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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti



Allegato 7

al Decreto Legislativo 8 luglio 2005, n. 171

CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO
e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.202 del 31 agosto 2005 - Suppl. Ord. n. 148

* Allegato abrogato *
 dall'art. 46 del d. lgs. 11 gennaio 2016, n. 5, Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.

 



Allegato VII - CONFORMITÀ AL TIPO (modulo C).

1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attesto di esame «CE del tipo» e soddisfano i requisiti del presente decreto. Il fabbricante appone la marcatura «CE» a ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità (vedi allegato VIII).

2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinchè il processo di fabbricazione assicuri la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai requisiti del presente decreto.

3. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui nè il fabbricante nè il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la
documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario (vedi allegato IX).

4. Per quanto riguarda la valutazione della conformità ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico del presente decreto e nell'eventualità che un costruttore non operi a norma di un pertinente sistema qualità come quello di cui all'allegato XIII, un organismo notificato scelto dal costruttore può eseguire o far eseguire controlli sui prodotti ad intervalli casuali.
Se il livello qualitativo appare insoddisfacente o se appare necessario verificare la validità dei dati presentati dal costruttore, è utilizzata la procedura seguente:
un motore di serie è sottoposto alla prova descritta nell'allegato II, punto B. I motori di prova devono aver subito un rodaggio, parziale o completo, conforme alle prescrizioni del costruttore. Se le emissioni di gas di scarico specifiche del motore di serie eccedono i valori limite descritti alla tabella di cui al punto 2 dell'allegato II, punto B, il costruttore può chiedere che le misure siano effettuate su un campione di motori di serie comprendente il motore sottoposto originariamente alla prova. Per garantire la conformità del campione di motori di cui sopra ai requisiti del presente decreto, si applica il metodo statistico descritto nell'allegato XV. 





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