Art. 1. Finalità e ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da
diporto esercitata, per fini esclusivamente lusori o anche commerciali, mediante
le unità di cui all'articolo
3 del presente codice, nonché alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8
luglio 2003, n. 172. (14)
1-bis. Le disposizioni del presente codice si applicano alle unità di cui
all'articolo 3 che navigano in acque marittime e interne, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 3
della legge 8 luglio 2003, n. 172. e dal decreto
legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 Febbraio 1998. n. 30. (15)
2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella
effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza
fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le
navi di cui all'articolo 3
della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi
prevista.
3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da
diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in
mancanza, le disposizioni del codice
della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le
relative norme attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della
navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai
galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione
meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se
l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri.
Art. 2
Unità da diporto utilizzata a fini commerciali (16)
1. L'unità da diporto é utilizzata a fini commerciali quando:
- a) é oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
- b) é utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
- c) é utilizzata da centri di immersione e di
addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni
subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
- c-bis) é utilizzata per assistenza all'ormeggio
nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;
- c-ter) é utilizzata per l'attività di assistenza e
di traino.
2. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto é
annotata nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN),
con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità,
imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli
estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera
di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione
sono riportati sulla licenza di navigazione.
2-bis. Nel caso di natanti l'utilizzazione a fini commerciali è annotata
secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione del presente codice.
3. Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte stabilmente in Italia
con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea o
extraeuropei, l'esercente presenta allo Sportello telematico dei diportista
(STED) una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo
che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza
assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso
terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione,
validata dall'Ufficio dì conservatorìa centrale delle unità da diporto (UCON)
per il tramite dello Sportello telematico del diportista (STED), deve essere
mantenuta a bordo.
4. Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate
esclusivamente per le attività a cui sono adibite.
Art. 3
Unità da diporto (17)
1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
- a) unità da diporto: si intende ogni costruzione
di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla
navigazione da diporto;
- b) unità utilizzata a fini commerciali -
commercial yacht: si intende ogni unità di cui all'articolo
2 del presente codice, nonché le navi di cui all'articolo
3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
- c) nave da diporto maggiore: si intende ogni
unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la
norma armonizzata UNI/EN/lSO/8666, e di stazza superiore alle 500 gross tonnage,
di seguito GT, ovvero a 600 tonnellate dì stazza lorda, di seguito TSL;
- d) nave da diporto minore: si intende ogni unità
con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma
armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse
le unità di cui alla lettera e);
- e) nave da diporto minore storica: si intende
ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata
secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero
100 TSL. costruita in data anteriore al 1" gennaio 1967;
- f) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità
con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri,
misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;
- g) natante da diporto: sì intende ogni unità a
remi ovvero con scafo di lunghezza pari a inferiore a dieci metri, misurata
secondo la norma armonizzata di cui alla lettera e), con esclusione delle moto
d'acqua;
- h) moto d'acqua: si intende ogni unità da diporto
con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di
propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria dì propulsione e
destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o
inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno.
Capo II
Progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto
Art. 14
Rinvio
1. Alla progettazione e costruzione delle navi da diporto si applicano le
disposizioni del libro
secondo, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I,
del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione
marittima.
1-bis. Alla progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unità
da diporto di cui all'articolo
3, diverse dalle navi da diporto e dalle navi di cui all'articolo
3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui
al decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5. (18)
Titolo II
REGIME AMMINISTRATIVO DELLE UNITA' DA DIPORTO
Capo I
Iscrizione delle unità da diporto
1. Le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte nell'Archivio
telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).
2. Il proprietario o l 'utilizzatore in locazione finanziaria di una
nave da diporto o di un'imbarcazione da diporto può chiedere l'iscrizione
provvisoria dell'unità, presentando apposita domanda.
3. Le unità da diporto costruite da un soggetto privato per proprio uso
personale e senza l'ausilio di alcuna impresa, cantiere o singolo costruttore
professionale, possono essere iscritte nell'Archivio telematico centrale
delle unità da diporto (ATCN), purché munite di attestazione di idoneità
rilasciata da un organismo notificato ai sensi del decreto legislativo 11
gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno
2011, n. 104.
4. Il proprietario o l'utilizzatore dell'unita da diporto in locazione
finanziaria può richiedere allo Sportello telematico del diportista (STED)
l'annotazione della perdita di possesso dell'unità medesima a seguito di reato
contro il patrimonio di cui al Titolo XIII del codice penale, presentando
l'originale o la copia conforme della denuncia o della querela e restituendo,
se in suo possesso, la licenza di navigazione. La stessa richiesta può essere
presentata in caso dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione
che comportano l'indisponibilità dell'unità da diporto, di sentenza di organi
giurisdizionali che accertano la perdita di possesso per l'intestatario
dell'unità da diporto, requisizione o la cessazione degli effetti del
contratto di locazione finanziaria. Nel caso in cui il proprietario o
l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria rientri nel
possesso dell'unità può richiederne l'annotazione allo Sportello telematico
del diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una nuova licenza di
navigazione. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono
stabilite le modalità relative alla presentazione dell'istanza dì perdita e di
rientro in possesso dell'unità da diporto.
Art. 15-bis
lscrizione di navi da diporto (20)
1. Il proprietario o l'utilizzatore della nave da diporto in locazione
finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura
autenticata, chiede l'iscrizione, anche provvisoria, nell'Archivio telematico
centrale delle unità da diporto (ATCN), presentando allo Sportello telematico
del diportista (STED) il titolo di proprietà e il certificato di stazza.
2. Nel caso di navi provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti Indicati
al camma 1, è fatto obbligo di presentare l'estratto del registro di
iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo
registro. In luogo del certificato di stazza, può essere presentata, in via
provvisoria e con validità non superiore a sei mesi, l'attestazione di stazza
rilasciata dal registro di iscrizione di provenienza.
3. la presentazione di un certificato dell'autorità competente estera, con
validità non superiore a sei mesi dalla data del rilascio, che attesta l'avvio
delle procedure di cancellazione dal registro estero e il ritiro dei documenti
di navigazione, sostituisce il certificato di cancellazione di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui nell'estratto del registro di iscrizione di provenienza o
nel certificato di cancellazione dal medesimo registro o nel certificato di
cui al comma 3 sono indicale le generalità del proprietario e i dati
identificativi dell'unità, non è necessario presentare il titolo di proprietà,
fermo restando l'obbligo di presentazione del certificato di stazza o
l'attestazione provvisoria di cui al comma 2.
5. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nel registro delle navi
da diporto, il proprietario o l'utilizzatore della nave da diporto in
locazione finanziarla presenta allo Sportello telematico del diportista
(STED), oltre quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il
certificato di iscrizione nel registro delle imprese o la dichiarazione
sostitutiva dalla quale risultano gli estremi dell'impresa individuale o della
società esercente le attività di cui all'articolo
2 o, se si tratta di impresa o società estera, un documento rilasciato
dal Paese di appartenenza che attesta la specifica attività di cui all'articolo
2, svolta dall'esercente. L'iscrizione nell'Archivio telematico centrale
delle& unità da diporto (ATCN) riporta la denominazione di nave da diporto
utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione è
riportata anche nella licenza di navigazione.
6. E' fatta salva la facoltà per il proprietario o per l'utilizzatore del bene
in locazione finanziaria di mutare sempre la destinazione della nave da
diporto in nave da diporto utilizzata a fini commerciali e da nave da diporto
utilizzata a fini commerciali In nave da diporto.
Art. 15-ter
Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità
turistiche (20)
1. Le navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalità turistiche di
cui all'articolo 3 della
legge 8 luglio 2003, n. 172, possono essere iscritte nel registro
Internazionale di cui all'articolo
1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertilo con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
2. Le modalità di iscrizione sono determinale con il regolamento di attuazione
del presente codice.
3. I documenti di navigazione per le navi di cui al comma 1 sono:
- a) la licenza di navigazione di cui all'articolo
22, che abilita la nave alla navigazione marittima internazionale,·
- b) il ruolino di equipaggio, di cui all'articolo
38;
- c) il libro unico di bordo.
4. Il libro unico di bordo di cui al comma 3, lettera c), è disciplinato con
il regolamento di attuazione del presente codice.
5. È fatta salva, per le navi di cui al comma 1, la facoltà di sostituire la
licenza di navigazione con l'atto di nazionalità di cui all'articolo
150 del codice della navigazione e il ruolino di equipaggio con il ruolo
di equipaggio, di cui all'articolo
170 del medesimo codice.
Art. 16
Iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria
1. Le unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facoltà
di acquisto sono iscritte a nome del locatore con specifica annotazione nell'Archivio
telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e sulla licenza di
navigazione del nominativo dell'utilizzatore e della data di scadenza del
relativo contratto.
(21)
1-bis. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, il
proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria
chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1. Lo Sportello
telematico del diportista (STED) notifica l'avvenuta cancellazione
dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unità da diporto in
locazione finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza
di navigazione. (22)
1-ter. Nel caso di perdita della disponibilità dell'unità da diporto, il
proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria chiede la
cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1, a seguito dell'annotazione
della perdita di possesso di cui all'articolo
15. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l'avvenuta
cancellazione dell'annotazione al proprietario e utilizzatore dell'unità da
diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione
della licenza di navigazione. (22)
Art. 17
Disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto (23)
1. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi
o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su unità da diporto
soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi
pubblici, su richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni o,
se l'interessato è residente all'estero, entro centoventi giorni, dalla
data dell'atto, mediante trascrizione nell'Archivio telematico centrale
delle unità da diporto (ATCN) ed annotazione sulla licenza di navigazione.
2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità,
rilasciata Sportello telematico del diportista (STED), sostituisce la
licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni.
3. Accertata una violazione in materia di pubblicità di cui al comma 1, ne é
data immediata notizia all'Uffìcio di conservatoria centrale delle unità da
diporto (UCON) che, previa presentazione allo Sportello telematico del
diportista (STED) da parte dell'interessato della nota di trascrizione e
degli altri documenti prescritti dalla legge, nel termine di dieci giorni dalla
data dell'accertamento regolarizza la trascrizione. Ove l'interessato non vi
provveda nel termine indicato l'Ufficio di conservatoria centrale delle
unità da diporto (UCON) dispone il ritiro della licenza di navigazione.
4. Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri
diritti reali di cui al comma 1, posti in essere fino alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo si procede, su richiesta
dell'interessato avanzata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo e senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie
regolarizzazioni.
4~bis. Non si applica il termine di cui al comma 1 per la dichiarazione e la
revoca di armatore.
Art. 18
Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti
all'estero
1. Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere
l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nell'Archivio
telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), (24)
se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare
dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla
legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante che abbia
domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna
possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.
2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce
stabile organizzazione in Italia della società estera e, se nei confronti di
agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi
dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve
essere regolarmente soggiornante in Italia.
4. I cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea che
Intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro
proprietà nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)
devono eleggere domicilio in Italia o nominare un proprio rappresentante che
abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione
interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità
iscritta. Il rappresentante, qualora straniero, deve essere regolarmente
domiciliato in Italia. (25)
Art. 19
Iscrizione di imbarcazioni da diporto (26)
1. Per ottenere l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità
da diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore dell'imbarcazione da
diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito
di procura autenticata, presenta allo Sportello telematico del diportista
(STED) il titolo di proprietà e la dichiarazione di conformità UE, rilasciata
ai sensi dell'allegalo XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da
uno del soggetti indicati nell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto,
nonché la dichiarazione di potenza del motore o dei motori installati a bordo.
Per le unità da diporto non munite di marcatura CE la predetta documentazione
tecnica è sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo
tecnico notificato ai sensi del decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del
decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.(27)
2. Per le unità provenienti da uno Stato membro, dell'Unione europea munite di
marcatura CE, ai documenti indicati al comma 1 é aggiunto il certificato di
cancellazione dal registro ove l'unità era iscritta che, se riportante i dati
tecnici, sostituisce la documentazione tecnica di cui al comma 1. Qualora la
legislazione del Paese di provenienza dell'unità da diporto non preveda
l'iscrizione nei registri, il certificato di cancellazione é sostituito da
apposita dichiarazione del proprietario dell'unità o del suo legale
rappresentante. Per le unità provenienti da uno Stato membro non munite di
marcatura CE la documentazione tecnica di cui al comma 1 é sostituita da una
attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi
del decreto legislativo
11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14
giugno 2011, n. 104. (28)
3. Qualora il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria in
nome o per conto del proprietario, munito di procura autenticata, di una
imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato
membro dell'Unione europea o di un altro Stato individuato con modalità
stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice chieda
l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN),
in luogo dal titolo di proprietà, è sufficiente presentare il certificato di
cancellazione dal registro dello Stato di provenienza ovvero un attestato
dell'autorità competente, con validità massima di sei mesi, dal quale risulti
avviata la procedura di cancellazione. Dal certificato di cancellazione o
dall'attestato provvisorio devono sempre risultare le generalità del
proprietario e gli elementi di individuazione dell'unità.
(29)
4. Per l'iscrizione di unità da diporto provenienti da Paesi terzi costruite,
immesse in commercio o messe in servizio in uno degli Stati membri dell'area
economica europea (AEE) prima del 16 giugno 1998, la documentazione tecnica é
sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico
notificato ai sensi del
decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del
decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. (30)
4-bis. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nell'Archivio
telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), il proprietario o
l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione finanziaria presenta
all'ufficio d'iscrizione, oltre quanto previsto dai commi da l a 4 del
presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o
dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano l'indicazione delle imprese
individuali o società esercenti le attività di cui all'articolo
2 o, se si tratta di impresa o società estera, un documento rilasciato
dal Paese di appartenenza che attesta la specifica attività di cui all'articolo
2, svolta dall'esercente. L'iscrizione nell'Archivio telematico centrale
delle unità da diporto (ATCN) riporta la denominazione di imbarcazione da
diporto utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa
denominazione è riportata anche nella licenza di navigazione. E' fatta salva
la facoltà per il proprietario o dell'utilizzatore del bene in locazione
finanziaria di mutare sempre la destinazione della imbarcazione da diporto in
imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali e da imbarcazione da
diporto utilizzata a fini commerciali in imbarcazione da diporto. (31)
Art. 20
Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto (32)
1. Il proprietario di un'imbarcazione o di una nave da diporto o
l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del
proprietario, munito di procura autenticata, può chiedere, ove si tratti di
prima immissione in servizio, l'assegnazione del numero di immatricolazione,
presentando domanda allo Sportello telematico del diportista (STED). Alla
domanda é allegata:
- a) copia della fattura o della ricevuta fiscale
attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali
adempimenti doganali e contenente le generalità, l'indirizzo e il codice
fiscale dell'interessato, nonché la descrizione tecnica dell'unità stessa;
- b) dichiarazione di conformità UE per le unità
che ne sono provviste;
- c) dichiarazione di potenza del motore o dei
motori di propulsione sistemati a bordo;
- d) dichiarazione di assunzione di
responsabilità da parte dell'intestatario della fattura o della ricevuta
fiscale per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'imbarcazione o
della nave fino alla data di presentazione del titolo di proprietà di cui al
comma 2. (33)
1-bis. In caso di domanda di iscrizione provvisoria di navi da diporto, il
proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per
conto del proprietario, munito di procura autenticata, allega, oltre la
documentazione prevista dal comma 1, il certificato dl stazza, anche
provvisorio.;(34)
2. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione
dell'unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà,
da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi
dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono
rilasciati la licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.
3. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che
sia stato presentato il titolo di proprietà, l'iscrizione si ha per non
avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza sono restituiti a
uno Sportello telematico del diportista (STED) (35)
e il proprietario dell'unità deve presentare domanda di iscrizione ai sensi
dell'articolo 19.
Art. 21
Cancellazione dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto
(ATCN) (36)
2. La cancellazione delle unità da diporto dall'Archivio telematico
centrale delle unità da diporto (ATCN) può avvenire, secondo le
modalità stabilite nel regolamento d'attuazione del presente codice: (37)
- a) per vendita o trasferimento all'estero;
- b) per demolizione;
- c) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti;
- d) per passaggio ad altro registro;
- e) per perdita effettiva o presunta.
2-bis. Il proprietario che intende vendere all'estero la nave o
l'imbarcazione o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla
dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) per
l'iscrizione nei registri di un paese estero deve presentare la richiesta,
tramite lo Sportello telematico del diportista (STED), al conservatore unico
(UCON) e deve ricevere il nulla osta alla dismissione di bandiera da parte
dello stesso. (38)
2-ter. Il conservatore unico (UCON) rilascia il nulla osta alla dismissione di
bandiera o alla demolizione di una unità da diporto entro e non oltre trenta
giorni dal ricevimento della richiesta. Ai fini del nulla osta alla
dismissione dì bandiera o alla demolizione di una nave o imbarcazione da
diporto, si applica l'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (38).
2-quater. Ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26
luglio 1984, n. 413, decorso il termine di trenta giorni di cui al comma
2-ter, il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione si
intende comunque rilasciato. (38)
Capo II
Abilitazione alla navigazione delle unità da diporto
Art. 22
Documenti di navigazione e tipi di navigazione
1. I documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciati dallo
Sportello telematico del diportista (STED) all'atto dell'iscrizione, sono:
(39)
- a) la licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita alla
navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite; (40)
- b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.
2. I documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto, rilasciati dallo
Sportello telematico del diportista (STED) all'atto dell'iscrizione, sono:
(39)
- a) la licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita al tipo
di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione dell'unità,
indicate nella dichiarazione di conformità UE, rilasciata, ai sensi delI'allegato XIV del
decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti
indicati nelI'articolo
14, comma 3, del medesimo decreto ovvero da un'attestazione di
idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del
decreto legislativo 14 giugno 2011, n.104; (41)
- b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.
3. Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate ai seguenti tipi di
navigazione:
- a) imbarcazioni senza marcatura CE:
- 1) senza alcun limite nelle acque marittime ed interne;
- 2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun
limite nelle acque interne;
- b) imbarcazioni con marcatura CE:
- 1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato
II;
- 2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro
metri, mare agitato, per la categoria di progettazione B di cui all'allegato
II;
- 3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due
metri, mare molto mosso, per la categoria di progettazione C di cui all'allegato
II;
- 4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e
altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri, per la categoria di
progettazione D di cui all'allegato
II.
Art.23
Licenza di navigazione
1. La licenza di navigazione per le navi e imbarcazioni da diporto,
comprese le unità da diporto utilizzate a fini commerciali, é redatta su
modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. (42)
2. Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla di
iscrizione ovvero il codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro
elaborazione dati su base nazionale per le unità da diporto immatricolate alla
data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1,
comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il tipo e le
caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore, il nome o la
denominazione sociale del soggetto proprietario, il nome dell'unità se
richiesto, il tipo di navigazione autorizzata, nonché la stazza per le navi da
diporto. Sono annotati il numero massimo delle persone trasportabili, gli
eventuali atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli
altri diritti reali di godimento e di garanzia sull'unità, nonché l'eventuale
uso commerciale dell'unità stessa. (43)
3. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono mantenuti a
bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti
dello Stato.
4. La denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti
prescritti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura
assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti
nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di
sicurezza dell'unità sia in corso di validità.
5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo
possono essere inviati allo Sportello telematico del diportista
(STED)>su supporto informatico o per via telematica. (44)
6. Le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione non sia ancora
concluso possono essere abilitate alla navigazione dallo Sportello
telematico del diportista (STED) con licenza provvisoria la cui validità
non può essere superiore a sei mesi. (45)
Art. 24
Rinnovo della licenza di navigazione
1. La licenza di navigazione é rinnovata in caso di modifiche del tipo e delle
caratteristiche principali dello scafo, come definite nell' articolo
3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e
dell'apparato motore come definite nell' articolo
3, comma 1, lettera h), del medesimo decreto e del tipo di navigazione
autorizzata. (46)
2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il
rinnovo rilasciata dalla Sportello telematico del diportista (STED)
sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni.
Lo sportello telematico del diportista (STED) rinnova la licenza di
navigazione entro venti giorni dalla presentazione dei documenti. (47)
Art. 24-bis
Dichiarazione di armatore (48)
1. Chi assume l'esercizio di unità da diporto
deve fare dichiarazione di armatore all'Ufficio di conservatoria centrale delle
unità da diporto (UCON) tramite lo sportello telematico del diportista (STED).
Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, se l'armatore non vi
provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario. Quando l'esercizio
è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di armamento, le
formalità di cui agli
articoli 279,
282, secondo comma, del codice della navigazione, tengono luogo della
dichiarazione di armatore.
2. La dichiarazione e la revoca di armatore sono
fatte per atto scritto con sottoscrizione autenticata, anche dai soggetti di cui
all'articolo 7, comma l, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero verbalmente. In
quest'ultimo caso la dichiarazione e la revoca sono raccolte dallo sportello
telematico del diportista (STED) con processo verbale nelle forme stabilite nel
regolamento di attuazione del presente codice.
3. Quando l'esercizio non è assunto dal
proprietario, all'atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica
del titolo che attribuisce l'uso dell'unità.
4. La dichiarazione di armatore deve contenere:
- a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza dell'armatore;
- b) gli elementi di individuazione dell'unità.
5. Quando l'esercizio è assunto da persona
diversa dal proprietario, la dichiarazione di armatore, oltre quanto previsto al
comma 4, deve contenere:
- a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza del proprietario;
- b) l'indicazione del titolo che attribuisce l'uso dell'unità.
6. La dichiarazione di armatore deve essere
trascritta nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e
annotata sulla licenza di navigazione.
7. Nel caso di discordanza tra i dati contenuti
nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e le annotazioni
sulla licenza di navigazione, prevalgono le risultanze dell'Archivio telematico
centrale delle unità da diporto (ATCN).
8. In mancanza della dichiarazione di armatore,
armatore si presume il proprietario fino a prova contraria. In caso di unità da
diporto concesse in locazione finanziaria, armatore si presume l'utilizzatore
dell'unità in locazione finanziaria, fino a prova contraria.
9. L'armatore è responsabile delle obbligazioni
contratte, per quanto riguarda sia l'utilizzo che l 'esercizio dell'unità da
diporto. Per le obbligazioni contratte ln occasione e per i bisogni di un
viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso
viaggio, a eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave,
l'armatore di una unità da diporto di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate
può limitare il debito complessivo a una somma pari al valore dell'unità e
all'ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio. Sulla somma alla
quale è limitato il debito dell'armatore concorrono i creditori soggetti alla
limitazione secondo l'ordine delle rispettive cause di prelazione e a esclusione
di ogni altro creditore.
10. Per quanto non previsto espressamente nel
presente articolo, si applicano le disposizioni del Titolo III, Capo I e II, del
codice della navigazione e le relative norme attuative.
Art. 25
Bandiera nazionale e numeri di individuazione dell'unità (49)
1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nell'Archivio telematico
centrale delle unità da diporto (ATCN) espongono la bandiera nazionale e
sono contraddistinte da un numero di individuazione composto da un codice
alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base
nazionale costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro
caratteri numerici.
Dopo il numero di individuazione é apposta la lettera D nel caso di
imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da diporto. (50)
1-bis. Le unità già immatricolate alla data di
entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217
e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono conservare i numeri di
iscrizione già assegnali. Nel caso previsto al precedente periodo si applica la
lettera "X" di seguito ai predetti numeri di Iscrizione.
(51)
2. Le caratteristiche dei numeri di individuazione delle unità da
diporto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. (52)
3. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l'imbarcazione o la nave da
diporto con un numero di iscrizione che può essere costituito, a richiesta,
da una specifica combinazione alfanumerica a condizione che la stessa non sia
già stata utilizzata per l'identificazione di altra unità da diporto e che non
risulti contraria all'ordine pubblico, alla moralità pubblica e al buon
costume. (53)
Art. 26
Certificato di sicurezza e certificato di idoneità al noleggio (54)
1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto
attesta lo stato di navigabilità dell'unità e fa parte dei documenti di bordo.
Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono
disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice. (55)
1-bis. Il certificato di Idoneità al noleggio attesta lo stato di idoneità
dell'unità al noleggio ed è rilasciato dagli uffici circondariali marittimi e
dagli uffici della motorizzazione civile. Il rilascio, il rinnovo e la
convalida sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.
(56)
Art. 26-bis
Controlli di sicurezza della navigazione da diporto in mare (57)
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con specifiche
direttive emanate entro il 31 marzo di ciascun anno, determina le modalità di
svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da
diporto, anche a fìni commerciali, al fine di evitare duplicazioni di
accertamenti a carico delle unità da diporto, con particolare riguardo alla
stagione balneare. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica
annualmente l'attuazione delle predette direttive.
2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi delle direttive di cui al comma
1, è istituito un sistema di controlli di natura preventiva che, a seguilo di un
accertamento favorevole sulla regolarità della documentazione di bordo, delle
dotazioni di sicurezza e dei titoli abilitativi al comando delle unità da
diporto, consente di evitare durante la stagione balneare la reiterazione di
tali controlli, restando fermi quelli di diversa natura rientranti nelle
attribuzioni e nei compiti di istituto propri di ciascuna Forza di polizia.
3. La pianificazione, la direzione e il coordinamento relativo ail controlli
in materia di sicurezza della navigazione da diporto sono di competenza
esclusiva del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera.
4. I controlli alle unità da diporto sono svolti anche tramite l'accesso
all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche di cui all'articolo 39-bis del
presente codice, all'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)
e al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 1°
aprile 1981, n. 121, da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto, nei limiti previsti
dall'articolo 8-bis, comma I, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
Art. 27
Natanti da diporto
1. I natanti di cui all'articolo
3, comma 1, lettera f), sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nell'Archivio
telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), della licenza di
navigazione di cui all'articolo
23 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo
26. (58)
2. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nell'Archivio
telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed in tale caso ne
assumono il regime giuridico. (59)
3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:
- a) entro sei miglia dalla costa;
-
b) entro dodici miglia dalla costa, se
omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per
tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi
del decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104; in tale caso durante la navigazione
deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa
dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal
predetto organismo;
- c) entro un miglio dalla costa, i natanti
denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o
non autopropulse e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4
metri quadrati, canoe, kajak, nonché gli acquascooter o moto d'acqua e
mezzi similari. (60)
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti
dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato
I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, e, comunque, entro dodici
miglia dalla costa. (61)
5. La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3,
lettera c), sono disciplinate dalla competente autorità marittima e della
navigazione interna.
6. L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per
finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio
alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo é disciplinata, anche per
le modalità della loro condotta, con ordinanza della competente autorità marittima
o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali. In caso di locazione
di natanti da diporto a un soggetto privo della patente nautica, il locatore
fornisce per iscritto al conduttore del natante le istruzioni essenziali per il
comando dell'unità, redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di
attuazione del presente codice.
(62)
6-bis. L'utilizzatore dei natanti da diporto utilizzati a fini commerciali di cui
all'articolo 2 è
obbligato a:
- a) essere in possesso di patente nautica;
- b) imbarcare un numero di persone non superiore a
quella che il natante è abilitato a trasportare,
- c) imbarcare, In caso dl noleggio, un numero di
persone non superiore a dodici;
- d) dotare il natante dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di
sicurezza richieste dal regolamento di attuazione del presente codice. (63)
6-ter. Per l'utilizzatore di natanti da diporto oggetto di contratti di
locazione, l'obbligo di cui al comma 6-bis, lettera a) ricorre nei soli casi
previsti dall'articolo
39, commi 1, 3, 4 e 5. (63)
Art. 28
Potenza dei motori
1. Per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio come
definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665.
2. Per ogni singolo motore il fabbricante o il rappresentante autorizzato o
l'importatore di cui all'articolo
3, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5,
rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (64)
3. La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei documenti di bordo.
Art. 29
Apparati ricetrasmittenti di bordo e dotazioni di sicurezza (65)
1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore ai
ventiquattro metri é fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in
radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorità
competente.
2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a
ventiquattro metri, che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla
costa, é fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente
ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite
dall'autorità competente.
3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti a bordo delle unità da diporto,
conformi alla normativa vigente, sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni
ordinarie, salvo l'obbligo di collaudo per le stazioni radioelettriche per mezzo
delle quali é effettuato il servizio di corrispondenza pubblica. Il costruttore,
o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la
conformità dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità
proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri
dell'Unione europea o dello spazio economico europeo.
Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al
collaudo da parte dell'autorità competente.
4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato
radiotelefonico, rivolta all'autorità competente e corredata della dichiarazione
di conformità, é presentata allo Sportello telematico del diportista (STED)
(66) , che provvede:
- a) all'assegnazione del nominativo internazionale;
- b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
- c) alla trasmissione all'autorità competente della documentazione per il
rilascio della licenza definitiva di esercizio.
5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della
licenza definitiva; la licenza é riferita all'apparato radiotelefonico di bordo
ed é sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso.
6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato
radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di
conformità, é presentata all'ispettorato territoriale del Ministero dello
sviluppo economico (67) avente giurisdizione sul luogo in cui il
richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad
assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido
indipendentemente dall'unità su cui l'apparato viene installato, e a
rilasciare, entro quarantacinque giorni, la licenza di esercizio. Per I
natanti da diporto, il rilascio della licenza di esercizio non è subordinato
ad alcun esame. (68)
7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che
non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo
di affidamento della gestione ad una società concessionaria e di corresponsione
del relativo canone.
8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le
società concessionarie possono essere disdettati alla scadenza nei termini
stabiliti. Copia della disdetta é inviata all'autorità competente, unitamente ad
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assunzione di
responsabilità della funzionalità dell'apparato e l'impegno ad utilizzare
l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della
navigazione.
9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha
validità anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della
navigazione.
10. Il Ministero dello sviluppo economico (67), di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando io ritenga opportuno o su
richiesta degli organi dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i
costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti.
11. Per le imbarcazioni e le navi da diporto in navigazione oltre le dodici
miglia dalla costa é altresì obbligatoria l'installazione a bordo di un apparato
elettronico per la rilevazione satellitare della posizione.
11-bis, Il conduttore dell'unità da diporto è responsabile degli obblighi di
cui ai commi 1, 2 e 11 e di quelli previsti dal regolamento di attuazione dal
presente codice relativi al corretto utilizzo degli impianti e apparati
ricetrasmittenti di bordo. (69)
11-ter. Con ii regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite
per le unità da diporto, incluse le navi di cui all'articolo
3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime
e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e
l'individuazione dei mezzi di salvataggio, nonché le do/azioni di sicurezza
minime che devono essere tenute a bordo, ivi compresi gli apparati
ricetrasmittenti adeguati all'innovazione tecnologica. (69)
Art. 30
Manifestazioni sportive
1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle
autorità competenti, organizzate dalle federazioni sportive nazionali e
internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, le imbarcazioni da
diporto, anche se non iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità
da diporto (ATCN) (70), ed i natanti ammessi a parteciparvi possono
navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.
2. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui
al comma 1 durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al comma
3, lettera c), dell'articolo 27, per i quali é necessaria apposita
autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima, nonché alle imbarcazioni e ai
natanti che partecipano a manifestazioni organizzate dalla Federazione italiana
vela e dalla Lega navale italiana.
3. Nel corso degli allenamenti deve essere tenuta a bordo una dichiarazione
del circolo di appartenenza, con validità non superiore al trimestre, vistata
dall'autorità competente nel cui ambito territoriale si trovi la sede del
circolo, da cui risulti che l'unità é destinata ad attività agonistica e che si
trova in allenamento con un determinato equipaggio.
4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere
osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attività sportiva delle
federazioni di cui al comma 1.
Art. 31
Navigazione temporanea
1. Per navigazione temporanea si intende quella effettuata allo scopo di:
- a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori;
- b) presentare unità da diporto al pubblico o ai singoli interessati
all'acquisto; (71)
- c) trasferire unità da diporto da un luogo all'altro anche per la
partecipazione fiere, saloni e altri eventi espositivi, anche all'estero.
(71)
2. Lo Sportello telematico del diportista (STED) rilascia ai cantieri
navali, ai costruttori di motori marini, ai mediatori del diporto, alle
aziende di assemblaggio e di allestimento di unità da diporto e alle
aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione temporanea per le unità da
diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e
provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto vendita o per
riparazioni ed assistenza. (72)
3. La navigazione temporanea é effettuata sotto la responsabilità del titolare
dell'autorizzazione.
4. L'atto di autorizzazione vale come documento di bordo ed abilita alla
navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche di costruzione
dell'unità da diporto. L'atto di autorizzazione abilita anche alla
navigazione in acque territoriali straniere per il periodo di tempo necessario
alla partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi. (73)
4-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rinnovabile ogni due anni con
annotazione sull'originale e riporta l'annotazione delle attività commerciali
di cui al comma 1. (74)
5. L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata
dal titolare o da persona che abbia un contratto di lavoro con il soggetto
intestatario dell'autorizzazione medesima abilitati, se richiesto, al comando di
quella unità.
6. Le unità che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite
delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e
per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la
responsabilità del soggetto intestatario dell'autorizzazione. In tali casi, è
richiesto il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo
39
del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti I'istituzione e
la disciplina dei titoli professionali del diporto. (75)
6-bis In caso di esecuzione di prove a mare
per verificare l'efficienza di scafi o motori e qualora si tratti di unità da
diporto di lunghezza superiore a ventiquattro metri, il titolare del!
'autorizzazione provvede, con oneri a proprio carico, a garantire la presenza
a bordo di una persona In possesso del certificato "First Aid" ovvero di
quello "Medical care" a seconda che I'unità sia rispettivamente in grado di
raggiungere o meno una postazione medica entro tre ore di navigazione. (76)
Art. 32
Autorizzazione alla navigazione temporanea
1. L'autorizzazione alla navigazione temporanea é rilasciata, anche in lingua
inglese se richiesto, previa presentazione dei seguenti documenti:
- a) copia della polizza di assicurazione per la
responsabilità civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate;
- b) certificato d'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura del soggetto richiedente, o
dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti la specifica
attività, di cui all'articolo
31, comma 2, del presente codice. (77)
Capo III
Persone trasportabili ed equipaggio
Art. 34
Numero massimo delle persone trasportabili sulle unità da diporto
1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorità che rilascia la licenza
di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili
sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata.
2. In caso di imbarcazioni da diporto aventi più categorie di progettazione il
numero massimo delle persone trasportabili é quello previsto dal costruttore per
la categoria di progettazione corrispondente alla specie di navigazione
effettuata.
3. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili é
documentato come segue:
- a) per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore e
dal manuale del proprietario, di cui ai punti
2.2 e 2.5 dell'allegato II;
- b) per le unità non munite di marcatura CE:
- 1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e dalla
dichiarazione di conformità del costruttore;
- 2) se non omologate, ai sensi del regolamento
di cui all'articolo
65.
Art. 35
Numero minimo dei componenti dell'equipaggio delle unità da diporto
1. E' responsabilità del comandante o del conduttore dell'unità da diporto
verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e
sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione
che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine
previste e alla distanza da porti sicuri.
Art. 36
Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto
1. A giudizio del comandante o del conduttore i servizi di bordo delle
imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in
qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per i
servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di età per i servizi
di macchina.
2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto
nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.
3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere
svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto in qualità di ospiti,
purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
4. Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello della navigazione
interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o di navi da diporto
avvalendosi della patente nautica, non é riconosciuta la navigazione compiuta
solo agli effetti professionali previsti dal codice della navigazione e dai
relativi regolamenti di esecuzione.
Art. 36-bis
Titoli professionali del diporto (78)
1. E' istituito il seguente titolo
professionale del diporto per lo svolgimento dei servizi di coperta:
ufficiale di navigazione del diporto di 2" classe.
2. Con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui all'articolo
2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172. al fine di individuare i
requisiti per lo svolgimento dei servizi di coperta della nautica da diporto e
di assicurare piena compatibilità dei titoli professionali del diporto con le
innovazioni introdotte dal presente articolo.
Art. 37
Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto adibite a noleggio
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono
stabiliti i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi
di bordo di imbarcazioni e navi, da diporto impiegate in attività di noleggio.
Art. 38
Ruolino di equipaggio
1. Qualora si intenda imbarcare sulle unità da diporto e da diporto
utilizzata a fini commerciali, quali membri dell'equipaggio, marittimi
iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve
essere preventivamente richiesto dal proprietario o dall'armatore
all'autorità competente apposito documento, redatto in conformità al modello
approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini
dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri
dati indicati nello stesso documento. (79)
1-bis. Per i marittimi imbarcati sulle
imbarcazioni da diporto oggetto dl contratti di noleggio appartenenti al
medesimo armatore è consentita la rotazione sulle predelle unità senza la
prevista annotazione di imbarco e sbarco. In tale caso è fatto obbligo
all'armatore di comunicare, nello stesso giorno in cui avviene la predetta
rotazione, all'autorità marittima competente la composizione effettiva
dell'equipaggio di ciascuna unità. (80)
Capo IV
Patenti nautiche
(81)
1. La patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a
ventiquattro metri é obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla
navigazione effettivamente svolta:
- a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto
d'acqua;
- b) per la navigazione nelle acque interne e
per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa,
quando a bordo dell'unità è installalo un motore di cilindrata superiore a
750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a
carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo o a 1.300 cc se a
carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a
ciclo diesel non sovralimentalo, o a 1.300 cc se a ciclo diesel
sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV. (82)
2. Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore ai
ventiquattro metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto.
3. Per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza pari o
inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a
bordo delle quali é installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a
quelle indicate al comma 1, lettera b), é richiesto il possesso dei seguenti
requisiti, senza obbligo di patente:
- a) aver compiuto diciotto anni di età, per le imbarcazioni;
- b) aver compiuto sedici anni di età, per i natanti;
- c) aver compiuto quattordici anni di età, per i natanti a vela con
superficie velica, superiore a quattro metri quadrati nonché per le unità a
remi che navigano oltre un miglio dalla costa.
4. Si prescinde dai requisiti di età di cui al comma 3, per la partecipazione
all'attività di istruzione svolta dalle scuole dì avviamento agli sport nautici
gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi
allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si
svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti
dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone
imbarcate ed a terzi.
5. I motoscafi ad uso privato di cui al regio decreto-legge 9 maggio 1932, n.
813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, sono equiparati, ai fini
dell'abilitazione al comando, alle unità da diporto.
6. La patente nautica si distingue nelle seguenti
categorie:
- a) Categoria A: abilitazione al comando di natanti, imbarcazioni da diporto
e moto d'acqua,·
- b) Categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto;
- c) Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di natanti e
imbarcazioni da diporto;
- d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni
da diporto. (83)
6-bis. Le patenti nautiche di categoria A,, B
e C possono presentare prescrizioni, anche relative alla durata della propria
validità, conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneità psichica
e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse. Nelle patenti
nautiche di Categoria D vi possono essere limitazioni relative alle
caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di
navigazione, anche entro specifìche distanze dalla costa e alle condizioni
meteomarine. Nelle stesse vi possono essere prescrizioni relative alla durata
della validità, anche conseguenti all'esito degli accertamenti medici di
idoneità psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse,
nonché all'utilizzo di specifici adattamenti. Le limitazioni e le prescrizioni
sono riportate sulla patente nautica. Con il regolamento di attuazione del
presente codice sono stabiliti i requisiti psicofisici, per il conseguimento e
il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo regolamento
sono stabiliti i requisiti psico-flsici per il rilascio e il rinnovo delle
patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilità motoria e sensoriale.
(84)
6·ter. Le patenti nautiche di Categoria A e B
sono conseguite senza esami da:
- a) gli ufficiali della Marina militare del
Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto in servizio
permanente.
- b) gli ufficiali del Corpo della Guardia di
finanza in possesso di specializzazione di comandante di unità navale
rilasciata dai comandi della Guardia di finanza,
- c) i sottufficiali delle Forze armate e delle
Forze di polizia in possesso di abilitazione alla condotta di unità navali
d'altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina militare
senza alcun limite dalla costa o dalla unità madre rilasciati dalla Marina
militare che abbiano comandato tale tipo di unità per almeno dodici mesi.
(84)
6-quater. La patente nautica di Categoria A è conseguita senza esami dal
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di
truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale ed alla condotta
dei mezzi nautici da parte della Marina militare, secondo i criteri stabiliti
dal regolamento di attuazione del presente codice. La stessa patente può essere
conseguita senza esami dal personale militare della Guardia di finanza in
servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso dì abilitazione al
comando di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, secondo
i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice. (84)
6-quinquies. La facoltà di cui ai commi 6-ter e 6-quater è esercitata entro un
anno dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici,
psichici e morali previsti dal regolamento di attuazione al presente codice.
(84)
Art.
39-bis (85)
Anagrafe nazionale delle patenti nautiche
1. Ai fini della sicurezza della navigazione e
per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti lo stato degli utenti e
dei relativi mutamenti, è istituita, nel rispetto delle disposizioni del codice
dell'amministrazione digitale e delle regole tecniche adottate ai sensi
dell'articolo 71 dello stesso codice, presso il Ministero della infrastrutture e
dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali e il personale, l'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, che
include le violazioni di norme.
2. Nell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 devono essere indicati per ogni
intestatario di patente nautica:
- a) i dati anagrafici e le loro variazioni dei titolari di patente nautica;
- b) i dati relativi al procedimento di rilascio delle patenti nautiche e, per
ognuna di esse, quelli relativi ai procedimenti amministrativi successivi,
come quelli di rinnovo, di sospensione e di revoca,
- c) i dati relativi alle violazioni di norme previste dal presente codice o
di altre norme applicabili in materia, che comportano l'applicazione della
sanzione della sospensione o della revoca della patente nautica, anche per
effetto di reiterazioni;
- d) i dati relativi a sinistri marittimi, in cui il titolare è stato
coinvolto con addebito di responsabilità, nonché i dati relativi a eventuali
sanzioni irrogate.
3. L'anagrafe di cui al comma 1 è completamente informatizzata ed è popolata e
aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporli, la navigazione,
gli affari generali e il personale, forniti dalle Capitanerie di porto, dagli
Uffici circondariali marittimi e dagli Uffici della motorizzazione civile, dagli
organi accertatori di cui al comma 4, lettera b) e c), dalle compagnie di
assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati al Centro elaborazione dati
della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporli,
la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle
infrastrutture e del trasporti.
4. L'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche è
consentito:
- a) alle autorità pubbliche individuate dagli articoli 1 e 3, comma 1,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n.
634, secondo i criteri e le modalità dallo stesso disciplinate;
- b) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di
polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché agli
ufficiali di pubblica sicurezza, per il tramite del centro elaborazione dati
di cui all'articolo 8 della medesima legge;
- e) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo
delle Capitanerie di porto.
5. Con il regolamento di attuazione del
presente decreto è stabilita l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe
nazionale di cui al comma 1, nonché l'accesso alla stessa e le modalità e i
tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui al comma 3.
Capo V
Responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto
Art. 40
Responsabilità civile
1. La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle
unità da diporto, come definite dall'articolo 3, é regolata dall'articolo 2054
del codice civile e si applica la prescrizione stabilita dall'articolo 2947,
comma 2, dello stesso codice.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2054, comma 3, del codice civile il
locatario dell'unità da diporto é responsabile in solido con il proprietario e,
in caso di locazione finanziaria, l'utilizzatore dell'unità da diporto é
responsabile in solido con il conducente in vece del proprietario.
Art. 41
Assicurazione obbligatoria
1. Le disposizioni del decreto
legislativo
7 settembre 2005, n. 209 (86)
, e successive modificazioni si applicano alle unità da diporto come definite
dall'articolo 3,
con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.
2. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive
modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza,
indipendentemente dall'unità sulla quale vengono applicati.
3. L'articolo 125 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (87),
si applica anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro
documento equivalente emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque
territoriali nazionali.
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle unità da
diporto utilizzate a fini commerciali di cui all'articolo
2 del presente codice, con l'obbligo di assicurazione della
responsabilità per danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate.
(88)
Titolo III
DISPOSIZIONI SPECIALI SUI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLE UNITA' DA DIPORTO E
SULLA MEDIAZIONE
Capo I
Locazione di unità da diporto
Art. 42
Locazione e forma del contratto
1. La locazione di unità da diporto é il contratto con il quale una delle parti
si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unità da diporto per
un periodo di tempo determinato.
2. Con l'unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne
assume la responsabilità ed i rischi.
3. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto é
redatto per iscritto a pena di nullità ed é tenuto a bordo in originale o copia
conforme.
4. La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione é regolata
dal comma 3.
Art. 43
Scadenza del contratto
1. Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s'intende rinnovato
ancorché, spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione
dell'unità da diporto.
2. Salvo diversa volontà delle parti, nel caso di ritardo nella riconsegna per
fatto del conduttore per un periodo non eccedente la decima parte della durata
del contratto di locazione, non si fa luogo a liquidazione di danni ma al
locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, é dovuto un
corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.
Art. 44
Prescrizione
1. I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono col decorso di
un anno. Il termine decorre dalla scadenza del contratto o, nel caso di cui al comma 2 dell'articolo
43, dalla riconsegna dell'unità.
Art. 45
Obblighi del locatore
1. Il locatore é tenuto a consegnare l'unità da diporto, con le relative
pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza,
munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall'assicurazione
di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.
Art. 46
Obblighi del conduttore
1. Il conduttore é tenuto ad usare l'unità da diporto secondo le
caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformità
alle finalità di diporto.
Capo II
Noleggio
Art. 47
Noleggio di unità da diporto
1. Il noleggio di unità da diporto é il contratto con cui una delle parti, in
corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra
l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo
in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle
condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella
disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
2. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi
da diporto é redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo
in originale o copia conforme.
Art. 48
Obblighi del noleggiante
1. Il noleggiante é obbligato a mettere a disposizione l'unità da diporto in
perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte
le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta
dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive
modificazioni, estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli
infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di
noleggio, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la
responsabilità civile.
Art. 49
Obblighi del noleggiatore
1. Nel noleggio di unità da diporto, salvo che sia stato diversamente pattuito,
il noleggiatore provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari
per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo,
per la durata del contratto.
Art. 49bis
Noleggio occasionale
(2)
1. Al fine di incentivare la nautica da diporto
e il turismo nautico, il proprietario persona fisica o società non avente come
oggetto sociale il noleggio o la locazione,
(8)
ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi
da diporto di cui all'
articolo
3, comma 1 iscritte nei registri nazionali, può effettuare, in
forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di
noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità.
(89)
2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti
dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria
dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il
solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'
articolo
39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione
e la disciplina dei titoli professionali del diporto.
Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve
essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato
personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra
le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70, comma 1,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del
2003.
3. Ferme restando le previsioni di cui al presente titolo, l'effettuazione del
noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare
mediante modalità telematiche
e comunque finalizzate alla semplificazione
degli adempimenti
(90),
all'Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente
competente, nonchè all'Inps ed all'Inail, nel caso di impiego di personale ai
sensi dell'ultimo periodo del comma 2.
L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla
Capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'
articolo
55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all'Inps
o all'Inail comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma
3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.
3-bis. Il contratto di noleggio deve essere tenuto a bordo in originale o
copia conforme. (91)
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di
cui al comma 3.
5. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al
comma
1,
di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni (9),
sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento,
con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese
sostenute relative all'attività di noleggio.
L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a
saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo
all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto
delle disposizioni di cui al presente comma.
Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti
l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni
previste per le imposte sui redditi.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite
modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti
proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonchè ogni altra
disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma.
La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal comma 3, primo
periodo, preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di
cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime.
Capo
lI-bis
Figure professionali per le unità da diporto (92)
Art. 49-ter (93)
Mediatore del diporto
1. E' istituita la figura professionale del
mediatore del diporto.
2. E' mediatore del diporto colui che mette
in relazione, anche attraverso attività di consulenza, due o più parti per
la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione,
noleggio e ormeggio di unità da diporto.
3. Il mediatore del diporto può svolgere
esclusivamente l'attività indicata al comma 2 nonché, fermo restando
quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n.135,
e alla legge 8 agosto 1991, n. 264, le attività connesse o strumentali e
svolge la propria attività professionale senza essere legato ad alcune
delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza, di
rappresentanza o da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.
4. Il mediatore del diporto non può
delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad
altro mediatore iscritto.
5. Dopo la conclusione del contratto per la
quale ha prestato la propria opera, il mediatore del diporto può ricevere
incarico dal cantiere costruttore o comunque da una delle parti di
rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto medesimo.
6. Fatte salve le disposizioni di cui al
presente articolo e all'
articolo
49-quater del presente codice, ai mediatori del diporto si applica
la disciplina di cui agli articoli 1754 e seguenti del codice civile.
Art. 49-quater (93)
Attività del mediatore del diporto
1. L'attività di cui all'
articolo
49-ter è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività
da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per
territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il
possesso dei requisiti prescritti con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. La Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i
relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma
di impresa, oppure, per i soggetti diversi dalle imprese, in una apposita
sezione del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)
previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993. n. 580, e
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, assegnando ad essi la relativa qualifica con effetto
dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della
relativa attività professionale.
3. Possono svolgere la professione del mediatore del diporto coloro che
sono in possesso dei seguenti requisiti:
- a) cittadinanza dell'Unione europea;
- b) età minima di 18 anni;
- c) requisiti di onorabilità previsti per i mediatori marittimi di cui
alla legge 12 marzo 1968, n. 478;
- d) avere assolto l'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1, comma
622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- e) aver frequentato un apposito corso teorico-pratico e superato il
relativo esame, salvo che per i mediatori marittimi di cui alla legge 12
marzo 1968, n. 478;
- f) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità
civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da
condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di
legge;
- g) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o
per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza
personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannali a
una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono
intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere stati
sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.
4. Il corso di cui al comma 3, lettera e),
è organizzato annualmente dalle Regioni. L'iscrizione al corso è
subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un
diritto commisuralo al costo sostenuto dalle Regioni per la gestione del
corso.
5. L'ammontare del diritto di cui al comma
4 è stabilito ogni tre annil con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281.
6. Il mediatore del diporto di cui
all'articolo 49-ter che si rende colpevole di violazioni delle norme di
deontologia professionale ovvero delle norme di comportamento previste dal
presente codice è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari disposte
dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo
in cui è stata commessa la condotta:
- a) ammonimento, che consiste nell'informare l'incolpato che la sua
condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con
invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Esso è disposto
quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che
l'incolpato non commetta altre infrazioni;
- b) censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la
gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti
dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a
ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione;
- c) sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio
dell'attività professionale e si applica per infrazioni consistenti in
comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le
condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;
- d) inibizione perpetua dell'attività, che impedisce in via definitiva
lo svolgimento dell'attività professionale. L'inibizione perpetua è
inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la
prosecuzione dell'attività professionale da parte dell'incolpato.
7. La sospensione, di cui al comma 6, lettera c), è disposta per una
durata non superiore a 12 mesi.
8. La sospensione è obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice
penale, nei seguenti casi:
- a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della polizza di
assicurazione di cui al comma 4, lettera f) (rectius: comma 3, lett. f);
- b) emissione del decreto di fermo di cui all'articolo 384 del codice
di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare di cui
all'articolo 285 del codice di procedura penale;
- c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre
anni,
- d) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi
previsti dal comma 13, lettera b);
- e) assegnazione a una casa di Cura e di custodia di cui all'articolo
219 del codice penale;
- f) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive
previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2), 3) del codice
penale.
9. Nel caso di esercizio dell'azione penale
contro un mediatore del diporto la Camera di Commercio, industria,
artigianato e agricoltura ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare
del medesimo dall'esercizio professionale dell'attività fino alle sentenze
che definiscono il grado di giudizio.
10. La sospensione obbligatoria di cui al
comma 8 o cautelare di cui al comma 9 non è soggetta al limite di durata
stabilito dal comma 7.
11. L'inibizione perpetua dell'attività può
essere pronunciata a carico del mediatore del diporto che, con la propria
condotta, ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità
della categoria ed è obbligatoria nei seguenti casi:
- a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a
tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata;
- b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati
dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale;
- c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
- d) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione,
l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia
pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio
abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il
quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel
minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia
intervenuta la riabilitazione.
12. Le sanzioni di cui al comma 6 sono
annotate ed iscritte per estratto nel REA. A detti provvedimenti accedono
gli uffici del registro delle imprese nonché, neI rispetto delle procedure
previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti
interessati.
13. Con decreto da adottare, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, della giustizia, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n.
281, stabilisce le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e
nel REA, i programmi del corso e i criteri per le prove di esame di cui
al comma 3, lettera d), nonché nel rispetto del principio del
contradditorio e dei principi generali dell'attività amministrativa, le
procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 6
per le violazioni disposte dalla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura del luogo in cui è stata commessa la
violazione.
Art.
49-quinquies (93)
Istruttore di vela
1. E' istituita la figura professionale dell'istruttore di vela.
2. E' istruttore di vela colui che insegna
professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a
persone singole e a gruppi dì persone, le tecniche della navigazione a
vela in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di
unità, in mare, nei laghi e nelle acque interne.
3. L'esercizio professionale
dell'istruttore di vela è riservato ai soggetti iscritti in un apposito
elenco nazionale tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
4. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma
3 è subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi
di un diritto commisuralo al costo sostenuto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per la gestione del predetto elenco.
5. L 'ammontare del diritto di cui al comma 4 è stabilito annualmente con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Le entrate derivanti dalla riscossione
dei diritti di cui al comma 5 affluiscono all'entrata del bilancio dello
Staio per essere riassegnale, con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della copertura
delle spese sostenute per le attività di cui al comma 3.
7. L 'elenco di cui al comma 3 è
pubblicato sui siti istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti della Federazione italiana vela e della Lega navale italiana e
dei Comuni nel cui territorio sono presenti centri velici.
Art.
49-sexies (93)
Elenco
dell'istruttore di vela e condizioni dell'iscrizione
1. L'iscrizione va
fatta nell'elenco nazionale dell'istruttore di vela di cui all'articolo
49-quinquies, comma 3. L'iscrizione abilita all'esercizio della
professione in tutto il territorio della Repubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione nel predetto elenco nazionale coloro
che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- a) cittadinanza dell'Unione europea;
- b) età minima di 18 anni;
- c) avere assolto l'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1, comma
622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- d) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o
per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza
personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannali a
una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono
intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere stati
sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.
- e) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della
Repubblica;
- f) essere in possesso almeno di brevetto che abilita all'insegnamento
delle tecniche di base della navigazione a vela, rilasciato dalla Marina
Militare, dalla Federazione italiana vela, o dalla Lega navale italiana,
nel rispetto del sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi
del Comitato olimpico nazionale italiano e del quadro europeo delle
qualifiche - European Qualification Framework dell'Unione europea;
- g) essere in possesso del certificato di idoneità psicofisica, sulla
base dei requisiti previsti dalle disposizioni di attuazione di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
- h) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità
civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da
condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di
legge.
3. L'iscrlzione negli elenchi ha
efficacia per sei anni ed è rinnovata, previo accertamento ogni tre anni
dell'idoneità psico-fisica di cui al comma 2, lettera g), e a seguito di
frequenza di un corso di aggiornamento professionale, organizzato dalla
Marina Militare, dalla Federazione Italiana vela, o dalla Lega navale
italiana. L'iscrizione al corso è subordinata al pagamento da parte di
coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo
sostenuto per la gestione del citato corso. L'ammontare del diritto (è)
stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporli e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti gli Enti di cui al primo periodo
del presente comma.
4. L'istruttore di
vela di cui all'
articolo
49-quinquies, che si rende colpevole di violazioni delle norme di
deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste
dal presente codice è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari
disposte dal Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui è stata
commessa la condotta:
- a) ammonimento, che consiste nell'informare l'incolpato che la sua
condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con
invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Esso è disposto
quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che
l'incolpalo non commetta aItre infrazioni;
- b) censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la
gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti
dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a
ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione;
- c) sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio
dell'attività professionale e si applica per infrazioni consistenti in
comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le
condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;
- d) radiazione, che impedisce in via definitiva lo svolgimento
dell'attività professionale. La radiazione è inflitta per violazioni
molto gravi che rendono incompatibile la prosecuzione dell'attività
professionale da parte dell'incolpato.
5. La sospensione, di cui al comma 4,
lettera c), è disposta per una durata non superiore a 12 mesi.
6. La sospensione è obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice
penale, nei seguenti casi:
- a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della polizza di
assicurazione di cui al comma 2, lettera h);
- b) emissione del decreto di fermo di cui all'articolo 384 del codice
di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare di cui
all'articolo 285 del codice di procedura penale;
- c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre
anni,
- d) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi
previsti dal comma 1o, lettera b);
- e) assegnazione a una casa di Cura e di custodia di cui all'articolo
219 del codice penale;
- f) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive
previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2), 3) del codice
penale.
7. Nel caso di
esercizio dell'azione penale contro un istruttore di vela il Capo del
compartimento marittimo ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare
del medesimo dall'esercizio professionale dell'attività fino alla sentenza
che definisce il grado di giudizio.
8. La sospensione obbligatoria di cui al comma 6 o cautelare di cui al
comma 7 non è soggetta al limite di durata stabilito dal comma 5.
9. La radiazione può essere pronunciata a carico dell'istruttore di vela
che, con la propria condotta, ha gravemente compromesso la propria
reputazione e la dignità della categoria ed è obbligatoria nei seguenti
casi:
- a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a
tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata;
- b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati
dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale;
- c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
- d) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione,
l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia
pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio
abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il
quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel
minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia
intervenuta la riabilitazione.
10. Con decreto da adottare, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della
giustizia, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del
parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi
dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, sono stabilite l'organizzazione, la disciplina, la tenuta, la
vigilanza e i dati, nel rispetto delle regole e delle garanzie previste in
materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento al
principio di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati trattati,
relativi all'elenco nazionale dell'istruttore di vela, i programmi del
corso, nonché nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi
generali dell'attività amministrativa, le procedure di applicazione delle
sanzioni disciplinari di cui al comma 4 per le violazioni disposte dal
Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui è stata commessa la
violazione.
Capo II-ter (94)
Scuole nautiche e Centri di istruzione per la nautica
Art. 49-septies (95)
Scuole nautiche
1. Le scuole per l’educazione marinaresca,
l’istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento
delle patenti nautiche sono denominate scuole nautiche.
2. Le scuole nautiche sono soggette a
vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province o delle città
metropolitane o delle province autonome di Trento di Bolzano del luogo in
cui hanno la sede principale.
3. I compiti delle province delle città
metropolitane oltre province autonoma di Trento e Bolzano in materia di
segnalazione certificata di inizio attività e di vigilanza amministrativa
sulle scuole nautiche sono svolti sulla base di apposite direttive emanate
con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Le persone fisiche o giuridiche le società ed enti possono presentare
l’apposita segnalazione certificata di inizio attività per la gestione di
una scuola nautica alla provincia città metropolitana o alle province
autonome di Trento e Bolzano. Il titolare deve avere la proprietà e
gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio, nonché
la gestione diretta dei beni patrimoniali della scuola nautica,
rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti dell’autorità
competente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l’esercizio
dell’attività di scuola nautica per ciascuna deve essere dimostrato il
possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità
finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere
preposto un responsabile didattico, inorganico quali dipendente o
collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone di
capitali, quali rispettivamente socio o amministratore, che sia in
possesso dei requisiti di cui al comma 6, ad eccezione della capacità
finanziaria.
5. Gli istituti tecnici del settore
tecnologico, indirizzo trasporti logistica, articolazione conduzione del
mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti apparati
marittimi, possono presentare la dichiarazione di cui al comma 4 e sono
soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del ministero
dell’istruzione, dell’Università e della ricerca che emana apposite
direttive nelle materie di cui al comma 4 e 14 ed effettua le verifiche di
cui al comma 10.
6. La segnalazione certificata di inizio
attività di cui al comma 4 può essere presentata dai soggetti che abbiano
compiuto gli anni ventuno e siano in possesso di adeguata capacità
finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e abbiano svolto
attività di insegnamento di cui al comma 7 con almeno un’esperienza
biennale, maturato negli ultimi cinque anni, fermo restando quanto
previsto all’articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 dei docenti degli istituti tecnici di cui al comma 5. Per le
persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione
della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona
giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.
7. Possono svolgere attività di insegnamento presso le scuole nautiche i
soggetti in possesso della riabilitazione non inferiore a quella di
ufficiale di coperta o di titolo professionale di capitano del diporto di
cui all’
articolo
34-bis, gli ufficiali superiori del corpo dello Stato maggiore delle
capitanerie di porto che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque
anni, coloro che hanno conseguito da almeno 10 anni la patente nautica per
la navigazione senza alcun limite e i docenti degli istituti tecnici di
cui al comma 5. L’attività di insegnamento della tecnica di base della
navigazione a vela è svolta dall’istruttore di vela di cui all’
articolo
49-quinquies. Gli insegnanti non devono essere stati dichiarati
delinquenti abituali, professionali o per tendenza ed essere sottoposti a
misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione
e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre
anni salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
8. La segnalazione di cui al comma 4 non può essere presentata da coloro
che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per
tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di
sicurezza personali o alle misure di prevenzione e non essere stati
condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni salvo che non
siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
9. La scuola nautica deve svolgere l’attività di formazione dei candidati
gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di una o più
categorie previste, possedere un’adeguata attrezzatura tecnica didattica,
disporre degli insegnanti di cui al comma 7, nonché di un’adeguata unità
da diporto, secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione del
presente codice.
10. Le province o le città metropolitane con le province autonome di
Trento e Bolzano effettuano le verifiche del possesso dei requisiti
prescritti da parte delle scuole nautiche con cadenza almeno triennale.
11. L’attività di scuola nautica è sospesa per un periodo da uno a tre
mesi quando:
- a) l’attività della scuola nautica non si svolge regolarmente;
- b) il titolare non provvede alla sostituzione degli insegnanti o
degli istruttori che non sono più in possesso dei requisiti di cui al
comma 7;
- c) sono stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un
quinquennio.
12. L’attività della scuola nautica inibita quando:
- a) sono venuti meno i requisiti morali del titolare e la capacità
finanziaria;
- b) viene meno l’attrezzatura tecnica con l’attrezzatura didattica
oppure la disponibilità dell’adeguata unità da diporto di cui al comma
9;
- c) sono stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un
quinquennio.
13. Nel caso in cui una scuola nautica è gestita senza la dichiarazione di
inizio attività requisiti prescritti, è prevista la chiusura della stessa
e la cessazione della relativa attività, ordinate dalla provincia o dalle
città metropolitane o dalle province autonome di Trento e Bolzano. Salva
l’applicazione delle eventuali sanzioni penali previsti dalle disposizioni
vigenti in caso di esercizio abusivo dell’attività, costituisce esercizio
abusivo dell’attività di scuola nautica l’istruzione o la formazione per
le patenti nautiche impartite in forma professionale o, comunque, a fine
di lucro senza il rispetto delle dichiarazioni dei requisiti previsti.
Chiunque esercita o concorre a esercitare abusivamente l’attività di
scuola nautica è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5000
euro a 15.000 euro, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
14. Il ministro delle infrastrutture dei trasporti stabilisce, con propri
decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di
idoneità, le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 10;
le prescrizioni sui locali sull’arredamento didattico, anche al fine di
consentire l’eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei
corsi; i programmi di esame per il conseguimento della patente nautica.
15. Le scuole nautiche nonché centri d’istruzione per la nautica di cui
all’articolo
49-octies
esse presentano le domande di ammissione agli esami per i propri candidati
presso l’autorità marittima o l’ufficio motorizzazione civile del
ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella cui giurisdizione le
medesime hanno la sede principale.
16. Le scuole nautiche possono richiedere all’autorità marittima
all’ufficio motorizzazione civile del ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il conseguimento
delle patenti nautiche, con un numero di candidati non inferiori a 10,
vengano svolti presso le loro sedi. Le spese di viaggio di missione per i
componenti delle commissioni di esami sono a carico dei richiedenti.
17. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite le
modalità per la segnalazione certificata di inizio attività, fermo
restando quanto previsto dal comma 10.
Centri di Istruzione per la nautica
1. Le associazioni nautiche clienti a
livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento
delle patenti nautiche, riconosciuti in conformità a quanto previsto con
decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, assumono la
denominazione di “centri d’istruzione per la nautica". Per i predetti
enti non è richiesta la segnalazione certificata in materia di inizio
attività di cui all’articolo 49-septies,
comma 4.
2. Alla vigilanza amministrativa e tecnica sulle associazioni nautiche
sugli enti di cui al comma 1 provvede il ministero delle infrastrutture
dei trasporti.
3. I centri d’istruzione per la nautica devono svolgere l’attività di
formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti
nautiche di qualsiasi categoria, possedere un’adeguata attrezzatura
tecnica didattica, disporre degli insegnanti di cui all’articolo 49-septies,
comma 7, nonché di un’adeguata unità da diporto secondo quanto
stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.
4. L’attività delle articolazioni dei centri d’istruzioni per la nautica
è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
- a) non si svolge regolarmente;
- b) il rappresentante legale non provvede alla sostituzione degli
insegnanti o degli istruttori che non sono più in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 49-septies,
comma 7;
- c) il rappresentante legale non ottempera alle disposizioni date dal
direttore generale della direzione generale territoriale dei trasporti
e dal capo del compartimento marittimo territorialmente competenti ai
fini del regolare funzionamento del centro di istruzione.
5. L’esercizio delle articolazioni del centro di istruzione per la
nautica evocato quando:
- a) sono venuti meno i requisiti morali del rappresentante legale e
la capacità finanziaria;
- b) viene meno l’attrezzatura tecnica l’attrezzatura didattica della
disponibilità dell’adeguata unità da diporto di cui al comma 3;
- c) sono stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un
quinquennio;
- d) l’istruzione e la formazione dei candidati per il conseguimento
delle patenti nautiche è impartita a fine di lucro o al di fuori di
quanto disciplinato dal presente articolo.
6. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del
rappresentante legale, a quest’ultimo parimente revocata l’idoneità
tecnica. L’interessato può conseguire una nuova idoneità trascorsi
cinque anni dalla revoca oppure a seguito di intervenuta riabilitazione.
7. Nel caso in cui l’articolazione del centro d’istruzione della nautica
gestita senza i requisiti prescritti è prevista la chiusura dello stesso
e la cessazione della relativa attività, ordinata dal capo del
compartimento marittimo territorialmente competente.
8. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con
propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti
di idoneità, le modalità di svolgimento delle verifiche da parte dei
compartimenti marittimi; le prescrizioni sui locali e sull’arredamento
didattico, anche al fine di consentire l’eventuale svolgimento degli
esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per il
conseguimento della patente nautica.
9. Ai centri di istruzione per la nautica si applica l’articolo 49-septies,
comma 16.
Capo II-quater (96)
Strutture dedicate alla nautica da diporto
Disciplina del transito delle unità
da diporto
1. I concessionari delle strutture dedicate
alla nautica da diporto di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b),
del decreto del presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509,
devono permanentemente riservare alle unità da diporto, a vela o a motore,
tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano al rifugio,
commisurate alle dimensioni delle unità da ormeggiare in termini di
dimensioni, pescaggio, agitazione residua all’ormeggio e apprestamenti
impiantistiche con prestazioni simili agli altri ormeggi della
concessione. I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di
72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di
avaria all’unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia
giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L’ormeggio per le
unità da diporto in transito o che approdano rifugio gratuito per un tempo
non inferiore alle quattro ore giornaliere individuato dal concessionario
nella fascia oraria dalle 9:00 alle 19:00 e per non più di tre ormeggi
nell’arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi
all’utilizzazione gratuita degli accosti in transito per il rifugio sono
resi pubblici dal gestore dei porti e degli approdi turistici.
2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero
degli accosti riservata al transito è determinato nell’8% dei posti barca
disponibili. Negli altri periodi dell’anno il numero dei posti barca
stabilito come segue:
- a) fino a 50 posti barca: due;
- b) fino a 100 posti barca: tre;
- c)i fino a 150 posti barca: cinque;
- d) fino a 250 posti barca: dieci;
- e) da 251 a 500 posti barca: quindici;
- f) da 501 a 750 posti barca: venti;
- g) oltre 750 posti barca: venticinque.
3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero
degli accosti riservato al transito destinato alle unità da diporto, vela
o a motore, condotte da persone diversamente abili o con persone
diversamente abili a bordo è determinato nell’1% dei posti barca
disponibili. Negli altri periodi dell’anno il numero dei posti barca
stabilito come segue:
- a) fino a 80 posti barca: uno;
- b) fino a 150 posti barca: due;
- c) fino a 300 posti barca: tre;
- d) da 300 a 400 posti barca: quattro;
- e) da 400 a 700 posti barca: sei;
- f) oltre 700 posti barca: otto.
4. Per la finalità di cui al comma 3 è scelta di preferenza un’area che
risulta di comodo accesso è collocata la minore distanza possibile dai
punti di erogazione di acqua e di energia elettrica. Il posto di ormeggio
deve essere riconoscibile mediante la sua delimitazione con strisce gialle
dipinte e mediante il simbolo identificativo della destinazione dell’area
e deve prevedere una banchina d’accesso con altezza massima di cinquanta
centimetri rispetto al livello dell’acqua. In alternativa è possibile
l’utilizzo di un idoneo sistema di pontili galleggianti, collegati a
terra, che consentano comodo accesso e uso.
5. La persona diversamente abile che conduce la unità da diporto o la
persona che conduce una unità da diporto con disabile a bordo, a pena di
decadenza dal diritto di ormeggio nell’attracco di cui al comma 3, deve
comunicare al concessionario che gestisce l’ormeggio, via radio o via
telefono, la data e l’orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di
anticipo. In caso di beni del demanio marittimo non in concessione la
citata comunicazione fatta dall’autorità marittima competente.
6. Il posto di attracco riservato ai diversamente abili, quando non è
impegnato a tale fine, può essere occupato da altre unità, con l’esplicita
avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persone diversamente
abile o con persona diversamente abile a bordo, che abbia fatto richiesta
del suo utilizzo secondo quanto previsto al comma 5, dovrà essere
immediatamente liberato.
7. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al comma tre è
consentito, qualora non già occupato da altre unità con persona
diversamente abile, per un giorno e una notte. Nel caso in cui le
condizioni meteorologiche non consentano di prendere la navigazione,
l’autorità marittima può autorizzare il prolungamento dello stazionamento.
8. Le richieste le prenotazioni degli accosti di cui ai commi 2 e 3 sono
annotati in un registro, numerato siglato in ogni singola pagina
dall’autorità marittima territorialmente competente.
9. In occasione di manifestazioni sportive mostre, i posti di ormeggio
riservati al transito possono essere utilizzate dalle unità partecipanti
alle gare presentate per l’esposizione.
10. Negli altri beni del demanio marittimo non in regime di concessione
destinati alla navigazione e al trasporto marittimo, con ordinanza del
capo del circondario marittimo competente è disciplinata la riserva per
gli accosti alle unità da diporto in transito o che approdano per rifugio.
Con la medesima ordinanza, al fine di garantire la sicurezza portuale
della navigazione, sono altresì individuati sistemi di regolazione degli
accessi alle isole minori da parte dei passeggeri nelle unità da diporto
adibite a noleggio e trasporto passeggeri.
11. Il capo del circondario marittimo, con riferimento alla compatibilità
delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all’articolo 2,
comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n.
509, con gli interessi marittimi con la sicurezza della navigazione
esprime il parere di competenza.
12. Nelle acque interne, nei laghi, nei parchi e nelle riserve od oasi
naturali attraversati da corsi d’acqua o che comprendano bacini
normalmente fruiti dall’utenza turistica mediante piccole imbarcazioni,
l’autorità o l’ente competente, con proprio atto determina le modalità
attuative e operative degli accosti alle unità da diporto, a vela o a
motore, in transito o che approdano per rifugio, nonché dei punti di
imbarco di transito idonee alla comoda fruizione da parte delle persone
diversamente abili. Le tariffe relative all’utilizzazione degli accosti in
transito o per rifugio sono rese pubbliche dal gestore dei punti di costo
di imbarco.
13. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo
si applicano le sanzioni amministrative previste dal codice della
navigazione in materia di uso del demanio marittimo.
Art. 49-decies (97)
Campi di ormeggio attrezzati
1. Gli enti gestori delle aree marittime
protette, nel rispetto delle norme vigenti in materia di demanio
marittimo, possono istituire campi boa e campi di ormeggio attrezzati,
anche con l’impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone
di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C) per le unità
da diporto autorizzate alla navigazione in tali zone, ai sensi del
regolamento di organizzazione dell’area marina protetta. I progetti di
installazione dei citati campi sono sottoposti, previo nullaosta del
ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del mare, al parere
vincolante dell’ufficio circondariale marittimo competente per territorio.
Nell’ambito dei campi boa e dei campi di ormeggio una quota pari al 15%
degli ormeggi e riservata alle unità a vela.
2. Allo scopo di tutelare l’ecosistema, nell’ambito dei campi boa e di
ormeggio di cui al comma 1 è vietato l’ancoraggio al fondale. I campi boa
e i campi di ormeggio sono finalizzati al perseguimento delle seguenti
finalità:
- a) contenimento dei fenomeni di aratura e danneggiamento dei fondali
derivanti dall’ancoraggio delle unità da diporto;
- b) erogazione di un numero limitato e annualmente programmato di
permessi di stazionamento nell’area marina;
- c) garanzia della trasparenza dei criteri di accesso ai campi boa e
di ormeggio, attraverso idonee forme di pubblicità degli stessi e di
prenotazione non onerosa anche per via telematica.
3. Gli enti gestori che istituiscono i campi boa e di ormeggio di cui al
comma 1 definiscono tariffe orarie e giornalieri di stazionamento negli
stessi, anche in relazione all’attivazione combinata di servizi aggiuntivi
esclusivamente nel settore della nautica da diporto, per la cui
applicazione acquisiscono il nulla osta del ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
4. I proventi riscossi ai sensi del comma 3 dagli enti gestori sono
destinati al recupero delle spese di allestimento e manutenzione dei campi
boa e di ormeggio, a interventi volti a incrementare la protezione
ambientale dell’area marina protetta.
5. Nell’allestimento dei campi boa e di ormeggio gli enti gestori sono
tenuti all’individuazione di sistemi compatibili con le caratteristiche
dei fondali, a basso impatto ambientale paesaggistico, con il minimo
ingombro sul fondale, opportunamente dimensionati in relazione alla
tipologia e alla dimensione delle unità per le quali viene effettuato
l’ormeggio.
6. Gli enti gestori possono allestire sistemi tecnologicamente avanzati
per il monitoraggio remoto degli ormeggi e delle strutture a terra, al
fine di verificarne costantemente il corretto posizionamento e
funzionamento.
7. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione, i campi boa e di
ormeggio sono segnalati in mare sulla base delle prescrizioni del
competente comando zona fari e la posizione le caratteristiche degli
stessi devono essere comunicate dagli enti gestori all’ufficio
circondariale marittimo competente per il successivo inoltro all’Istituto
geografico della marina militare.
Art. 49-undecies (97)
Assistenza e traino per Imbarcazioni e natanti in mare
1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nella navigazione e
di prevenire l'inquinamento in mare, è istituito il servizio di assistenza
e traino per le imbarcazioni e natanti da diporto.
2. Il servizio di cui al comma 1 è svolto
da soggetti privati, singoli o associati, dalle cooperative e gruppi
ormeggiatori di cui all’articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
previa sottoscrizione di una polizza assicurativa che copre i rischi
derivanti dall’attività e comunicazione alla capitaneria di porto
competente per le attività di cui all’articolo 68 del codice della
navigazione. La citata comunicazione consente agli operatori di
intervenire per l’assistenza alle imbarcazioni da diporto fino alla
lunghezza di metri 24.
3. Nel caso in cui sussista un pericolo attuale o presumibile per
l’incolumità delle persone a bordo, o vi è la presenza la possibilità di
un inquinamento, è fatto obbligo anche l’operatore chiamato per
l’assistenza di contattare immediatamente l’autorità marittima.
4. Le attività comprese nell’ambito del servizio di assistenza sono le
seguenti:
- a) riparazioni meccaniche, idraulici ed elettriche, nonché
all’attrezzatura velica;
- b) consegna di pezzi di ricambio le forniture di bordo in genere;
- c) interventi di ausilio alla navigazione quali disincaglio,
scioglimento delle eliche, riavvio dei motori, ricarica delle
batterie;
- d) le altre attività che consentono di risolvere sul posto i
problemi tecnici di varia natura che impediscono la normale
navigazione.
5. È consentito il traino fino alla struttura per la nautica da diporto
più idonea tecnicamente ad accogliere l’unità nel caso di impossibilità di
risolvere il problema sul posto, laddove tale attività non comporta alcun
pericolo per la sicurezza della navigazione. È fatto obbligo agli
operatori di cui al comma 2 di comunicare tempestivamente al rientro
presso la struttura per la nautica da diporto individuata le attività di
cui ai commi 4 e 5 all’autorità marittima territorialmente competente.
6. Le spesa sostenuta per le attività di cui al comma 4, sono interamente
a carico dei soggetti richiedenti.
7. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabiliti i
criteri e le modalità di svolgimento del servizio, i requisiti
tecnico-professionali degli operatori che svolgono il servizio e i
requisiti dell’imbarcazione utilizzata per il servizio.
Titolo IV
EDUCAZIONE MARINARESCA (98)
Art. 52
(99)
Giornata del mare e cultura marina
1. La Repubblica riconosce il giorno 11
aprile di ogni anno quale “giornata del mare�? presso istituti scolastici di
ogni ordine e grado, al fine di sviluppare la cultura del male inteso come
risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.
2. La giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di
cui alla legge 27 maggio 1949 n. 260.
3. In occasione della giornata di cui al comma 1 istituti scolastici di ogni
ordine e grado possono promuovere nell’ambito della propria autonomia e
competenza, senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, iniziative
volte a diffondere la conoscenza del mare.
4. Per l’attuazione delle iniziative di cui al comma 3, il ministro
dell’istruzione dell’Università e della ricerca, sentiti i ministri degli
esteri e della cooperazione internazionale, dell’ambiente e della tutela del
territorio del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle
infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dei beni e delle
attività culturali e del turismo, nonché il comitato olimpico nazionale
italiano, impartisce le opportune direttive.
5. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e
artistico legato al mare in particolare ponendo in rilievo il contributo del
mare allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio nazionale
nonché al fine di preservare le tradizioni marinaresche della comunità
italiana, anche all’estero, possono essere organizzate manifestazioni
pubbliche, cerimonie, incontri, nonché iniziative finalizzate alla costruzione
dell’opinione pubblica e nelle giovani generazioni della cultura e conoscenza
del mare.
6. Nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e delle
prerogative costituzionali delle regioni, può essere inserito nei piani
formativi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado l’insegnamento
della cultura del mare dell’educazione marinara. L’insegnamento è impartito
dai docenti delle scuole pubbliche e private in possesso di specifiche
competenze e da docenti specialistici nel caso in cui non è possibile coprire
le ore di insegnamento con i docenti d’istituto.
7. Gli insegnamenti di cui al comma 6 possono essere realizzati tramite
specifici progetti formativi con il Corpo delle capitanerie di porto, Coni,
Federazione italiana vela, Lega navale italiana, associazioni nazionale di
categoria, nonché attraverso gli istituti tecnici-settore tecnologico,
indirizzo trasporti logistica.
8. Le iniziative previste dal presente articolo sono organizzate nell’ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente comunque senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica.
Titolo V
NORME SANZIONATORIE
Illeciti amministrativi
Art.
53
(100)
Violazioni commesse con unità da diporto
1. Chiunque assume o ritiene il comando o la
condotta ovvero la direzione nautica di unità da diporto senza la prescritta
abilitazione, perché non conseguita revocata o non convalidata per mancanza
dei requisiti ovvero sospeso ritirata, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 2.755 euro a 11.017 euro. La sanzione
raddoppiata nel caso di comando condotta di una nave da diporto.
2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione
nautica di un’unità da diporto con la prescritta abilitazione scaduta di
validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
276 euro a 1377 euro. L’organo accertatore provvede al ritiro della patente
nautica scaduta.
3. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione
nautica di un’unità da diporto che non è in regola con quanto stabilito dall’
articolo 17 in
materia di trascrizione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 207 euro a 1.033 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine
protette, chiunque nell’utilizzo di un’unità da diporto non osserva una
disposizione di legge di regolamento, un provvedimento legalmente emanato
dall’autorità competenti in materia di uso del demanio marittimo, del mare
territoriale, ivi comprese le lagune, nelle acque interne e dei porti, ovvero
non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza
della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 276 euro a 1.377 euro. Se il fatto è commesso con l’impiego di un
natante da diporto la sanzione ridotta alla metà.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque assume o ritiene la condotta
ovvero la direzione nautica di una imbarcazione o di un natante da diporto,
per i quali la potenza del motore installato e ambito di navigazione non è
richiesta la patente nautica, senza i prescritti requisiti di età di cui all’
articolo 39 del
presente codice è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 65 euro a 665 euro.
6. Chiunque nell’utilizzo di un’unità da diporto supera i limiti di velocità
previsti per la navigazione negli specchi d’acqua portuali, nei pressi di
campi boa, di spiagge di lividi, nei corridoi destinati al lancio
all’atterraggio nelle vicinanze di imbarcazioni alla fonda è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 414 euro a 2.066 euro.
La determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono utilizzate
apparecchiature debitamente omologate le cui caratteristiche sono stabilite
dal regolamento di attuazione del presente codice.
7. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non
osserva una disposizione del presente codice, del regolamento di attuazione
dello stesso un provvedimento emanato dall’autorità competente in base al
presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 65 euro a 665 euro.
8. In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che
prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, l’utilizzatore dell’unità da
diporto in locazione finanziaria è obbligato in solido con l’autore delle
violazioni al pagamento della somma da questi dovuta se non prova che la
navigazione è avvenuta contro la sua volontà.
9. La patente nautica è sospesa, da uno a tre mesi, per:
- a) chiunque commette le violazioni di cui al comma 6;
- b) chiunque nell’utilizzo di un’unità da diporto si mantiene una
distanza inferiore ai 100 metri dal segnale di posizionamento del
subacqueo;
- c) chiunque nell’utilizzo di un’unità da diporto come unità appoggio per
immersioni subacquee a scopo sportivo ricreativo non ha a bordo i previsti
mezzi di salvataggio o le dotazioni di sicurezza o la persona abilitata al
primo soccorso subacqueo.
10. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 9 sono reiterate nei due
anni dal compimento della prima violazione, la patente nautica e revocata.
Art. 53-bis (101)
Conduzione di unità da diporto sotto l’influenza dell’alcol
1. È vietato assumere ritenere il comando la
condotta ovvero la direzione nautica di un’unità di diporto in stato di
ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque assuma ritiene il comando la condotta ovvero la direzione nautica
di un’unità di diporto in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non
costituisca reato:
- a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.755 euro
a 11.017 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un
tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g per litro (g/l).
All’accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da tre a
sei mesi;
- b) con la sanzione amministrativa da 3000 euro a 12.500 euro, qualora sia
stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a
0,8 e non superiore a 1,5 g per litro (g/l). All’accertamento della
violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente nautica da sei mesi a un anno;
- c) con la sanzione amministrativa da 5000 euro a 15.000 euro, qualora sia
stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a
1,5 g per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue in ogni
caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
nautica da uno a due anni. La patente nautica è sempre revocata, in caso di
reiterazione nel biennio.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono raddoppiate ed è
disposto il sequestro, salvo che l’unità appartenga a persona estranea
all’illecito, nel caso in cui che assuma ritiene comando la condotta ovvero la
direzione nautica di unità da diporto è stato di ebbrezza provoca un sinistro
marittimo. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o condotta di una
nave da diporto. Per chiunque provoca un sinistro marittimo la patente nautica
sempre revocata nel caso in cui è stato accertato un valore corrispondente a
un tasso alcolemico superiore a 1,5 g per litro (g/l).
4. Salvo che sia disposto il sequestro ai sensi del comma 3, l’unità, qualora
non possa essere condotta da altra persona idonea, può essere fatta trainare
fino al luogo indicato dall’interessato fino alla più vicina struttura
dedicata per la nautica da diporto e lasciata in consegna al proprietario o al
gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il
recupero ed il traino sono interamente a carico del trasgressore.
5. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate da 1/3 alla
metà quando la violazione è commessa dopo le 22:00 e prima delle 7:00.
6. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di
sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 7, gli organi accertatori,
secondo le direttive fornite dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e dal ministro della salute, nel rispetto della riservatezza personale e senza
pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre conduttori delle unità
da diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o altrove, anche
attraverso apparecchi portatili.
7. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 6 hanno dato esito
positivo o in ogni caso di sinistro marittimo ovvero quando si abbia
altrimenti motivo di ritenere che il conduttore dell’unità del porto si trova
in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli
organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio
comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e
procedure determinati con decreto del ministro delle strutture dei trasporti,
di concerto con i ministri dell’interno, della giustizia e della salute,
sentito il consiglio superiore di sanità, previa acquisizione del parere del
garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 154, comma
4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e senza nuovi a maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
8. Qualora non sia possibile effettuare l’accertamento di cui al comma 7 o il
conduttore rifiuti di sottoporsi allo stesso, gli agenti accertatori, fatto di
salvi ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conduttore
presso le strutture sanitarie delle amministrazioni presso le strutture
sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate comunque a tali fini
equiparate, per l’accertamento del tasso alcolemico. Le medesime disposizioni
si applicano in caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le attività di
accertamento di soccorso. In tal caso, le strutture sanitarie, su richiesta
degli organi accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore di
unità da diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto alle cure
mediche, nonché rilasciano gli organi accertatori la relativa certificazione,
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti
disposizioni di legge. E del referto sanitario in caso di cure mediche deve
essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo accertatori che ha
proceduto agli accertamenti, all’autorità competente che hai lasciato la
patente nautica per gli eventuali provvedimenti di competenza.
9. Qualora gli accertamenti di cui ai commi 6 e 7 hanno dato esito positivo,
gli organi accertatori possono disporre ritiro della patente nautica per un
periodo non superiore ai 10 giorni. La patente nautica può essere ritirata
anche nel caso in cui l’esito degli accertamenti di cui al comma 8 non è
immediatamente disponibile. La patente nautica ritirata e depositata presso
l’ufficio comando da cui dipende l’organo accertatori.
10. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 7 o 8 risulta un valore
corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 g per litro (g/l),
l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione
delle sanzioni di cui al comma 2.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento
di cui ai commi 6, 7 o 8, il conduttore dell’unità da diporto è punito con la
sanzione di cui al comma 2, lettera c), primo periodo.
12. Alla sanzione per la violazione di cui al comma 2, lettera c), consegue in
ogni caso il sequestro dell’unità salvo che la stessa appartenga a persona
estranea alla violazione. Con provvedimento dell’autorità competente che ha
disposto la sospensione della patente nautica è ordinato che il conduttore
dell’unità da diporto si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni di
cui al comma 13.
13. Con il provvedimento con il quale disposta la sospensione della patente
nautica, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici,
l’autorità competente che ha rilasciato la patente nautica ordina che il
conduttore dell’unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli
uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, qui sono
attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di
60 giorni.
Art. 53-ter
(102)
Conduzione di unità da diporto sotto l’influenza dell’alcol per soggetti di
età inferiore ai 21 anni e per coloro che conducono un’unità da diporto
utilizzata a fini commerciali.
1. È vietato assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero la direzione
nautica di un unità da diporto dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto
l’influenza di queste per:
- a) i soggetti di entità inferiore ad anni 21;
- b) coloro che utilizzano unità da diporto a fini commerciali di cui
all’articolo 2, comma 1, del presente codice.
2. I soggetti di cui al comma 1 che assumono ritengono al comando la
condotta, direzione nautica di un’unità da diporto dopo aver assunto bevande
alcoliche e sotto l’influenza di queste sono puniti con una sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro, qualora
sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a
0 (zero) e non superiore a 0,5 g per litro (g/l). Nel caso in cui i soggetti
di cui al comma 1, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provocano
sinistro marittimo, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate ed
è disposto il sequestro, salvo che l’unità appartenga a persone estranee
all’illecito.
3. Per i soggetti di cui al comma 1, ove incorrono negli illeciti di cui all’articolo 53-bis,
comma 2, lettera a), le sanzioni previste sono aumentati di un terzo;
ove incorrono negli illeciti di cui all’articolo
53-bis, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni previste sono aumentate da
un terzo alla metà.
4. La patente nautica è sempre revocata, qualora sia stato accertato un valore
corrispondente un tasso alcolemico superiore a 1,5 g per litro (g/l), per i
soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, ovvero in caso di reiterazione
nel biennio per i soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma.
5. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo
53-bis, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 13. Salvo che il fatto costituisca reato,
in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi
6, 7 e 8 dell’articolo 53-bis, il conduttore dell’unità da diporto è
soggetto alle sanzioni previste dal comma 2, lettera c) nel medesimo articolo,
aumentate da un terzo alla metà. All’accertamento della violazione consegue in
ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente nautica da uno a due anni. La patente nautica sempre revocata, in caso
di reiterazione nel biennio.
Art.
53-quater (103)
Conduzione di unità
da diporto in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope
1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione
nautica di un'unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica dopo aver
assunto sostanze stupefacenti o psicotrope é punito, ove il fatto non
costituisca reato, con la sanzione amministrativa da 2755 euro a 11017 euro.
All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due
anni. Per i soggetti di cui al comma
1, lettere a) e b), dell'articolo 53-ter, le sanzioni di cui al primo e
al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Le
sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o condotta di una nave da
diporto. La patente nautica é sempre revocata quando la violazione é commessa
da uno dei conduttori di cui alla lettera
b) del citato comma 1 dell'articolo 53-ter, ovvero in caso di
reiterazione nel biennio.
2. Se il conduttore di unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica
provoca un sinistro marittimo, le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate
ed é disposto il sequestro dell'unità, salvo che l'unità appartenga a persona
estranea all'illecito.
3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate da un terzo
alla metà quando la violazione é commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
4. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di
sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 6, gli organi accertatori,
secondo le direttive fornite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e dal Ministro della salute, previa acquisizione del parere del Garante per la
protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto della riservatezza personale
e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conduttori
delle unità da diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove,
anche attraverso apparecchi portatili.
5. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 4 hanno dato esito
positivo, ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il
conduttore dell'unità da diporto si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso
di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conduttore, nel rispetto della
riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, può essere
sottoposto ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero
analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale
sanitario ausiliario delle amministrazioni competenti previsto dalla normativa
vigente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentito
il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni, sono
stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e
le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi.
Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente
periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al
presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale,
su campioni di fluido del cavo orale.
6. Nei casi previsti dal comma 5, qualora non sia possibile effettuare il
prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle amministrazioni
ovvero qualora il conduttore rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti
accertatori, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge,
accompagnano il conduttore presso le strutture sanitarie delle amministrazioni
o presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o
comunque
a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai
fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di
sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in
caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le attività di accertamento e
di soccorso.
7. Le strutture sanitarie di cui al comma 6, su richiesta degli organi
accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore di unità da
diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto alle cure mediche, ai
fini indicati al comma 6. Gli accertamenti possono riguardare anche il tasso
alcolemico così come previsto negli articoli 53-bis
e 53-ter del
presente codice.
8. Le strutture sanitarie di cui al comma 6 rilasciano agli organi accertatori
la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate,
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti
disposizioni di legge. Copia del referto sanitario deve essere tempestivamente
trasmessa, a cura dell'organo accertatore che ha proceduto agli accertamenti,
all'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica per gli eventuali
provvedimenti di competenza.
9. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 5, 6, 7 non sia
immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 4 abbiano dato
esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conduttore si
trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope, gli organi accertatori possono disporre il ritiro
della patente nautica fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un
periodo non superiore a dieci giorni. La patente nautica é ritirata ed é
depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.
10. L'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica, sulla base
dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 5, ovvero della
certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 6, al fine di verificare
il mantenimento dei requisiti psico-fisici, ordina che il conduttore
dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle
aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite
funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di novanta
giorni e dispone la sospensione in via cautelare della patente nautica fino
all'esito della visita medica.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento
di cui ai commi 4, 5 e 6, il conduttore dell'unità da diporto é soggetto alla
sanzione di cui all'articolo
53-bis, comma 2, lettera c). Con il provvedimento con il quale é
disposta la sospensione della patente nautica, al fine di verificare il
mantenimento dei requisiti psico-fisici, l'autorità competente che ha
rilasciato la patente nautica ordina che il conduttore dell'unità da diporto
si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali
territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia
medico-legale, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.
Art.
53-quinquies (104)
Sospensione della licenza di navigazione e ritiro della dichiarazione di
potenza
1. La sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione da
quindici a sessanta giorni, qualora il trasgressore sia il proprietario o
l'armatore o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, si
applica:
2. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 é riportato sulla licenza di
navigazione.
3. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse mediante utilizzo di un
natante da diporto, si procede al ritiro della dichiarazione di potenza o del
documento equivalente da parte dell'organo accertatore per un periodo di tempo
da quindici a sessanta giorni.
4. In caso di navigazione con licenza di navigazione sospesa o senza la
dichiarazione di potenza o documento equivalente in quanto ritirati, é
disposto il sequestro cautelare amministrativo dell'unità da diporto, di cui
all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 54.
(105)
Abusivo utilizzo della autorizzazione alla navigazione temporanea
1. Chiunque utilizza l'autorizzazione alla navigazione temporanea per
navigare fuori dei casi previsti dall'articolo
31, comma 1, é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 2755 euro a 11017 euro.
Art. 55. (106)
Esercizio abusivo delle attività
commerciali con unità da diporto
1. Chiunque esercita le attività di cui
all'articolo 2,
comma 1, del presente codice senza l'osservanza delle disposizioni
di cui al comma 2 del medesimo articolo ovvero utilizza unità da diporto
per attività diverse da quelle cui sono adibite o esercita con unità da
diporto le attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui agli articoli da 396
a 418 del codice della navigazione, é soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 2775 euro a 11017 euro.
2. Alla stessa sanzione é soggetto chiunque non presenta la dichiarazione
di cui all'articolo
2, comma 4.
3. Nel caso di impiego di unità da diporto per le attività di trasporto di
persone a titolo oneroso di cui al comma 1, la patente nautica é sospesa
da uno a tre mesi e, se la violazione é reiterata nel biennio, la patente
nautica é revocata.
Art. 55-bis.
(107)
Sanzioni per danno ambientale
1. Le sanzioni di cui agli articoli
53, 53-bis,
53-ter, 53-quater,
54 e 55
sono aumentate da un terzo alla metà nel caso in cui dalle violazioni ivi
previste é derivato danno o pericolo di danno all'ambiente, salvo che il
fatto costituisca reato.
2. In caso di danno o pericolo di danno all'ambiente é sempre disposta la
revoca della patente nautica, e, nei casi di maggiore gravità, é disposto il
sequestro dell'unità da diporto.
1. Per gli illeciti amministrativi di cui al presente codice in materia di
navigazione marittima, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto
dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie
di porto.
2. Per gli illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di
unità da diporto, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto
dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie
di Porto ed emettono l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre
1981, n. 689, sentito il parere delle competenti Direzioni generali del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico, le
quali in qualità di Autorità di vigilanza, possono disporre attività ispettive
supplementari. Il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, anche in
caso di pagamento in misura ridotta, trasmette copia dei verbali redatti alle
predette Direzioni generali. (13)
2. Ove si tratti di illeciti amministrativi in materia di costruzione e
progettazione di unità da diporto, l'autorità competente emette l'ordinanza di cui
all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle
amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, che possono disporre indagini
supplementari.
1. I procedimenti amministrativi relativi alle unità
da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di
presentazione della documentazione prescritta.
2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al
procedimento di rilascio del certificato limitato di radiotelefonista per l'uso di
apparati radiotelefonici installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle
centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a 60 watts, di cui all'articolo
2-bis del decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 21
novembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data
23 febbraio 1957, n. 50, e successive modificazioni, qualora il predetto certificato
riguardi l'uso di apparati installati a bordo di unità da diporto.
1. Le unità da diporto di qualsiasi bandiera, se non
adibite ad attività commerciale, sono esenti dall'obbligo di presentazione della
nota di informazioni all'autorità marittima all'arrivo in porto e dal rilascio delle
spedizioni prima della partenza dal porto stesso.
2. Alle unità da diporto battenti bandiera dell'Unione europea adibite ad attività
commerciale e alle navi di cui all'articolo
3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al
comma 1.
3. Le unità da diporto battenti bandiera di Stati non appartenenti all'Unione
europea adibite ad attività commerciale sono tenute a espletare le formalità di
arrivo presso l'autorità marittima del primo porto di approdo nazionale con rilascio
delle spedizioni per mare aventi validità di un anno, nonché a espletare le
formalità di partenza quando lasciano l'ultimo porto nazionale con rilascio delle
spedizioni per l'estero. Le formalità possono essere espletate per via telematica
anche tramite il locale raccomandatario marittimo, il quale inoltra alla competente
autorità la lista dei componenti l'equipaggio e la lista dei passeggeri sottoscritta
dal comandante.
1. Se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono verificati
eventi straordinari relativi all'unità da diporto o alle persone a bordo, il
comandante dell'unità da diporto deve farne denuncia all'autorità marittima o
consolare entro tre giorni dall'arrivo in porto con le modalità di cui all'articolo
38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. In caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumità fisica di persone o
l'integrità ambientale (112)
, il termine di cui al comma 1 é ridotto a ventiquattro ore.
3. Le autorità di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad investigazioni
sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause.
1. In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unità da diporto non adibite
ad uso commerciale, ove dal fatto non derivi l'apertura di un procedimento penale,
l'inchiesta formale di cui all'articolo
579 del codice della navigazione é disposta soltanto ad istanza degli
interessati.
1. I proprietari di imbarcazioni da diporto non iscritte o cancellate dai registri
delle imbarcazioni da diporto in quanto destinate alla sola navigazione nelle acque
interne, devono provvedere all'iscrizione delle proprie unità entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente codice. A tal fine, qualora
l'interessato non sia in possesso di uno dei titoli di proprietà, può essere
presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione
autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, comprensiva
dell'attestazione che l'unità ha navigato esclusivamente in acque interne.
2. Per l'iscrizione delle imbarcazioni da diporto di cui al comma 1 la
documentazione tecnica può essere sostituita da un'attestazione di idoneità
rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero autorizzato
ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, qualora l'unità sia stata
immessa in commercio o messa in servizio in uno degli Stati membri dell'area
economica europea prima del 16 giugno 1998.
3. Le imbarcazioni da diporto di cui al comma 1, già iscritte e cancellate dai
registri delle imbarcazioni da diporto, possono essere nuovamente iscritte presso lo
stesso ufficio sulla base della documentazione di proprietà e tecnica agli atti del
predetto ufficio. L'ufficio di iscrizione può disporre, a spese dell'interessato,
una visita di ricognizione dell'unità da parte di un organismo notificato ai sensi
dell'articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998,
n. 314.
1. Alle procedure relative all'attestazione di conformità delle unità da diporto e
dei loro componenti e a quelle finalizzate alla designazione degli organismi
abilitati ad attestare la conformità, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché
all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni
dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli importi dei diritti e
dei compensi di cui ai commi 1-bis e 2 (115)
sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti.
4. Gli introiti derivanti dai diritti e compensi previsti nella tabella A
contenuta nell'allegato XVI,
affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato, per essere riassegnati, fino al limite del venticinque per
cento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi da definire,
nei limiti delle predette risorse, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1. L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche é
subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto
dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure.
2. L'ammontare del predetto diritto é stabilito annualmente con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le
amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine di disciplinare,
secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di
seguito indicate:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogate le
seguenti disposizioni:
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice é soppresso il n. 4
dell'allegato 1 alla legge 8 marzo 1999, n. 50.
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.