
legislazione
italiana
di
diritto della navigazione e dei trasporti
Allegato 5
al Decreto Legislativo 8 luglio 2005, n. 171
CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO
e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.202 del 31 agosto 2005 - Suppl. Ord. n. 148
* Allegato abrogato *dall'art. 46 del d. lgs. 11 gennaio 2016, n. 5, Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE
Allegato V - CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO E PROVE (modulo AA).
Questo modulo è costituito dal modulo A, come indicato nell'allegato IV, oltre che dai seguenti requisiti supplementari:
A. Progettazione e costruzione.
Su una o più unità rappresentative della produzione del costruttore vengono eseguite una o più delle seguenti prove, calcoli equivalenti o controlli da parte del costruttore stesso o per suo conto:
a) prova di stabilità conformemente al punto 3.2 dei requisiti essenziali (allegato II, paragrafo A);
b) prova delle caratteristiche di galleggiabilità conformemente al punto 3.3 dei requisiti essenziali (allegato II, paragrafo A).
Disposizioni comuni ad entrambi le varianti: queste prove o calcoli o controlli devono essere eseguiti sotto la responsabilità di un organismo notificato a scelta del costruttore.
B. Emissioni acustiche.
Per le unità da diporto dotate di motore entrobordo o motore entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e per le moto d'acqua:
su una o più unità rappresentative della produzione del costruttore di unità, le prove d'emissione sonora definite nell'allegato II C sono eseguite dal costruttore di unità, o in suo nome, sotto la responsabilità di un organismo notificato a scelta del costruttore.
Per i motori fuoribordo e per i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato:
su una o più unità rappresentative della produzione del costruttore di motori, le prove d'emissione sonora definite nell'allegato II, paragrafo C, sono eseguite dal costruttore di motori, o per suo conto, sotto la responsabilità di un organismo notificato a scelta del costruttore.
Quando sono oggetto della prova più di un motore di una famiglia di motori, è applicato il metodo statistico descritto nell'allegato XV per assicurare la conformità del campione.
Allegato I | Allegato
II | Allegato
III | Allegato IV
| Allegato
V |
Allegato VI |
Allegato VII
| Allegato VIII | Allegato IX | Allegato X
| Allegato XI | Allegato XII | Allegato XIII | Allegato XIV | Allegato XV
| Allegato XVI
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