www.fog.it - Diritto dei trasporti e della navigazione
legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti
Decreto Legislativo 11 gennaio 2016, n. 5
Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga
la direttiva 94/25/CE.
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 11 gennaio 2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
-
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al
Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 -, ed in
particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
-
Vista la direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto ed
alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;
-
Visto il decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante Codice della nautica da
diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
-
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti del 29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione
dell'articolo 65 del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
recante il codice della nautica da diporto;
-
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo
e
del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93;
-
Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e
del
Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la
commercializzazione dei prodotti e che abroga la Decisione 93/465/CEE;
-
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive 30
aprile 2003, n. 175, recante disposizioni per il rilascio
dell'autorizzazione agli organismi di certificazione in materia di
progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unita' da
diporto e loro componenti;
-
Vista la legge 7 ottobre
2015, n. 167,
recante delega al Governo per la riforma del codice della nautica da
diporto; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
-
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
-
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata
nella riunione del 23 dicembre 2015 ;
-
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e
delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art.
1 - Oggetto
Il presente decreto stabilisce i requisiti per la
progettazione e
la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo
2, comma 1,
e
le norme sulla loro libera circolazione nell'Unione europea
(UE).
Art.
2
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a:
- a) imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da
diporto parzialmente completate;
- b) natanti da diporto e natanti da diporto
parzialmente completati;
- c) moto d'acqua e moto d'acqua parzialmente
completate;
- d) componenti elencati all'allegato II se immessi
sul
mercato dell'Unione europea separatamente, in prosieguo denominati
'componenti';
- e) motori di propulsione installati o
specificamente destinati ad essere installati su o in unità
da diporto;
- f) motori di propulsione installati su o in
unità da diporto oggetto di una modifica rilevante del
motore;
- g) unità da diporto oggetto di una
trasformazione rilevante.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano a:
- a) per quanto riguarda i requisiti di
progettazione e
costruzione di cui all'allegato
II, parte A, del decreto legislativo n.
171 del 2005 come sostituito dall'allegato I
del presente
decreto:
- 1) unità da diporto destinate
unicamente alle
regate, comprese le unità a remi e le unità per
l'addestramento al canottaggio, e identificate in tal senso dal
fabbricante;
- 2) canoe e kayak progettati unicamente per la
propulsione umana, gondole e pedalo';
- 3) tavole da surf progettate unicamente per la
propulsione eolica e per essere manovrate da una o piu'persone in
piedi;
- 4) tavole da surf;
- 5) unità storiche originali e
singole riproduzioni
di unità da diporto storiche, progettate prima del 1950,
ricostruite principalmente con i materiali originali e identificate in
tal senso dal fabbricante;
- 6) unità da diporto sperimentali, a
condizione che non siano immesse sul mercato dell'Unione europea;
- 7) unità da diporto costruite per
uso personale, a
condizione che non siano successivamente immesse sul mercato
dell'Unione europea durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla
messa in servizio dell'unità da diporto;
- 8) unità da diporto specificamente
destinate a
essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini
commerciali, fatto salvo quanto previsto al comma 3, indipendentemente
dal numero di passeggeri;
- 9) sommergibili;
- 10) veicoli a cuscino d'aria;
- 11) aliscafi;
- 12) unità da diporto a vapore a
combustione esterna, alimentate a carbone, coke, legna, petrolio o gas;
- 13) mezzi anfibi, ossia veicoli a motore, su
ruote o cingoli, in grado di operare sia sull'acqua sia sulla
terraferma;
- b) per quanto riguarda i requisiti relativi alle
emissioni
di scarico di cui all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n.
171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto:
- 1) motori di propulsione installati o
specificamente destinati a essere installati sui seguenti prodotti:
- 1.1) unità da diporto destinate
unicamente alle regate e identificate in tal senso dal fabbricante;
- 1.2) unità da diporto
sperimentali, a condizione che non siano immesse sul mercato
dell'Unione europea;
- 1.3) unità da diporto
specificamente destinate
a essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini
commerciali, fatto salvo quanto previsto al comma 3, indipendentemente
dal numero dei passeggeri;
- 1.4) sommergibili;
- 1.5) veicoli a cuscino d'aria;
- 1.6) aliscafi;
- 1.7) mezzi anfibi, ossia veicoli a motore,
su ruote o cingoli, in grado di operare sia sull'acqua sia sulla
terraferma;
- 2) motori originali e singole riproduzioni di
motori di
propulsione storici, basati su un progetto anteriore al 1950, non
prodotti in serie e montati sulle unità da diporto di cui
alla
lettera a) numeri 5) o 7);
- 3) motori di propulsione costruiti per uso
personale, a
condizione che non siano successivamente immessi sul mercato
dell'Unione europea durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla
messa in servizio dell'unità da diporto;
- c) per quanto riguarda i requisiti per le
emissioni
acustiche di cui all'allegato
II, parte C, del decreto legislativo n.
171 del 2005 come sostituito dall'allegato I
del presente
decreto:
- 1) tutte le unità da diporto di cui
alla lettera b);
- 2) unità da diporto costruite per
uso personale, a
condizione che non siano successivamente immesse sul mercato
dell'Unione europea durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla
messa in servizio dell'unità da diporto.
3. Il fatto che la stessa unità da diporto possa
essere
utilizzata anche per il noleggio o per l'addestramento o per
attività sportive e ricreative non la esclude dall'ambito di
applicazione del presente decreto quando è immessa sul
mercato
dell'Unione europea ai fini di diporto.
Art.
3
Definizioni
Ai fini del presente decreto, si intende per:
- a) unità da diporto: ogni costruzione
destinata ad
attività sportive o ricreative, classificabile come
imbarcazione
da diporto o natante da diporto o moto d'acqua;
- b) imbarcazione da diporto: un'unità
da diporto con
lunghezza dello scafo superiore a dieci metri e fino a ventiquattro
metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione;
- c) natante da diporto: un'unità da
diporto con
lunghezza dello scafo compresa tra i due metri e cinquanta centimetri e
i dieci metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione e con
esclusione delle moto d'acqua;
- d) moto d'acqua: un'unità da diporto
con lunghezza
dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di
propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di
propulsione e destinata a essere azionata da una o più
persone
sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anzichè al suo
interno;
- e) unità da diporto costruita per uso
personale:
un'unità da diporto costruita prevalentemente dal suo utente
futuro per il proprio uso personale;
- f) motore di propulsione: qualsiasi motore a
combustione
interna, ad accensione comandata o spontanea, utilizzato direttamente o
indirettamente a fini di propulsione;
- g) modifica rilevante del motore: la modifica di
un motore
di propulsione che potrebbe avere per effetto il superamento dei valori
limite di emissione stabiliti all'allegato
II, parte B, del decreto
legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato
I del
presente decreto, o che determina un aumento superiore al quindici per
cento della potenza nominale del motore;
- h) trasformazione rilevante dell'unità
da diporto:
una trasformazione di un'unità da diporto che ne modifica il
mezzo di propulsione, che comporta una modifica rilevante del motore o
che altera l'unità da diporto in misura tale che potrebbe
non
soddisfare i requisiti essenziali applicabili in materia di sicurezza e
ambiente previsti dal presente decreto;
- i) mezzo di propulsione: il metodo con cui
è assicurata la propulsione dell'unità da
diporto;
- l) famiglia di motori: il raggruppamento,
effettuato dal
fabbricante, di motori che, per la loro progettazione, presentano
caratteristiche di emissione di gas di scarico o acustiche simili;
- m) lunghezza dello scafo: la lunghezza dello
scafo misurata conformemente alla norma armonizzata;
- n) messa a disposizione sul mercato: la fornitura
di un
prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato
dell'Unione nel quadro di un'attività commerciale, a titolo
oneroso o gratuito;
- o) immissione sul mercato: la prima messa a
disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione europea;
- p) messa in servizio: il primo impiego
nell'Unione europea
di un prodotto oggetto del presente decreto da parte del suo
utilizzatore finale;
- q) fabbricante: qualsiasi persona fisica o
giuridica che
fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare e lo
commercializza sotto il proprio nome o marchio;
- r) rappresentante autorizzato: qualsiasi persona
fisica o
giuridica stabilita nell'Unione europea che ha ricevuto dal fabbricante
un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione
a determinati compiti;
- s) importatore: qualsiasi persona fisica o
giuridica
stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato dell'Unione
europea un prodotto originario di un paese terzo;
- t) importatore privato: qualsiasi persona fisica
o
giuridica stabilita nell'Unione europea che importa nell'Unione
europea, nel quadro di un'attività non commerciale, un
prodotto
originario di un paese terzo al fine della sua messa in servizio per
uso proprio;
- u) distributore: qualsiasi persona fisica o
giuridica nella
catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che
mette a disposizione sul mercato un prodotto;
- v) operatori economici: il fabbricante, il
rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;
- z) norma armonizzata: una norma armonizzata quale
definita
all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
- aa) accreditamento: attestazione da parte di un
organismo
nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo
di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti
da
norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito
supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi
settoriali, per svolgere una specifica attività di
valutazione
della conformità;
- bb) organismo nazionale di accreditamento:
l'unico organismo autorizzato a svolgere attività di
accreditamento;
- cc) valutazione della conformità: la
procedura atta
a dimostrare se le prescrizioni del presente decreto relative ad un
prodotto siano state rispettate;
- dd) organismo di valutazione della
conformità: un
organismo notificato che svolge attività di valutazione
della
conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e
ispezioni;
- ee) richiamo: qualsiasi provvedimento volto a
ottenere la
restituzione di un prodotto che è già stato messo
a
disposizione dell'utilizzatore finale;
- ff) ritiro: qualsiasi provvedimento volto a
impedire la
messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di
fornitura;
- gg) vigilanza del mercato: le attività
svolte e i
provvedimenti adottati dalla competente autorità per
garantire
che i prodotti siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nella
normativa di armonizzazione dell'Unione europea e non pregiudichino la
salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto legato alla tutela
dell'interesse pubblico;
- hh) marcatura CE: una marcatura mediante cui il
fabbricante
indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili
stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione europea che ne
prevede l'apposizione;
- ii) normativa di armonizzazione dell'Unione
europea: la
normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di
commercializzazione dei prodotti.
Art.
4
Requisiti essenziali
1. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1,
possono essere messi a
disposizione o messi in servizio solo se non mettono in pericolo la
salute e la sicurezza delle persone, le cose o l'ambiente, quando siano
sottoposti a manutenzione in modo corretto e utilizzati conformemente
alla loro destinazione e solo a condizione che soddisfino i requisiti
essenziali di cui all'allegato
II del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del
presente
decreto.
2. I prodotti di cui all'articolo
2, comma 1, non possono
essere
messi a disposizione sul mercato o messi in servizio, salvo che essi
soddisfino i requisiti di cui al comma 1.
Art.
5
Libera circolazione
1. Possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in
servizio sul territorio nazionale per uso conforme alla loro
destinazione, i prodotti di cui all'articolo
2, comma 1, che soddisfano
i requisiti essenziali indicati all'articolo
4, comma 1, e all'allegato
II del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del
presente
decreto, e che recano la marcatura CE di
cui all'articolo 15.
2. Possono essere messe a disposizione sul mercato le
unità da diporto parzialmente completate nel caso in cui il
fabbricante o l'importatore dichiari, conformemente all'Allegato
XV,
che sono destinate ad essere completate da altri.
3. Possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in
servizio i componenti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera d), che
soddisfino i requisiti di sicurezza indicati all'articolo
4 e che
recano la marcatura CE di cui all'articolo 15,
destinati ad essere
incorporati in unità da diporto conformemente alla
dichiarazione
del fabbricante o dell'importatore di cui all'articolo
14.
4. Possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in
servizio i motori di propulsione:
- a) motori, anche se non installati in
unità da
diporto, che soddisfino i requisiti di sicurezza indicati all'articolo
4 e che recano la marcatura CE di cui all'articolo 15;
- b) motori installati in unità da
diporto e omologati
conformemente alla direttiva 97/68/CE che sono conformi ai limiti di
emissione della fase III A, della fase III B o della fase IV per i
motori ad accensione spontanea (AS) utilizzati in applicazioni diverse
dalla propulsione di navi della navigazione interna, di locomotive e di
automotrici ferroviarie, come previsto all'allegato I, punto 4.1.2, di
tale direttiva, conformi al presente decreto, ad esclusione dei
requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui all'allegato
II, parte B, del decreto
legislativo 18 luglio
2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I
del presente
decreto.
- c) motori installati in unità da
diporto e omologati
conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009, conformi al presente
decreto, ad esclusione dei requisiti relativi alle emissioni di cui
all'allegato II, parte B, del
decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I
del presente
decreto.
5. Le lettere b) e c) del comma 4, si applicano a condizione
che,
in caso di adattamento di un motore ai fini dell'installazione in
un'unità da diporto, la persona che procede all'adattamento
assicuri che quest'ultimo tenga pienamente conto dei dati e delle altre
informazioni resi disponibili dal fabbricante del motore per garantire
che, se installato secondo le istruzioni d'installazione fornite dalla
persona che adatta il motore, quest'ultimo continuerà a
soddisfare i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui alla
direttiva 97/68/CE o al regolamento (CE) n. 595/2009, come dichiarato
dal fabbricante del motore. La persona che adatta il motore dichiara,
ai sensi dell'articolo 14, che il
motore continuerà a
soddisfare
i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui alla direttiva
97/68/CE o al regolamento (CE) n. 595/2009, come dichiarato dal
fabbricante del motore, se installato secondo le istruzioni di
installazione da essa fornite.
6. In occasione di fiere, mostre, dimostrazioni ed altri
eventi
analoghi, possono essere presentati i prodotti di cui all'articolo 2,
comma 1, anche se non conformi alle disposizioni del presente
decreto,
purchè un'indicazione visibile indichi chiaramente che detti
prodotti non sono conformi e che non possono essere messi a
disposizione o messi in servizio finchè non siano stati resi
conformi.
Art.
6
Obblighi dei fabbricanti
1. All'atto dell'immissione dei loro prodotti sul mercato, i
fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati
conformemente ai requisiti di cui all'articolo
4, comma 1, e
all'allegato II del decreto
legislativo 18 luglio
2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del
presente
decreto.
2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica
conformemente all'articolo 24 ed
eseguono, o fanno eseguire, la
procedura di valutazione della conformità applicabile
conformemente agli articoli da 18 a 21
e all'articolo 23. Qualora la
conformità di un prodotto ai requisiti applicabili sia stata
dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione
ai sensi dell'articolo 14 e
attribuiscono e appongono la marcatura CE
secondo quanto previsto agli articoli 16
e 17.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e una
copia
della dichiarazione di cui all'articolo 14
per un periodo di dieci anni
dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.
4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le
procedure
necessarie affinchè la produzione in serie continui a essere
conforme. Si tiene debitamente conto delle modifiche della
progettazione o delle caratteristiche del prodotto nonchè
delle
modifiche delle norme armonizzate in riferimento a cui è
dichiarata la conformità di un prodotto. Ove ritenuto
opportuno
alla luce dei rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti, per
proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a
campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminano i
reclami e, se necessario, tengono un registro dei reclami, dei prodotti
non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di
tale monitoraggio.
5. I fabbricanti garantiscono che i loro prodotti rechino un
numero di tipo, di lotto o di serie o qualsiasi altro elemento che ne
consenta l'identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura
dei componenti non lo consentano, a che le informazioni prescritte
siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del
prodotto.
6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione
commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al
quale possono essere contattati sul prodotto oppure, ove cio' non sia
possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del
prodotto. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante puo'
essere contattato.
7. I fabbricanti provvedono a che il prodotto sia
accompagnato da
istruzioni e informazioni sulla sicurezza nel manuale del proprietario
in una o più lingue che possono essere facilmente comprese
dai
consumatori e dagli altri utilizzatori finali.
8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che
un
prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente
decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per
rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o
richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i
fabbricanti ne informano immediatamente le competenti
autorità
nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il
prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non
conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di
un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima
tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la
conformità del prodotto in una lingua che puo' essere
facilmente
compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale
autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa
per
eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul
mercato.
Art.
7
Rappresentanti autorizzati
1. Un fabbricante può, mediante mandato scritto,
nominare un rappresentante autorizzato.
2. Gli obblighi di cui all'articolo
6, comma 1, e
l'elaborazione
della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del
rappresentante autorizzato.
3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati
nel
mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante
autorizzato almeno:
- a) di tenere a disposizione delle
autorità
nazionali di vigilanza una copia della dichiarazione di cui
all'articolo 14 e la
documentazione tecnica per dieci anni dalla data
in cui il prodotto è stato immesso sul mercato;
- b) a seguito di una richiesta motivata di
un'autorità nazionale competente, di fornire a
quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per
dimostrare la conformità di un prodotto;
- c) di cooperare con le
autorità nazionali
competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per
eliminare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel suo
mandato.
Art.
8
Obblighi degli importatori
1. Gli importatori immettono sul mercato dell'Unione europea
solo prodotti conformi.
2. Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli
importatori si
accertano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di
valutazione della conformità . Essi si assicurano che il
fabbricante abbia elaborato la documentazione tecnica, che il prodotto
rechi la marcatura CE di cui all'articolo 15
e sia corredato dei
documenti necessari conformemente all'articolo
14 e all'allegato
II,
parte A, punto 2.5, parte B, punto 4, parte C, punto 2, del decreto
legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato
I del
presente decreto e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni
di cui all'articolo 6, commi 5 e 6.
Qualora l'importatore ritiene o ha
motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di cui
all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II
del decreto legislativo
18 luglio
2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del
presente
decreto, non
immette il prodotto sul mercato finchè non sia
stato reso
conforme. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio,
l'importatore ne informa il fabbricante e le
autorità di
vigilanza del mercato.
3. Gli importatori indicano sul prodotto oppure, ove
ciò
non sia possibile nel caso di componenti, sull'imballaggio o in un
documento che accompagna il prodotto il loro nome, la loro
denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e
l'indirizzo al quale possono essere contattati.
4. Gli importatori assicurano che il prodotto sia
accompagnato da
istruzioni e informazioni sulla sicurezza nel manuale del proprietario
in una o più lingue che possono essere facilmente comprese
dai
consumatori e dagli altri utilizzatori finali.
5. Gli importatori garantiscono che, mentre un prodotto
è sotto la loro responsabilità , le
condizioni di
immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la
conformità ai requisiti di cui all'articolo
4,
comma 1, e
all'allegato II del decreto
legislativo 18 luglio
2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del
presente
decreto.
6. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da
un
prodotto, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei
consumatori, eseguono prove a campione dei prodotti messi a
disposizione sul mercato, esaminano i reclami e, se necessario, tengono
un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di
prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.
7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere
che un
prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente
decreto adottano immediatamente le misure correttive necessarie per
rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o
richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, gli
importatori ne informano immediatamente le competenti
autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno
messo a
disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi
alla non conformità e a qualsiasi misura
correttiva
adottata.
8. Per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui
il
prodotto è stato immesso sul mercato, gli
importatori
tengono una copia della dichiarazione di cui all'articolo
14 a
disposizione delle autorità di vigilanza del
mercato e
assicurano che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile,
su richiesta, a dette autorità .
9. Gli importatori a seguito di una richiesta motivata di
un'autorità nazionale competente, forniscono a
quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per
dimostrare la conformità di un prodotto in una
lingua che
può essere facilmente compresa da tale autorità .
Essi
cooperano con tale autorità , su sua richiesta, a qualsiasi
azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che
hanno immesso sul mercato.
Art.
9
Obblighi dei distributori
1. Quando mettono un prodotto a disposizione sul mercato, i
distributori agiscono con la dovuta diligenza in relazione alle
prescrizioni del presente decreto.
2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i
distributori verificano che il prodotto rechi la marcatura CE di cui
all'articolo 15, che sia
accompagnato dai documenti di cui all'articolo
6, comma 7, all'articolo 14,
all'allegato II, parte A, punto
2.5, parte
B, punto 4, parte C, punto 2, del decreto legislativo n. 171 del 2005
come sostituito dall'allegato I
del presente decreto
nonchè da istruzioni e informazioni sulla
sicurezza in una
o più lingue che possono essere facilmente comprese dai
consumatori e dagli altri utilizzatori finali nello Stato membro in cui
il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato e che il
fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui
all'articolo 6, commi 5 e 6, e all'articolo 8, comma 3.
Se il
distributore ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia
conforme ai requisiti di cui all'articolo 4,
comma 1 e all'allegato
II del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del
presente
decreto, non mette il prodotto a disposizione sul mercato
finchè non sia stato reso conforme. Inoltre,
qualora il
prodotto presenti un rischio, il distributore ne informa il fabbricante
o l'importatore e le autorità di vigilanza del
mercato.
3. I distributori garantiscono che, mentre un prodotto
è sotto la loro responsabilità , le
condizioni di
immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la
conformità ai requisiti di cui all'articolo
4,
comma 1, e
all'allegato II del decreto
legislativo 18 luglio
2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del
presente
decreto.
4. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che
un
prodotto che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme al
presente decreto, si assicurano che siano adottate le misure correttive
necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per
ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un
rischio, i distributori ne informano immediatamente le competenti
autorità di vigilanza di cui all'articolo
39 del
presente
decreto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non
conformità e a qualsiasi misura correttiva
adottata.
5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di
un'autorità nazionale competente, forniscono a
quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per
dimostrare la conformità del prodotto. Essi
cooperano con
tale autorità , su sua richiesta, a qualsiasi azione
intrapresa
per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno messo a
disposizione sul mercato.
Art.
10
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli
importatori ed ai distributori
Un importatore o un distributore che immette un prodotto sul mercato
con il proprio nome o marchio commerciale, oppure modifica un prodotto
già immesso sul mercato in modo tale da poterne
influenzare la conformità ai requisiti di cui al
presente
decreto, è considerato un fabbricante ai fini del
presente
decreto ed è soggetto agli obblighi del
fabbricante di cui
all'articolo 6.
Art.
11
Obblighi degli importatori privati
1. Se il fabbricante non ottempera alle
responsabilità ai fini della
conformità del
prodotto al presente decreto, un importatore privato, prima di mettere
il prodotto in servizio, si accerta che esso sia stato progettato e
fabbricato conformemente ai requisiti di cui all'articolo
4, comma 1, e
all'allegato II del decreto
legislativo 18 luglio
2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del
presente
decreto e assolve o fa assolvere gli
obblighi del fabbricante di cui all'articolo
6, commi 2, 3, 7 e 9.
2. Se la documentazione tecnica necessaria non
è
resa disponibile da parte del fabbricante, l'importatore privato la fa
elaborare ricorrendo a competenze adeguate.
3. L'importatore privato provvede
affinchè il nome e
l'indirizzo dell'organismo notificato che ha effettuato la valutazione
della conformità del prodotto siano indicati sul
prodotto.
Art.
12
Identificazione degli operatori economici
1.
Su richiesta, gli operatori
economici identificano per le autorità di
vigilanza del mercato:
- a)
qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un prodotto;
- b)
qualsiasi operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto.
2.
Gli
operatori economici sono in grado di presentare le informazioni di
cui al comma 1 per un periodo di dieci anni dal momento in cui sia
stato loro fornito il prodotto e per un periodo di dieci anni dal
momento in cui essi abbiano fornito il prodotto.
3. Gli
importatori privati, su
richiesta, indicano alle autorità di vigilanza del
mercato
l'operatore economico che ha fornito loro il prodotto.
4. Gli
importatori privati
sono in grado di presentare le informazioni di cui al comma 3, per un
periodo di dieci anni dal momento che sia stato loro fornito il
prodotto.
Art.
13
Presunzione di conformità
I prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui
riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea, si presumono conformi ai requisiti oggetto di dette norme o
parti di esse di cui all'articolo 4, comma 1,
e all'allegato II del decreto
legislativo 18 luglio
2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del
presente decreto.
Art.
14
Dichiarazione di conformità UE e
dichiarazione conforme all'Allegato XV
1.
La dichiarazione di conformità UE attesta che è
stato dimostrato il rispetto dei requisiti specificati all'articolo 4,
comma 1, e all'allegato II del
decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I
del presente
decreto o di quelli di cui
all'articolo 5, comma 4, lettere b) o c).
2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura del
modello
di cui all'allegato VIII del
decreto legislativo n. 171 del 2005 come
sostituito dall'allegato XIV
del presente decreto, contiene gli
elementi specificati nei pertinenti moduli stabiliti agli allegati
III,
IV, V, VI,
VII, VIII, IX,
X, XI, XII
e XVII del presente
decreto, e
successive modificazioni disposte in sede comunitaria ed
è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella
lingua o
nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto
è messo a disposizione o messo in servizio.
3. Redigendo la
dichiarazione di conformità UE, il fabbricante,
l'importatore privato o la persona che adatta il motore di cui
all'articolo 5, comma 4, lettere b) e c),
si assume la
responsabilità della
conformità del
prodotto.
4. La dichiarazione di conformità UE di cui al comma 3
accompagna i seguenti prodotti quando sono messi a disposizione sul
mercato o messi in servizio:
- a) unità da diporto;
- b) componenti immessi sul mercato separatamente;
- c) motori di propulsione.
5. La
dichiarazione del fabbricante o dell'importatore di cui all'allegato
XV per le unità da diporto parzialmente completate
contiene gli elementi specificati in tale allegato e accompagna le
unità da diporto parzialmente completate. Essa
è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste
dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è messo a
disposizione.
Art.
15
Principi generali della marcatura CE
La marcatura CE, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento CE
n.
765/2008, è soggetta ai seguenti principi
generali:
- a) la marcatura CE può essere apposta
solo dal
fabbricante, dal suo mandatario nonchè dai
soggetti
identificati agli articoli 10, 11, comma 1,
e 18,
commi 3 e 4, del
presente decreto;
- b) la marcatura CE è apposta
solo su prodotti
per i quali la sua apposizione è prevista dalla
specifica
normativa comunitaria di armonizzazione e non è
apposta su
altri prodotti;
- c) apponendo o avendo apposto la marcatura CE, i
soggetti
di cui alla lettera a) accettano di assumersi la
responsabilità della
conformità del prodotto
a tutte le prescrizioni applicabili stabilite nella normativa
comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l'apposizione;
- d) la marcatura CE è l'unica
marcatura che
attesta la conformità del prodotto alle
prescrizioni
applicabili della normativa comunitaria di armonizzazione pertinente
che ne dispone l'apposizione;
- e) è vietata l'apposizione
su un prodotto di
marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore terzi circa
il significato della marcatura CE o il simbolo grafico della
stessa.
Art.
16
Prodotti soggetti alla marcatura CE
1.
I seguenti prodotti sono
soggetti alla marcatura CE quando sono messi a disposizione sul mercato
o messi in servizio:
- a)
unità da diporto;
- b)
componenti;
- c)
motori di propulsione.
2.
I prodotti di cui
al comma 1 che recano la marcatura CE si presumono che siano conformi
al presente decreto.
Art.
17
Norme e condizioni per l'apposizione della marcatura CE
1. La marcatura CE è apposta, nelle
forme e misure
previste dall'Allegato II del regolamento (CE) n. 765/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, in modo visibile,
leggibile e indelebile sui prodotti di cui all'articolo
16, comma 1.
Nel caso di componenti, laddove ciò non sia possibile o
giustificato a causa delle dimensioni o della natura del prodotto, la
marcatura CE è apposta sull'imballaggio e sui
documenti di
accompagnamento. Nel caso di unità da diporto, la
marcatura CE è apposta sulla targhetta del
costruttore
dell'unità da diporto, separata dal numero
d'identificazione dell'unità da diporto. Nel caso
di un
motore di propulsione, la marcatura CE è apposta
sul
motore.
2. La marcatura CE è apposta prima che
il prodotto
sia immesso sul mercato o messo in servizio. La marcatura CE e il
numero di identificazione di cui al comma 3 possono essere seguiti da
un pittogramma o da qualsiasi altro marchio indicante un rischio o un
impiego particolare.
3. La marcatura CE è seguita dal numero
di
identificazione dell'organismo notificato, qualora tale organismo
intervenga nella fase di controllo della produzione o nella valutazione
post-costruzione. Il numero di identificazione dell'organismo
notificato è apposto dall'organismo stesso o, in
base alle
sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato,
oppure dalla persona di cui all'articolo 18,
commi 2, 3 o 4.
Art.
18
Procedure della valutazione della conformità
applicabili
1. Il fabbricante applica le procedure indicate nei moduli di
cui
agli articoli 19, 20 e 21
prima dell'immissione sul mercato dei
prodotti di cui all'articolo 2, comma 1.
2. L'importatore privato applica la procedura di cui
all'articolo
22 prima della messa in servizio di un prodotto di cui all'articolo
2,
comma 1, se il fabbricante non ha effettuato la valutazione
della
conformità per il prodotto in questione.
3. Chiunque immetta sul mercato o metta in servizio un motore
di
propulsione o un'unità da diporto dopo una
modifica o
conversione rilevante dello stesso o della stessa, o chiunque modifichi
la destinazione d'uso di un'unità da diporto non
contemplata dal presente decreto in modo tale da farla rientrare nel
suo ambito di applicazione applica la procedura di cui all'articolo 22
prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del
prodotto.
4. Chiunque immetta sul mercato un'unità
da diporto
costruita per uso personale prima della scadenza del periodo
di
cinque anni di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), numero 7),
applica la procedura di cui all'articolo 22
prima dell'immissione sul
mercato del prodotto.
Art.
19
Progettazione e costruzione
1. Per la progettazione e la costruzione delle imbarcazioni e dei
natanti da diporto si applicano le procedure relative ai seguenti
pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:
- a) per le categorie di progettazione A e B di cui
all'allegato II, parte A, punto
1, del decreto legislativo n. 171 del
2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto:
- 1) per le imbarcazioni e i natanti da diporto
con
lunghezza dello scafo pari o superiore a 2,5 metri e inferiore a 12
metri, uno dei seguenti moduli:
- 1.1) modulo A1 (controllo interno della
produzione unito a prove ufficiali del prodotto);
- 1.2) modulo B (esame UE per tipo) insieme al
modulo C, D, E o F;
- 1.3) modulo G
(conformità basata sulla verifica
dell'unità );
- 1.4) modulo H
(conformità basata sulla garanzia
qualità totale);
- 2) per le imbarcazioni da diporto con lunghezza
dello scafo compresa tra 12 e 24 metri, uno dei seguenti moduli:
- 2.1) modulo B (esame UE per tipo) insieme al
modulo C, D, E o F,
- 2.2) modulo G
(conformità basata sulla verifica
dell'unità );
- 2.3) modulo H
(conformità basata sulla garanzia
qualità totale);
- b) per la categoria di progettazione C di cui
all'allegato II, parte A, punto
1, del decreto legislativo n. 171 del
2005 come sostituito dall'allegato
I del presente decreto:
- 1) per le imbarcazioni e i natanti da diporto
con
lunghezza dello scafo pari o superiore a 2,5 metri e inferiore a 12
metri, uno dei seguenti moduli:
- 1.1) se le norme armonizzate relative all'allegato
II, parte A, punti 3.2 e
3.3, del decreto legislativo n. 171 del
2005 come sostituito dall'allegato
I del presente decreto sono rispettate: modulo
A (controllo interno della produzione), modulo A1 (controllo interno
della produzione unito a prove ufficiali del prodotto), modulo B (esame
UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F, modulo G
(conformità basata sulla verifica
dell'unità ) o
modulo H (conformità basata sulla garanzia
qualità totale);
- 1.2) se le norme armonizzate relative all'allegato
II, parte A, punti 3.2 e
3.3, del decreto legislativo n. 171 del
2005 come sostituito dall'allegato
I del presente decreto non sono rispettate:
modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali
del prodotto), modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o
F, modulo G (conformità basata sulla verifica
dell'unità ) o modulo H (conformità
basata sulla
garanzia qualità totale);
- 2) per le imbarcazioni da diporto con lunghezza
dello scafo compresa tra 12 e 24 metri, uno dei seguenti moduli:
- 2.1) modulo B (esame UE per tipo) insieme al
modulo C, D, E o F;
- 2.2) modulo G
(conformità basata sulla verifica
dell'unità );
- 2.3) modulo H
(conformità basata sulla garanzia
qualità totale);
- c) per la categoria di progettazione D di cui
all'allegato II, parte A, punto
1, del decreto legislativo n. 171 del
2005 come sostituito dall'allegato
I del presente decreto:
- 1) per le imbarcazioni e i natanti da diporto
con
lunghezza dello scafo compresa tra 2,5 metri e 24 metri, uno dei
seguenti moduli:
- 1.1) modulo A (controllo interno della
produzione);
- 1.2) modulo A1 (controllo interno della
produzione unito a prove ufficiali del prodotto);
- 1.3) modulo B (esame UE per tipo) insieme al
modulo C, D, E o F;
- 1.4) modulo G
(conformità basata sulla verifica
dell'unità );
- 1.5) modulo H
(conformità basata sulla garanzia
qualità totale).
2. Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione di
moto
d'acqua si applica una delle procedure relative ai pertinenti moduli di
cui agli allegati del presente decreto:
- a) modulo A (controllo interno della produzione);
- b) modulo A1 (controllo interno della produzione
unito a prove ufficiali del prodotto);
- c) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo
C, D, E o F;
- d) modulo G (conformità
basata sulla verifica dell'unità );
- e) modulo H (conformità
basata sulla garanzia qualità totale).
3. Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione di
componenti si applica una delle procedure relative ai pertinenti moduli
di cui agli allegati del presente decreto:
- a) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo
C, D, E o F;
- b) modulo G (conformità
basata sulla verifica dell'unità );
- c) modulo H (conformità
basata sulla garanzia qualità totale).
Art. 19-bis
Compartimenti motori e motori alimentati con combustibili alternativi (1)
1. La
normativa tecnica regolante i sistemi di alimentazione e relativi
motori di propulsione alimentati con gas di petrolio liquefatto, gas
naturale liquefatto, metano ed elettrici su unità da
diporto, di nuova costruzione o già immessi sul mercato,
é conforme alla regola tecnica elaborata nel rispetto della
normativa europea o, in mancanza di questa, della normativa
internazionale di riferimento, individuata secondo i criteri stabiliti
nel decreto di cui al comma 4.
2. Il
fabbricante o l'importatore di cui agli articoli 6 e 8 del presente
decreto sono responsabili della conformità del sistema di
alimentazione alternativo. Le imprese che costruiscono unità
da diporto con i sistemi di alimentazione e i motori di propulsione di
cui al comma 1 o che provvedono alla loro installazione sono
responsabili della loro sistemazione a bordo.
3. I
certificati e le dichiarazioni previste per le operazioni periodiche di
ispezione, sostituzione e controllo previsti dalla regola tecnica di
cui al comma 1 sono documenti di bordo.
4. Con uno o
più decreti da adottare in relazione alle
specificità dei diversi sistemi alternativi di propulsione
di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplina:
- a) l'individuazione dei criteri della regola
tecnica elaborata nel rispetto della normativa internazionale;
- b) le procedure connesse all'applicazione delle
regole tecniche di cui al comma 1 alle unità da diporto;
- c) i requisiti che deve possedere l'impresa
installatrice di cui al comma 2;
- d) l'adozione da parte dell'impresa installatrice
di un sistema di qualità approvato da un organismo
notificato e autorizzato ai fini della valutazione della
conformità dei sistemi di qualità aziendali;
- e) le modalità con cui l'organismo
notificato di cui alla lettera d) effettua i controlli sul sistema di
gestione della qualità dell'impresa installatrice;
- f) procedure per l'immissione in commercio dei
motori di propulsione di cui al comma 1, comprensive delle norme di
sicurezza in materia;
- g) procedure per la conversione alle
alimentazioni con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto,
metano ed elettrici o a doppia alimentazione delle unità da
diporto e dei relativi motori di propulsione già immessi sul
mercato;
- h) le operazioni di controllo periodico sugli
impianti di cui al comma 1, nonché l'istituzione di una
apposita dichiarazione rilasciata dal personale preposto a tali
controlli;
- i) le procedure per l'istituzione presso
l'amministrazione competente di un elenco delle imprese installatrici;
- l) l'obbligo per le imprese installatrici di
informare l'amministrazione competente del possesso dei requisiti di
cui alla lettera c).
Art.
20
Emissioni di gas di scarico
1. Riguardo all'emissione di gas di scarico, per i prodotti
di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f)
(2),
il fabbricante del
motore applica le procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli
allegati del presente decreto:
- a) se le prove sono effettuate applicando la
norma armonizzata, uno dei seguenti moduli:
- 1) modulo B (esame UE per tipo) insieme al
modulo C, D, E o F;
- 2) modulo G (conformità
basata sulla verifica dell'unità );
- 3) modulo H (conformità
basata sulla garanzia qualità totale).
- b) se le prove sono effettuate senza applicare la
norma armonizzata, uno dei seguenti moduli:
- 1) modulo B (esame UE per tipo) unitamente al
modulo C1 di cui all'allegato
XVII del presente decreto;
- 2) modulo G (conformità
basata sulla verifica dell'unità ).
2. Nella valutazione di conformità il
fabbricante si
attiene, altresì, a quanto previsto nell'allegato XIII
del
presente
decreto.
Art.
21
Emissioni acustiche
1. Per quanto riguarda le emissioni acustiche delle
imbarcazioni
e natanti da diporto dotati di motore di propulsione entrobordo o
entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e delle
imbarcazioni e natanti da diporto dotati di motore di propulsione
entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato
oggetto di una trasformazione rilevante e successivamente immessi sul
mercato entro cinque anni dalla trasformazione, il fabbricante applica
le procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del
presente decreto:
- a) se le prove sono effettuate applicando la
norma armonizzata per la misurazione del rumore, uno dei seguenti
moduli:
- 1) modulo A1 (controllo interno della
produzione unito a prove ufficiali del prodotto);
- 2) modulo G (conformità
basata sulla verifica dell'unità );
- 3) modulo H (conformità
basata sulla garanzia qualità totale);
- b) se le prove sono effettuate senza applicare la
norma
armonizzata per la misurazione del rumore, il modulo G
(conformità basata sulla verifica
dell'unità );
- c) se per la valutazione si utilizzano il numero
di Froude e il rapporto potenza/dislocamento, uno dei seguenti moduli:
- 1) modulo A (controllo interno della
produzione);
- 2) modulo G (conformità
basata sulla verifica dell'unità);
- 3) modulo H (conformità
basata sulla garanzia qualità totale).
2. Per quanto riguarda le emissioni acustiche delle moto
d'acqua,
dei motori di propulsione fuoribordo e dei motori di propulsione
entrobordo con comando a poppa con scarico integrato destinati
all'installazione su imbarcazioni e natanti da diporto, il fabbricante
della moto d'acqua o del motore applica le procedure relative ai
pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:
- a) se le prove sono effettuate applicando la
norma armonizzata per la misurazione del rumore, uno dei seguenti
moduli:
- 1) modulo A1 (controllo interno della
produzione unito a prove ufficiali del prodotto);
- 2) modulo G (conformità
basata sulla verifica dell'unità );
- 3) modulo H (conformità
basata sulla garanzia qualità totale);
- b) se le prove sono effettuate senza applicare la
norma
armonizzata per la misurazione del rumore, il modulo G
(conformità basata sulla verifica
dell'unità ).
3. Nella valutazione di conformità il
fabbricante si
attiene, altresiì, a quanto previsto nell'allegato XIII del
presente
decreto.
Art.
22
Valutazione post costruzione
La valutazione post-costruzione di cui all'articolo
18, commi 2, 3 e 4
è effettuata come indicato nell'allegato XII.
Art.
23
Requisiti supplementari
Quando si usa il modulo C dell'allegato
VI del presente decreto, per
quanto riguarda la valutazione della conformità ai
requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico del presente
decreto e se il fabbricante non opera a norma di un adeguato sistema
qualità quale descritto nel modulo H dell'allegato
XI del
presente decreto, un organismo notificato scelto dal fabbricante esegue
o fa eseguire controlli sui prodotti a intervalli casuali determinati
da tale organismo, al fine di verificare la
qualità dei
controlli interni sul prodotto. Se il livello qualitativo risulta
insoddisfacente o se appare necessario verificare la
validità dei dati presentati dal fabbricante, si
applica
la procedura supplementare di cui all'allegato
VI, punto 5, del
presente decreto.
Art.
24
Documentazione tecnica
1. La documentazione tecnica di cui all'articolo
6, comma 2,
contiene tutti i dati e dettagli pertinenti relativi ai mezzi
utilizzati dal fabbricante per garantire la
conformità del
prodotto ai requisiti di cui all'articolo 4,
comma 1, e all'Allegato
1.
Essa contiene, in particolare, i documenti pertinenti elencati
all'Allegato XVI.
2. La documentazione tecnica assicura che la progettazione,
la
costruzione, il funzionamento e la valutazione della
conformità possano essere compresi chiaramente.
Art.
25
Attività di notifica alla Commissione europea
Gli organismi autorizzati a svolgere in qualità di
terzi
compiti di valutazione della conformità ai sensi
del
presente decreto sono notificati alla Commissione europea ed agli altri
Stati membri dal Ministero dello sviluppo economico.
Art.
26
Autorità di notifica degli organismi di
valutazione della conformità
1.
Il Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, è responsabile
dell'istituzione ed esecuzione delle procedure necessarie per la
valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della
conformitàai fini del presente decreto e per il
controllo
degli organismi notificati, incluso il rispetto delle disposizioni
dell'articolo 30.
2.
Il Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, può delegare o affidare le
attivitàdi valutazione e controllo sugli
organismi di
valutazione della conformità all'Organismo
nazionale di
accreditamento, ai sensi e conformemente al regolamento CE n.
765/2008.
Art.
27
Obbligo di informazione a carico delle autorità
notificanti
Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea
delle procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di
valutazione della conformità e il controllo degli
organismi notificati, nonchè di eventuali relative
modifiche.
Art.
28
Prescrizioni relative agli Organismi notificati
1. Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di
valutazione di conformità di cui agli articoli da
18 a 23
gli organismi per la valutazione della conformità
che
soddisfano le seguenti prescrizioni:
- a) hanno personalità
giuridica di diritto privato;
- b) sono organismi terzi e indipendenti
dall'organizzazione o dal prodotto che valuta.
2. Un organismo appartenente a un'associazione di imprese o a
una
federazione professionale che rappresenti le imprese coinvolte nella
progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio,
nell'utilizzo o nella manutenzione dei prodotti che esso valuta
può essere considerato un organismo di tale tipo, a
condizione
che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi
conflitto di interesse.
3. L'organismo, i suoi alti dirigenti e il personale
incaricato
di svolgere le funzioni di valutazione della conformità ,
non
sono nè il progettista, nè il
fabbricante,
nè il fornitore, nè
l'installatore,
nè l'acquirente, nè il
proprietario,
nè l'utilizzatore o il responsabile della
manutenzione dei
prodotti che essi valutano nè il rappresentante di
uno di
tali soggetti. Ciò non preclude l'uso dei prodotti valutati
che
sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della
conformità o l'uso di tali prodotti per scopi
privati.
4. L'organismo, i suoi alti dirigenti e il personale
incaricato
di svolgere le funzioni di conformità non
intervengono
direttamente nella progettazione o fabbricazione, nella
commercializzazione, nella installazione, nell'utilizzo o nella
manutenzione di tali prodotti, nè rappresentano i
soggetti
impegnati in tali attività . Essi non intraprendono alcuna
attività che possa essere in conflitto con la loro
indipendenza di giudizio o la loro integrità per
quanto
riguarda le loro attività di valutazione della
conformità per cui sono notificati. Ciò
vale in
particolare per i servizi di consulenza.
5. L'organismo garantisce che le
attività delle
affiliate o dei propri subappaltatori non si ripercuotano sulla
riservatezza, sull'obiettività e
sull'imparzialità delle proprie
attività di
valutazione della conformità .
6. L'organismo ed il proprio personale svolge le
attività di valutazione della
conformità con
il massimo grado di integrità professionale e
competenza
tecnica richiesta nel campo specifico ed è libero
da
qualsiasi pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che
possa influenzare il proprio giudizio o i risultati della propria
attività di valutazione della
conformità , in
particolare da parte di persone o gruppi di persone interessati ai
risultati di tali attività .
7. L'organismo è in grado di svolgere le
funzioni di
valutazione della conformità a esso conferite
dalle
disposizioni degli articoli da 18 a 23,
e per i quali
è
stato notificato, indipendentemente dal fatto che tali funzioni siano
svolte dall'organismo di valutazione della
conformità
stesso oppure per suo conto e sotto la sua responsabilità .
8. L'organismo di valutazione della conformità ,
per ogni
procedura di valutazione della conformità e per
ogni tipo
o categoria di prodotti per i quali è stato
notificato,
dispone di:
- a) personale necessario con conoscenze tecniche
ed
esperienza sufficiente ed appropriata per svolgere le funzioni di
valutazione della conformità ;
- b) descrizioni adeguate delle procedure secondo
le quali
avviene la valutazione della conformità , garantendo la
trasparenza e la riproducibilità di tali
procedure;
- c) di una politica e procedure appropriate che
distinguono
le funzioni svolte in qualità di organismo
notificato
dalle altre attività ;
- d) procedure interne per svolgere le
attività
che tengano debitamente conto delle dimensioni dell'impresa, del
settore in cui opera, della sua struttura, del grado di
complessità della tecnologia del prodotto in
questione e
della natura seriale o di massa del processo produttivo;
- e) mezzi necessari per svolgere le funzioni
tecniche ed
amministrative connesse alle attività di
valutazione della
conformità in modo appropriato ed accesso a tutti
gli
strumenti o impianti necessari.
9. Il personale responsabile dell'esecuzione delle
attività di valutazione della
conformità
risponde ai seguenti requisiti:
- a) solida formazione tecnica e professionale per
tutte le
attività di valutazione della
conformità in
relazione alle quali l'organismo di valutazione della
conformità è stato
notificato;
- b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni
relative
alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità
per
eseguire tali valutazioni;
- c) conoscenza e comprensione adeguate dei
requisiti
essenziali, delle norme armonizzate applicabili, della pertinente
normativa di armonizzazione dell'Unione europea e della normativa
nazionale applicabile;
- d) capacità di redigere
certificati, verbali e
relazioni atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
10. è garantita
l'imparzialità degli
organismi di valutazione della conformità , dei suoi alti
dirigenti e del personale addetto alle valutazioni.
11. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale
addetto
alle valutazioni dell'organismo non può dipendere dal numero
di
valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
12. L'organismo sottoscrive un contratto di assicurazione di
responsabilità civile, a meno che non sia un Ente
pubblico.
13. Il personale dell'organismo è tenuto
al segreto
professionale su tutte le informazioni di cui viene a conoscenza
nell'esercizio delle proprie funzioni a norma degli articoli
da 18 a
23, o di qualsiasi disposizione di diritto interno che vi
dà effetto, tranne nei confronti delle
Amministrazioni
dello Stato in cui esercita le sue attività , fermo restando
le
vigenti disposizioni in materia di tutela della
proprietà
intellettuale.
14. L'organismo partecipa alle attività
di
normalizzazione pertinenti e alle attività del
gruppo di
coordinamento degli organismi notificati istituito a norma
dell'articolo 38 o garantisce che
il proprio personale addetto alle
valutazioni ne sia informato, e applica come orientamenti generali le
decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
15. Gli organismi di valutazione di
conformità in
possesso dei requisiti previsti dal presente articolo rispettano quanto
disposto dagli articoli da 31 a 38.
Art.
29
Presunzione di conformità
Qualora dimostri la propria conformità ai criteri
stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui
riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea, un organismo di valutazione della
conformità
è considerato conforme alle prescrizioni di cui
all'articolo 28, nella misura in
cui le norme applicabili armonizzate
coprano tali prescrizioni.
Art.
30
Affiliate e subappaltatori degli Organismi notificati
1. Un organismo notificato, qualora subappalti funzioni
specifiche connesse alla valutazione della conformità ,
oppure
ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata
rispettino le prescrizioni di cui all'articolo
28 e ne informa il
Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
2. Gli organismi notificati si assumono la completa
responsabilità delle funzioni eseguite da
subappaltatori o
affiliate, ovunque questi siano stabiliti.
3. Le attività possono essere
subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del
cliente.
4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del
Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, i documenti pertinenti riguardanti la valutazione
delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro
eseguito da questi ultimi a norma degli articoli
da 18 a 23.
Art.
31
Domanda di autorizzazione e notifica
1. L'organismo di valutazione della
conformità
presenta una domanda di autorizzazione e notifica al Ministero dello
sviluppo economico.
2. La domanda di cui al comma 1 è
accompagnata da
una descrizione delle attività di valutazione
della
conformità , del modulo o dei moduli di valutazione della
conformità e del prodotto o dei prodotti per i
quali tale
organismo dichiara di essere competente, nonchè di
tutte
le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il
controllo periodico della sua conformità alle
prescrizioni
di cui all'articolo 28.
3. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, stabilisce le modalità ed i criteri per
il
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo
32, per la
presentazione delle prove documentali di cui al comma 2, e per gli
obblighi di cui all'articolo 37.
4. Qualora le Amministrazioni competenti decidano che la
valutazione e il controllo di cui all'articolo 26, comma 1, siano
eseguiti dall' organismo unico di accreditamento, in sostituzione delle
prove documentali di cui al comma 2, l'organismo allega alla domanda di
cui al comma 1, un certificato di accreditamento rilasciato dallo
stesso che attesti che l'organismo è conforme
alleprescrizioni di cui all'articolo
28.
5. Gli oneri relativi alle attività di
autorizzazione, rinnovo e vigilanza degli organismi di valutazione
della conformità, eseguite dalle amministrazioni di
vigilanza,
sono a carico dei medesimi organismi. Gli
oneri concernenti le attività di valutazione del prodotto eseguite
dalle
amministrazioni di vigilanza, ai sensi dell'articolo
39, commi 3 e 8,
sono a carico degli operatori economici. (3)
6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5 si provvede
mediante tariffe da determinarsi con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio di
copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno
ogni tre anni.
7. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 6, si
applicano
le tariffe di cui al decreto del Ministero delle
attività
produttive e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27
marzo 2006 recante "Determinazione
delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle
attività produttive e dal Ministero delle
infrastrutture e
dei trasporti e relative modalità di pagamento ai
sensi
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e dell'articolo 47
della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni".
Art.
32
Autorizzazione alla valutazione della conformità dei
prodotti
1. L'autorizzazione agli organismi che presentano domanda ai
sensi dell'articolo 31, comma 2,
è rilasciata dal
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, ed è subordinata
all'esito
positivo delle valutazioni di cui al comma 2 del presente articolo ed
ha la durata di quattro anni. L'autorizzazione è
rilasciata entro novanta giorni dalla data di presentazione della
relativa domanda. Nel periodo di validità
dell'autorizzazione, le Amministrazioni competenti esercitano le
funzioni di vigilanza di cui al comma 3 del presente articolo, sugli
organismi autorizzati e notificati.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvia
l'attività istruttoria sulla documentazione che
accompagna
la domanda e pianifica gli audit da effettuarsi presso le sedi
dell'organismo richiedente e di eventuali altri soggetti di cui
all'articolo 30, per
l'accertamento dei requisiti prescritti e di ogni
altro elemento ritenuto necessario.
3. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, quali amministrazioni vigilanti:
- a) svolgono le visite di sorveglianza periodica;
- b) decidono sull'opportunità
di procedere, in
ogni momento, congiuntamente o disgiuntamente, di propria iniziativa o
a seguito di segnalazioni esterne, al controllo degli organismi per
verificare le condizioni in base alle quali gli stessi hanno ottenuto
l'autorizzazione, il mantenimento dei requisiti, il regolare
svolgimento delle procedure e l'adempimento dei propri obblighi;
- c) adottano i provvedimenti sanzionatori di cui
al comma 5.
4. L'autorizzazione agli organismi che presentano domanda ai
sensi dell'articolo 31, comma 4,
è rilasciata dal
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con durata pari a quella del
certificato di accreditamento.
5. Nel caso siano poste in essere da parte dell'organismo
notificato violazioni in merito al possesso dei requisiti di cui
all'articolo 28, al regolare
svolgimento delle procedure o
all'adempimento delle proprie responsabilità , le
amministrazioni vigilanti applicano una sanzione modulata in relazione
alla gravità della violazione commessa. La
sanzione
può consistere in:
- a) richiamo scritto;
- b) sospensione parziale o totale
dell'autorizzazione per un
periodo variabile da tre mesi ad un anno in relazione alla
gravità dell'irregolarità
rilevata;
- c) revoca dell'autorizzazione.
6. In caso di sospensione o di revoca, il Ministero dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, adotta un motivato provvedimento, e ne informa
immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. Le
Amministrazioni competenti adottano le appropriate misure
affinchè le pratiche dell'organismo sospeso o
revocato
siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a loro
disposizione.
Art.
33
Procedura di notifica
1. Il Ministero dello sviluppo economico notifica solo gli organismi di
valutazione della conformità che rispettano le
prescrizioni di cui all'articolo 28.
2. Il Ministero dello sviluppo economico notifica gli
organismi
di cui al comma 1 alla Commissione europea e agli altri Stati membri
utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito
dalla Commissione europea.
3. La notifica include tutti i dettagli delle
attività di valutazione della
conformità , il
modulo o i moduli di valutazione della conformità , il
prodotto
o i prodotti interessati e la relativa attestazione di competenza.
4. Qualora una notifica non sia basata su un certificato di
accreditamento di cui all'articolo 31, comma
4, il Ministero dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, fornisce alla Commissione europea e agli altri Stati
membri le prove documentali che attestino la competenza dell'organismo
di valutazione della conformità
nonchè le
disposizioni predisposte per fare in modo che tale organismo
sarà controllato periodicamente e
continuerà
a soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo
28.
5. L'organismo interessato può eseguire le
attività di organismo notificato solo se non sono
sollevate obiezioni da parte della Commissione europea o degli altri
Stati membri entro due settimane dalla notifica, qualora sia usato un
certificato di accreditamento, o entro i due mesi successivi a una
notifica, qualora non sia usato un accreditamento. Solo tale organismo
è considerato un organismo notificato ai fini del
presente
decreto.
6. Eventuali modifiche pertinenti successive riguardanti la
notifica sono comunicate alla Commissione europea e agli altri Stati
membri.
Art. 34
Numeri
di identificazione ed elenchi degli organismi notificati
1. Ciascun organismo notificato è
identificato da un
numero assegnato dalla Commissione europea. Il numero assegnato
è unico anche se l'organismo
è notificato a
norma di diversi atti dell'Unione europea.
2. Il Ministero
delle
infrastrutture e dei trasporti assegna un codice di identificazione
all'organismo notificato che è stato autorizzato
ad
effettuare le valutazioni della conformità
post-costruzione.
Art.
35
Contestazione della competenza degli organismi notificati
1.
Il Ministero
dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti forniscono alla Commissione europea, su richiesta della
stessa, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del
mantenimento della competenza dell'organismo in questione.
2.
Su richiesta
della Commissione europea, il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottano le necessarie
misure correttive nei confronti dell'organismo notificato, incluso, se
necessario, il ritiro della notifica.
Art.
36
Obblighi operativi degli organismi notificati
1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della
conformità secondo le procedure di valutazione
della
conformità di cui agli articoli
da 18 a 23.
2. Le valutazioni della conformità sono
eseguite in
modo proporzionale, evitando oneri superflui per gli operatori
economici e gli importatori privati. Gli organismi di valutazione della
conformità svolgono le loro
attività tenendo
debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui
opera, della sua struttura, del grado di
complessità della
tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale
del processo produttivo. Nel far ciò essi rispettano
tuttavia il
grado di rigore e il livello di protezione necessari per la
conformità del prodotto al presente decreto.
3. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti
di
cui all'articolo 4, comma 1, e all'allegato
II del decreto legislativo
18 luglio
2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I
del presente
decreto o
alle norme armonizzate corrispondenti non sono stati rispettati da un
fabbricante o da un importatore privato, chiede a tale fabbricante o
importatore privato di adottare le misure correttive appropriate e non
rilascia un certificato di conformità .
4. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio
della
conformità successivo al rilascio di un
certificato
riscontri che un prodotto non è più
conforme chiede
al fabbricante di adottare le misure correttive opportune e, se
necessario, sospende o ritira il certificato.
5. Qualora non siano adottate misure correttive o queste non
producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita,
sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi.
6. Avverso i provvedimenti degli organismi notificati, i
soggetti
interessati possono, entro trenta giorni dalla comunicazione,
presentare reclamo alle Autorità di vigilanza di
cui
all'articolo 32 che, previa
istruttoria, decidono congiuntamente nel
termine di 90 giorni dalla ricezione del reclamo stesso. Decorso tale
termine senza che sia stata adottata alcuna decisione, il reclamo si
intende respinto.
Art.
37
Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati
1.
Gli organismi
notificati informano il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
- a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione
o ritiro di un certificato;
- b) di qualunque circostanza che possa influire
sull'ambito e sulle condizioni della notifica;
- c) di eventuali richieste pervenute da altre
autorità in relazione
all'attività di
valutazione della conformità;
- d) delle attività di
valutazione della
conformità eseguite nell'ambito della loro
notifica e di
qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e
di
subappalto.
2.
Gli organismi
notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del
presente decreto che esercitano attività di
valutazione
della conformità simili che coprono gli stessi
prodotti,
informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi
e, su richiesta, ai risultati positivi delle valutazioni della
conformità .
Art.
38
Coordinamento degli organismi notificati
1. Gli
organismi notificati partecipano direttamente o con rappresentanti
designati ai lavori del Gruppo settoriale o del Gruppo di organismi
notificati istituito dalla Commissione europea, per il coordinamento e
la cooperazione tra organismi notificati, direttamente o mediante
rappresentanti designati.
2. Il mancato
rispetto di cui
alle disposizioni di cui al comma 1, può comportare
l'adozione
di una delle sanzioni di cui all'articolo
32, comma 5.
Art.
39
Vigilanza del mercato, controllo e valutazione dei prodotti
1. L'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del
regolamento CE n. 765/2008 si applicano ai prodotti oggetto del
presente decreto.
2. La vigilanza sul mercato e il controllo dei prodotti
è demandata al Ministero delle infrastrutture e
dei
trasporti e al Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si stabiliscono
le modalità ed i criteri di svolgimento della
vigilanza
sul mercato ed il controllo sui prodotti.
3. Al fine di garantire che i prodotti di cui all'articolo 2,
comma 1, siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti
nell'allegato II del decreto
legislativo 18 luglio
2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I
del presente
decreto, le amministrazioni
vigilanti di cui al comma 2 hanno facoltà di
disporre,
qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto
oggetto del presente decreto rappresenti un rischio per la salute o la
sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente (4)
verifiche e
controlli mediante i propri uffici centrali o periferici.
4. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con
metodo a
campione, presso l'operatore economico, i depositi sussidiari
dell'operatore economico, gli importatori privati o presso gli
utilizzatori. A tale fine è consentito:
- a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di
immagazzinamento dei prodotti;
- b) l'acquisizione di tutte le informazioni
necessarie all'accertamento;
- c) qualora necessario e giustificato, il prelievo
temporaneo e a titolo gratuito di un singolo campione per l'esecuzione
di esami e prove;
- d) effettuare esami e prove presso strutture
tecniche specializzate, pubbliche o private.
5. Al fine di agevolare l'attività di
vigilanza e di
verifica, i soggetti di cui agli articoli 6,
7, 8
e 11, in funzione dei
rispettivi obblighi, rendono disponibili agli organi di vigilanza, per
dieci anni, la documentazione indicata nell'allegato
XVI del presente
decreto.
6. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 43, le
amministrazioni vigilanti, quando, a seguito delle
valutazioni di cui al comma 3, accertano la non
conformità
dei prodotti di cui all'articolo 2, comma
1, alle disposizioni del
presente decreto, dispongono agli operatori economici, in funzione dei
rispettivi obblighi, di adottare tutte le misure idonee a far venire
meno la situazione di non conformità , fissando un termine
proporzionato alla natura del rischio.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, le
amministrazioni vigilanti adottano le misure atte a limitare o vietare
l'immissione del prodotto sul mercato o a garantire il ritiro dal
commercio, a cura e spese del soggetto destinatario della disposizione.
8. Le autorità di vigilanza di cui comma
2, qualora
abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto oggetto del
presente decreto rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza
delle persone, per le cose o per l'ambiente, effettuano una valutazione
del prodotto interessato che investa i requisiti pertinenti di cui al
presente decreto. Gli operatori economici interessati o l'importatore
privato cooperano, ove necessario, con le autorità
di
vigilanza del mercato. Nel caso di un operatore economico se,
attraverso tale valutazione, le autorità di
vigilanza del
mercato concludono che il prodotto non rispetta i requisiti di cui al
presente decreto, esse chiedono tempestivamente all'operatore economico
interessato di adottare le opportune misure correttive al fine di
rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti, di ritirarlo dal
mercato o di richiamarlo entro un termine proporzionato alla natura del
rischio, da esse prescritto. Nel caso di un importatore privato,
qualora nel corso di tale valutazione, le autorità
di
vigilanza del mercato accertano che il prodotto non rispetta i
requisiti di cui al presente decreto, l'importatore privato
è informato tempestivamente delle opportune misure
correttive da adottare al fine di rendere il prodotto conforme a detti
requisiti, sospenderne la messa in servizio o sospenderne l'uso, in
proporzione alla natura del rischio. Le autorità
di
vigilanza del mercato ne informano l'organismonotificato
competente qualora intervenuto.
9. Qualora ritengano che la non
conformità non sia
limitata al territorio nazionale, le autorità di
vigilanza
del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei
risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto di
adottare all'operatore economico interessato.
10. L'operatore economico assicura che siano adottate le
opportune misure correttive nei confronti di tutti i prodotti
interessati che esso ha messo a disposizione sul mercato in tutta
l'Unione europea. L'importatore privato assicura che siano adottate le
opportune misure correttive nei confronti del prodotto che ha importato
nell'Unione europea per uso proprio.
11. Qualora l'operatore economico interessato non adotti le
misure correttive adeguate entro il termine di cui al comma 6, le
autorità di vigilanza del mercato adottano tutte
le
opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a
disposizione del prodotto, per ritirarlo o per richiamarlo dal mercato.
Qualora l'importatore privato non adotti le misure correttive adeguate,
le autorità di vigilanza del mercato adottano
tutte le
opportune misure provvisorie per proibire la messa in servizio del
prodotto o vietarne o limitarne l'uso nel territorio nazionale. Le
autorità di vigilanza del mercato informano
immediatamente
la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.
12. Le informazioni di cui al comma 11 includono tutti gli
elementi disponibili, in particolare i dati necessari per identificare
il prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non
conformità e dei rischi connessi, la natura e la
durata
delle misure nazionali adottate, nonchè gli
argomenti
espressi dall'operatore economico interessato o dall'importatore
privato. In particolare, le autorità di vigilanza
del
mercato indicano se la non conformità sia dovuta:
- a) alla mancata rispondenza del prodotto alle
prescrizioni
relative alla salute o alla sicurezza delle persone e alla tutela delle
cose o dell'ambiente previste dal presente decreto, o
- b) a carenze delle norme armonizzate di cui
all'articolo 13 che conferiscono
la presunzione di
conformità.
13. Le amministrazioni vigilanti che ricevono comunicazione
di
procedure avviate ai sensi del presente articolo, informano la
Commissione europea e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti
adottati, di ogni informazione supplementare a loro disposizione sulla
non conformità del prodotto interessato e, in caso
di
disaccordo con la misura nazionale notificata, delle loro obiezioni.
14. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle
informazioni di
cui al comma 11, uno Stato membro o la Commissione non sollevino
obiezioni contro la misura provvisoria adottata
dall'autorità di vigilanza del mercato, tale
misura
è ritenuta giustificata.
15. Le autorità di vigilanza adottano le
opportune
misure restrittive in relazione al prodotto in questione, quale il
ritiro del prodotto dal mercato, a spese degli operatori economici in
funzione dei rispettivi obblighi.
Art.
40
Procedura di salvaguardia dell'Unione europea
1. Le obiezioni sollevate contro una misura adottata
dall'autorità di vigilanza al termine della
procedura di
cui all'articolo 39, commi 10 e 11,
sono soggette a valutazione della
Commissione europea.
2. Se la misura adottata è ritenuta
giustificata
dalla Commissione europea, le autorità competenti
di cui
all'articolo 39 adottano le
misure necessarie a garantire che il
prodotto non conforme sia ritirato dal mercato, a spese degli operatori
economici in funzione dei rispettivi obblighi e ne informano la
Commissione europea. Se la misura adottata è
ritenuta
ingiustificata, l'autorità che
l'haadottata provvede
a ritirarla.
3. Se la misura è ritenuta giustificata
dalla
Commissione europea e la non conformità del
prodotto
è attribuita a carenze delle norme armonizzate di
cui
all'articolo 39, comma 12, lettera b),
del presente decreto, si applica
la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012
da parte della Commissione europea.
Art.
41
Non conformità formale
1. Fatto salvo l'articolo 39,
l'Autorità
di
vigilanza sul mercato chiede all'operatore economico interessato o
all'importatore privato di porre fine allo stato di non
conformità in questione, nel termine perentorio di
giorni
sessanta, qualora ricorrano una o più delle seguenti
condizioni:
- a) la marcatura CE è stata
apposta in violazione degli articoli 15, 16
o 17;
- b) la marcatura CE di cui all'articolo
16 non
è stata apposta;
- c) la dichiarazione di
conformità UE o la
dichiarazione di cui all'allegato
XV non è stata
redatta;
- d) la dichiarazione di
conformità UE o la
dichiarazione di cui all'allegato
XV non sono state redatte
correttamente;
- e) la documentazione tecnica non
è disponibile o non è
completa;
- f) le informazioni di cui agli articoli
6, comma
6, o 8, comma 3, sono
assenti, false o incomplete;
- g) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di
cui agli articoli 6 o 8 non è
rispettata.
2. Se la non conformità di cui al comma
1 permane,
l'autorità di vigilanza sul mercato adotta tutte
le
opportune misure per limitare o proibire la messa a disposizione sul
mercato del prodotto o garantisce che sia richiamato o ritirato dal
mercato, a spese degli operatori economici in funzione dei rispettivi
obblighi, oppure, nel caso di un prodotto importato da un importatore
privato per uso proprio, che il suo uso sia vietato o
limitato.
Art.
42
Informazione
Entro il 18 gennaio 2021, e successivamente ogni cinque anni, le
autorità di vigilanza compilano e trasmettono il
questionario appositamente predisposto dalla Commissione europea
sull'applicazione del presente decreto.
Art.
43
Inosservanza di norme in materia di costruzione e progettazione di
unità da diporto
1. L'operatore economico o l'importatore privato stabilito
nel
territorio comunitario, che immette sul mercato o che mette in servizio
i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1,
non conformi alle
disposizioni del presente decreto o di cui sia stata accertata la
pericolosità ai sensi dell'articolo
39,
è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
ventimilaseicentocinquantotto euro
acentoventitremilanovecentoquarantanove euro.
2. L'operatore economico o l'importatore privato stabilito
nel
territorio comunitario, che non ottempera agli ordini
dell'autorità di vigilanza di cui all'articolo 39,
è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di
una somma da venticinquemilaottocentoventidue euro a
centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque apponga
indebitamente la marcatura CE in violazione delle disposizioni
dell'articolo 16,
è punito con la sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da ventimilaseicentocinquantotto euro a
centoventitremilanovecentoquarantanove euro.
4. Chiunque venda prodotti di cui all'articolo
2, comma 1,
non
conformi alle disposizioni del presente decreto o di cui sia stata
accertata la pericolosità ai sensi dell'articolo
39,
è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di
una somma da ventimilaseicentocinquantotto euro a
centoventitremilanovecentoquarantanove euro.
5. Chiunque installi componenti o motori non conformi alle
disposizioni dettate dal presente decreto, o di cui sia stata accertata
la pericolosità ai sensi dell'articolo
39,
è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
diecimilatrecentoventinove euro a
sessantunomilanovecentosettantaquattro euro.
6. Chiunque violi gli obblighi di conservazione e di
esibizione
della documentazione tecnica di cui all'Allegato
XVI del presente
decreto è punito con la sanzione amministrativa
del
pagamento di una somma da duemilacinquecentottantadue euro a
quindicimilaquattrocentonovantatre euro. Le
autorità di
vigilanza di cui all'articolo 39
possono disporre il temporaneo divieto
di commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo
2, comma 1,
fino alla produzione della documentazione.
7. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo
41, comma
2,
chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui all'articolo 41,
comma
1, è soggetto al pagamento di una somma
da
venticinquemilaottocentoventidue euro a
centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.
Art.
44
Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171 in materia di rapporto delle violazioni
L'articolo 57,
comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
è sostituito dal seguente:
"2. Per gli
illeciti
amministrativi in materia di costruzione e progettazione di
unità da diporto, le autorità
competenti a
ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24
novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di Porto ed emettono
l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n.
689, sentito il parere delle competenti Direzioni generali del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello
sviluppo economico, le quali in qualità di
Autorità di vigilanza, possono disporre
attività ispettive supplementari. Il funzionario o
l'agente che ha accertato la violazione, anche in caso di pagamento in
misura ridotta, trasmette copia dei verbali redatti alle predette
Direzioni generali.".
Art.
45
Clausola di invarianza finanziaria
Dall'attuazione del
presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono
all'esecuzione dei compiti affidati con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art.
46
Disposizioni abrogative
1.
Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13 e 56 del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono abrogati.
2.
Gli allegati
I, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono abrogati.
3.
Gli allegati
II e VIII del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono
rispettivamente sostituiti dagli allegati
I e XIV
del presente
decreto.
4.
All'articolo 5
del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29
luglio 2008, n. 146, i richiami agli articoli 9 e 10 del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si intendono riferiti,
rispettivamente, agli articoli 18 e 28 del presente decreto.
5.
Il decreto del
Ministero delle attività produttive 30 aprile
2003, n. 175
è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del
decreto
di cui all'articolo 31, comma 3.
Art.
47
Disposizioni transitorie
1. Fino al 18 gennaio 2017 possono essere messi a
disposizione
sul mercato o messi in servizio i prodotti conformi alla normativa
vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in
servizio i motori di propulsione ad accensione comandata (AC)
fuoribordo con potenza pari o inferiore a 15 kW conformi ai limiti di
emissione di gas di scarico della fase I di cui all'allegato
II, parte
B, punto 2.1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito
dall' allegato I del presente decreto, fabbricati da piccole
e medie
imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione e immessi sul mercato prima del 18 gennaio 2020.
Art.
48
Entrata in vigore
Il
presente decreto entra in vigore il 18 gennaio 2016.
(1) Articolo
inserito dall'art. 58, comma 1 lett. a) del
d.lgs.
3
novembre 2017, n. 229, Revisione
ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, recante codice della nautica da
diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge
8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo
1 della legge 7 ottobre 2015,
n. 167.
(2) Parte in corsivo sostituita dall'art. 58, comma 1 lett. b) del
d.lgs.
3
novembre 2017, n. 229, Revisione
ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, recante codice della nautica da
diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge
8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo
1 della legge 7 ottobre 2015,
n. 167.
(3) Parte in corsivo sopressa dall'art. 58, comma 1 lett. c) del
d.lgs.
3
novembre 2017, n. 229, Revisione
ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, recante codice della nautica da
diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge
8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo
1 della legge 7 ottobre 2015,
n. 167.
(3) Parte in corsivo sopressa dall'art. 58, comma 1 lett. d)
del
d.lgs. 3
novembre 2017, n. 229, Revisione
ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, recante codice della nautica da
diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge
8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo
1 della legge 7 ottobre 2015,
n. 167.
Sito in linea dal 28/5/1998,
. Accessi al sito dal 17/2/2013:
(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si
riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che
il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento del testo
normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato appena
dopo il titolo dell'atto.)