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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti



Allegato 9

al Decreto Legislativo 8 luglio 2005, n. 171

CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO
e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.202 del 31 agosto 2005 - Suppl. Ord. n. 148

 * Allegato abrogato *
 dall'art. 46 del d. lgs. 11 gennaio 2016, n. 5, Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.


 
 Allegato IX  - DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA DAL COSTRUTTORE.

La documentazione tecnica di cui agli allegati IV, VI, VII, X, XII e XIV deve comprendere tutti i dati o mezzi pertinenti utilizzati dal costruttore per garantire che i componenti o l'unità siano conformi ai relativi requisiti essenziali.

La documentazione tecnica deve consentire la comprensione del progetto, della fabbricazione e del funzionamento del prodotto, nonchè permettere di valutarne la conformità ai requisiti del presente decreto legislativo.

La documentazione deve comprendere, se necessario ai fini della valutazione:
a) una descrizione generale del tipo;
b) disegni di progettazione di massima e di fabbricazione, schemi dei componenti, dei sottoassemblaggi, dei circuiti;
c) descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e schemi e del funzionamento del prodotto;
d) un elenco delle norme di cui all'art. 6, comma 4, applicate interamente o parzialmente, nonchè una descrizione delle soluzioni adottate per rispondere ai requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme di cui all'art. 6, comma 4;
e) i risultati dei calcoli di progettazione e degli esami effettuati;
f) i risultati delle prove o specificamente i calcoli di stabilità secondo il punto 3.2 dei requisiti essenziali e di galleggiabilità secondo il punto 3.3 dei requisiti essenziali (allegato II, punto A);
g) i risultati delle prove relative alle emissioni dei gas di scarico che dimostrano la conformità con il punto 2 dei requisiti essenziali (allegato II, punto B);
h) i risultati delle prove relative alle emissioni acustiche o i dati relativi all'unità di riferimento che dimostrano la conformità con il punto 1 dei requisiti essenziali (allegato II, punto C).





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