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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti


Decreto Legislativo 11 gennaio 2016, n. 5

Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 11 gennaio 2016

(testo aggiornato al Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.)


Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Ambito di applicazione
Art. 3 - Definizioni
Art. 4 - Requisiti essenziali
Art. 5 - Libera circolazione
Art. 6 - Obblighi dei fabbricanti
Art. 7 - Rappresentanti autorizzati
Art. 8 - Obblighi degli importatori
Art. 9 - Obblighi dei distributori
Art. 10 - Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori ed ai distributori
Art. 11 - Obblighi degli importatori privati
Art. 12 - Identificazione degli operatori economici
Art. 13 - Presunzione di conformità
Art. 14 - Dichiarazione di conformità UE e dichiarazione conforme all'Allegato XV
Art. 15 - Principi generali della marcatura CE
Art. 16 - Prodotti soggetti alla marcatura CE
Art. 17 - Norme e condizioni per l'apposizione della marcatura CE
Art. 18 - Procedure della valutazione della conformità applicabili
Art. 19 - Progettazione e costruzione
Art. 20 - Emissioni di gas di scarico
Art. 21 - Emissioni acustiche
Art. 22 - Valutazione post costruzione
Art. 23 - Requisiti supplementari
Art. 24 - Documentazione tecnica
Art. 25 - Attività di notifica alla Commissione europea
Art. 26 - Autorità di notifica degli organismi di valutazione della conformità
Art. 27 - Obbligo di informazione a carico delle autorità notificanti
Art. 28 - Prescrizioni relative agli Organismi notificati
Art. 29 - Presunzione di conformità
Art. 30 - Affiliate e subappaltatori degli Organismi notificati
Art. 31 - Domanda di autorizzazione e notifica
Art. 32 - Autorizzazione alla valutazione della conformità dei prodotti
Art. 33 - Procedura di notifica
Art. 34 - Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati
Art. 35 - Contestazione della competenza degli organismi notificati
Art. 36 - Obblighi operativi degli organismi notificati
Art. 37 - Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati
Art. 38 - Coordinamento degli organismi notificati
Art. 39 - Vigilanza del mercato, controllo e valutazione dei prodotti
Art. 40 - Procedura di salvaguardia dell'Unione europea
Art. 41 - Non conformità formale
Art. 42 - Informazione
Art. 43 - Inosservanza di norme in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto
Art. 44 - Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 in materia di rapporto delle violazioni
Art. 45 - Clausola di invarianza finanziaria
Art. 46 - Disposizioni abrogative
Art. 47 - Disposizioni transitorie
Art. 48 - Entrata in vigore

ALLEGATI

Allegato I - REQUISITI ESSENZIALI.
Allegato II - COMPONENTI DELLE UNITA' DA DIPORTO
Allegato III - CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE (modulo A).
Allegato IV - CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE UNITO A PROVE UFFICIALI DEL PRODOTTO (modulo A1).
Allegato V - ESAME UE PER TIPO (modulo B)
Allegato VI - CONFORMITA' AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE.
Allegato VII - CONFORMITÀ BASATA SULLA GARANZIA DELLA QUALITA' DEL PROCESSO DI PRODUZIONE (modulo D).
Allegato VIII - CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DELLA QUALITA' DEL PRODOTTO (modulo E).
Allegato IX - CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA VERIFICA DEL PRODOTTO (modulo F)
Allegato X - GARANZIA BASATA SULLA VERIFICA DELL'UNITA' (modulo G).
Allegato XI - CONFORMITÀBASATA SULLA GARANZIA QUALITA' TOTALE (modulo H)
Allegato XII - CONFORMITÀ EQUIVALENTE SULLA BASE DI UNA VALUTAZIONE POST-COSTRUZIONE (modulo APC).
Allegato XIII - VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE PER QUANTO RIGUARDA LE EMISSIONI DI GAS DI SCARICO E ACUSTICHE.
Allegato XIV - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE.
Allegato XV - DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE O DELL'IMPORTATORE DI UNITA' DA DIPORTO PARZIALMENTE COMPLETATE
Allegato XVI - DOCUMENTAZIONE TECNICA
Allegato XVII - CONFORMITA' AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE UNITO A PROVE DEL PRODOTTO SOTTO IL CONTROLLO UFFICIALE.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto legislativo:



Art. 1 - Oggetto

Il presente decreto stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, e le norme sulla loro libera circolazione nell'Unione europea (UE).

Art. 2
Ambito di applicazione


1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a:
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano a:
3. Il fatto che la stessa unità da diporto possa essere utilizzata anche per il noleggio o per l'addestramento o per attività sportive e ricreative non la esclude dall'ambito di applicazione del presente decreto quando è immessa sul mercato dell'Unione europea ai fini di diporto.

Art. 3
Definizioni


Ai fini del presente decreto, si intende per:

Art. 4
Requisiti essenziali


1. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere messi a disposizione o messi in servizio solo se non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, le cose o l'ambiente, quando siano sottoposti a manutenzione in modo corretto e utilizzati conformemente alla loro destinazione e solo a condizione che soddisfino i requisiti essenziali di cui all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.

2. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, non possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio, salvo che essi soddisfino i requisiti di cui al comma 1.

Art. 5
Libera circolazione


1. Possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio sul territorio nazionale per uso conforme alla loro destinazione, i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, che soddisfano i requisiti essenziali indicati all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, e che recano la marcatura CE di cui all'articolo 15.

2. Possono essere messe a disposizione sul mercato le unità da diporto parzialmente completate nel caso in cui il fabbricante o l'importatore dichiari, conformemente all'Allegato XV, che sono destinate ad essere completate da altri.

3. Possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio i componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), che soddisfino i requisiti di sicurezza indicati all'articolo 4 e che recano la marcatura CE di cui all'articolo 15, destinati ad essere incorporati in unità da diporto conformemente alla dichiarazione del fabbricante o dell'importatore di cui all'articolo 14.

4. Possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio i motori di propulsione:
5. Le lettere b) e c) del comma 4, si applicano a condizione che, in caso di adattamento di un motore ai fini dell'installazione in un'unità da diporto, la persona che procede all'adattamento assicuri che quest'ultimo tenga pienamente conto dei dati e delle altre informazioni resi disponibili dal fabbricante del motore per garantire che, se installato secondo le istruzioni d'installazione fornite dalla persona che adatta il motore, quest'ultimo continuerà a soddisfare i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui alla direttiva 97/68/CE o al regolamento (CE) n. 595/2009, come dichiarato dal fabbricante del motore. La persona che adatta il motore dichiara, ai sensi dell'articolo 14, che il motore continuerà a soddisfare i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui alla direttiva 97/68/CE o al regolamento (CE) n. 595/2009, come dichiarato dal fabbricante del motore, se installato secondo le istruzioni di installazione da essa fornite.

6. In occasione di fiere, mostre, dimostrazioni ed altri eventi analoghi, possono essere presentati i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, anche se non conformi alle disposizioni del presente decreto, purchè un'indicazione visibile indichi chiaramente che detti prodotti non sono conformi e che non possono essere messi a disposizione o messi in servizio finchè non siano stati resi conformi.

Art. 6
Obblighi dei fabbricanti


1. All'atto dell'immissione dei loro prodotti sul mercato, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.

2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica conformemente all'articolo 24 ed eseguono, o fanno eseguire, la procedura di valutazione della conformità applicabile conformemente agli articoli da 18 a 21 e all'articolo 23. Qualora la conformità di un prodotto ai requisiti applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione ai sensi dell'articolo 14 e attribuiscono e appongono la marcatura CE secondo quanto previsto agli articoli 16 e 17.

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e una copia della dichiarazione di cui all'articolo 14 per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.

4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinchè la produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto nonchè delle modifiche delle norme armonizzate in riferimento a cui è dichiarata la conformità di un prodotto. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami e, se necessario, tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.

5. I fabbricanti garantiscono che i loro prodotti rechino un numero di tipo, di lotto o di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura dei componenti non lo consentano, a che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.

6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati sul prodotto oppure, ove cio' non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante puo' essere contattato.

7. I fabbricanti provvedono a che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza nel manuale del proprietario in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali.

8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che puo' essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.

Art. 7
Rappresentanti autorizzati


1. Un fabbricante può, mediante mandato scritto, nominare un rappresentante autorizzato.

2. Gli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, e l'elaborazione della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato almeno:
Art. 8
Obblighi degli importatori


1. Gli importatori immettono sul mercato dell'Unione europea solo prodotti conformi.

2. Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli importatori si accertano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità . Essi si assicurano che il fabbricante abbia elaborato la documentazione tecnica, che il prodotto rechi la marcatura CE di cui all'articolo 15 e sia corredato dei documenti necessari conformemente all'articolo 14 e all'allegato II, parte A, punto 2.5, parte B, punto 4, parte C, punto 2, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6. Qualora l'importatore ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, non immette il prodotto sul mercato finchè non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

3. Gli importatori indicano sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile nel caso di componenti, sull'imballaggio o in un documento che accompagna il prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati.

4. Gli importatori assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza nel manuale del proprietario in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali.

5. Gli importatori garantiscono che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità , le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.

6. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un prodotto, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami e, se necessario, tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.

7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

8. Per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato, gli importatori tengono una copia della dichiarazione di cui all'articolo 14 a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e assicurano che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile, su richiesta, a dette autorità .

9. Gli importatori a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità . Essi cooperano con tale autorità , su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.

Art. 9
Obblighi dei distributori


1. Quando mettono un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta diligenza in relazione alle prescrizioni del presente decreto.

2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che il prodotto rechi la marcatura CE di cui all'articolo 15, che sia accompagnato dai documenti di cui all'articolo 6, comma 7, all'articolo 14, all'allegato II, parte A, punto 2.5, parte B, punto 4, parte C, punto 2, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto nonchè da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali nello Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, e all'articolo 8, comma 3. Se il distributore ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1 e all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, non mette il prodotto a disposizione sul mercato finchè non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato.

3. I distributori garantiscono che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità , le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.

4. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente decreto, si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le competenti autorità di vigilanza di cui all'articolo 39 del presente decreto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto. Essi cooperano con tale autorità , su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato.

Art. 10
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori ed ai distributori


Un importatore o un distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale, oppure modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poterne influenzare la conformità ai requisiti di cui al presente decreto, è considerato un fabbricante ai fini del presente decreto ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 6.

Art. 11
Obblighi degli importatori privati


1. Se il fabbricante non ottempera alle responsabilità ai fini della conformità del prodotto al presente decreto, un importatore privato, prima di mettere il prodotto in servizio, si accerta che esso sia stato progettato e fabbricato conformemente ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del presente decreto e assolve o fa assolvere gli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 7 e 9.

2. Se la documentazione tecnica necessaria non è resa disponibile da parte del fabbricante, l'importatore privato la fa elaborare ricorrendo a competenze adeguate.

3. L'importatore privato provvede affinchè il nome e l'indirizzo dell'organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformità del prodotto siano indicati sul prodotto.

Art. 12
Identificazione degli operatori economici


1. Su richiesta, gli operatori economici identificano per le autorità di vigilanza del mercato:
2. Gli operatori economici sono in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per un periodo di dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto e per un periodo di dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto.

3. Gli importatori privati, su richiesta, indicano alle autorità di vigilanza del mercato l'operatore economico che ha fornito loro il prodotto.

4. Gli importatori privati sono in grado di presentare le informazioni di cui al comma 3, per un periodo di dieci anni dal momento che sia stato loro fornito il prodotto.

Art. 13
Presunzione di conformità


I prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presumono conformi ai requisiti oggetto di dette norme o parti di esse di cui all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.

Art. 14
Dichiarazione di conformità UE e dichiarazione conforme all'Allegato XV


1. La dichiarazione di conformità UE attesta che è stato dimostrato il rispetto dei requisiti specificati all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del presente decreto o di quelli di cui all'articolo 5, comma 4, lettere b) o c).

2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura del modello di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato XIV del presente decreto, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli stabiliti agli allegati III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XVII del presente decreto, e successive modificazioni disposte in sede comunitaria ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è messo a disposizione o messo in servizio.

3. Redigendo la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante, l'importatore privato o la persona che adatta il motore di cui all'articolo 5, comma 4, lettere b) e c), si assume la responsabilità della conformità del prodotto.

4. La dichiarazione di conformità UE di cui al comma 3 accompagna i seguenti prodotti quando sono messi a disposizione sul mercato o messi in servizio:
5. La dichiarazione del fabbricante o dell'importatore di cui all'allegato XV per le unità da diporto parzialmente completate contiene gli elementi specificati in tale allegato e accompagna le unità da diporto parzialmente completate. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è messo a disposizione.

Art. 15
Principi generali della marcatura CE


La marcatura CE, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento CE n. 765/2008, è soggetta ai seguenti principi generali:

Art. 16
Prodotti soggetti alla marcatura CE


1. I seguenti prodotti sono soggetti alla marcatura CE quando sono messi a disposizione sul mercato o messi in servizio:
2. I prodotti di cui al comma 1 che recano la marcatura CE si presumono che siano conformi al presente decreto.

Art. 17
Norme e condizioni per l'apposizione della marcatura CE


1. La marcatura CE è apposta, nelle forme e misure previste dall'Allegato II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, in modo visibile, leggibile e indelebile sui prodotti di cui all'articolo 16, comma 1. Nel caso di componenti, laddove ciò non sia possibile o giustificato a causa delle dimensioni o della natura del prodotto, la marcatura CE è apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento. Nel caso di unità da diporto, la marcatura CE è apposta sulla targhetta del costruttore dell'unità da diporto, separata dal numero d'identificazione dell'unità da diporto. Nel caso di un motore di propulsione, la marcatura CE è apposta sul motore.

2. La marcatura CE è apposta prima che il prodotto sia immesso sul mercato o messo in servizio. La marcatura CE e il numero di identificazione di cui al comma 3 possono essere seguiti da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio indicante un rischio o un impiego particolare.

3. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione o nella valutazione post-costruzione. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato, oppure dalla persona di cui all'articolo 18, commi 2, 3 o 4.

Art. 18
Procedure della valutazione della conformità applicabili


1. Il fabbricante applica le procedure indicate nei moduli di cui agli articoli 19, 20 e 21 prima dell'immissione sul mercato dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1.

2. L'importatore privato applica la procedura di cui all'articolo 22 prima della messa in servizio di un prodotto di cui all'articolo 2, comma 1, se il fabbricante non ha effettuato la valutazione della conformità per il prodotto in questione.

3. Chiunque immetta sul mercato o metta in servizio un motore di propulsione o un'unità da diporto dopo una modifica o conversione rilevante dello stesso o della stessa, o chiunque modifichi la destinazione d'uso di un'unità da diporto non contemplata dal presente decreto in modo tale da farla rientrare nel suo ambito di applicazione applica la procedura di cui all'articolo 22 prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del prodotto.

4. Chiunque immetta sul mercato un'unità da diporto costruita per uso personale prima della scadenza del periodo di cinque anni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 7), applica la procedura di cui all'articolo 22 prima dell'immissione sul mercato del prodotto.

Art. 19
Progettazione e costruzione


1. Per la progettazione e la costruzione delle imbarcazioni e dei natanti da diporto si applicano le procedure relative ai seguenti pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:
2. Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione di moto d'acqua si applica una delle procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:
3. Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione di componenti si applica una delle procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:

Art. 19-bis
Compartimenti motori e motori alimentati con combustibili alternativi
(1)

1. La normativa tecnica regolante i sistemi di alimentazione e relativi motori di propulsione alimentati con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su unità da diporto, di nuova costruzione o già immessi sul mercato, é conforme alla regola tecnica elaborata nel rispetto della normativa europea o, in mancanza di questa, della normativa internazionale di riferimento, individuata secondo i criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 4.

2. Il fabbricante o l'importatore di cui agli articoli 6 e 8 del presente decreto sono responsabili della conformità del sistema di alimentazione alternativo. Le imprese che costruiscono unità da diporto con i sistemi di alimentazione e i motori di propulsione di cui al comma 1 o che provvedono alla loro installazione sono responsabili della loro sistemazione a bordo.

3. I certificati e le dichiarazioni previste per le operazioni periodiche di ispezione, sostituzione e controllo previsti dalla regola tecnica di cui al comma 1 sono documenti di bordo.

4. Con uno o più decreti da adottare in relazione alle specificità dei diversi sistemi alternativi di propulsione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplina:

Art. 20
Emissioni di gas di scarico


1. Riguardo all'emissione di gas di scarico, per i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f) (2), il fabbricante del motore applica le procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:
2. Nella valutazione di conformità il fabbricante si attiene, altresì, a quanto previsto nell'allegato XIII del presente decreto.

Art. 21
Emissioni acustiche


1. Per quanto riguarda le emissioni acustiche delle imbarcazioni e natanti da diporto dotati di motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e delle imbarcazioni e natanti da diporto dotati di motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato oggetto di una trasformazione rilevante e successivamente immessi sul mercato entro cinque anni dalla trasformazione, il fabbricante applica le procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:
2. Per quanto riguarda le emissioni acustiche delle moto d'acqua, dei motori di propulsione fuoribordo e dei motori di propulsione entrobordo con comando a poppa con scarico integrato destinati all'installazione su imbarcazioni e natanti da diporto, il fabbricante della moto d'acqua o del motore applica le procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:
3. Nella valutazione di conformità il fabbricante si attiene, altresiì, a quanto previsto nell'allegato XIII del presente decreto.

Art. 22
Valutazione post costruzione


La valutazione post-costruzione di cui all'articolo 18, commi 2, 3 e 4 è effettuata come indicato nell'allegato XII.

Art. 23
Requisiti supplementari


Quando si usa il modulo C dell'allegato VI del presente decreto, per quanto riguarda la valutazione della conformità ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico del presente decreto e se il fabbricante non opera a norma di un adeguato sistema qualità quale descritto nel modulo H dell'allegato XI del presente decreto, un organismo notificato scelto dal fabbricante esegue o fa eseguire controlli sui prodotti a intervalli casuali determinati da tale organismo, al fine di verificare la qualità dei controlli interni sul prodotto. Se il livello qualitativo risulta insoddisfacente o se appare necessario verificare la validità dei dati presentati dal fabbricante, si applica la procedura supplementare di cui all'allegato VI, punto 5, del presente decreto.

Art. 24
Documentazione tecnica


1. La documentazione tecnica di cui all'articolo 6, comma 2, contiene tutti i dati e dettagli pertinenti relativi ai mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità del prodotto ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e all'Allegato 1. Essa contiene, in particolare, i documenti pertinenti elencati all'Allegato XVI.

2. La documentazione tecnica assicura che la progettazione, la costruzione, il funzionamento e la valutazione della conformità possano essere compresi chiaramente.

Art. 25
Attività di notifica alla Commissione europea


Gli organismi autorizzati a svolgere in qualità di terzi compiti di valutazione della conformità ai sensi del presente decreto sono notificati alla Commissione europea ed agli altri Stati membri dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 26
Autorità di notifica degli organismi di valutazione della conformità


1. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è responsabile dell'istituzione ed esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformitàai fini del presente decreto e per il controllo degli organismi notificati, incluso il rispetto delle disposizioni dell'articolo 30.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può delegare o affidare le attivitàdi valutazione e controllo sugli organismi di valutazione della conformità all'Organismo nazionale di accreditamento, ai sensi e conformemente al regolamento CE n. 765/2008.

Art. 27
Obbligo di informazione a carico delle autorità notificanti


Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea delle procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati, nonchè di eventuali relative modifiche.

Art. 28
Prescrizioni relative agli Organismi notificati


1. Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità di cui agli articoli da 18 a 23 gli organismi per la valutazione della conformità che soddisfano le seguenti prescrizioni:
2. Un organismo appartenente a un'associazione di imprese o a una federazione professionale che rappresenti le imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione dei prodotti che esso valuta può essere considerato un organismo di tale tipo, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.

3. L'organismo, i suoi alti dirigenti e il personale incaricato di svolgere le funzioni di valutazione della conformità , non sono nè il progettista, nè il fabbricante, nè il fornitore, nè l'installatore, nè l'acquirente, nè il proprietario, nè l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione dei prodotti che essi valutano nè il rappresentante di uno di tali soggetti. Ciò non preclude l'uso dei prodotti valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di tali prodotti per scopi privati.

4. L'organismo, i suoi alti dirigenti e il personale incaricato di svolgere le funzioni di conformità non intervengono direttamente nella progettazione o fabbricazione, nella commercializzazione, nella installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tali prodotti, nè rappresentano i soggetti impegnati in tali attività . Essi non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le loro attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

5. L'organismo garantisce che le attività delle affiliate o dei propri subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività e sull'imparzialità delle proprie attività di valutazione della conformità .

6. L'organismo ed il proprio personale svolge le attività di valutazione della conformità con il massimo grado di integrità professionale e competenza tecnica richiesta nel campo specifico ed è libero da qualsiasi pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il proprio giudizio o i risultati della propria attività di valutazione della conformità , in particolare da parte di persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività .

7. L'organismo è in grado di svolgere le funzioni di valutazione della conformità a esso conferite dalle disposizioni degli articoli da 18 a 23, e per i quali è stato notificato, indipendentemente dal fatto che tali funzioni siano svolte dall'organismo di valutazione della conformità stesso oppure per suo conto e sotto la sua responsabilità .

8. L'organismo di valutazione della conformità , per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di prodotti per i quali è stato notificato, dispone di:
9. Il personale responsabile dell'esecuzione delle attività di valutazione della conformità risponde ai seguenti requisiti:
10. è garantita l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità , dei suoi alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni.

11. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni dell'organismo non può dipendere dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

12. L'organismo sottoscrive un contratto di assicurazione di responsabilità civile, a meno che non sia un Ente pubblico.

13. Il personale dell'organismo è tenuto al segreto professionale su tutte le informazioni di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni a norma degli articoli da 18 a 23, o di qualsiasi disposizione di diritto interno che vi dà effetto, tranne nei confronti delle Amministrazioni dello Stato in cui esercita le sue attività , fermo restando le vigenti disposizioni in materia di tutela della proprietà intellettuale.

14. L'organismo partecipa alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati istituito a norma dell'articolo 38 o garantisce che il proprio personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applica come orientamenti generali le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

15. Gli organismi di valutazione di conformità in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo rispettano quanto disposto dagli articoli da 31 a 38.

Art. 29
Presunzione di conformità


Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 28, nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprano tali prescrizioni.

Art. 30
Affiliate e subappaltatori degli Organismi notificati


1. Un organismo notificato, qualora subappalti funzioni specifiche connesse alla valutazione della conformità , oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 28 e ne informa il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle funzioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.

3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente.

4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma degli articoli da 18 a 23.

Art. 31
Domanda di autorizzazione e notifica


1. L'organismo di valutazione della conformità presenta una domanda di autorizzazione e notifica al Ministero dello sviluppo economico.

2. La domanda di cui al comma 1 è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità , del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e del prodotto o dei prodotti per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonchè di tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il controllo periodico della sua conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 28.

3. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le modalità ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 32, per la presentazione delle prove documentali di cui al comma 2, e per gli obblighi di cui all'articolo 37.

4. Qualora le Amministrazioni competenti decidano che la valutazione e il controllo di cui all'articolo 26, comma 1, siano eseguiti dall' organismo unico di accreditamento, in sostituzione delle prove documentali di cui al comma 2, l'organismo allega alla domanda di cui al comma 1, un certificato di accreditamento rilasciato dallo stesso che attesti che l'organismo è conforme alleprescrizioni di cui all'articolo 28.

5. Gli oneri relativi alle attività di autorizzazione, rinnovo e vigilanza degli organismi di valutazione della conformità, eseguite dalle amministrazioni di vigilanza, sono a carico dei medesimi organismi. Gli oneri concernenti le attività di valutazione del prodotto eseguite dalle amministrazioni di vigilanza, ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 8, sono a carico degli operatori economici. (3)

6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5 si provvede mediante tariffe da determinarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni tre anni.

7. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 6, si applicano le tariffe di cui al decreto del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 marzo 2006 recante "Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e relative modalità di pagamento ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni".

Art. 32
Autorizzazione alla valutazione della conformità dei prodotti


1. L'autorizzazione agli organismi che presentano domanda ai sensi dell'articolo 31, comma 2, è rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed è subordinata all'esito positivo delle valutazioni di cui al comma 2 del presente articolo ed ha la durata di quattro anni. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda. Nel periodo di validità dell'autorizzazione, le Amministrazioni competenti esercitano le funzioni di vigilanza di cui al comma 3 del presente articolo, sugli organismi autorizzati e notificati.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvia l'attività istruttoria sulla documentazione che accompagna la domanda e pianifica gli audit da effettuarsi presso le sedi dell'organismo richiedente e di eventuali altri soggetti di cui all'articolo 30, per l'accertamento dei requisiti prescritti e di ogni altro elemento ritenuto necessario.

3. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quali amministrazioni vigilanti:
4. L'autorizzazione agli organismi che presentano domanda ai sensi dell'articolo 31, comma 4, è rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con durata pari a quella del certificato di accreditamento.

5. Nel caso siano poste in essere da parte dell'organismo notificato violazioni in merito al possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, al regolare svolgimento delle procedure o all'adempimento delle proprie responsabilità , le amministrazioni vigilanti applicano una sanzione modulata in relazione alla gravità della violazione commessa. La sanzione può consistere in:
6. In caso di sospensione o di revoca, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotta un motivato provvedimento, e ne informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. Le Amministrazioni competenti adottano le appropriate misure affinchè le pratiche dell'organismo sospeso o revocato siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a loro disposizione.

Art. 33
Procedura di notifica


1. Il Ministero dello sviluppo economico notifica solo gli organismi di valutazione della conformità che rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 28.

2. Il Ministero dello sviluppo economico notifica gli organismi di cui al comma 1 alla Commissione europea e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione europea.

3. La notifica include tutti i dettagli delle attività di valutazione della conformità , il modulo o i moduli di valutazione della conformità , il prodotto o i prodotti interessati e la relativa attestazione di competenza.

4. Qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all'articolo 31, comma 4, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fornisce alla Commissione europea e agli altri Stati membri le prove documentali che attestino la competenza dell'organismo di valutazione della conformità nonchè le disposizioni predisposte per fare in modo che tale organismo sarà controllato periodicamente e continuerà a soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 28.

5. L'organismo interessato può eseguire le attività di organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione europea o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica, qualora sia usato un certificato di accreditamento, o entro i due mesi successivi a una notifica, qualora non sia usato un accreditamento. Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini del presente decreto.

6. Eventuali modifiche pertinenti successive riguardanti la notifica sono comunicate alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

Art. 34
Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati


1. Ciascun organismo notificato è identificato da un numero assegnato dalla Commissione europea. Il numero assegnato è unico anche se l'organismo è notificato a norma di diversi atti dell'Unione europea.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assegna un codice di identificazione all'organismo notificato che è stato autorizzato ad effettuare le valutazioni della conformità post-costruzione.

Art. 35
Contestazione della competenza degli organismi notificati


1. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti forniscono alla Commissione europea, su richiesta della stessa, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo in questione.

2. Su richiesta della Commissione europea, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottano le necessarie misure correttive nei confronti dell'organismo notificato, incluso, se necessario, il ritiro della notifica.

Art. 36
Obblighi operativi degli organismi notificati


1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità secondo le procedure di valutazione della conformità di cui agli articoli da 18 a 23.

2. Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionale, evitando oneri superflui per gli operatori economici e gli importatori privati. Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo. Nel far ciò essi rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità del prodotto al presente decreto.

3. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del presente decreto o alle norme armonizzate corrispondenti non sono stati rispettati da un fabbricante o da un importatore privato, chiede a tale fabbricante o importatore privato di adottare le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato di conformità .

4. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato riscontri che un prodotto non è più conforme chiede al fabbricante di adottare le misure correttive opportune e, se necessario, sospende o ritira il certificato.

5. Qualora non siano adottate misure correttive o queste non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi.

6. Avverso i provvedimenti degli organismi notificati, i soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla comunicazione, presentare reclamo alle Autorità di vigilanza di cui all'articolo 32 che, previa istruttoria, decidono congiuntamente nel termine di 90 giorni dalla ricezione del reclamo stesso. Decorso tale termine senza che sia stata adottata alcuna decisione, il reclamo si intende respinto.

Art. 37
Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati


1. Gli organismi notificati informano il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente decreto che esercitano attività di valutazione della conformità simili che coprono gli stessi prodotti, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, ai risultati positivi delle valutazioni della conformità .

Art. 38
Coordinamento degli organismi notificati


1. Gli organismi notificati partecipano direttamente o con rappresentanti designati ai lavori del Gruppo settoriale o del Gruppo di organismi notificati istituito dalla Commissione europea, per il coordinamento e la cooperazione tra organismi notificati, direttamente o mediante rappresentanti designati.

2. Il mancato rispetto di cui alle disposizioni di cui al comma 1, può comportare l'adozione di una delle sanzioni di cui all'articolo 32, comma 5.

Art. 39
Vigilanza del mercato, controllo e valutazione dei prodotti


1. L'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento CE n. 765/2008 si applicano ai prodotti oggetto del presente decreto.

2. La vigilanza sul mercato e il controllo dei prodotti è demandata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si stabiliscono le modalità ed i criteri di svolgimento della vigilanza sul mercato ed il controllo sui prodotti.

3. Al fine di garantire che i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nell'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, le amministrazioni vigilanti di cui al comma 2 hanno facoltà di disporre, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto oggetto del presente decreto rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente (4) verifiche e controlli mediante i propri uffici centrali o periferici.

4. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso l'operatore economico, i depositi sussidiari dell'operatore economico, gli importatori privati o presso gli utilizzatori. A tale fine è consentito:
5. Al fine di agevolare l'attività di vigilanza e di verifica, i soggetti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 11, in funzione dei rispettivi obblighi, rendono disponibili agli organi di vigilanza, per dieci anni, la documentazione indicata nell'allegato XVI del presente decreto.

6. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 43, le amministrazioni vigilanti, quando, a seguito delle valutazioni di cui al comma 3, accertano la non conformità dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, alle disposizioni del presente decreto, dispongono agli operatori economici, in funzione dei rispettivi obblighi, di adottare tutte le misure idonee a far venire meno la situazione di non conformità , fissando un termine proporzionato alla natura del rischio.

7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, le amministrazioni vigilanti adottano le misure atte a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantire il ritiro dal commercio, a cura e spese del soggetto destinatario della disposizione.

8. Le autorità di vigilanza di cui comma 2, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto oggetto del presente decreto rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente, effettuano una valutazione del prodotto interessato che investa i requisiti pertinenti di cui al presente decreto. Gli operatori economici interessati o l'importatore privato cooperano, ove necessario, con le autorità di vigilanza del mercato. Nel caso di un operatore economico se, attraverso tale valutazione, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il prodotto non rispetta i requisiti di cui al presente decreto, esse chiedono tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare le opportune misure correttive al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti, di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo entro un termine proporzionato alla natura del rischio, da esse prescritto. Nel caso di un importatore privato, qualora nel corso di tale valutazione, le autorità di vigilanza del mercato accertano che il prodotto non rispetta i requisiti di cui al presente decreto, l'importatore privato è informato tempestivamente delle opportune misure correttive da adottare al fine di rendere il prodotto conforme a detti requisiti, sospenderne la messa in servizio o sospenderne l'uso, in proporzione alla natura del rischio. Le autorità di vigilanza del mercato ne informano l'organismonotificato competente qualora intervenuto.

9. Qualora ritengano che la non conformità non sia limitata al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto di adottare all'operatore economico interessato.

10. L'operatore economico assicura che siano adottate le opportune misure correttive nei confronti di tutti i prodotti interessati che esso ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione europea. L'importatore privato assicura che siano adottate le opportune misure correttive nei confronti del prodotto che ha importato nell'Unione europea per uso proprio.

11. Qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine di cui al comma 6, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione del prodotto, per ritirarlo o per richiamarlo dal mercato. Qualora l'importatore privato non adotti le misure correttive adeguate, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire la messa in servizio del prodotto o vietarne o limitarne l'uso nel territorio nazionale. Le autorità di vigilanza del mercato informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.

12. Le informazioni di cui al comma 11 includono tutti gli elementi disponibili, in particolare i dati necessari per identificare il prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonchè gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato o dall'importatore privato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta:
13. Le amministrazioni vigilanti che ricevono comunicazione di procedure avviate ai sensi del presente articolo, informano la Commissione europea e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di ogni informazione supplementare a loro disposizione sulla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, delle loro obiezioni.

14. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 11, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria adottata dall'autorità di vigilanza del mercato, tale misura è ritenuta giustificata.

15. Le autorità di vigilanza adottano le opportune misure restrittive in relazione al prodotto in questione, quale il ritiro del prodotto dal mercato, a spese degli operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi.

Art. 40
Procedura di salvaguardia dell'Unione europea


1. Le obiezioni sollevate contro una misura adottata dall'autorità di vigilanza al termine della procedura di cui all'articolo 39, commi 10 e 11, sono soggette a valutazione della Commissione europea.

2. Se la misura adottata è ritenuta giustificata dalla Commissione europea, le autorità competenti di cui all'articolo 39 adottano le misure necessarie a garantire che il prodotto non conforme sia ritirato dal mercato, a spese degli operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi e ne informano la Commissione europea. Se la misura adottata è ritenuta ingiustificata, l'autorità che l'haadottata provvede a ritirarla.

3. Se la misura è ritenuta giustificata dalla Commissione europea e la non conformità del prodotto è attribuita a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 39, comma 12, lettera b), del presente decreto, si applica la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012 da parte della Commissione europea.

Art. 41
Non conformità formale


1. Fatto salvo l'articolo 39, l'Autorità di vigilanza sul mercato chiede all'operatore economico interessato o all'importatore privato di porre fine allo stato di non conformità in questione, nel termine perentorio di giorni sessanta, qualora ricorrano una o più delle seguenti condizioni:
2. Se la non conformità di cui al comma 1 permane, l'autorità di vigilanza sul mercato adotta tutte le opportune misure per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato, a spese degli operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi, oppure, nel caso di un prodotto importato da un importatore privato per uso proprio, che il suo uso sia vietato o limitato.

Art. 42
Informazione


Entro il 18 gennaio 2021, e successivamente ogni cinque anni, le autorità di vigilanza compilano e trasmettono il questionario appositamente predisposto dalla Commissione europea sull'applicazione del presente decreto.

Art. 43
Inosservanza di norme in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto


1. L'operatore economico o l'importatore privato stabilito nel territorio comunitario, che immette sul mercato o che mette in servizio i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, non conformi alle disposizioni del presente decreto o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi dell'articolo 39, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimilaseicentocinquantotto euro acentoventitremilanovecentoquarantanove euro.

2. L'operatore economico o l'importatore privato stabilito nel territorio comunitario, che non ottempera agli ordini dell'autorità di vigilanza di cui all'articolo 39, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da venticinquemilaottocentoventidue euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.

3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque apponga indebitamente la marcatura CE in violazione delle disposizioni dell'articolo 16, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimilaseicentocinquantotto euro a centoventitremilanovecentoquarantanove euro.

4. Chiunque venda prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, non conformi alle disposizioni del presente decreto o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi dell'articolo 39, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimilaseicentocinquantotto euro a centoventitremilanovecentoquarantanove euro.

5. Chiunque installi componenti o motori non conformi alle disposizioni dettate dal presente decreto, o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi dell'articolo 39, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimilatrecentoventinove euro a sessantunomilanovecentosettantaquattro euro.

6. Chiunque violi gli obblighi di conservazione e di esibizione della documentazione tecnica di cui all'Allegato XVI del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemilacinquecentottantadue euro a quindicimilaquattrocentonovantatre euro. Le autorità di vigilanza di cui all'articolo 39 possono disporre il temporaneo divieto di commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, fino alla produzione della documentazione.

7. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui all'articolo 41, comma 1, è soggetto al pagamento di una somma da venticinquemilaottocentoventidue euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.

Art. 44
Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 in materia di rapporto delle violazioni


L'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:
"2. Per gli illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di Porto ed emettono l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle competenti Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico, le quali in qualità di Autorità di vigilanza, possono disporre attività ispettive supplementari. Il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, anche in caso di pagamento in misura ridotta, trasmette copia dei verbali redatti alle predette Direzioni generali.".

Art. 45
Clausola di invarianza finanziaria


Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'esecuzione dei compiti affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 46
Disposizioni abrogative


1. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 56 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono abrogati.

2. Gli allegati I, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono abrogati.

3. Gli allegati II e VIII del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono rispettivamente sostituiti dagli allegati I e XIV del presente decreto.

4. All'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, i richiami agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 18 e 28 del presente decreto.

5. Il decreto del Ministero delle attività produttive 30 aprile 2003, n. 175 è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 31, comma 3.

Art. 47
Disposizioni transitorie


1. Fino al 18 gennaio 2017 possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio i prodotti conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio i motori di propulsione ad accensione comandata (AC) fuoribordo con potenza pari o inferiore a 15 kW conformi ai limiti di emissione di gas di scarico della fase I di cui all'allegato II, parte B, punto 2.1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall' allegato I del presente decreto, fabbricati da piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e immessi sul mercato prima del 18 gennaio 2020.

Art. 48
Entrata in vigore


Il presente decreto entra in vigore il 18 gennaio 2016.



(1) Articolo inserito dall'art. 58, comma 1 lett. a) del d.lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(2) Parte in corsivo sostituita dall'art. 58, comma 1 lett. b) del d.lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(3) Parte in corsivo sopressa dall'art. 58, comma 1 lett. c) del d.lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(3) Parte in corsivo sopressa dall'art. 58, comma 1 lett. d) del d.lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

Allegato I | Allegato II | Allegato III | Allegato IV | Allegato V | Allegato VI | Allegato VII | Allegato VIII | Allegato IX| Allegato X | Allegato XI | Allegato XII | Allegato XIII | Allegato XIV | Allegato XV | Allegato XVI | Allegato XVII

(pagina a cura di Enzo Fogliani

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