IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- Visti gli articoli 76, 87 e 117 della
Costituzione;
- Visto il regolamento n. 2016/399 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice
unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte
delle persone (codice frontiere Schengen);
- Visto il regolamento n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, recante norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento CEE n.
339/93;
- Visto il regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n. 952,
del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice
doganale dell'Unione (rifusione);
- Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398,
e successive modificazioni, recante approvazione del testo definitivo
del codice penale;
- Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e
successive modificazioni, recante approvazione del codice civile;
- Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e
successive modificazioni, recante codice della navigazione;
- Vista la legge 27 maggio 1949, n. 260, e
successive modificazioni, recante disposizioni in materia di ricorrenze
festive;
- Vista la legge 12 marzo 1968, n. 478, e
successive modificazioni, recante ordinamento della professione di
mediatore marittimo;
- Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135, e
successive modificazioni, recante disciplina della professione di
raccomandatario marittimo;
- Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante
ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale
del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a
Londra il 20 ottobre 1972;
- Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante
adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia
della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il
1° novembre 1974, e sua esecuzione;
- Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante
ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la
prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo
d'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze
diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre
1973;
- Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni, recante nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale;
- Vista la legge 26 luglio 1984, n. 413, e
successive modificazioni, recante riordinamento pensionistico dei
lavoratori marittimi;
- Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, recante disciplina dell'attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, recante nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
- Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, e
successive modificazioni, recante disciplina dell'attività
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e
successive modificazioni, recante legge quadro sulle aree protette;
- Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
successive modificazioni, recante riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e
successive modificazioni, recante riordino della legislazione in
materia portuale e, in particolare, l'articolo 3 che attribuisce al
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto l'esercizio delle
competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, e
successive modificazioni, recante interventi nel settore dei trasporti;
- Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e
successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino e il
rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;
- Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007);
- Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2013);
- Vista la legge 7 ottobre 2015, n. 167, e
successive modificazioni, recante delega al Governo per la riforma del
codice della nautica da diporto;
- Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33,
recante finanziamento del Servizio sanitario nazionale
nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285,
sull'occupazione giovanile e, in particolare, l'articolo 5 che prevede
l'adozione di un decreto del Ministero della sanità
concernente i criteri tecnici generali in
- base ai quali debbono essere effettuati i controlli
sanitari di idoneità delle attività sportive, per
la parte relativa all'attività agonistica;
- Visto il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti
e l'incremento dell'occupazione;
- Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248,
recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per
il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonché interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale;
- Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica;
- Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione
delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e
per la ripresa delle attività produttive;
- Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, recante definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali;
- Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e successive modificazioni, recante conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
- Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n.
202, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva
2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti
sanzioni;
- Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e successive modificazioni, recante codice in materia di
protezione dei dati personali;
- Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e successive modificazioni, recante codice dell'amministrazione
digitale;
- Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, e successive modificazioni, recante codice della nautica da
diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo
6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
- Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, e successive modificazioni, recante codice delle assicurazioni
private;
- Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n.
36, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva
2003/98/CE relativa al riutilizzo dei documenti nel settore pubblico;
- Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;
- Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, e successive modificazioni, recante attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
- Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n.
104, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva
2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli
organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle
navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni
marittime;
- Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, e successive modificazioni, recante codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Visto il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.
5, recante attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità
da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;
- Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n.
201, recante attuazione della direttiva 2014/89 che istituisce un
quadro per la pianificazione dello spazio marittimo;
- Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.
257, recante disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla
realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica
15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni, recante
approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione marittima;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, recante
disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei
contribuenti;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1982, n. 378, e successive modificazioni, recante approvazione
del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso,
comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e
delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro
elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile
1981, n. 121;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica
28 settembre 1994, n. 634, e successive modificazioni, recante
regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del
centro di elaborazione dati della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica
28 settembre 1994, n. 662, e successive modificazioni, recante
regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147,
concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed
il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, recante
regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui
all'articolo 2188 del codice civile;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica
2 dicembre 1997, n. 509, e successive modificazioni, concernente
regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni
del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla
nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15
marzo 1997, n. 59;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 2000, n. 135, recante regolamento concernente l'approvazione
della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime;
- Visto il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;
- Vista la comunicazione della Commissione europea
20 febbraio 2014, n. 86, recante strategia europea per una maggiore
crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo;
- Visto il decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e successive
modificazioni, recante regolamento di attuazione dell'articolo 65 del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e recante il codice della
nautica da diporto;
- Visto il decreto del Ministro della
sanità 18 febbraio 1982, e successive modificazioni, recante
norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva
agonistica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 63 del 5 marzo 1982;
- Visto il decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, e successive
modificazioni, recante regolamento concernente l'istituzione e la
disciplina dei titoli professionali del diporto;
- Visto il decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 ottobre 2011, e successive modificazioni, recante
modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA,
dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore marittimo
disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478, in attuazione degli
articoli 75 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del
13 gennaio 2012;
- Visto il decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 26 febbraio 2013, recante definizione
delle modalità di comunicazioni telematiche necessarie per
lo svolgimento dell'attività di noleggio occasionale di
unità da diporto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2013;
- Visto il decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 16 febbraio 2016, recante determinazione
dei diritti da corrispondere per l'ammissione agli esami per il
conseguimento delle patenti nautiche, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 29 aprile 2016;
- Visto il decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, recante requisiti per il
rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina
per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183
del 6 agosto 2016;
- Visto il decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2017, recante adempimenti di
arrivo e partenza delle unità addette ai servizi locali,
alla pesca professionale, alla acquacoltura, alla navigazione da
diporto o di uso privato o in conto proprio, nonché delle
unità adibite a servizi particolari, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2017;
- Visto il decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2017, recante aggiornamento
ISTAT degli importi dei diritti e dei compensi per prestazioni e
servizi in materia di nautica da diporto, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 16 agosto 2017;
- Vista la deliberazione preliminare del Consiglio
dei ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2017;
- Acquisito il parere del Garante per la protezione
dei dati personali, espresso nell'adunanza del 19 ottobre 2017;
- Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281,
espressa nella seduta del 26 ottobre 2017;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
nella sezione consultiva degli atti normativi, nell'adunanza del 12
ottobre 2017;
- Acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- Vista la seconda preliminare deliberazione del
Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2017, ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 7 ottobre 2015, n. 167;
- Acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 2 novembre 2017;
- Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, dei beni e delle attività culturali e del
turismo, della salute e per la semplificazione e la pubblica
amministrazione;
Emana
il seguente decreto
legislativo:
Art. 1
Modifiche
all'articolo 1 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 1 é sostituito dal
seguente: «1.
Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da
diporto esercitata, per fini esclusivamente lusori o anche commerciali,
mediante le unità di cui all'articolo 3 del presente codice,
nonché alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio
2003, n. 172.»;
- b) dopo il comma 1, é inserito il
seguente: «1-bis.
Le disposizioni del presente codice si applicano alle unità
di cui all'articolo 3 che navigano in acque marittime e interne, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n.
172, e dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.».
Art. 2
Modifiche
all'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 2
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- a) la rubrica é sostituita dalla
seguente: «Unità
da diporto utilizzata a fini commerciali»;
- b) al comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte
le seguenti:
«c-bis)
é utilizzata per assistenza all'ormeggio delle
unità di cui all'articolo 3 nell'ambito delle strutture
dedicate alla nautica da diporto;
c-ter)
é utilizzata per l'attività di assistenza e di
traino delle unità di cui all'articolo 3.»;
- c) al comma 2, le parole: «nei relativi registri di
iscrizione» sono sostituite dalle seguenti:
«nell'Archivio
telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)»;
- d) dopo il comma 2, é inserito il
seguente: «2-bis.
Nel caso di natanti l'utilizzazione a fini commerciali é
annotata secondo le modalità indicate nel regolamento di
attuazione del presente codice.»;
- e) al comma 3, dopo le parole: «siano svolte»,
sono inserite le seguenti: «stabilmente in Italia»
e le parole: «all'autorità
marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in
cui l'unità abitualmente staziona»
sono sostituite dalle seguenti: «allo Sportello telematico del
diportista (STED)» e le parole: «timbrata e vistata dalla
predetta autorità» sono sostituite
dalle seguenti: «validata
dall'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da
diporto (UCON) per il tramite dello Sportello telematico del diportista
(STED)».
Art. 3
Modifiche
all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. L'articolo 3
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, é sostituito
dal seguente:
«Art. 3.
Definizioni
1.
Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
- a)
unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque
tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da
diporto;
- b)
unità utilizzata a fini commerciali - commercial yacht: si
intende ogni unità di cui all'articolo 2 del presente
codice, nonché le navi di cui all'articolo 3 della legge 8
luglio 2003, n. 172;
- c) nave da
diporto maggiore: si intende ogni unità con scafo di
lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma
armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza superiore alle 500 gross
tonnage, di seguito GT, ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di
seguito TSL;
- d) nave da
diporto minore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza
superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata
UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le
unità di cui alla lettera e);
- e) nave da
diporto minore storica: si intende ogni unità con scafo di
lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma
armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero 100 TSL,
costruita in data anteriore al 1º gennaio 1967;
- f)
imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di
lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata
secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;
- g) natante da
diporto: si intende ogni unità a remi ovvero con scafo di
lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma
armonizzata di cui alla lettera c), con esclusione delle moto d'acqua;
- h)
moto d'acqua: si intende ogni unità da diporto con lunghezza
dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di
propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di
propulsione e destinata a essere azionata da una o più
persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo,
anziché al suo interno.».
Art. 4
Modifiche
all'articolo 14 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo
14 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1,
é aggiunto il seguente:
«1-bis.
Alla progettazione, costruzione e immissione in commercio delle
unità da diporto di cui all'articolo 3, diverse dalle navi
da diporto e dalle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio
2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.».
Art. 5
Modifiche
all'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo
15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- a) la rubrica é sostituita dalla
seguente: «Iscrizione»;
- b) il comma 1 é sostituito dal
seguente: «1.
Le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte nell'Archivio
telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).»;
- c) al comma 2, dopo le parole: «Il proprietario»
sono inserite le seguenti: «o l'utilizzatore in locazione
finanziaria di una nave da diporto o»;
- d) al comma 3, le parole: «nei registri delle imbarcazioni
da diporto» sono sostituite dalle seguenti:
«nell'Archivio
telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)»
e le parole: «dell'articolo 10
o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314»
sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 11
gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14
giugno 2011, n. 104»;
- e) il comma 4 é sostituito dal
seguente: «4.
Il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in
locazione finanziaria può richiedere allo Sportello
telematico del diportista (STED) l'annotazione della perdita di
possesso dell'unità medesima a seguito di reato contro il
patrimonio di cui al titolo XIII del codice penale, presentando
l'originale o la copia conforme della denuncia o della querela e
restituendo, se in suo possesso, la licenza di navigazione. La stessa
richiesta può essere presentata in caso di provvedimenti
dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione
che comportano l'indisponibilità dell'unità da
diporto, di sentenza di organi giurisdizionali che accertano la perdita
del possesso per l'intestatario dell'unità da diporto,
requisizione o la cessazione degli effetti del contratto di locazione
finanziaria. Nel caso in cui il proprietario o l'utilizzatore
dell'unità da diporto in locazione finanziaria rientra nel
possesso dell'unità può richiederne l'annotazione
allo Sportello telematico del diportista (STED), anche ai fini del
rilascio di una nuova licenza di navigazione. Con il regolamento di
attuazione del presente codice sono stabilite le modalità
relative alla presentazione dell'istanza di perdita e di rientro in
possesso dell'unità da diporto.».
Art. 6
Iscrizioni di navi da
diporto
1. Dopo
l'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono
inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis.
Iscrizione di navi da diporto
1. Il proprietario o l'utilizzatore della nave da diporto in
locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di
procura con sottoscrizione autenticata, chiede l'iscrizione, anche
provvisoria, nell'Archivio telematico centrale delle unità
da diporto (ATCN), presentando allo Sportello telematico del diportista
(STED) il titolo di proprietà e il certificato di stazza.
2. Nel caso di navi provenienti da Stati esteri, oltre ai
documenti indicati al comma 1, é fatto obbligo di presentare
l'estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il
certificato di cancellazione dal medesimo registro. In luogo del
certificato di stazza, può essere presentata, in via
provvisoria e con validità non superiore a sei mesi,
l'attestazione di stazza rilasciata dal registro di iscrizione di
provenienza.
3. La presentazione di un certificato
dell'autorità competente estera, con validità non
superiore a sei mesi dalla data del rilascio, che attesta l'avvio delle
procedure di cancellazione dal registro estero e il ritiro dei
documenti di navigazione, sostituisce il certificato di cancellazione
di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui nell'estratto del registro di iscrizione
di provenienza o nel certificato di cancellazione dal medesimo registro
o nel certificato di cui al comma 3 sono indicate le
generalità del proprietario e i dati identificativi
dell'unità, non é necessario presentare il titolo
di proprietà, fermo restando l'obbligo di presentazione del
certificato di stazza o l'attestazione provvisoria di cui al comma 2.
5. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nel
registro delle navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore della
nave da diporto in locazione finanziaria presenta allo Sportello
telematico del diportista (STED), oltre quanto previsto dai commi da 1
a 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro
delle imprese o la dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano gli
estremi dell'impresa individuale o della società esercente le
attività di cui all'articolo 2 o, se si tratta di impresa o
società estera, un documento rilasciato dal Paese di
appartenenza che attesta la specifica attività di cui
all'articolo 2, svolta dall'esercente.
L'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità
da diporto (ATCN) riporta la denominazione di nave da diporto
utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione
é riportata anche nella licenza di navigazione.
6. é fatta salva la facoltà per il
proprietario o per l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria di
mutare sempre la destinazione della nave da diporto in nave da diporto
utilizzata a fini commerciali e da nave da diporto utilizzata a fini
commerciali in nave da diporto.
Art. 15-ter.
Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio
per finalità turistiche
1. Le navi che effettuano noleggio esclusivamente per
finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8
luglio 2003, n. 172, possono essere iscritte nel registro
internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30.
2. Le modalità di iscrizione sono determinate con
il regolamento di attuazione del presente codice.
3. I documenti di navigazione per le navi di cui al comma 1
sono:
- a) la licenza di navigazione di cui all'articolo 22, che
abilita la nave alla navigazione marittima internazionale;
- b) il ruolino di equipaggio, di cui all'articolo
38;
- c) il libro unico di bordo.
4. Il libro unico di bordo di cui al comma 3, lettera c),
é disciplinato con il regolamento di attuazione del presente
codice.
5. é fatta salva, per le navi di cui al comma 1,
la facoltà di sostituire la licenza di navigazione con
l'atto di nazionalità di cui all'articolo 150 del codice
della navigazione, e il ruolino di equipaggio con il ruolo di
equipaggio, di cui all'articolo 170 del medesimo codice.».
Art. 7
Modifiche
all'articolo 16 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo
16 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: «sul registro di iscrizione»
sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico
centrale delle unità da diporto (ATCN)»;
- b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis.
In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, il
proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in
locazione finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione di cui
al comma 1. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica
l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e
all'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione
finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza
di navigazione.
1-ter.
Nel caso di perdita della disponibilità
dell'unità da diporto, il proprietario o l'utilizzatore del
bene in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione
di cui al comma 1, a seguito dell'annotazione della perdita di possesso
di cui all'articolo 15. Lo Sportello telematico del diportista (STED)
notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e
all'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione
finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della
licenza di navigazione.».
Art. 8
Modifiche
all'articolo 17 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo
17 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, dopo le parole: «sessanta giorni»
sono inserite le seguenti: «o, se l'interessato é
residente all'estero, entro centoventi giorni» e
le parole: «nei
rispettivi registri di iscrizione» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico
centrale delle unità da diporto (ATCN)»;
- b) al comma 2, le parole: «dall'ufficio di iscrizione»
sono sostituite dalle seguenti: «dallo Sportello telematico del
diportista (STED)»;
- c) al comma 3, le parole: «all'ufficio di iscrizione
dell'unità che, previa presentazione»
sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio di conservatoria
centrale delle unità da diporto (UCON) che, previa
presentazione allo Sportello telematico del diportista (STED)»
e le parole: «l'ufficio
di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti:
«l'Ufficio di
conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON)»;
- d) dopo il comma 4, é aggiunto il
seguente: «4-bis.
Non si applica il termine di cui al comma 1 per la dichiarazione e la
revoca di armatore.».
Art.
9
Modifiche all'articolo 18
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo
18 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: «nei registri di cui all'articolo
15» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico
centrale delle unità da diporto (ATCN)»;
- b) il comma 4 é sostituito dal
seguente: «4.
I cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea
residenti all'estero che intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione
delle unità da diporto di loro proprietà
nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto
(ATCN) devono eleggere domicilio in Italia o nominare un proprio
rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le
autorità marittime o della navigazione interna possono
rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità
iscritta. Il rappresentante, qualora straniero, deve essere
regolarmente domiciliato in Italia.».
Art. 10
Modifiche
all'articolo 19 decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo
19 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- a) la rubrica é sostituita dalla
seguente: «Iscrizione
di imbarcazioni da diporto»;
- b) il comma 1 é sostituito dal
seguente: «1.
Per ottenere l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle
unità da diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore
dell'imbarcazione da diporto in locazione finanziaria, in nome e per
conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione
autenticata, presenta allo Sportello telematico del diportista (STED)
il titolo di proprietà e la dichiarazione di
conformità UE, rilasciata ai sensi dell'allegato XIV del
decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati
nell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto, nonché la
dichiarazione di potenza del motore o dei motori installati a bordo.
Per le unità da diporto non munite di marcatura CE la
predetta documentazione tecnica é sostituita da
un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo
tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.
5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011,
n. 104.»;
- c) al comma 2, le parole: «dell'articolo 10 o autorizzato
ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive
modificazioni» sono sostituite dalle seguenti:
«del decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;
- d) il comma 3 é sostituito dal
seguente: «3.
Qualora il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria in
nome o per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione
autenticata, di una imbarcazione da diporto iscritta in uno dei
registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro
Stato individuato con modalità stabilite dal regolamento di
attuazione del presente codice chieda l'iscrizione nell'Archivio
telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), in luogo
del titolo di proprietà, é sufficiente presentare
il certificato di cancellazione dal registro dello Stato di provenienza
ovvero un attestato dell'autorità competente, con
validità massima di sei mesi, dal quale risulti
avviata la procedura di cancellazione. Dal certificato di cancellazione
o dall'attestato provvisorio devono sempre risultare le
generalità del proprietario e gli elementi di individuazione
dell'unità.»;
- e) al comma 4, le parole: «dell'articolo 10 o autorizzato
ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 e successive
modificazioni» sono sostituite dalle seguenti:
«del decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;
- f) dopo il comma 4, é aggiunto il
seguente: «4-bis.
Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nell'Archivio
telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), il
proprietario o l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione
finanziaria presenta all'ufficio di iscrizione, oltre quanto previsto
dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione
nel registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva dalla quale
risultano l'indicazione delle imprese individuali o società
esercenti le attività di cui all'articolo 2 o, se si tratta
di impresa o società estera, un documento rilasciato dal
Paese di appartenenza che attesta la specifica attività di
cui all'articolo 2, svolta dall'esercente. L'iscrizione nell'Archivio
telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) riporta la
denominazione di imbarcazione da diporto utilizzata a fini
commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione é
riportata anche nella licenza di navigazione. é fatta salva
la facoltà per il proprietario o dell'utilizzatore del bene
in locazione finanziaria di mutare sempre la destinazione della
imbarcazione da diporto in imbarcazione da diporto utilizzata a fini
commerciali e da imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali
in imbarcazione da diporto.».
Art. 11
Modifiche all'articolo 20
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo
20 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- a) la rubrica é sostituita dalla
seguente: «Iscrizione
provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto»;
- b) il comma 1 é sostituito dal
seguente: «1.
Il proprietario di un'imbarcazione o di una nave da diporto o
l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto
del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata,
può chiedere, ove si tratti di prima immissione in servizio,
l'assegnazione del numero di immatricolazione, presentando domanda allo
Sportello telematico del diportista (STED). Alla domanda é
allegata:
a) copia
della fattura o della ricevuta fiscale attestante l'assolvimento dei
pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e
contenente le generalità, l'indirizzo e il codice fiscale
dell'interessato, nonché la descrizione tecnica
dell'unità stessa;
b)
dichiarazione di conformità UE per le unità che
ne sono provviste;
c)
dichiarazione di potenza del motore o dei motori di propulsione
sistemati a bordo;
d)
dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte
dell'intestatario della fattura o della ricevuta fiscale per tutti gli
eventi derivanti dall'esercizio dell'imbarcazione o della nave fino
alla data di presentazione del titolo di proprietà di cui al
comma 2.»;
- c) dopo il comma 1, é inserito il
seguente: «1-bis.
In caso di domanda di iscrizione provvisoria di navi da diporto, il
proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in
nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione
autenticata, allega, oltre la documentazione prevista dal comma 1, il
certificato di stazza, anche provvisorio.»;
- d) al comma 3, le parole: «all'ufficio che li ha rilasciati»
sono sostituite dalle seguenti: «a uno Sportello telematico del
diportista (STED)».
Art. 12
Modifiche
all'articolo 21 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo
21 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- a) la rubrica é sostituita dalla
seguente: «Cancellazione
dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto
(ATCN)»;
- b) il primo comma é
abrogato;
- c) al comma 2, le parole: «dai registri di iscrizione»
sono sostituite dalle seguenti: «dall'Archivio telematico
centrale delle unità da diporto (ATCN)»
e all'alinea dopo le parole: «può avvenire»
sono aggiunte le seguenti: «, secondo le modalità
stabilite nel regolamento di attuazione del presente codice:»;
- d) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis.
Il proprietario che intende vendere all'estero la nave o l'imbarcazione
o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla
dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto
(ATCN) per l'iscrizione nei registri di un Paese estero deve presentare
la richiesta, tramite lo Sportello telematico del diportista (STED), al
conservatore unico (UCON) e deve ricevere il nulla osta alla
dismissione di bandiera da parte dello stesso.
2-ter. Il
conservatore unico (UCON) rilascia il nulla osta alla dismissione di
bandiera o alla demolizione di una unità da diporto entro e
non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Ai fini del
nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una nave
o imbarcazione da diporto, si applica l'articolo 15 della legge 26
luglio 1984, n. 413.
2-quater.
Ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio
1984, n. 413, decorso il termine di trenta giorni di cui al comma
2-ter, il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione si
intende comunque rilasciato.».
Art. 13
Modifiche
all'articolo 22 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo
22 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, lettera a), dopo le parole:
«licenza di
navigazione,» sono inserite le seguenti:
«anche
provvisoria,»;
- b) al comma 2, lettera a), dopo le parole:
«licenza di
navigazione» sono inserite le seguenti:
«, anche
provvisoria,» e le parole: «rilasciata dal costruttore o da
un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, ovvero
da attestazione di idoneità rilasciata da un organismo
notificato ai sensi dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314» sono
sostituite dalle seguenti: «UE, rilasciata, ai sensi
dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno
dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto
ovvero da un'attestazione di idoneità rilasciata da un
organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11
gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo
14 giugno 2011, n. 104»;
- c) ai commi 1 e 2, le parole:
«dall'ufficio che detiene il relativo registro»
sono sostituite dalle seguenti: «dallo Sportello telematico del
diportista (STED)».
Art. 14
Modifiche
all'articolo 23 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo
23 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: «unità da diporto»
sono sostituite dalle seguenti: «navi e imbarcazioni da diporto,
comprese le unità da diporto utilizzate a fini commerciali,»;
- b) al comma 2, dopo le parole: «e la sigla di iscrizione»
sono inserite le seguenti: «ovvero il codice alfanumerico
generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale
per le unità da diporto immatricolate alla data di entrata
in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma
217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,» e le
parole: «il nome del proprietario»
sono sostituite dalle seguenti: «il nome o la denominazione
sociale del soggetto proprietario» e le parole:
«l'ufficio di
iscrizione e» sono soppresse;
- c) al comma 5, le parole: «al competente ufficio»
sono sostituite dalle seguenti: «allo Sportello telematico del
diportista (STED)»;
- d) al comma 6, le parole: «dai rispettivi uffici di
iscrizione» sono sostituite dalle seguenti:
«dallo
Sportello telematico del diportista (STED)».
Art. 15
Modifiche all'articolo 24
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo
24 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: «di cambio del numero e della
sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero» sono
soppresse e dopo le parole: «dello scafo»
sono inserite le seguenti: «, come definite nell'articolo 3,
comma 1, lettera h), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5»
e dopo le parole: «dell'apparato
motore», sono inserite le seguenti: «, come
definite nell'articolo 3, comma 1, lettera g), del medesimo decreto»;
- b) il comma 2 é sostituito dal
seguente: «2.
La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il
rinnovo rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED)
sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti
giorni. Lo sportello telematico del diportista (STED) rinnova la
licenza di navigazione entro venti giorni dalla presentazione dei
documenti.».
Art. 16
Dichiarazione
di armatore
1. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171, é inserito il seguente:
«Art.
24-bis.
Dichiarazione
di armatore
1. Chi assume l'esercizio di
unità da diporto deve fare dichiarazione di armatore
all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto
(UCON) tramite lo sportello telematico del diportista (STED). Quando
l'esercizio non é assunto dal proprietario, se l'armatore
non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal
proprietario. Quando l'esercizio é assunto dai
comproprietari mediante costituzione di società di
armamento, le formalità di cui agli articoli 279, 282,
secondo comma, del codice della navigazione, tengono luogo della
dichiarazione di armatore.
2. La
dichiarazione e la revoca di armatore sono fatte per atto scritto con
sottoscrizione autenticata, anche dai soggetti di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero verbalmente.
In quest'ultimo caso la dichiarazione e la revoca sono raccolte dallo
sportello telematico del diportista (STED) con processo verbale nelle
forme stabilite nel regolamento di attuazione del presente codice.
3. Quando
l'esercizio non é assunto dal proprietario, all'atto della
dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che
attribuisce l'uso dell'unità.
4. La
dichiarazione di armatore deve contenere:
- a)
i dati anagrafici, il domicilio o la residenza dell'armatore;
- b)
gli elementi di individuazione dell'unità.
5. Quando
l'esercizio é assunto da persona diversa dal proprietario,
la dichiarazione di armatore, oltre quanto previsto al comma 4, deve
contenere:
- a) i dati
anagrafici, il domicilio o la residenza del proprietario;
- b)
l'indicazione del titolo che attribuisce l'uso dell'unità.
6. La
dichiarazione di armatore deve essere trascritta nell'Archivio
telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e annotata
sulla licenza di navigazione.
7. Nel caso di
discordanza tra i dati contenuti nell'Archivio telematico centrale
delle unità da diporto (ATCN) e le annotazioni sulla licenza
di navigazione, prevalgono le risultanze dell'Archivio telematico
centrale delle unità da diporto (ATCN).
8. In mancanza
della dichiarazione di armatore, armatore si presume il proprietario
fino a prova contraria. In caso di unità da diporto concesse
in locazione finanziaria, armatore si presume l'utilizzatore
dell'unità in locazione finanziaria, fino a prova contraria.
9. L'armatore
é responsabile delle obbligazioni contratte, per quanto
riguarda sia l'utilizzo che l'esercizio dell'unità da
diporto. Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di
un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti
durante lo stesso viaggio, a eccezione di quelle derivanti da proprio
dolo o colpa grave, l'armatore di una unità da diporto di
stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate può limitare il
debito complessivo a una somma pari al valore dell'unità e
all'ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio. Sulla
somma alla quale é limitato il debito dell'armatore
concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l'ordine delle
rispettive cause di prelazione e a esclusione di ogni altro creditore.
10. Per quanto
non previsto espressamente nel presente articolo, si applicano le
disposizioni del titolo III, capo I e II, del codice della navigazione
e le relative norme attuative.».
Art. 17
Modifiche
all'articolo 25 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo
25 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- a) nella rubrica, la parola: «sigle»
é sostituita dalla seguente: «numeri» e
dopo la parola: «individuazione»
sono aggiunte le seguenti: «dell'unità»;
- b) al comma 1, le parole: «nei registri»
sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico
centrale delle unità da diporto (ATCN)»
e le parole: «dalla
sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal numero di iscrizione»
sono sostituite dalle seguenti: «da un numero di individuazione
composto da un codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro
elaborazione dati su base nazionale costituito in sequenza da quattro
caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici»;
al secondo periodo la parola: «iscrizione»
é sostituita con la seguente: «individuazione»;
- c) dopo il comma 1, é inserito il
seguente: «1-bis.
Le unità già immatricolate alla data di entrata
in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma
217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono
conservare i numeri di iscrizione già assegnati. Nel caso
previsto al precedente periodo si applica la lettera "X" di seguito ai
predetti numeri di iscrizione.»;
- d) al comma 2, le parole: «delle sigle»
sono sostituite dalle seguenti: «dei numeri»;
- e) al comma 3, la parola: «anche»
é soppressa e le parole: «nome che deve essere differente
da ogni altro già registrato nel medesimo ufficio di
iscrizione» sono sostituite dalle seguenti:
«numero di
iscrizione che può essere costituito, a richiesta, da una
specifica combinazione alfanumerica a condizione che la stessa non sia
già stata utilizzata per l'identificazione di altra
unità da diporto e che non risulti contraria all'ordine
pubblico, alla moralità pubblica e al buon costume.»;
- f) il comma 4 é abrogato.
Art. 18
Modifiche
all'articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo
26 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- a) nella rubrica, dopo la parola: «sicurezza»,
sono inserite le seguenti: «e certificato di
idoneità al noleggio»;
- b) al comma 1, le parole: «con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»
sono sostituite dalla seguenti: «dal regolamento di attuazione
del presente codice»;
- c) dopo il comma 1, é aggiunto il
seguente: «1-bis.
Il certificato di idoneità al noleggio attesta lo stato di
idoneità dell'unità al noleggio ed é
rilasciato dagli uffici circondariali marittimi e dagli uffici della
motorizzazione civile. Il rilascio, il rinnovo e la convalida sono
disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.».
Art. 19
Controlli di
sicurezza della navigazione da diporto
1. Dopo l'articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n.171 é inserito il seguente:
«Art. 26-bis.
Controlli di sicurezza della navigazione da diporto in mare
1. Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, con specifiche direttive emanate
entro il 31 marzo di ciascun anno, determina le modalità di
svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da
diporto, anche a fini commerciali, al fine di evitare duplicazioni di
accertamenti a carico delle unità da diporto, con particolar
riguardo alla stagione balneare. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti verifica annualmente l'attuazione delle predette direttive.
2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi delle direttive
di cui al comma 1, é istituito un sistema di controlli di
natura preventiva che, a seguito di un accertamento favorevole sulla
regolarità della documentazione di bordo, delle dotazioni di
sicurezza e dei titoli abilitativi al comando delle unità da
diporto, consente di evitare durante la stagione balneare la
reiterazione di tali controlli, restando fermi quelli di diversa natura
rientranti nelle attribuzioni e nei compiti di istituto propri di
ciascuna Forza di polizia.
3. La pianificazione, la direzione e il coordinamento
relativo ai controlli in materia di sicurezza della navigazione da
diporto sono di competenza esclusiva del Corpo delle capitanerie di
porto-guardia costiera.
4. I controlli alle unità da diporto sono svolti
anche tramite l'accesso all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche
di cui all'articolo 39-bis del presente codice, all'Archivio telematico
centrale delle unità da diporto (ATCN) e al Centro
elaborazione dati di cui all'articolo 9, comma 1, della legge
1º aprile 1981, n. 121, da parte degli ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto,
nei limiti previsti dall'articolo 8-bis, comma 1, del decreto legge 23
maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 125.
Art. 20
Modifiche all'articolo 27
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo
27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: «lettera d)»
sono sostituite dalle seguenti: «lettera f)»
e le parole: «nei
registri di cui all'articolo 15» sono sostituite
dalle seguenti: «nell'Archivio
telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)»;
- b) al comma 2, le parole: «nei registri delle imbarcazioni
da diporto» sono sostituite dalle seguenti:
«nell'Archivio
telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)»;
- c) al comma 3, lettera b), le parole: «dell'articolo 10 o autorizzato
ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314»
sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 11
gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14
giugno 2011, n. 104» e, alla lettera c), le
parole: «tavole
a vela» sono sostituite dalle seguenti:
«tavole
autopropulse o non autopropulse» e dopo le
parole: «metri
quadrati,» sono inserite le seguenti: «canoe, kajak»;
- d) al comma 4, le parole: «allegato II»
sono sostituite dalle seguenti: «allegato I del decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, e, comunque, entro dodici miglia
dalla costa»;
- e) al comma 6, é aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «In
caso di locazione di natanti da diporto a un soggetto privo della
patente nautica, il locatore fornisce per iscritto al conduttore del
natante le istruzioni essenziali per il comando dell'unità,
redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione
del presente codice.»;
- f) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
«6-bis.
L'utilizzatore dei natanti da diporto utilizzati a fini commerciali di
cui all'articolo 2, é obbligato a:
a) essere in possesso di patente nautica;
b) imbarcare un numero di persone non superiore
a quello che il natante é abilitato a trasportare;
c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di
persone non superiore a dodici;
d) dotare il natante dei mezzi di salvataggio e
delle dotazioni di sicurezza richieste dal regolamento di attuazione
del presente codice.
6-ter.
Per l'utilizzatore di natanti da diporto oggetto di contratti di
locazione, l'obbligo di cui al comma 6-bis, lettera a) ricorre nei soli
casi previsti dall'articolo 39, commi 1, 3, 4 e 5.».
Art. 21
Modifiche
all'articolo 28 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo
28 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al comma 2, le
parole: «il
costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore
autorizzato stabilito nell'Unione europea» sono
sostituite dalle seguenti: «il fabbricante o il
rappresentante autorizzato o l'importatore di cui all'articolo 3, comma
1, lettera v), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5».
Art. 22
Modifiche all'articolo 29
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo
29 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- a) alla rubrica, dopo le parole: «apparati ricetrasmittenti di
bordo» sono aggiunte le seguenti: «e dotazioni di sicurezza»;
- b) al comma 4, le parole: «all'ufficio di iscrizione
dell'unità» sono sostituite dalle
seguenti: «allo
Sportello telematico del diportista (STED)»;
- c) ai commi 6 e 10, le parole: «Ministero delle comunicazioni»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo
economico»;
- d) al comma 6, é aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per
i natanti da diporto, il rilascio della licenza di esercizio non
é subordinato ad alcun esame.»;
- e) dopo il comma 11, sono aggiunti i
seguenti:
«11-bis.
Il conduttore dell'unità da diporto é
responsabile degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11 e di quelli
previsti dal regolamento di attuazione del presente codice relativi al
corretto utilizzo degli impianti e apparati ricetrasmittenti di bordo.
11-ter.
Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite per
le unità da diporto, incluse le navi di cui all'articolo 3
della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e
interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di
sicurezza e l'individuazione dei mezzi di salvataggio,
nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere
tenute a bordo, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati
all'innovazione tecnologica.».
Art. 23
Modifiche all'articolo 30
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo
30 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, comma 1, le parole:
«nei registri
di cui all'articolo 15» sono sostituite dalle
seguenti: «nell'Archivio
telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)».
Art. 24
Modifiche
all'articolo 31 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo
31 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, lettera b), le parole: «imbarcazioni o navi»
sono sostituite dalla seguente: «unità»
e alla lettera c), le parole: «imbarcazioni o navi»
sono sostituite dalla seguente: «unità»
e le parole: «saloni
nautici internazionali» sono sostituite dalle
seguenti: «fiere,
saloni e altri eventi espositivi, anche all'estero.»;
- b) al comma 2, le parole: «Il capo del circondario
marittimo o il capo dell'ufficio provinciale del Dipartimento per i
trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o, per le navi da
diporto, il capo del compartimento marittimo, nella cui giurisdizione
l'impresa ha sede principale o secondaria, rilasciano»
sono sostituite dalle seguenti: «Lo Sportello telematico del
diportista (STED) rilascia» e dopo le parole:
«motori marini»
sono inserite le seguenti: «, ai mediatori del diporto, alle
aziende di assemblaggio e di allestimento di unità da diporto»;
- c) al comma 4, é aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «L'atto
di autorizzazione abilita anche alla navigazione in acque territoriali
straniere per il periodo di tempo necessario alla partecipazione a
fiere, saloni e altri eventi espositivi.»;
- d) dopo il comma 4, é inserito il
seguente: «4-bis.
L'autorizzazione di cui al comma 2 é rinnovabile ogni due
anni con annotazione sull'originale e riporta l'annotazione delle
attività commerciali di cui al comma 1.»;
- e) al comma 6, é aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «In
tali casi, é richiesto il solo requisito del possesso della
patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga
alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli
professionali del diporto.»;
- f) dopo il comma 6, é aggiunto il
seguente: «6-bis.
In caso di esecuzione di prove a mare per verificare l'efficienza di
scafi o motori e qualora si tratti di unità da diporto di
lunghezza superiore a ventiquattro metri, il titolare
dell'autorizzazione provvede, con oneri a proprio carico, a garantire
la presenza a bordo di una persona in possesso del certificato "First
Aid" ovvero di quello "Medical care", a seconda che l'unità
sia rispettivamente in grado di raggiungere o meno una postazione
medica entro tre ore di navigazione.».
Art. 25
Modifiche
all'articolo 32 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo
32 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, alinea, dopo la parola «rilasciata»
sono inserite le seguenti: «, anche in lingua inglese se
richiesto,» e, alla lettera b), le parole:
«, dal quale
risulti la specifica attività di cantiere navale, di
costruttore di motori marini oppure di azienda di vendita di
imbarcazioni o navi da diporto o di motori marini per il diporto»
sono sostituite dalle seguenti: «o dichiarazione sostitutiva di
certificazione, da cui risulti la specifica attività, di cui
all'articolo 31, comma 2, del presente codice»;
- b) il comma 2 é abrogato.
Art. 26
Modifiche
all'articolo 33 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. L'articolo 33
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 é abrogato.
Art. 27
Titoli
professionali del diporto
1. Dopo
l'articolo 36 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
é inserito il seguente:
«Art. 36-bis.
Titoli professionali
del diporto
1. E' istituito il
seguente titolo professionale del diporto per lo svolgimento dei
servizi di coperta: ufficiale di navigazione del diporto di 2ª
classe.
2. Con
decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito
il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui
all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, al fine di
individuare i requisiti per lo svolgimento dei servizi di coperta della
nautica da diporto e di assicurare piena compatibilità dei
titoli professionali del
diporto con le innovazioni introdotte dal presente articolo.».
Art. 28
Modifiche all'articolo 38
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo
38 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, dopo le parole: «da diporto»
sono inserite le seguenti: «e da diporto utilizzate a fini
commerciali» e dopo le parole: «richiesto dal proprietario»
sono inserite le seguenti: «o dall'armatore»;
- b) dopo il comma 1, é aggiunto il
seguente: «1-bis.
Per i marittimi imbarcati sulle imbarcazioni da diporto oggetto di
contratti di noleggio appartenenti al medesimo armatore é
consentita la rotazione sulle predette unità senza la
prevista annotazione di imbarco e sbarco. In tale caso é
fatto obbligo all'armatore di comunicare, nello stesso giorno in cui
avviene la predetta rotazione, all'autorità marittima
competente la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna
unità.».
Art. 29
Modifiche e integrazioni
al capo IV del titolo II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. Alla rubrica
del capo IV del titolo II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, le parole: «Obbligo
di patente» sono sostituite dalle seguenti:
«Patenti
nautiche».
2. All'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, la lettera b) é
sostituita dalla seguente: «b) per la navigazione nelle
acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei
miglia dalla costa, quando a bordo dell'unità é
installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione
o iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a
quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione
a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non
sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque
con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV.»;
- b) il comma 6 é sostituito dal
seguente: «6.
La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie:
a) Categoria
A: abilitazione al comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto
d'acqua;
b) Categoria
B: abilitazione al comando di navi da diporto;
c) Categoria
C: abilitazione alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da
diporto;
d)
Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni
da diporto.»;
c) dopo il comma 6, sono aggiunti i
seguenti:
«6-bis.
Le patenti nautiche di categoria A, B e C possono presentare
prescrizioni, anche relative alla durata della propria
validità, conseguenti all'esito degli accertamenti medici di
idoneità psichica e fisica in sede di rilascio o di
convalida delle stesse. Nelle patenti nautiche di Categoria D vi
possono essere limitazioni relative alle caratteristiche dello scafo,
alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche
entro specifiche distanze dalla costa, e alle condizioni meteomarine.
Nelle stesse vi possono essere prescrizioni relative alla durata della
validità, anche conseguenti all'esito degli accertamenti
medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio o
di convalida delle stesse, nonché all'utilizzo di specifici
adattamenti. Le limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla
patente nautica. Con il regolamento di attuazione del presente codice
sono stabiliti i requisiti psico-fisici, per il conseguimento e il
rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo regolamento
sono stabiliti i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo
delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con
disabilità motoria e sensoriale.
6-ter. Le
patenti nautiche di Categoria A e B sono conseguite senza esami da:
a) gli
ufficiali della Marina militare del Corpo di stato maggiore e del Corpo
delle capitanerie di porto in servizio permanente;
b) gli
ufficiali del Corpo della Guardia di finanza in possesso di
specializzazione di comandante di unità navale rilasciata
dai comandi della Guardia di finanza;
c) i
sottufficiali delle Forze armate, incluso il Corpo delle capitanerie di
porto, e delle Forze di polizia in possesso di abilitazione alla
condotta di unità navali d'altura o del brevetto per la
condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla
costa o dalla unità madre rilasciati dalla Marina militare
che abbiano comandato tale tipo di unità per almeno dodici
mesi.
6-quater. La
patente nautica di Categoria A é conseguita senza esami dal
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale
ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata,
abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da parte
della Marina militare, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di
attuazione del presente codice. La stessa
patente può essere conseguita senza esami dal
personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o in
ferma volontaria, in possesso di abilitazione al comando di
unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di
finanza, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del
presente codice.
6-quinquies.
La facoltà di cui ai commi 6-ter e 6-quater é
esercitata entro un anno dalla cessazione dal servizio, fermo il
possesso dei requisiti fisici, psichici e morali previsti dal
regolamento di attuazione al presente codice.».
Art. 30
Anagrafe
nazionale delle patenti nautiche
1. Dopo
l'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171
é inserito il seguente:
«Art.
39-bis.
Anagrafe
nazionale delle patenti nautiche
1. Ai fini
della sicurezza della navigazione e per rendere possibile
l'acquisizione dei dati inerenti lo stato degli utenti e dei relativi
mutamenti, é istituita, nel rispetto delle disposizioni del
codice dell'amministrazione digitale e delle regole tecniche adottate
ai sensi dell'articolo 71 dello stesso codice, presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali e il personale, l'anagrafe nazionale
delle patenti nautiche, che include le violazioni di norme.
2.
Nell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 devono essere indicati per
ogni intestatario di patente nautica:
- a) i dati anagrafici e le loro variazioni dei
titolari di patente nautica;
- b) i dati relativi al procedimento di rilascio
delle patenti nautiche e, per ognuna di esse, quelli relativi ai
procedimenti amministrativi successivi, come quelli di rinnovo, di
sospensione e di revoca;
- c) i dati relativi alle violazioni di norme
previste dal presente codice o di altre norme applicabili in materia,
che comportano l'applicazione della sanzione della sospensione o della
revoca della patente nautica, anche per effetto di reiterazioni;
- d) i dati relativi a sinistri marittimi, in cui
il titolare é stato coinvolto con addebito di
responsabilità, nonché i dati relativi a
eventuali sanzioni irrogate.
3. L'anagrafe
di cui al comma 1 é completamente informatizzata ed
é popolata e aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale,
forniti dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali
marittimi e dagli Uffici della motorizzazione civile, dagli organi
accertatori di cui al comma 4, lettera b) e c), dalle compagnie di
assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati al Centro
elaborazione dati della
Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. L'accesso
ai dati contenuti nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche
é consentito:
- a) alle autorità pubbliche individuate
dagli articoli 1 e 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, secondo i criteri e le
modalità dallo stesso disciplinate;
- b) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge
1° aprile 1981, n. 121, nonché agli ufficiali di
pubblica sicurezza, per il tramite del Centro elaborazione dati di cui
all'articolo 8 della medesima legge;
- c) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto.
5. Con il
regolamento di attuazione del presente decreto é stabilita
l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe nazionale di cui al
comma 1, nonché l'accesso alla stessa e le
modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei
soggetti di cui al comma 3.».
Art. 31
Modifiche
all'articolo 41 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo
41 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- a) ai commi 1 e 2, le parole: «della legge 24 dicembre 1969, n.
990» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209»;
- b) al comma 3, le parole: «L'articolo 6 della legge 24
dicembre 1969, n. 990» sono sostituite dalle
seguenti: «L'articolo
125 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
- c) dopo il comma 3, é aggiunto il
seguente: «3-bis.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle
unità da diporto utilizzate a fini commerciali di cui
all'articolo 2 del presente codice, con l'obbligo di assicurazione
della responsabilità per danni riportati dal conduttore e
dalle persone trasportate.».
Art. 32
Modifiche all'articolo
49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo
49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate
le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, la parola: «titolare»
é sostituita dalla seguente: «proprietario»
e dopo le parole: «articolo
3, comma 1,» sono inserite le seguenti:
«iscritte nei registri nazionali,»;
- b) al comma 3, dopo le parole: «mediante modalità
telematiche», sono inserite le seguenti:
«e comunque
finalizzate alla semplificazione degli adempimenti»;
- c) dopo il comma 3, é inserito il
seguente: «3-bis.
Il contratto di noleggio deve essere tenuto a bordo in originale o
copia conforme.».
Art. 33
Figure
professionali per le unità da diporto
1. Dopo il Capo II del Titolo III del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, é inserito il seguente:
«Capo II-bis.
Figure
professionali per le unità da diporto
Art. 49-ter.
Mediatore del
diporto
1.
E' istituita la figura professionale del mediatore del diporto.
2. E' mediatore del diporto colui che mette in relazione,
anche attraverso attività di consulenza, due o
più parti per la conclusione di contratti di costruzione,
compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unità da
diporto.
3. Il mediatore del diporto può svolgere
esclusivamente l'attività indicata al comma 2
nonché, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di
cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e alla legge 8 agosto 1991, n.
264, le attività connesse o strumentali e svolge la propria
attività professionale senza essere legato ad alcune delle
parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza, di rappresentanza o
da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.
4. Il mediatore del diporto non può delegare le
funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro
mediatore iscritto.
5. Dopo la conclusione del contratto per la quale ha prestato
la propria opera, il mediatore del diporto può ricevere
incarico dal cantiere costruttore o comunque da una delle parti di
rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto
medesimo.
6. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e
all'articolo 49-quater del presente codice, ai mediatori del diporto si
applica la disciplina di cui agli articoli 1754 e seguenti del codice
civile.
Art.
49-quater.
Attività
del mediatore del diporto
1.
L'attività di cui all'articolo 49-ter é soggetta
a segnalazione certificata di inizio di attività da
presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente
per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni
attestanti il possesso dei requisiti prescritti con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. La Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi
dati nel registro delle imprese, se l'attività é
svolta in forma di impresa, oppure, per i soggetti diversi dalle
imprese, in una apposita sezione del repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge
29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, assegnando ad essi la
relativa qualifica con effetto dichiarativo del possesso dei requisiti
abilitanti all'esercizio della relativa attività
professionale.
3. Possono svolgere la professione del mediatore del diporto
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- a) cittadinanza dell'Unione europea;
- b) età minima di 18 anni;
- c) requisiti di onorabilità previsti
per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;
- d) avere assolto l'obbligo di istruzione, di cui
all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- e) aver frequentato un apposito corso
teorico-pratico e superato il relativo esame, salvo che per i mediatori
marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;
- f) aver stipulato una polizza di assicurazione
della responsabilità civile per i danni arrecati
nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o
di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge;
- g) non essere stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a
misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere
stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo
che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere
stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4. Il corso di cui al comma 3, lettera e), é
organizzato annualmente dalle Regioni. L'iscrizione al corso
é subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono
iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dalle Regioni
per la gestione del corso.
5. L'ammontare del diritto di cui al comma 4 é
stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281.
6. Il mediatore del diporto di cui all'articolo 49-ter, che
si rende colpevole di violazioni delle norme di deontologia
professionale ovvero delle norme di comportamento previste dal presente
codice é soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari
disposte dalla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura del luogo in cui é stata commessa la condotta:
- a) ammonimento, che consiste nell'informare
l'incolpato che la sua condotta non é stata conforme alle
norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere
altre infrazioni. Esso é disposto quando il fatto contestato
non é grave e vi é motivo di ritenere che
l'incolpato non commetta altre infrazioni;
- b) censura, che consiste nel biasimo formale e si
applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di
responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo
comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non
incorrerà in un'altra infrazione;
- c) sospensione, che consiste nell'esclusione
temporanea dall'esercizio dell'attività professionale e si
applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in
responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni
per irrogare la sola sanzione della censura;
- d) inibizione perpetua dell'attività,
che impedisce in via definitiva lo svolgimento dell'attività
professionale. L'inibizione perpetua é inflitta per
violazioni molto gravi che rendono incompatibile la prosecuzione
dell'attività professionale da parte dell'incolpato.
7. La sospensione, di cui al comma 6, lettera c),
é disposta per una durata non superiore a 12 mesi.
8. La sospensione é obbligatoria, oltre che nei
casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi:
- a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della
polizza di assicurazione di cui al comma 4, lettera f);
- b) emissione del decreto di fermo di cui
all'articolo 384 del codice di procedura penale e dell'ordinanza di
custodia cautelare di cui all'articolo 285 del codice di procedura
penale;
- c) interdizione dai pubblici uffici per una
durata non superiore a tre anni;
- d) ricovero in un ospedale psichiatrico
giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 13, lettera b);
- e) assegnazione a una casa di cura e di custodia
di cui all'articolo 219 del codice penale;
- f) applicazione di una delle misure di sicurezza
non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2),
3) del codice penale.
9. Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un
mediatore del diporto la Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare
del medesimo dall'esercizio professionale dell'attività fino
alle sentenze che definiscono il grado di giudizio.
10. La sospensione obbligatoria di cui al comma 8 o cautelare
di cui al comma 9 non é soggetta al limite di durata
stabilito dal comma 7.
11. L'inibizione perpetua dell'attività
può essere pronunciata a carico del mediatore del diporto
che, con la propria condotta, ha gravemente compromesso la propria
reputazione e la dignità della categoria ed é
obbligatoria nei seguenti casi:
- a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o
di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per
uguale durata;
- b) ricovero in un ospedale psichiatrico
giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del
codice penale;
- c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una
casa di lavoro;
- d) condanne per delitto contro la pubblica
amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica,
l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per
esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo
per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore,
nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia
intervenuta la riabilitazione.
12. Le sanzioni di cui al comma 6 sono annotate ed iscritte
per estratto nel REA. A detti provvedimenti accedono gli uffici del
registro delle imprese nonché, nel rispetto delle procedure
previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri
soggetti interessati.
13. Con decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia,
previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce le
modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA,
i programmi del corso e i criteri per le prove di esame di cui al comma
3, lettera e), nonché nel rispetto del principio del
contradditorio e dei principi generali dell'attività
amministrativa, le procedure di applicazione delle sanzioni
disciplinari di cui al comma 6 per le violazioni disposte dalla Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui
é stata commessa la violazione.
Art.
49-quinquies.
Istruttore di
vela
1.
E' istituita la figura professionale dell'istruttore di vela.
2. E' istruttore di vela colui che insegna professionalmente,
anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a
gruppi di persone, le tecniche della navigazione a vela in tutte le
loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di
unità, in mare, nei laghi e nelle acque interne.
3. L'esercizio professionale dell'istruttore di vela
é riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco
nazionale tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3 é
subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di
un diritto commisurato al costo sostenuto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per la gestione del predetto elenco.
5. L'ammontare del diritto di cui al comma 4 é
stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
6. Le entrate derivanti dalla riscossione dei diritti di cui
al comma 5 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ai fini della copertura delle spese
sostenute per le attività di cui al comma 3.
7. L'elenco di cui al comma 3 é pubblicato sui
siti istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
della Federazione italiana vela e della Lega navale italiana e dei
Comuni nel cui territorio sono presenti centri velici.
Art.
49-sexies.
Elenco
dell'istruttore di vela e condizioni dell'iscrizione
1. L'iscrizione va
fatta nell'elenco nazionale dell'istruttore di vela di cui all'articolo
49-quinquies, comma 3. L'iscrizione abilita all'esercizio della
professione in tutto il territorio della Repubblica.
2. Possono
ottenere l'iscrizione nel predetto elenco nazionale coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
- a) cittadinanza dell'Unione europea;
- b) età minima di 18 anni;
- c) avere assolto l'obbligo di istruzione, di cui
all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- d) non essere stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a
misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere
stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo
che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere
stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- e) residenza o domicilio o stabile recapito in un
comune della Repubblica;
- f) essere in possesso almeno di brevetto che
abilita all'insegnamento delle tecniche di base della navigazione a
vela, rilasciato dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana
vela, o dalla Lega navale italiana, nel rispetto del sistema nazionale
di qualifiche dei tecnici sportivi del Comitato olimpico nazionale
italiano e del quadro europeo delle qualifiche - European Qualification
Framework dell'Unione europea;
- g) essere in possesso del certificato di
idoneità psicofisica, sulla base dei requisiti previsti
dalle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
- h) aver stipulato una polizza di assicurazione
della responsabilità civile per i danni arrecati
nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o
di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge.
3.
L'iscrizione negli elenchi ha efficacia per sei anni ed é
rinnovata, previo accertamento ogni tre anni dell'idoneità
psico-fisica di cui al comma 2, lettera g), e a seguito di frequenza di
un corso di aggiornamento professionale, organizzato dalla Marina
Militare, dalla Federazione italiana vela, o dalla Lega navale
italiana. L'iscrizione al corso é subordinata al pagamento
da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato
al costo
sostenuto per la
gestione del citato corso. L'ammontare del diritto stabilito ogni tre
anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti gli enti di cui al primo periodo del presente
comma.
4.
L'istruttore di vela di cui all'articolo 49-quinquies, che si rende
colpevole di violazioni delle norme di deontologia professionale,
ovvero delle norme di comportamento previste dal presente codice
é soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari disposte dal
Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui é stata
commessa la condotta:
- a) ammonimento, che consiste nell'informare
l'incolpato che la sua condotta non é stata conforme alle
norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere
altre infrazioni. Esso é disposto quando il fatto contestato
non é grave e vi é motivo di ritenere che
l'incolpato non commetta altre infrazioni;
- b) censura, che consiste nel biasimo formale e si
applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di
responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo
comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non
incorrerà in un'altra infrazione;
- c) sospensione, che consiste nell'esclusione
temporanea dall'esercizio dell'attività professionale e si
applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in
responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni
per irrogare la sola sanzione della censura;
- d) radiazione, che impedisce in via definitiva lo
svolgimento dell'attività professionale. La radiazione
é inflitta per violazioni molto gravi che rendono
incompatibile la prosecuzione dell'attività professionale da
parte dell'incolpato.
5. La
sospensione, di cui al comma 4, lettera c), é disposta per
una durata non superiore a 12 mesi.
6. La
sospensione é obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal
codice penale, nei seguenti casi:
- a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della
polizza di assicurazione di cui al comma 2, lettera h);
- b) emissione del decreto di fermo di cui
all'articolo 384 del codice di procedura penale e dell'ordinanza di
custodia cautelare di cui all'articolo 285 del codice di procedura
penale;
- c) interdizione dai pubblici uffici per una
durata non superiore a tre anni;
- d) ricovero in un ospedale psichiatrico
giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 9, lettera b);
- e) assegnazione a una casa di cura e di custodia
di cui all'articolo 219 del codice penale;
- f) applicazione di una delle misure di sicurezza
non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2) e
3), del codice penale.
7. Nel caso di
esercizio dell'azione penale contro un istruttore di vela il Capo del
compartimento marittimo ha facoltà di ordinare la
sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale
dell'attività fino alla sentenza che definisce il grado di
giudizio.
8. La
sospensione obbligatoria di cui al comma 6 o cautelare di cui al comma
7 non é soggetta al limite di durata stabilito dal comma 5.
9. La
radiazione può essere pronunciata a carico dell'istruttore
di vela che, con la propria condotta, ha gravemente compromesso la
propria reputazione e la dignità della categoria ed
é obbligatoria nei seguenti casi:
- a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o
di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per
uguale durata;
- b) ricovero in un ospedale psichiatrico
giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del
codice penale;
- c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una
casa di lavoro;
- d) condanne per delitto contro la pubblica
amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica,
l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per
esercizio abusivo della professione e per ogni altro delitto non
colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non
inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo
che sia intervenuta la riabilitazione.
10. Con
decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, della difesa, della
giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
dello sviluppo economico e dei beni e delle attività
culturali e del turismo, previa intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previa acquisizione del
parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi
dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, sono stabilite l'organizzazione, la disciplina, la tenuta, la
vigilanza e i dati, nel rispetto delle regole e delle garanzie previste
in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento
ai principi di necessità,
pertinenza e non
eccedenza dei dati trattati, relativi all'elenco nazionale
dell'istruttore di vela, i programmi del corso, nonché, nel
rispetto del principio del contradditorio e dei principi generali
dell'attività amministrativa, le procedure di applicazione
delle sanzioni disciplinari di cui al comma 4 per le violazioni
accertate dal Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui
é stata commessa la violazione.».
Art. 34
Scuole nautiche
e Centri di istruzione per la nautica
1. Dopo il Capo II-bis del Titolo III del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, é inserito il seguente:
«Capo
II-ter.
Scuole
nautiche e Centri di istruzione per la nautica
Art.
49-septies.
Scuole
nautiche
1.
Le scuole per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione
dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche
sono denominate scuole nautiche.
2. Le scuole nautiche sono soggette a vigilanza
amministrativa e tecnica da parte delle province o delle
città metropolitane o delle Province autonome di Trento e di
Bolzano del luogo in cui hanno la sede principale.
3. I compiti delle province o delle città
metropolitane o alle Province autonome di Trento e di Bolzano in
materia di segnalazione certificata di inizio attività e di
vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche sono svolti sulla base
di apposite direttive emanate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
4. Le persone fisiche o giuridiche, le società ed
enti possono presentare l'apposita segnalazione certificata di inizio
attività per la gestione di una scuola nautica alla
Provincia o Città metropolitana o alla Province autonome di
Trento e di Bolzano. Il titolare deve avere la proprietà e
gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio,
nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali della
scuola nautica, rispondendo del suo regolare funzionamento nei
confronti dell'autorità competente; nel caso di apertura di
ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di scuola
nautica, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i
requisiti prescritti, ad eccezione della capacità
finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere
preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o
collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di
persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore,
che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 6, ad eccezione della
capacità finanziaria.
5. Gli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo
trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni
conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, possono
presentare la dichiarazione di cui al comma 4 e sono soggetti alla
vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca che emana apposite direttive
nelle materie di cui ai commi 4 e 14 ed effettua le verifiche di cui al
comma 10.
6. La segnalazione certificata di inizio attività
di cui al comma 4 può essere presentata dai soggetti che
abbiano compiuto gli anni ventuno e siano in possesso di adeguata
capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo
grado e abbiano svolto attività di insegnamento di cui al
comma 7 con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque
anni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 508, comma 10, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per i docenti degli istituti
tecnici di cui al comma 5. Per le persone giuridiche i requisiti
richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità
finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono
richiesti al legale rappresentante.
7. Possono svolgere attività di insegnamento
presso le scuole nautiche i soggetti in possesso dell'abilitazione non
inferiore a quella di ufficiale di coperta o di titolo professionale di
capitano del diporto di cui all'articolo 36-bis, gli ufficiali
superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto
che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, coloro che
hanno conseguito da almeno dieci anni la patente nautica per la
navigazione
senza alcun limite e i docenti degli istituti tecnici di cui al comma
5. L'attività di insegnamento della tecnica di base della
navigazione a vela é svolta dall'istruttore di vela di cui
all'articolo 49-quinquies. Gli insegnanti non devono essere stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza ed essere
sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure
di prevenzione e non essere stati condannati a una pena detentiva non
inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di
riabilitazione.
8. La segnalazione di cui al comma 4 non può
essere presentata da coloro che sono stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti
a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di
prevenzione e non essere stati condannati a una pena detentiva non
inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di
riabilitazione.
9. La scuola nautica deve svolgere l'attività di
formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti
nautiche di una o più categorie previste, possedere
un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, disporre degli insegnanti
di cui al comma 7, nonché di una adeguata unità
da diporto, secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione del
presente codice.
10. Le province o le città metropolitane o le
Province autonome di Trento e di Bolzano effettuano le verifiche del
possesso dei requisiti prescritti da parte delle scuole nautiche con
cadenza almeno triennale.
11. L'attività di scuola nautica é
sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
- a) l'attività della scuola nautica non
si svolge regolarmente;
- b) il titolare non provvede alla sostituzione
degli insegnanti o degli istruttori che non sono più in
possesso dei requisiti di cui al comma 7;
- c) il titolare non ottempera alle disposizioni
date dalle province o dalle città metropolitane o dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano ai fini del regolare
funzionamento della scuola nautica.
12. L'attività della scuola nautica é
inibita quando:
- a) sono venuti meno i requisiti morali del
titolare e la capacità finanziaria;
- b) viene meno l'attrezzatura tecnica o
l'attrezzatura didattica oppure la disponibilità
dell'adeguata unità da diporto di cui al comma 9;
- c) sono stati adottati più di due
provvedimenti di sospensione in un quinquennio.
13. Nel caso in cui una scuola nautica é gestita
senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti
prescritti, é prevista la chiusura della stessa e la
cessazione della relativa attività, ordinate dalle province
o dalle città metropolitane o dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano. Salva l'applicazione delle eventuali sanzioni
penali previste dalle disposizioni vigenti in caso di esercizio abusivo
dell'attività, costituisce esercizio abusivo
dell'attività di scuola nautica l'istruzione o la formazione
per le patenti nautiche impartita in forma professionale o, comunque, a
fine di lucro senza il rispetto delle dichiarazioni dei requisiti
previsti. Chiunque esercita o concorre a esercitare abusivamente
l'attività di scuola nautica é punito con una
sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 euro a 15000 euro, ai sensi
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
14. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di
capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, le
modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 10;
le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine
di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la
durata dei corsi; i programmi di esame per il conseguimento della
patente nautica.
15. Le scuole nautiche nonché i centri di
istruzione per la nautica di cui all'articolo 49-octies presentano le
domande di ammissione agli esami per i propri candidati presso
l'autorità marittima o l'ufficio motorizzazione civile del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella cui giurisdizione
le medesime hanno la sede principale.
16. Le scuole nautiche possono richiedere
all'autorità marittima o all'ufficio motorizzazione civile
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per
territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche,
con un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso
le loro sedi. Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle
commissioni di esame sono a carico dei richiedenti.
17. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono
stabilite le modalità per la segnalazione certificata di
inizio attività, fermo restando quanto previsto dal comma
10.
Art.
49-octies.
Centri di
istruzione per la nautica
1. Le associazioni
nautiche e gli enti a livello nazionale per la gestione delle scuole
per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in
conformità a quanto previsto con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, assumono la denominazione di
«Centri di istruzione per la nautica». Per detti
enti non é richiesta la segnalazione certificata in materia
di inizio attività di cui all'articolo 49-septies, comma 4.
2. Alla
vigilanza amministrativa e tecnica sulle associazioni nautiche e sugli
enti di cui al comma 1 provvede il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
3. I centri di
istruzione per la nautica devono svolgere l'attività di
formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti
nautiche di qualsiasi categoria, possedere una adeguata attrezzatura
tecnica e didattica, disporre degli insegnanti di cui all'articolo
49-septies, comma 7, nonché di una adeguata unità
da diporto, secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione del
presente codice.
4.
L'attività delle articolazioni dei centri di istruzione per
la nautica é sospesa per un periodo da uno a tre mesi
quando:
- a) non si svolge regolarmente;
- b) il rappresentante legale non provvede alla
sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non sono
più in possesso dei requisiti di cui all'articolo
49-septies, comma 7;
- c) il rappresentante legale non ottempera alle
disposizioni date dal Direttore generale della Direzione Generale
territoriale dei trasporti e dal Capo del compartimento marittimo
territorialmente competenti ai fini del regolare funzionamento del
centro di istruzione.
5. L'esercizio
delle articolazioni del centro di istruzione per la nautica
é revocato quando:
- a) sono venuti meno i requisiti morali del
rappresentante legale e la capacità finanziaria;
- b) viene meno l'attrezzatura tecnica o
l'attrezzatura didattica oppure la disponibilità
dell'adeguata unità da diporto di cui al comma 3;
- c) sono stati adottati più di due
provvedimenti di sospensione in un quinquennio;
- d) l'istruzione e la formazione dei canditati per
il conseguimento delle patenti nautiche é impartita a fine
di lucro o al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo.
6. In caso di
revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del rappresentante
legale, a quest'ultimo é parimenti revocata
l'idoneità tecnica. L'interessato può conseguire
una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca oppure
a seguito di intervenuta riabilitazione.
7. Nel caso in
cui l'articolazione del centro di istruzione della nautica é
gestita senza i requisiti prescritti é prevista la chiusura
dello stesso e la cessazione della relativa attività,
ordinata dal Capo del compartimento marittimo territorialmente
competente.
8. Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i
requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di
idoneità, le modalità di svolgimento delle
verifiche da parte dei compartimenti marittimi; le prescrizioni sui
locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire
l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei
corsi; i programmi di esame per il conseguimento della patente nautica.
9. Ai centri
di istruzione per la nautica, si applica l'articolo 49-septies, comma 16.».
Art. 35
Strutture dedicate alla nautica da diporto
1. Dopo il Capo II-ter del Titolo III del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, é inserito il seguente:
«Capo II-quater.
Strutture dedicate alla nautica da diporto
Art. 49-nonies.
Disciplina del transito delle unità da diporto
1. I
concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente
della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, devono permanentemente
riservare alle unità da diporto, a vela o a motore, tratti di
banchina per gli accosti in transito o che approdano per rifugio,
commisurate alle dimensioni delle unità da ormeggiare in termini
di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all'ormeggio e
apprestamenti impiantistici con prestazioni simili agli altri ormeggi
della concessione. I tratti di banchina sono riservati per la durata
massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata
nei casi di avaria all'unità, salvo che la permanenza oltre tali
termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione.
L'ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano
per rifugio é gratuito per un tempo non inferiore alle 4 ore
giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle
ore 9.00 alle ore 19.00 e per non più di tre ormeggi nell'arco
di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi all'utilizzazione
gratuita degli accosti in transito o per rifugio sono resi pubblici dal
gestore dei porti e degli approdi turistici.
2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il
numero degli accosti riservato al transito é determinato
nell'otto per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi
dell'anno il numero dei posti barca é stabilito come segue:
- a) fino a 50 posti barca: due;
- b) fino a 100 posti barca: tre;
- c) fino a 150 posti barca: cinque;
- d) fino a 250 posti barca: dieci;
- e) da 251 a 500 posti barca: quindici;
- f) da 501 a 750 posti barca: venti;
- g) oltre 750 posti barca: venticinque.
3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il
numero degli accosti riservato al transito destinato alle unità
da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con
disabilità o con persone con disabilità a bordo é
determinato nell'uno per cento dei posti barca disponibili. Negli altri
periodi dell'anno il numero dei posti barca é stabilito come
segue:
- a) fino a 80 posti barca: uno;
- b) fino a 150 posti barca: due;
- c) fino a 300 posti barca: tre;
- d) da 300 a 400 posti barca: quattro;
- e) da 400 a 700 posti barca: sei;
- f) oltre 700 posti barca: otto.
4. Per la finalità di cui al comma 3 é scelta di
preferenza una area che risulta di comodo accesso e collocata alla
minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia
elettrica. Il posto di ormeggio deve essere riconoscibile mediante la
sua delimitazione con strisce gialle dipinte e mediante il simbolo
identificativo della destinazione dell'area e deve prevedere una
banchina d'accesso con altezza massima di cinquanta centimetri rispetto
al livello dell'acqua. In alternativa é possibile l'utilizzo di
un idoneo sistema di pontili galleggianti, collegati a terra, che
consentano comodo accesso e uso.
5. La persona con disabilità che conduce l'unità da
diporto o la persona che conduce una unità da diporto con
disabile a bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeggio
nell'attracco di cui al comma 3, deve comunicare al concessionario che
gestisce l'ormeggio, via radio o via telefono, la data e l'orario del
proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo. In caso di beni del
demanio marittimo non in concessione la citata comunicazione é
fatta all'autorità marittima competente.
6. Il posto di attracco riservato alle persone con
disabilità, quando non impegnato a tale fine, può essere
occupato da altra unità, con l'esplicita avvertenza che in caso
di arrivo di unità condotta da persona con disabilità o
con persona con disabilità a bordo, che abbia fatto richiesta
del suo utilizzo secondo quanto previsto al comma 5, dovrà
essere immediatamente liberato.
7. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al comma 3
é consentito, qualora non già occupato da altra
unità con persona con disabilità, per un giorno e una
notte. Nel caso in cui le condizioni metereologiche non consentono di
riprendere la navigazione, l'autorità marittima può
autorizzare il prolungamento dello stazionamento.
8. Le richieste e le prenotazioni degli accosti di cui ai commi 2
e 3 sono annotate in un registro, numerato e siglato in ogni singola
pagina dall'autorità marittima territorialmente
competente.
9. In occasione di manifestazioni sportive o mostre, i posti di
ormeggio riservati al transito possono essere utilizzati dalle
unità partecipanti alle gare o presentate per l'esposizione.
10. Negli altri beni del demanio marittimo non in regime di
concessione destinati alla navigazione e al trasporto marittimo, con
ordinanza del capo del circondario marittimo competente é
disciplinata la riserva per gli accosti alle unità da diporto in
transito o che approdano per rifugio. Con la medesima ordinanza, al
fine di garantire la sicurezza portuale e della navigazione, sono
altresì individuati sistemi di regolazione degli accessi alle
isole minori da parte dei passeggeri delle unità da diporto
adibite a noleggio e trasporto passeggeri.
11. Il capo del circondario marittimo, con riferimento alla
compatibilità delle strutture dedicate alla nautica da diporto
di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, con gli interessi marittimi e con
la sicurezza della navigazione esprime il parere di competenza.
12. Nella acque interne, nei laghi, nei parchi e nelle riserve od
oasi naturali attraversati da corsi d'acqua o che comprendano bacini
normalmente fruiti dall'utenza turistica mediante piccole imbarcazioni,
l'autorità o l'ente competente, con proprio atto determina
le modalità attuative e operative degli accosti alle
unità da diporto, a vela o a motore, in transito o che approdano
per rifugio, nonché dei punti di imbarco di transito idonei alla
comoda fruizione da parte delle persone con disabilità. Le
tariffe relative all'utilizzazione degli accosti in transito o per
rifugio sono rese pubbliche dal gestore dei punti di accosto e di
imbarco.
13. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente
articolo, si applicano le sanzioni amministrative previste dal codice
della navigazione in materia di uso del demanio marittimo.
Art. 49-decies.
Campi di ormeggio attrezzati
1. Gli enti
gestori delle aree marine protette, nel rispetto delle norme vigenti in
materia di demanio marittimo, possono istituire campi boa e campi di
ormeggio attrezzati, anche con l'impiego di tecnologie informatiche e
telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva
parziale (zone C) per le unità da diporto autorizzate alla
navigazione in tali zone, ai sensi del regolamento di organizzazione
dell'area marina protetta. I progetti di installazione dei citati campi
sono sottoposti, previo nulla osta del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, al parere vincolante dell'ufficio
circondariale marittimo competente per territorio. Nell'ambito dei
campi boa e dei campi di ormeggio una quota pari al quindici per cento
degli ormeggi é riservata alle unità a vela.
2. Allo scopo di tutelare l'ecosistema, nell'ambito dei campi boa
e di ormeggio di cui al comma 1 é vietato l'ancoraggio al
fondale. I campi boa e i campi di ormeggio sono finalizzati al
perseguimento delle seguenti finalità:
- a) contenimento dei fenomeni di aratura e danneggiamento
dei fondali derivanti dall'ancoraggio delle unità da diporto;
- b) erogazione di un numero limitato e annualmente programmato di
permessi di stazionamento nell'area marina;
- c) garanzia della trasparenza dei criteri di accesso ai
campi boa e di ormeggio, attraverso idonee forme di pubblicità
degli stessi e di prenotazione non onerosa, anche per via telematica.
3. Gli enti gestori che istituiscono i campi di boa e di ormeggio
i cui al comma 1 definiscono tariffe orarie e giornaliere di
stazionamento negli stessi, anche in relazione all'attivazione
combinata di servizi aggiuntivi esclusivamente nel settore della
nautica da diporto, per la cui applicazione acquisiscono il nulla osta
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. I proventi riscossi ai sensi del comma 3 dagli enti gestori
sono destinati al recupero delle spese di allestimento e manutenzione
dei campi boa e di ormeggio, a interventi volti a incrementare la
protezione ambientale dell'area marina protetta.
5. Nell'allestimento dei campi boa e di ormeggio gli enti gestori
sono tenuti all'individuazione di sistemi compatibili con le
caratteristiche dei fondali, a basso impatto ambientale e
paesaggistico, con il minimo ingombro sul fondale, opportunamente
dimensionati in relazione alla tipologia e alle dimensioni delle
unità per le quali viene effettuato l'ormeggio.
6. Gli enti gestori possono allestire sistemi tecnologicamente
avanzati per il monitoraggio remoto degli ormeggi e delle strutture a
terra, al fine di verificarne costantemente il corretto posizionamento
e funzionamento.
7. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione, i campi
boa e di ormeggio sono segnalati in mare sulla base delle prescrizioni
del competente Comando Zona Fari e la posizione e le caratteristiche
degli stessi devono essere comunicate dagli enti gestori all'Ufficio
circondariale marittimo competente per il successivo inoltro
all'Istituto idrografico della Marina militare.
Art. 49-undecies.
Ricovero a secco per piccole imbarcazioni e natanti
1.
Nei beni del demanio marittimo non in regime di concessione di cui
all'articolo 28 del codice della navigazione che presentano
caratteristiche particolarmente idonee per il ricovero a secco, con
provvedimento dell'autorità competente, é regolamentata
la disciplina del ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12
metri e di natanti da diporto, garantendone comunque la fruizione
pubblica e in conformità con i pertinenti strumenti di
pianificazione.
Art. 49-duodecies.
Assistenza e traino per imbarcazioni e natanti in mare
1. Al fine di migliorare le
condizioni di sicurezza nella navigazione e di prevenire l'inquinamento
in mare, é istituito il servizio di assistenza e traino per le
imbarcazioni e natanti da diporto.
2. Il servizio di cui al comma
1 é svolto da soggetti privati, singoli o associati, dalle
cooperative e gruppi ormeggiatori di cui all'articolo 14 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, previa sottoscrizione di una polizza assicurativa
che copre i rischi derivante dall'attività e comunicazione alla
Capitaneria di porto competente per le attività di cui
all'articolo 68 del codice della navigazione. La citata comunicazione
consente agli operatori di intervenire per l'assistenza alle
imbarcazioni da diporto fino alla lunghezza di metri 24.
3. Nel caso in cui sussista un
pericolo attuale o presumibile per l'incolumità delle persone a
bordo, o vi é la presenza o la possibilità di un
inquinamento, é fatto obbligo anche all'operatore chiamato per
l'assistenza di contattare immediatamente l'autorità marittima.
4. Le attività comprese nell'ambito del servizio di assistenza sono le
seguenti:
- a) riparazioni meccaniche, idrauliche ed elettriche, nonché
all'attrezzatura velica;
- b) consegna di pezzi di ricambio e forniture di bordo in genere;
- c) interventi di ausilio alla navigazione quali
disincaglio, scioglimento delle eliche, riavvio dei motori, ricarica
delle batterie;
- d) le altre attività che consentono di risolvere sul
posto i problemi tecnici di varia natura che impediscono la normale
navigazione.
5. E' consentito il traino fino
alla struttura per la nautica da diporto più idonea tecnicamente
ad accogliere l'unità nel caso di impossibilità di
risolvere il problema sul posto, laddove tale attività non
comporta alcun pericolo per la sicurezza della navigazione. E' fatto
obbligo agli operatori di cui al comma 2 di comunicare tempestivamente,
al rientro presso la struttura per la nautica da diporto individuata,
le attività di cui al comma 4 e al primo periodo del presente
comma all'autorità marittima territorialmente competente.
6. Le spese sostenute per le attività di cui al comma 4, sono interamente a
carico dei soggetti richiedenti.
7. Con il regolamento di
attuazione del presente codice sono stabiliti i criteri e le
modalità di svolgimento del servizio, i requisiti
tecnico-professionali degli operatori che svolgono il servizio e i
requisiti dell'imbarcazione utilizzata per il servizio.».
Art. 36
Modifiche e integrazioni al titolo IV del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. Il titolo IV del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, é sostituto dal seguente:
«Titolo IV
EDUCAZIONE MARINARESCA
Art. 52.
Giornata del mare e cultura marina
1.
La Repubblica riconosce il giorno 11 aprile di ogni anno quale
"Giornata del mare" presso gli istituti scolastici di ogni ordine e
grado, al fine di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di
grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili
di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
3. In occasione della giornata
di cui al comma 1 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado
possono promuovere nell'ambito della propria autonomia e competenza,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, iniziative volte
a diffondere la conoscenza del mare.
4. Per l'attuazione delle
iniziative di cui al comma 3, il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sentiti i Ministri degli esteri
e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e
forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo
economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo,
nonché il Comitato olimpico nazionale italiano, impartisce le
opportune direttive.
5. Al fine di valorizzare il
patrimonio culturale, storico, letterario e artistico legato al mare,
in particolare ponendo in rilievo il contributo del mare allo sviluppo
sociale, economico e culturale del territorio nazionale nonché
al fine di preservare le tradizioni marinaresche della comunità
italiana, anche all'estero, possono essere organizzate manifestazioni
pubbliche, cerimonie, incontri, nonché iniziative finalizzate
alla costruzione nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni
della cultura e conoscenza del mare.
6. Nel rispetto dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche e delle prerogative costituzionali delle
regioni, può essere inserito nei piani formativi degli istituti
scolastici di ogni ordine e grado l'insegnamento della cultura del mare
e dell'educazione marinara. L'insegnamento é impartito dai
docenti delle scuole pubbliche e private in possesso di specifiche
competenze e da docenti specialistici nel caso in cui non é
possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di istituto.
7. Gli insegnamenti di cui al
comma 6 possono essere realizzati tramite specifici progetti formativi
con il Corpo delle Capitanerie di porto, Coni, Federazione italiana
vela, Lega navale italiana, associazioni nazionali di categoria,
nonché attraverso gli istituti tecnici - settore tecnologico,
indirizzo trasporti e logistica.
8. Le iniziative previste dal
presente articolo sono organizzate nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
Art. 37
Modifiche all'articolo 53 decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. L'articolo 53 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, é sostituito dal seguente:
«Art. 53.
Violazioni commesse con unità da diporto
1.
Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione
nautica di un'unità da diporto senza la prescritta abilitazione,
perché non conseguita o revocata o non convalidata per mancanza
dei requisiti ovvero sospesa o ritirata, é soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017
euro. La sanzione é raddoppiata nel caso di comando o condotta
di una nave da diporto.
2. Chiunque assume o ritiene il
comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da
diporto con la prescritta abilitazione scaduta di validità
é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 276 euro a 1377 euro. L'organo accertatore provvede al ritiro
della patente nautica scaduta.
3. Chiunque assume o ritiene il
comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da
diporto che non é in regola con quanto stabilito all'articolo 17
in materia di trascrizione é soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1033 euro.
4. Salvo che il fatto
costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette,
chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto non osserva una
disposizione di legge o di regolamento, o un provvedimento legalmente
emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio
marittimo, del mare territoriale, ivi comprese le lagune, delle acque
interne e dei porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di
regolamento in materia di sicurezza della navigazione é soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a
1377 euro. Se il fatto é commesso con l'impiego di un natante da
diporto la sanzione é ridotta alla metà.
5. Salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque assume o ritiene la condotta ovvero la
direzione nautica di una imbarcazione o di un natante da diporto, per i
quali per potenza del motore installato e ambito di navigazione non
é richiesta la patente nautica, senza i prescritti requisiti di
età di cui all'articolo 39 del presente codice é soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro a
665 euro.
6. Chiunque nell'utilizzo di
un'unità da diporto supera i limiti di velocità previsti
per la navigazione negli specchi d'acqua portuali, nei pressi di campi
boa, di spiagge e di lidi, nei corridoi destinati al lancio o
all'atterraggio nelle vicinanze di imbarcazioni alla fonda é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 414
euro a 2066 euro. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di
velocità sono utilizzate apparecchiature debitamente omologate,
le cui caratteristiche sono stabilite dal regolamento di attuazione del
presente codice.
7. Chiunque, al di fuori dei
casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non osserva una disposizione
del presente codice o del regolamento di attuazione dello stesso o un
provvedimento emanato dall'autorità competente in base al
presente codice, é soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 65 euro a 665 euro.
8. In caso di violazione di
disposizioni in materia di navigazione che prevedono sanzioni
amministrative pecuniarie, l'utilizzatore dell'unità da diporto
in locazione finanziaria é obbligato in solido con l'autore
delle violazioni al pagamento della somma da questi dovuta, se non
prova che la navigazione é avvenuta contro la sua
volontà.
9. La patente nautica é sospesa, da uno a tre mesi, per:
- a) chiunque commette le violazioni di cui al comma 6;
- b) chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto si
mantiene a una distanza inferiore ai cento metri dal segnale di
posizionamento del subacqueo;
- c) chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto
come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o
ricreativo non ha a bordo i previsti mezzi di salvataggio o le
dotazioni di sicurezza o la persona abilitata al primo soccorso
subacqueo.
10. Nel caso in cui le violazioni di
cui al comma 9 sono reiterate nei due anni dal compimento della prima
violazione, la patente nautica é revocata.».
Art. 38
Conduzione di unità da diporto sotto l'influenza di alcool
1. Dopo l'articolo 53 del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, é inserito il seguente:
«Art. 53-bis.
Conduzione di unità da diporto sotto l'influenza dell'alcool
1.
E' vietato assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero la
direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ebbrezza in
conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque assume o ritiene il
comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da
diporto in stato di ebbrezza é punito, ove il fatto non
costituisca reato:
- a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 2755 euro a 11017 euro, qualora sia stato accertato un valore
corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a
0,8 grammi per litro (g/l). all'accertamento della violazione consegue
in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente nautica da tre a sei mesi;
- b) con la sanzione amministrativa da 3500 euro a 12500
euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso
alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro
(g/l). All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
nautica da sei mesi a un anno;
- c) con la sanzione amministrativa da 5000 euro a 15000
euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso
alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento
della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni.
La patente nautica é sempre revocata, in caso di reiterazione
nel biennio.
3. Le sanzioni di cui al comma
2 del presente articolo sono raddoppiate ed é disposto il
sequestro, salvo che l'unità appartenga a persona estranea
all'illecito, nel caso in cui chi assume o ritiene il comando o la
condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in
stato di ebbrezza provoca un sinistro marittimo. Le sanzioni sono
raddoppiate nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. Per
chiunque provoca un sinistro marittimo la patente nautica é
sempre revocata nel caso in cui é stato accertato un valore
corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro
(g/l).
4. Salvo che sia disposto il
sequestro ai sensi del comma 3, l'unità, qualora non possa
essere condotta da altra persona idonea, può essere fatta
trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più
vicina struttura dedicata per la nautica da diporto e lasciata in
consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie
per la custodia. Le spese per il recupero ed il traino sono interamente
a carico del trasgressore.
5. Le sanzioni amministrative
previste dal comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà quando
la violazione é commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
6. Al fine di acquisire
elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli
accertamenti di cui al comma 7, gli organi accertatori, secondo le
direttive fornite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
dal Ministro della salute, nel rispetto della riservatezza personale e
senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i
conduttori delle unità da diporto ad accertamenti qualitativi
non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
7. Quando gli accertamenti
qualitativi di cui al comma 6 hanno dato esito positivo o in ogni caso
di sinistro marittimo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di
ritenere che il conduttore dell'unità da diporto si trovi in
stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool,
gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più
vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare
l'accertamento con strumenti e procedure determinati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentito il
Consiglio superiore di sanità, previa acquisizione del parere
del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo
154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. Qualora non sia possibile
effettuare l'accertamento di cui al comma 7 o il conduttore rifiuti di
sottoporsi allo stesso, gli agenti accertatori, fatti salvi gli
ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conduttore
presso le strutture sanitarie delle amministrazioni o presso le
strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a
tali fini equiparate, per l'accertamento del tasso alcolemico. Le
medesime disposizioni si applicano in caso di sinistri marittimi,
compatibilmente con le attività di accertamento e di soccorso.
In tal caso, le strutture sanitarie, su richiesta degli organi
accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore di
unità da diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto
alle cure mediche, nonché rilasciano agli organi accertatori la
relativa certificazione, assicurando il rispetto della riservatezza dei
dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della
certificazione e del referto sanitario in caso di cure mediche deve
essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo accertatore che ha
proceduto agli accertamenti, all'autorità competente che ha
rilasciato la patente nautica per gli eventuali provvedimenti di
competenza.
9. Qualora gli accertamenti di
cui ai commi 6 e 7 hanno dato esito positivo, gli organi accertatori
possono disporre il ritiro della patente nautica per un periodo non
superiore a dieci giorni. La patente nautica può essere ritirata
anche nel caso in cui l'esito degli accertamenti di cui al comma 8 non
é immediatamente disponibile. La patente nautica ritirata
é depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende
l'organo accertatore.
10. Qualora dall'accertamento
di cui ai commi 7 o 8 risulta un valore corrispondente a un tasso
alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato
é considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione
delle sanzioni di cui al comma 2.
11. Salvo che il fatto
costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi
6, 7 o 8, il conduttore dell'unità da diporto é punito
con la sanzione di cui al comma 2, lettera c), primo periodo.
12. Alla sanzione per la
violazione di cui al comma 2, lettera c), consegue in ogni caso il
sequestro dell'unità, salvo che la stessa appartenga a persona
estranea alla violazione. Con provvedimento dell'autorità
competente che ha disposto la sospensione della patente nautica
é ordinato che il conduttore dell'unità da diporto si
sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 13.
13. Con il provvedimento con il
quale é disposta la sospensione della patente nautica, al fine
di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici,
l'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica
ordina che il conduttore dell'unità da diporto si sottoponga a
visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali
territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia
medico-legale, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.».
Art. 39
Conduzione di unità da
diporto sotto l'influenza di alcool per soggetti di età
inferiore a ventuno anni e per coloro che conducono una unità da
diporto utilizzata a fini commerciali
1. Dopo l'articolo 53-bis del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, é inserito il seguente:
«Art. 53-ter.
Conduzione di unità da
diporto sotto l'influenza dell'alcool per soggetti di età
inferiore a ventuno anni e per coloro che conducono una unità da
diporto utilizzata a fini commerciali
1.
E' vietato assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero la
direzione nautica di un'unità da diporto dopo aver assunto
bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:
- a) i soggetti di età inferiore ad anni ventuno;
- b) coloro che utilizzano l'unità da diporto a fini
commerciali di cui all'articolo 2, comma 1, del presente codice.
2. I soggetti di cui al comma 1
che assumono o ritengono il comando o la condotta ovvero la direzione
nautica di un'unità da diporto dopo aver assunto bevande
alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2000 euro,
qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso
alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro
(g/l). Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1, nelle condizioni
di cui al periodo precedente, provocano un sinistro marittimo, le
sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate ed é
disposto il sequestro, salvo che l'unità appartenga a persona
estranea all'illecito.
3. Per i soggetti di cui al
comma 1, ove incorrono negli illeciti di cui all'articolo 53-bis, comma
2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove
incorrano negli illeciti di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettere
b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla
metà.
4. La patente nautica é
sempre revocata, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a
un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i
soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, ovvero in caso di
reiterazione nel biennio per i soggetti di cui alla lettera a) del
medesimo comma.
5. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 53-bis, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 13. Salvo che il
fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai
commi 6, 7 o 8 dell'articolo 53-bis, il conduttore dell'unità da
diporto é soggetto alle sanzioni previste dal comma 2, lettera
c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà.
All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da
uno a due anni. La patente nautica é sempre revocata, in caso di
reiterazione nel biennio.».
Art. 40
Conduzione di unità da
diporto in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope
1. Dopo l'articolo 53-ter del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, é inserito il seguente:
«Art. 53-quater.
Conduzione di unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica per uso
di sostanze stupefacenti o psicotrope
1.
Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione
nautica di un'unità da diporto in stato di alterazione
psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope
é punito, ove il fatto non costituisca reato, con la sanzione
amministrativa da 2755 euro a 11017 euro. All'accertamento della
violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente nautica da uno a due anni. Per i
soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 53-ter, le
sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono
aumentate da un terzo alla metà. Le sanzioni sono raddoppiate
nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. La patente
nautica é sempre revocata quando la violazione é commessa
da uno dei conduttori di cui alla lettera b) del citato comma 1
dell'articolo 53-ter, ovvero in caso di reiterazione nel biennio.
2. Se il conduttore di
unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica provoca un
sinistro marittimo, le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate ed
é disposto il sequestro dell'unità, salvo che
l'unità appartenga a persona estranea all'illecito.
3. Le sanzioni amministrative
previste dal comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà quando
la violazione é commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
4. Al fine di acquisire
elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli
accertamenti di cui al comma 6, gli organi accertatori, secondo le
direttive fornite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
dal Ministro della salute, previa acquisizione del parere del Garante
per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma
4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto della
riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità
fisica, possono sottoporre i conduttori delle unità da diporto
ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso
apparecchi portatili.
5. Quando gli accertamenti
qualitativi di cui al comma 4 hanno dato esito positivo, ovvero quando
si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conduttore
dell'unità da diporto si trovi sotto l'effetto conseguente
all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conduttore, nel
rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per
l'integrità fisica, può essere sottoposto ad accertamenti
clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di
mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario
ausiliario delle amministrazioni competenti previsto dalla normativa
vigente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della
salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, da adottare
entro sessanta giorni, sono stabilite le modalità, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di
effettuazione degli accertamenti di
cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da
impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la
neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo
decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente
comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo
orale, su campioni di fluido del cavo orale.
6. Nei casi previsti dal comma
5, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del
personale sanitario ausiliario delle amministrazioni ovvero qualora il
conduttore rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti
accertatori, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge,
accompagnano il conduttore presso le strutture sanitarie delle
amministrazioni o presso le strutture sanitarie pubbliche o presso
quelle accreditate o comunque
a tali fini equiparate, per il
prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione
degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti
o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di sinistri
marittimi, compatibilmente con le attività di accertamento e di
soccorso.
7. Le strutture sanitarie di
cui al comma 6, su richiesta degli organi accertatori, effettuano anche
gli accertamenti sul conduttore di unità da diporto coinvolto in
sinistri marittimi e sottoposto alle cure mediche, ai fini indicati al
comma 6. Gli accertamenti possono riguardare anche il tasso alcolemico
così come previsto negli articoli 53-bis e 53-ter del presente
codice.
8. Le strutture sanitarie di
cui al comma 6 rilasciano agli organi accertatori la relativa
certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate,
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle
vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario deve essere
tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo accertatore che ha
proceduto agli accertamenti, all'autorità competente che ha
rilasciato la patente nautica per gli eventuali provvedimenti di
competenza.
9. Qualora l'esito degli
accertamenti di cui ai commi 5, 6, 7 non sia immediatamente disponibile
e gli accertamenti di cui al comma 4 abbiano dato esito positivo, se
ricorrono fondati motivi per ritenere che il conduttore si trovi in
stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope, gli organi accertatori possono disporre il
ritiro della patente nautica fino all'esito degli accertamenti e,
comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. La patente
nautica é ritirata ed é depositata presso l'ufficio o il
comando da cui dipende l'organo accertatore.
10. L'autorità
competente che ha rilasciato la patente nautica, sulla base dell'esito
degli accertamenti analitici di cui al comma 5, ovvero della
certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 6, al fine di
verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, ordina che il
conduttore dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica
presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente
competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che
deve avvenire nel termine di novanta giorni e dispone la sospensione in
via cautelare della patente nautica fino all'esito della visita medica.
11. Salvo che il fatto
costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi
4, 5 e 6, il conduttore dell'unità da diporto é soggetto
alla sanzione di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettera c). Con il
provvedimento con il quale é disposta la sospensione della
patente nautica, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti
psico-fisici, l'autorità competente che ha rilasciato la patente
nautica ordina che il conduttore dell'unità da diporto si
sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie
locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in
materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di sessanta
giorni.».
Art. 41
Sospensione della licenza di navigazione e ritiro della dichiarazione di
potenza
1. Dopo l'articolo 53-quater del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, é inserito il seguente:
«Art. 53-quinquies.
Sospensione della licenza di navigazione e ritiro della dichiarazione di
potenza
1.
La sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione
da quindici a sessanta giorni, qualora il trasgressore sia il
proprietario o l'armatore o l'utilizzatore dell'unità da diporto
in locazione finanziaria, si applica:
- a) per le violazioni di cui all'articolo 53, comma 1;
- b) per le violazioni di cui all'articolo 53-bis, comma 2;
- c) per le violazioni di cui all'articolo 53-ter, comma 2;
- d) per le violazioni di cui all'articolo 53-quater, comma 1;
- e) per le violazioni di cui all'articolo 55, comma 3;
- f) nei casi in cui le violazioni di cui all'articolo 53,
comma 9,sono reiterate nei due anni dal compimento della prima
violazione.
2. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 é riportato sulla
licenza di navigazione.
3. Se le violazioni di cui al
comma 1 sono commesse mediante utilizzo di un natante da diporto, si
procede al ritiro della dichiarazione di potenza o del documento
equivalente da parte dell'organo accertatore per un periodo di tempo da
quindici a sessanta giorni.
4. In caso di navigazione con
licenza di navigazione sospesa o senza la dichiarazione di potenza o
documento equivalente in quanto ritirati, é disposto il
sequestro cautelare amministrativo dell'unità da diporto, di cui
all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
Art. 42
Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. L'articolo 54 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, é sostituito dal seguente:
«Art. 54.
Abusivo utilizzo della autorizzazione alla navigazione temporanea
1.
Chiunque utilizza l'autorizzazione alla navigazione temporanea per
navigare fuori dei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
2755 euro a 11017 euro.».
Art. 43
Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. L'articolo 55 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, é sostituito dal seguente:
«Art. 55.
Esercizio abusivo delle attività commerciali con unità da diporto
1.
Chiunque esercita le attività di cui all'articolo 2, comma 1,
del presente codice senza l'osservanza delle disposizioni di cui al
comma 2 del medesimo articolo ovvero utilizza unità da diporto
per attività diverse da quelle cui sono adibite o esercita con
unità da diporto le attività di trasporto di persone a
titolo oneroso di cui agli articoli da 396 a 418 del codice della
navigazione, é soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 2775 euro
a 11017 euro.
2. Alla stessa sanzione é soggetto chiunque non presenta la dichiarazione di
cui all'articolo 2, comma 4.
3. Nel caso di impiego di
unità da diporto per le attività di trasporto di persone
a titolo oneroso di cui al comma 1, la patente nautica é sospesa
da uno a tre mesi e, se la violazione é reiterata nel biennio,
la patente nautica é revocata.».
Art. 44
Sanzioni per danno ambientale
1. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, é inserito il seguente:
«Art. 55-bis.
Sanzioni per danno ambientale
1.
Le sanzioni di cui agli articoli 53, 53-bis, 53-ter, 53-quater, 54 e 55
sono aumentate da un terzo alla metà nel caso in cui dalle
violazioni ivi previste é derivato danno o pericolo di danno
all'ambiente, salvo che il fatto costituisca reato.
2. In caso di danno o pericolo
di danno all'ambiente é sempre disposta la revoca della patente
nautica, e, nei casi di maggiore gravità, é disposto il
sequestro dell'unità da diporto.».
Art. 45
Modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 57-bis del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 2 é aggiunto
il seguente: «2-bis. Il Corpo
delle capitanerie di porto - Guardia costiera, nell'ambito delle
proprie competenze, vigila sul rispetto dei provvedimenti regionali di
cui ai commi 1 e 2, irrogando le sanzioni previste dalle disposizioni
vigenti.».
Art. 46
Disposizioni procedurali e pagamento in misura ridotta
1. Dopo l'articolo 57-bis del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, é inserito il seguente:
«Art. 57-ter.
Disposizioni procedurali e pagamento in misura ridotta
1.
In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che a una
determinata violazione consegue una sanzione amministrativa pecuniaria,
si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II
del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto
dai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Per le violazioni per le
quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa
pecuniaria, é ammesso il pagamento di una somma in misura
ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per
la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia
stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del
relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di
sessanta giorni dalla contestazione o, se questa non vi é stata,
dalla notificazione degli estremi della violazione.
3. La somma di cui al comma 2
é ridotta del 30 per cento se il pagamento é effettuato
entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Nel
verbale contestato o notificato devono essere indicate le
modalità di pagamento con il richiamo delle norme sui
versamenti.
4. La riduzione di cui al comma
3 non si applica alle violazioni del presente codice per cui é
previsto il sequestro dell'unità da diporto o la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della
patente nautica, nonché quando il trasgressore si é
rifiutato di esibire la patente nautica, ove prevista, o qualsiasi
altro documento che, ai sensi della normativa vigente, deve avere a
bordo.».
Art. 47
Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 58 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1 é inserito il seguente: «1-bis.
Il termine di cui al comma 1 é ridotto a sette giorni in caso di
richiesta di estratto dai registri o copie di documenti.».
Art. 48
Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. L'articolo 59 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, é sostituito dal seguente:
«Art. 59.
Arrivi e partenze delle
unità da diporto e delle navi di cui all'articolo 3 della
legge 8 luglio 2003, n. 172
1.
Le unità da diporto di qualsiasi bandiera, se non adibite ad
attività commerciale, sono esenti dall'obbligo di presentazione
della nota di informazioni all'autorità marittima all'arrivo in
porto e dal rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto
stesso.
2. Alle unità da diporto
battenti bandiera dell'Unione europea adibite ad attività
commerciale e alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio
2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
3. Le unità da diporto
battenti bandiera di Stati non appartenenti all'Unione europea adibite
ad attività commerciale sono tenute a espletare le
formalità di arrivo presso l'autorità marittima del primo
porto di approdo nazionale con rilascio delle spedizioni per mare
aventi validità di un anno, nonché a espletare le
formalità di partenza quando lasciano l'ultimo porto nazionale
con rilascio delle spedizioni per l'estero. Le formalità possono
essere espletate per via telematica anche tramite il locale
raccomandatario marittimo, il quale inoltra alla competente
autorità la lista dei componenti l'equipaggio e la lista dei
passeggeri sottoscritta dal comandante.».
Art. 49
Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 60 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, al comma 2, dopo la parola: «persone» sono inserite le
seguenti: «o l'integrità ambientale».
Art. 50
Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 63 del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo il comma 1, é inserito il seguente: «1-bis.
Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1,
erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da
diporto (SISTE), gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti
previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;
- b) al comma 2, dopo le parole: «previsti dal comma 1» sono inserite le
seguenti: «e 1-bis»;
- c) al comma 3 le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti:
«ai commi 1-bis e 2»;
- d) dopo il comma 3, é inserito il seguente: «3-bis.
Gli introiti derivanti dai diritti previsti dal comma 1-bis affluiscono
a un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnati, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, su specifico capitolo di
spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il
funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto
(SISTE).».
Art. 51
Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 65, comma 1, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- a) alla lettera a) le parole: «nei registri» sono sostituite dalle
seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)»;
- b) la lettera b) é sostituita dalla seguente: «b)
procedure relative alla cancellazione delle unità da diporto
dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)»;
- c) la lettera d) é sostituita dalla seguente: «d)
procedimento per il rilascio e il rinnovo dei documenti delle
unità da diporto attraverso il Sistema telematico centrale della
nautica da diporto (SISTE);»;
- d) la lettera h) é abrogata;
- e) alla lettera l) le parole: «procedura di rilascio
dell'autorizzazione alla» sono soppresse;
- f) la lettera m) é sostituita dalla seguente: «m)
disciplina relativa ai procedimenti amministrativi gestiti attraverso
lo Sportello telematico del diportista (STED) e del relativo
regolamento di attuazione.».
Art. 52
Modifiche all'allegato VIII del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'allegato VIII, al punto 9), del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, le parole: «all'articolo 6, paragrafo 4,
lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5, comma 4, lettere
b) e c), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5».
Art. 53
Modifiche all'allegato XVI del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'allegato XVI, tabella A, del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, le parole: «nei registri di imbarcazioni e
navi» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle
unità da diporto (ATCN)».
Art. 54
Modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, dopo il comma 2-bis, é inserito il seguente: «2-ter.
Il piano regolatore di sistema portuale o il piano regolatore portuale
individua le strutture o ambiti portuali di cui al comma 2-bis da
destinarsi al ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12
metri e di natanti da diporto».
Art. 55
Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2
dicembre 1997, n. 509
1. All'articolo 2, comma 1,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre
1997, n. 509, dopo le parole: «varo e rimessaggio» sono inserite le seguenti: «,
anche a secco,».
Art. 56
Modifiche al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53
1. Al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53,
sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 2, comma 1, la lettera f) é sostituita dalla seguente:
«f)
interfaccia nave/porto: le interazioni che hanno luogo quando una nave
é direttamente e immediatamente interessata da attività
che comportano il movimento di persone o di merci o la fornitura di
servizi portuali verso la nave o dalla nave, con esclusione delle
operazioni e dei servizi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.
84;»;
- b) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «navi» sono
inserite le seguenti: «e alle unità da diporto utilizzate a fini commerciali».
Art. 57
Modifiche alla legge 8 luglio 2003, n. 172
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 8
luglio 2003, n. 172, le parole: «e comunque di stazza lorda non superiore alle
1000 tonnellate» sono soppresse.
Art. 58
Modifiche al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5
1. Al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.
5, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo l'articolo 19, é inserito il seguente:
«Art. 19-bis.
Compartimenti motori e motori alimentati con combustibili alternativi
1. La normativa tecnica
regolante i sistemi di alimentazione e relativi motori di propulsione
alimentati con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto,
metano ed elettrici su unità da diporto, di nuova costruzione o
già immessi sul mercato, é conforme alla regola tecnica
elaborata nel rispetto della normativa europea o, in mancanza di
questa, della normativa internazionale di riferimento, individuata
secondo i criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 4.
2. Il fabbricante o
l'importatore di cui agli articoli 6 e 8 del presente decreto sono
responsabili della conformità del sistema di alimentazione
alternativo. Le imprese che costruiscono unità da diporto con i
sistemi di alimentazione e i motori di propulsione di cui al comma 1 o
che provvedono alla loro installazione sono responsabili della loro
sistemazione a bordo.
3. I certificati e le
dichiarazioni previste per le operazioni periodiche di ispezione,
sostituzione e controllo previsti dalla regola tecnica di cui al comma
1 sono documenti di bordo.
4. Con uno o più decreti
da adottare in relazione alle specificità dei diversi sistemi
alternativi di propulsione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, disciplina:
- a) l'individuazione dei criteri della
regola tecnica elaborata nel rispetto della normativa internazionale;
- b) le procedure connesse
all'applicazione delle regole tecniche di cui al comma 1 alle unità da
diporto;
- c) i requisiti che deve possedere
l'impresa installatrice di cui al comma 2;
- d) l'adozione da parte
dell'impresa installatrice di un sistema di qualità approvato da
un organismo notificato e autorizzato ai fini della valutazione della
conformità dei sistemi di qualità aziendali;
- e) le modalità con cui
l'organismo notificato di cui alla lettera d) effettua i controlli sul
sistema di gestione della qualità dell'impresa installatrice;
- f) procedure per l'immissione
in commercio dei motori di propulsione di cui al comma 1, comprensive
delle norme di sicurezza in materia;
- g) procedure per la conversione
alle alimentazioni con gas di petrolio liquefatto, gas naturale
liquefatto, metano ed elettrici o a doppia alimentazione delle
unità da diporto e dei relativi motori di propulsione già
immessi sul mercato;
- h) le operazioni di controllo
periodico sugli impianti di cui al comma 1, nonché l'istituzione
di una apposita dichiarazione rilasciata dal personale preposto a tali
controlli;
- i) le procedure per l'istituzione presso
l'amministrazione competente di un elenco delle imprese installatrici;
- l) l'obbligo per le
imprese installatrici di informare l'amministrazione competente del
possesso dei requisiti di cui alla lettera c).»;
- b) all'articolo 20, comma 1, le parole: «d) ed e)» sono sostituite
dalle seguenti: «e) ed f)»;
- c) all'articolo 31, comma 5, il secondo periodo é soppresso;
- d) all'articolo 39, comma 3, le parole: «,
qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto
oggetto del presente decreto rappresenti un rischio per la salute o la
sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente,» sono soppresse;
- e) all'allegato II, il punto 1) é sostituito dal seguente: «1)
Componentistica protetta dai rischi di accensione di miscele di gas
infiammabili negli spazi destinati ai motori entrobordo ed
entrofuoribordo a benzina e ai serbatoi della benzina;».
Art. 59
Disposizioni attuative e abrogative
1. Con decreto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei beni e
delle attività culturali e del turismo, della salute, per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro per gli
affari regionali e previa acquisizione del parere del Garante per la
protezione dei dati personali, modifica la disciplina prevista dal
regolamento di attuazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, al fine di disciplinare secondo criteri di semplificazione dei
procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate:
- a) definizione delle procedure e delle modalità per
l'iscrizione delle unità da diporto e delle unità da
diporto utilizzate a fini commerciali, ivi compresa la disciplina
relativa alla loro iscrizione provvisoria;
- b) definizione delle modalità di presentazione
dell'istanza di perdita e di rientro in possesso dell'unità da
diporto;
- c) individuazione delle procedure di trasferimento, di
cancellazione dai registri, anche per passaggio alla categoria dei
natanti, di dismissione di bandiera per trasferimento o vendita
all'estero, nonché di cessione a favore di terzi del contratto
di leasing e individuazione delle procedure per l'iscrizione delle
imbarcazioni e delle navi nel registro navi in costruzione, anche per
l'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN);
- d) definizione delle modalità del processo verbale di dichiarazione e
revoca di armatore;
- e) disciplina delle scuole nautiche e dei centri di
istruzione per la nautica nonché delle relative figure
professionali dell'istruttore e dell'insegnante validi per l'intero
territorio nazionale;
- f) definizione delle procedure e delle modalità
relative al rilascio, rinnovo e convalida del certificato di
idoneità al noleggio;
- g) sicurezza delle navigazione delle unità da
diporto in mare e nelle acque interne e delle unità utilizzate a
fini commerciali-commercial yacht;
- h) per le unità da diporto e le navi di cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle
acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle
certificazioni di sicurezza e l'individuazione dei mezzi di salvataggio
e l'individuazione delle equivalenze e delle esenzioni ai fini della
sicurezza della navigazione, nonché le dotazioni di sicurezza
minime che devono essere tenute a bordo in relazione ai diversi tipi di
navigazione, con particolare riguardo alla navigazione in solitario,
ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all'innovazione
tecnologica, ferma restando la validità delle licenze di
esercizio degli apparati stessi, già rilasciati ai sensi
dell'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171;
- i) disciplina relativa ai requisiti psicofisici, per il
conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D,
nonché i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo
delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilità
motoria e sensoriale, prevedendo anche misure di semplificazione
finalizzate a svolgere le visite mediche presso le sedi delle scuole
nautiche e dei centri di istruzione nautica;
- l) definizione dell'organizzazione e del funzionamento
dell'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, l'accesso alla stessa
per il perseguimento delle finalità istituzionali e le
modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei
soggetti di cui all'articolo 39-bis, comma 3, del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, nonché le misure di sicurezza
informatica ai sensi dell'articolo 31 del Codice in materia di
protezione dei dati personali;
- m) individuazione dei criteri per l'indicazione dei limiti
di navigazione e di distanza dalla costa, anche diversificati per aree
geografiche, stabiliti dai capi di compartimento marittimo con
ordinanza di polizia marittima;
- n) regime amministrativo dei documenti di navigazione, in
particolare del libro unico di bordo di cui all'articolo 15-ter, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per le navi di cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
- o) disciplina della segnalazione certificata di inizio attività
relativa alle scuole nautiche;
- p) disciplina del deposito della licenza di navigazione o
dell'atto di nazionalità presso la competente autorità
doganale, in relazione alle previsioni del regolamento (CE) 9 ottobre
2013, n. 952, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il
codice doganale dell'Unione, per quanto applicabile;
- q) applicazione della normativa sul controllo dello Stato
di approdo alle unità da diporto utilizzate a fini commerciali
battenti bandiera diversa da quella italiana;
- r) definizione delle procedure e delle modalità per l'accertamento del
tasso alcolemico;
- s) definizione di uno schema-tipo delle istruzioni
essenziali per il comando dei natanti da diporto che il locatore
é tenuto a rilasciare per iscritto al conduttore
dell'unità da diporto che non sia in possesso di patente
nautica;
- t) definizione dei criteri per l'individuazione della
normativa tecnica europea e internazionale di riferimento per
l'elaborazione della regola tecnica in materia di sistemi di
alimentazione e relativi motori di propulsione alimentati con gas di
petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su
unità da diporto, di nuova costruzione o già immessi sul
mercato;
- u) modalità e criteri di iscrizione delle navi che
effettuano noleggio esclusivamente per finalità turistiche di
cui all'articolo 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, nel registro
internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30;
- v) modalità e criteri di svolgimento del servizio di
assistenza e traino e relativi requisiti tecnico-professionali degli
operatori nonché i requisiti dell'imbarcazione utilizzata;
- z) individuazione delle modalità di conseguimento della patente
nautica senza esami;
- aa) adozione del Passenger Yacht Code italiano, al fine di
razionalizzare i requisiti e gli standard che devono essere soddisfatti
dalle unità da diporto che trasportano più di dodici ma
non più di trentasei passeggeri in viaggi internazionali e
che non trasportano cargo rispetto alle convenzioni internazionali. Il
Passenger Yacht Code é adottato, in particolare, nel rispetto
dei seguenti criteri:
1) i requisiti e gli standard sono razionalizzati
rispetto alle convenzioni Solas 74/78, LL 1966, Stcw 78/95/10, Tonnage
1969, Marpol 73/78, Colreg 1972, Mlc 2006, Ballast Water Management
Convention 2004, International Convention on the Control of Harmful
Anti-fouling Systems on Ships, International Convention on Civil
Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001;
2) i principi generali delle convenzioni, di cui al
precedente punto 1), assicurando equivalenze ed esenzioni, laddove
l'applicazione delle previsioni delle convenzioni alle unità da
diporto non é ragionevole o tecnicamente non praticabile;
- bb) caratteristiche degli strumenti omologati da impiegare
negli accertamenti relativi alla violazione dei limiti di
velocità.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400:
- a) il decreto di cui all'articolo 36-bis, comma 2, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto
dall'articolo 27 del presente decreto;
- b) il decreto di cui all'articolo 49-quater, comma 13, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto
dall'articolo 33 del presente decreto;
- c) il decreto di cui all'articolo 49-sexies, comma 10, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto
dall'articolo 33 del presente decreto.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
emanati:
- a) il decreto di cui all'articolo 19-bis, comma 4, del
decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, come introdotto
dall'articolo 58 del presente decreto;
- b) il decreto di cui all'articolo 53-bis, comma 7, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto
dall'articolo 38 del presente decreto.
4. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti.
5. A decorrere dalla entrata in vigore del decreto di cui al
comma 1 del presente articolo é abrogato l'articolo 65 del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento
previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge 1 aprile 1981, n. 121.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati i seguenti articoli del regolamento di cui
all'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171:
- a) articolo 32, commi 1, 2 e 3;
- b) articolo 42;
- c) articolo 43, commi 1 e 2;
- d) articolo 44.
Art. 60
Monitoraggio
1. La Direzione generale per la
vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed
il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti cura con cadenza biennale, a decorrere
dal 1° gennaio 2018, il monitoraggio del presente decreto, tenendo
conto dei seguenti indicatori:
- a) occupati nell'indotto nautico globalmente considerato;
- b) piccole e medie imprese nel settore della nautica da diporto;
- c) contenzioso giurisdizionale e ricorsi amministrativi;
- d) immatricolazioni di nuove unità da diporto;
- e) violazioni accertate relative al decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171;
- f) ordinanze-ingiunzione relative al decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171;
- g) dati e statistiche inerenti l'andamento generale del settore del
diporto nautico.
2. Ai fini del controllo e del monitoraggio di cui al comma 1,
gli uffici marittimi di cui all'articolo 17 del codice della
navigazione, tramite il Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto, forniscono i dati in possesso relativi agli indicatori.
Art. 61
Disposizioni transitorie e finali
1. Fino alla piena attuazione
della disciplina applicativa del Sistema telematico centrale della
nautica da diporto, istituito dall'articolo 1, commi da 217 a 222,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all'adozione del decreto di cui
all'articolo 63, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171:
- a) le disposizioni del presente codice, riferite al Sistema
telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), allo Sportello
telematico del diportista (STED), all'Archivio telematico centrale
delle unità da diporto (ATCN) e all'Ufficio di conservatoria
centrale delle unità da diporto (UCON) devono intendersi
riferite agli organismi e procedure preesistenti all'entrata in
funzione della predetta disciplina del Sistema telematico centrale
della nautica da
- diporto;
- b) la ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti
necessari per la pubblicità di cui all'articolo 17, comma 2, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, é rilasciata anche
da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- c) la ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti
necessari per il rinnovo della licenza di navigazione di cui
all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, é rilasciata anche da uno studio di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 59 del presente decreto continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti.
Art. 62
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti
dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.