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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti



Allegato 6

al Decreto Legislativo 11 gennaio 2016, n. 5

Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE. 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 7 del 11 gennaio 2016



 Allegato VI
  
(articoli 14 e 23)
 
Modulo C
 
Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione

 
1. La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione è la parte della procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 3 e garantisce e dichiara che i prodotti interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e rispondono alle prescrizioni del presente decreto.

2. Fabbricazione
Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinchè il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dei prodotti al tipo omologato descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente decreto.

3. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità
3.1. Il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformità quale prevista dal presente decreto a ogni singolo prodotto conforme al tipo descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente decreto.
3.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ogni prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di 10 anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità indica il modello del prodotto per cui è stata compilata.
Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

4. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi di cui al punto 3 spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purchè siano specificati nel mandato.

5. Emissioni gas di scarico - Procedura supplementare di controllo sui prodotti
Nei casi di cui all'articolo 23, comma 1, quando il livello qualitativo del prodotto appare insoddisfacente si applica la seguente procedura:
un motore è prelevato dalla serie e sottoposto alla prova descritta nell'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto. I motori di prova sono rodati, parzialmente o completamente, conformemente alle specifiche del fabbricante. Se le emissioni di gas di scarico specifiche del motore prelevato dalla serie superano i valori limite di cui all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, il fabbricante può chiedere che le misure siano effettuate su un campione di motori di serie comprendente il motore prelevato inizialmente. Per garantire la conformità del campione di motori con i requisiti del presente decreto, si applica il metodo statistico descritto nell'allegato XIII. 


Allegato I | Allegato II | Allegato III | Allegato IV | Allegato V | Allegato VI | Allegato VII | Allegato VIII | Allegato IX | Allegato X | Allegato XI | Allegato XII | Allegato XIII | Allegato XIV | Allegato XV | Allegato XVI | Allegato XVII
(testo a cura di Enzo Fogliani

(pagina aggiornata il 27.1.2016)
(n.b:  salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento del testo normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato appena dopo il titolo della legge.)    

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