14 punto 9 del d. lgs 15
marzo 2006, n. 151.
(13) Comma modificato dall'art. 14 punto 10 del d. lgs
15 marzo 2006, n. 151.
(14) Articolo aggiunto dall'art. 14 punto 11 del d. lgs 15
marzo 2006, n. 151.
(15) Articolo sostituito dall'art. 14 punto 13 del d. lgs
15 marzo 2006, n. 151.
(16) Articolo sostituito dall'art. 14 punto 14 del d. lgs
15 marzo 2006, n. 151.
(17) Articolo sostituito dall'art. 14 punto 15 del d. lgs
15 marzo 2006, n. 151.
(18) Articolo sostituito dall'art. 14 punto 16 del d. lgs
15 marzo 2006, n. 151.
(19) Articolo abrogato dall'art. 14 punto 17 del d. lgs 15
marzo 2006, n. 151.
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