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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti
(a cura di Enzo
Fogliani)
Parte II
Della navigazione aerea
Libro terzo
Delle obbligazioni relative all'esercizio della navigazione
Titolo terzo
Dell'assistenza e salvataggio e ritrovamento dei relitti
Capo I
Dell'assistenza e del salvataggio
Art. 981 - Obbligo di assistenza a navi o aeromobili in pericolo
L’assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque
interne, i
quali siano in pericolo di perdersi, ovvero ad aeromobile caduto o
atterrato in regioni desertiche, è obbligatoria, in quanto
possibile senza grave rischio dell’aeromobile soccorritore,
del
suo equipaggio e dei suoi passeggeri, oltre che nel caso previsto negli
articoli 485, 974,
quando a bordo
della nave o
dell’aeromobile
siano in pericolo persone.
Il comandante di aeromobile in corso di viaggio o pronto a partire, che
abbia notizia del pericolo corso da una nave o da un aeromobile,
è tenuto nelle circostanze e nei limiti predetti ad
accorrere
per prestare assistenza quando possa ragionevolmente prevedere un utile
risultato, a meno che sia a conoscenza che l’assistenza
è
portata da altri in condizioni più idonee o simili a quelle
in
cui egli stesso potrebbe portarla.
Art. 982 - Obbligo di salvataggio e di assistenza a persone in pericolo
Quando la nave o l’aeromobile in pericolo sono del tutto
incapaci, rispettivamente, di manovrare o di riprendere il volo, il
comandante dell’aeromobile soccorritore è tenuto,
nelle
circostanze e nei limiti indicati dall’articolo precedente, a
tentare il salvataggio, o, quando ciò non sia possibile,
l’assistenza, delle persone.
È del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tentativo
di
salvare o di prestare assistenza, a persone che siano in mare o in
acque interne in pericolo di perdersi.
Art. 983 - Indennità e compenso di assistenza a navi o
aeromobili
L’assistenza a nave o ad aeromobile, che non sia prestata
contro
il rifiuto espresso e ragionevole del comandante, dà
diritto,
entro i limiti del valore dei beni assistiti, al risarcimento dei danni
subiti e al rimborso delle spese incontrate, nonché, ove
abbia
conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso.
Il compenso è stabilito in ragione del successo ottenuto,
dei
rischi corsi dall’aeromobile soccorritore, degli sforzi
compiuti
e del tempo impiegato, delle spese generali dell’impresa se
l’aeromobile è adibito allo scopo di prestare
soccorso;
nonché del pericolo in cui versavano i beni assistiti e del
valore dei medesimi.
Art. 984 - Indennità e compenso per salvataggio di cose
Il salvataggio di cose, che non sia effettuato contro il rifiuto
espresso e ragionevole dei proprietari delle cose medesime o del
comandante della nave o dell’aeromobile in pericolo,
dà
diritto, nei limiti stabiliti dall’articolo precedente, al
risarcimento dei danni e al rimborso delle spese, nonché,
ove
abbia conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso
determinato a norma del predetto articolo.
Art. 985 - Indennità e compenso per assistenza o salvataggio
di persone
L’assistenza e il salvataggio di persone danno diritto al
risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate
dall’aeromobile soccorritore, solo nei casi e nei limiti in
cui
l’ammontare relativo sia coperto da assicurazione.
(ovvero
dalla responsabilità del vettore per mancato adempimento
all'obbligo di assicurazione a norma dell'art. 941)
(1)
Negli stessi casi, ovvero altrimenti quando siano stati effettuati in
occasione di operazioni di assistenza a navi o aeromobili o di
salvataggio di cose, l’assistenza e il salvataggio di
persone, i
quali abbiano conseguito un risultato utile, danno inoltre diritto a un
compenso, rispettivamente nei limiti del residuo ammontare coperto
dall’assicurazione, (o
dalla responsabilità del vettore) (2),
fatta deduzione delle somme dovute per
risarcimento dei danni e rimborso delle spese, e nei limiti di una
parte equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre
operazioni. Il compenso è determinato in ragione dei rischi
corsi, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonché
del
pericolo in cui versavano le persone assistite o salvate.
Art. 986 - Efficacia della determinazione convenzionale del compenso
La determinazione del compenso fatta per accordo o mediante arbitrato
non è efficace nei confronti dei componenti
dell’equipaggio che non l’abbiano accettata, a meno
che sia
stata approvata dall’associazione sindacale che li
rappresenta.
Art. 987 - Concorso di operazioni e concorso di soccorritori
Quando da uno stesso aeromobile vengano contemporaneamente effettuati
assistenza a nave o aeromobile e assistenza a persone, ovvero
salvataggio di cose e salvataggio di persone, ovvero assistenza a nave
o aeromobile o a persone e salvataggio di cose o di persone,
l’ammontare dei danni e delle spese viene equitativamente
ripartito tra le diverse operazioni compiute.
Quando ad una stessa operazione di assistenza o di salvataggio abbiano
partecipato più aeromobili, al concorso dei soccorritori si
applicano le disposizioni dell’articolo 970.
Art. 988 - Ripartizione del compenso
Il compenso di assistenza o di salvataggio spetta, quando
l’aeromobile non sia attrezzato ed equipaggiato allo scopo di
prestare soccorso, per un terzo all’esercente e per due terzi
ai
componenti dell’equipaggio, tra i quali la somma è
ripartita in ragione della retribuzione di ciascuno di essi, tenuto
conto altresì dell’opera da ciascuno prestata.
La quota del compenso da ripartire tra i componenti
dell’equipaggio non può essere convenzionalmente
fissata
in misura inferiore alla metà dell’intero
ammontare del
compenso stesso.
Art. 989 - Incidenza della spesa per le indennità e il
compenso
La spEsa per le iNdennità e per il compenso dovuti
all’aeromobile in caso di assistenZa prestata a nave O ad
aeromobile viene ripartita Fra gli interessati alla spediziOne
assistita a norma deGLI Articoli
469 e segueNtI, anche quando
l’assistenza non sia stata richiesta dal comandante della
nave o
dell’aeromobile in pericolo o sia stata prestata contro il
suo
rifiuto.
Art. 990 - Aeromobili dello stesso proprietario o esercente
Le disposizioni che precedono si applicano, per quanto è
possibile, anche se l’aeromobile soccorritore e
l’aeromobile assistito appartengono allo stesso proprietario
o
sono impiegati dallo stesso esercente.
Art. 991 - Azione dell’equipaggio
Qualora l’esercente non sia legittimato o trascuri di agire
per
il conseguimento del compenso di assistenza o di salvataggio, i
componenti dell’equipaggio hanno azione per la parte ad essi
spettante del compenso stesso.
Art. 992 - Prescrizione
Il diritto alle indennità e al compenso di assistenza o di
salvataggio si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui le
operazioni sono terminate.
Capo II
Del ritrovamento di relitti
Art. 993 - Diritti ed obblighi del ritrovatore
Chi trova fortuitamente relitti di aeromobile fuori delle
località indicate nell’articolo 510, deve,
entro
tre
giorni dal ritrovamento, farne denuncia
all’autorità
aeronautica del luogo o in mancanza al podestà del comune,
e,
quando ciò sia possibile, consegnare le cose ritrovate al
proprietario, o se questi gli sia ignoto e il valore dei relitti superi
i 2,58 centesimi di euro, alle autorità predette.
Il ritrovatore che adempie agli obblighi della denuncia e della
consegna, ha diritto al rimborso delle spese e ad un premio pari alla
decima parte del valore delle cose ritrovate, fino ai 5,16 euro
di valore, e alla ventesima parte per il sovrappiù.
Art. 994 - Custodia e devoluzione delle cose ritrovate
L’autorità aeronautica che riceve in consegna le
cose ritrovate, provvede alla custodia di queste.
Quando il proprietario non curi di ritirare le cose ritrovate entro il
termine prefissogli dall’autorità, o non si
presenti entro
sei mesi dall’avviso pubblicato, nel caso in cui il
proprietario
sia ignoto, dall’autorità medesima a norma del
regolamento, i relitti sono devoluti allo Stato, salvo il diritto del
ritrovatore all’indennità e al compenso stabiliti
dall’articolo precedente.
Art. 995 - Prescrizione
Il diritto al rimborso delle spese e al conseguimento del premio si
prescrive col decorso di due anni dal giorno del ritrovamento.
(1) Parte eliminata dall'art.
16, punto 2 del d. lgs 15 marzo
2006, n. 151 .![torna torna](../immagini/tag/top.gif)
(2) Parte eliminata dall'art.
16, punto 2 del d. lgs 15 marzo
2006, n. 151 ..
(3) Le somme di cui all'art. 993, rispettivamente
lire 50 e lire
10.000, non risultano essere mai state aggiornate. Il valore
originario
è convertito in euro, con le modalità di
cui all'art. 4, punto 1, del
d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dall'art. 1, punto 1 del
d. lgs. 15 giugno 1999, n. 206.
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