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Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171
CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO
e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo
6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2005 - Suppl. Ord. n. 148
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante «Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge
comunitaria 2003», ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno
2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le
imbarcazioni da diporto;
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, recante norme
sulla navigazione da diporto;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, recante attuazione della
direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, costruzione e immissione in
commercio di unità da diporto;
Visto il decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, recante disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante
regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive
modificazioni, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica, ed
in particolare l'articolo 6, recante delega al Governo
per l'emanazione del codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 15 ottobre 2004 e del 20 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 marzo 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1°
luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro
delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
dell'economia e delle finanze, della salute, delle comunicazioni, per la funzione
pubblica, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle
attività produttive;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
REGIME DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1. Finalità e ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da
diporto esercitata, per fini esclusivamente lusori o anche commerciali, mediante
le unità di cui all'articolo 3 del
presente codice, nonché alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172. (14)
1-bis. Le disposizioni del presente codice si applicano alle unità di cui
all'articolo 3 che navigano in acque marittime e interne, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n.
172. e dal decreto legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 Febbraio 1998. n. 30.
(15)
2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella
effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza
fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le
navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n.
172, ferma restando la disciplina ivi prevista.
3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da
diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in
mancanza, le disposizioni del codice della navigazione,
approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative.
Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, le
imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza
lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle
venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta
stazza, fino al limite di ventiquattro metri.
Art. 2
Unità da diporto utilizzata a fini commerciali (16)
1. L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:
- a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
- b) è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
- c) è utilizzata da centri di immersione e di
addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni
subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
- c-bis) è utilizzata per assistenza all'ormeggio
nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto; (16)
- c-ter) è utilizzata per l'attività di assistenza e
di traino; (16)
- c-quater) è utilizzata, nel rispetto della
normativa europea, nazionale e regionale di settore, per l'esercizio di attività
in forma itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al
dettaglio. (123)
2. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è
annotata nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN),(16) con l'indicazione delle attività svolte e
dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti
le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel
registro delle imprese della competente camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla
licenza di navigazione.
2-bis. Nel caso di natanti l'utilizzazione a fini commerciali è annotata
secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione del presente codice.(16)
3. Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte stabilmente in Italia
(16) con unità da diporto battenti bandiera di
uno dei Paesi dell'Unione europea o di un Paese terzo, l'esercente
presenta allo Sportello telematico dei diportista (STED) (16)
una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che
attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza
assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso
terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione,
validata dall'Ufficio dì conservatorìa centrale delle unità da diporto (UCON)
per il tramite dello Sportello telematico del diportista (STED) (16),
deve essere mantenuta a bordo.
4. Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate
esclusivamente per le attività a cui sono adibite.
Art. 2-bis
Nautica sociale (124)
1.
Ai fini del presente codice si intende per nautica sociale:
- a) la navigazione da diporto effettuata in acque marittime o interne per fini
esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da
diporto con qualsiasi propulsione e con scafo di lunghezza fino a sei metri,
misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;
- b) il complesso delle attività finalizzate a diffondere la conoscenza e la
pratica della nautica da diporto a favore degli studenti degli istituti
scolastici di ogni ordine e grado di età non inferiore a nove anni, oppure,
anche a scopo di ausilio terapeutico, a favore delle persone con disabilità di
cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi
psicologici, dell'apprendimento o della personalità.
2.
Con il regolamento di attuazione del presente codice è stabilita la disciplina
della nautica sociale e le eventuali facilitazioni per l'ormeggio delle unità da
diporto in transito e per la fornitura dei servizi in banchina.
Art. 3
Unità da diporto (17)
1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
- a) unità da diporto: si intende ogni costruzione
di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla
navigazione da diporto;
- b) unità utilizzata a fini commerciali -
commercial yacht: si intende ogni unità di cui all'articolo 2 del
presente codice, nonché le navi di cui all'articolo
3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
- c) nave da diporto maggiore: si intende ogni
unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la
norma armonizzata UNI/EN/lSO/8666, e di stazza superiore alle 500 gross tonnage,
di seguito GT, ovvero a 600 tonnellate dì stazza lorda, di seguito TSL;
- d) nave da diporto minore: si intende ogni unità
con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma
armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse
le unità di cui alla lettera e);
- e) nave da diporto minore storica: si intende
ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata
secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero
fino (125) a 100 TSL. costruita in data
anteriore al 1" gennaio 1967;
- f) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità
con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri,
misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;
- g) natante da diporto: sì intende ogni unità a
remi ovvero con scafo di lunghezza pari a inferiore a dieci metri, misurata
secondo la norma armonizzata di cui alla lettera e), con esclusione delle moto
d'acqua;
- h) moto d'acqua: si intende ogni unità da diporto
con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di
propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria dì propulsione e
destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o
inginocchiate sullo scafo, anzichè al suo interno.
- h-bis) unità da diporto a controllo remoto: unità
da diporto a comando remoto priva a bordo di personale adibito al comando.
(126)
Capo II
Progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto
Art. 14
Rinvio
1. Alla progettazione e costruzione delle navi da diporto si applicano le
disposizioni del libro secondo, titolo I, del codice
della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l'esecuzione
del codice della navigazione, parte navigazione marittima.
1-bis. Alla progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unità
da diporto di cui all'articolo 3, diverse dalle navi da diporto
e dalle navi di cui all'articolo 3 della legge 8
luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo
11 gennaio 2016, n. 5. (18)
Titolo II
REGIME AMMINISTRATIVO DELLE UNITà DA DIPORTO
Capo I
Iscrizione delle unità da diporto
1. Le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte nell'Archivio
telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).
2. Il proprietario o l 'utilizzatore in locazione finanziaria di una
nave da diporto o di un'imbarcazione da diporto può chiedere l'iscrizione
provvisoria dell'unità, presentando apposita domanda.
3. Le unità da diporto costruite da un soggetto privato per proprio uso
personale e senza l'ausilio di alcuna impresa, cantiere o singolo costruttore
professionale, possono essere iscritte nell'Archivio telematico centrale
delle unità da diporto (ATCN), purchè munite di attestazione di idoneità
rilasciata da un organismo notificato ai sensi del decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
4. Il proprietario o l'utilizzatore dell'unita da diporto in locazione
finanziaria può richiedere allo Sportello telematico del diportista
(STED) l'annotazione della perdita di possesso dell'unità medesima a seguito
di reato contro il patrimonio di cui al Titolo XIII del codice penale,
presentando l'originale o la copia conforme della denuncia o della querela e
restituendo, se in suo possesso, la licenza di navigazione. La stessa
richiesta può essere presentata in caso dell'autorità giudiziaria o
della pubblica amministrazione che comportano l'indisponibilità dell'unità da
diporto, di sentenza di organi giurisdizionali che accertano la perdita di
possesso per l'intestatario dell'unità da diporto, requisizione o la
cessazione degli effetti del contratto di locazione finanziaria. Nel caso in
cui il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione
finanziaria rientri nel possesso dell'unità può richiederne
l'annotazione allo Sportello telematico del diportista (STED), anche ai fini
del rilascio di una nuova licenza di navigazione. Con il regolamento di
attuazione del presente codice sono stabilite le modalità relative alla
presentazione dell'istanza dì perdita e di rientro in possesso dell'unità da
diporto.
Art. 15-bis
lscrizione di navi da diporto (20)
1. Il proprietario o l'utilizzatore della nave da diporto in locazione
finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura
autenticata, chiede l'iscrizione, anche provvisoria, nell'Archivio telematico
centrale delle unità da diporto (ATCN), presentando allo Sportello telematico
del diportista (STED) il titolo di proprietà e il certificato di stazza.
2. Nel caso di navi provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti Indicati
al camma 1, è fatto obbligo di presentare l'estratto del registro di
iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo
registro. In luogo del certificato di stazza, può essere presentata, in
via provvisoria e con validità non superiore a sei mesi, l'attestazione di
stazza rilasciata dal registro di iscrizione di provenienza.
3. la presentazione di un certificato dell'autorità competente estera, con
validità non superiore a sei mesi dalla data del rilascio, che attesta l'avvio
delle procedure di cancellazione dal registro estero e il ritiro dei documenti
di navigazione, sostituisce il certificato di cancellazione di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui nell'estratto del registro di iscrizione di provenienza o
nel certificato di cancellazione dal medesimo registro o nel certificato di
cui al comma 3 sono indicale le generalità del proprietario e i dati
identificativi dell'unità, non è necessario presentare il titolo di proprietà,
fermo restando l'obbligo di presentazione del certificato di stazza o
l'attestazione provvisoria di cui al comma 2.
5. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nel registro delle navi
da diporto, il proprietario o l'utilizzatore della nave da diporto in
locazione finanziarla presenta allo Sportello telematico del diportista
(STED), oltre quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il
certificato di iscrizione nel registro delle imprese o la dichiarazione
sostitutiva dalla quale risultano gli estremi dell'impresa individuale o della
società esercente le attività di cui all'articolo 2 o, se si
tratta di impresa o società estera, un documento rilasciato dal Paese di
appartenenza che attesta la specifica attività di cui all'articolo
2, svolta dall'esercente. L'iscrizione nell'Archivio telematico centrale
delle& unità da diporto (ATCN) riporta la denominazione di nave da diporto
utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione è
riportata anche nella licenza di navigazione.
6. è fatta salva la facoltà per il proprietario o per l'utilizzatore del bene
in locazione finanziaria di mutare sempre la destinazione della nave da
diporto in nave da diporto utilizzata a fini commerciali e da nave da diporto
utilizzata a fini commerciali In nave da diporto.
Art. 15-ter
Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità
turistiche (20)
1. Le navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalità turistiche di
cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172,
possono essere iscritte nel registro Internazionale di cui all'articolo
1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertilo con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
2. Le modalità di iscrizione sono determinale con il regolamento di attuazione
del presente codice.
3. I documenti di navigazione per le navi di cui al comma 1 sono:
- a) la licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità
turistiche redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;·(127)
- b) il ruolino di equipaggio, di cui all'articolo 38;
- c) il libro unico di bordo.
4. La licenza e il libro unico di bordo di cui al comma
3, lettere a) e c), sono disciplinati dal
regolamento di attuazione del presente codice.
(128)
5. È fatta salva, per le navi di cui al comma 1, la facoltà di sostituire la
licenza di cui al comma 3, lettera a) con l'atto di nazionalità di cui all'articolo
150 del codice della navigazione e il ruolino di equipaggio con il ruolo
di equipaggio, di cui all'articolo 170 del
medesimo codice. (129)
Art. 16
Iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria
1. Le unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facoltà
di acquisto sono iscritte a nome del locatore con specifica annotazione nell'Archivio
telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e sulla licenza di
navigazione del nominativo dell'utilizzatore e della data di scadenza del
relativo contratto. (21)
1-bis. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, il
proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria
chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1. Lo Sportello
telematico del diportista (STED) notifica l'avvenuta cancellazione
dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unità da diporto in
locazione finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza
di navigazione. (22)
1-ter. Nel caso di perdita della disponibilità dell'unità da diporto, il
proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria chiede la
cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1, a seguito dell'annotazione
della perdita di possesso di cui all'articolo 15. Lo Sportello
telematico del diportista (STED) notifica l'avvenuta cancellazione
dell'annotazione al proprietario e utilizzatore dell'unità da diporto in
locazione finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza
di navigazione. (22)
Art. 17
Disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto (23)
1. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi
o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su unità da diporto
soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi
pubblici, su richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni o,
se l'interessato è residente all'estero, entro centoventi giorni, dalla
data dell'atto, mediante trascrizione nell'Archivio telematico centrale
delle unità da diporto (ATCN) ed annotazione sulla licenza di navigazione.
2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità,
rilasciata Sportello telematico del diportista (STED), sostituisce la
licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni.
3. Accertata una violazione in materia di pubblicità di cui al comma 1, ne è
data immediata notizia all'Uffìcio di conservatoria centrale delle unità da
diporto (UCON) che, previa presentazione allo Sportello telematico del
diportista (STED) da parte dell'interessato della nota di trascrizione e
degli altri documenti prescritti dalla legge, nel termine di dieci giorni dalla
data dell'accertamento regolarizza la trascrizione. Ove l'interessato non vi
provveda nel termine indicato l'Ufficio di conservatoria centrale delle
unità da diporto (UCON) dispone il ritiro della licenza di navigazione.
4. Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri
diritti reali di cui al comma 1, posti in essere fino alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo si procede, su richiesta
dell'interessato avanzata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo e senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie
regolarizzazioni.
4~bis. Non si applica il termine di cui al comma 1 per la dichiarazione e la
revoca di armatore.
Art. 18
Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti
all'estero
1. Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere
l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nell'Archivio
telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), (24)
se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare
dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla
legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante che abbia
domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna
possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.
2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce
stabile organizzazione in Italia della società estera e, se nei confronti di
agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi
dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve
essere regolarmente soggiornante in Italia.
4. I cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea che
Intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro
proprietà nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)
devono eleggere domicilio in Italia o nominare un proprio rappresentante che
abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione
interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità
iscritta. Il rappresentante, qualora straniero, deve essere regolarmente
domiciliato in Italia. (25)
Art. 19
Iscrizione di imbarcazioni da diporto (26)
1. Per ottenere l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità
da diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore dell'imbarcazione da
diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito
di procura autenticata, presenta allo Sportello telematico del diportista
(STED) il titolo di proprietà e la dichiarazione di conformità UE, rilasciata
ai sensi dell'allegalo XIV del decreto legislativo
11 gennaio 2016, n. 5, da uno del soggetti indicati nell'articolo
14, comma 3, del medesimo decreto, nonché la dichiarazione di potenza
del motore o dei motori installati a bordo. Per le unità da diporto non munite
di marcatura CE la predetta documentazione tecnica è sostituita da
un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai
sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5,
ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.(27)
1-bis. Per ottenere l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle
unità da diporto (ATCN) di un'unità da diporto di propria costruzione, ferma
restando l'applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, il cantiere che
ha costruito, completato o assemblato l'unità presenta, in luogo del titolo di
proprietà di cui al comma 1, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, nella quale autocertifica le predette circostanze e che
l'unità da diporto è di sua esclusiva proprietà, indicando altresì il nome, le
caratteristiche tecniche del modello e il codice identificativo dello scafo.
(130)
2. Per le unità provenienti da uno Stato membro, dell'Unione europea munite di
marcatura CE, ai documenti indicati al comma 1 è aggiunto il certificato di
cancellazione dal registro ove l'unità era iscritta che, se riportante i dati
tecnici, sostituisce la documentazione tecnica di cui al comma 1. Qualora la
legislazione del Paese di provenienza dell'unità da diporto non preveda
l'iscrizione nei registri, il certificato di cancellazione è sostituito da
apposita dichiarazione del proprietario dell'unità o del suo legale
rappresentante. Per le unità provenienti da uno Stato membro non munite di
marcatura CE la documentazione tecnica di cui al comma 1 è sostituita da una
attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi
del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. (28)
3. Qualora il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria in
nome e per conto del proprietario, munito di procura autenticata, di una
imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato
membro dell'Unione europea o di Stati terzi individuati con modalità stabilite
dal regolamento di attuazione del presente codice chieda l'iscrizione
nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), in luogo dal
titolo di proprietà, è sufficiente presentare il certificato di cancellazione
dal registro dello Stato di provenienza ovvero un attestato dell'autorità
straniera competente, con validità massima di sei mesi, dal quale risulti
avviata la procedura di cancellazione. Dal certificato di cancellazione o
dall'attestato provvisorio devono sempre risultare le generalità del
proprietario e gli elementi di individuazione dell'unità.
(29)
4. Per l'iscrizione di unità da diporto provenienti da Paesi terzi costruite,
immesse in commercio o messe in servizio in uno degli Stati membri dell'area
economica europea (AEE) prima del 16 giugno 1998, la documentazione tecnica è
sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico
notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio
2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno
2011, n. 104. (30)
4-bis. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nell'Archivio
telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), il proprietario o
l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione finanziaria presenta
all'ufficio d'iscrizione, oltre quanto previsto dai commi da l a 4 del
presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o
dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano l'indicazione delle imprese
individuali o società esercenti le attività di cui all'articolo 2
o, se si tratta di impresa o società estera, un documento rilasciato dal Paese
di appartenenza che attesta la specifica attività di cui all'articolo
2, svolta dall'esercente. L'iscrizione nell'Archivio telematico centrale
delle unità da diporto (ATCN) riporta la denominazione di imbarcazione da
diporto utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa
denominazione è riportata anche nella licenza di navigazione. è fatta salva la
facoltà per il proprietario o dell'utilizzatore del bene in locazione
finanziaria di mutare sempre la destinazione della imbarcazione da diporto in
imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali e da imbarcazione da
diporto utilizzata a fini commerciali in imbarcazione da diporto. (31)
Art. 20
Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto (32)
1. Il proprietario di un'imbarcazione o di una nave da diporto o
l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del
proprietario, munito di procura autenticata, può chiedere, ove si tratti
di prima immissione in servizio, l'assegnazione del numero di
immatricolazione, presentando domanda allo Sportello telematico del diportista
(STED). Alla domanda è allegata:
- a) copia della fattura o della ricevuta fiscale
attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali
adempimenti doganali e contenente le generalità, l'indirizzo e il codice
fiscale dell'interessato, nonché la descrizione tecnica dell'unità stessa;
- b) dichiarazione di conformità UE per le unità
che ne sono provviste;
- c) dichiarazione di potenza del motore o dei
motori di propulsione sistemati a bordo;
- d) dichiarazione di assunzione di
responsabilità da parte dell'intestatario della fattura o della ricevuta
fiscale per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'imbarcazione o
della nave fino alla data di presentazione del titolo di proprietà di cui al
comma 2. (33)
1-bis. In caso di domanda di iscrizione provvisoria di navi da diporto, il
proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per
conto del proprietario, munito di procura autenticata, allega, oltre la
documentazione prevista dal comma 1, il certificato dl stazza, anche
provvisorio; (34)
2. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione
dell'unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà,
da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi
dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono
rilasciati la licenza provvisoria di navigazione, il certificato di sicurezza
e il ruolino di equipaggio. (131)
3. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che
sia stato presentato il titolo di proprietà, l'iscrizione si ha per non
avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza sono restituiti a
uno Sportello telematico del diportista (STED) (35)
e il proprietario dell'unità deve presentare domanda di iscrizione ai sensi
dell'articolo 19.
Art. 21
Cancellazione dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto
(ATCN) (36)
2. La cancellazione delle unità da diporto dall'Archivio telematico
centrale delle unità da diporto (ATCN) può avvenire, secondo le
modalità stabilite nel regolamento d'attuazione del presente codice: (37)
- a) per vendita o trasferimento all'estero;
- b) per demolizione;
- c) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti;
- d) per passaggio ad altro registro;
- e) per perdita effettiva o presunta.
2-bis. Il proprietario che intende vendere all'estero la nave o
l'imbarcazione o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla
dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) per
l'iscrizione nei registri di un paese estero deve presentare la richiesta,
tramite lo Sportello telematico del diportista (STED), al conservatore unico
(UCON) e deve ricevere il nulla osta alla dismissione di bandiera da parte
dello stesso. (38)
2-ter. Il conservatore unico (UCON) rilascia il nulla osta alla dismissione di
bandiera o alla demolizione di una unità da diporto entro e non oltre trenta
giorni dal ricevimento della richiesta. Ai fini del nulla osta alla
dismissione dì bandiera o alla demolizione di una nave o imbarcazione da
diporto, si applica l'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (38).
2-quater. Ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26
luglio 1984, n. 413, decorso il termine di trenta giorni di cui al comma
2-ter, il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione si
intende comunque rilasciato. (38)
Capo II
Abilitazione alla navigazione delle unità da diporto
Art. 22
Documenti di navigazione e tipi di navigazione
1. I documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciati dallo
Sportello telematico del diportista (STED) all'atto dell'iscrizione, sono:
(39)
- a) fatta salva la disciplina prevista dall'articolo
15-ter, comma 3, lettera a), per le navi destinate esclusivamente al
noleggio per finalità turistiche, (132)
la licenza di navigazione, anche provvisoria
(40), che abilita alla navigazione nelle acque interne e in
quelle marittime senza alcun limite;
- b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.
2. I documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto, rilasciati dallo
Sportello telematico del diportista (STED) all'atto dell'iscrizione, sono:
(39)
- a) la licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita al tipo
di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione dell'unità,
indicate nella dichiarazione di conformità UE, rilasciata, ai sensi dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio
2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto ovvero
da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato
ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016,
n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno
2011, n.104; (41)
- b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.
3. Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate ai seguenti tipi di
navigazione:
- a) imbarcazioni senza marcatura CE:
- 1) senza alcun limite nelle acque marittime ed interne;
- 2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun
limite nelle acque interne;
- b) imbarcazioni con marcatura CE:
- 1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato
II;
- 2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro
metri, mare agitato, per la categoria di progettazione B di cui all'allegato
II;
- 3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due
metri, mare molto mosso, per la categoria di progettazione C di cui all'allegato
II;
- 4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e
altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri, per la categoria di
progettazione D di cui all'allegato II.
Art.23
Licenza di navigazione
1. La licenza di navigazione per le navi e imbarcazioni da diporto,
comprese le unità da diporto utilizzate a fini commerciali, è redatta su
modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. (42)
2. Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla di
iscrizione ovvero il codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro
elaborazione dati su base nazionale per le unità da diporto immatricolate alla
data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1,
comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il tipo e le
caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore, il nome o la
denominazione sociale del soggetto proprietario, il nome dell'unità se
richiesto, il tipo di navigazione autorizzata, nonché la stazza per le navi da
diporto. Sono annotati il numero massimo delle persone trasportabili, gli
eventuali atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli
altri diritti reali di godimento e di garanzia sull'unità, nonché l'eventuale
uso commerciale dell'unità stessa. (43)
3. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono mantenuti a
bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti
dello Stato.
4. La denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti
prescritti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura
assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti
nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di
sicurezza dell'unità sia in corso di validità.
5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo
possono essere inviati allo Sportello telematico del diportista (STED) su
supporto informatico o per via telematica. (44)
6. Le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione non sia ancora
concluso possono essere abilitate alla navigazione dallo Sportello
telematico del diportista (STED) con licenza provvisoria la cui validità
non può essere superiore a sei mesi. (45)
Art. 24
Rinnovo della licenza di navigazione
1. La licenza di navigazione è rinnovata in caso di modifiche del tipo e delle
caratteristiche principali dello scafo, come definite nell' articolo
3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e
dell'apparato motore come definite nell' articolo
3, comma 1, lettera h), del medesimo decreto e del tipo di navigazione
autorizzata. (46)
2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il
rinnovo rilasciata dalla Sportello telematico del diportista (STED) sostituisce
la licenza di navigazione anche ai fini del rilascio del ruolo e del ruolino
di equipaggio e della licenza per l'apparato
ricetrasmittente di bordo (133) per
la durata massima di venti giorni. Lo sportello telematico del diportista (STED)
rinnova la licenza di navigazione entro venti giorni dalla presentazione dei
documenti. (47)
Art. 24-bis
Dichiarazione di armatore (48)
1. Chi assume l'esercizio di unità da diporto
deve fare dichiarazione di armatore all'Ufficio di conservatoria centrale delle
unità da diporto (UCON) tramite lo sportello telematico del diportista (STED).
Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, se l'armatore non vi
provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario. Quando
l'esercizio è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di
armamento, le formalità di cui agli
articoli
279, 282, secondo comma, del codice della navigazione, tengono luogo della
dichiarazione di armatore.
2. La dichiarazione e la revoca di armatore sono
fatte per atto scritto con sottoscrizione autenticata, anche dai soggetti di cui
all'articolo 7, comma l, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero verbalmente. In
quest'ultimo caso la dichiarazione e la revoca sono raccolte dallo sportello
telematico del diportista (STED) con processo verbale nelle forme stabilite nel
regolamento di attuazione del presente codice.
3. Quando l'esercizio non è assunto dal
proprietario, all'atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica
del titolo che attribuisce l'uso dell'unità.
4. La dichiarazione di armatore deve contenere:
- a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza dell'armatore;
- b) gli elementi di individuazione dell'unità.
5. Quando l'esercizio è assunto da persona
diversa dal proprietario, la dichiarazione di armatore, oltre quanto previsto al
comma 4, deve contenere:
- a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza del proprietario;
- b) l'indicazione del titolo che attribuisce l'uso dell'unità.
6. La dichiarazione di armatore deve essere
trascritta nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e
annotata sulla licenza di navigazione.
7. Nel caso di discordanza tra i dati contenuti
nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e le annotazioni
sulla licenza di navigazione, prevalgono le risultanze dell'Archivio telematico
centrale delle unità da diporto (ATCN).
8. In mancanza della dichiarazione di armatore,
armatore si presume il proprietario fino a prova contraria. In caso di unità da
diporto concesse in locazione finanziaria, armatore si presume l'utilizzatore
dell'unità in locazione finanziaria, fino a prova contraria.
9. L'armatore è responsabile delle obbligazioni
contratte, per quanto riguarda sia l'utilizzo che l 'esercizio dell'unità da
diporto. Per le obbligazioni contratte ln occasione e per i bisogni di un
viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso
viaggio, a eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave,
l'armatore di una unità da diporto di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate
può limitare il debito complessivo a una somma pari al valore dell'unità e
all'ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio. Sulla somma alla
quale è limitato il debito dell'armatore concorrono i creditori soggetti alla
limitazione secondo l'ordine delle rispettive cause di prelazione e a esclusione
di ogni altro creditore.
10. Per quanto non previsto espressamente nel
presente articolo, si applicano le disposizioni del Titolo III, Capo I e II, del
codice della navigazione e le relative norme attuative.
Art. 25
Bandiera nazionale e numeri di individuazione dell'unità (49)
1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nell'Archivio telematico
centrale delle unità da diporto (ATCN) espongono la bandiera nazionale e
sono contraddistinte da un numero di individuazione composto da un codice
alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base
nazionale costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro
caratteri numerici.
Dopo il numero di individuazione è apposta la lettera D nel caso di
imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da diporto. (50)
1-bis. Le unità già immatricolate alla data di
entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217
e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono conservare i numeri di
iscrizione già assegnali. Nel caso previsto al precedente periodo si applica la
lettera "X" di seguito ai predetti numeri di Iscrizione.
(51)
2. Le caratteristiche dei numeri di individuazione delle unità da
diporto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. (52)
3. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l'imbarcazione o la nave da
diporto con un numero di iscrizione che può essere costituito, a
richiesta, da una specifica combinazione alfanumerica a condizione che la
stessa non sia già stata utilizzata per l'identificazione di altra unità da
diporto e che non risulti contraria all'ordine pubblico, alla moralità
pubblica e al buon costume. (53)
Art. 26
Certificato di sicurezza e certificato di idoneità al noleggio (54)
1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto
attesta lo stato di navigabilità dell'unità e fa parte dei documenti di bordo.
Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono
disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice. (55)
1-bis. Il certificato di Idoneità al noleggio attesta lo stato di idoneità
dell'unità al noleggio ed è rilasciato dallo STED ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152. Il rilascio, il rinnovo
e la convalida sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente
codice. (56)
Art. 26-bis
Controlli di sicurezza della navigazione da diporto in mare (57)
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con specifiche
direttive emanate entro il 31 marzo di ciascun anno, determina le modalità di
svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da
diporto, anche a fìni commerciali, al fine di evitare duplicazioni di
accertamenti a carico delle unità da diporto, con particolare riguardo alla
stagione balneare. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica
annualmente l'attuazione delle predette direttive.
2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi delle direttive di cui al comma
1, è istituito un sistema di controlli di natura preventiva che, a seguilo di un
accertamento favorevole sulla regolarità della documentazione di bordo, delle
dotazioni di sicurezza e dei titoli abilitativi al comando delle unità da
diporto, consente di evitare durante la stagione balneare la reiterazione di
tali controlli, restando fermi quelli di diversa natura rientranti nelle
attribuzioni e nei compiti di istituto propri di ciascuna Forza di polizia.
3. La pianificazione, la direzione e il coordinamento relativo ail controlli
in materia di sicurezza della navigazione da diporto sono di competenza
esclusiva del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera.
4. I controlli alle unità da diporto sono svolti anche tramite l'accesso
all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche di cui all'articolo 39-bis del
presente codice, all'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)
e al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 1°
aprile 1981, n. 121, da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto, nei limiti previsti
dall'articolo 8-bis, comma I, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
Art. 27
Natanti da diporto e moto d'acqua (134)
1.
I natanti da diporto e le moto d'acqua sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione
nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), della licenza
di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di
sicurezza di cui all'articolo 26.
2.
I natanti da diporto, a richiesta dell'interessato, possono essere iscritti
nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed in tale caso
assumono il regime giuridico delle imbarcazioni da diporto.
3.
I natanti senza marcatura CE possono navigare:
- a) entro sei miglia di distanza dalla costa;
- b) entro dodici miglia di distanza dalla costa, se omologati per
la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale
navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 o autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104; in tale caso durante la navigazione
è tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa
dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dai
predetti organismi;
- c) entro un miglio di distanza dalla costa, se denominati jole,
pattini, sandolini, mosconi, pedalo', tavole autopropulse o non
autopropulse, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri
quadrati, canoe e kajak.
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti
stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato
I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e, comunque, non oltre
dodici miglia di distanza dalla costa.
5.
Le moto d'acqua possono navigare entro un miglio di distanza dalla costa.
6.
La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera
c), ovvero delle moto d'acqua di cui al comma 5, sono disciplinate dall'autorità
marittima o della navigazione interna territorialmente competenti.
7.
L'utilizzatore di natanti da diporto ovvero di moto d'acqua utilizzati ai fini
commerciali di cui all'articolo 2, è obbligato a:
- a) essere in possesso di patente nautica;
- b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che
l'unità da diporto è abilitata a trasportare;
- c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non
superiore a dodici;
- d) dotare l'unità da diporto dei mezzi di salvataggio e delle
dotazioni di sicurezza previsti dal regolamento di attuazione del presente
codice.
8. Per l'utilizzo di natanti da diporto oggetto di contratti di
locazione, l'obbligo di patente nautica ricorre nei soli casi previsti
dall'articolo 39 del presente codice. Nei casi in cui non ricorre l'obbligo di
patente nautica e il locatario del natante da diporto non è in possesso di
patente nautica, il locatore illustra e fornisce per iscritto al locatario le
istruzioni essenziali per il comando dell'unità da diporto, redatte secondo lo
schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.
9.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
adottate ulteriori disposizioni su requisiti, formalità e obblighi da
ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua
ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici
di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo
sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne. Per eventuali esigenze di
carattere prettamente locale, non previste dal decreto di cui al primo periodo,
si provvede con ordinanza dell'autorità marittima o della
navigazione interna territorialmente competente, rispettivamente, per le acque
marittime o per le acque interne, d'intesa con gli enti locali e sentite le
associazioni nautiche nazionali maggiormente rappresentative.
Art. 27-bis
Unità da diporto a controllo remoto (135)
1. I sistemi di comando remoto delle unità da
diporto a controllo remoto sono dotati di sistemi ausiliari in grado di
attivarsi automaticamente in caso di avaria o di malfunzionamento dei sistemi
di comando remoto principali, nonché di sistemi di condotta di bordo.
2. Per ragioni di sicurezza della
navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di salvataggio
marittimo, il proprietario o l'armatore delle unità da diporto a controllo
remoto può imbarcare a bordo propri incaricati che intervengono in caso
di pericolo o di necessità.
3. Chiunque esercita il controllo remoto
delle unità di cui al presente articolo ne assume e mantiene il comando e, nei
casi previsti dall'articolo 39, è in possesso di patente
nautica.
Art. 28
Potenza dei motori
1. Per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio come
definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665.
2. Per ogni singolo motore il fabbricante o il rappresentante autorizzato o
l'importatore di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera v), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, rilascia
la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (64)
3. La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei documenti di bordo.
Art. 29
Apparati ricetrasmittenti di bordo e dotazioni di sicurezza (65)
1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore ai
ventiquattro metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in
radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorità
competente.
2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a
ventiquattro metri, che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla
costa, è fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente
ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite
dall'autorità competente.
3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti a bordo delle unità da diporto,
conformi alla normativa vigente, sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni
ordinarie, salvo l'obbligo di collaudo per le stazioni radioelettriche per mezzo
delle quali è effettuato il servizio di corrispondenza pubblica. Il costruttore,
o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la
conformità dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità
proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri
dell'Unione europea o dello spazio economico europeo.
Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al
collaudo da parte dell'autorità competente.
4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato
radiotelefonico, rivolta all'autorità competente e corredata della dichiarazione
di conformità, è presentata allo Sportello telematico del diportista (STED)
(66) , che
provvede:
- a) all'assegnazione del nominativo internazionale;
- b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
- c) alla trasmissione all'autorità competente della documentazione per il
rilascio della licenza definitiva di esercizio.
5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della
licenza definitiva; la licenza è riferita all'apparato radiotelefonico di bordo
ed è sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso.
6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato
radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di
conformità, è presentata all'ispettorato territoriale del Ministero dello
sviluppo economico (67)
avente giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza.
Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di
identificazione, valido indipendentemente dall'unità su cui l'apparato viene
installato, e a rilasciare, entro quarantacinque giorni, la licenza di
esercizio. Per I natanti da diporto, il rilascio della licenza di
esercizio non è subordinato ad alcun esame. (68)
7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che
non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo
di affidamento della gestione ad una società concessionaria e di corresponsione
del relativo canone.
8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le
società concessionarie possono essere disdettati alla scadenza nei termini
stabiliti. Copia della disdetta è inviata all'autorità competente, unitamente ad
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assunzione di
responsabilità della funzionalità dell'apparato e l'impegno ad utilizzare
l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della
navigazione.
9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha
validità anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della
navigazione.
10. Il Ministero dello sviluppo economico (67), di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando io ritenga
opportuno o su richiesta degli organi dell'amministrazione, ispezioni e
controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti.
11. Per le imbarcazioni e le navi da diporto in navigazione oltre le dodici
miglia dalla costa è altresì obbligatoria l'installazione a bordo di un apparato
elettronico per la rilevazione satellitare, o con apparato equivalente,
(136) della posizione.
11-bis. Il comandante (137)
dell'unità da diporto è responsabile degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11
e di quelli previsti dal regolamento di attuazione dal presente codice
relativi al corretto utilizzo degli impianti e apparati ricetrasmittenti di
bordo. (69)
11-ter. Con ii regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite
per le unità da diporto, incluse le navi di cui all'articolo
3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime
e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e
l'individuazione dei mezzi di salvataggio, nonché le dotazioni di sicurezza
minime che devono essere tenute a bordo, ivi compresi gli apparati
ricetrasmittenti adeguati all'innovazione tecnologica. (69)
Art. 30
Manifestazioni sportive
1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle
autorità competenti, organizzate dalle federazioni sportive nazionali e
internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, le imbarcazioni da
diporto, anche se non iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità
da diporto (ATCN) (70),
ed i natanti ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di
distanza dalla costa.
2. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui
al comma 1 durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al comma
3, lettera c), dell'articolo 27, per i quali è necessaria apposita
autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima, nonché alle imbarcazioni e ai
natanti che partecipano a manifestazioni organizzate dalla Federazione italiana
vela e dalla Lega navale italiana.
3. Nel corso degli allenamenti deve essere tenuta a bordo una dichiarazione
del circolo di appartenenza, con validità non superiore al trimestre, vistata
dall'autorità competente nel cui ambito territoriale si trovi la sede del
circolo, da cui risulti che l'unità è destinata ad attività agonistica e che si
trova in allenamento con un determinato equipaggio.
4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere
osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attività sportiva delle
federazioni di cui al comma 1.
Art. 31
Navigazione temporanea
1. Per navigazione temporanea si intende quella effettuata allo scopo di:
- a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori;
- b) presentare unità da diporto al pubblico o ai singoli interessati
all'acquisto; (71)
- c) trasferire unità da diporto da un luogo all'altro anche per la
partecipazione fiere, saloni e altri eventi espositivi, anche all'estero.
(71)
2. Lo Sportello telematico del diportista (STED) rilascia ai cantieri
navali, ai costruttori di motori marini, ai mediatori del diporto, alle
aziende di assemblaggio e di allestimento di unità da diporto e alle
aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione temporanea per le unità da
diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e
provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto vendita o per
riparazioni ed assistenza. (72)
3. La navigazione temporanea è effettuata sotto la responsabilità del titolare
dell'autorizzazione.
4. L'atto di autorizzazione vale come documento di bordo ed abilita alla
navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche di costruzione
dell'unità da diporto. L'atto di autorizzazione abilita anche alla
navigazione in acque territoriali straniere per il periodo di tempo necessario
alla partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi. (73)
4-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rinnovabile ogni due anni con
annotazione sull'originale e riporta l'annotazione delle attività commerciali
di cui al comma 1. (74)
5. L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata
dal titolare o da persona che abbia un contratto di lavoro con il soggetto
intestatario dell'autorizzazione medesima abilitati, se richiesto, al comando di
quella unità.
6. Le unità che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite
delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e
per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la
responsabilità del soggetto intestatario dell'autorizzazione. In tali casi, è
richiesto il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo
39
del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti ìistituzione e
la disciplina dei titoli professionali del diporto. (75)
6-bis In caso di esecuzione di prove a mare
per verificare l'efficienza di scafi o motori e qualora si tratti di unità da
diporto di lunghezza superiore a ventiquattro metri, il titolare del!
'autorizzazione provvede, con oneri a proprio carico, a garantire la presenza
a bordo di una persona In possesso del certificato "First Aid" ovvero di
quello "Medical care" a seconda che ìunità sia rispettivamente in grado di
raggiungere o meno una postazione medica entro tre ore di navigazione. (76)
Art. 32
Autorizzazione alla navigazione temporanea
1. L'autorizzazione alla navigazione temporanea è rilasciata, anche in lingua
inglese se richiesto, previa presentazione dei seguenti documenti:
- a) copia della polizza di assicurazione per la
responsabilità civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate;
- b) certificato d'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura del soggetto richiedente, o
dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti la specifica
attività, di cui all'articolo 31, comma 2, del presente codice.
(77)
Capo III
Persone trasportabili ed equipaggio
Art. 34
Numero massimo delle persone trasportabili sulle unità da diporto
1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorità che rilascia la licenza
di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili
sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata.
2. In caso di imbarcazioni da diporto aventi più categorie di progettazione il
numero massimo delle persone trasportabili è quello previsto dal costruttore per
la categoria di progettazione corrispondente alla specie di navigazione
effettuata.
3. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è
documentato come segue:
- a) per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore e
dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2
e 2.5 dell'allegato II;
- b) per le unità non munite di marcatura CE:
- 1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e dalla
dichiarazione di conformità del costruttore;
- 2) se non omologate, ai sensi del regolamento
di cui all'articolo 65.
Art. 35
Numero minimo dei componenti dell'equipaggio delle unità da diporto
1. è responsabilità del comandante o del conduttore dell'unità da diporto
verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e
sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione
che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine
previste e alla distanza da porti sicuri.
Art. 36
Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto
1. A giudizio del comandante o del conduttore i servizi di bordo delle
imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in
qualità di ospiti, purchè abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per i
servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di età per i servizi
di macchina.
2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto
nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.
3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere
svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto in qualità di ospiti,
purchè abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
4. Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello della navigazione
interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o di navi da diporto
avvalendosi della patente nautica, non è riconosciuta la navigazione compiuta
solo agli effetti professionali previsti dal codice della navigazione e dai
relativi regolamenti di esecuzione.
Art. 36-bis
Titoli professionali del diporto (78)
1. è istituito il seguente titolo professionale
del diporto per lo svolgimento dei servizi di coperta: ufficiale di
navigazione del diporto di 2" classe.
2. Con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui all'articolo
2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172. al fine di individuare i
requisiti per lo svolgimento dei servizi di coperta della nautica da diporto e
di assicurare piena compatibilità dei titoli professionali del diporto con le
innovazioni introdotte dal presente articolo.
Art. 37
Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto adibite a noleggio
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono
stabiliti i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi
di bordo di imbarcazioni e navi, da diporto impiegate in attività di noleggio.
Art. 38
Ruolino di equipaggio
1. Qualora si intenda imbarcare sulle unità da diporto , anche utilizzate a
fini commerciali, nonché sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per
finalità turistiche, quali membri dell'equipaggio, marittimi iscritti
nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve essere
preventivamente richiesto dal proprietario o dall'armatore all'autorità
competente apposito documento, redatto in conformità al modello approvato con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini
dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri
dati indicati nello stesso documento. (79)
1-bis. Per i marittimi imbarcati sulle
imbarcazioni e sulle navi da diporto oggetto di contratti di noleggio,
nonché sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità
turistiche, appartenenti al medesimo armatore è consentita la rotazione sulle
predelle unità senza la prevista annotazione di imbarco e sbarco. In tale caso
è fatto obbligo all'armatore di comunicare, nello stesso giorno in cui avviene
la predetta rotazione, all'autorità marittima o della navigazione interna
competente la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna unità. (80)
Capo IV
Patenti nautiche (81)
1. La patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a
ventiquattro metri è obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla
navigazione effettivamente svolta:
- a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto
d'acqua;
- b) per la navigazione nelle acque interne e
per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa,
quando a bordo dell'unità è installalo un motore di cilindrata superiore a
750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a
due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi
fuori bordo o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi
entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentalo, o a 1.300 cc
se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a
40,8 CV. (82)
2. Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore ai
ventiquattro metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto.
3. Per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza pari o
inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a
bordo delle quali è installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a
quelle indicate al comma 1, lettera b), è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti, senza obbligo di patente:
- a) aver compiuto diciotto anni di età, per le imbarcazioni;
- b) aver compiuto sedici anni di età, per i natanti;
- c) aver compiuto quattordici anni di età, per i natanti a vela con
superficie velica, superiore a quattro metri quadrati nonché per le unità a
remi che navigano oltre un miglio dalla costa.
4. Si prescinde dai requisiti di età di cui al comma 3, per la partecipazione
all'attività di istruzione svolta dalle scuole dì avviamento agli sport nautici
gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi
allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si
svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti
dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone
imbarcate ed a terzi.
5. I motoscafi ad uso privato di cui al regio decreto-legge 9 maggio 1932, n.
813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, sono equiparati, ai fini
dell'abilitazione al comando, alle unità da diporto.
6. La patente nautica si distingue nelle seguenti
categorie:
- a) Categoria A: abilitazione al comando di natanti, imbarcazioni da diporto
e moto d'acqua,·
- b) Categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto;
- c) Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di natanti e
imbarcazioni da diporto;
- d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni
da diporto e moto d'acqua. (83)
6-bis. Per le patenti nautiche di categoria
A, B e C possono essere indicate anche prescrizioni, relative alla durata
della loro validità, conseguenti all'esito degli accertamenti medici di
idoneità psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione. Per le
patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni
relative alla tipologia di unità da diporto, alle caratteristiche dello scafo,
alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro
specifiche distanze dalla costa e alle condizioni meteomarine. Per le patenti
nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni alla durata
della loro validità, nonché prescrizioni relative all'utilizzo di specifici
adattamenti o all'avvalimento di assistenti o mediatori in rapporto allo
specifico deficit, oltre alle limitazioni espresse nel periodo precedente,
conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica
in sede di rilascio, convalida o revisione. Le limitazioni e le prescrizioni
sono riportate sulla patente nautica, utilizzando i codici comunitari
armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. Con il regolamento di attuazione del
presente codice, adottato anche di concerto con il Ministro della salute, sono
stabiliti i requisiti psico-fisici, per il conseguimento e il rinnovo delle
patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i
requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A,
B e C anche a persone con disabilità motoria e sensoriale. (84)
6·ter. Le patenti nautiche di Categoria A e B
sono conseguite senza esami da:
- a) gli ufficiali della Marina militare del
Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto in servizio
permanente.
- b) gli ufficiali del Corpo della Guardia di
finanza in possesso di specializzazione di comandante di unità navale
rilasciata dai comandi della Guardia di finanza,
- c) i sottufficiali delle Forze armate e delle
Forze di polizia in possesso di abilitazione alla condotta di unità navali
d'altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina militare
senza alcun limite dalla costa o dalla unità madre rilasciati dalla Marina
militare che abbiano comandato tale tipo di unità per almeno dodici mesi.
(84)
6-quater. La patente nautica di Categoria A è conseguita senza esami dal
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di
truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale ed alla condotta
dei mezzi nautici da parte della Marina militare, secondo i criteri stabiliti
dal regolamento di attuazione del presente codice. La stessa patente può
essere conseguita senza esami dal personale militare della Guardia di finanza in
servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso dì abilitazione al
comando di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, secondo
i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice. (84)
6-quinquies. La facoltà di cui ai commi 6-ter e 6-quater è esercitata entro un
anno dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici,
psichici e morali previsti dal regolamento di attuazione al presente codice.
(84)
Art.
39-bis (85)
Anagrafe nazionale delle patenti nautiche
1. Per finalità di sicurezza della navigazione e
di salvaguardia della vita umana in mare, di prevenzione e repressione dei reati
compiuti tramite l'uso di unità da diporto, di ottimizzazione dell'azione
amministrativa e per disporre di dati completi e aggiornati sull'utenza
diportistica, anche a favore di altre Amministrazioni, presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti è istituita l'anagrafe nazionale delle patenti
nautiche nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 dello stesso
codice.
(138)
2. Nell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 devono essere indicati per ogni
intestatario di patente nautica:
- a) i dati anagrafici e le loro variazioni dei titolari di patente nautica;
- b) i dati relativi al procedimento di rilascio delle patenti nautiche e, per
ognuna di esse, quelli relativi ai procedimenti amministrativi successivi,
come quelli di rinnovo, di sospensione e di revoca,
- b-bis) le limitazioni e le prescrizioni di cui all'articolo
39, comma 6-bis; (139)
- c) i dati relativi alle violazioni di norme previste dal presente codice,
dal relativo regolamento di attuazione o da altri leggi o regolamenti
applicabili in materia, che comportano l'irrogazione di sanzioni
amministrative accessorie, anche per effetto di recidive; (139)
- d) i dati relativi a sinistri marittimi, in cui il titolare è stato
coinvolto con addebito di responsabilità, che hanno comportato l'irrogazione
di sanzioni amministrative accessorie o l'emanazione di sentenza penale di
condanna passata in giudicato, parimenti annotate in anagrafe. (139)
3. L'anagrafe di cui al comma 1 è completamente informatizzata ed è popolata e
aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporli, la navigazione,
gli affari generali e il personale, forniti dalle Capitanerie di porto, dagli
Uffici circondariali marittimi e dagli Uffici della motorizzazione civile, dagli
organi accertatori di cui al comma 4, lettera b) e c), dalle compagnie di
assicurazione con riferimento ai certificati di
assicurazione rilasciati, che sono tenuti a trasmettere i dati al Centro
elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del
Dipartimento per i trasporli, la navigazione, gli affari generali e il personale
del Ministero delle infrastrutture e del trasporti. (139)
3-bis.
L'annotazione del cambiamento della residenza del titolare della patente nautica è
effettuata dal Centro elaborazione dati (CED) del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale delle patenti
nautiche. A tal fine, il Ministero dell'interno rende disponibili, secondo
le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri previsto dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, i dati dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR),
istituita presso il medesimo Ministero ai sensi del citato articolo 62. (140)
4. L'accesso ai
dati contenuti nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche è consentito:
- a) alle autorità pubbliche individuate dagli articoli 1 e 3, comma 1,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n.
634, secondo i criteri e le modalità dallo stesso disciplinate;
- b) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di
polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché agli
ufficiali di pubblica sicurezza, per il tramite del centro elaborazione dati
di cui all'articolo 8 della medesima legge;
- e) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo
delle Capitanerie di porto.
5.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell'interno, per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione e per la pubblica
amministrazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, previa acquisizione del parere del Garante per la
protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabiliti l'organizzazione e il funzionamento
dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, i tipi di dati trattati, le
operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di
tutela per gli interessati, assicurando la protezione dei dati personali per i
diritti e le libertà degli interessati attraverso misure di garanzia appropriate
e specifiche e prevedendo idonee misure tecniche di sicurezza, nonché le
modalità di accesso e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da
parte dei soggetti di cui al comma 3. (138)
Capo V
Responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto
Art. 40
Responsabilità civile
1. La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle
unità da diporto, come definite dall'articolo 3, è regolata dall'articolo 2054
del codice civile e si applica la prescrizione stabilita dall'articolo 2947,
comma 2, dello stesso codice.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2054, comma 3, del codice civile il
locatario dell'unità da diporto è responsabile in solido con il proprietario e,
in caso di locazione finanziaria, l'utilizzatore dell'unità da diporto è
responsabile in solido con il conducente in vece del proprietario.
Art. 41
Assicurazione obbligatoria
1. Le disposizioni del decreto
legislativo
7 settembre 2005, n. 209 (86) ,
e successive modificazioni si applicano alle unità da diporto come definite
dall'articolo 3, con esclusione delle unità a remi e a vela non
dotate di motore ausiliario.
2. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive
modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza,
indipendentemente dall'unità sulla quale vengono applicati.
3. L'articolo 125 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (87),
si applica anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro
documento equivalente emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque
territoriali nazionali.
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle unità da
diporto utilizzate a fini commerciali di cui all'articolo 2 del
presente codice, con l'obbligo di assicurazione della responsabilità per
danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate. (88)
Titolo III
DISPOSIZIONI SPECIALI SUI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLE UNITà DA DIPORTO E
SULLA MEDIAZIONE
Capo I
Locazione di unità da diporto
Art. 42
Locazione e forma del contratto
1. La locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti
si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unità da diporto per
un periodo di tempo determinato.
2. Con l'unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne
assume la responsabilità ed i rischi.
3. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto è
redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia
conforme.
4. La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione è regolata
dal comma 3.
Art. 43
Scadenza del contratto
1. Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s'intende rinnovato
ancorché, spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione
dell'unità da diporto.
2. Salvo diversa volontà delle parti, nel caso di ritardo nella riconsegna per
fatto del conduttore per un periodo non eccedente la decima parte della durata
del contratto di locazione, non si fa luogo a liquidazione di danni ma al
locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un
corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.
Art. 44
Prescrizione
1. I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono col decorso di
un anno. Il termine decorre dalla scadenza del contratto o, nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 43, dalla riconsegna dell'unità.
Art. 45
Obblighi del locatore
1. Il locatore è tenuto a consegnare l'unità da diporto, con le relative
pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza,
munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall'assicurazione
di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.
Art. 46
Obblighi del conduttore
1. Il conduttore è tenuto ad usare l'unità da diporto secondo le
caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformità
alle finalità di diporto.
Capo II
Noleggio
Art. 47
Noleggio di unità da diporto
(141)
1.
Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui il noleggiante, in
corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra
parte, noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente, l'unità da
diporto o parte di essa per un determinato periodo da trascorrere a scopo
ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in
navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane
nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
2.
Il contratto di noleggio non può avere ad oggetto l'attività di collegamento
di linea ad orari prestabiliti tra due o più località predefinite.
3.
Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da
diporto è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in
originale o copia conforme.
4.
Nel caso di noleggio a cabina, salva diversa volontà delle parti, sono stipulati
più contratti di noleggio per quanti sono i noleggiatori di ogni cabina o gruppo
di cabine oggetto dei contratti stessi. In ogni caso, nei contratti è riportata
l'indicazione del numero delle persone da imbarcare.
Art. 48
Obblighi del noleggiante
1. Il noleggiante è obbligato a mettere a disposizione l'unità da diporto in
perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte
le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta
dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive
modificazioni, estesa in favore del noleggiatore o dei noleggiatori a cabina
(142) e dei passeggeri per gli
infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di
noleggio, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la
responsabilità civile.
Art. 49
Obblighi del noleggiatore
1. Nel noleggio di unità da diporto, salvo che sia stato diversamente pattuito,
il noleggiatore provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari
per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo,
per la durata del contratto.
1-bis.
Nel caso di noleggio a cabina, salvo che sia stato diversamente pattuito, i
noleggiatori provvedono a quanto previsto nel comma 1 secondo le quote
stabilite nel contratto. (143)
Art. 49-bis
Noleggio occasionale
(2)
1. Al fine di incentivare la nautica da diporto
e il turismo nautico, il proprietario persona fisica o società non avente come
oggetto sociale il noleggio o la locazione,
(8)
ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi
da diporto di cui all'
articolo 3, comma 1 iscritte nei
registri nazionali, può effettuare, in forma occasionale, attività
di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso
commerciale dell'unità.
(89)
2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti
dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria
dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il
solo requisito del possesso
da almeno tre anni (144) della patente
nautica di cui all'
articolo 39 del presente codice, in deroga
alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali
del diporto.
Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve
essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato
personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra
le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70, comma 1,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del
2003.
3. Ferme restando le previsioni di cui al presente titolo, l'effettuazione del
noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare
mediante modalità telematiche
e comunque finalizzate alla semplificazione
degli adempimenti
(90), all'Agenzia
delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché
all'Inps ed all'Inail, nel caso di impiego di personale ai sensi dell'ultimo
periodo del comma 2.
L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla
Capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'
articolo
55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all'Inps
o all'Inail comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma
3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.
3-bis. Il contratto di noleggio deve essere tenuto a bordo in originale o
copia conforme. (91)
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di
cui al comma 3.
5. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al
comma
1,
di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni (9),
sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento,
con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese
sostenute relative all'attività di noleggio.
L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a
saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo
all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto
delle disposizioni di cui al presente comma.
Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti
l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni
previste per le imposte sui redditi.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite
modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti
proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché ogni altra
disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma.
La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal comma 3, primo
periodo, preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di
cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime.
Capo
lI-bis
Figure professionali per le unità da diporto (92)
Art. 49-ter (93)
Mediatore del diporto
1. è istituita la figura professionale del
mediatore del diporto.
2. è mediatore del diporto colui che mette
in relazione, anche attraverso attività di consulenza, due o più parti per
la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione,
noleggio e ormeggio di unità da diporto.
3. Il mediatore del diporto può
svolgere esclusivamente l'attività indicata al comma 2 nonché, fermo
restando quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge 4 aprile
1977, n.135, e alla legge 8 agosto 1991, n. 264, le attività connesse o
strumentali e svolge la propria attività professionale senza essere legato
ad alcune delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza, di
rappresentanza o da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.
4. Il mediatore del diporto non può
delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad
altro mediatore iscritto.
5. Dopo la conclusione del contratto per la
quale ha prestato la propria opera, il mediatore del diporto può
ricevere incarico dal cantiere costruttore o comunque da una delle parti
di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto
medesimo.
6. Fatte salve le disposizioni di cui al
presente articolo e all'
articolo 49-quater del
presente codice, ai mediatori del diporto si applica la disciplina di cui
agli articoli 1754 e seguenti del codice civile.
Art. 49-quater (93)
Attività del mediatore del diporto
1. L'attività di cui all'
articolo
49-ter è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività
da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per
territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il
possesso dei requisiti prescritti con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. La Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i
relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma
di impresa, oppure, per i soggetti diversi dalle imprese, in una apposita
sezione del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)
previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993. n. 580, e
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, assegnando ad essi la relativa qualifica con effetto
dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della
relativa attività professionale.
3. Possono svolgere la professione del mediatore del diporto coloro che
sono in possesso dei seguenti requisiti:
- a) cittadinanza dell'Unione europea;
- b) età minima di 18 anni;
- c) requisiti di onorabilità previsti per i mediatori marittimi di cui
alla legge 12 marzo 1968, n. 478;
- d) avere assolto l'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1, comma
622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- e) aver frequentato un apposito corso teorico-pratico e superato il
relativo esame, salvo che per i mediatori marittimi di cui alla legge 12
marzo 1968, n. 478;
- f) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità
civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da
condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di
legge;
- g) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o
per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza
personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannali a
una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono
intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere stati
sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.
4. Il corso di cui al comma 3, lettera e),
è organizzato annualmente dalle Regioni. L'iscrizione al corso è
subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un
diritto commisuralo al costo sostenuto dalle Regioni per la gestione del
corso.
5. L'ammontare del diritto di cui al comma
4 è stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281.
6. Il mediatore del diporto di cui
all'articolo 49-ter che si rende colpevole di violazioni delle norme di
deontologia professionale ovvero delle norme di comportamento previste dal
presente codice è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari disposte
dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo
in cui è stata commessa la condotta:
- a) ammonimento, che consiste nell'informare l'incolpato che la sua
condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con
invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Esso è disposto
quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che
l'incolpato non commetta altre infrazioni;
- b) censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la
gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti
dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a
ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione;
- c) sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio
dell'attività professionale e si applica per infrazioni consistenti in
comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le
condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;
- d) inibizione perpetua dell'attività, che impedisce in via definitiva
lo svolgimento dell'attività professionale. L'inibizione perpetua è
inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la
prosecuzione dell'attività professionale da parte dell'incolpato.
7. La sospensione, di cui al comma 6, lettera c), è disposta per una
durata non superiore a 12 mesi.
8. La sospensione è obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice
penale, nei seguenti casi:
- a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della polizza di
assicurazione di cui al comma 4, lettera f) (rectius: comma 3, lett. f);
- b) emissione del decreto di fermo di cui all'articolo 384 del codice
di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare di cui
all'articolo 285 del codice di procedura penale;
- c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre
anni,
- d) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi
previsti dal comma 13, lettera b);
- e) assegnazione a una casa di Cura e di custodia di cui all'articolo
219 del codice penale;
- f) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive
previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2), 3) del codice
penale.
9. Nel caso di esercizio dell'azione penale
contro un mediatore del diporto la Camera di Commercio, industria,
artigianato e agricoltura ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare
del medesimo dall'esercizio professionale dell'attività fino alle sentenze
che definiscono il grado di giudizio.
10. La sospensione obbligatoria di cui al
comma 8 o cautelare di cui al comma 9 non è soggetta al limite di durata
stabilito dal comma 7.
11. L'inibizione perpetua dell'attività
può essere pronunciata a carico del mediatore del diporto che, con
la propria condotta, ha gravemente compromesso la propria reputazione e la
dignità della categoria ed è obbligatoria nei seguenti casi:
- a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a
tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata;
- b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati
dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale;
- c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
- d) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione,
l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia
pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio
abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il
quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel
minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia
intervenuta la riabilitazione.
12. Le sanzioni di cui al comma 6 sono
annotate ed iscritte per estratto nel REA. A detti provvedimenti accedono
gli uffici del registro delle imprese nonché, neI rispetto delle procedure
previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti
interessati.
13. Con decreto da adottare, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, della giustizia, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n.
281, stabilisce le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e
nel REA, i programmi del corso e i criteri per le prove di esame di cui
al comma 3, lettera d), nonché nel rispetto del principio del
contraddittorio e dei principi generali dell'attività amministrativa, le
procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 6
per le violazioni disposte dalla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura del luogo in cui è stata commessa la
violazione.
Art.
49-quinquies (93)
Istruttore di vela
1.
è istruttore professionale di vela colui che, in cambio di un
corrispettivo o una retribuzione, insegna le diverse tecniche della
navigazione a vela e istruisce alla pratica velica nelle acque marittime e
in quelle interne anche per la preparazione dei candidati agli esami per
il conseguimento delle patenti nautiche. L'attività dell'istruttore
professionale di vela può essere esercitata anche in modo non esclusivo e
non continuativo purchè abitualmente e non occasionalmente.
2.
L'iscrizione e la permanenza nell'elenco nazionale degli istruttori
professionali di vela di cui all'
articolo 49-sexies
è condizione per l'esercizio della professione e per l'uso del titolo.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque esercita
la professione di istruttore di vela in mancanza di detta iscrizione è
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro
6.000.
3.
Gli istruttori professionali di vela sono soggetti alla vigilanza
amministrativa e tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
4.
L'esercizio della professione di istruttore professionale di vela in
violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti dal regolamento, di
cui al comma 10, lettera c), è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.
5.
In caso di esercizio dell'attività di istruttore professionale di vela in
violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 10 o di
mancanza dei requisiti di cui all'articolo 49-sexies, comma 2, è adottato
un provvedimento disciplinare motivato di avvertimento o di censura o di
sospensione da un minimo di due mesi a un massimo di dodici mesi o di
radiazione, nei casi e con le modalità previsti dal regolamento di cui al
comma 10.
6.
La sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio
dell'attività di istruttore professionale di vela è irrogata, oltre che
nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi:
- a) carenza della copertura assicurativa di cui all'articolo
49-sexies, comma 2, lettera e);
- b) emissione del decreto di fermo di cui all'articolo 384 del
codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare di
cui all'articolo 285 del codice di procedura penale;
- c) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori
dei casi previsti dal comma 8, lettera b);
- d) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui
all'articolo 219 del codice penale;
- e) applicazione di una delle misure di sicurezza non
detentive previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2) e 3)
del codice penale;
- f) esercizio dell'azione penale per ipotesi di reato inerenti
o connessi alla professione.
7. La sospensione di cui al comma 6 cessa di avere effetto al venir
meno delle circostanze di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del
medesimo comma 6. La sospensione disposta ai sensi della lettera f) del
comma 6 cessa di aver effetto a seguito di sentenza di assoluzione
intervenuta in qualsiasi grado di giudizio.
8.
La sanzione disciplinare della radiazione dall'elenco di cui all'
articolo
49-sexies dell'istruttore professionale di vela è disposta nei
seguenti casi:
- a) perdita dei requisiti morali di cui all'articolo
49-sexies, comma 2, lettera c);
- b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi
indicati dall'articolo 222, comma 2, del codice penale;
- c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di
lavoro ai sensi dell'articolo 216 del codice penale.
9. Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di
esercizio della professione di istruttore professionale di vela sono
irrogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dalla
Capitaneria di porto competente per territorio del luogo in cui è stata
commessa la violazione, rispettivamente per le acque interne e per le
acque marittime, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono
annotate nell'elenco nazionale degli istruttori
professionali di vela.
10.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa,
dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la
protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36,
paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti
materie in conformità alle disposizioni del presente articolo e
dell'articolo 49-sexies nonché i tipi di dati trattati, le operazioni
eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di
tutela degli interessati:
- a) individuazione dei brevetti e delle qualifiche
professionali rilasciati, nel rispetto del sistema nazionale di
qualifiche dei tecnici sportivi (SNAQ) del Comitato olimpico nazionale
italiano e del quadro europeo delle qualifiche - European
Qualification Framework (EQF) dell'Unione europea, dalla Marina
militare, dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale
italiana, validi per l'accesso alla professione di istruttore di vela;
- b) disciplina dell'elenco nazionale
degli istruttori professionali di vela, ivi compresi la
struttura, l'organizzazione, la tenuta, l'aggiornamento, l'accesso e
la vigilanza, le informazioni da pubblicare, i tempi e le modalità di
diffusione dell'elenco, i tipi di dati trattati, le operazioni
eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di
tutela per gli interessati, nel rispetto
delle disposizioni del codice dell'amministrazione
digitale e, in particolare, delle linee guida di cui all'articolo 71
del medesimo codice, nonché nel rispetto delle regole e delle garanzie
previste in materia di protezione dei dati personali, con particolare
riferimento ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei
dati trattati e del rispetto del principio di minimizzazione dei dati
di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE)
2016/679;
- c) modalità di comunicazione degli estremi della
polizza assicurativa degli istruttori professionali di vela e di ogni
sua variazione agli allievi e al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per la registrazione nell'elenco nazionale;
- d) modalità di riconoscimento della qualifica di
esperto velista, rilasciata in data antecedente all'entrata in vigore
del decreto, ai fini dell'iscrizione nell'elenco
nazionale degli istruttori professionali di vela;
- e) condizioni e modalità per il rilascio, in fase di
acquisizione di uno dei brevetti o delle qualifiche professionali di
cui alla lettera a), del certificato di idoneità psichica e fisica da
parte dei medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal
personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate ai sensi
dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e
delle relative disposizioni di attuazione;
- f) procedimento disciplinare, ivi comprese le procedure di
impugnazione in via amministrativa e di esecuzione delle sanzioni
disciplinari nel rispetto del principio del contraddittorio e dei
principi generali dell'attività amministrativa;
- g) procedure di accesso, impugnazione e rettifica da parte
degli interessati dei dati personali trascritti nell'elenco nazionale
degli istruttori professionali di vela.».
Elenco
nazionale degli istruttori professionali di vela
1.
è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
l'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela.
2.
Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 coloro che
sono in possesso dei seguenti requisiti:
- a) hanno un'età minima di diciotto anni;
- b) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di
secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato
equipollente dalle competenti autorità italiane;
- c) salvo che il reato sia estinto o
siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione,
non sono stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza, non sono sottoposti a
misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non hanno riportato
condanne per uno dei delitti previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per esercizio abusivo
della professione, o per delitto contro la moralità pubblica e il
buon costume, o per delitti che comportano l'interdizione
dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a tre
anni, non hanno riportato condanne a una pena detentiva non
inferiore a tre anni o a più pene detentive, che pur singolarmente
inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni;
- d) sono in possesso di brevetto o di qualifica
professionale che abilita all'insegnamento delle tecniche di base
della navigazione a vela ai sensi dell'articolo 49-quinquies, comma
10, lettera a);
- e) hanno stipulato la polizza assicurativa a copertura
della responsabilità civile derivante dall'esercizio della
professione;
- f) se cittadini stranieri, possiedono un livello di
competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al
livello B2 (livello intermedio o superiore) del quadro comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il
requisito della conoscenza della lingua italiana si
intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in
Italia il diploma di cui alla lettera b), ovvero è in possesso della
certificazione della conoscenza della
- lingua italiana come lingua straniera rilasciata da
un ente certificatore (CLIQ). Si prescinde dal requisito di
competenza nella conoscenza della lingua italiana qualora
l'insegnamento sia impartito esclusivamente ad allievi stranieri in
lingua inglese o nella loro lingua madre;
- g) certificato di idoneità psichica e fisica di cui
all'articolo 49-quinquies, comma 10, lettera
e), ovvero rilasciato da un'autorità competente di un altro
Stato membro dell'Unione europea in cui il brevetto o la qualifica
professionale sono stati conseguiti.
3.
I requisiti di cui al comma 2, lettere a), b) e d), non sono richiesti
nei confronti di coloro che hanno
ottenuto il riconoscimento, ai sensi del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, del brevetto o della qualifica professionale
conseguiti in altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero
conformemente all'articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, se il brevetto o la qualifica
professionale sono stati conseguiti in Paesi terzi.
4. L'iscrizione nell'elenco nazionale
degli istruttori professionali di vela è subordinata al pagamento
di un diritto stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Gli introiti derivanti dalla riscossione dei diritti di
iscrizione affluiscono a un apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
interamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della copertura delle
spese di gestione dell'elenco nazionale degli istruttori di vela e della
vigilanza sull'esercizio della professione di istruttore di vela.
5.
L'iscrizione nell'elenco nazionale degli
istruttori professionali di vela ha efficacia per cinque anni. Su
richiesta dell'interessato, l'iscrizione è rinnovata per altri cinque
anni se permangono i requisiti di cui al comma 2 e previo pagamento del
diritto di cui al comma 4. Il rinnovo dell'iscrizione può essere
richiesto anche oltre il termine dei cinque anni dall'iscrizione o dal
rinnovo precedente.
6. L'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela é
pubblicato sui siti istituzionali del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, dei comuni nel cui territorio sono presenti centri
velici, della Marina militare, della Lega navale italiana e della
Federazione italiana vela ed è aggiornato semestralmente.».
Capo II-ter (94)
Scuole nautiche e Centri di istruzione per la nautica
Art. 49-septies (95)
Scuole nautiche
1.
Le scuole per l'educazione marinaresca, la formazione e la
preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle
patenti nautiche sono denominate scuole nautiche. L'attività di
scuola nautica è esercitata nella forma dell'impresa o del
consorzio di imprese.
2. Le scuole nautiche sono soggette alla vigilanza amministrativa
e tecnica delle province, delle città metropolitane e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano nelle quali è ubicata la sede principale
o le eventuali ulteriori sedi, ai sensi dell'articolo 105, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le province,
le città metropolitane e le province autonome
dispongono l'esecuzione di idonei
controlli sull'esercizio dell'attività delle scuole nautiche e
sulla permanenza dei requisiti prescritti con cadenza almeno triennale e
comunque a seguito della ricezione di notizie circostanziate circa
l'irregolare esercizio dell'attività.
3.
La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio di
una scuola nautica è presentata, per il tramite dello sportello unico
per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, alla provincia o alla città
metropolitana o alla provincia autonoma competente per territorio di
ubicazione della sede principale da persone fisiche o giuridiche, anche
raggruppate in consorzi. Nel caso di ulteriori sedi per l'esercizio
dell'attività di scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato il
possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione della capacità
finanziaria che deve essere dimostrata per la sola sede centrale. Per il
personale della scuola, vale quanto previsto dall'articolo 508, comma
10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
4.
La SCIA per l'esercizio di una scuola nautica può essere presentata da
soggetti che:
- a) hanno compiuto gli anni ventuno;
- b) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di
secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato
equipollente dalle competenti autorità italiane;
- c) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello
di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al
livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo
di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito
della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se
l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera
b), ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della
lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un
ente certificatore (CLIQ);
- d) dispongono di adeguata capacità patrimoniale o di
polizza fideiussoria.
5. Per le persone giuridiche i requisiti prescritti dal comma 4
sono richiesti al legale rappresentante, ad eccezione della capacità
patrimoniale o della polizza fideiussoria, che è richiesta alla persona
giuridica.
6.
Salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di
riabilitazione, la SCIA per l'esercizio di una scuola nautica non
può essere presentata dai soggetti che:
- a) sono stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza;
- b) sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159;
- c) hanno riportato condanne a una pena detentiva non
inferiore a tre anni o a più pene detentive, che pur singolarmente
inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni,
o, a prescindere dalla pena in concreto irrogata, per uno dei
delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309;
- d) sono stati dichiarati interdetti, inabilitati o
falliti, ovvero hanno in corso un procedimento per la dichiarazione
di fallimento.
7.
Per le persone giuridiche, le previsioni di cui al comma 6 si applicano
al legale rappresentante.
8.
A ciascuna sede della scuola nautica è preposto un responsabile
didattico in possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 6, ad eccezione
della capacità patrimoniale. Per la sede principale il responsabile
didattico può coincidere con il titolare o con il legale rappresentante
della scuola nautica. Per le ulteriori sedi il responsabile didattico
è un dipendente della scuola nautica o collaboratore familiare
ovvero, nel caso di società di persone o di capitali, rispettivamente,
un socio o un amministratore. Il medesimo responsabile didattico può
essere preposto fino a un massimo di due ulteriori sedi ubicate nel
territorio di una stessa provincia o città metropolitana o provincia
autonoma.
9. Gli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo
trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni
conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, possono
presentare, per il tramite dello sportello unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, alla provincia o
alla città metropolitana o alla provincia autonoma competente per
territorio la SCIA per l'esercizio di una scuola
nautica. Gli istituti tecnici che svolgono attività di scuola nautica
sono soggetti alla vigilanza amministrativa del Ministero
dell'istruzione.
10. Le scuole nautiche svolgono attività di formazione e di
preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti
nautiche di una o più delle categorie previste dall'articolo
39, comma 6 del presente codice, possiedono un'adeguata
attrezzatura tecnica e didattica, dispongono degli insegnanti e degli
istruttori di cui ai commi da 11 a 14 del presente articolo e hanno la
disponibilità giuridica di almeno un'unità da diporto adeguata rispetto
al tipo di corsi impartiti. Le dotazioni complessive in personale,
attrezzature e unità da diporto delle singole scuole nautiche
consorziate possono essere adeguatamente ridotte.
11.
Per l'effettuazione dei corsi, la scuola nautica dispone in organico di
uno o più insegnanti di teoria e, per l'effettuazione delle
esercitazioni pratiche, di uno o più istruttori, o comunque di uno o più
soggetti che cumulino entrambe le funzioni. Una o entrambe le funzioni
possono essere svolte dal titolare, ovvero dal legale rappresentante,
ovvero dal responsabile didattico. Nella SCIA per l'esercizio
dell'attività di scuola nautica o di variazione del personale docente in
organico è indicato il personale insegnante e istruttore impiegato ed è
comprovato il possesso dei requisiti prescritti.
12.
Possono svolgere l'attività di insegnamento teorico presso le scuole
nautiche di cui al comma 1, i soggetti in possesso
dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di
capitano del diporto, gli ufficiali superiori dei Corpi dello stato
maggiore e delle Capitanerie di porto della Marina militare che hanno
cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, i docenti degli
istituti tecnici di cui al comma 9, i docenti che hanno svolto attività
di docenza presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni,
anche in posizione di quiescenza da non più di cinque anni, coloro che
hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica di categoria A
con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla
costa, ovvero da almeno due anni la patente nautica di categoria B.
L'attività di insegnamento teorico delle tecniche di base della
navigazione a vela è svolta dall'istruttore professionale di vela di cui
all'articolo 49-quinquies del presente codice.
Le attività rese dal personale della scuola hanno luogo nel rispetto del
regime delle incompatibilità previste dall'articolo 508 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
13. Possono svolgere attività di istruzione pratica al comando di
unità da diporto presso le scuole nautiche i soggetti che hanno
conseguito da almeno cinque anni la patente nautica con abilitazione
almeno pari a quella che il candidato aspira a conseguire.
L'attività di istruzione pratica delle tecniche di base della
navigazione a vela è svolta dall'istruttore professionale di vela di cui
all'articolo 49-quinquies del presente codice.
14.
I soggetti di cui ai commi 12 e 13 devono presentare i seguenti
requisiti:
- a) hanno un'età non inferiore ad anni ventuno;
- b) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di
secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato
equipollente dalle competenti autorità italiane;
- c) sono in possesso dei requisiti morali di cui al comma
6, ad eccezione di quelli inerenti il diritto fallimentare, e non
hanno riportato condanne per delitti contro la moralità pubblica e
il buon costume;
- d) se istruttori pratici, sono in possesso di certificato
di idoneità psichica e fisica rilasciato dai medici della
Federazione medico-sportiva italiana o dal personale e dalle
strutture pubbliche e private convenzionate ai sensi dell'articolo 5
del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e delle relative
disposizioni di attuazione;
- e) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello
di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al
livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo
di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito
della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se
l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera
b), ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della
lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente
eertificatore (CLIQ).
15.
Le scuole nautiche possono richiedere all'autorità marittima o
all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il
conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non
inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi. Le spese di
viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame sono a
carico dei richiedenti.
16. Chiunque gestisce una scuola nautica senza la segnalazione
certificata di inizio attività o in mancanza dei requisiti di cui al
comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123,
comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica.
17.
Chiunque svolge attività di insegnamento teorico presso scuole nautiche
ovvero attività di istruzione pratica su unità da diporto nella
disponibilità giuridica di scuole nautiche in mancanza dei requisiti di
cui ai commi 12, 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui
all'articolo 123, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo
decreto.
18. In caso di esercizio dell'attività di scuola nautica in
violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 21, è
adottato provvedimento disciplinare motivato di diffida e di eventuale
sospensione dall'esercizio dell'attività, o di interdizione
dall'esercizio dell'attività nei casi e con le modalità previsti
dal regolamento di cui al comma 21.
19.
La sanzione disciplinare dell'interdizione dall'esercizio
dell'attività di scuola nautica è obbligatoriamente disposta in caso di
perdita dei requisiti morali di cui al comma 6 da parte del titolare o
del legale rappresentante della scuola nautica.
20.
Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di attività di
scuola nautica sono irrogate dalla provincia o dalla città metropolitana
o dalla provincia autonoma competente per territorio ai sensi della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
21.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la
protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4,
del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti materie,
nonché i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di
interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli
interessati:
- a) modalità di svolgimento dei controlli di cui al comma
2;
- b) modalità per la presentazione della segnalazione
certificata di inizio attività per l'esercizio di una scuola
nautica;
- c) requisiti di idoneità e requisiti minimi di capacità
patrimoniale;
- d) prescrizioni sui locali, sugli arredi, sulle dotazioni
e sugli strumenti tecnici e didattici, nonché caratteristiche delle
unità da diporto nella disponibilità giuridica della scuola nautica
in rapporto ai corsi impartiti;
- e) modalità di svolgimento delle attività di insegnante
teorico e di istruttore pratico;
- f) modalità di svolgimento dell'attività di formazione e
di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle
patenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle
esercitazioni pratiche;
- g) requisiti e modalità per lo svolgimento degli esami
nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi tra scuole nautiche,
fermo restando quanto previsto dal comma 15;
- h) disciplina dell'attività pubblicitaria;
- i) tariffario minimo;
- l) disciplina delle modalità di diffida
o sospensione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica.
Centri di Istruzione per la nautica
1.
Le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale riconosciuti
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali centri di
istruzione per la nautica possono svolgere senza scopo di lucro
attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per
il conseguimento delle patenti nautiche.
2.
I centri di istruzione per la nautica sono soggetti alla vigilanza
amministrativa e tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
3.
Le direzioni generali territoriali del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di porto,
competenti per territorio in relazione al
luogo ove sono ubicate, rispettivamente per le acque
interne e per le acque marittime nella fascia costiera,
effettuano controlli ordinari sull'esercizio
dell'attività e sulla permanenza dei requisiti da parte delle
articolazioni e delle affiliazioni locali dei centri di istruzione per
la nautica con cadenza almeno triennale e controlli straordinari a
seguito della ricezione di notizie
circostanziate circa l'irregolare esercizio dell'attività.
Qualora, all'esito delle attività di controllo, sussistano
fondati sospetti in ordine alla prescritta assenza dello scopo di
lucro, le predette autorità interessano la Guardia di Finanza ai sensi
dell'articolo 36, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli esiti dei controlli, da
qualsiasi autorità effettuati, sono comunicati al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
4.
La domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica
è presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal
legale rappresentante dell'ente o dell'associazione nautici di livello
nazionale. Il legale rappresentate risponde al predetto Ministero del
regolare funzionamento del centro di istruzione per
la nautica, nonché delle sue articolazioni e affiliazioni locali
che svolgono tale attività.
5.
La domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica
può essere presentata da soggetti che:
- a) sono cittadini italiani, o di uno Stato membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero sono
cittadini di Paesi terzi in regola con le disposizioni in materia
di soggiorno e di lavoro nel territorio dello Stato;
- b) hanno compiuto gli anni ventuno;
- c) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria
di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o
dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
- d) se cittadini stranieri, sono in possesso di un
livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari
almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue
(QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si
intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il
diploma di cui alla lettera c) ovvero è in possesso della
certificazione della conoscenza della
- lingua italiana come lingua straniera rilasciato da
un ente certificatore (CLIQ).
- e) soddisfano i requisiti morali di cui all'articolo 49-septies, comma 6, del presente codice.
6.
A ciascun centro di istruzione per la nautica, nonché a ciascuna sua
articolazione o affiliazione locale che svolge tale attività, è
preposto un responsabile didattico, in possesso dei requisiti di cui
al comma 5.
7.
Ciascun centro di istruzione per la nautica comunica l'elenco delle
sue articolazioni o affiliazioni locali che svolgono attività di
centro di istruzione per la nautica e i nominativi dei relativi
responsabili didattici, nonché ogni loro variazione entro trenta
giorni dalla data in cui è intercorsa, alla Direzione generale
territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla
Capitaneria di porto nel cui ambito territoriale sono ubicate le
articolazioni o affiliazioni locali.
8.
I centri di istruzione per la nautica svolgono attività di formazione
e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle
patenti nautiche di due o più categorie previste dall'articolo
39, comma 6, tra le quali obbligatoriamente quelle di categoria
C e D, possiedono un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica,
dispongono degli insegnanti e degli istruttori di cui al comma 9 e
hanno la disponibilità giuridica di almeno un'unità da
diporto adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti.
9.
Per l'effettuazione dei corsi, il centro di istruzione per la nautica
dispone di uno o più insegnanti di teoria e, per
l'effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno
o più istruttori, o comunque di uno o più soggetti che cumulano
entrambe le funzioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
49-septies, commi 12, 13 e 14, del presente
codice. Il centro di istruzione per la nautica, nonché
le sue articolazioni e affiliazioni locali che
svolgono tale attività, comunicano al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e alle Capitanerie di porto competenti per territorio,
i nominativi del personale insegnante e istruttore
impiegato e le loro variazioni, comprovando il possesso dei requisiti
prescritti.
10.
Chiunque gestisce un centro di istruzione per la nautica in violazione
delle disposizioni di cui al comma 1 o in mancanza dei requisiti di
cui al comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa di cui
all'articolo 123, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo
decreto. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria
dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di centro
di istruzione per la nautica.
11.
Chiunque svolge attività di insegnamento teorico presso centri di
istruzione per la nautica ovvero attività di istruzione pratica su
unità da diporto nella disponibilità di centri di istruzione per la
nautica in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 49-septies,
commi 12, 13 e 14 del presente codice, è soggetto alla sanzione
amministrativa di cui all'articolo 123, comma 12, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi
dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto.
12.
In caso di esercizio dell'attività di centro di istruzione per la
nautica in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al
comma 15 è adottato provvedimento disciplinare motivato di diffida e
di eventuale sospensione dall'esercizio
dell'attività o di interdizione dall'esercizio
dell'attività di centro di istruzione per la nautica, nei casi e con
le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 15.
13.
La sanzione disciplinare dell'interdizione dall'esercizio
dell'attività di centro di istruzione per la
nautica è obbligatoriamente disposta in caso di perdita dei
requisiti morali di cui all'articolo 49-septies, comma 6, del presente
codice, da parte del legale rappresentante dell'articolazione o
dell'affiliazione locale del centro di istruzione per la nautica.
14.
Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di attività di
centri di istruzione per la nautica sono irrogate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti o dalle Capitanerie di porto competenti
per territorio rispetto al luogo in cui è stata commessa la
violazione, rispettivamente per le acque interne e per le acque
marittime, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
15.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la
conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per
la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36,
paragrafo del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate le
seguenti materie nonché i tipi di dati trattati, le operazioni
eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di
tutela degli interessati:
- a) modalità per il riconoscimento e per l'esercizio
della vigilanza amministrativa e tecnica sui centri di istruzione
per la nautica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e delle Capitanerie di porto;
- b) modalità di svolgimento dei controlli di cui al comma
3;
- c) modalità per la presentazione della domanda di
riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica da parte
delle associazioni e degli enti nautici di livello nazionale;
- d) requisiti di idoneità;
- e) prescrizioni su locali, arredi, dotazioni e strumenti
tecnici e didattici, nonché caratteristiche delle unità da diporto
nella disponibilità giuridica del centro di istruzione per la
nautica in rapporto ai corsi impartiti;
- f) modalità di svolgimento delle attività di insegnante
teorico e di istruttore pratico;
- g) modalità di svolgimento dell'attività di formazione e
di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento
delle patenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle
esercitazioni pratiche;
- h) disciplina delle modalità di diffida o sospensione
dall'esercizio dell'attività di centro di istruzione della nautica
di cui al presente decreto.
Capo II-quater (96)
Strutture dedicate alla nautica da diporto
Disciplina del transito delle unità
da diporto
1. I concessionari delle strutture dedicate
alla nautica da diporto di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b),
del decreto del presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509,
devono permanentemente riservare alle unità da diporto, a vela o a motore,
tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano al rifugio,
commisurate alle dimensioni delle unità da ormeggiare in termini di
dimensioni, pescaggio, agitazione residua all’ormeggio e apprestamenti
impiantistiche con prestazioni simili agli altri ormeggi della
concessione. I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di
72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di
avaria all’unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia
giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L’ormeggio per le
unità da diporto in transito o che approdano rifugio gratuito per un tempo
non inferiore alle quattro ore giornaliere individuato dal concessionario
nella fascia oraria dalle 9:00 alle 19:00 e per non più di tre ormeggi
nell’arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi
all’utilizzazione gratuita degli accosti in transito per il rifugio sono
resi pubblici dal gestore dei porti e degli approdi turistici.
2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero
degli accosti riservata al transito è determinato nell’8% dei posti barca
disponibili. Negli altri periodi dell’anno il numero dei posti barca
stabilito come segue:
- a) fino a 50 posti barca: due;
- b) fino a 100 posti barca: tre;
- c)i fino a 150 posti barca: cinque;
- d) fino a 250 posti barca: dieci;
- e) da 251 a 500 posti barca: quindici;
- f) da 501 a 750 posti barca: venti;
- g) oltre 750 posti barca: venticinque.
3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero
degli accosti riservato al transito destinato
a natanti e a
imbarcazioni da diporto, vela o a motore, condotte da persone
diversamente abili o con persone diversamente abili a bordo è determinato
nell’1% dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell’anno il
numero dei posti barca stabilito come segue:
(147)
- a) fino a 80 posti barca: uno;
- b) fino a 150 posti barca: due;
- c) fino a 300 posti barca: tre;
- d) da 300 a 400 posti barca: quattro;
- e) da 400 a 700 posti barca: sei;
- f) oltre 700 posti barca: otto.
4. Per la finalità di cui al comma 3 è scelta di preferenza un’area che
risulta di comodo accesso è collocata la minore distanza possibile dai
punti di erogazione di acqua e di energia elettrica. Il posto di ormeggio
deve essere riconoscibile mediante la sua delimitazione
a
terra con strisce gialle dipinte e mediante il simbolo
identificativo della destinazione dell’area e deve prevedere sistemi
idonei allo specifico attracco, che consentano comodo accesso e uso.
(147)
5. La persona diversamente abile che conduce la unità da diporto o la
persona che conduce una unità da diporto con disabile a bordo, a pena di
decadenza dal diritto di ormeggio nell’attracco di cui al comma 3, deve
comunicare al concessionario che gestisce l’ormeggio, via radio o via
telefono, la data e l’orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di
anticipo. In caso di beni del demanio marittimo non in concessione la
citata comunicazione fatta dall’autorità marittima competente.
6. Il posto di attracco riservato ai diversamente abili, quando non è
impegnato a tale fine, può essere occupato da altre unità, con
l’esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persone
diversamente abile o con persona diversamente abile a bordo, che abbia
fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto previsto al comma 5, dovrà
essere immediatamente liberato.
7. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al comma tre è
consentito, qualora non già occupato da altre unità con persona
diversamente abile, per un giorno e una notte. Nel caso in cui le
condizioni meteorologiche non consentano di prendere la navigazione,
l’autorità marittima può autorizzare il prolungamento dello
stazionamento.
8. Le richieste le prenotazioni degli accosti di cui ai commi 2 e 3 sono
annotati in un registro, numerato siglato in ogni singola pagina
dall’autorità marittima territorialmente competente.
9. In occasione di manifestazioni sportive mostre, i posti di ormeggio
riservati al transito possono essere utilizzate dalle unità partecipanti
alle gare presentate per l’esposizione.
10. Negli altri beni del demanio marittimo non in regime di concessione
destinati alla navigazione e al trasporto marittimo, con ordinanza del
capo del circondario marittimo competente è disciplinata la riserva per
gli accosti alle unità da diporto in transito o che approdano per rifugio.
Con la medesima ordinanza, al fine di garantire la sicurezza portuale
della navigazione, sono altresì individuati sistemi di regolazione degli
accessi alle isole minori da parte dei passeggeri nelle unità da diporto
adibite a noleggio e trasporto passeggeri.
11. Il capo del circondario marittimo, con riferimento alla compatibilità
delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all’articolo 2,
comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n.
509, con gli interessi marittimi con la sicurezza della navigazione
esprime il parere di competenza.
12. Nelle acque interne, nei laghi, nei parchi e nelle riserve od oasi
naturali attraversati da corsi d’acqua o che comprendano bacini
normalmente fruiti dall’utenza turistica mediante piccole imbarcazioni,
l’autorità o l’ente competente, con proprio atto determina le modalità
attuative e operative degli accosti alle unità da diporto, a vela o a
motore, in transito o che approdano per rifugio, nonché dei punti di
imbarco di transito idonee alla comoda fruizione da parte delle persone
diversamente abili. Le tariffe relative all’utilizzazione degli accosti in
transito o per rifugio sono rese pubbliche dal gestore dei punti di costo
di imbarco.
13. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo
si applicano le sanzioni amministrative previste dal codice della
navigazione in materia di uso del demanio marittimo.
Art. 49-decies (97)
Campi di ormeggio attrezzati
1. Gli enti gestori delle aree marittime
protette, nel rispetto delle norme vigenti in materia di demanio
marittimo, possono istituire campi boa e campi di ormeggio attrezzati,
anche con l’impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone
di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C) per le unità
da diporto autorizzate alla navigazione in tali zone, ai sensi del
regolamento di organizzazione dell’area marina protetta. I progetti di
installazione dei citati campi sono sottoposti, previo nullaosta del
ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del mare, al parere
vincolante dell’ufficio circondariale marittimo competente per territorio.
Nell’ambito dei campi boa e dei campi di ormeggio una quota pari al 15%
degli ormeggi e riservata alle unità a vela.
2. Allo scopo di tutelare l’ecosistema, nell’ambito dei campi boa e di
ormeggio di cui al comma 1 è vietato l’ancoraggio al fondale. I campi boa
e i campi di ormeggio sono finalizzati al perseguimento delle seguenti
finalità:
- a) contenimento dei fenomeni di aratura e danneggiamento dei fondali
derivanti dall’ancoraggio delle unità da diporto;
- b) erogazione di un numero limitato e annualmente programmato di
permessi di stazionamento nell’area marina;
- c) garanzia della trasparenza dei criteri di accesso ai campi boa e
di ormeggio, attraverso idonee forme di pubblicità degli stessi e di
prenotazione non onerosa anche per via telematica.
3. Gli enti gestori che istituiscono i campi boa e di ormeggio di cui al
comma 1 definiscono tariffe orarie e giornalieri di stazionamento negli
stessi, anche in relazione all’attivazione combinata di servizi aggiuntivi
esclusivamente nel settore della nautica da diporto, per la cui
applicazione acquisiscono il nulla osta del ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
4. I proventi riscossi ai sensi del comma 3 dagli enti gestori sono
destinati al recupero delle spese di allestimento e manutenzione dei campi
boa e di ormeggio, a interventi volti a incrementare la protezione
ambientale dell’area marina protetta.
5. Nell’allestimento dei campi boa e di ormeggio gli enti gestori sono
tenuti all’individuazione di sistemi compatibili con le caratteristiche
dei fondali, a basso impatto ambientale paesaggistico, con il minimo
ingombro sul fondale, opportunamente dimensionati in relazione alla
tipologia e alla dimensione delle unità per le quali viene effettuato
l’ormeggio.
6. Gli enti gestori possono allestire sistemi tecnologicamente avanzati
per il monitoraggio remoto degli ormeggi e delle strutture a terra, al
fine di verificarne costantemente il corretto posizionamento e
funzionamento.
7. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione, i campi boa e di
ormeggio sono segnalati in mare sulla base delle prescrizioni del
competente comando zona fari e la posizione le caratteristiche degli
stessi devono essere comunicate dagli enti gestori all’ufficio
circondariale marittimo competente per il successivo inoltro all’Istituto
geografico della marina militare.
Art. 49-undecies (97)
Assistenza e traino per Imbarcazioni e natanti in mare
1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nella navigazione e
di prevenire l'inquinamento in mare, è istituito il servizio di assistenza
e traino per le imbarcazioni e natanti da diporto.
2. Il servizio di cui al comma 1 è svolto
da soggetti privati, singoli o associati, dalle cooperative e gruppi
ormeggiatori di cui all’articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
previa sottoscrizione di una polizza assicurativa che copre i rischi
derivanti dall’attività e comunicazione alla capitaneria di porto
competente per le attività di cui all’articolo 68 del codice della
navigazione. La citata comunicazione consente agli operatori di
intervenire per l’assistenza alle imbarcazioni da diporto fino alla
lunghezza di metri 24.
3. Nel caso in cui sussista un pericolo attuale o presumibile per
l’incolumità delle persone a bordo, o vi è la presenza la possibilità di
un inquinamento, è fatto obbligo anche l’operatore chiamato per
l’assistenza di contattare immediatamente l’autorità marittima.
4. Le attività comprese nell’ambito del servizio di assistenza sono le
seguenti:
- a) riparazioni meccaniche, idraulici ed elettriche, nonché
all’attrezzatura velica;
- b) consegna di pezzi di ricambio le forniture di bordo in genere;
- c) interventi di ausilio alla navigazione quali disincaglio,
scioglimento delle eliche, riavvio dei motori, ricarica delle
batterie;
- d) le altre attività che consentono di risolvere sul posto i
problemi tecnici di varia natura che impediscono la normale
navigazione.
5. È consentito il traino fino alla struttura per la nautica da diporto
più idonea tecnicamente ad accogliere l’unità nel caso di impossibilità di
risolvere il problema sul posto, laddove tale attività non comporta alcun
pericolo per la sicurezza della navigazione. È fatto obbligo agli
operatori di cui al comma 2 di comunicare tempestivamente al rientro
presso la struttura per la nautica da diporto individuata le attività di
cui ai commi 4 e 5 all’autorità marittima territorialmente competente.
6. Le spesa sostenuta per le attività di cui al comma 4, sono interamente
a carico dei soggetti richiedenti.
7. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabiliti i
criteri e le modalità di svolgimento del servizio, i requisiti
tecnico-professionali degli operatori che svolgono il servizio e i
requisiti dell’imbarcazione utilizzata per il servizio.
Titolo IV
EDUCAZIONE MARINARESCA (98)
Art. 52
(99)
Giornata del mare e cultura marina
1. La Repubblica riconosce il giorno 11
aprile di ogni anno quale “giornata del mare" presso istituti scolastici di
ogni ordine e grado, al fine di sviluppare la cultura del male inteso come
risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.
2. La giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di
cui alla legge 27 maggio 1949 n. 260.
3. In occasione della giornata di cui al
comma 1 istituti scolastici di ogni ordine e grado possono promuovere
nell’ambito della propria autonomia e competenza, senza nuovi maggiori oneri
per la finanza pubblica, iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare.
4. Per l’attuazione delle iniziative di cui al comma 3, il ministro
dell’istruzione dell’Università e della ricerca, sentiti i ministri degli
esteri e della cooperazione internazionale, dell’ambiente e della tutela del
territorio del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle
infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dei beni e delle
attività culturali e del turismo, nonché il comitato olimpico nazionale
italiano, impartisce le opportune direttive.
5. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e
artistico legato al mare in particolare ponendo in rilievo il contributo del
mare allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio nazionale
nonché al fine di preservare le tradizioni marinaresche della comunità
italiana, anche all’estero, possono essere organizzate manifestazioni
pubbliche, cerimonie, incontri, nonché iniziative finalizzate alla costruzione
dell’opinione pubblica e nelle giovani generazioni della cultura e conoscenza
del mare.
6. Nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e delle
prerogative costituzionali delle regioni, può essere inserito nei piani
formativi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado l’insegnamento
della cultura del mare dell’educazione marinara. L’insegnamento è impartito
dai docenti delle scuole pubbliche e private in possesso di specifiche
competenze e da docenti specialistici nel caso in cui non è possibile coprire
le ore di insegnamento con i docenti d’istituto.
7. Gli insegnamenti di cui al comma 6 possono essere realizzati tramite
specifici progetti formativi con il Ministero della difesa, la Marina
militare, il Corpo delle capitanerie di porto, Coni, Federazione italiana
vela, Lega navale italiana, associazioni nazionale di categoria, nonché
attraverso gli istituti tecnici-settore tecnologico, indirizzo trasporti
logistica. (148)
8. Le iniziative previste dal presente
articolo sono organizzate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente comunque senza nuovi maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Titolo V
NORME SANZIONATORIE
Illeciti amministrativi
Art.
53
(100)
Violazioni commesse con unità da diporto
1. Chiunque assume o ritiene il comando o la
condotta ovvero la direzione nautica di unità da diporto senza la prescritta
abilitazione, perché non conseguita revocata o non convalidata per mancanza
dei requisiti ovvero sospeso ritirata, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 2.755 euro a 11.017 euro. La sanzione
raddoppiata nel caso di comando condotta di una nave da diporto.
2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione
nautica di un’unità da diporto con la prescritta abilitazione scaduta di
validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
276 euro a 1377 euro. L’organo accertatore provvede al ritiro della patente
nautica scaduta.
3. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione
nautica di un’unità da diporto che non è in regola con quanto stabilito dall’
articolo 17 in materia di trascrizione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine
protette, chiunque nell’utilizzo di un’unità da diporto non osserva una
disposizione di legge di regolamento, un provvedimento legalmente emanato
dall’autorità competenti in materia di uso del demanio marittimo, del mare
territoriale, ivi comprese le lagune, nelle acque interne e dei porti, ovvero
non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza
della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 276 euro a 1.377 euro. Se il fatto è commesso con l’impiego di un
natante da diporto la sanzione ridotta alla metà.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque assume o ritiene la condotta
ovvero la direzione nautica di una imbarcazione o di un natante da diporto,
per i quali la potenza del motore installato e ambito di navigazione non è
richiesta la patente nautica, senza i prescritti requisiti di età di cui all’
articolo 39 del presente codice è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro a 665 euro.
6. Chiunque nell’utilizzo di un’unità da diporto supera i limiti di velocità
previsti per la navigazione negli specchi d’acqua portuali, nei pressi di
campi boa, di spiagge di lividi, nei corridoi destinati al lancio
all’atterraggio nelle vicinanze di imbarcazioni alla fonda è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 414 euro a 2.066 euro.
La determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono utilizzate
apparecchiature debitamente omologate le cui caratteristiche sono stabilite
dal regolamento di attuazione del presente codice.
7. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non
osserva una disposizione del presente codice, del regolamento di attuazione
dello stesso un provvedimento emanato dall’autorità competente in base al
presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 65 euro a 665 euro.
8. In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che
prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, l’utilizzatore dell’unità da
diporto in locazione finanziaria è obbligato in solido con l’autore delle
violazioni al pagamento della somma da questi dovuta se non prova che la
navigazione è avvenuta contro la sua volontà.
9. La patente nautica è sospesa, da uno a tre mesi, per:
- a) chiunque commette le violazioni di cui al comma 6;
- b) chiunque nell’utilizzo di un’unità da diporto si mantiene una
distanza inferiore ai 100 metri dal segnale di posizionamento del
subacqueo;
- c) chiunque nell’utilizzo di un’unità da diporto come unità appoggio per
immersioni subacquee a scopo sportivo ricreativo non ha a bordo i previsti
mezzi di salvataggio o le dotazioni di sicurezza o la persona abilitata al
primo soccorso subacqueo.
10. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 9 sono reiterate nei due
anni dal compimento della prima violazione, la patente nautica e revocata.
Art. 53-bis (101)
Conduzione di unità da diporto sotto l’influenza dell’alcol
1. È vietato assumere ritenere il comando la
condotta ovvero la direzione nautica di un’unità di diporto in stato di
ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque assuma ritiene il comando la condotta ovvero la direzione nautica
di un’unità di diporto in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non
costituisca reato:
- a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.755 euro
a 11.017 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un
tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g per litro (g/l).
All’accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da tre a
sei mesi;
- b) con la sanzione amministrativa da 3000 euro a 12.500 euro, qualora sia
stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a
0,8 e non superiore a 1,5 g per litro (g/l). All’accertamento della
violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente nautica da sei mesi a un anno;
- c) con la sanzione amministrativa da 5000 euro a 15.000 euro, qualora sia
stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a
1,5 g per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue in ogni
caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
nautica da uno a due anni. La patente nautica è sempre revocata, in caso di
reiterazione nel biennio.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono raddoppiate ed è
disposto il sequestro, salvo che l’unità appartenga a persona estranea
all’illecito, nel caso in cui che assuma ritiene comando la condotta ovvero la
direzione nautica di unità da diporto è stato di ebbrezza provoca un sinistro
marittimo. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o condotta di una
nave da diporto. Per chiunque provoca un sinistro marittimo la patente nautica
sempre revocata nel caso in cui è stato accertato un valore corrispondente a
un tasso alcolemico superiore a 1,5 g per litro (g/l).
4. Salvo che sia disposto il sequestro ai sensi del comma 3, l’unità, qualora
non possa essere condotta da altra persona idonea, può essere fatta
trainare fino al luogo indicato dall’interessato fino alla più vicina
struttura dedicata per la nautica da diporto e lasciata in consegna al
proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le
spese per il recupero ed il traino sono interamente a carico del trasgressore.
5. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate da 1/3 alla
metà quando la violazione è commessa dopo le 22:00 e prima delle 7:00.
6. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di
sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 7, gli organi accertatori,
secondo le direttive fornite dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e dal ministro della salute, nel rispetto della riservatezza personale e senza
pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre conduttori delle unità
da diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o altrove, anche
attraverso apparecchi portatili.
7. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 6 hanno dato esito
positivo o in ogni caso di sinistro marittimo ovvero quando si abbia
altrimenti motivo di ritenere che il conduttore dell’unità del porto si trova
in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli
organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio
comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e
procedure determinati con decreto del ministro delle strutture dei trasporti,
di concerto con i ministri dell’interno, della giustizia e della salute,
sentito il consiglio superiore di sanità, previa acquisizione del parere del
garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 154, comma
4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e senza nuovi a maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
8. Qualora non sia possibile effettuare l’accertamento di cui al comma 7 o il
conduttore rifiuti di sottoporsi allo stesso, gli agenti accertatori, fatto di
salvi ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conduttore
presso le strutture sanitarie delle amministrazioni presso le strutture
sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate comunque a tali fini
equiparate, per l’accertamento del tasso alcolemico. Le medesime disposizioni
si applicano in caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le attività di
accertamento di soccorso. In tal caso, le strutture sanitarie, su richiesta
degli organi accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore di
unità da diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto alle cure
mediche, nonché rilasciano gli organi accertatori la relativa certificazione,
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti
disposizioni di legge. E del referto sanitario in caso di cure mediche deve
essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo accertatori che ha
proceduto agli accertamenti, all’autorità competente che hai lasciato la
patente nautica per gli eventuali provvedimenti di competenza.
9. Qualora gli accertamenti di cui ai commi 6 e 7 hanno dato esito positivo,
gli organi accertatori possono disporre ritiro della patente nautica per un
periodo non superiore ai 10 giorni. La patente nautica può essere
ritirata anche nel caso in cui l’esito degli accertamenti di cui al comma 8
non è immediatamente disponibile. La patente nautica ritirata e depositata
presso l’ufficio comando da cui dipende l’organo accertatori.
10. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 7 o 8 risulta un valore
corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 g per litro (g/l),
l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione
delle sanzioni di cui al comma 2.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento
di cui ai commi 6, 7 o 8, il conduttore dell’unità da diporto è punito con la
sanzione di cui al comma 2, lettera c), primo periodo.
12. Alla sanzione per la violazione di cui al comma 2, lettera c), consegue in
ogni caso il sequestro dell’unità salvo che la stessa appartenga a persona
estranea alla violazione. Con provvedimento dell’autorità competente che ha
disposto la sospensione della patente nautica è ordinato che il conduttore
dell’unità da diporto si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni di
cui al comma 13.
13. Con il provvedimento con il quale disposta la sospensione della patente
nautica, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici,
l’autorità competente che ha rilasciato la patente nautica ordina che il
conduttore dell’unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli
uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, qui sono
attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di
60 giorni.
Art. 53-ter (102)
Conduzione di unità da diporto sotto l’influenza dell’alcol per soggetti di
età inferiore ai 21 anni e per coloro che conducono un’unità da diporto
utilizzata a fini commerciali.
1. È vietato assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero la direzione
nautica di un unità da diporto dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto
l’influenza di queste per:
2. I soggetti di cui al comma 1 che assumono ritengono al comando la
condotta, direzione nautica di un’unità da diporto dopo aver assunto bevande
alcoliche e sotto l’influenza di queste sono puniti con una sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro, qualora
sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a
0 (zero) e non superiore a 0,5 g per litro (g/l). Nel caso in cui i soggetti
di cui al comma 1, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provocano
sinistro marittimo, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate ed
è disposto il sequestro, salvo che l’unità appartenga a persone estranee
all’illecito.
3. Per i soggetti di cui al comma 1, ove incorrono negli illeciti di cui all’articolo 53-bis, comma 2, lettera a), le sanzioni previste
sono aumentati di un terzo; ove incorrono negli illeciti di cui all’articolo
53-bis, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni previste sono aumentate da
un terzo alla metà.
4. La patente nautica è sempre revocata, qualora sia stato accertato un valore
corrispondente un tasso alcolemico superiore a 1,5 g per litro (g/l), per i
soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, ovvero in caso di reiterazione
nel biennio per i soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma.
5. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 53-bis,
commi 6, 7, 8, 9, 10 e 13. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso
di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 6, 7 e 8
dell’articolo 53-bis, il conduttore dell’unità da diporto è soggetto
alle sanzioni previste dal comma 2, lettera c) nel medesimo articolo,
aumentate da un terzo alla metà. All’accertamento della violazione consegue in
ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente nautica da uno a due anni. La patente nautica sempre revocata, in caso
di reiterazione nel biennio.
Art.
53-quater (103)
Conduzione di unità
da diporto in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope
1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione
nautica di un'unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica dopo aver
assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, ove il fatto non
costituisca reato, con la sanzione amministrativa da 2755 euro a 11017 euro.
All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due
anni. Per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b),
dell'articolo 53-ter, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo
del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Le sanzioni sono
raddoppiate nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. La patente
nautica è sempre revocata quando la violazione è commessa da uno dei
conduttori di cui alla lettera b) del citato comma 1
dell'articolo 53-ter, ovvero in caso di reiterazione nel biennio.
2. Se il conduttore di unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica
provoca un sinistro marittimo, le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate
ed è disposto il sequestro dell'unità, salvo che l'unità appartenga a persona
estranea all'illecito.
3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate da un terzo
alla metà quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
4. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di
sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 6, gli organi accertatori,
secondo le direttive fornite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e dal Ministro della salute, previa acquisizione del parere del Garante per la
protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto della riservatezza personale
e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conduttori
delle unità da diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove,
anche attraverso apparecchi portatili.
5. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 4 hanno dato esito
positivo, ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il
conduttore dell'unità da diporto si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso
di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conduttore, nel rispetto della
riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, può
essere sottoposto ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero
analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale
sanitario ausiliario delle amministrazioni competenti previsto dalla normativa
vigente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentito
il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni, sono
stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e
le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi.
Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente
periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui
al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo
orale, su campioni di fluido del cavo orale.
6. Nei casi previsti dal comma 5, qualora non sia possibile effettuare il
prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle amministrazioni
ovvero qualora il conduttore rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti
accertatori, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge,
accompagnano il conduttore presso le strutture sanitarie delle amministrazioni
o presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o
comunque
a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai
fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di
sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in
caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le attività di accertamento e
di soccorso.
7. Le strutture sanitarie di cui al comma 6, su richiesta degli organi
accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore di unità da
diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto alle cure mediche, ai
fini indicati al comma 6. Gli accertamenti possono riguardare anche il tasso
alcolemico così come previsto negli articoli 53-bis e 53-ter del presente codice.
8. Le strutture sanitarie di cui al comma 6 rilasciano agli organi accertatori
la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate,
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti
disposizioni di legge. Copia del referto sanitario deve essere tempestivamente
trasmessa, a cura dell'organo accertatore che ha proceduto agli accertamenti,
all'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica per gli eventuali
provvedimenti di competenza.
9. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 5, 6, 7 non sia
immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 4 abbiano dato
esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conduttore si
trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope, gli organi accertatori possono disporre il ritiro
della patente nautica fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un
periodo non superiore a dieci giorni. La patente nautica è ritirata ed è
depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.
10. L'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica, sulla base
dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 5, ovvero della
certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 6, al fine di verificare
il mantenimento dei requisiti psico-fisici, ordina che il conduttore
dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle
aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite
funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di novanta
giorni e dispone la sospensione in via cautelare della patente nautica fino
all'esito della visita medica.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento
di cui ai commi 4, 5 e 6, il conduttore dell'unità da diporto è soggetto alla
sanzione di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettera c).
Con il provvedimento con il quale è disposta la sospensione della patente
nautica, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici,
l'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica ordina che il
conduttore dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli
uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono
attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di
sessanta giorni.
Art.
53-quinquies (104)
Sospensione della licenza di navigazione e ritiro della dichiarazione di
potenza
1. La sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione da
quindici a sessanta giorni, qualora il trasgressore sia il proprietario o
l'armatore o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, si
applica:
2. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 è riportato sulla licenza di
navigazione.
3. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse mediante utilizzo di un
natante da diporto, si procede al ritiro della dichiarazione di potenza o del
documento equivalente da parte dell'organo accertatore per un periodo di tempo
da quindici a sessanta giorni.
4. In caso di navigazione con licenza di navigazione sospesa o senza la
dichiarazione di potenza o documento equivalente in quanto ritirati, è
disposto il sequestro cautelare amministrativo dell'unità da diporto, di cui
all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 54.
(105)
Abusivo utilizzo della autorizzazione alla navigazione temporanea
1. Chiunque utilizza l'autorizzazione alla navigazione temporanea per
navigare fuori dei casi previsti dall'articolo 31, comma 1,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755
euro a 11017 euro.
Art. 55. (106)
Esercizio abusivo delle attività
commerciali con unità da diporto
1. Chiunque esercita le attività di cui
all'articolo 2, comma 1, del presente codice senza
l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo
ovvero utilizza unità da diporto per attività diverse da quelle cui sono
adibite o esercita con unità da diporto le attività di trasporto di
persone a titolo oneroso di cui agli articoli
da 396 a 418 del codice della navigazione, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 2775 euro a 11017 euro.
2. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque non presenta la dichiarazione
di cui all'articolo 2, comma 4.
3. Nel caso di impiego di unità da diporto per le attività di trasporto di
persone a titolo oneroso di cui al comma 1, la patente nautica è sospesa
da uno a tre mesi e, se la violazione è reiterata nel biennio, la patente
nautica è revocata.
Art. 55-bis.
(107)
Sanzioni per danno ambientale
1. Le sanzioni di cui agli articoli 53, 53-bis,
53-ter, 53-quater, 54
e 55 sono aumentate da un terzo alla metà nel caso
in cui dalle violazioni ivi previste è derivato danno o pericolo di danno
all'ambiente, salvo che il fatto costituisca reato.
2. In caso di danno o pericolo di danno all'ambiente è sempre disposta la
revoca della patente nautica, e, nei casi di maggiore gravità, è disposto il
sequestro dell'unità da diporto.
Art. 57
Rapporto delle violazioni
1. Per gli illeciti amministrativi di cui al presente codice in materia di
navigazione marittima, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto
dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie
di porto.
2. Per gli illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di
unità da diporto, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto
dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie
di Porto ed emettono l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre
1981, n. 689, sentito il parere delle competenti Direzioni generali del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico, le
quali in qualità di Autorità di vigilanza, possono disporre attività ispettive
supplementari. Il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, anche in
caso di pagamento in misura ridotta, trasmette copia dei verbali redatti alle
predette Direzioni generali. (13)
2. Ove si tratti di illeciti amministrativi in materia di costruzione e
progettazione di unità da diporto, l'autorità competente emette l'ordinanza di cui
all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle
amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, che possono disporre indagini
supplementari.
Art. 57bis
Vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Inquinamento acustico (7)
1.
Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei
prodotti alimentari, le regioni disciplinano la somministrazione itinerante
di cibo e bevande, nonché le attività di commercio al dettaglio operate in
mare e nelle acque interne mediante unità da diporto utilizzate a tale fine
commerciale durante la stagione balneare. Con riguardo alle bevande
alcoliche, la relativa somministrazione è disciplinata in maniera più
restrittiva nelle aree interessate da intenso traffico diportistico e
commerciale allo scopo di prevenire sinistri dovuti al loro abuso. (149)
2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 è disciplinato l'utilizzo di
diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione balneare, allo
scopo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico.
2-bis. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, nell'ambito
delle proprie competenze, vigila sul rispetto dei provvedimenti regionali di
cui ai commi 1 e 2, irrogando le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.
(108)
Art. 57-ter. (109)
Disposizioni procedurali e pagamento in misura ridotta
1. In tutte le
ipotesi in cui il presente codice prevede che a una determinata violazione
consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni
generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981,
n. 689, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Per le violazioni per le quali il
presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso
il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo
della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e
qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del
relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di
sessanta giorni dalla contestazione o, se questa non vi è stata, dalla
notificazione degli estremi della violazione.
3. La somma di cui al comma 2 è ridotta
del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla
contestazione o dalla notificazione. Nel verbale contestato o notificato
devono essere indicate le modalità di pagamento con il richiamo delle norme
sui versamenti.
4. La
riduzione di cui al comma 3 non si applica alle violazioni del presente codice
per cui è previsto il sequestro dell'unità da diporto o la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente
nautica, nonché quando il trasgressore si è rifiutato di esibire la patente
nautica, ove prevista, o qualsiasi altro documento che, ai sensi della normativa
vigente, deve avere a bordo.
Titolo VI
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 58
Durata dei procedimenti
1. I procedimenti amministrativi relativi alle unità
da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di
presentazione della documentazione prescritta.
1-bis. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a
sette giorni in caso di richiesta di estratto dai registri o copie di documenti.
(110)
2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al
procedimento di rilascio del certificato limitato di radiotelefonista per l'uso di
apparati radiotelefonici installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle
centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a 60 watts, di cui all'articolo
2-bis del decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 21
novembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data
23 febbraio 1957, n. 50, e successive modificazioni, qualora il predetto certificato
riguardi l'uso di apparati installati a bordo di unità da diporto.
1. Le unità da diporto di qualsiasi bandiera, se non
adibite ad attività commerciale, sono esenti dall'obbligo di presentazione della
nota di informazioni all'autorità marittima all'arrivo in porto e dal rilascio delle
spedizioni prima della partenza dal porto stesso.
2. Alle unità da diporto battenti bandiera dell'Unione europea adibite ad attività
commerciale e alle navi di cui all'articolo 3 della legge
8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
3. Le unità da diporto battenti bandiera di Stati non appartenenti all'Unione
europea adibite ad attività commerciale sono tenute a espletare le formalità di
arrivo presso l'autorità marittima del primo porto di approdo nazionale con rilascio
delle spedizioni per mare aventi validità di un anno, nonché a espletare le
formalità di partenza quando lasciano l'ultimo porto nazionale con rilascio delle
spedizioni per l'estero. Le formalità possono essere espletate per via telematica
anche tramite il locale raccomandatario marittimo, il quale inoltra alla competente
autorità la lista dei componenti l'equipaggio e la lista dei passeggeri sottoscritta
dal comandante.
Art. 60
Denuncia di evento straordinario
1. Se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono verificati
eventi straordinari relativi all'unità da diporto o alle persone a bordo, il
comandante dell'unità da diporto deve farne denuncia all'autorità marittima o
consolare entro tre giorni dall'arrivo in porto con le modalità di cui all'articolo
38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. In caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumità fisica di persone o
l'integrità ambientale (112) , il termine di
cui al comma 1 è ridotto a ventiquattro ore.
3. Le autorità di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad investigazioni
sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause.
3-bis.
Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito,
nel rispetto delle disposizioni del codice
dell'amministrazione digitale e delle regole tecniche adottate ai sensi
dell'articolo 71 del medesimo codice, l'archivio nazionale dei prodotti delle unità
da diporto.
(150)
3-quater.
L'archivio di cui al comma 3-bis è informatizzato ed è popolato e aggiornato con i
dati risultanti dalle investigazioni di cui al comma 3. L'archivio contiene dati di
natura tecnica e dati relativi agli infortuni e ai danni alla salute anonimizzati.
In nessun caso l'archivio registra dati personali identificativi dei soggetti
coinvolti nei sinistri.
(150)
3-quinquies.
Con il regolamento di attuazione del presente codice è stabilita l'organizzazione e
il funzionamento dell'archivio di cui al comma 3-bis, l'accesso allo stesso e le
modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte delle autorità marittime,
della navigazione interna e consolari.
(150)
3-sexies.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
(150)
Art. 61
Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali
1. In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unità da diporto non adibite
ad uso commerciale, ove dal fatto non derivi l'apertura di un procedimento penale,
l'inchiesta formale di cui all'articolo 579 del
codice della navigazione è disposta soltanto ad istanza degli interessati.
Art. 62
Iscrizione di unità da diporto destinate esclusivamente alla navigazione nelle
acque interne
1. I proprietari di imbarcazioni da diporto non iscritte o cancellate dai registri
delle imbarcazioni da diporto in quanto destinate alla sola navigazione nelle acque
interne, devono provvedere all'iscrizione delle proprie unità entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente codice. A tal fine, qualora
l'interessato non sia in possesso di uno dei titoli di proprietà, può essere
presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione
autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, comprensiva
dell'attestazione che l'unità ha navigato esclusivamente in acque interne.
2. Per l'iscrizione delle imbarcazioni da diporto di cui al comma 1 la
documentazione tecnica può essere sostituita da un'attestazione di idoneità
rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero autorizzato
ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, qualora l'unità sia stata
immessa in commercio o messa in servizio in uno degli Stati membri dell'area
economica europea prima del 16 giugno 1998.
3. Le imbarcazioni da diporto di cui al comma 1, già iscritte e cancellate dai
registri delle imbarcazioni da diporto, possono essere nuovamente iscritte presso lo
stesso ufficio sulla base della documentazione di proprietà e tecnica agli atti del
predetto ufficio. L'ufficio di iscrizione può disporre, a spese
dell'interessato, una visita di ricognizione dell'unità da parte di un organismo
notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314.
Art. 63
Tariffe per prestazioni e servizi
1. Alle procedure relative all'attestazione di conformità delle unità da diporto e
dei loro componenti e a quelle finalizzate alla designazione degli organismi
abilitati ad attestare la conformità, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché
all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni
dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
1-bis. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1,
erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto
(SISTE), gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti previsti con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. (113)
2. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1 e
1-bis (114), da richiedere agli organi
competenti, gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi
previsti nella tabella A contenuta nell'allegato XVI, nonché dei tributi speciali
previsti dalla tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come
sostituita dall'allegato 1 alla legge 6 agosto 1991, n. 255.
Conseguentemente le tariffe di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella 3 allegata alla
legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche, si applicano relativamente
alle prestazioni ed ai servizi diversi da quelli riguardanti la nautica da diporto.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli importi dei diritti e
dei compensi di cui ai commi 1-bis e 2 (115)
sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti.
3-bis. Gli introiti derivanti dai diritti previsti dal comma 1-bis affluiscono a
un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato, per essere interamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica
da diporto (SISTE). (116)
4. Gli introiti derivanti dai diritti e compensi previsti nella tabella A
contenuta nell'allegato XVI, affluiscono ad un
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato,
per essere riassegnati, fino al limite del venticinque per cento, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per interventi da definire, nei limiti delle
predette risorse, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 64
Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche
1. L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche è
subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto
dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure.
2. L'ammontare del predetto diritto è stabilito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti,
il quale viene aggiornato periodicamente e secondo necessità. (151)
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le
amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine di disciplinare,
secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di
seguito indicate:
- a) modalità di iscrizione nell'Archivio
telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) (117)
delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi
compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e
delle navi da diporto;
- b) procedure relative alla cancellazione delle
unità da diporto dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto
(ATCN); (118)
- c) disciplina relativa ai casi di perdita di
possesso delle unità da diporto;
- d) procedimento per il rilascio e il rinnovo dei
documenti delle unità da diporto attraverso il Sistema telematico centrale della
nautica da diporto (SISTE); (119)
- e) disciplina del regime amministrativo degli
apparati ricetrasmittenti di bordo;
- f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il
comando, la condotta e la direzione nautica delle unità da diporto, ivi compresa
l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il
conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili e
l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di consentire, in caso di
caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del
pilota automatico e l'arresto dei motori;
- g) sicurezza della navigazione e delle unità da
diporto, ivi comprese quelle impiegate in attività di noleggio o come unità
appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
- h) individuazione, in
base alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici
marittimi detentori dei registri di iscrizione, degli uffici provinciali del
Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorizzati a tenere i
registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto; (120)
- i) normativa tecnica per i motori a doppia
alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido;
- l) disciplina relativa alla navigazione temporanea
e condizioni di sicurezza da osservare durante la predetta navigazione; (121)
- m) disciplina relativa ai procedimenti
amministrativi gestiti attraverso lo Sportello telematico del diportista (STED)
e del relativo regolamento di attuazione. (122)
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 1 si applicano le disposizioni regolamentari vigenti.
Art. 66
Disposizioni abrogative
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogate le
seguenti disposizioni:
- a) gli articoli 213,
214, 215, 216, 218, 1212 e 1291
del codice della navigazione;
- b) gli articoli 96, 97 e 98 del regolamento per la
navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
giugno 1949, n. 631;
- c) gli articoli 314, comma 2, 401, 402, 403, 404,
405, 406, 407 e 538 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione
(navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328;
- d) l'articolo 52 della legge 9 febbraio 1963, n.
82, e successive modificazioni;
- e) la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive
modificazioni, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo
65;
- f) l'articolo 28 della legge 26 aprile 1986, n.
193;
- g) gli articoli 5 e 10 della legge 5 maggio 1989,
n. 171;
- h) il decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive
modificazioni;
- i) gli articoli dall'1 al 18, 20 e 21 del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
- l) i commi 8, 9, 10 dell'articolo 10 ed il comma
3-bis dell'articolo 15 del decreto-legge
21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo
2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono abrogati i commi dall'1 al
7 dell'articolo 10 del decreto-legge
21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 647.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice è soppresso il n. 4
dell'allegato 1 alla legge 8 marzo 1999, n. 50.
Art. 67
Disposizioni transitorie e finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
ALLEGATI
n.b.: le
note 1, da 3 a 6, 10, 11 e 13 (qui omesse) si riferivano ad articoli del codice ora
definitivamente abrogati (artt. da 5 a 13, 33, 56) del testo
originale del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cui si rinvia chi
volesse esaminarli.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 59ter del d.l. 24
gennaio 2012, n. 1, Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitività (in G.U. n.19 del 24-1-2012 - Suppl. Ordinario
n. 18) convertito con modifiche dalla l. 24 marzo 2012, n. 27.
(7) Articolo aggiunto dall'art. 24, comma 1bis, lett. d) del d.l. 30
dicembre 2008, n. 207, convertito con modifiche dalla l. 27 febbraio 2009, n. 14, la
cui rubrica è stata così modificata dall'art. 27 del d.
lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n.
229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172,
in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(8) Parte in corsivo aggiunta dall'allegato alla l. 9 agosto 2013, n. 98, Conversione
in legge, con modificazioni, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia. (GU n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n.
63).
(9) Parte in corsivo aggiunta dall'art. 23, comma 1 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69,
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (GU n.144 del 21-6-2013 - Suppl.
Ordinario n. 50) e successivamente modificata in sede di conversione con l'aumento del
termine sino a 42 giorni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, Conversione in legge, con
modificazioni, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia. (GU n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63).
(12) Allegato abrogato dall'art. 46 del d. lgs. 11 gennaio
2016, n. 5, Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua
e che abroga la direttiva 94/25/CE.
(14) Comma così sostituito dall'art. 1, punto a) del d. lgs.
3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione
dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(15) Comma aggiunto dall'art. 1, punto b) del d. lgs. 3
novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione
dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(16) Rubrica e parti del testo in corsivo come risultanti dalle modifiche apportate
dall'art. 2 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione
ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della
nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6
della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7
ottobre 2015, n. 167.
(17) Articolo così sostituito dall'art. 3 del d. lgs. 3
novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione
dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(18) Comma aggiunto dall'art. 4 del d. lgs. 3 novembre 2017,
n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a
norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo
1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(19) Testo dell'articolo come risultante dall'inserzione delle parti in corsivo
operata dall'art. 5 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229,
Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante
codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1
della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(20) Articolo inserito dall'art. 6 del d. lgs. 3 novembre
2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione
dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(21) Comma così risultante per le modifiche apportate dall'art.
7, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto
ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n.
167.
(22) Comma aggiunto dall'art. 7, punto b) del d. lgs. 3
novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione
dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(23) Parti in corsivo sostituite o aggiunte dall'art. 8 del
d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(24) Comma così risultante per le modifiche apportate dall'art.
9, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto
ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n.
167.
(25) Comma aggiunto dall'art. 9, punto b) del d. lgs. 3
novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione
dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(26) Rubrica così sostituita dall'art. 10, punto a) del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(27) Comma così sostituito dall'art. 10, punto b) del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(28) Comma così risultante per le modifiche apportate dall'art.
10, punto c) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto
ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n.
167.
(29) Comma così sostituito dall'art. 10, punto d) del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167,
nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art.
6 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n.
229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167
(30) Comma così risultante per le modifiche apportate dall'art.
10, punto e) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto
ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n.
167.
(31) Comma aggiunto dall'art. 10, punto f) del d. lgs. 3
novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione
dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(32) Rubrica così sostituita dall'art. 11, punto a) del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(33) Comma così sostituito dall'art. 11, punto b) del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(34) Comma aggiunto dall'art. 11, punto c) del d. lgs. 3
novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione
dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(35) Parte in corsivo risultante dallemodifiche apportate dall'art.
11, punto d) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto
ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n.
167.
(36) Rubrica così modificata dall''art. 12, punto a) del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(37) Comma così modificato dall''art. 12, punto c) del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(38) Comma così modificato dall''art. 12, punto d) del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(39) Testo così modificato dall''art. 13, punto c) del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(40) Testo così modificato dall''art. 13, punto a) del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(41) Comma così modificato dall''art. 13, punto b) del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(42) Comma così modificato dall''art. 14, punto a) del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(43) Comma così modificato dall''art. 14, punto b) del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(44) Comma così modificato dall''art. 14, punto c) del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(45) Comma così modificato dall''art. 14, punto d) del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(46) Comma così modificato dall'art. 15, punto a) del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(47) Comma così modificato dall'art. 15, punto b) del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(48) Articolo inserito dall''art. 16 del d. lgs. 3 novembre
2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione
dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(49) Rubrica così modificata dall''art. 17, punto a) del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(50) Testo risultante dalle modifiche apportate dall'art.
17, punto b) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229,
Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante
codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1
della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(51) Comma inserito dall''art. 17, punto c)
del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(52) Testo risultante dalle modifiche apportate dall'art.
17, punto d) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229,
Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante
codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1
della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(53) Testo risultante dalle modifiche apportate dall'art.
17, punto e) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229,
Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante
codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1
della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(54) Rubrica così modificata dall''art. 18, punto a)
del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed
integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della
nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6
della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7
ottobre 2015, n. 167.
(55) Testo risultante dalle modifiche apportate dall'art.
18, punto b) del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(56) Comma inserito dall'art. 18, punto c)
del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed
integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della
nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6
della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7
ottobre 2015, n. 167;
parte in corsivo modificata dall'art.
10 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative
e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017,
n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(57) Articolo inserito dall'art. 19, del
d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(58) Testo risultante dalle modifiche apportate dall'art.
20, punto a), del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229,
Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante
codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1
della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(59) Testo risultante dalle modifiche apportate dall'art.
20, punto b), del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229,
Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante
codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1
della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(60) Testo risultante dalle modifiche apportate dall'art.
20, punto c), del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229,
Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante
codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1
della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(61) Testo risultante dalle modifiche apportate dall'art.
20, punto d), del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229,
Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante
codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1
della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(62) Ultima frase aggiunta dall'art. 20, punto e), del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto
ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n.
167.
(63) Comma aggiunto dall'art. 20, punto f), del
d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(64) Testo risultante dalle modifiche apportate dall'art.
21 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed
integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della
nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6
della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7
ottobre 2015, n. 167.
(65) Rubrica modificata dall'art. 22, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto
ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n.
167.
(66) Testo così modificato dall'art. 22, punto b) del
d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da
diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della
legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre
2015, n. 167.
(67) Testo così modificato dall'art. 22, punto c) del
d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto
ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n.
167.
(68) Rubrica modificata dall'art. 22, punto d) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto
ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n.
167.
(69) Comma aggiunto dall'art. 22, punto e) del
d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(70) Testo così modificato dall''art. 23 del
d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(71) Testo così modificato dall'art. 24, punto a) del
d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da
diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della
legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre
2015, n. 167.
(72) Testo così modificato dall'art. 24, punto b) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto
ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n.
167.
(73) Periodo aggiunto dall'art. 24, punto c) del
d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(74) Comma aggiunto dall'art. 24, punto d) del
d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(75) Periodo aggiunto dall'art. 24, punto e) del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(76) Comma aggiunto dall'art. 24, punto f) del
d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(77) Testo risultante dalle modifica apportate dall''art.
25, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229,
Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante
codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1
della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(78) Articolo inserito dall'art. 27 del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(79) Testo risultante dalle modifiche apportate prima dall'art.
28, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229,
Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante
codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1
della legge 7 ottobre 2015, n. 167, poi dall'art. 14 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160,
Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed
integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della
nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6
della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della
legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(80) Comma inserito dall'art. 28, punto b) del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167, nel testo
risultante dalle modifiche apportate dall'art. 14 del d.
lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n.
229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(81) Rubrica così modificata dall'art. 29, punto 1) del
d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto
ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n.
167.
(82) Lettera così modificata dall'art. 29, punto 2, lett.
a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed
integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della
nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6
della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7
ottobre 2015, n. 167., e successivamente dall'art. 13, comma 5 quater del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di
proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
nonché di innovazione tecnologica, come modificato dall'allegato 1 della l. 28
febbraio 2020, n. 8, Conversione in legge, con modificazioni, del suddetto decreto
legge. In base al disposto dell'art. 4, punto 3 del d.l. 25 luglio 2018, n. 91
convertito con modifiche dalla l. 21 settembre 2018, n. 108, le disposizioni di cui
all'articolo 39, comma 1, lettera b), relative all'obbligatorietà della patente
nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a
iniezione a due tempi, si applicavano a decorrere dal 1° gennaio 2019; successivamente
tale termine è stato differito prima al 1 gennaio 2020 dall'art. 1, comma 1 della l.
24 gennaio 2019, n. 73, poi al 1 gennaio 2021 dal suddetto art. 13, comma 5 quater
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162
(83) Comma così modificato prima dall'art. 29, punto 2,
lett. b) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229,
Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante
codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1
della legge 7 ottobre 2015, n. 167, poi dall'art. 15 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160,
Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed
integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della
nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6
della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della
legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(84) Comma aggiunto dall'art. 29, punto 2, lett. c) del
d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto
ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n.
167, successivamente così sostituito dall'art. 15 del
d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n.
229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(85) Articolo inserito dall'art. 30 del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(86) Testo coì modificato dall'art. 31, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto
ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n.
167.
(87) Testo così modificato dall'art. 31, punto b) del
d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto
ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n.
167.
(88) Comma inserito dall'art. 31, punto c) del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(89) Testo così modificato dall'art. 32, punto a) del
d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto
ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n.
167.
(90) Testo così modificato dall'art. 32, punto b) del
d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto
ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n.
167.
(91) Comma inserito dall'art. 32, punto c) del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(92) Capo inserito dall'art. 33 del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(93) Articolo inserito dall'art. 33 del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167, e poi così
sostituito dall'art.21 del d. lgs. 12 novembre 2020, n.
160, Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente
revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante
codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1,
comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(94) Capo inserito dall'art. 34 del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(95) Articolo inserito dall'art. 34 del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167, e poi così
sostituito dall'art.22 del d. lgs. 12 novembre 2020, n.
160, Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente
revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante
codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1,
comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(96) Capo inserito dall'art. 35 del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(97) Articolo inserito dall'art. 35 del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(98) Titolo sostituito dall'art. 36 del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(99) Articolo così sostituito dall'art. 36 del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(100) Articolo così sostituito dall'art. 37 del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(101) Articolo inserito dall'art. 38 del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(102) Articolo inserito dall'art. 39 del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(103) Articolo inserito dall'art. 40 del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(104) Articolo inserito dall'art. 41 del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(105) Articolo così sostituito dall'art. 42 del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(106) Articolo così sostituito dall'art. 43 del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(107) Articolo inserito dall'art. 44 del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(108) Comma aggiunto dall'art. 45 del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(109) Articolo inserito dall'art. 46 del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(110) Comma inserito dall'art. 47 del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(111) Articolo così sostituito dall'art. 48 del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(112) Testo risultante dalle modifiche apportate dall'art.
49 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed
integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della
nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6
della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7
ottobre 2015, n. 167.
(113) Comma inserito dall'art. 50, punto a) del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(114) Testo risultante dalle modifiche apportate dall'art.
50, punto b) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229,
Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante
codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1
della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(115) Testo risultante dalle modifiche apportate dall'art.
50, punto c) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229,
Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante
codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1
della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(116) Comma inserito dall'art. 50, punto d) del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(117) Testo risultante dalle modifiche apportate dall'art.
51, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229,
Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante
codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1
della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(118) Punto sostituito dall'art. 51, punto b) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto
ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n.
167.
(119) Punto sostituito dall'art. 51, punto c) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto
ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n.
167.
(120) Punto abrogato dall'art. 51, punto d) del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(121) Testo risultante dalle modifiche apportate dall'art.
51, punto e) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229,
Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante
codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1
della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(122) Punto sostituito dall'art. 51, punto f) del
d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da
diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della
legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre
2015, n. 167.
(123) Parte in corsivo aggiunta dall'art. 2 del d. lgs. 12
novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n.
229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172,
in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(124) Articolo aggiunto dall'art. 3 del d. lgs. 12
novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n.
229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172,
in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(125) Parole "fino a " aggiunte dall'art. 4 del d. lgs. 12
novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n.
229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172,
in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(126) Lettera h-bis aggiunta dall'art. 4 del d. lgs. 12
novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n.
229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172,
in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(127) Lettera così sostituita dall'art. 5 del d. lgs. 12
novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n.
229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172,
in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(128) Comma così sostituito dall'art. 5 del d. lgs. 12
novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n.
229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172,
in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(129) Lettera così risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art.
5 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative
e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017,
n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n.
172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(130) Comma inserito dall'art. 6 del d. lgs. 12 novembre
2020, n. 160, Disposizioni integrative e correttive
al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229,
concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172,
in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(131) Parole in corsivo modificate dall'art. 7 del d.
lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n.
229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172,
in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(132) Parole in corsivo aggiunte dall'art. 8 del d. lgs.
12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n.
229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172,
in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(133) Parole in corsivo aggiunte dall'art. 9 del d. lgs.
12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n.
229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172,
in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(135) Articolo inserito dall'art.12 del d. lgs. 12
novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n.
229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172,
in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(136) Parole in corsivo aggiunte dall'art. 13 del d.
lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n.
229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172,
in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(137) Parole in corsivo aggiunte dall'art. 13 del d.
lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n.
229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172,
in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(138) Comma così sostituito dall'art. 16 del d. lgs. 12
novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n.
229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172,
in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(139) Testo risultante dalle modifiche apportate dall'art.
16 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative
e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017,
n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n.
172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(140) Comma inserito dall'art. 16 del d. lgs. 12
novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n.
229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172,
in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(141) Articolo così sostituito dall'art. 17 del d. lgs.
12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n.
229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172,
in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(142) Parole in corsivo aggiunte dall'art. 18 del d.
lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n.
229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172,
in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167. (143) Comma inserito dall'art. 19 del d. lgs. 12
novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n.
229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172,
in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(144) Parole in corsivo aggiunte dall'art. 20 del d.
lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n.
229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172,
in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167. Ai
sensi dell'art. 33, comma 7 del suddetto d. lgs. 12
novembre 2020, n. 160, "Le disposizioni di cui all'articolo 20 hanno effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2022".
(145) Articolo così sostituito dall'art. 22 del d. lgs.
12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n.
229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172,
in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167. (146) Articolo inserito dall'art. 34 del d.
lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172,
in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167, e poi così
sostituito dall'art.24 del d. lgs. 12 novembre 2020, n.
160, Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente
revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante
codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1,
comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(147) Testo risultante dalle modifiche apportate dall'art.
25 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative
e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017,
n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n.
172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(148) Testo risultante dalle modifiche apportate dall'art.
26 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative
e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017,
n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n.
172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(149) Comma così sostituito dall'art. 27 del d. lgs. 12
novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n.
229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172,
in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(150) Comma inserito dall'art. 28 del d. lgs. 12
novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n.
229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172,
in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(151) Testo risultante dalle modifiche apportate dall'art.
29 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative
e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017,
n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n.
172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
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