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Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171

CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO

e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2005 - Suppl. Ord. n. 148

(testo consolidato in base al Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229
Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167
, aggiornato al d.l. 25 luglio 2018, n. 91 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito con modifiche dalla l. 21 settembre 2018, n. 108)

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Indice

Titolo I
REGIME DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione.
Articolo 2 - Unità da diporto utilizzata a fini commerciali.
Articolo 3 - Unità da diporto.

Capo II - Progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto

Art. 14 - Rinvio.

Titolo II
REGIME AMMINISTRATIVO DELLE UNITÀ DA DIPORTO

Capo I - Iscrizione delle unità da diporto

Art. 15 - Iscrizione.
Art. 15bis - Iscrizione di navi da diporto.
Art. 15ter - Iscrizione delle navi destinate escluslvarnente al noleggio per flnalità turistiche.
Art. 16 - Iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria.
Art. 17 - Disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto.
Art. 18 - Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all'estero.
Art. 19 - Iscrizione di imbarcazioni da diporto.
Art. 20 - Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto.
Art. 21 - Cancellazione dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).

Capo II - Abilitazione alla navigazione delle unità da diporto

Art. 22 - Documenti di navigazione e tipi di navigazione.
Art. 23 - Licenza di navigazione.
Art. 24 - Rinnovo della licenza di navigazione.
Art. 24bis - Dichiarazione di armatore
Art. 25 - Bandiera nazionale e numeri di individuazione dell'unità.
Art. 26 - Certificato di sicurezza e certificato di idoneità al noleggio.
Art. 26bis - Controlli di sicurezza della navigazione da diporto in mare
Art. 27 - Natanti da diporto.
Art. 28 - Potenza dei motori.
Art. 29 - Apparati ricetrasmittenti di bordo e dotazioni di sicurezza.
Art. 30 - Manifestazioni sportive.
Art. 31 - Navigazione temporanea.
Art. 32 - Autorizzazione alla navigazione temporanea.

Capo III - Persone trasportabili ed equipaggio

Art. 34 - Numero massimo delle persone trasportabili sulle unità da diporto.
Art. 35 - Numero minimo dei componenti dell'equipaggio delle unità da diporto.
Art. 36 - Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto.
Art. 36bis. - Titoli professionali del diporto .
Art. 37 - Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto adibite a noleggio.
Art. 38 - Ruolino di equipaggio.

Capo IV - Patenti nautiche

Art. 39 - Patente nautica.
Art. 39-bis. - Anagrafe nazionale delle patenti nauliche

Capo V - Responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto

Art. 40 - Responsabilità civile.
Art. 41 - Assicurazione obbligatoria.

Titolo III
DISPOSIZIONI SPECIALI SUI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLE UNITÀ DA DIPORTO E SULLA MEDIAZIONE

Capo I - Locazione di unità da diporto

Art. 42 - Locazione e forma del contratto.
Art. 43 - Scadenza del contratto.
Art. 44 - Prescrizione.
Art. 45 - Obblighi del locatore.
Art. 46 - Obblighi del conduttore.

Capo II - Noleggio

Art. 47 -Noleggio di unità da diporto.
Art. 48 - Obblighi del noleggiante.
Art. 49 - Obblighi del noleggiatore.
Art. 49bis - Noleggio occasionale.

Capo II-bis - Figure professionali per le unità da diporto

Art. 49ter - Mediatore del diporto
Art. 49quater - Attività del mediatore del diporto
Art. 49quinquies - Istruttore di vela
Art. 49sexies - Elenco dell'istruttore di vela e condizioni dell'iscrizione

Capo II-ter - Scuole nautiche e Centri di istruzione per la nautica

Art. 49septies - Scuole nautiche
Art. 49octies - Centri di istruzione per la nautica

Capo II-quater -Strutture dedicate alla nautica da diporto

Art. 49nonies - Disciplina del transito delle unità da diporto
Art. 49decies - Campi di ormeggio attrezzati
Art. 49undecies - Ricovero a secco per piccole imbarcazioni e natanti
Art. 49duodecies - Assistenza e traino per imbarcazioni e natanti in mare

Titolo IV
EDUCAZIONE MARINARESCA

Art. 52 - Giornata del mare e cultura marina

Titolo V
NORME SANZIONATORIE

Illeciti amministrativi

Art. 53 - Violazioni commesse con unità da diporto.
Art. 53bis - Conduzione di unità da diporto sotto l'influenza dell'alcool
Art. 53ter - Conduzione di unità da diporto sotto l'influenza di alcool per soggetti di età inferiore a ventuno anni e per coloro che conducono una unità da diporto utilizzata a fini commerciali
Art. 53quater - Conduzione di unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
Art. 53quinquies - Sospensione della licenza di navigazione e ritiro della dichiarazione di potenza.
Art. 54 - Abusivo utilizzo dell'autorizzazione alla navigazione temporanea.
Art. 55 - Sospensione della licenza di navigazione e ritiro della dichiarazione di potenza.
Art. 55bis - Sanzioni per danno ambientale.
Art. 57 - Rapporto delle violazioni.
Art. 57bis - Vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Inquinamento acustico
Art. 57ter - Disposizioni procedurali e pagamento in misura ridotta

Titolo VI
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 58 - Durata dei procedimenti.
Art. 59 - Arrivi e partenze delle unità da diporto e delle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172
Art. 60 - Denuncia di evento straordinario.
Art. 61 - Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali.
Art. 62 - Iscrizione di unità da diporto destinate esclusivamente alla navigazione nelle acque interne.
Art. 63 - Tariffe per prestazioni e servizi.
Art. 64 - Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
Art. 65 - Regolamento di attuazione.
Art. 66 - Disposizioni abrogative.
Art. 67 - Disposizioni transitorie e finali.

ALLEGATI


Allegato II - REQUISITI ESSENZIALI.

Allegato VIII - DICHIARAZIONE SCRITTA DI CONFORMITÀ.

Allegato XVI - Tabella A - DIRITTI E COMPENSI PER PRESTAZIONI E SERVIZI IN MATERIA DI NAUTICA DA DIPORTO.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003», ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto;

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, recante norme sulla navigazione da diporto;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, recante attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto;

Visto il decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica, ed in particolare l'articolo 6, recante delega al Governo per l'emanazione del codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 15 ottobre 2004 e del 20 maggio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 marzo 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della salute, delle comunicazioni, per la funzione pubblica, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle attività produttive;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Titolo I
REGIME DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

Capo I
Disposizioni generali


Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto esercitata, per fini esclusivamente lusori o anche commerciali, mediante le unità di cui all'articolo 3 del presente codice, nonché alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172. (14)

1-bis. Le disposizioni del presente codice si applicano alle unità di cui all'articolo 3 che navigano in acque marittime e interne, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172. e dal decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 Febbraio 1998. n. 30. (15)

2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.

3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri.


Art. 2
Unità da diporto utilizzata a fini commerciali
(16)

1. L'unità da diporto é utilizzata a fini commerciali quando:

2. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto é annotata nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.

2-bis. Nel caso di natanti l'utilizzazione a fini commerciali è annotata secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione del presente codice.

3. Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte stabilmente in Italia con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea o extraeuropei, l'esercente presenta allo Sportello telematico dei diportista (STED) una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, validata dall'Ufficio dì conservatorìa centrale delle unità da diporto (UCON) per il tramite dello Sportello telematico del diportista (STED), deve essere mantenuta a bordo.

4. Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le attività a cui sono adibite.


Art. 3
Unità da diporto (17)

1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:


Capo II
Progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto


Art. 14
Rinvio

1. Alla progettazione e costruzione delle navi da diporto si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima.

1-bis. Alla progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unità da diporto di cui all'articolo 3, diverse dalle navi da diporto e dalle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5. (18)


Titolo II
REGIME AMMINISTRATIVO DELLE UNITA' DA DIPORTO

Capo I
Iscrizione delle unità da diporto


Art. 15
Iscrizione (19)

1. Le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).

2. Il proprietario o l 'utilizzatore in locazione finanziaria di una nave da diporto o di un'imbarcazione da diporto può chiedere l'iscrizione provvisoria dell'unità, presentando apposita domanda.

3. Le unità da diporto costruite da un soggetto privato per proprio uso personale e senza l'ausilio di alcuna impresa, cantiere o singolo costruttore professionale, possono essere iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), purché munite di attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.

4. Il proprietario o l'utilizzatore dell'unita da diporto in locazione finanziaria può richiedere allo Sportello telematico del diportista (STED) l'annotazione della perdita di possesso dell'unità medesima a seguito di reato contro il patrimonio di cui al Titolo XIII del codice penale, presentando l'originale o la copia conforme della denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso, la licenza di navigazione. La stessa richiesta può essere presentata in caso dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportano l'indisponibilità dell'unità da diporto, di sentenza di organi giurisdizionali che accertano la perdita di possesso per l'intestatario dell'unità da diporto, requisizione o la cessazione degli effetti del contratto di locazione finanziaria. Nel caso in cui il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria rientri nel possesso dell'unità può richiederne l'annotazione allo Sportello telematico del diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una nuova licenza di navigazione. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite le modalità relative alla presentazione dell'istanza dì perdita e di rientro in possesso dell'unità da diporto.

Art. 15-bis
lscrizione di navi da diporto
(20)

1. Il proprietario o l'utilizzatore della nave da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura autenticata, chiede l'iscrizione, anche provvisoria, nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), presentando allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprietà e il certificato di stazza.

2. Nel caso di navi provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti Indicati al camma 1, è fatto obbligo di presentare l'estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro. In luogo del certificato di stazza, può essere presentata, in via provvisoria e con validità non superiore a sei mesi, l'attestazione di stazza rilasciata dal registro di iscrizione di provenienza.

3. la presentazione di un certificato dell'autorità competente estera, con validità non superiore a sei mesi dalla data del rilascio, che attesta l'avvio delle procedure di cancellazione dal registro estero e il ritiro dei documenti di navigazione, sostituisce il certificato di cancellazione di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui nell'estratto del registro di iscrizione di provenienza o nel certificato di cancellazione dal medesimo registro o nel certificato di cui al comma 3 sono indicale le generalità del proprietario e i dati identificativi dell'unità, non è necessario presentare il titolo di proprietà, fermo restando l'obbligo di presentazione del certificato di stazza o l'attestazione provvisoria di cui al comma 2.

5. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nel registro delle navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore della nave da diporto in locazione finanziarla presenta allo Sportello telematico del diportista (STED), oltre quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o la dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano gli estremi dell'impresa individuale o della società esercente le attività di cui all'articolo 2 o, se si tratta di impresa o società estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta la specifica attività di cui all'articolo 2, svolta dall'esercente. L'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle& unità da diporto (ATCN) riporta la denominazione di nave da diporto utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione è riportata anche nella licenza di navigazione.

6. E' fatta salva la facoltà per il proprietario o per l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la destinazione della nave da diporto in nave da diporto utilizzata a fini commerciali e da nave da diporto utilizzata a fini commerciali In nave da diporto.


Art. 15-ter
Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche
(20)

1. Le navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, possono essere iscritte nel registro Internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertilo con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

2. Le modalità di iscrizione sono determinale con il regolamento di attuazione del presente codice.

3. I documenti di navigazione per le navi di cui al comma 1 sono:

4. Il libro unico di bordo di cui al comma 3, lettera c), è disciplinato con il regolamento di attuazione del presente codice.

5. È fatta salva, per le navi di cui al comma 1, la facoltà di sostituire la licenza di navigazione con l'atto di nazionalità di cui all'articolo 150 del codice della navigazione e il ruolino di equipaggio con il ruolo di equipaggio, di cui all'articolo 170 del medesimo codice.


Art. 16
Iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria

1. Le unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facoltà di acquisto sono iscritte a nome del locatore con specifica annotazione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e sulla licenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto. (21)

1-bis. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione. (22)

1-ter. Nel caso di perdita della disponibilità dell'unità da diporto, il proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1, a seguito dell'annotazione della perdita di possesso di cui all'articolo 15. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione. (22)


Art. 17
Disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto (23)

1. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su unità da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni o, se l'interessato è residente all'estero, entro centoventi giorni, dalla data dell'atto, mediante trascrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed annotazione sulla licenza di navigazione.

2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità, rilasciata Sportello telematico del diportista (STED), sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni.

3. Accertata una violazione in materia di pubblicità di cui al comma 1, ne é data immediata notizia all'Uffìcio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) che, previa presentazione allo Sportello telematico del diportista (STED) da parte dell'interessato della nota di trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla legge, nel termine di dieci giorni dalla data dell'accertamento regolarizza la trascrizione. Ove l'interessato non vi provveda nel termine indicato l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) dispone il ritiro della licenza di navigazione.

4. Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di cui al comma 1, posti in essere fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si procede, su richiesta dell'interessato avanzata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.

4~bis. Non si applica il termine di cui al comma 1 per la dichiarazione e la revoca di armatore.


Art. 18
Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all'estero

1. Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), (24) se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.

2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della società estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.

3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.

4. I cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea che Intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) devono eleggere domicilio in Italia o nominare un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta. Il rappresentante, qualora straniero, deve essere regolarmente domiciliato in Italia. (25)


Art. 19
Iscrizione di imbarcazioni da diporto (26)

1. Per ottenere l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura autenticata, presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprietà e la dichiarazione di conformità UE, rilasciata ai sensi dell'allegalo XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno del soggetti indicati nell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto, nonché la dichiarazione di potenza del motore o dei motori installati a bordo. Per le unità da diporto non munite di marcatura CE la predetta documentazione tecnica è sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.(27)

2. Per le unità provenienti da uno Stato membro, dell'Unione europea munite di marcatura CE, ai documenti indicati al comma 1 é aggiunto il certificato di cancellazione dal registro ove l'unità era iscritta che, se riportante i dati tecnici, sostituisce la documentazione tecnica di cui al comma 1. Qualora la legislazione del Paese di provenienza dell'unità da diporto non preveda l'iscrizione nei registri, il certificato di cancellazione é sostituito da apposita dichiarazione del proprietario dell'unità o del suo legale rappresentante. Per le unità provenienti da uno Stato membro non munite di marcatura CE la documentazione tecnica di cui al comma 1 é sostituita da una attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. (28)

3. Qualora il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria in nome o per conto del proprietario, munito di procura autenticata, di una imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato individuato con modalità stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice chieda l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), in luogo dal titolo di proprietà, è sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro dello Stato di provenienza ovvero un attestato dell'autorità competente, con validità massima di sei mesi, dal quale risulti avviata la procedura di cancellazione. Dal certificato di cancellazione o dall'attestato provvisorio devono sempre risultare le generalità del proprietario e gli elementi di individuazione dell'unità. (29)

4. Per l'iscrizione di unità da diporto provenienti da Paesi terzi costruite, immesse in commercio o messe in servizio in uno degli Stati membri dell'area economica europea (AEE) prima del 16 giugno 1998, la documentazione tecnica é sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. (30)

4-bis. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione finanziaria presenta all'ufficio d'iscrizione, oltre quanto previsto dai commi da l a 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano l'indicazione delle imprese individuali o società esercenti le attività di cui all'articolo 2 o, se si tratta di impresa o società estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta la specifica attività di cui all'articolo 2, svolta dall'esercente. L'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) riporta la denominazione di imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione è riportata anche nella licenza di navigazione. E' fatta salva la facoltà per il proprietario o dell'utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la destinazione della imbarcazione da diporto in imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali e da imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali in imbarcazione da diporto. (31)


Art. 20
Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto (32)

1. Il proprietario di un'imbarcazione o di una nave da diporto o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura autenticata, può chiedere, ove si tratti di prima immissione in servizio, l'assegnazione del numero di immatricolazione, presentando domanda allo Sportello telematico del diportista (STED). Alla domanda é allegata:

1-bis. In caso di domanda di iscrizione provvisoria di navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura autenticata, allega, oltre la documentazione prevista dal comma 1, il certificato dl stazza, anche provvisorio.;(34)

2. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà, da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati la licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.

3. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza sono restituiti a uno Sportello telematico del diportista (STED) (35) e il proprietario dell'unità deve presentare domanda di iscrizione ai sensi dell'articolo 19.

Art. 21
Cancellazione dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) (36)

2. La cancellazione delle unità da diporto dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) può avvenire, secondo le modalità stabilite nel regolamento d'attuazione del presente codice: (37)

2-bis. Il proprietario che intende vendere all'estero la nave o l'imbarcazione o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) per l'iscrizione nei registri di un paese estero deve presentare la richiesta, tramite lo Sportello telematico del diportista (STED), al conservatore unico (UCON) e deve ricevere il nulla osta alla dismissione di bandiera da parte dello stesso. (38)

2-ter. Il conservatore unico (UCON) rilascia il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una unità da diporto entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Ai fini del nulla osta alla dismissione dì bandiera o alla demolizione di una nave o imbarcazione da diporto, si applica l'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (38).

2-quater. Ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 2-ter, il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione si intende comunque rilasciato. (38)


Capo II
Abilitazione alla navigazione delle unità da diporto

Art. 22
Documenti di navigazione e tipi di navigazione

1. I documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciati dallo Sportello telematico del diportista (STED) all'atto dell'iscrizione, sono: (39)

2. I documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto, rilasciati dallo Sportello telematico del diportista (STED) all'atto dell'iscrizione, sono: (39)

3. Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate ai seguenti tipi di navigazione:

Art.23
Licenza di navigazione

1. La licenza di navigazione per le navi e imbarcazioni da diporto, comprese le unità da diporto utilizzate a fini commerciali, é redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (42)

2. Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla di iscrizione ovvero il codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale per le unità da diporto immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore, il nome o la denominazione sociale del soggetto proprietario, il nome dell'unità se richiesto, il tipo di navigazione autorizzata, nonché la stazza per le navi da diporto. Sono annotati il numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull'unità, nonché l'eventuale uso commerciale dell'unità stessa. (43)

3. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato.

4. La denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti prescritti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell'unità sia in corso di validità.

5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati allo Sportello telematico del diportista (STED)>su supporto informatico o per via telematica. (44)

6. Le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione non sia ancora concluso possono essere abilitate alla navigazione dallo Sportello telematico del diportista (STED) con licenza provvisoria la cui validità non può essere superiore a sei mesi. (45)


Art. 24
Rinnovo della licenza di navigazione

1. La licenza di navigazione é rinnovata in caso di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, come definite nell' articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e dell'apparato motore come definite nell' articolo 3, comma 1, lettera h), del medesimo decreto e del tipo di navigazione autorizzata. (46)

2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo rilasciata dalla Sportello telematico del diportista (STED) sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni. Lo sportello telematico del diportista (STED) rinnova la licenza di navigazione entro venti giorni dalla presentazione dei documenti. (47)


Art. 24-bis
Dichiarazione di armatore
(48)


1. Chi assume l'esercizio di unità da diporto deve fare dichiarazione di armatore all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) tramite lo sportello telematico del diportista (STED). Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, se l'armatore non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario. Quando l'esercizio è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di armamento, le formalità di cui agli articoli 279, 282, secondo comma, del codice della navigazione, tengono luogo della dichiarazione di armatore.

2. La dichiarazione e la revoca di armatore sono fatte per atto scritto con sottoscrizione autenticata, anche dai soggetti di cui all'articolo 7, comma l, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero verbalmente. In quest'ultimo caso la dichiarazione e la revoca sono raccolte dallo sportello telematico del diportista (STED) con processo verbale nelle forme stabilite nel regolamento di attuazione del presente codice.

3. Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, all'atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l'uso dell'unità.

4. La dichiarazione di armatore deve contenere:
5. Quando l'esercizio è assunto da persona diversa dal proprietario, la dichiarazione di armatore, oltre quanto previsto al comma 4, deve contenere:
6. La dichiarazione di armatore deve essere trascritta nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e annotata sulla licenza di navigazione.

7. Nel caso di discordanza tra i dati contenuti nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e le annotazioni sulla licenza di navigazione, prevalgono le risultanze dell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).

8. In mancanza della dichiarazione di armatore, armatore si presume il proprietario fino a prova contraria. In caso di unità da diporto concesse in locazione finanziaria, armatore si presume l'utilizzatore dell'unità in locazione finanziaria, fino a prova contraria.

9. L'armatore è responsabile delle obbligazioni contratte, per quanto riguarda sia l'utilizzo che l 'esercizio dell'unità da diporto. Per le obbligazioni contratte ln occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, a eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l'armatore di una unità da diporto di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate può limitare il debito complessivo a una somma pari al valore dell'unità e all'ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio. Sulla somma alla quale è limitato il debito dell'armatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l'ordine delle rispettive cause di prelazione e a esclusione di ogni altro creditore.

10. Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo, si applicano le disposizioni del Titolo III, Capo I e II, del codice della navigazione e le relative norme attuative.


Art. 25
Bandiera nazionale e numeri di individuazione dell'unità (49)

1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte da un numero di individuazione composto da un codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici.
Dopo il numero di individuazione é apposta la lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da diporto. (50)

1-bis. Le unità già immatricolate alla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono conservare i numeri di iscrizione già assegnali. Nel caso previsto al precedente periodo si applica la lettera "X" di seguito ai predetti numeri di Iscrizione. (51)

2. Le caratteristiche dei numeri di individuazione delle unità da diporto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (52)

3. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l'imbarcazione o la nave da diporto con un numero di iscrizione che può essere costituito, a richiesta, da una specifica combinazione alfanumerica a condizione che la stessa non sia già stata utilizzata per l'identificazione di altra unità da diporto e che non risulti contraria all'ordine pubblico, alla moralità pubblica e al buon costume. (53)


Art. 26
Certificato di sicurezza e certificato di idoneità al noleggio (54)

1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità dell'unità e fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice. (55)

1-bis. Il certificato di Idoneità al noleggio attesta lo stato di idoneità dell'unità al noleggio ed è rilasciato dagli uffici circondariali marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile. Il rilascio, il rinnovo e la convalida sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice. (56)


Art. 26-bis
Controlli di sicurezza della navigazione da diporto in mare
(57)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con specifiche direttive emanate entro il 31 marzo di ciascun anno, determina le modalità di svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto, anche a fìni commerciali, al fine di evitare duplicazioni di accertamenti a carico delle unità da diporto, con particolare riguardo alla stagione balneare. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica annualmente l'attuazione delle predette direttive.

2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi delle direttive di cui al comma 1, è istituito un sistema di controlli di natura preventiva che, a seguilo di un accertamento favorevole sulla regolarità della documentazione di bordo, delle dotazioni di sicurezza e dei titoli abilitativi al comando delle unità da diporto, consente di evitare durante la stagione balneare la reiterazione di tali controlli, restando fermi quelli di diversa natura rientranti nelle attribuzioni e nei compiti di istituto propri di ciascuna Forza di polizia.

3. La pianificazione, la direzione e il coordinamento relativo ail controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto sono di competenza esclusiva del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera.

4. I controlli alle unità da diporto sono svolti anche tramite l'accesso all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche di cui all'articolo 39-bis del presente codice, all'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto, nei limiti previsti dall'articolo 8-bis, comma I, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

Art. 27
Natanti da diporto

1. I natanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26. (58)

2. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed in tale caso ne assumono il regime giuridico. (59)

3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:

4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, e, comunque, entro dodici miglia dalla costa. (61)

5. La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), sono disciplinate dalla competente autorità marittima e della navigazione interna.

6. L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo é disciplinata, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza della competente autorità marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali. In caso di locazione di natanti da diporto a un soggetto privo della patente nautica, il locatore fornisce per iscritto al conduttore del natante le istruzioni essenziali per il comando dell'unità, redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice. (62)

6-bis. L'utilizzatore dei natanti da diporto utilizzati a fini commerciali di cui all'articolo 2 è obbligato a:
6-ter. Per l'utilizzatore di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l'obbligo di cui al comma 6-bis, lettera a) ricorre nei soli casi previsti dall'articolo 39, commi 1, 3, 4 e 5. (63)

Art. 28
Potenza dei motori

1. Per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio come definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665.

2. Per ogni singolo motore il fabbricante o il rappresentante autorizzato o l'importatore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (64)

3. La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei documenti di bordo.


Art. 29
Apparati ricetrasmittenti di bordo e dotazioni di sicurezza
(65)

1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro metri é fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.

2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa, é fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.

3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti a bordo delle unità da diporto, conformi alla normativa vigente, sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie, salvo l'obbligo di collaudo per le stazioni radioelettriche per mezzo delle quali é effettuato il servizio di corrispondenza pubblica. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformità dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo.
Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al collaudo da parte dell'autorità competente.

4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorità competente e corredata della dichiarazione di conformità, é presentata allo Sportello telematico del diportista (STED) (66) , che provvede:

5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza é riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed é sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso.

6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformità, é presentata all'ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico (67) avente giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità su cui l'apparato viene installato, e a rilasciare, entro quarantacinque giorni, la licenza di esercizio. Per I natanti da diporto, il rilascio della licenza di esercizio non è subordinato ad alcun esame. (68)

7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad una società concessionaria e di corresponsione del relativo canone.

8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le società concessionarie possono essere disdettati alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta é inviata all'autorità competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assunzione di responsabilità della funzionalità dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.

9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validità anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.

10. Il Ministero dello sviluppo economico (67), di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando io ritenga opportuno o su richiesta degli organi dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti.

11. Per le imbarcazioni e le navi da diporto in navigazione oltre le dodici miglia dalla costa é altresì obbligatoria l'installazione a bordo di un apparato elettronico per la rilevazione satellitare della posizione.

11-bis, Il conduttore dell'unità da diporto è responsabile degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11 e di quelli previsti dal regolamento di attuazione dal presente codice relativi al corretto utilizzo degli impianti e apparati ricetrasmittenti di bordo. (69)

11-ter. Con ii regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite per le unità da diporto, incluse le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e l'individuazione dei mezzi di salvataggio, nonché le do/azioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all'innovazione tecnologica. (69)


Art. 30
Manifestazioni sportive

1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, le imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) (70), ed i natanti ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.

2. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma 1 durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 27, per i quali é necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima, nonché alle imbarcazioni e ai natanti che partecipano a manifestazioni organizzate dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana.

3. Nel corso degli allenamenti deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità non superiore al trimestre, vistata dall'autorità competente nel cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l'unità é destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.

4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attività sportiva delle federazioni di cui al comma 1.


Art. 31
Navigazione temporanea

1. Per navigazione temporanea si intende quella effettuata allo scopo di:

2. Lo Sportello telematico del diportista (STED) rilascia ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini, ai mediatori del diporto, alle aziende di assemblaggio e di allestimento di unità da diporto e alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione temporanea per le unità da diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni ed assistenza. (72)

3. La navigazione temporanea é effettuata sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.

4. L'atto di autorizzazione vale come documento di bordo ed abilita alla navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche di costruzione dell'unità da diporto. L'atto di autorizzazione abilita anche alla navigazione in acque territoriali straniere per il periodo di tempo necessario alla partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi. (73)

4-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rinnovabile ogni due anni con annotazione sull'originale e riporta l'annotazione delle attività commerciali di cui al comma 1. (74)

5. L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata dal titolare o da persona che abbia un contratto di lavoro con il soggetto intestatario dell'autorizzazione medesima abilitati, se richiesto, al comando di quella unità.

6. Le unità che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilità del soggetto intestatario dell'autorizzazione. In tali casi, è richiesto il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti I'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. (75)

6-bis In caso di esecuzione di prove a mare per verificare l'efficienza di scafi o motori e qualora si tratti di unità da diporto di lunghezza superiore a ventiquattro metri, il titolare del! 'autorizzazione provvede, con oneri a proprio carico, a garantire la presenza a bordo di una persona In possesso del certificato "First Aid" ovvero di quello "Medical care" a seconda che I'unità sia rispettivamente in grado di raggiungere o meno una postazione medica entro tre ore di navigazione. (76)

Art. 32
Autorizzazione alla navigazione temporanea

1. L'autorizzazione alla navigazione temporanea é rilasciata, anche in lingua inglese se richiesto, previa presentazione dei seguenti documenti:


Capo III
Persone trasportabili ed equipaggio


Art. 34
Numero massimo delle persone trasportabili sulle unità da diporto

1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorità che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata.

2. In caso di imbarcazioni da diporto aventi più categorie di progettazione il numero massimo delle persone trasportabili é quello previsto dal costruttore per la categoria di progettazione corrispondente alla specie di navigazione effettuata.

3. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili é documentato come segue:


Art. 35
Numero minimo dei componenti dell'equipaggio delle unità da diporto

1. E' responsabilità del comandante o del conduttore dell'unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri.



Art. 36
Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto

1. A giudizio del comandante o del conduttore i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di età per i servizi di macchina.

2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.

3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

4. Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello della navigazione interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o di navi da diporto avvalendosi della patente nautica, non é riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionali previsti dal codice della navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione.


Art. 36-bis
Titoli professionali del diporto (78)

1. E' istituito il seguente titolo professionale del diporto per lo svolgimento dei servizi di coperta: ufficiale di navigazione del diporto di 2" classe.

2. Con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172. al fine di individuare i requisiti per lo svolgimento dei servizi di coperta della nautica da diporto e di assicurare piena compatibilità dei titoli professionali del diporto con le innovazioni introdotte dal presente articolo.

Art. 37
Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto adibite a noleggio

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo di imbarcazioni e navi, da diporto impiegate in attività di noleggio.


Art. 38
Ruolino di equipaggio

1. Qualora si intenda imbarcare sulle unità da diporto e da diporto utilizzata a fini commerciali, quali membri dell'equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve essere preventivamente richiesto dal proprietario o dall'armatore all'autorità competente apposito documento, redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento. (79)

1-bis. Per i marittimi imbarcati sulle imbarcazioni da diporto oggetto dl contratti di noleggio appartenenti al medesimo armatore è consentita la rotazione sulle predelle unità senza la prevista annotazione di imbarco e sbarco. In tale caso è fatto obbligo all'armatore di comunicare, nello stesso giorno in cui avviene la predetta rotazione, all'autorità marittima competente la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna unità. (80)

Capo IV
Patenti nautiche
(81)


Art. 39
Patente nautica

1. La patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri é obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta:

2. Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore ai ventiquattro metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto.

3. Per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali é installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle indicate al comma 1, lettera b), é richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:

4. Si prescinde dai requisiti di età di cui al comma 3, per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole dì avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.

5. I motoscafi ad uso privato di cui al regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, sono equiparati, ai fini dell'abilitazione al comando, alle unità da diporto.

6. La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie:

6-bis. Le patenti nautiche di categoria A,, B e C possono presentare prescrizioni, anche relative alla durata della propria validità, conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse. Nelle patenti nautiche di Categoria D vi possono essere limitazioni relative alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifìche distanze dalla costa e alle condizioni meteomarine. Nelle stesse vi possono essere prescrizioni relative alla durata della validità, anche conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse, nonché all'utilizzo di specifici adattamenti. Le limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente nautica. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabiliti i requisiti psicofisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti psico-flsici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilità motoria e sensoriale. (84)

6·ter. Le patenti nautiche di Categoria A e B sono conseguite senza esami da:
6-quater. La patente nautica di Categoria A è conseguita senza esami dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice. La stessa patente può essere conseguita senza esami dal personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso dì abilitazione al comando di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice. (84)

6-quinquies. La facoltà di cui ai commi 6-ter e 6-quater è esercitata entro un anno dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici e morali previsti dal regolamento di attuazione al presente codice. (84)


Art. 39-bis (85)
Anagrafe nazionale delle patenti nautiche

1. Ai fini della sicurezza della navigazione e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti lo stato degli utenti e dei relativi mutamenti, è istituita, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 dello stesso codice, presso il Ministero della infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, l'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, che include le violazioni di norme.

2. Nell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 devono essere indicati per ogni intestatario di patente nautica:
3. L'anagrafe di cui al comma 1 è completamente informatizzata ed è popolata e aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporli, la navigazione, gli affari generali e il personale, forniti dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli Uffici della motorizzazione civile, dagli organi accertatori di cui al comma 4, lettera b) e c), dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati al Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporli, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e del trasporti.

4. L'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche è consentito:

5. Con il regolamento di attuazione del presente decreto è stabilita l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1, nonché l'accesso alla stessa e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui al comma 3.


Capo V
Responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto


Art. 40
Responsabilità civile

1. La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 3, é regolata dall'articolo 2054 del codice civile e si applica la prescrizione stabilita dall'articolo 2947, comma 2, dello stesso codice.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2054, comma 3, del codice civile il locatario dell'unità da diporto é responsabile in solido con il proprietario e, in caso di locazione finanziaria, l'utilizzatore dell'unità da diporto é responsabile in solido con il conducente in vece del proprietario.


Art. 41
Assicurazione obbligatoria

1. Le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (86) , e successive modificazioni si applicano alle unità da diporto come definite dall'articolo 3, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.

2. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità sulla quale vengono applicati.

3. L'articolo 125 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (87), si applica anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali.

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle unità da diporto utilizzate a fini commerciali di cui all'articolo 2 del presente codice, con l'obbligo di assicurazione della responsabilità per danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate. (88)


Titolo III
DISPOSIZIONI SPECIALI SUI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLE UNITA' DA DIPORTO E SULLA MEDIAZIONE

Capo I
Locazione di unità da diporto


Art. 42
Locazione e forma del contratto

1. La locazione di unità da diporto é il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato.

2. Con l'unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.

3. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto é redatto per iscritto a pena di nullità ed é tenuto a bordo in originale o copia conforme.

4. La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione é regolata dal comma 3.


Art. 43
Scadenza del contratto

1. Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s'intende rinnovato ancorché, spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione dell'unità da diporto.

2. Salvo diversa volontà delle parti, nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore per un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto di locazione, non si fa luogo a liquidazione di danni ma al locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, é dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.


Art. 44
Prescrizione

1. I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre dalla scadenza del contratto o, nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 43, dalla riconsegna dell'unità.


Art. 45
Obblighi del locatore

1. Il locatore é tenuto a consegnare l'unità da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.



Art. 46
Obblighi del conduttore

1. Il conduttore é tenuto ad usare l'unità da diporto secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformità alle finalità di diporto.

Capo II
Noleggio


Art. 47
Noleggio di unità da diporto

1. Il noleggio di unità da diporto é il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

2. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto é redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.


Art. 48
Obblighi del noleggiante

1. Il noleggiante é obbligato a mettere a disposizione l'unità da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.


Art. 49
Obblighi del noleggiatore

1. Nel noleggio di unità da diporto, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto.


Art. 49bis
Noleggio occasionale (2)

1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il proprietario persona fisica o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, (8) ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma 1 iscritte nei registri nazionali, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità. (89)

2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.
Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.

3. Ferme restando le previsioni di cui al presente titolo, l'effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche e comunque finalizzate alla semplificazione degli adempimenti (90), all'Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonchè all'Inps ed all'Inail, nel caso di impiego di personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2.
L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

3-bis. Il contratto di noleggio deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme. (91)

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 1, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni (9), sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio.
L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma.
Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonchè ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma.
La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal comma 3, primo periodo, preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime.

Capo lI-bis
Figure professionali per le unità da diporto (92)

Art. 49-ter (93)
Mediatore del diporto


1. E' istituita la figura professionale del mediatore del diporto.

2. E' mediatore del diporto colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, due o più parti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unità da diporto.

3. Il mediatore del diporto può svolgere esclusivamente l'attività indicata al comma 2 nonché, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n.135, e alla legge 8 agosto 1991, n. 264, le attività connesse o strumentali e svolge la propria attività professionale senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza, di rappresentanza o da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.

4. Il mediatore del diporto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto.

5. Dopo la conclusione del contratto per la quale ha prestato la propria opera, il mediatore del diporto può ricevere incarico dal cantiere costruttore o comunque da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto medesimo.

6. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 49-quater del presente codice, ai mediatori del diporto si applica la disciplina di cui agli articoli 1754 e seguenti del codice civile.



Art. 49-quater (93)
Attività del mediatore del diporto

1. L'attività di cui all'articolo 49-ter è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure, per i soggetti diversi dalle imprese, in una apposita sezione del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993. n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, assegnando ad essi la relativa qualifica con effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale.

3. Possono svolgere la professione del mediatore del diporto coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
  • a) cittadinanza dell'Unione europea;
  • b) età minima di 18 anni;
  • c) requisiti di onorabilità previsti per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;
  • d) avere assolto l'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • e) aver frequentato un apposito corso teorico-pratico e superato il relativo esame, salvo che per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;
  • f) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge;
  • g) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannali a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4. Il corso di cui al comma 3, lettera e), è organizzato annualmente dalle Regioni. L'iscrizione al corso è subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisuralo al costo sostenuto dalle Regioni per la gestione del corso.

5. L'ammontare del diritto di cui al comma 4 è stabilito ogni tre annil con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281.

6. Il mediatore del diporto di cui all'articolo 49-ter che si rende colpevole di violazioni delle norme di deontologia professionale ovvero delle norme di comportamento previste dal presente codice è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari disposte dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui è stata commessa la condotta:
  • a) ammonimento, che consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Esso è disposto quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni;
  • b) censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione;
  • c) sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio dell'attività professionale e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;
  • d) inibizione perpetua dell'attività, che impedisce in via definitiva lo svolgimento dell'attività professionale. L'inibizione perpetua è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la prosecuzione dell'attività professionale da parte dell'incolpato.
7. La sospensione, di cui al comma 6, lettera c), è disposta per una durata non superiore a 12 mesi.

8. La sospensione è obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi:

  • a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della polizza di assicurazione di cui al comma 4, lettera f) (rectius: comma 3, lett. f);
  • b) emissione del decreto di fermo di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale;
  • c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni,
  • d) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 13, lettera b);
  • e) assegnazione a una casa di Cura e di custodia di cui all'articolo 219 del codice penale;
  • f) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2), 3) del codice penale.
9. Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un mediatore del diporto la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale dell'attività fino alle sentenze che definiscono il grado di giudizio.

10. La sospensione obbligatoria di cui al comma 8 o cautelare di cui al comma 9 non è soggetta al limite di durata stabilito dal comma 7.

11. L'inibizione perpetua dell'attività può essere pronunciata a carico del mediatore del diporto che, con la propria condotta, ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria ed è obbligatoria nei seguenti casi:
  • a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata;
  • b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale;
  • c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
  • d) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
12. Le sanzioni di cui al comma 6 sono annotate ed iscritte per estratto nel REA. A detti provvedimenti accedono gli uffici del registro delle imprese nonché, neI rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati.

13. Con decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, i programmi del corso e i criteri per le prove di esame di cui al comma 3, lettera d), nonché nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi generali dell'attività amministrativa, le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 6 per le violazioni disposte dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui è stata commessa la violazione.


Art. 49-quinquies (93)
Istruttore di vela
1. E' istituita la figura professionale dell'istruttore di vela.

2. E' istruttore di vela colui che insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi dì persone, le tecniche della navigazione a vela in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di unità, in mare, nei laghi e nelle acque interne.

3. L'esercizio professionale dell'istruttore di vela è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3 è subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisuralo al costo sostenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la gestione del predetto elenco.

5. L 'ammontare del diritto di cui al comma 4 è stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Le entrate derivanti dalla riscossione dei diritti di cui al comma 5 affluiscono all'entrata del bilancio dello Staio per essere riassegnale, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della copertura delle spese sostenute per le attività di cui al comma 3.

7. L 'elenco di cui al comma 3 è pubblicato sui siti istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della Federazione italiana vela e della Lega navale italiana e dei Comuni nel cui territorio sono presenti centri velici.


Art. 49-sexies (93)
Elenco dell'istruttore di vela e condizioni dell'iscrizione

1. L'iscrizione va fatta nell'elenco nazionale dell'istruttore di vela di cui all'articolo 49-quinquies, comma 3. L'iscrizione abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica.

2. Possono ottenere l'iscrizione nel predetto elenco nazionale coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
  • a) cittadinanza dell'Unione europea;
  • b) età minima di 18 anni;
  • c) avere assolto l'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • d) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannali a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
  • e) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della Repubblica;
  • f) essere in possesso almeno di brevetto che abilita all'insegnamento delle tecniche di base della navigazione a vela, rilasciato dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana vela, o dalla Lega navale italiana, nel rispetto del sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi del Comitato olimpico nazionale italiano e del quadro europeo delle qualifiche - European Qualification Framework dell'Unione europea;
  • g) essere in possesso del certificato di idoneità psicofisica, sulla base dei requisiti previsti dalle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
  • h) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge.
3. L'iscrlzione negli elenchi ha efficacia per sei anni ed è rinnovata, previo accertamento ogni tre anni dell'idoneità psico-fisica di cui al comma 2, lettera g), e a seguito di frequenza di un corso di aggiornamento professionale, organizzato dalla Marina Militare, dalla Federazione Italiana vela, o dalla Lega navale italiana. L'iscrizione al corso è subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto per la gestione del citato corso. L'ammontare del diritto (è) stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporli e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli Enti di cui al primo periodo del presente comma.

4. L'istruttore di vela di cui all'articolo 49-quinquies, che si rende colpevole di violazioni delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dal presente codice è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari disposte dal Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui è stata commessa la condotta:
  • a) ammonimento, che consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Esso è disposto quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpalo non commetta aItre infrazioni;
  • b) censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione;
  • c) sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio dell'attività professionale e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;
  • d) radiazione, che impedisce in via definitiva lo svolgimento dell'attività professionale. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la prosecuzione dell'attività professionale da parte dell'incolpato.
5. La sospensione, di cui al comma 4, lettera c), è disposta per una durata non superiore a 12 mesi.

6. La sospensione è obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi:

  • a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della polizza di assicurazione di cui al comma 2, lettera h);
  • b) emissione del decreto di fermo di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale;
  • c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni,
  • d) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 1o, lettera b);
  • e) assegnazione a una casa di Cura e di custodia di cui all'articolo 219 del codice penale;
  • f) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2), 3) del codice penale.
7. Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un istruttore di vela il Capo del compartimento marittimo ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale dell'attività fino alla sentenza che definisce il grado di giudizio.

8. La sospensione obbligatoria di cui al comma 6 o cautelare di cui al comma 7 non è soggetta al limite di durata stabilito dal comma 5.

9. La radiazione può essere pronunciata a carico dell'istruttore di vela che, con la propria condotta, ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria ed è obbligatoria nei seguenti casi:
  • a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata;
  • b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale;
  • c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
  • d) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
10. Con decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabilite l'organizzazione, la disciplina, la tenuta, la vigilanza e i dati, nel rispetto delle regole e delle garanzie previste in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento al principio di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati trattati, relativi all'elenco nazionale dell'istruttore di vela, i programmi del corso, nonché nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi generali dell'attività amministrativa, le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 4 per le violazioni disposte dal Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui è stata commessa la violazione.


Capo II-ter (94)
Scuole nautiche e Centri di istruzione per la nautica

Art. 49-septies (95)
Scuole nautiche


1. Le scuole per l’educazione marinaresca, l’istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominate scuole nautiche.

2. Le scuole nautiche sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province o delle città metropolitane o delle province autonome di Trento di Bolzano del luogo in cui hanno la sede principale.

3. I compiti delle province delle città metropolitane oltre province autonoma di Trento e Bolzano in materia di segnalazione certificata di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche sono svolti sulla base di apposite direttive emanate con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Le persone fisiche o giuridiche le società ed enti possono presentare l’apposita segnalazione certificata di inizio attività per la gestione di una scuola nautica alla provincia città metropolitana o alle province autonome di Trento e Bolzano. Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali della scuola nautica, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti dell’autorità competente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l’esercizio dell’attività di scuola nautica per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, inorganico quali dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone di capitali, quali rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 6, ad eccezione della capacità finanziaria.

5. Gli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti apparati marittimi, possono presentare la dichiarazione di cui al comma 4 e sono soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca che emana apposite direttive nelle materie di cui al comma 4 e 14 ed effettua le verifiche di cui al comma 10.

6. La segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 4 può essere presentata dai soggetti che abbiano compiuto gli anni ventuno e siano in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e abbiano svolto attività di insegnamento di cui al comma 7 con almeno un’esperienza biennale, maturato negli ultimi cinque anni, fermo restando quanto previsto all’articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 dei docenti degli istituti tecnici di cui al comma 5. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.

7. Possono svolgere attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso della riabilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di titolo professionale di capitano del diporto di cui all’articolo 34-bis, gli ufficiali superiori del corpo dello Stato maggiore delle capitanerie di porto che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, coloro che hanno conseguito da almeno 10 anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite e i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 5. L’attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta dall’istruttore di vela di cui all’articolo 49-quinquies. Gli insegnanti non devono essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza ed essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

8. La segnalazione di cui al comma 4 non può essere presentata da coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

9. La scuola nautica deve svolgere l’attività di formazione dei candidati gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di una o più categorie previste, possedere un’adeguata attrezzatura tecnica didattica, disporre degli insegnanti di cui al comma 7, nonché di un’adeguata unità da diporto, secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.

10. Le province o le città metropolitane con le province autonome di Trento e Bolzano effettuano le verifiche del possesso dei requisiti prescritti da parte delle scuole nautiche con cadenza almeno triennale.

11. L’attività di scuola nautica è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
  • a) l’attività della scuola nautica non si svolge regolarmente;
  • b) il titolare non provvede alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non sono più in possesso dei requisiti di cui al comma 7;
  • c) sono stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.
12. L’attività della scuola nautica inibita quando:
  • a) sono venuti meno i requisiti morali del titolare e la capacità finanziaria;
  • b) viene meno l’attrezzatura tecnica con l’attrezzatura didattica oppure la disponibilità dell’adeguata unità da diporto di cui al comma 9;
  • c) sono stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.
13. Nel caso in cui una scuola nautica è gestita senza la dichiarazione di inizio attività requisiti prescritti, è prevista la chiusura della stessa e la cessazione della relativa attività, ordinate dalla provincia o dalle città metropolitane o dalle province autonome di Trento e Bolzano. Salva l’applicazione delle eventuali sanzioni penali previsti dalle disposizioni vigenti in caso di esercizio abusivo dell’attività, costituisce esercizio abusivo dell’attività di scuola nautica l’istruzione o la formazione per le patenti nautiche impartite in forma professionale o, comunque, a fine di lucro senza il rispetto delle dichiarazioni dei requisiti previsti. Chiunque esercita o concorre a esercitare abusivamente l’attività di scuola nautica è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 euro a 15.000 euro, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

14. Il ministro delle infrastrutture dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 10; le prescrizioni sui locali sull’arredamento didattico, anche al fine di consentire l’eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per il conseguimento della patente nautica.

15. Le scuole nautiche nonché centri d’istruzione per la nautica di cui all’articolo 49-octies esse presentano le domande di ammissione agli esami per i propri candidati presso l’autorità marittima o l’ufficio motorizzazione civile del ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella cui giurisdizione le medesime hanno la sede principale.

16. Le scuole nautiche possono richiedere all’autorità marittima all’ufficio motorizzazione civile del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non inferiori a 10, vengano svolti presso le loro sedi. Le spese di viaggio di missione per i componenti delle commissioni di esami sono a carico dei richiedenti.

17. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite le modalità per la segnalazione certificata di inizio attività, fermo restando quanto previsto dal comma 10.


Art. 49-octies (95)
Centri di Istruzione per la nautica

1. Le associazioni nautiche clienti a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformità a quanto previsto con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, assumono la denominazione di “centri d’istruzione per la nautica". Per i predetti enti non è richiesta la segnalazione certificata in materia di inizio attività di cui all’articolo 49-septies, comma 4.

2. Alla vigilanza amministrativa e tecnica sulle associazioni nautiche sugli enti di cui al comma 1 provvede il ministero delle infrastrutture dei trasporti.

3. I centri d’istruzione per la nautica devono svolgere l’attività di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di qualsiasi categoria, possedere un’adeguata attrezzatura tecnica didattica, disporre degli insegnanti di cui all’articolo 49-septies, comma 7, nonché di un’adeguata unità da diporto secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.

4. L’attività delle articolazioni dei centri d’istruzioni per la nautica è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

  • a) non si svolge regolarmente;
  • b) il rappresentante legale non provvede alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non sono più in possesso dei requisiti di cui all’articolo 49-septies, comma 7;
  • c) il rappresentante legale non ottempera alle disposizioni date dal direttore generale della direzione generale territoriale dei trasporti e dal capo del compartimento marittimo territorialmente competenti ai fini del regolare funzionamento del centro di istruzione.
5. L’esercizio delle articolazioni del centro di istruzione per la nautica evocato quando:
  • a) sono venuti meno i requisiti morali del rappresentante legale e la capacità finanziaria;
  • b) viene meno l’attrezzatura tecnica l’attrezzatura didattica della disponibilità dell’adeguata unità da diporto di cui al comma 3;
  • c) sono stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio;
  • d) l’istruzione e la formazione dei candidati per il conseguimento delle patenti nautiche è impartita a fine di lucro o al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo.
6. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del rappresentante legale, a quest’ultimo parimente revocata l’idoneità tecnica. L’interessato può conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca oppure a seguito di intervenuta riabilitazione.

7. Nel caso in cui l’articolazione del centro d’istruzione della nautica gestita senza i requisiti prescritti è prevista la chiusura dello stesso e la cessazione della relativa attività, ordinata dal capo del compartimento marittimo territorialmente competente.

8. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, le modalità di svolgimento delle verifiche da parte dei compartimenti marittimi; le prescrizioni sui locali e sull’arredamento didattico, anche al fine di consentire l’eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per il conseguimento della patente nautica.

9. Ai centri di istruzione per la nautica si applica l’articolo 49-septies, comma 16.


Capo II-quater (96)
Strutture dedicate alla nautica da diporto

Art. 49-nonies (97)
Disciplina del transito delle unità da diporto

1. I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, devono permanentemente riservare alle unità da diporto, a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano al rifugio, commisurate alle dimensioni delle unità da ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all’ormeggio e apprestamenti impiantistiche con prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione. I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all’unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L’ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano rifugio gratuito per un tempo non inferiore alle quattro ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle 9:00 alle 19:00 e per non più di tre ormeggi nell’arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi all’utilizzazione gratuita degli accosti in transito per il rifugio sono resi pubblici dal gestore dei porti e degli approdi turistici.

2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservata al transito è determinato nell’8% dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell’anno il numero dei posti barca stabilito come segue:
  • a) fino a 50 posti barca: due;
  • b) fino a 100 posti barca: tre;
  • c)i fino a 150 posti barca: cinque;
  • d) fino a 250 posti barca: dieci;
  • e) da 251 a 500 posti barca: quindici;
  • f) da 501 a 750 posti barca: venti;
  • g) oltre 750 posti barca: venticinque.
3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito destinato alle unità da diporto, vela o a motore, condotte da persone diversamente abili o con persone diversamente abili a bordo è determinato nell’1% dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell’anno il numero dei posti barca stabilito come segue:
  • a) fino a 80 posti barca: uno;
  • b) fino a 150 posti barca: due;
  • c) fino a 300 posti barca: tre;
  • d) da 300 a 400 posti barca: quattro;
  • e) da 400 a 700 posti barca: sei;
  • f) oltre 700 posti barca: otto.
4. Per la finalità di cui al comma 3 è scelta di preferenza un’area che risulta di comodo accesso è collocata la minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica. Il posto di ormeggio deve essere riconoscibile mediante la sua delimitazione con strisce gialle dipinte e mediante il simbolo identificativo della destinazione dell’area e deve prevedere una banchina d’accesso con altezza massima di cinquanta centimetri rispetto al livello dell’acqua. In alternativa è possibile l’utilizzo di un idoneo sistema di pontili galleggianti, collegati a terra, che consentano comodo accesso e uso.

5. La persona diversamente abile che conduce la unità da diporto o la persona che conduce una unità da diporto con disabile a bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell’attracco di cui al comma 3, deve comunicare al concessionario che gestisce l’ormeggio, via radio o via telefono, la data e l’orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo. In caso di beni del demanio marittimo non in concessione la citata comunicazione fatta dall’autorità marittima competente.

6. Il posto di attracco riservato ai diversamente abili, quando non è impegnato a tale fine, può essere occupato da altre unità, con l’esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persone diversamente abile o con persona diversamente abile a bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto previsto al comma 5, dovrà essere immediatamente liberato.

7. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al comma tre è consentito, qualora non già occupato da altre unità con persona diversamente abile, per un giorno e una notte. Nel caso in cui le condizioni meteorologiche non consentano di prendere la navigazione, l’autorità marittima può autorizzare il prolungamento dello stazionamento.

8. Le richieste le prenotazioni degli accosti di cui ai commi 2 e 3 sono annotati in un registro, numerato siglato in ogni singola pagina dall’autorità marittima territorialmente competente.

9. In occasione di manifestazioni sportive mostre, i posti di ormeggio riservati al transito possono essere utilizzate dalle unità partecipanti alle gare presentate per l’esposizione.

10. Negli altri beni del demanio marittimo non in regime di concessione destinati alla navigazione e al trasporto marittimo, con ordinanza del capo del circondario marittimo competente è disciplinata la riserva per gli accosti alle unità da diporto in transito o che approdano per rifugio. Con la medesima ordinanza, al fine di garantire la sicurezza portuale della navigazione, sono altresì individuati sistemi di regolazione degli accessi alle isole minori da parte dei passeggeri nelle unità da diporto adibite a noleggio e trasporto passeggeri.

11. Il capo del circondario marittimo, con riferimento alla compatibilità delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, con gli interessi marittimi con la sicurezza della navigazione esprime il parere di competenza.

12. Nelle acque interne, nei laghi, nei parchi e nelle riserve od oasi naturali attraversati da corsi d’acqua o che comprendano bacini normalmente fruiti dall’utenza turistica mediante piccole imbarcazioni, l’autorità o l’ente competente, con proprio atto determina le modalità attuative e operative degli accosti alle unità da diporto, a vela o a motore, in transito o che approdano per rifugio, nonché dei punti di imbarco di transito idonee alla comoda fruizione da parte delle persone diversamente abili. Le tariffe relative all’utilizzazione degli accosti in transito o per rifugio sono rese pubbliche dal gestore dei punti di costo di imbarco.

13. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo si applicano le sanzioni amministrative previste dal codice della navigazione in materia di uso del demanio marittimo.


Art. 49-decies (97)
Campi di ormeggio attrezzati


1. Gli enti gestori delle aree marittime protette, nel rispetto delle norme vigenti in materia di demanio marittimo, possono istituire campi boa e campi di ormeggio attrezzati, anche con l’impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C) per le unità da diporto autorizzate alla navigazione in tali zone, ai sensi del regolamento di organizzazione dell’area marina protetta. I progetti di installazione dei citati campi sono sottoposti, previo nullaosta del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del mare, al parere vincolante dell’ufficio circondariale marittimo competente per territorio. Nell’ambito dei campi boa e dei campi di ormeggio una quota pari al 15% degli ormeggi e riservata alle unità a vela.

2. Allo scopo di tutelare l’ecosistema, nell’ambito dei campi boa e di ormeggio di cui al comma 1 è vietato l’ancoraggio al fondale. I campi boa e i campi di ormeggio sono finalizzati al perseguimento delle seguenti finalità:
  • a) contenimento dei fenomeni di aratura e danneggiamento dei fondali derivanti dall’ancoraggio delle unità da diporto;
  • b) erogazione di un numero limitato e annualmente programmato di permessi di stazionamento nell’area marina;
  • c) garanzia della trasparenza dei criteri di accesso ai campi boa e di ormeggio, attraverso idonee forme di pubblicità degli stessi e di prenotazione non onerosa anche per via telematica.
3. Gli enti gestori che istituiscono i campi boa e di ormeggio di cui al comma 1 definiscono tariffe orarie e giornalieri di stazionamento negli stessi, anche in relazione all’attivazione combinata di servizi aggiuntivi esclusivamente nel settore della nautica da diporto, per la cui applicazione acquisiscono il nulla osta del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. I proventi riscossi ai sensi del comma 3 dagli enti gestori sono destinati al recupero delle spese di allestimento e manutenzione dei campi boa e di ormeggio, a interventi volti a incrementare la protezione ambientale dell’area marina protetta.

5. Nell’allestimento dei campi boa e di ormeggio gli enti gestori sono tenuti all’individuazione di sistemi compatibili con le caratteristiche dei fondali, a basso impatto ambientale paesaggistico, con il minimo ingombro sul fondale, opportunamente dimensionati in relazione alla tipologia e alla dimensione delle unità per le quali viene effettuato l’ormeggio.

6. Gli enti gestori possono allestire sistemi tecnologicamente avanzati per il monitoraggio remoto degli ormeggi e delle strutture a terra, al fine di verificarne costantemente il corretto posizionamento e funzionamento.

7. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione, i campi boa e di ormeggio sono segnalati in mare sulla base delle prescrizioni del competente comando zona fari e la posizione le caratteristiche degli stessi devono essere comunicate dagli enti gestori all’ufficio circondariale marittimo competente per il successivo inoltro all’Istituto geografico della marina militare.


Art. 49-undecies (97)
Assistenza e traino per Imbarcazioni e natanti in mare


1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nella navigazione e di prevenire l'inquinamento in mare, è istituito il servizio di assistenza e traino per le imbarcazioni e natanti da diporto.

2. Il servizio di cui al comma 1 è svolto da soggetti privati, singoli o associati, dalle cooperative e gruppi ormeggiatori di cui all’articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa sottoscrizione di una polizza assicurativa che copre i rischi derivanti dall’attività e comunicazione alla capitaneria di porto competente per le attività di cui all’articolo 68 del codice della navigazione. La citata comunicazione consente agli operatori di intervenire per l’assistenza alle imbarcazioni da diporto fino alla lunghezza di metri 24.

3. Nel caso in cui sussista un pericolo attuale o presumibile per l’incolumità delle persone a bordo, o vi è la presenza la possibilità di un inquinamento, è fatto obbligo anche l’operatore chiamato per l’assistenza di contattare immediatamente l’autorità marittima.

4. Le attività comprese nell’ambito del servizio di assistenza sono le seguenti:
  • a) riparazioni meccaniche, idraulici ed elettriche, nonché all’attrezzatura velica;
  • b) consegna di pezzi di ricambio le forniture di bordo in genere;
  • c) interventi di ausilio alla navigazione quali disincaglio, scioglimento delle eliche, riavvio dei motori, ricarica delle batterie;
  • d) le altre attività che consentono di risolvere sul posto i problemi tecnici di varia natura che impediscono la normale navigazione.
5. È consentito il traino fino alla struttura per la nautica da diporto più idonea tecnicamente ad accogliere l’unità nel caso di impossibilità di risolvere il problema sul posto, laddove tale attività non comporta alcun pericolo per la sicurezza della navigazione. È fatto obbligo agli operatori di cui al comma 2 di comunicare tempestivamente al rientro presso la struttura per la nautica da diporto individuata le attività di cui ai commi 4 e 5 all’autorità marittima territorialmente competente.

6. Le spesa sostenuta per le attività di cui al comma 4, sono interamente a carico dei soggetti richiedenti.

7. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabiliti i criteri e le modalità di svolgimento del servizio, i requisiti tecnico-professionali degli operatori che svolgono il servizio e i requisiti dell’imbarcazione utilizzata per il servizio.

Titolo IV

EDUCAZIONE MARINARESCA (98)


Art. 52 (99)
Giornata del mare e cultura marina

1. La Repubblica riconosce il giorno 11 aprile di ogni anno quale “giornata del mare�? presso istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di sviluppare la cultura del male inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.

2. La giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949 n. 260.
3. In occasione della giornata di cui al comma 1 istituti scolastici di ogni ordine e grado possono promuovere nell’ambito della propria autonomia e competenza, senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare.

4. Per l’attuazione delle iniziative di cui al comma 3, il ministro dell’istruzione dell’Università e della ricerca, sentiti i ministri degli esteri e della cooperazione internazionale, dell’ambiente e della tutela del territorio del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché il comitato olimpico nazionale italiano, impartisce le opportune direttive.

5. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico legato al mare in particolare ponendo in rilievo il contributo del mare allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio nazionale nonché al fine di preservare le tradizioni marinaresche della comunità italiana, anche all’estero, possono essere organizzate manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, nonché iniziative finalizzate alla costruzione dell’opinione pubblica e nelle giovani generazioni della cultura e conoscenza del mare.

6. Nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e delle prerogative costituzionali delle regioni, può essere inserito nei piani formativi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado l’insegnamento della cultura del mare dell’educazione marinara. L’insegnamento è impartito dai docenti delle scuole pubbliche e private in possesso di specifiche competenze e da docenti specialistici nel caso in cui non è possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti d’istituto.

7. Gli insegnamenti di cui al comma 6 possono essere realizzati tramite specifici progetti formativi con il Corpo delle capitanerie di porto, Coni, Federazione italiana vela, Lega navale italiana, associazioni nazionale di categoria, nonché attraverso gli istituti tecnici-settore tecnologico, indirizzo trasporti logistica.

8. Le iniziative previste dal presente articolo sono organizzate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente comunque senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica.

Titolo V
NORME SANZIONATORIE
Illeciti amministrativi


Art. 53 (100)
Violazioni commesse con unità da diporto

1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di unità da diporto senza la prescritta abilitazione, perché non conseguita revocata o non convalidata per mancanza dei requisiti ovvero sospeso ritirata, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.755 euro a 11.017 euro. La sanzione raddoppiata nel caso di comando condotta di una nave da diporto.

2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un’unità da diporto con la prescritta abilitazione scaduta di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a 1377 euro. L’organo accertatore provvede al ritiro della patente nautica scaduta.

3. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un’unità da diporto che non è in regola con quanto stabilito dall’articolo 17 in materia di trascrizione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chiunque nell’utilizzo di un’unità da diporto non osserva una disposizione di legge di regolamento, un provvedimento legalmente emanato dall’autorità competenti in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale, ivi comprese le lagune, nelle acque interne e dei porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a 1.377 euro. Se il fatto è commesso con l’impiego di un natante da diporto la sanzione ridotta alla metà.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque assume o ritiene la condotta ovvero la direzione nautica di una imbarcazione o di un natante da diporto, per i quali la potenza del motore installato e ambito di navigazione non è richiesta la patente nautica, senza i prescritti requisiti di età di cui all’articolo 39 del presente codice è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro a 665 euro.

6. Chiunque nell’utilizzo di un’unità da diporto supera i limiti di velocità previsti per la navigazione negli specchi d’acqua portuali, nei pressi di campi boa, di spiagge di lividi, nei corridoi destinati al lancio all’atterraggio nelle vicinanze di imbarcazioni alla fonda è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 414 euro a 2.066 euro. La determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono utilizzate apparecchiature debitamente omologate le cui caratteristiche sono stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice.

7. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non osserva una disposizione del presente codice, del regolamento di attuazione dello stesso un provvedimento emanato dall’autorità competente in base al presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro a 665 euro.

8. In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, l’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria è obbligato in solido con l’autore delle violazioni al pagamento della somma da questi dovuta se non prova che la navigazione è avvenuta contro la sua volontà.

9. La patente nautica è sospesa, da uno a tre mesi, per:
  • a) chiunque commette le violazioni di cui al comma 6;
  • b) chiunque nell’utilizzo di un’unità da diporto si mantiene una distanza inferiore ai 100 metri dal segnale di posizionamento del subacqueo;
  • c) chiunque nell’utilizzo di un’unità da diporto come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo ricreativo non ha a bordo i previsti mezzi di salvataggio o le dotazioni di sicurezza o la persona abilitata al primo soccorso subacqueo.
10. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 9 sono reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione, la patente nautica e revocata.


Art. 53-bis (101)
Conduzione di unità da diporto sotto l’influenza dell’alcol

1. È vietato assumere ritenere il comando la condotta ovvero la direzione nautica di un’unità di diporto in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque assuma ritiene il comando la condotta ovvero la direzione nautica di un’unità di diporto in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca reato:

  • a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.755 euro a 11.017 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da tre a sei mesi;
  • b) con la sanzione amministrativa da 3000 euro a 12.500 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da sei mesi a un anno;
  • c) con la sanzione amministrativa da 5000 euro a 15.000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 g per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica è sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono raddoppiate ed è disposto il sequestro, salvo che l’unità appartenga a persona estranea all’illecito, nel caso in cui che assuma ritiene comando la condotta ovvero la direzione nautica di unità da diporto è stato di ebbrezza provoca un sinistro marittimo. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. Per chiunque provoca un sinistro marittimo la patente nautica sempre revocata nel caso in cui è stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 g per litro (g/l).

4. Salvo che sia disposto il sequestro ai sensi del comma 3, l’unità, qualora non possa essere condotta da altra persona idonea, può essere fatta trainare fino al luogo indicato dall’interessato fino alla più vicina struttura dedicata per la nautica da diporto e lasciata in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il traino sono interamente a carico del trasgressore.

5. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate da 1/3 alla metà quando la violazione è commessa dopo le 22:00 e prima delle 7:00.

6. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 7, gli organi accertatori, secondo le direttive fornite dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal ministro della salute, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre conduttori delle unità da diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o altrove, anche attraverso apparecchi portatili.

7. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 6 hanno dato esito positivo o in ogni caso di sinistro marittimo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conduttore dell’unità del porto si trova in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati con decreto del ministro delle strutture dei trasporti, di concerto con i ministri dell’interno, della giustizia e della salute, sentito il consiglio superiore di sanità, previa acquisizione del parere del garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e senza nuovi a maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Qualora non sia possibile effettuare l’accertamento di cui al comma 7 o il conduttore rifiuti di sottoporsi allo stesso, gli agenti accertatori, fatto di salvi ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conduttore presso le strutture sanitarie delle amministrazioni presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate comunque a tali fini equiparate, per l’accertamento del tasso alcolemico. Le medesime disposizioni si applicano in caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le attività di accertamento di soccorso. In tal caso, le strutture sanitarie, su richiesta degli organi accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore di unità da diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto alle cure mediche, nonché rilasciano gli organi accertatori la relativa certificazione, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. E del referto sanitario in caso di cure mediche deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo accertatori che ha proceduto agli accertamenti, all’autorità competente che hai lasciato la patente nautica per gli eventuali provvedimenti di competenza.

9. Qualora gli accertamenti di cui ai commi 6 e 7 hanno dato esito positivo, gli organi accertatori possono disporre ritiro della patente nautica per un periodo non superiore ai 10 giorni. La patente nautica può essere ritirata anche nel caso in cui l’esito degli accertamenti di cui al comma 8 non è immediatamente disponibile. La patente nautica ritirata e depositata presso l’ufficio comando da cui dipende l’organo accertatori.

10. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 7 o 8 risulta un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 g per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 6, 7 o 8, il conduttore dell’unità da diporto è punito con la sanzione di cui al comma 2, lettera c), primo periodo.

12. Alla sanzione per la violazione di cui al comma 2, lettera c), consegue in ogni caso il sequestro dell’unità salvo che la stessa appartenga a persona estranea alla violazione. Con provvedimento dell’autorità competente che ha disposto la sospensione della patente nautica è ordinato che il conduttore dell’unità da diporto si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni di cui al comma 13.

13. Con il provvedimento con il quale disposta la sospensione della patente nautica, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, l’autorità competente che ha rilasciato la patente nautica ordina che il conduttore dell’unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, qui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di 60 giorni.



Art. 53-ter (102)
Conduzione di unità da diporto sotto l’influenza dell’alcol per soggetti di età inferiore ai 21 anni e per coloro che conducono un’unità da diporto utilizzata a fini commerciali.

1. È vietato assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un unità da diporto dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per:
  • a) i soggetti di entità inferiore ad anni 21;
  • b) coloro che utilizzano unità da diporto a fini commerciali di cui all’articolo 2, comma 1, del presente codice.
2. I soggetti di cui al comma 1 che assumono ritengono al comando la condotta, direzione nautica di un’unità da diporto dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste sono puniti con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 g per litro (g/l). Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provocano sinistro marittimo, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate ed è disposto il sequestro, salvo che l’unità appartenga a persone estranee all’illecito.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, ove incorrono negli illeciti di cui all’articolo 53-bis, comma 2, lettera a), le sanzioni previste sono aumentati di un terzo; ove incorrono negli illeciti di cui all’articolo 53-bis, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni previste sono aumentate da un terzo alla metà.

4. La patente nautica è sempre revocata, qualora sia stato accertato un valore corrispondente un tasso alcolemico superiore a 1,5 g per litro (g/l), per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, ovvero in caso di reiterazione nel biennio per i soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma.

5. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 53-bis, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 13. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 6, 7 e 8 dell’articolo 53-bis, il conduttore dell’unità da diporto è soggetto alle sanzioni previste dal comma 2, lettera c) nel medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. All’accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio.



Art. 53-quater (103)
Conduzione di unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope é punito, ove il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa da 2755 euro a 11017 euro. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. Per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 53-ter, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. La patente nautica é sempre revocata quando la violazione é commessa da uno dei conduttori di cui alla lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 53-ter, ovvero in caso di reiterazione nel biennio.

2. Se il conduttore di unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica provoca un sinistro marittimo, le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate ed é disposto il sequestro dell'unità, salvo che l'unità appartenga a persona estranea all'illecito.

3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà quando la violazione é commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

4. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 6, gli organi accertatori, secondo le direttive fornite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro della salute, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conduttori delle unità da diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

5. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 4 hanno dato esito positivo, ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conduttore dell'unità da diporto si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conduttore, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, può essere sottoposto ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle amministrazioni competenti previsto dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.

6. Nei casi previsti dal comma 5, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle amministrazioni ovvero qualora il conduttore rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti accertatori, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conduttore presso le strutture sanitarie delle amministrazioni o presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque
a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le attività di accertamento e di soccorso.

7. Le strutture sanitarie di cui al comma 6, su richiesta degli organi accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore di unità da diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto alle cure mediche, ai fini indicati al comma 6. Gli accertamenti possono riguardare anche il tasso alcolemico così come previsto negli articoli 53-bis e 53-ter del presente codice.

8. Le strutture sanitarie di cui al comma 6 rilasciano agli organi accertatori la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo accertatore che ha proceduto agli accertamenti, all'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica per gli eventuali provvedimenti di competenza.

9. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 5, 6, 7 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 4 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conduttore si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi accertatori possono disporre il ritiro della patente nautica fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. La patente nautica é ritirata ed é depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

10. L'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 5, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 6, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, ordina che il conduttore dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di novanta giorni e dispone la sospensione in via cautelare della patente nautica fino all'esito della visita medica.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 4, 5 e 6, il conduttore dell'unità da diporto é soggetto alla sanzione di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettera c). Con il provvedimento con il quale é disposta la sospensione della patente nautica, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, l'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica ordina che il conduttore dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.




Art. 53-quinquies (104)
Sospensione della licenza di navigazione e ritiro della dichiarazione di potenza

1. La sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione da quindici a sessanta giorni, qualora il trasgressore sia il proprietario o l'armatore o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, si applica:
2. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 é riportato sulla licenza di navigazione.

3. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse mediante utilizzo di un natante da diporto, si procede al ritiro della dichiarazione di potenza o del documento equivalente da parte dell'organo accertatore per un periodo di tempo da quindici a sessanta giorni.

4. In caso di navigazione con licenza di navigazione sospesa o senza la dichiarazione di potenza o documento equivalente in quanto ritirati, é disposto il sequestro cautelare amministrativo dell'unità da diporto, di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.


Art. 54. (105)
Abusivo utilizzo della autorizzazione alla navigazione temporanea


1. Chiunque utilizza l'autorizzazione alla navigazione temporanea per navigare fuori dei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro.



Art. 55. (106)
Esercizio abusivo delle attività commerciali con unità da diporto

1. Chiunque esercita le attività di cui all'articolo 2, comma 1, del presente codice senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo ovvero utilizza unità da diporto per attività diverse da quelle cui sono adibite o esercita con unità da diporto le attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui agli articoli da 396 a 418 del codice della navigazione, é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2775 euro a 11017 euro.

2. Alla stessa sanzione é soggetto chiunque non presenta la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 4.

3. Nel caso di impiego di unità da diporto per le attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui al comma 1, la patente nautica é sospesa da uno a tre mesi e, se la violazione é reiterata nel biennio, la patente nautica é revocata.



Art. 55-bis. (107)
Sanzioni per danno ambientale

1. Le sanzioni di cui agli articoli 53, 53-bis, 53-ter, 53-quater, 54 e 55 sono aumentate da un terzo alla metà nel caso in cui dalle violazioni ivi previste é derivato danno o pericolo di danno all'ambiente, salvo che il fatto costituisca reato.

2. In caso di danno o pericolo di danno all'ambiente é sempre disposta la revoca della patente nautica, e, nei casi di maggiore gravità, é disposto il sequestro dell'unità da diporto.



Art. 57
Rapporto delle violazioni

1. Per gli illeciti amministrativi di cui al presente codice in materia di navigazione marittima, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di porto.

2. Per gli illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di Porto ed emettono l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle competenti Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico, le quali in qualità di Autorità di vigilanza, possono disporre attività ispettive supplementari. Il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, anche in caso di pagamento in misura ridotta, trasmette copia dei verbali redatti alle predette Direzioni generali. (13)

2. Ove si tratti di illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto, l'autorità competente emette l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, che possono disporre indagini supplementari.



Art. 57bis
Vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Inquinamento acustico (7)


1. Le regioni disciplinano, con proprio provvedimento, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in mare durante la stagione balneare, tenendo in maggiore considerazione le aree interessate da intenso traffico diportistico, allo scopo di prevenire la realizzazione di sinistri dovuti all'abuso di tali bevande.

2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 è disciplinato l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione balneare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico.

2-bis. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sul rispetto dei provvedimenti regionali di cui ai commi 1 e 2, irrogando le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti. (108)


Art. 57-ter. (109)
Disposizioni procedurali e pagamento in misura ridotta

1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che a una determinata violazione consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, é ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o, se questa non vi é stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

3. La somma di cui al comma 2 é ridotta del 30 per cento se il pagamento é effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento con il richiamo delle norme sui versamenti.

4. La riduzione di cui al comma 3 non si applica alle violazioni del presente codice per cui é previsto il sequestro dell'unità da diporto o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente nautica, nonché quando il trasgressore si é rifiutato di esibire la patente nautica, ove prevista, o qualsiasi altro documento che, ai sensi della normativa vigente, deve avere a bordo.


Titolo VI
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI, TRANSITORIE E FINALI


Art. 58
Durata dei procedimenti

1. I procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta.

1-bis. Il termine di cui al comma 1 é ridotto a sette giorni in caso di richiesta di estratto dai registri o copie di documenti. (110)

2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al procedimento di rilascio del certificato limitato di radiotelefonista per l'uso di apparati radiotelefonici installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a 60 watts, di cui all'articolo 2-bis del decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 21 novembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 23 febbraio 1957, n. 50, e successive modificazioni, qualora il predetto certificato riguardi l'uso di apparati installati a bordo di unità da diporto.



Art. 59. (111)
Arrivi e partenze delle unità da diporto e delle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172

1. Le unità da diporto di qualsiasi bandiera, se non adibite ad attività commerciale, sono esenti dall'obbligo di presentazione della nota di informazioni all'autorità marittima all'arrivo in porto e dal rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto stesso.

2. Alle unità da diporto battenti bandiera dell'Unione europea adibite ad attività commerciale e alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

3. Le unità da diporto battenti bandiera di Stati non appartenenti all'Unione europea adibite ad attività commerciale sono tenute a espletare le formalità di arrivo presso l'autorità marittima del primo porto di approdo nazionale con rilascio delle spedizioni per mare aventi validità di un anno, nonché a espletare le formalità di partenza quando lasciano l'ultimo porto nazionale con rilascio delle spedizioni per l'estero. Le formalità possono essere espletate per via telematica anche tramite il locale raccomandatario marittimo, il quale inoltra alla competente autorità la lista dei componenti l'equipaggio e la lista dei passeggeri sottoscritta dal comandante.



Art. 60
Denuncia di evento straordinario

1. Se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono verificati eventi straordinari relativi all'unità da diporto o alle persone a bordo, il comandante dell'unità da diporto deve farne denuncia all'autorità marittima o consolare entro tre giorni dall'arrivo in porto con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. In caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumità fisica di persone o l'integrità ambientale (112) , il termine di cui al comma 1 é ridotto a ventiquattro ore.

3. Le autorità di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause.



Art. 61
Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali

1. In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unità da diporto non adibite ad uso commerciale, ove dal fatto non derivi l'apertura di un procedimento penale, l'inchiesta formale di cui all'articolo 579 del codice della navigazione é disposta soltanto ad istanza degli interessati.



Art. 62
Iscrizione di unità da diporto destinate esclusivamente alla navigazione nelle acque interne

1. I proprietari di imbarcazioni da diporto non iscritte o cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto in quanto destinate alla sola navigazione nelle acque interne, devono provvedere all'iscrizione delle proprie unità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. A tal fine, qualora l'interessato non sia in possesso di uno dei titoli di proprietà, può essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, comprensiva dell'attestazione che l'unità ha navigato esclusivamente in acque interne.

2. Per l'iscrizione delle imbarcazioni da diporto di cui al comma 1 la documentazione tecnica può essere sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, qualora l'unità sia stata immessa in commercio o messa in servizio in uno degli Stati membri dell'area economica europea prima del 16 giugno 1998.

3. Le imbarcazioni da diporto di cui al comma 1, già iscritte e cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto, possono essere nuovamente iscritte presso lo stesso ufficio sulla base della documentazione di proprietà e tecnica agli atti del predetto ufficio. L'ufficio di iscrizione può disporre, a spese dell'interessato, una visita di ricognizione dell'unità da parte di un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.



Art. 63
Tariffe per prestazioni e servizi

1. Alle procedure relative all'attestazione di conformità delle unità da diporto e dei loro componenti e a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformità, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

1-bis. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1, erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (113)

2. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1 e 1-bis (114), da richiedere agli organi competenti, gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella A contenuta nell'allegato XVI, nonché dei tributi speciali previsti dalla tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come sostituita dall'allegato 1 alla legge 6 agosto 1991, n. 255.
Conseguentemente le tariffe di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche, si applicano relativamente alle prestazioni ed ai servizi diversi da quelli riguardanti la nautica da diporto.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli importi dei diritti e dei compensi di cui ai commi 1-bis e 2 (115) sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti.

3-bis. Gli introiti derivanti dai diritti previsti dal comma 1-bis affluiscono a un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE). (116)

4. Gli introiti derivanti dai diritti e compensi previsti nella tabella A contenuta nell'allegato XVI, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, fino al limite del venticinque per cento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi da definire, nei limiti delle predette risorse, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.



Art. 64
Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche

1. L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche é subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure.

2. L'ammontare del predetto diritto é stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.



Art. 65
Regolamento di attuazione

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate:

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regolamentari vigenti.



Art. 66
Disposizioni abrogative

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogate le seguenti disposizioni:

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono abrogati i commi dall'1 al 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice é soppresso il n. 4 dell'allegato 1 alla legge 8 marzo 1999, n. 50.


Art. 67
Disposizioni transitorie e finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


ALLEGATI

Allegato I(12) | Allegato II | Allegato III(12) | Allegato IV (12) | Allegato V(12) | Allegato VI(12) | Allegato VII (12) | Allegato VIII | Allegato IX (12) | Allegato X (12) | Allegato XI (12) | Allegato XII (12) | Allegato XIII (12) | Allegato XIV (12) | Allegato XV (12) | Allegato XVI

n.b.: le note 1, da 3 a 7, 10, 11 e 13 (qui omesse) si riferivano ad articoli del codice ora definitivamente abrogati (artt. da 5 a 13, 33, 56) del testo originale del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cui si rinvia chi volesse esaminarli.

(2) Articolo aggiunto dall'art. 59ter del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita' (in G.U. n.19 del 24-1-2012 - Suppl. Ordinario n. 18) convertito con modifiche dalla l. 24 marzo 2012, n. 27.torna

(8) Parte in corsivo aggiunta dall'allegato alla l. 9 agosto 2013, n. 98, Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (GU n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63). torna

(9) Parte in corsivo aggiunta dall'art. 23, comma 1 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (GU n.144 del 21-6-2013 - Suppl. Ordinario n. 50) e successivamente modificata in sede di conversione con l'aumento del termine sino a 42 giorni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (GU n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63). torna

(12) Allegato abrogato dall'art. 46 del d. lgs. 11 gennaio 2016, n. 5, Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.

(14) Comma così sostituito dall'art. 1, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(15) Comma aggiunto dall'art. 1, punto b) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(16) Rubrica e parti del testo in corsivo come risultanti dalle modifiche apportate dall'art. 2 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(17) Articolo così sostituito dall'art. 3 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(18) Comma aggiunto dall'art. 4 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(19) Testo dell'articolo come risultante dall'inserzione delle parti in corsivo operata dall'art. 5 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(20) Articolo inserito dall'art. 6 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(21) Comma così risultante per le modifiche apportate dall'art. 7, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(22) Comma aggiunto dall'art. 7, punto b) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(23) Parti in corsivo sostituite o aggiunte dall'art. 8 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(24) Comma così risultante per le modifiche apportate dall'art. 9, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(25) Comma aggiunto dall'art. 9, punto b) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(26) Rubrica così sostituita dall'art. 10, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(27) Comma così sostituito dall'art. 10, punto b) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(28) Comma così risultante per le modifiche apportate dall'art. 10, punto c) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(29) Comma così sostituito dall'art. 10, punto d) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(30) Comma così risultante per le modifiche apportate dall'art. 10, punto e) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(31) Comma aggiunto dall'art. 10, punto f) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(32) Rubrica così sostituita dall'art. 11, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(33) Comma così sostituito dall'art. 11, punto b) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(34) Comma aggiunto dall'art. 11, punto c) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(35) Parte in corsivo risultante dallemodifiche apportate dall'art. 11, punto d) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(36) Rubrica così modificata dall''art. 12, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(37) Comma così modificato dall''art. 12, punto c) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(38) Comma così modificato dall''art. 12, punto d) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(39) Testo così modificato dall''art. 13, punto c) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(40) Testo così modificato dall''art. 13, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(41) Comma così modificato dall''art. 13, punto b) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(42) Comma così modificato dall''art. 14, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(43) Comma così modificato dall''art. 14, punto b) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(44) Comma così modificato dall''art. 14, punto c) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(45) Comma così modificato dall''art. 14, punto d) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(46) Comma così modificato dall''art. 15, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(47) Comma così modificato dall''art. 15, punto b) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(48) Articolo inserito dall''art. 16 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(49) Rubrica così modificata dall''art. 17, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(50) Testo risultante dalle modifiche apportate dall''art. 17, punto b) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(51) Comma inserito dall''art. 17, punto c) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(52) Testo risultante dalle modifiche apportate dall''art. 17, punto d) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(53) Testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 17, punto e) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(54) Rubrica così modificata dall''art. 18, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(55) Testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 18, punto b) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(56) Comma inserito dall'art. 18, punto c) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(57) Articolo inserito dall'art. 19, del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(58) Testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 20, punto a), del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(59) Testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 20, punto b), del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(60) Testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 20, punto c), del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(61) Testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 20, punto d), del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(62) Ultima frase aggiunta dall'art. 20, punto e), del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(63) Comma aggiunto dall'art. 20, punto f), del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(64) Testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 21 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(65) Rubrica modificata dall'art. 22, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(66) Testo così modificato dall'art. 22, punto b) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(67) Testo così modificato dall'art. 22, punto c) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(68) Rubrica modificata dall'art. 22, punto d) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(69) Comma aggiunto dall'art. 22, punto e) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(70) Testo così modificato dall''art. 23 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(71) Testo così modificato dall'art. 24, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(72) Testo così modificato dall'art. 24, punto b) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(73) Periodo aggiunto dall'art. 24, punto c) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(74) Comma aggiunto dall'art. 24, punto d) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(75) Periodo aggiunto dall'art. 24, punto e) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(76) Comma aggiunto dall'art. 24, punto f) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(77) Testo risultante dalle modifica apportate dall''art. 25, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(78) Articolo inserito dall'art. 27 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(79) Testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 28, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(80) Comma inserito dall'art. 28, punto b) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(81) Rubrica così modificata dall'art. 29, punto 1) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(82) Lettera così modificata dall'art. 29, punto 2, lett. a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. In base al disposto dell'art. 4, punto 3 del d.l. 25 luglio 2018, n. 91 convertito con modifiche dalla l. 21 settembre 2018, n. 108, Le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), relative all'obbligatorietà della patente nautica per la conduzione di unita' aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019. torna

(83) Comma così modificato dall'art. 29, punto 2, lett. b) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(84) Comma aggiunto dall'art. 29, punto 2, lett. c) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(85) Articolo inserito dall'art. 30 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(86) Testo coì modificato dall'art. 31, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(87) Testo così modificato dall'art. 31, punto b) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(88) Comma inserito dall'art. 31, punto c) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(89) Testo così modificato dall'art. 32, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(90) Testo così modificato dall'art. 32, punto b) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(91) Comma inserito dall'art. 32, punto c) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(92) Capo inserito dall'art. 33 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(93) Articolo inserito dall'art. 33 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(94) Capo inserito dall'art. 34 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(95) Articolo inserito dall'art. 34 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(96) Capo inserito dall'art. 35 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(97) Articolo inserito dall'art. 35 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(98) Titolo sostituito dall'art. 36 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(99) Articolo così sostituito dall'art. 36 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(100) Articolo così sostituito dall'art. 37 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(101) Articolo inserito dall'art. 38 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(102) Articolo inserito dall'art. 39 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(103) Articolo inserito dall'art. 40 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(104) Articolo inserito dall'art. 41 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(105) Articolo così sostituito dall'art. 42 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(106) Articolo così sostituito dall'art. 43 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(107) Articolo inserito dall'art. 44 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(108) Comma aggiunto dall'art. 45 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(109) Articolo inserito dall'art. 46 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(110) Comma inserito dall'art. 47 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(111) Articolo così sostituito dall'art. 48 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(112) Testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 49 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(113) Comma inserito dall'art. 50, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(114) Testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 50, punto b) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(115) Testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 50, punto c) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(116) Comma inserito dall'art. 50, punto d) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(117) Testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 51, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(118) Punto sostituito dall'art. 51, punto b) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(119) Punto sostituito dall'art. 51, punto c) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(120) Punto abrogato dall'art. 51, punto d) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(121) Testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 51, punto e) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(122) Punto sostituito dall'art. 51, punto f) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna


(testo a cura di Enzo Fogliani)

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