
legislazione
italiana
di
diritto della navigazione e dei trasporti
Allegato 4
al Decreto Legislativo 11 gennaio 2016, n. 5
Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 11 gennaio 2016
Allegato IV
(articolo 14)
Modulo A1
Controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto
1.
Il controllo interno della produzione, unito a prove del prodotto sotto
controllo ufficiale, è la procedura di valutazione della
conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi
stabiliti ai punti 2, 3, 4 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua
esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati soddisfano
le prescrizioni del presente decreto.
2. Documentazione tecnica
Il fabbricante compila la documentazione tecnica. La documentazione deve permettere di valutare la conformità del prodotto alle prescrizioni pertinenti e comprenderà un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi.
La documentazione tecnica deve specificare le prescrizioni applicabili e illustrare, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto. La documentazione tecnica deve contenere, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
3. Fabbricazione
Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinchè i processi di fabbricazione e di controllo garantiscano la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni degli strumenti legislativi che ad essi si applicano.
4. Controlli sul prodotto
4.1 Progettazione e costruzione
Su una o piu' unità da diporto rappresentanti la produzione del fabbricante sono eseguite una o piu' delle seguenti prove, calcoli equivalenti o controlli da parte del fabbricante o a suo nome:
4.2 Emissioni acustiche
Per le imbarcazioni e i natanti da diporto dotati di motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e per le moto d'acqua, in una o piu' unità da diporto rappresentanti la produzione del fabbricante delle unità da diporto, le prove di emissione sonora definite nell'allegato II, parte C, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto sono effettuate dal fabbricante delle unità da diporto, o per suo conto, sotto la responsabilità di un organismo notificato scelto dal fabbricante.
Per i motori fuoribordo ed entrobordo con comando a poppa con scarico integrato, in uno o piu' motori di ciascuna famiglia di motori rappresentanti la produzione del fabbricante di motori, le prove di emissione sonora definite nell'allegato II, parte C del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, sono effettuate dal fabbricante del motore, o per suo conto, sotto la responsabilità di un organismo notificato scelto dal fabbricante.
Qualora siano testati piu' motori di un'unica famiglia di motori, per assicurare la conformità del campione si applica il metodo statistico descritto nell'allegato XIII del presente decreto.)
5. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità
5.1. Il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformità quale prevista dal presente decreto a ogni singolo prodotto che soddisfa le prescrizioni applicabili dello presente decreto.
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ogni prodotto che, insieme alla documentazione tecnica, lascia a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica il prodotto per il quale è stata compilata.
Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
6. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi di cui al punto 5 spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purchè siano specificati nel mandato.
2. Documentazione tecnica
Il fabbricante compila la documentazione tecnica. La documentazione deve permettere di valutare la conformità del prodotto alle prescrizioni pertinenti e comprenderà un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi.
La documentazione tecnica deve specificare le prescrizioni applicabili e illustrare, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto. La documentazione tecnica deve contenere, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
- - una descrizione generale del prodotto,
- - disegni relativi alla progettazione di massima e alla fabbricazione, schemi delle componenti, dei sottosistemi, dei circuiti, ecc.,
- - descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto,
- - un elenco delle norme armonizzate e/o di altre pertinenti specificazioni tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicate completamente o in parte, e delle descrizioni delle soluzioni approvate per soddisfare le prescrizioni fondamentali del presente decreto, se tali norme armonizzate non siano state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate,
- - risultati dei calcoli di progettazione effettuati, delle analisi svolte, ecc., e
- - verbali delle prove.
3. Fabbricazione
Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinchè i processi di fabbricazione e di controllo garantiscano la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni degli strumenti legislativi che ad essi si applicano.
4. Controlli sul prodotto
4.1 Progettazione e costruzione
Su una o piu' unità da diporto rappresentanti la produzione del fabbricante sono eseguite una o piu' delle seguenti prove, calcoli equivalenti o controlli da parte del fabbricante o a suo nome:
- a) prova di stabilità conformemente all'allegato II, parte A, punto 3.2, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto;
- b) prova delle caratteristiche di galleggiabilità conformemente all'allegato II, parte A, punto 3.3 del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.
4.2 Emissioni acustiche
Per le imbarcazioni e i natanti da diporto dotati di motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e per le moto d'acqua, in una o piu' unità da diporto rappresentanti la produzione del fabbricante delle unità da diporto, le prove di emissione sonora definite nell'allegato II, parte C, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto sono effettuate dal fabbricante delle unità da diporto, o per suo conto, sotto la responsabilità di un organismo notificato scelto dal fabbricante.
Per i motori fuoribordo ed entrobordo con comando a poppa con scarico integrato, in uno o piu' motori di ciascuna famiglia di motori rappresentanti la produzione del fabbricante di motori, le prove di emissione sonora definite nell'allegato II, parte C del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, sono effettuate dal fabbricante del motore, o per suo conto, sotto la responsabilità di un organismo notificato scelto dal fabbricante.
Qualora siano testati piu' motori di un'unica famiglia di motori, per assicurare la conformità del campione si applica il metodo statistico descritto nell'allegato XIII del presente decreto.)
5. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità
5.1. Il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformità quale prevista dal presente decreto a ogni singolo prodotto che soddisfa le prescrizioni applicabili dello presente decreto.
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ogni prodotto che, insieme alla documentazione tecnica, lascia a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica il prodotto per il quale è stata compilata.
Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
6. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi di cui al punto 5 spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purchè siano specificati nel mandato.
Allegato I | Allegato II | Allegato III | Allegato IV | Allegato V | Allegato VI | Allegato VII | Allegato VIII | Allegato IX | Allegato X | Allegato XI | Allegato XII | Allegato XIII | Allegato XIV | Allegato XV | Allegato XVI | Allegato XVII
(testo a cura di Enzo
Fogliani)
(pagina aggiornata il 27.1.2016)
(n.b: salvo
se diversamente indicato, la data
di aggiornamento della pagina si riferisce alla mera modifica della
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