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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti



Allegato 9

al Decreto Legislativo 11 gennaio 2016, n. 5

Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE. 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 7 del 11 gennaio 2016



 Allegato IX
(articolo 14)
 
Modulo F
 
Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto

 
1. La conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 5.1 e 6 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati, al quale sono state applicate le disposizioni di cui al punto 3, sono conformi al tipo descritto nel certificato d'esame UE per tipo e rispondono alle prescrizioni del presente decreto.

2. Fabbricazione

Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinchè il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dei prodotti al tipo omologato descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente decreto ad essi applicabili.

3. Verifica

L'organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua esami e prove atti a controllare la conformità dei prodotti con il tipo omologato, descritto nel certificato d'esame UE per tipo e nelle prescrizioni applicabili del presente decreto.
Gli esami e le prove di controllo della conformità dei prodotti alle norme pertinenti sono effettuati, a scelta del fabbricante, o esaminando e provando ogni prodotto come precisato al punto 4, o esaminando e provando i prodotti su base statistica come precisato al punto 5.

4. Verifica della conformità mediante l'esame e la prova di ogni prodotto

4.1. Tutti i prodotti vanno esaminati singolarmente e sottoposti a prove adeguate, descritte dalle pertinenti norme armonizzate e/o dalle specificazioni tecniche, o a prove equivalenti, per verificarne la conformità al tipo omologato, descritto nel certificato d'esame UE per tipo e nelle relative norme del presente decreto. In mancanza di una norma armonizzata, l'organismo notificato interessato decide quali prove sono opportune.

4.2. L'organismo notificato rilascia un certificato di conformità riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilità, il proprio numero di identificazione a ogni prodotto omologato.
Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali i certificati di conformità a fini d'ispezione per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.

5. Verifica statistica della conformità

5.1. Il fabbricante adotta i provvedimenti necessari affinchè il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano l'omogeneità di ciascun lotto prodotto e presenta alla verifica i propri prodotti in forma di lotti omogenei.

5.2. Da ciascun lotto è prelevato un campione a caso, come richiesto dalle prescrizioni del presente decreto. Tutti i prodotti di un campione vanno esaminati singolarmente e sottoposti a opportune prove, descritte dalle pertinenti norme armonizzate e/o dalle specificazioni tecniche, o a prove equivalenti, per verificarne la conformità alle pertinenti prescrizioni del presente decreto e per stabilire se il lotto vada accettato o respinto. In mancanza di una norma armonizzata, l'organismo notificato interessato decide quali prove sono opportune.

5.3. Se un lotto è accettato, sono considerati omologati tutti i prodotti del lotto, esclusi i prodotti del campione risultati non conformi. L'organismo notificato rilascia un certificato di conformità riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilità, il proprio numero di identificazione a ogni prodotto omologato.
Il fabbricante tiene i certificati di conformità a disposizione delle autorità nazionali a fini d'ispezione per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.

5.4. Se il lotto è respinto, l'organismo notificato o l'autorità competente provvede a impedire l'immissione sul mercato di tale lotto. Se i lotti sono respinti di frequente l'organismo notificato può sospendere la verifica statistica e prendere opportuni provvedimenti.

6. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità

6.1. Il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformità quale prevista dal presente decreto e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singolo prodotto conforme al tipo omologato descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto.

6.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ogni prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità indica il modello del prodotto per cui è stata compilata.
Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
Previo accordo dell'organismo notificato e sotto la responsabilità dello stesso, il fabbricante può apporre ai prodotti il numero d'identificazione di tale organismo.

7. Previo accordo dell'organismo notificato e sotto la responsabilità dello stesso, il fabbricante può apporre il numero d'identificazione di tale organismo nel corso del processo di fabbricazione.

8. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purchè siano specificati nel mandato. Un rappresentante autorizzato non può adempiere gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 2 e 5.1.

9. Emissioni di gas di scarico.
Nel caso dell'applicazione del presente modulo ai fini della conformità alle emissioni di gas di scarico, si applica la procedura descritta nell'Allegato XIII.  


Allegato I | Allegato II | Allegato III | Allegato IV | Allegato V | Allegato VI | Allegato VII | Allegato VIII | Allegato IX | Allegato X | Allegato XI | Allegato XII | Allegato XIII | Allegato XIV | Allegato XV | Allegato XVI | Allegato XVII
(testo a cura di Enzo Fogliani

(pagina aggiornata il 27.1.2016)
(n.b:  salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento del testo normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato appena dopo il titolo della legge.)    

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