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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti


Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229

Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2018



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171


1. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 2
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171


1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 3
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171


1. L'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, é sostituito dal seguente:
«Art. 3.
Definizioni
1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

Art. 4
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171


1. All'articolo 14 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1, é aggiunto il seguente:
«1-bis. Alla progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unità da diporto di cui all'articolo 3, diverse dalle navi da diporto e dalle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.».

Art. 5
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171


1. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 6
Iscrizioni di navi da diporto


1. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono inseriti i seguenti:

«Art. 15-bis.
Iscrizione di navi da diporto

1. Il proprietario o l'utilizzatore della nave da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, chiede l'iscrizione, anche provvisoria, nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), presentando allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprietà e il certificato di stazza.

2. Nel caso di navi provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti indicati al comma 1, é fatto obbligo di presentare l'estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro. In luogo del certificato di stazza, può essere presentata, in via provvisoria e con validità non superiore a sei mesi, l'attestazione di stazza rilasciata dal registro di iscrizione di provenienza.

3. La presentazione di un certificato dell'autorità competente estera, con validità non superiore a sei mesi dalla data del rilascio, che attesta l'avvio delle procedure di cancellazione dal registro estero e il ritiro dei documenti di navigazione, sostituisce il certificato di cancellazione di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui nell'estratto del registro di iscrizione di provenienza o nel certificato di cancellazione dal medesimo registro o nel certificato di cui al comma 3 sono indicate le generalità del proprietario e i dati identificativi dell'unità, non é necessario presentare il titolo di proprietà, fermo restando l'obbligo di presentazione del certificato di stazza o l'attestazione provvisoria di cui al comma 2.

5. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nel registro delle navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore della nave da diporto in locazione finanziaria presenta allo Sportello telematico del diportista (STED), oltre quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o la dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano gli estremi dell'impresa individuale o della società esercente le
attività di cui all'articolo 2 o, se si tratta di impresa o società estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta la specifica attività di cui all'articolo 2, svolta dall'esercente.
L'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) riporta la denominazione di nave da diporto utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione é riportata anche nella licenza di navigazione.

6. é fatta salva la facoltà per il proprietario o per l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la destinazione della nave da diporto in nave da diporto utilizzata a fini commerciali e da nave da diporto utilizzata a fini commerciali in nave da diporto.

Art. 15-ter.
Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche

1. Le navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, possono essere iscritte nel registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

2. Le modalità di iscrizione sono determinate con il regolamento di attuazione del presente codice.

3. I documenti di navigazione per le navi di cui al comma 1 sono:
4. Il libro unico di bordo di cui al comma 3, lettera c), é disciplinato con il regolamento di attuazione del presente codice.

5. é fatta salva, per le navi di cui al comma 1, la facoltà di sostituire la licenza di navigazione con l'atto di nazionalità di cui all'articolo 150 del codice della navigazione, e il ruolino di equipaggio con il ruolo di equipaggio, di cui all'articolo 170 del medesimo codice.».


Art. 7
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171


1. All'articolo 16 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 8
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171


1. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 9
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171


1. All'articolo 18 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 10
Modifiche all'articolo 19 decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171


1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 11
Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171


1. All'articolo 20 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 12
Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171


1. All'articolo 21 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 13
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171


1. All'articolo 22 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 14
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171


1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 15
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171


1. All'articolo 24 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 16
Dichiarazione di armatore


1. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, é inserito il seguente:

«Art. 24-bis.
Dichiarazione di armatore

1. Chi assume l'esercizio di unità da diporto deve fare dichiarazione di armatore all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) tramite lo sportello telematico del diportista (STED). Quando l'esercizio non é assunto dal proprietario, se l'armatore non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario. Quando l'esercizio é assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di armamento, le formalità di cui agli articoli 279, 282, secondo comma, del codice della navigazione, tengono luogo della dichiarazione di armatore.

2. La dichiarazione e la revoca di armatore sono fatte per atto scritto con sottoscrizione autenticata, anche dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero verbalmente. In quest'ultimo caso la dichiarazione e la revoca sono raccolte dallo sportello telematico del diportista (STED) con processo verbale nelle forme stabilite nel regolamento di attuazione del presente codice.

3. Quando l'esercizio non é assunto dal proprietario, all'atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l'uso dell'unità.

4. La dichiarazione di armatore deve contenere:
5. Quando l'esercizio é assunto da persona diversa dal proprietario, la dichiarazione di armatore, oltre quanto previsto al comma 4, deve contenere:
6. La dichiarazione di armatore deve essere trascritta nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e annotata sulla licenza di navigazione.

7. Nel caso di discordanza tra i dati contenuti nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e le annotazioni sulla licenza di navigazione, prevalgono le risultanze dell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).

8. In mancanza della dichiarazione di armatore, armatore si presume il proprietario fino a prova contraria. In caso di unità da diporto concesse in locazione finanziaria, armatore si presume l'utilizzatore dell'unità in locazione finanziaria, fino a prova contraria.

9. L'armatore é responsabile delle obbligazioni contratte, per quanto riguarda sia l'utilizzo che l'esercizio dell'unità da diporto. Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, a eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l'armatore di una unità da diporto di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate può limitare il debito complessivo a una somma pari al valore dell'unità e all'ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio. Sulla somma alla quale é limitato il debito dell'armatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l'ordine delle rispettive cause di prelazione e a esclusione di ogni altro creditore.

10. Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo, si applicano le disposizioni del titolo III, capo I e II, del codice della navigazione e le relative norme attuative.».

Art. 17
Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171


1. All'articolo 25 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 18
Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171


1. All'articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 19
Controlli di sicurezza della navigazione da diporto


1. Dopo l'articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171 é inserito il seguente:

«Art. 26-bis.
Controlli di sicurezza della navigazione da diporto in mare

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con specifiche direttive emanate entro il 31 marzo di ciascun anno, determina le modalità di svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto, anche a fini commerciali, al fine di evitare duplicazioni di accertamenti a carico delle unità da diporto, con particolar riguardo alla stagione balneare. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica annualmente l'attuazione delle predette direttive.

2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi delle direttive di cui al comma 1, é istituito un sistema di controlli di natura preventiva che, a seguito di un accertamento favorevole sulla regolarità della documentazione di bordo, delle dotazioni di sicurezza e dei titoli abilitativi al comando delle unità da diporto, consente di evitare durante la stagione balneare la reiterazione di tali controlli, restando fermi quelli di diversa natura rientranti nelle attribuzioni e nei compiti di istituto propri di ciascuna Forza di polizia.

3. La pianificazione, la direzione e il coordinamento relativo ai controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto sono di competenza esclusiva del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera.

4. I controlli alle unità da diporto sono svolti anche tramite l'accesso all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche di cui all'articolo 39-bis del presente codice, all'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 1º aprile 1981, n. 121, da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto, nei limiti previsti dall'articolo 8-bis, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.


Art. 20
Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171


1. All'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 21
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171


1. All'articolo 28 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al comma 2, le parole: «il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «il fabbricante o il rappresentante autorizzato o l'importatore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5».


Art. 22
Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171


1. All'articolo 29 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 23
Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171


1. All'articolo 30 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, comma 1, le parole: «nei registri di cui all'articolo 15» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)».


Art. 24
Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171


1. All'articolo 31 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 25
Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171


1. All'articolo 32 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 26
Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171


1. L'articolo 33 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 é abrogato.


Art. 27
Titoli professionali del diporto


1. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, é inserito il seguente:

«Art. 36-bis.
Titoli professionali del diporto

1. E' istituito il seguente titolo professionale del diporto per lo svolgimento dei servizi di coperta: ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe.

2. Con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, al fine di individuare i requisiti per lo svolgimento dei servizi di coperta della nautica da diporto e di assicurare piena compatibilità dei
titoli professionali del diporto con le innovazioni introdotte dal presente articolo.».


Art. 28
Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171


1. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 29
Modifiche e integrazioni al capo IV del titolo II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171


1. Alla rubrica del capo IV del titolo II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, le parole: «Obbligo di patente» sono sostituite dalle seguenti: «Patenti nautiche».

2. All'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 30
Anagrafe nazionale delle patenti nautiche


1. Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171 é inserito il seguente:

«Art. 39-bis.
Anagrafe nazionale delle patenti nautiche

1. Ai fini della sicurezza della navigazione e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti lo stato degli utenti e dei relativi mutamenti, é istituita, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 dello stesso codice, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, l'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, che include le violazioni di norme.

2. Nell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 devono essere indicati per ogni intestatario di patente nautica:
3. L'anagrafe di cui al comma 1 é completamente informatizzata ed é popolata e aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, forniti dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli Uffici della motorizzazione civile, dagli organi accertatori di cui al comma 4, lettera b) e c), dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati al Centro
elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. L'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche é consentito:
5. Con il regolamento di attuazione del presente decreto é stabilita l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1, nonché l'accesso alla stessa e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui al comma 3.».

Art. 31
Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171


1. All'articolo 41 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 32
Modifiche all'articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171


1. All'articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 33
Figure professionali per le unità da diporto


1. Dopo il Capo II del Titolo III del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, é inserito il seguente:

«Capo II-bis.
Figure professionali per le unità da diporto

Art. 49-ter.
Mediatore del diporto

1. E' istituita la figura professionale del mediatore del diporto.

2. E' mediatore del diporto colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, due o più parti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unità da diporto.

3. Il mediatore del diporto può svolgere esclusivamente l'attività indicata al comma 2 nonché, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e alla legge 8 agosto 1991, n. 264, le attività connesse o strumentali e svolge la propria attività professionale senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza, di rappresentanza o da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.

4. Il mediatore del diporto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto.

5. Dopo la conclusione del contratto per la quale ha prestato la propria opera, il mediatore del diporto può ricevere incarico dal cantiere costruttore o comunque da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto medesimo.

6. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 49-quater del presente codice, ai mediatori del diporto si applica la disciplina di cui agli articoli 1754 e seguenti del codice civile.

Art. 49-quater.
Attività del mediatore del diporto

1. L'attività di cui all'articolo 49-ter é soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività é svolta in forma di impresa, oppure, per i soggetti diversi dalle imprese, in una apposita sezione del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, assegnando ad essi la relativa qualifica con effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale.

3. Possono svolgere la professione del mediatore del diporto coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
4. Il corso di cui al comma 3, lettera e), é organizzato annualmente dalle Regioni. L'iscrizione al corso é subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dalle Regioni per la gestione del corso.

5. L'ammontare del diritto di cui al comma 4 é stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281.

6. Il mediatore del diporto di cui all'articolo 49-ter, che si rende colpevole di violazioni delle norme di deontologia professionale ovvero delle norme di comportamento previste dal presente codice é soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari disposte dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui é stata commessa la condotta:
7. La sospensione, di cui al comma 6, lettera c), é disposta per una durata non superiore a 12 mesi.

8. La sospensione é obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi:
9. Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un mediatore del diporto la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale dell'attività fino alle sentenze che definiscono il grado di giudizio.

10. La sospensione obbligatoria di cui al comma 8 o cautelare di cui al comma 9 non é soggetta al limite di durata stabilito dal comma 7.

11. L'inibizione perpetua dell'attività può essere pronunciata a carico del mediatore del diporto che, con la propria condotta, ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria ed é obbligatoria nei seguenti casi:
12. Le sanzioni di cui al comma 6 sono annotate ed iscritte per estratto nel REA. A detti provvedimenti accedono gli uffici del registro delle imprese nonché, nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati.

13. Con decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, i programmi del corso e i criteri per le prove di esame di cui al comma 3, lettera e), nonché nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi generali dell'attività amministrativa, le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 6 per le violazioni disposte dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui é stata commessa la violazione.

Art. 49-quinquies.
Istruttore di vela

1. E' istituita la figura professionale dell'istruttore di vela.

2. E' istruttore di vela colui che insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche della navigazione a vela in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di unità, in mare, nei laghi e nelle acque interne.

3. L'esercizio professionale dell'istruttore di vela é riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3 é subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la gestione del predetto elenco.

5. L'ammontare del diritto di cui al comma 4 é stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Le entrate derivanti dalla riscossione dei diritti di cui al comma 5 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della copertura delle spese sostenute per le attività di cui al comma 3.

7. L'elenco di cui al comma 3 é pubblicato sui siti istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Federazione italiana vela e della Lega navale italiana e dei Comuni nel cui territorio sono presenti centri velici.

Art. 49-sexies.
Elenco dell'istruttore di vela e condizioni dell'iscrizione

1. L'iscrizione va fatta nell'elenco nazionale dell'istruttore di vela di cui all'articolo 49-quinquies, comma 3. L'iscrizione abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica.

2. Possono ottenere l'iscrizione nel predetto elenco nazionale coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
3. L'iscrizione negli elenchi ha efficacia per sei anni ed é rinnovata, previo accertamento ogni tre anni dell'idoneità psico-fisica di cui al comma 2, lettera g), e a seguito di frequenza di un corso di aggiornamento professionale, organizzato dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana vela, o dalla Lega navale italiana. L'iscrizione al corso é subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo
sostenuto per la gestione del citato corso. L'ammontare del diritto stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti di cui al primo periodo del presente comma.

4. L'istruttore di vela di cui all'articolo 49-quinquies, che si rende colpevole di violazioni delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dal presente codice é soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari disposte dal Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui é stata commessa la condotta:
5. La sospensione, di cui al comma 4, lettera c), é disposta per una durata non superiore a 12 mesi.

6. La sospensione é obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi:
7. Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un istruttore di vela il Capo del compartimento marittimo ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale dell'attività fino alla sentenza che definisce il grado di giudizio.

8. La sospensione obbligatoria di cui al comma 6 o cautelare di cui al comma 7 non é soggetta al limite di durata stabilito dal comma 5.

9. La radiazione può essere pronunciata a carico dell'istruttore di vela che, con la propria condotta, ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria ed é obbligatoria nei seguenti casi:
10. Con decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della difesa, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabilite l'organizzazione, la disciplina, la tenuta, la vigilanza e i dati, nel rispetto delle regole e delle garanzie previste in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento ai principi di necessità,
pertinenza e non eccedenza dei dati trattati, relativi all'elenco nazionale dell'istruttore di vela, i programmi del corso, nonché, nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi generali dell'attività amministrativa, le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 4 per le violazioni accertate dal Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui é stata commessa la violazione.».


Art. 34
Scuole nautiche e Centri di istruzione per la nautica


1. Dopo il Capo II-bis del Titolo III del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, é inserito il seguente:

«Capo II-ter.
Scuole nautiche e Centri di istruzione per la nautica

Art. 49-septies.
Scuole nautiche

1. Le scuole per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominate scuole nautiche.

2. Le scuole nautiche sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province o delle città metropolitane o delle Province autonome di Trento e di Bolzano del luogo in cui hanno la sede principale.

3. I compiti delle province o delle città metropolitane o alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di segnalazione certificata di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche sono svolti sulla base di apposite direttive emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Le persone fisiche o giuridiche, le società ed enti possono presentare l'apposita segnalazione certificata di inizio attività per la gestione di una scuola nautica alla Provincia o Città metropolitana o alla Province autonome di Trento e di Bolzano. Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali della scuola nautica, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti dell'autorità competente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 6, ad eccezione della capacità finanziaria.

5. Gli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, possono presentare la dichiarazione di cui al comma 4 e sono soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che emana apposite direttive nelle materie di cui ai commi 4 e 14 ed effettua le verifiche di cui al comma 10.

6. La segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 4 può essere presentata dai soggetti che abbiano compiuto gli anni ventuno e siano in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e abbiano svolto attività di insegnamento di cui al comma 7 con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 5. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.

7. Possono svolgere attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di titolo professionale di capitano del diporto di cui all'articolo 36-bis, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, coloro che hanno conseguito da almeno dieci anni la patente nautica per la navigazione
senza alcun limite e i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 5. L'attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela é svolta dall'istruttore di vela di cui all'articolo 49-quinquies. Gli insegnanti non devono essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza ed essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

8. La segnalazione di cui al comma 4 non può essere presentata da coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

9. La scuola nautica deve svolgere l'attività di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di una o più categorie previste, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, disporre degli insegnanti di cui al comma 7, nonché di una adeguata unità da diporto, secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.

10. Le province o le città metropolitane o le Province autonome di Trento e di Bolzano effettuano le verifiche del possesso dei requisiti prescritti da parte delle scuole nautiche con cadenza almeno triennale.

11. L'attività di scuola nautica é sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
12. L'attività della scuola nautica é inibita quando:
13. Nel caso in cui una scuola nautica é gestita senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti, é prevista la chiusura della stessa e la cessazione della relativa attività, ordinate dalle province o dalle città metropolitane o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti in caso di esercizio abusivo dell'attività, costituisce esercizio abusivo dell'attività di scuola nautica l'istruzione o la formazione per le patenti nautiche impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro senza il rispetto delle dichiarazioni dei requisiti previsti. Chiunque esercita o concorre a esercitare abusivamente l'attività di scuola nautica é punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 euro a 15000 euro, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

14. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 10; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per il conseguimento della patente nautica.

15. Le scuole nautiche nonché i centri di istruzione per la nautica di cui all'articolo 49-octies presentano le domande di ammissione agli esami per i propri candidati presso l'autorità marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella cui giurisdizione le medesime hanno la sede principale.

16. Le scuole nautiche possono richiedere all'autorità marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi. Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame sono a carico dei richiedenti.

17. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite le modalità per la segnalazione certificata di inizio attività, fermo restando quanto previsto dal comma 10.

Art. 49-octies.
Centri di istruzione per la nautica

1. Le associazioni nautiche e gli enti a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformità a quanto previsto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, assumono la denominazione di «Centri di istruzione per la nautica». Per detti enti non é richiesta la segnalazione certificata in materia di inizio attività di cui all'articolo 49-septies, comma 4.

2. Alla vigilanza amministrativa e tecnica sulle associazioni nautiche e sugli enti di cui al comma 1 provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. I centri di istruzione per la nautica devono svolgere l'attività di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di qualsiasi categoria, possedere una adeguata attrezzatura tecnica e didattica, disporre degli insegnanti di cui all'articolo 49-septies, comma 7, nonché di una adeguata unità da diporto, secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.

4. L'attività delle articolazioni dei centri di istruzione per la nautica é sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
5. L'esercizio delle articolazioni del centro di istruzione per la nautica é revocato quando:
6. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del rappresentante legale, a quest'ultimo é parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato può conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca oppure a seguito di intervenuta riabilitazione.

7. Nel caso in cui l'articolazione del centro di istruzione della nautica é gestita senza i requisiti prescritti é prevista la chiusura dello stesso e la cessazione della relativa attività, ordinata dal Capo del compartimento marittimo territorialmente competente.

8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, le modalità di svolgimento delle verifiche da parte dei compartimenti marittimi; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per il conseguimento della patente nautica.

9. Ai centri di istruzione per la nautica, si applica l'articolo 49-septies, comma 16.».


Art. 35
Strutture dedicate alla nautica da diporto


1. Dopo il Capo II-ter del Titolo III del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, é inserito il seguente:

«Capo II-quater.
Strutture dedicate alla nautica da diporto

Art. 49-nonies.
Disciplina del transito delle unità da diporto

1. I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, devono permanentemente riservare alle unità da diporto, a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano per rifugio, commisurate alle dimensioni delle unità da ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all'ormeggio e
apprestamenti impiantistici con prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione. I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all'unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L'ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano per rifugio é gratuito per un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi all'utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per rifugio sono resi pubblici dal gestore dei porti e degli approdi turistici.

2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito é determinato nell'otto per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca é stabilito come segue:

3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito destinato alle unità da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo é determinato nell'uno per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca é stabilito come segue:

4. Per la finalità di cui al comma 3 é scelta di preferenza una area che risulta di comodo accesso e collocata alla minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica. Il posto di ormeggio deve essere riconoscibile mediante la sua delimitazione con strisce gialle dipinte e mediante il simbolo identificativo della destinazione dell'area e deve prevedere una banchina d'accesso con altezza massima di cinquanta centimetri rispetto al livello dell'acqua. In alternativa é possibile l'utilizzo di un idoneo sistema di pontili galleggianti, collegati a terra, che consentano comodo accesso e uso.

5. La persona con disabilità che conduce l'unità da diporto o la persona che conduce una unità da diporto con disabile a bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell'attracco di cui al comma 3, deve comunicare al concessionario che gestisce l'ormeggio, via radio o via telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo. In caso di beni del demanio marittimo non in concessione la citata comunicazione é fatta all'autorità marittima competente.

6. Il posto di attracco riservato alle persone con disabilità, quando non impegnato a tale fine, può essere occupato da altra unità, con l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persona con disabilità o con persona con disabilità a bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto previsto al comma 5, dovrà essere immediatamente liberato.

7. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al comma 3 é consentito, qualora non già occupato da altra unità con persona con disabilità, per un giorno e una notte. Nel caso in cui le condizioni metereologiche non consentono di riprendere la navigazione, l'autorità marittima può autorizzare il prolungamento dello stazionamento.

8. Le richieste e le prenotazioni degli accosti di cui ai commi 2 e 3 sono annotate in un registro, numerato e siglato in ogni singola pagina dall'autorità marittima territorialmente competente.

9. In occasione di manifestazioni sportive o mostre, i posti di ormeggio riservati al transito possono essere utilizzati dalle unità partecipanti alle gare o presentate per l'esposizione.

10. Negli altri beni del demanio marittimo non in regime di concessione destinati alla navigazione e al trasporto marittimo, con ordinanza del capo del circondario marittimo competente é disciplinata la riserva per gli accosti alle unità da diporto in transito o che approdano per rifugio. Con la medesima ordinanza, al fine di garantire la sicurezza portuale e della navigazione, sono altresì individuati sistemi di regolazione degli accessi alle isole minori da parte dei passeggeri delle unità da diporto adibite a noleggio e trasporto passeggeri.

11. Il capo del circondario marittimo, con riferimento alla compatibilità delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, con gli interessi marittimi e con la sicurezza della navigazione esprime il parere di competenza.

12. Nella acque interne, nei laghi, nei parchi e nelle riserve od oasi naturali attraversati da corsi d'acqua o che comprendano bacini normalmente fruiti dall'utenza turistica mediante piccole imbarcazioni, l'autorità o l'ente competente, con proprio atto determina le modalità attuative e operative degli accosti alle unità da diporto, a vela o a motore, in transito o che approdano per rifugio, nonché dei punti di imbarco di transito idonei alla comoda fruizione da parte delle persone con disabilità. Le tariffe relative all'utilizzazione degli accosti in transito o per rifugio sono rese pubbliche dal gestore dei punti di accosto e di imbarco.

13. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative previste dal codice della navigazione in materia di uso del demanio marittimo.

Art. 49-decies.
Campi di ormeggio attrezzati

1. Gli enti gestori delle aree marine protette, nel rispetto delle norme vigenti in materia di demanio marittimo, possono istituire campi boa e campi di ormeggio attrezzati, anche con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C) per le unità da diporto autorizzate alla navigazione in tali zone, ai sensi del regolamento di organizzazione dell'area marina protetta. I progetti di installazione dei citati campi sono sottoposti, previo nulla osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al parere vincolante dell'ufficio circondariale marittimo competente per territorio. Nell'ambito dei campi boa e dei campi di ormeggio una quota pari al quindici per cento degli ormeggi é riservata alle unità a vela.

2. Allo scopo di tutelare l'ecosistema, nell'ambito dei campi boa e di ormeggio di cui al comma 1 é vietato l'ancoraggio al fondale. I campi boa e i campi di ormeggio sono finalizzati al perseguimento delle seguenti finalità:
3. Gli enti gestori che istituiscono i campi di boa e di ormeggio i cui al comma 1 definiscono tariffe orarie e giornaliere di stazionamento negli stessi, anche in relazione all'attivazione combinata di servizi aggiuntivi esclusivamente nel settore della nautica da diporto, per la cui applicazione acquisiscono il nulla osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. I proventi riscossi ai sensi del comma 3 dagli enti gestori sono destinati al recupero delle spese di allestimento e manutenzione dei campi boa e di ormeggio, a interventi volti a incrementare la protezione ambientale dell'area marina protetta.

5. Nell'allestimento dei campi boa e di ormeggio gli enti gestori sono tenuti all'individuazione di sistemi compatibili con le caratteristiche dei fondali, a basso impatto ambientale e paesaggistico, con il minimo ingombro sul fondale, opportunamente dimensionati in relazione alla tipologia e alle dimensioni delle unità per le quali viene effettuato l'ormeggio.

6. Gli enti gestori possono allestire sistemi tecnologicamente avanzati per il monitoraggio remoto degli ormeggi e delle strutture a terra, al fine di verificarne costantemente il corretto posizionamento e funzionamento.

7. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione, i campi boa e di ormeggio sono segnalati in mare sulla base delle prescrizioni del competente Comando Zona Fari e la posizione e le caratteristiche degli stessi devono essere comunicate dagli enti gestori all'Ufficio circondariale marittimo competente per il successivo inoltro all'Istituto idrografico della Marina militare.

Art. 49-undecies.
Ricovero a secco per piccole imbarcazioni e natanti

1. Nei beni del demanio marittimo non in regime di concessione di cui all'articolo 28 del codice della navigazione che presentano caratteristiche particolarmente idonee per il ricovero a secco, con provvedimento dell'autorità competente, é regolamentata la disciplina del ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti da diporto, garantendone comunque la fruizione pubblica e in conformità con i pertinenti strumenti di pianificazione.

Art. 49-duodecies.
Assistenza e traino per imbarcazioni e natanti in mare

1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nella navigazione e di prevenire l'inquinamento in mare, é istituito il servizio di assistenza e traino per le imbarcazioni e natanti da diporto.

2. Il servizio di cui al comma 1 é svolto da soggetti privati, singoli o associati, dalle cooperative e gruppi ormeggiatori di cui all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa sottoscrizione di una polizza assicurativa che copre i rischi derivante dall'attività e comunicazione alla Capitaneria di porto competente per le attività di cui all'articolo 68 del codice della navigazione. La citata comunicazione consente agli operatori di intervenire per l'assistenza alle imbarcazioni da diporto fino alla lunghezza di metri 24.

3. Nel caso in cui sussista un pericolo attuale o presumibile per l'incolumità delle persone a bordo, o vi é la presenza o la possibilità di un inquinamento, é fatto obbligo anche all'operatore chiamato per l'assistenza di contattare immediatamente l'autorità marittima.

4. Le attività comprese nell'ambito del servizio di assistenza sono le seguenti:
5. E' consentito il traino fino alla struttura per la nautica da diporto più idonea tecnicamente ad accogliere l'unità nel caso di impossibilità di risolvere il problema sul posto, laddove tale attività non comporta alcun pericolo per la sicurezza della navigazione. E' fatto obbligo agli operatori di cui al comma 2 di comunicare tempestivamente, al rientro presso la struttura per la nautica da diporto individuata, le attività di cui al comma 4 e al primo periodo del presente comma all'autorità marittima territorialmente competente.

6. Le spese sostenute per le attività di cui al comma 4, sono interamente a carico dei soggetti richiedenti.

7. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabiliti i criteri e le modalità di svolgimento del servizio, i requisiti tecnico-professionali degli operatori che svolgono il servizio e i requisiti dell'imbarcazione utilizzata per il servizio.».

Art. 36
Modifiche e integrazioni al titolo IV del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171


1. Il titolo IV del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, é sostituto dal seguente:

«Titolo IV
EDUCAZIONE MARINARESCA

Art. 52.
Giornata del mare e cultura marina

1. La Repubblica riconosce il giorno 11 aprile di ogni anno quale "Giornata del mare" presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. In occasione della giornata di cui al comma 1 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono promuovere nell'ambito della propria autonomia e competenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare.

4. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 3, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i Ministri degli esteri e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché il Comitato olimpico nazionale italiano, impartisce le opportune direttive.

5. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico legato al mare, in particolare ponendo in rilievo il contributo del mare allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio nazionale nonché al fine di preservare le tradizioni marinaresche della comunità italiana, anche all'estero, possono essere organizzate manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, nonché iniziative finalizzate alla costruzione nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni della cultura e conoscenza del mare.

6. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle prerogative costituzionali delle regioni, può essere inserito nei piani formativi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado l'insegnamento della cultura del mare e dell'educazione marinara. L'insegnamento é impartito dai docenti delle scuole pubbliche e private in possesso di specifiche competenze e da docenti specialistici nel caso in cui non é possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di istituto.

7. Gli insegnamenti di cui al comma 6 possono essere realizzati tramite specifici progetti formativi con il Corpo delle Capitanerie di porto, Coni, Federazione italiana vela, Lega navale italiana, associazioni nazionali di categoria, nonché attraverso gli istituti tecnici - settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica.

8. Le iniziative previste dal presente articolo sono organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».


Art. 37
Modifiche all'articolo 53 decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171


1. L'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, é sostituito dal seguente:

«Art. 53.
Violazioni commesse con unità da diporto

1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto senza la prescritta abilitazione, perché non conseguita o revocata o non convalidata per mancanza dei requisiti ovvero sospesa o ritirata, é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro. La sanzione é raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.

2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto con la prescritta abilitazione scaduta di validità é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a 1377 euro. L'organo accertatore provvede al ritiro della patente nautica scaduta.

3. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto che non é in regola con quanto stabilito all'articolo 17 in materia di trascrizione é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1033 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento, o un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale, ivi comprese le lagune, delle acque interne e dei porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a 1377 euro. Se il fatto é commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione é ridotta alla metà.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque assume o ritiene la condotta ovvero la direzione nautica di una imbarcazione o di un natante da diporto, per i quali per potenza del motore installato e ambito di navigazione non é richiesta la patente nautica, senza i prescritti requisiti di età di cui all'articolo 39 del presente codice é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro a 665 euro.

6. Chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto supera i limiti di velocità previsti per la navigazione negli specchi d'acqua portuali, nei pressi di campi boa, di spiagge e di lidi, nei corridoi destinati al lancio o all'atterraggio nelle vicinanze di imbarcazioni alla fonda é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 414 euro a 2066 euro. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono utilizzate apparecchiature debitamente omologate, le cui caratteristiche sono stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice.

7. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non osserva una disposizione del presente codice o del regolamento di attuazione dello stesso o un provvedimento emanato dall'autorità competente in base al presente codice, é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro a 665 euro.

8. In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria é obbligato in solido con l'autore delle violazioni al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la navigazione é avvenuta contro la sua volontà.

9. La patente nautica é sospesa, da uno a tre mesi, per:
10. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 9 sono reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione, la patente nautica é revocata.».

Art. 38
Conduzione di unità da diporto sotto l'influenza di alcool


1. Dopo l'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, é inserito il seguente:

«Art. 53-bis.
Conduzione di unità da diporto sotto l'influenza dell'alcool

1. E' vietato assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ebbrezza é punito, ove il fatto non costituisca reato:
3. Le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono raddoppiate ed é disposto il sequestro, salvo che l'unità appartenga a persona estranea all'illecito, nel caso in cui chi assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ebbrezza provoca un sinistro marittimo. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. Per chiunque provoca un sinistro marittimo la patente nautica é sempre revocata nel caso in cui é stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

4. Salvo che sia disposto il sequestro ai sensi del comma 3, l'unità, qualora non possa essere condotta da altra persona idonea, può essere fatta trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina struttura dedicata per la nautica da diporto e lasciata in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il traino sono interamente a carico del trasgressore.

5. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà quando la violazione é commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

6. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 7, gli organi accertatori, secondo le direttive fornite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro della salute, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conduttori delle unità da diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

7. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 6 hanno dato esito positivo o in ogni caso di sinistro marittimo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conduttore dell'unità da diporto si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Qualora non sia possibile effettuare l'accertamento di cui al comma 7 o il conduttore rifiuti di sottoporsi allo stesso, gli agenti accertatori, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conduttore presso le strutture sanitarie delle amministrazioni o presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per l'accertamento del tasso alcolemico. Le medesime disposizioni si applicano in caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le attività di accertamento e di soccorso. In tal caso, le strutture sanitarie, su richiesta degli organi accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore di unità da diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto alle cure mediche, nonché rilasciano agli organi accertatori la relativa certificazione, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione e del referto sanitario in caso di cure mediche deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo accertatore che ha proceduto agli accertamenti, all'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica per gli eventuali provvedimenti di competenza.

9. Qualora gli accertamenti di cui ai commi 6 e 7 hanno dato esito positivo, gli organi accertatori possono disporre il ritiro della patente nautica per un periodo non superiore a dieci giorni. La patente nautica può essere ritirata anche nel caso in cui l'esito degli accertamenti di cui al comma 8 non é immediatamente disponibile. La patente nautica ritirata é depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

10. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 7 o 8 risulta un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato é considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 6, 7 o 8, il conduttore dell'unità da diporto é punito con la sanzione di cui al comma 2, lettera c), primo periodo.

12. Alla sanzione per la violazione di cui al comma 2, lettera c), consegue in ogni caso il sequestro dell'unità, salvo che la stessa appartenga a persona estranea alla violazione. Con provvedimento dell'autorità competente che ha disposto la sospensione della patente nautica é ordinato che il conduttore dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 13.

13. Con il provvedimento con il quale é disposta la sospensione della patente nautica, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, l'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica ordina che il conduttore dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.».


Art. 39
Conduzione di unità da diporto sotto l'influenza di alcool per soggetti di età inferiore a ventuno anni e per coloro che conducono una unità da diporto utilizzata a fini commerciali


1. Dopo l'articolo 53-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, é inserito il seguente:

«Art. 53-ter.
Conduzione di unità da diporto sotto l'influenza dell'alcool per soggetti di età inferiore a ventuno anni e per coloro che conducono una unità da diporto utilizzata a fini commerciali

1. E' vietato assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:
2. I soggetti di cui al comma 1 che assumono o ritengono il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provocano un sinistro marittimo, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate ed é disposto il sequestro, salvo che l'unità appartenga a persona estranea all'illecito.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, ove incorrono negli illeciti di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

4. La patente nautica é sempre revocata, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, ovvero in caso di reiterazione nel biennio per i soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53-bis, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 13. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 6, 7 o 8 dell'articolo 53-bis, il conduttore dell'unità da diporto é soggetto alle sanzioni previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica é sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio.».


Art. 40
Conduzione di unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope


1. Dopo l'articolo 53-ter del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, é inserito il seguente:

«Art. 53-quater.
Conduzione di unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope é punito, ove il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa da 2755 euro a 11017 euro. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. Per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 53-ter, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. La patente nautica é sempre revocata quando la violazione é commessa da uno dei conduttori di cui alla lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 53-ter, ovvero in caso di reiterazione nel biennio.

2. Se il conduttore di unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica provoca un sinistro marittimo, le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate ed é disposto il sequestro dell'unità, salvo che l'unità appartenga a persona estranea all'illecito.

3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà quando la violazione é commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

4. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 6, gli organi accertatori, secondo le direttive fornite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro della salute, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conduttori delle unità da diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

5. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 4 hanno dato esito positivo, ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conduttore dell'unità da diporto si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conduttore, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, può essere sottoposto ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle amministrazioni competenti previsto dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di
effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.

6. Nei casi previsti dal comma 5, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle amministrazioni ovvero qualora il conduttore rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti accertatori, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conduttore presso le strutture sanitarie delle amministrazioni o presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque
a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le attività di accertamento e di soccorso.

7. Le strutture sanitarie di cui al comma 6, su richiesta degli organi accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore di unità da diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto alle cure mediche, ai fini indicati al comma 6. Gli accertamenti possono riguardare anche il tasso alcolemico così come previsto negli articoli 53-bis e 53-ter del presente codice.

8. Le strutture sanitarie di cui al comma 6 rilasciano agli organi accertatori la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo accertatore che ha proceduto agli accertamenti, all'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica per gli eventuali provvedimenti di competenza.

9. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 5, 6, 7 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 4 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conduttore si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi accertatori possono disporre il ritiro della patente nautica fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. La patente nautica é ritirata ed é depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

10. L'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 5, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 6, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, ordina che il conduttore dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di novanta giorni e dispone la sospensione in via cautelare della patente nautica fino all'esito della visita medica.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 4, 5 e 6, il conduttore dell'unità da diporto é soggetto alla sanzione di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettera c). Con il provvedimento con il quale é disposta la sospensione della patente nautica, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, l'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica ordina che il conduttore dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.».


Art. 41
Sospensione della licenza di navigazione e ritiro della dichiarazione di potenza


1. Dopo l'articolo 53-quater del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, é inserito il seguente:

«Art. 53-quinquies.
Sospensione della licenza di navigazione e ritiro della dichiarazione di potenza

1. La sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione da quindici a sessanta giorni, qualora il trasgressore sia il proprietario o l'armatore o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, si applica:
2. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 é riportato sulla licenza di navigazione.

3. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse mediante utilizzo di un natante da diporto, si procede al ritiro della dichiarazione di potenza o del documento equivalente da parte dell'organo accertatore per un periodo di tempo da quindici a sessanta giorni.

4. In caso di navigazione con licenza di navigazione sospesa o senza la dichiarazione di potenza o documento equivalente in quanto ritirati, é disposto il sequestro cautelare amministrativo dell'unità da diporto, di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».


Art. 42
Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171


1. L'articolo 54 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, é sostituito dal seguente:

«Art. 54.
Abusivo utilizzo della autorizzazione alla navigazione temporanea

1. Chiunque utilizza l'autorizzazione alla navigazione temporanea per navigare fuori dei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro.».


Art. 43
Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171


1. L'articolo 55 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, é sostituito dal seguente:

«Art. 55.
Esercizio abusivo delle attività commerciali con unità da diporto

1. Chiunque esercita le attività di cui all'articolo 2, comma 1, del presente codice senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo ovvero utilizza unità da diporto per attività diverse da quelle cui sono adibite o esercita con unità da diporto le attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui agli articoli da 396 a 418 del codice della navigazione, é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2775 euro
a 11017 euro.

2. Alla stessa sanzione é soggetto chiunque non presenta la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 4.

3. Nel caso di impiego di unità da diporto per le attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui al comma 1, la patente nautica é sospesa da uno a tre mesi e, se la violazione é reiterata nel biennio, la patente nautica é revocata.».

Art. 44
Sanzioni per danno ambientale


1. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, é inserito il seguente:

«Art. 55-bis.
Sanzioni per danno ambientale

1. Le sanzioni di cui agli articoli 53, 53-bis, 53-ter, 53-quater, 54 e 55 sono aumentate da un terzo alla metà nel caso in cui dalle violazioni ivi previste é derivato danno o pericolo di danno all'ambiente, salvo che il fatto costituisca reato.

2. In caso di danno o pericolo di danno all'ambiente é sempre disposta la revoca della patente nautica, e, nei casi di maggiore gravità, é disposto il sequestro dell'unità da diporto.».


Art. 45
Modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171


1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 2 é aggiunto il seguente: «2-bis. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sul rispetto dei provvedimenti regionali di cui ai commi 1 e 2, irrogando le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.».


Art. 46
Disposizioni procedurali e pagamento in misura ridotta


1. Dopo l'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, é inserito il seguente:

«Art. 57-ter.
Disposizioni procedurali e pagamento in misura ridotta

1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che a una determinata violazione consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, é ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o, se questa non vi é stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

3. La somma di cui al comma 2 é ridotta del 30 per cento se il pagamento é effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento con il richiamo delle norme sui versamenti.

4. La riduzione di cui al comma 3 non si applica alle violazioni del presente codice per cui é previsto il sequestro dell'unità da diporto o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente nautica, nonché quando il trasgressore si é rifiutato di esibire la patente nautica, ove prevista, o qualsiasi altro documento che, ai sensi della normativa vigente, deve avere a bordo.».


Art. 47
Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171


1. All'articolo 58 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1 é inserito il seguente: «1-bis. Il termine di cui al comma 1 é ridotto a sette giorni in caso di richiesta di estratto dai registri o copie di documenti.».


Art. 48
Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171


1. L'articolo 59 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, é sostituito dal seguente:

«Art. 59.
Arrivi e partenze delle unità da diporto e delle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172

1. Le unità da diporto di qualsiasi bandiera, se non adibite ad attività commerciale, sono esenti dall'obbligo di presentazione della nota di informazioni all'autorità marittima all'arrivo in porto e dal rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto stesso.

2. Alle unità da diporto battenti bandiera dell'Unione europea adibite ad attività commerciale e alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

3. Le unità da diporto battenti bandiera di Stati non appartenenti all'Unione europea adibite ad attività commerciale sono tenute a espletare le formalità di arrivo presso l'autorità marittima del primo porto di approdo nazionale con rilascio delle spedizioni per mare aventi validità di un anno, nonché a espletare le formalità di partenza quando lasciano l'ultimo porto nazionale con rilascio delle spedizioni per l'estero. Le formalità possono essere espletate per via telematica anche tramite il locale raccomandatario marittimo, il quale inoltra alla competente autorità la lista dei componenti l'equipaggio e la lista dei passeggeri sottoscritta dal comandante.».


Art. 49
Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171


1. All'articolo 60 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al comma 2, dopo la parola: «persone» sono inserite le seguenti: «o l'integrità ambientale».


Art. 50
Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171


1. All'articolo 63 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 51
Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171


1. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 52
Modifiche all'allegato VIII del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171


1. All'allegato VIII, al punto 9), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, le parole: «all'articolo 6, paragrafo 4, lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5, comma 4, lettere b) e c), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5».


Art. 53
Modifiche all'allegato XVI del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171


1. All'allegato XVI, tabella A, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, le parole: «nei registri di imbarcazioni e navi» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)».


Art. 54
Modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84


1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 2-bis, é inserito il seguente: «2-ter. Il piano regolatore di sistema portuale o il piano regolatore portuale individua le strutture o ambiti portuali di cui al comma 2-bis da destinarsi al ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti da diporto».


Art. 55
Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509


1. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, dopo le parole: «varo e rimessaggio» sono inserite le seguenti: «, anche a secco,».


Art. 56
Modifiche al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53


1. Al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 57
Modifiche alla legge 8 luglio 2003, n. 172


1. All'articolo 3, comma 1, della legge 8 luglio 2003, n. 172, le parole: «e comunque di stazza lorda non superiore alle 1000 tonnellate» sono soppresse.


Art. 58
Modifiche al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5


1. Al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

«Art. 19-bis.
Compartimenti motori e motori alimentati con combustibili alternativi

1. La normativa tecnica regolante i sistemi di alimentazione e relativi motori di propulsione alimentati con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su unità da diporto, di nuova costruzione o già immessi sul mercato, é conforme alla regola tecnica elaborata nel rispetto della normativa europea o, in mancanza di questa, della normativa internazionale di riferimento, individuata secondo i criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 4.

2. Il fabbricante o l'importatore di cui agli articoli 6 e 8 del presente decreto sono responsabili della conformità del sistema di alimentazione alternativo. Le imprese che costruiscono unità da diporto con i sistemi di alimentazione e i motori di propulsione di cui al comma 1 o che provvedono alla loro installazione sono responsabili della loro sistemazione a bordo.

3. I certificati e le dichiarazioni previste per le operazioni periodiche di ispezione, sostituzione e controllo previsti dalla regola tecnica di cui al comma 1 sono documenti di bordo.

4. Con uno o più decreti da adottare in relazione alle specificità dei diversi sistemi alternativi di propulsione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplina:
  • a) l'individuazione dei criteri della regola tecnica elaborata nel rispetto della normativa internazionale;
  • b) le procedure connesse all'applicazione delle regole tecniche di cui al comma 1 alle unità da diporto;
  • c) i requisiti che deve possedere l'impresa installatrice di cui al comma 2;
  • d) l'adozione da parte dell'impresa installatrice di un sistema di qualità approvato da un organismo notificato e autorizzato ai fini della valutazione della conformità dei sistemi di qualità aziendali;
  • e) le modalità con cui l'organismo notificato di cui alla lettera d) effettua i controlli sul sistema di gestione della qualità dell'impresa installatrice;
  • f) procedure per l'immissione in commercio dei motori di propulsione di cui al comma 1, comprensive delle norme di sicurezza in materia;
  • g) procedure per la conversione alle alimentazioni con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici o a doppia alimentazione delle unità da diporto e dei relativi motori di propulsione già immessi sul mercato;
  • h) le operazioni di controllo periodico sugli impianti di cui al comma 1, nonché l'istituzione di una apposita dichiarazione rilasciata dal personale preposto a tali controlli;
  • i) le procedure per l'istituzione presso l'amministrazione competente di un elenco delle imprese installatrici;
  • l) l'obbligo per le imprese installatrici di informare l'amministrazione competente del possesso dei requisiti di cui alla lettera c).»;

Art. 59
Disposizioni attuative e abrogative


1. Con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei beni e delle attività culturali e del turismo, della salute, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro per gli affari regionali e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, modifica la disciplina prevista dal regolamento di attuazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al fine di disciplinare secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate:

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanati:
4. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

5. A decorrere dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del presente articolo é abrogato l'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge 1 aprile 1981, n. 121.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti articoli del regolamento di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171:

Art. 60
Monitoraggio


1. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura con cadenza biennale, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il monitoraggio del presente decreto, tenendo conto dei seguenti indicatori:
2. Ai fini del controllo e del monitoraggio di cui al comma 1, gli uffici marittimi di cui all'articolo 17 del codice della navigazione, tramite il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, forniscono i dati in possesso relativi agli indicatori.


Art. 61
Disposizioni transitorie e finali


1. Fino alla piena attuazione della disciplina applicativa del Sistema telematico centrale della nautica da diporto, istituito dall'articolo 1, commi da 217 a 222, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all'adozione del decreto di cui all'articolo 63, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171:
2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 59 del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.


Art. 62
Disposizioni finanziarie


1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


(pagina a cura di Enzo Fogliani

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