
legislazione
italiana
di
diritto della navigazione e dei trasporti
Allegato 10
al Decreto Legislativo 11 gennaio 2016, n. 5
Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 11 gennaio 2016
Allegato XVII
(articolo 20)
Modulo C1
Conformità al tipo basata sul controllo interno sulla produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale
1. La conformità al tipo basata
sul controllo interno sulla produzione, unito a prove del prodotto
sotto controllo ufficiale, è la parte di una procedura di
valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera
agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4, e garantisce e dichiara, sotto
la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati sono
conformi al tipo descritto nel certificato d'esame UE per tipo e
rispondono alle prescrizioni del presente decreto.
2. Fabbricazione
Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinchè i processi di fabbricazione e di controllo garantiscano la conformità dei prodotti al tipo omologato descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente decreto.
3. Controlli sul prodotto
Per ogni singolo prodotto fabbricato, il fabbricante effettua, o fa effettuare in sua vece, una o più prove su uno o più aspetti specifici del prodotto stesso per verificarne la conformità alle relative prescrizioni del presente decreto. Le prove sono effettuate sotto la responsabilità di un organismo notificato, scelto dal fabbricante. Se le prove sono effettuate durante il processo di fabbricazione il fabbricante appone, sotto la responsabilità di tale organismo, il numero d'identificazione di quest'ultimo.
4. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità
4.1. Il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformità quale prevista nel presente decreto a ogni singolo prodotto conforme al tipo descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente decreto.
4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per un modello del prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità indica il modello del prodotto per cui è stata compilata. Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
5. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi di cui al punto 4 spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purchè siano specificati nel mandato.
2. Fabbricazione
Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinchè i processi di fabbricazione e di controllo garantiscano la conformità dei prodotti al tipo omologato descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente decreto.
3. Controlli sul prodotto
Per ogni singolo prodotto fabbricato, il fabbricante effettua, o fa effettuare in sua vece, una o più prove su uno o più aspetti specifici del prodotto stesso per verificarne la conformità alle relative prescrizioni del presente decreto. Le prove sono effettuate sotto la responsabilità di un organismo notificato, scelto dal fabbricante. Se le prove sono effettuate durante il processo di fabbricazione il fabbricante appone, sotto la responsabilità di tale organismo, il numero d'identificazione di quest'ultimo.
4. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità
4.1. Il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformità quale prevista nel presente decreto a ogni singolo prodotto conforme al tipo descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente decreto.
4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per un modello del prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità indica il modello del prodotto per cui è stata compilata. Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
5. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi di cui al punto 4 spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purchè siano specificati nel mandato.
Allegato I | Allegato II | Allegato III | Allegato IV | Allegato V | Allegato VI | Allegato VII | Allegato VIII | Allegato IX | Allegato X | Allegato XI | Allegato XII | Allegato XIII | Allegato XIV | Allegato XV | Allegato XVI | Allegato XVII
(testo a cura di Enzo
Fogliani)
(pagina aggiornata il 27.1.2016)
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