Torna alla legislazione italiana

legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti



Allegato 12

al Decreto Legislativo 11 gennaio 2016, n. 5

Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE. 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 7 del 11 gennaio 2016



 Allegato XII
(articoli 14 e 22)
 
Modulo APC

Conformità equivalente sulla base di una valutazione post-costruzione

 
1. La conformità basata su una valutazione post-costruzione è la procedura atta a valutare la conformità equivalente di un prodotto nel caso in cui il fabbricante non si sia assunto la responsabilità della conformità del prodotto con il presente decreto, e con cui la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 18, commi 2, 3 o 4, che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio sotto la propria responsabilità si assume la responsabilità della conformità equivalente del prodotto. Tale persona adempie agli obblighi di cui ai punti 2 e 4 e accerta e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto in questione, soggetto alle disposizioni del punto 3, è conforme ai requisiti applicabili del presente decreto .

2. La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio presenta una domanda di valutazione post-costruzione del prodotto a un organismo notificato e deve fornire all'organismo notificato i documenti e il fascicolo tecnico che consentano all'organismo notificato di valutare la conformità del prodotto ai requisiti del presente decreto e tutte le informazioni disponibili sull'uso del prodotto dopo la sua prima messa in servizio.
La persona che mette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio tiene tali documenti e informazioni a disposizione delle autorità nazionali per i dieci anni successivi alla valutazione del prodotto relativamente alla sua conformità equivalente, conformemente alla procedura di valutazione post-costruzione.

3. L'organismo notificato esamina il prodotto e procede agli opportuni calcoli, prove e altre verifiche, nella misura necessaria a garantire la dimostrazione della conformità equivalente del prodotto ai corrispondenti requisiti del presente decreto.
L'organismo notificato redige e rilascia un certificato e una relativa relazione di conformità concernente la valutazione eseguita e tiene una copia del certificato e della relativa relazione di conformità a disposizione delle autorità nazionali per i dieci anni successivi al loro rilascio.
L'organismo notificato appone il proprio numero di identificazione accanto alla marcatura CE sul prodotto approvato o lo fa apporre sotto la propria responsabilità.
Nel caso in cui il prodotto valutato sia un'unità da diporto, l'organismo notificato avrà apposto, sotto la propria responsabilità, il numero di identificazione dell'unità da diporto di cui all'allegato II, parte A, punto 2.1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, in cui il campo dedicato al codice del paese del fabbricante è utilizzato per indicare il paese in cui è stabilito l'organismo notificato e i campi dedicati al codice unico del fabbricante assegnato dall'autorità nazionale dello Stato membro sono utilizzati per indicare il codice di identificazione della valutazione post-costruzione assegnato all'organismo notificato, seguito dal numero di serie del certificato di valutazione post-costruzione. I campi nel numero di identificazione dell'unità da diporto per il mese e l'anno di produzione e per l'anno del modello sono utilizzati per indicare il mese e l'anno della valutazione post-costruzione.

4. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
4.1 La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui alla sezione 3, il numero di identificazione di quest'ultimo per il prodotto per il quale l'organismo notificato ha effettuato la valutazione e certificato la conformità equivalente ai pertinenti requisiti del presente decreto.
4.2 La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio stila una dichiarazione di conformità UE e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per i dieci anni successivi alla data in cui sia stato rilasciato il certificato di valutazione post-costruzione. La dichiarazione di conformità identifica il prodotto per il quale è stata redatta.
Su richiesta, una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti.
4.3 Nel caso in cui il prodotto valutato sia un'unità da diporto, la persona che immette l'unità da diporto sul mercato o la mette in servizio vi appone la targhetta del costruttore di cui all'allegato II, parte A, punto 2.2, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, che comprende la menzione «valutazione post-costruzione», e il numero di identificazione dell'unità da diporto di cui all'allegato II, parte A, punto 2.1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, conformemente alle disposizioni di cui alla sezione 3.

5. L'organismo notificato informa la persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio in merito ai suoi obblighi a norma della presente procedura di valutazione post-costruzione.
 

Allegato I | Allegato II | Allegato III | Allegato IV | Allegato V | Allegato VI | Allegato VII | Allegato VIII | Allegato IX | Allegato X | Allegato XI | Allegato XII | Allegato XIII | Allegato XIV | Allegato XV | Allegato XVI | Allegato XVII
(testo a cura di Enzo Fogliani

(pagina aggiornata il 2.2.2016)
(n.b:  salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento del testo normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato appena dopo il titolo della legge.)    

Motori di ricerca:

Google
 
sul Web su www.fog.it