www.fog.it - Diritto dei trasporti e della navigazione
Decreto ministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio
2008, n. 146
Regolamento per la nautica da diporto
[ Testo originale - Link al testo aggiornato ]
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro della
giustizia,
il Ministro della difesa, il Ministro dello sviluppo economico, il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e
il Ministro per i rapporti con le regioni
- Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n.
400;
- Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il
codice della
navigazione;
- Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,
recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione (parte navigazione marittima);
- Vista la legge
8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante
disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e
del turismo nautico;
- Visto il decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172,
ed in particolare l'articolo 65, secondo cui il Ministero dei
trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta il
regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto;
- Vista la legge
11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni recante
norme sulla navigazione da diporto;
- Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1977, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 235 del 30 agosto 1977, recante
approvazione delle direttive per l'effettuazione delle visite di
accertamento ai fini dell'abilitazione alla navigazione delle
unità da
diporto;
- Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1992, n. 566,
recante
regolamento sull'autorizzazione alla navigazione temporanea delle navi
da diporto;
- Visto il decreto
ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, recante regolamento di
sicurezza per la navigazione da diporto;
- Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1994, n. 536,
recante
regolamento sul comando e sulla condotta delle unità da
diporto da
parte di coloro che sono in possesso di un titolo professionale
marittimo;
- Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431,
recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;
- Visto il decreto
ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478, recante regolamento di
sicurezza per la navigazione da diporto;
- Visto il decreto
ministeriale 10 maggio 2005, n. 121, recante regolamento
sull'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto;
- Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva
per gli
atti normativi, espresso nell'adunanza del 31 marzo 2008;
- Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai
sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con la nota prot.
n. 8513 del 24 luglio 2008;
Adotta il seguente
regolamento:
Titolo I -
Procedure amministrative inerenti alle unità da diporto
Art. 1 - Campo di
applicazione
Le disposizioni del presente regolamento riguardano le procedure
amministrative inerenti alle unità da diporto di cui all'
articolo
3
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, d'ora in poi
«Codice»,
la disciplina delle patenti nautiche e la sicurezza della navigazione
da diporto.
Art. 2 - Costruzione
delle imbarcazioni da diporto
1. La dichiarazione di
costruzione è facoltativa per le imbarcazioni
da diporto.
2.
Alle imbarcazioni da diporto iscritte nel registro delle navi in
costruzione si applicano le disposizioni del
libro II,
titolo I, del
codice della navigazione e del libro II, titolo I, del
regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, il
titolo di
proprietà per l'iscrizione nel registro delle imbarcazioni
da diporto
è costituito dall'estratto del registro delle navi in
costruzione
Art. 3 - Iscrizione
delle navi da diporto
1.
Per l'iscrizione nei registri delle navi da diporto il proprietario
presenta all'autorità competente il titolo di
proprietà in una delle
forme previste dall'
articolo
10,
comma 1, del presente regolamento, ovvero l'estratto del registro delle
navi in costruzione e il certificato di stazza, unitamente al
certificato di cancellazione dal registro straniero nel caso di navi
già di nazionalità estera.
2. Qualora il proprietario
di una nave da diporto iscritta in
uno dei
registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea chieda
l'iscrizione nei registri nazionali, in luogo del titolo di
proprietà
è sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal
registro
comunitario, dal quale risultino le generalità del
proprietario stesso
e gli elementi di individuazione dell'unità.
Art. 4 - Uffici
decentrati detentori dei registri di iscrizione delle imbarcazioni da
diporto
1.
I registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto, di cui
all'
articolo 15 del codice,
sono tenuti anche dagli uffici
motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, come individuati dall'articolo 6, comma 5, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 179 del 3 agosto 2006.
Art. 5 - Iscrizione
di imbarcazioni da diporto autocostruite
1.
Il proprietario di un'unità da diporto autocostruita ai
sensi
dell'
articolo 15, comma 3, del
codice può richiedere l'iscrizione nei
registri delle imbarcazioni da diporto presentando, in luogo del titolo
di proprietà, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
con
sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a
ciò autorizzato, corredata della documentazione fiscale
attestante
l'acquisto dei materiali necessari alla costruzione.
2. La documentazione
tecnica per l'iscrizione delle unità
autocostruite è costituita da un'attestazione di
idoneità
rilasciata
da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'
articolo
10 del
codice, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3
agosto
1998, n. 314, e successive modificazioni.
3. Le imbarcazioni da diporto iscritte ai sensi del presente
articolo
possono essere immesse sul mercato solo dopo il decorso di cinque anni
dalla data di iscrizione, previo espletamento delle procedure
necessarie per la valutazione della conformità CE, di cui
all'
articolo
9 del codice.
Art. 6
- Perdita di
possesso
1.
L'ufficio di iscrizione, ai fini dell'annotazione di cui all'
articolo
15,
comma 4, del codice, riporta gli estremi della denuncia
di furto
sul registro di iscrizione dell'unità ed archivia la
relativa licenza
di navigazione.
2. Il proprietario,
riacquistato il possesso dell'unità,
richiede
all'ufficio di iscrizione l'annotazione del rientro in possesso,
presentando il verbale di restituzione dell'unità ritrovata.
Eseguita
l'annotazione, l'ufficio rilascia una nuova licenza
di
navigazione, previa visita di ricognizione dell'unità da
parte di un
organismo tecnico notificato ai sensi dell'
articolo
10 del codice,
ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.
314, e successive modificazioni.
Art. 7 - Iscrizione
di unità da diporto a titolo di locazione finanziaria
1.
Per l'annotazione di cui all'
articolo
16 del codice, il proprietario
dell'imbarcazione o della nave da diporto presenta, con la domanda di
iscrizione, copia del contratto di locazione finanziaria. La
presentazione del contratto può avvenire avvalendosi della
facoltà di
cui all'
articolo
12, comma 2, del presente regolamento.
2. L'annotazione
può
essere richiesta dal proprietario anche
successivamente all'iscrizione dell'unità, con le medesime
modalità
di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Se si verificano
cessioni o variazioni del contratto di
locazione
finanziaria relative all'utilizzatore o alla data di scadenza, il
proprietario ne richiede l'annotazione con le medesime
modalità di cui
al comma 1 del presente articolo.
4. L'annotazione del
nominativo dell'utilizzatore a titolo di
locazione
finanziaria non è soggetta ai tributi previsti in materia di
pubblicità navale.
5. Nei casi di iscrizione
provvisoria di imbarcazioni da
diporto, la dichiarazione di assunzione di responsabilità di
cui all'
articolo
20, comma 1, lettera d), del codice è
sottoscritta
dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.
Art. 8 - Pagamento
stampati
1. Nei casi di rilascio, rinnovo o duplicato della licenza di
navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto, l'interessato
consegna all'ufficio d'iscrizione l'attestazione comprovante il
pagamento del relativo stampato a rigoroso rendiconto.
Art. 9 - Pubblicità
degli atti
1.
Le domande e gli atti diversi da quelli previsti dall'
articolo
17 del
codice, per i quali il codice civile richiede la
trascrizione, sono
resi pubblici mediante trascrizione nei registri di iscrizione delle
unità ed annotazione sulla relativa licenza di navigazione.
Art. 10 - Forma del
titolo per la pubblicità
1.
La trascrizione e l'annotazione si compiono in forza di uno dei titoli
indicati dall'articolo 2657 del codice civile e, in caso di acquisto a
causa di morte, in forza dell'atto indicato dall'articolo 2648 del
codice civile oppure della dichiarazione di successione.
2. Per le imbarcazioni da
diporto, il titolo per la
trascrizione e
l'annotazione può essere costituito da una dichiarazione
dell'alienante con sottoscrizione autenticata oppure dalla fattura di
vendita con firma, per quietanza, dell'alienante autenticata.
Art. 11 - Documenti
per la pubblicità
1.
La pubblicità è richiesta all'ufficio di
iscrizione
dell'unità da
diporto presentando, unitamente alla nota di trascrizione in doppio
originale ed alla licenza di navigazione, gli atti di cui all'
articolo
10 del presente regolamento nelle forme indicate
dall'articolo 2658 del
codice civile e, in caso di acquisto a causa di morte, il certificato
di morte del precedente proprietario.
2. La nota di trascrizione
contiene:
- a) cognome, nome, luogo, data di nascita e
nazionalità,
codice fiscale
e regime patrimoniale delle parti, se coniugate, ovvero denominazione o
ragione sociale, sede e numero di codice fiscale delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni non
riconosciute, con
l'indicazione per queste ultime e per le società semplici,
anche delle
generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto
costitutivo;
- b) indicazione del titolo del quale si chiede la
pubblicità e
data del medesimo;
- c) nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o che
ha
autenticato le firme o che l'ha in deposito, ovvero nome di altro
soggetto che ha autenticato le firme ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero l'indicazione
dell'autorità
giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
- d) elementi di individuazione dell'unità da
diporto;
- e) indicazione dell'eventuale termine o condizione a cui
è
sottoposto l'atto.
3. In caso di acquisto a
causa di morte, la nota di
trascrizione
contiene anche l'indicazione della data di morte del precedente
proprietario.
4. Agli atti scritti in
lingua straniera presentati per la
pubblicità
è allegata la loro traduzione in lingua italiana eseguita o
da un
interprete nominato dal tribunale o dall'autorità consolare.
Art. 12 -
Semplificazione delle disposizioni per la pubblicità
1.
La trascrizione può essere domandata anteriormente al
pagamento
dell'imposta di registro a cui è soggetto il titolo, solo se
si tratta
di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunciata da
un'autorità giudiziaria dello Stato. In tal caso, assieme
alla doppia
nota di trascrizione, l'interessato presenta una terza nota in carta
libera, la quale, a cura del conservatore, è trasmessa alla
competente
Agenzia delle entrate.
2. Negli altri casi la
trascrizione può essere eseguita su
presentazione della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento
dell'imposta di registro a cui è soggetto il titolo. In tale
ipotesi
l'interessato presenta all'ufficio a cui ha richiesto la trascrizione
il titolo registrato dall'Agenzia delle entrate, non appena
perfezionato.
Art. 13 - Esecuzione
della pubblicità
1.
L'ufficio di iscrizione dell'unità da diporto prende nota
della
domanda di pubblicità nel repertorio e trascrive il
contenuto della
nota nel registro di iscrizione, facendovi menzione del giorno e
dell'ora di ricezione. Gli estremi della nota di trascrizione sono
annotati nella licenza di navigazione.
2. Uno degli esemplari
della nota, corredato dai documenti
presentati, è conservato negli archivi dell'ufficio.
3. Dell'adempimento delle
formalità eseguite l'ufficio fa
menzione
sull'altro esemplare della nota, che restituisce al richiedente.
4. Nel concorso di
più
atti resi pubblici, la precedenza,
agli effetti
del codice civile, è determinata dalla data di trascrizione
nei
registri di iscrizione e, in caso di discordanza tra le trascrizioni
nei registri e le annotazioni sulla licenza di navigazione, prevalgono
le risultanze dei registri.
Art. 14 - Iscrizione
nei registri delle imbarcazioni da diporto
1.
La dichiarazione di potenza del motore entrobordo di cui agli
articoli
19,
comma 1, e
20,
comma 1, lettera c), del codice può essere
sostituita dal certificato di omologazione corredato da dichiarazione
di conformità o dal certificato di potenza rilasciati prima
del 10
maggio 2000.
2. In caso di furto,
smarrimento o distruzione dei documenti
previsti
dal comma 1 del presente articolo, l'interessato, previa denuncia alle
autorità competenti, richiede al costruttore o
all'importatore del
motore una nuova dichiarazione di potenza.
Art. 15 -
Trasferimento di iscrizione
1.
L'ufficio di iscrizione che riceve la domanda di cui all'articolo 21,
comma 1, del codice trasmette all'ufficio destinatario l'estratto del
registro di iscrizione e la documentazione relativa.
2. L'ufficio destinatario
iscrive l'unità nei propri registri
in base
alle risultanze dell'estratto ricevuto, riportando integralmente le
annotazioni relative alla proprietà e agli altri diritti
reali e
contestualmente rinnova i documenti di navigazione.
3. L'ufficio di provenienza
cancella l'unità, riportando sul
regist
ro
il motivo della cancellazione, la sigla del nuovo ufficio, la data e il
numero della nuova iscrizione.
Art. 16 -
Cancellazione dai registri
2.
L'ufficio di iscrizione, accertata l'inesistenza o l'estinzione di
eventuali diritti reali di garanzia trascritti e ottenuto il nulla osta
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previsto dall'articolo
15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, provvede alla cancellazione e al
ritiro dei documenti di bordo.
3. Per le unità da diporto destinate all'iscrizione in un
registro di
un altro Paese dell'Unione europea, ai fini dell'accertamento di cui
all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, l'interessato
presenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante
l'avvenuto pagamento degli eventuali crediti contributivi relativi
all'equipaggio dell'unità o l'inesistenza di tali crediti.
Dell'avvenuta cancellazione deve essere data immediata
comunicazione all'INPS.
4. In caso di perdita o di demolizione, la domanda di
cancellazione è
corredata dal processo verbale compilato dall'autorità
competente e
attestante l'evento.
5. Il proprietario che intende vendere all'estero la propria
imbarcazione o nave da diporto richiede all'ufficio d'iscrizione il
preventivo nulla osta alla dismissione della bandiera nazionale, che
è
rilasciato previ gli accertamenti di cui al comma 2 del presente
articolo. L'alienante presenta copia conforme dell'atto di vendita e
l'ufficio di iscrizione provvede alla cancellazione dai registri
nazionali che decorre dalla data dell'atto medesimo.
6. In caso di trasferimento all'estero dell'unità, l'ufficio
di
iscrizione, previ gli accertamenti di cui al comma 2 del presente
articolo, rilascia il nulla osta per l'iscrizione nel registro
straniero prescelto dal proprietario e procede alla cancellazione dai
registri nazionali a far data dall'iscrizione nel registro straniero.
Il proprietario dell'unità comunica gli estremi
dell'avvenuta
iscrizione nel registro straniero e, qualora la legislazione del Paese
di destinazione dell'unità non preveda l'iscrizione in
registri, la
cancellazione avviene a seguito di apposita dichiarazione rilasciata
dal proprietario dell'unità.
Art. 17 - Rinnovo
della licenza di navigazione
1. Per il rinnovo della
licenza di navigazione il proprietario presenta
all'ufficio di iscrizione i seguenti documenti:
- a) la licenza di cui si chiede il rinnovo;
- b)
l'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo
tecnico
notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice ovvero autorizzato ai
sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive
modificazioni, in caso di innovazioni alle caratteristiche principali
dello scafo o del motore.
2. In caso di furto, smarrimento o distruzione della licenza
di
navigazione l'ufficio di iscrizione rilascia il duplicato, acquisendo
dal proprietario l'originale o la copia conforme della denuncia
presentata all'autorità competente.
Art. 18 - Licenza
provvisoria per navi da diporto
1.
L'ufficio presso il quale è in corso l'iscrizione rilascia
la licenza
provvisoria di cui all'
articolo
23, comma 6, del codice nei seguenti
casi:
- a) navi di nuova costruzione munite di certificato di
stazza
provvisoria;
- b) navi provenienti da registro straniero, in presenza di
espressa
dichiarazione dell'autorità marittima o consolare straniera
che il
proprietario ha avanzato la richiesta di cancellazione dai registri
secondo le procedure ivi vigenti e che la licenza di navigazione, o
documento equipollente è stata presa in consegna.
Art. 19 - Sigle di
individuazione
1.
Per le unità iscritte presso gli uffici marittimi di cui
all'
articolo
15 del codice, la sigla di individuazione è
composta dalla
sigla
dell'ufficio di iscrizione seguita dal numero di immatricolazione e
dalla lettera D, nel caso di imbarcazioni, ovvero ND, nel caso di navi
da diporto.
2. Per le imbarcazioni iscritte presso gli uffici
motorizzazione civile
delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti
terrestri e i trasporti intermodali di cui all'
articolo
15 del codice,
la sigla di individuazione è composta dalla lettera N
seguita dal
numero di immatricolazione e dalla sigla della provincia di iscrizione.
Art. 20 - Potenza
dei motori
1. I certificati per l'uso
del motore rilasciati prima dell'entrata in
vigore del codice costituiscono documento di bordo.
2.
In caso di smarrimento, deterioramento o furto del certificato per
l'uso del motore, l'interessato, previa presentazione della relativa
denuncia alle autorità competenti, richiede al costruttore o
all'importatore o al rivenditore autorizzato del motore una
dichiarazione di potenza di cui all'
articolo
28, comma 2, del codice.
3. In caso di smarrimento, deterioramento o furto del
certificato per
l'uso del motore, se si tratta di motore munito di dichiarazione di
potenza, l'interessato, previa presentazione della relativa denuncia
alle autorità competenti, o ne chiede il rilascio
all'ufficio presso
il quale la stessa è depositata o richiede una nuova
dichiarazione di
potenza al costruttore o all'importatore del motore.
4. In caso di smarrimento, deterioramento o furto della
dichiarazione
di potenza del motore, l'interessato, previa presentazione della
relativa denuncia alle autorità competenti, chiede il
duplicato al
costruttore o all'importatore del motore.
5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo,
ove non sia
possibile fare riferimento ad alcuno dei soggetti commerciali deputati
al rilascio della dichiarazione di potenza, l'interessato richiede ai
centri prova autoveicoli del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti l'accertamento della potenza del motore e il rilascio del
relativo documento. Per la prestazione l'interessato è
tenuto al
pagamento del compenso previsto al n. 9 della tabella 3 allegata alla
legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni.
Art. 21 -
Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla navigazione
temporanea
1.
Le autorità indicate dall'articolo 31, comma 2, del codice
annotano su
apposito registro in ordine cronologico gli estremi delle
autorizzazioni rilasciate e provvedono alla consegna di una sigla
temporanea costituita dalla sigla dell'ufficio che rilascia
l'autorizzazione, dal numero progressivo della stessa e dalla sigla
«TEMP».
2. La sigla temporanea è riportata in modo ben visibile su
due tabelle
apposte su ciascun fianco dell'imbarcazione o della nave a destra di
prora e a sinistra di poppa. I caratteri della sigla sono neri su fondo
bianco ed hanno le dimensioni previste per le sigle come definite dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione su modulo
conforme
al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e stabilisce, se ritenuto necessario, specifiche condizioni di
utilizzo.
Art. 22 - Apparato
ricetrasmittente di bordo per la navigazione temporanea
1.
Le unità autorizzate alla navigazione temporanea sono dotate
almeno di
un apparato ricetrasmittente radiotelefonico ad onde metriche (VHF)
anche di tipo portatile, nei limiti previsti dall'
articolo
29 del
codice. L'apparato è utilizzato solo ai fini della
sicurezza
della
navigazione.
2. L'ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo
economico
assegna un indicativo di chiamata di identificazione, valido
indipendentemente dall'unità su cui l'apparato è
installato,
costituito dal nome del titolare dell'autorizzazione seguito dalla
sigla dell'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione e dal numero
progressivo dell'autorizzazione.
3. L'utilizzo dell'apparato non è soggetto a licenza di
esercizio.
Art. 23 - Ruolino di
equipaggio
1. Il ruolino di equipaggio
per imbarcazioni e navi da diporto è
individuato da un numero e da una serie progressivi assegnati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; la serie comprende
tutti i ruolini di equipaggio dall'uno al diecimila.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invia i
ruolini di
equipaggio agli uffici compartimentali e circondariali marittimi, anche
per la distribuzione agli uffici dipendenti, nonchè alle
autorità
consolari, che ne facciano richiesta. Gli uffici marittimi e le
autorità consolari, all'atto del rilascio del ruolino di
equipaggio,
riportano le annotazioni in esso contenute in un registro di carico.
3. Il ruolino di equipaggio ha validità di tre anni a
decorrere dalla
data del rilascio e i suoi estremi sono annotati sulla licenza di
navigazione a cura dell'ufficio che ha provveduto al rilascio. Lo
stesso ufficio comunica l'avvenuto rilascio all'INPS, all'ufficio di
iscrizione dell'unità da diporto, nonchè al
proprietario
qualora il
ruolino sia stato rilasciato all'armatore dell'unità.
4. Alla scadenza di validità del ruolino di equipaggio, gli
uffici
marittimi o consolari lo ritirano e ne rilasciano uno nuovo. Il ruolino
ritirato è trasmesso all'INPS, che, dopo aver provveduto
alla
decontazione definitiva dei contributi dovuti, lo restituisce
all'ufficio che ne aveva assunto il carico.
Art. 24 - Uso
commerciale delle unità da diporto
1.
Il proprietario o l'armatore, per l'annotazione dell'uso commerciale ai
sensi dell'
articolo 2 del codice,
presenta all'ufficio d'iscrizione
dell'imbarcazione o della nave da diporto una domanda indicante
l'attività che intende compiere e corredata da:
- a) certificato d'iscrizione nel registro delle imprese o
dichiarazione
sostitutiva di certificazione da cui risulti che trattasi di impresa
individuale o società esercente le attività
commerciali di cui
all'articolo 2, comma 1, del
codice, nonchè gli estremi
dell'iscrizione nel suddetto registro;
- b) licenza di navigazione delle unità
interessate.
2. In caso di mutamento dei soggetti indicati al comma 1, gli
interessati presentano all'ufficio di iscrizione domanda di
cancellazione dell'annotazione precedentemente eseguita o nuova domanda
di annotazione dell'uso commerciale che si intende svolgere.
3. Le imbarcazioni o navi da diporto adibite a locazione e
noleggio
possono essere utilizzate, previa apposita domanda di annotazione di
cui al comma 1, anche per l'insegnamento professionale della
navigazione da diporto e come unità appoggio per i
praticanti
immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
4. L'uso commerciale di imbarcazioni o navi da diporto
utilizzate a
titolo di locazione finanziaria non è consentito
all'utilizzatore, se
non previa dichiarazione di armatore ai sensi dell'articolo 265 del
codice della navigazione.
Titolo II -
Disciplina delle patenti nautiche
Capo I -
Disposizioni generali
Art. 25 - Patenti di
categoria A
1.
Le patenti di categoria A abilitano al comando e alla condotta dei
natanti e delle imbarcazioni da diporto per le seguenti specie di
navigazione:
- a) entro dodici miglia dalla costa;
- b) senza alcun limite dalla costa.
2. Le patenti di cui al comma 1 abilitano al comando ed alla
condotta
delle unità a motore, di quelle a vela e di quelle a
propulsione
mista.
3. A richiesta dell'interessato, le patenti di cui al comma 1
possono
essere rilasciate per il comando e la condotta delle sole
unità a
motore. Sono considerate a motore quelle unità in cui il
rapporto tra
la superficie velica in metri quadrati di tutte le vele che possono
essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature
fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo, escluso
lo spinnaker, e la potenza del motore in cavalli o in kilowatt
è
inferiore, rispettivamente, a 1 o a 1,36.
Art. 26 - Patenti di
categoria B
1. Le patenti di categoria
B abilitano al comando delle navi da
diporto.
2.
Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono
comandare e condurre anche unità da diporto di lunghezza
pari o
inferiore a 24 metri a motore, a vela e a propulsione mista.
Art. 27 - Patenti di
categoria C
1.
Le patenti di categoria C abilitano alla direzione nautica di
unità da
diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, ove sia presente a
bordo almeno un'altra persona in qualità di ospite di
età non
inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie
per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare,
sempre che l'unità sia munita di dispositivo elettronico in
grado di
consentire, in caso di caduta in mare, oltre all'individuazione della
persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei
motori.
2. Le patenti di categoria C sono rilasciate esclusivamente a
soggetti
portatori delle patologie indicate nell'allegato I, paragrafo 2.
3. Le patenti di cui al comma 1 sono assoggettate alla
disciplina prevista per le
patenti di
categoria A.
Art. 28 -
Autorità
competenti al rilascio delle patenti
1. Sono competenti al
rilascio delle patenti nautiche:
- a) le capitanerie di porto, gli uffici circondariali
marittimi
e gli
uffici motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali del
Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, per
le patenti nautiche che abilitano alla navigazione entro dodici miglia
dalla costa;
- b) le capitanerie di porto e gli uffici circondariali
marittimi, per le
patenti nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun limite
dalla costa;
- c) le capitanerie di porto, per le patenti che abilitano al
comando di navi da diporto.
2. Le patenti nautiche sono conformi al modello approvato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 29 - Esame per
il conseguimento delle patenti nautiche
1. L'esame per il
conseguimento della patente nautica che abilita alla
navigazione entro dodici miglia dalla costa è sostenuto
dinanzi ad un
esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal capo del
circondario marittimo, scelto tra gli ufficiali del Corpo delle
capitanerie di porto in servizio permanente effettivo, tra gli
ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di
porto in congedo, tra i docenti di navigazione o di attrezzatura e
manovra degli istituti nautici o professionali, tra il personale della
gente di mare in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di
ufficiale di navigazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro
dei trasporti 30 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o a quello di ufficiale
di navigazione del diporto, ovvero da un esaminatore nominato, per la
giurisdizione di competenza, dal Direttore della Direzione generale
territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, scelto
tra i medesimi soggetti, nonchè tra i funzionari, anche in
posizione
di quiescenza, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
abilitati a norma della legge 1° dicembre 1986, n. 870, e
successive
modificazioni. Per lo svolgimento della prova teorica e pratica di
navigazione a vela l'esaminatore è assistito da un esperto
velista
designato dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana.
2. La commissione d'esame per il conseguimento della patente
nautica
che abilita alla navigazione senza alcun limite dalla costa
è nominata
dal capo del circondario marittimo ed è costituita:
- a) dal presidente, scelto tra gli ufficiali di grado non
inferiore a
tenente di vascello in servizio o in congedo dei Corpi di stato
maggiore o delle capitanerie di porto, tra i docenti di navigazione o
di attrezzatura e manovra degli istituti nautici o professionali ovvero
tra coloro che sono in possesso dell'abilitazione di comandante di cui
all'articolo 8 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16
gennaio 2008 o di comandante del diporto. In mancanza, le funzioni di
presidente sono svolte dal capo del circondario marittimo;
- b) da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto in
possesso del
titolo professionale di capitano di lungo corso o di aspirante capitano
di lungo corso o abilitato alla condotta delle motovedette d'altura del
Corpo delle capitanerie di porto, ovvero da un comandante di cui agli
articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16
gennaio 2008 o da un capitano del diporto, in qualità di
membro;
- c) da un esperto velista designato dalla Federazione
italiana
vela o
dalla Lega navale italiana, in qualità di membro, per lo
svolgimento
della prova teorica e pratica di navigazione a vela.
3. La commissione d'esame per il conseguimento della patente
per il
comando delle navi da diporto è nominata dal capo del
compartimento
marittimo con le modalità indicate al comma 2, lettere a) e
b), del
presente articolo.
4. Le funzioni di segretario delle sedute di esame sono svolte
da un
sottufficiale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero da un
impiegato civile di ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
5. I programmi e le modalità di svolgimento degli esami per
il
conseguimento delle patenti di categoria A, B e C sono adottati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 30 - Estensione
dell'abilitazione
1.
Coloro che sono in possesso di una patente limitata alla navigazione a
motore possono estendere l'abilitazione posseduta anche alla
navigazione a vela, sostenendo solo la relativa prova pratica.
2. Coloro che sono in possesso di patente per la navigazione
entro
dodici miglia dalla costa possono conseguire l'abilitazione senza alcun
limite di distanza dalla costa, sostenendo un esame integrativo teorico
sulle materie non comprese nel programma d'esame previsto per
l'abilitazione posseduta.
Art. 31 -
Esercitazioni pratiche
1.
Coloro che hanno presentato domanda per l'ammissione agli esami per il
conseguimento della patente nautica sono autorizzati ad esercitarsi al
comando o alla direzione nautica delle unità da diporto, nei
limiti
dell'abilitazione richiesta, purchè a bordo vi sia persona
munita di
patente nautica rilasciata da almeno un triennio, con abilitazione
almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire.
2. Copia della domanda, completa di visto dell'autorità
marittima o
dell'ufficio motorizzazione civile, costituisce, accompagnata da un
documento di identità personale, autorizzazione per
esercitarsi a
bordo delle unità da diporto. Detto documento ha
validità di tre mesi
prorogabile per ulteriori tre mesi.
3. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che
siano
trascorsi trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione per
l'esercitazione a bordo delle unità da diporto.
4. Il capo del circondario marittimo o l'autorità preposta
alla
disciplina delle acque interne determinano con propria ordinanza, se
ritenuto necessario, i tempi e le modalità nonchè
le misure
di
sicurezza per l'effettuazione delle esercitazioni.
Art. 32 -
Conseguimento delle patenti senza esami
1.
Gli ufficiali del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di porto
in servizio permanente, gli ufficiali del Corpo della guardia di
finanza in possesso di specializzazione di comandante di
unità navale
rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, nonchè i
sottufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia in possesso
di abilitazione alla condotta di unità navali d'altura o del
brevetto
per la condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun
limite dalla costa o dalla unità madre rilasciati dalla
Marina
militare che abbiano comandato tale tipo di unità per almeno
dodici
mesi, possono conseguire, senza esami, le patenti di cui agli
articoli
25 e
26
del presente regolamento.
2. Il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e
del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale
ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata,
abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da parte
della Marina militare, può conseguire, senza esami, le
patenti di cui
all'
articolo
25 del presente regolamento, secondo i criteri fissati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Le stesse patenti possono essere conseguite senza esami dal
personale
militare della Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma
volontaria, in possesso di abilitazione al comando di unità
navale
rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri
fissati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. La facoltà di cui ai commi 1 e 2 è esercitata
entro
cinque anni
dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici,
psichici e morali di cui agli
articoli
36 e
37
del presente regolamento.
4. I requisiti per il personale indicati al comma 1 sono
comprovati
dall'estratto matricolare ovvero da una dichiarazione del comando di
appartenenza. Per il rimanente personale i requisiti sono attestati dal
possesso dell'abilitazione.
5. Le abilitazioni rilasciate dalla Marina militare per la
navigazione
entro sei miglia dalla costa e le abilitazioni alla condotta dei mezzi
nautici rilasciate dai comandi della Guardia di finanza abilitano alla
navigazione entro dodici miglia dalla costa.
Art. 33 - Persone in
possesso di titoli professionali
1.
Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo o del
diporto o della navigazione interna e sono muniti di libretto di
navigazione in corso di validità possono comandare e
condurre le
unità da diporto, nei limiti indicati nell'allegato III.
2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo,
nonchè
coloro
che sono iscritti nel registro di cui all'articolo 90 del codice della
navigazione, muniti di libretto di navigazione in corso di
validità
ovvero di licenza per pilota, possono conseguire senza esami le patenti
nautiche, nei limiti e con le modalità stabilite
nell'allegato III.
Art. 34 - Comando di
unità da diporto da parte di stranieri in acque territoriali
italiane
1.
Gli stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero, muniti di un
titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente dallo
Stato di appartenenza o, rispettivamente, di residenza, possono
comandare, purchè a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da
diporto
iscritte nei registri di cui all'articolo 15 del codice e natanti da
diporto di cui all'articolo 27 del codice entro i limiti
dell'abilitazione medesima. Il titolo o documento deve essere tenuto a
bordo.
2. Per gli stranieri ed i cittadini italiani residenti
all'estero che
comandano imbarcazioni e navi da diporto iscritte in registri
stranieri, l'obbligo di patente nautica è regolato dalla
legge dello
Stato di bandiera dell'unità.
3. Per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea si
prescinde
dall'obbligo del titolo per comandare le unità da diporto di
cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo, qualora esibiscano una dichiarazione
rilasciata dalle proprie autorità da cui risulti che la
legislazione,
rispettivamente, del Paese di provenienza del soggetto o dello Stato di
bandiera dell'unità non prevede il rilascio di alcun titolo
di
abilitazione.
Capo II -
Requisiti
Art. 35 - Requisiti
per l'ammissione agli esami
1. Per essere ammessi agli
esami per il conseguimento delle patenti di
cui agli
articoli
25 e
27
del presente regolamento, gli interessati devono aver compiuto il
diciottesimo anno di età.
2. Per essere ammessi a sostenere gli esami per il
conseguimento della patente per navi da diporto di cui all'
articolo
26 del presente regolamento, gli interessati devono essere in
possesso, da almeno un triennio, della patente di cui all'
articolo
25, comma 1, lettera b)
del presente regolamento.
3. Nella domanda di ammissione agli esami è dichiarata
l'eventuale richiesta di limitazione alle sole unità a
motore.
Art. 36 - Giudizio
di idoneità
1.
Coloro che sono affetti dalle malattie fisiche o psichiche, deficienze
organiche o minorazioni psichiche indicate nell'allegato I, paragrafo
1, o siano dediti all'uso di sostanze psicoattive non possono
conseguire la patente nautica nè la convalida della stessa.
2. Coloro che sono affetti dalle malattie o minorazioni
anatomiche o
funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 2, possono conseguire
esclusivamente la
patente di categoria C.
3. Il giudizio di idoneità psichica e fisica è
espresso,
sulla base
dei requisiti previsti dall'allegato I, dall'ufficio dell'azienda
sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite
funzioni in materia medico-legale. Il giudizio può essere
espresso,
altresì, da un medico responsabile dei servizi di base del
distretto
sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o da un
ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in
servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo dei sanitari
della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco o, per i cittadini italiani residenti
all'estero, da un medico riconosciuto idoneo dal consolato italiano del
Paese di residenza. In ogni caso gli accertamenti sono effettuati
presso la struttura pubblica di appartenenza. La certificazione
sanitaria e la relativa documentazione devono essere conservate per un
anno.
4. Il giudizio di idoneità è demandato alla
commissione
medica locale
costituita in ogni provincia presso le aziende sanitarie locali del
capoluogo di provincia, in caso di malattie o minorazioni anatomiche o
funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 2, e in tutti i casi
dubbi.
5. La commissione medica locale, in relazione alle malattie o
minorazioni fisiche riscontrate e alle eventuali protesi correttive,
stabilisce, se ritenuto necessario, termini di validità
delle patenti
ridotti in relazione al tipo di abilitazione richiesta.
6. Il giudizio di idoneità è inoltre demandato
alle
commissioni
mediche locali, quando è disposto dall'autorità
marittima o
dal
prefetto.
7. L'accertamento di cui ai commi 3 e 4 deve risultare da
certificazione di data non anteriore a sei mesi dalla presentazione
della domanda per sostenere l'esame di abilitazione. Il certificato
medico e quello rilasciato dalla commissione medica locale sono
conformi al modello contenuto nell'allegato I, annesso 1.
8. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è
ammesso
ricorso entro trenta giorni al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, che decide avvalendosi del parere degli organi sanitari
periferici delle Ferrovie dello Stato. Analogamente il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti decide sui ricorsi avverso i
provvedimenti di sospensione o di revoca della patente nautica per
perdita dei requisiti fisici e psichici.
9. Gli oneri e le spese relative agli accertamenti sanitari di
cui al presente articolo sono a carico degli interessati.
Art. 37 - Requisiti
morali per il conseguimento delle patenti nautiche
1. Non possono ottenere la
patente nautica coloro che sono stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro
che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle
misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
come modificata dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31
maggio 1965, n. 575, nonchè coloro che sono stati condannati
ad una
pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano
intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
2. Non possono inoltre ottenere la patente nautica per la
navigazione
senza alcun limite dalla costa e per il comando delle navi da diporto
coloro che abbiano riportato condanne per uno dei delitti previsti
dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni,
nonchè dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n.
309, e successive modificazioni o per reati previsti dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni nonchè dal
decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non
siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
3. Avverso il mancato rilascio ovvero in caso di revoca della
patente
nautica per i motivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
è
ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
4. L'autorità marittima o gli uffici motorizzazione civile
del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accertano i requisiti
morali, richiedendo il certificato del casellario giudiziale. Per i
cittadini stranieri il certificato del casellario giudiziale
è
sostituito da una dichiarazione dell'autorità consolare.
Capo III -
Convalida, revisione, sospensione e revoca delle patenti
Art. 38 - Termine di
validità delle patenti
1.
La patente nautica ha validità di dieci anni dalla data di
rilascio o
di convalida. La durata è ridotta a cinque anni per coloro
che al
momento del rilascio o della convalida hanno compiuto il sessantesimo
anno di età.
2. La validità delle
patenti di
categoria C è
limitata ad
un
periodo
più breve conformemente alle prescrizioni del certificato
rilasciato
dalla commissione medica locale.
3. La richiesta di convalida della patente può essere
effettuata anche
successivamente alla scadenza ed in tal caso il termine di
validità
decorre dalla data di convalida.
4. Le patenti nautiche deteriorate o illeggibili sono
sostituite.
Art. 39 - Revisione
delle patenti nautiche
1. L'autorità
che ha rilasciato la patente può disporre che siano
sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui
all'
articolo
36
i titolari di patenti nautiche, qualora sorgano dubbi sulla persistenza
dell'idoneità fisica e psichica prescritta per il tipo di
patente
posseduta. L'esito della visita medica è comunicato
all'autorità
marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti che ha rilasciato la patente per gli
eventuali provvedimenti di sospensione, di revoca o per l'annotazione
sul documento di eventuali limitazioni o prescrizioni.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può
disporre la
revisione straordinaria delle patenti nautiche per determinate
categorie o per patenti rilasciate in determinati periodi.
Art. 40 -
Sospensione delle patenti nautiche
1.
La patente nautica è sospesa dall'autorità che ha
provveduto al
rilascio, qualora, in sede di accertamento sanitario per la convalida,
risulti la temporanea perdita dell'idoneità fisica e
psichica di cui
all'
articolo
36.
In tal caso la patente è sospesa fino a quando l'interessato
non
produca la certificazione della commissione medica locale attestante il
recupero della idoneità psicofisica.
2. La patente può essere altresì sospesa in uno
dei seguenti
casi:
- a) dall'autorità marittima o della navigazione
interna del
luogo dove
il fatto è stato commesso, in caso di assunzione del comando
e della
condotta o della direzione nautica in stato di ubriachezza o sotto
l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti;
- b) dall'autorità marittima o della navigazione
interna del
luogo dove
il fatto è stato commesso, quando l'abilitato commetta atti
di
imprudenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumità
pubblica
o da produrre danni;
- c) dall'autorità che ha provveduto al rilascio,
su richiesta
del prefetto, per motivi di pubblica sicurezza.
3. La durata della sospensione della patente non può
superare
il
periodo di sei mesi nei casi indicati al comma 2, lettere a) e c) e il
periodo di tre mesi nel caso indicato alla lettera b) del comma 2.
4. La patente nautica è inoltre sospesa quando sia iniziato
procedimento penale a carico dell'abilitato per i delitti di omicidio
colposo ovvero lesioni gravi o gravissime colpose derivanti dalla
violazione delle norme sul comando delle unità da diporto e
delle navi
o per i delitti contro l'incolumità pubblica previsti dal
libro II,
titolo VI, del codice penale o per i delitti previsti dalla parte terza
del codice della navigazione.
5. Nelle ipotesi di reato di cui al comma 4, l'ufficiale di
Polizia
giudiziaria che ha accertato la violazione trasmette, entro dieci
giorni e tramite il proprio comando o ufficio, copia della
comunicazione della notizia di reato, all'autorità marittima
del luogo
dove il fatto è stato commesso ovvero al prefetto se il
fatto è
avvenuto nelle acque interne. Le predette autorità
dispongono, ove
sussistano fondati elementi di responsabilità, la
sospensione
provvisoria della patente fino ad un massimo di un anno e ordinano
all'interessato di consegnarla entro cinque giorni dall'avvenuta
notifica dell'ordinanza.
6. Qualora dalle violazioni di cui al comma 4 derivi una
condanna per
lesioni personali colpose, la sentenza dispone la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici
giorni a tre mesi. La sospensione della patente è da un mese
a sei
mesi quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o
gravissima. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione della patente
è disposta per un periodo da due mesi ad un anno. Copia
della
sentenza, passata in giudicato, è trasmessa dalla
cancelleria del
giudice che l'ha emessa, nel termine di quindici giorni, all'ufficio
che ha provveduto al rilascio della patente.
7. Avverso il provvedimento di sospensione della patente di
cui ai
commi 2 e 4 è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al
Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
8. I provvedimenti di sospensione divenuti definitivi sono
annotati
sulla patente e comunicati all'ufficio che ha provveduto al rilascio
per l'annotazione nel registro delle patenti nautiche.
Art. 41 - Revoca
delle patenti
1.
La patente nautica è revocata dall'autorità che
l'ha
rilasciata nel
caso in cui il titolare non sia più in possesso, con
carattere
permanente, dell'idoneità fisica e psichica di cui all'
articolo
36, ovvero non sia più in possesso dei requisiti
morali
previsti dall'
articolo
37.
2. Qualora la revoca della patente sia intervenuta per perdita
dei
requisiti morali, l'interessato può conseguire una nuova
abilitazione
dopo aver ottenuto il provvedimento di riabilitazione.
3. Qualora la revoca della patente di categoria A o B sia
intervenuta
per perdita dell'idoneità neuro-motoria, l'interessato ha
facoltà di
conseguire senza esami la
patente di
categoria C, previo accertamento
del possesso dei requisiti di idoneità di cui all'
articolo
36.
Capo
IV -
Scuole nautiche ed associazioni nautiche a livello nazionale
Art. 42 - Disciplina
delle scuole nautiche
1. I centri per
l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione
dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche
sono denominati «scuole nautiche».
2. Le scuole nautiche sono soggette ad autorizzazione e
vigilanza
amministrativa da parte della provincia del luogo in cui hanno la sede
principale.
3. Gli istituti tecnici nautici possono conseguire
l'autorizzazione di cui al comma 2.
4. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata previo
parere
obbligatorio del capo del compartimento marittimo o del dirigente della
Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, nella cui giurisdizione la scuola ha la sede principale.
5. Le province provvedono a disciplinare con propri
regolamenti i
requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2.
6. Possono svolgere attività di insegnamento presso le
scuole
nautiche
i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di
ufficiale di navigazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro
dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o di titolo
professionale per i servizi di coperta del diporto, i docenti degli
istituti nautici o professionali per la navigazione, gli ufficiali
superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto
in congedo da non oltre dieci anni, nonchè coloro che hanno
conseguito
da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun
limite. L'attività di insegnamento della tecnica di base
della
navigazione a vela è svolta da esperti velisti riconosciuti
idonei
dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana.
7. Le scuole nautiche presentano le domande di ammissione agli
esami
per i propri candidati presso l'autorità marittima o
l'ufficio
motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti nella cui giurisdizione le medesime hanno la sede principale.
Art. 43 - Enti e
associazioni nautiche a livello nazionale
1.
Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale per la gestione
delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti
in conformità a quanto previsto con decreto del Ministro
delle
infrastrutture e dei trasporti, assumono la denominazione di
«Centri di
istruzione per la nautica». Per detti enti non è
richiesta
l'autorizzazione di cui all'
articolo
42, comma 2.
2. Alla vigilanza amministrativa e tecnica sugli enti e sulle
associazioni nautiche, di cui al comma 1, provvede il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. In occasione degli esami dei candidati che hanno
frequentato i corsi
presso i centri di istruzione per la nautica, di cui al comma 1, un
rappresentante dell'ente o dell'associazione fa parte della commissione
d'esame, senza diritto di voto.
4. La Lega navale italiana è centro di istruzione per la
nautica da
diporto e, in qualità di ente pubblico che svolge servizi di
pubblico
interesse, collabora con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti alla definizione di adeguati parametri qualitativi in materia
di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle
patenti nautiche.
Art. 44 -
Commissioni d'esame fuori sede
1. Le scuole nautiche
nonchè gli enti e le associazioni nautiche a
livello nazionale, di cui agli
articoli
42 e
43,
possono richiedere all'autorità marittima o all'ufficio
motorizzazione
civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti
per territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti
nautiche, con un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano
svolti presso le loro sedi.
2. Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle
commissioni di esame sono a carico dei richiedenti.
Capo V -
Disposizioni complementari
Art. 45 -
Conversione e unificazione di patenti nautiche
1. Le abilitazioni al
comando delle imbarcazioni da diporto rilasciate
ai sensi dell'articolo
20, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 febbraio 1971, n. 50,
abilitano al comando ed alla condotta delle unità a motore,
di quelle
a vela o a propulsione mista, con i limiti di navigazione indicati
rispettivamente all'
articolo
25,
comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento. Le abilitazioni al
comando delle imbarcazioni da diporto rilasciate ai sensi dell'articolo
20, comma 1, lettere c) e d), della legge 11 febbraio 1971, n. 50,
abilitano al comando ed alla condotta delle sole unità a
motore, con i
limiti di navigazione indicati rispettivamente all'
articolo
25, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento.
2. L'autorità marittima o l'ufficio motorizzazione civile
del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, in occasione
della convalida, alla sostituzione delle abilitazioni di cui al comma 1
del presente articolo.
3. Coloro che sono in possesso di più abilitazioni aventi
gli
stessi
limiti di navigazione e contenute in documenti separati, in occasione
della convalida, ne richiedono l'unificazione all'ufficio che ha
rilasciato l'ultima abilitazione.
4. Coloro che hanno conseguito, in data anteriore al 24 aprile
1990,
l'abilitazione per la condotta di motoscafi ad uso privato, di cui
all'articolo 16 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813,
convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, conseguono senza
esami la patente limitata alle sole unità a motore per la
navigazione
entro dodici miglia dalla costa, purchè in possesso dei
requisiti
psicofisici e morali di cui agli
articoli
36 e
37
del presente regolamento.
Art. 46 - Registro
delle patenti nautiche
1. Fino all'attuazione di
una apposita banca dati informatica, gli
uffici marittimi e gli uffici motorizzazione civile del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti annotano i dati relativi alle patenti
rilasciate e le successive variazioni in un registro conforme al
modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 47 -
Modalità
di rilascio e convalida delle patenti nautiche
1. Le procedure di rilascio
e di convalida delle patenti nautiche sono
contenute nell'allegato II al presente regolamento.
Titolo III -
Sicurezza della navigazione da diporto
Capo I -
Norme di sicurezza per la navigazione da diporto
Sezione I -
Norme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto
Art. 48 -
Finalità
e campo di applicazione
1.
La presente sezione stabilisce le condizioni per il rilascio del
certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio
nonchè le
dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo delle
unità da diporto di cui al comma 2 in relazione alla
navigazione
effettivamente svolta. è responsabilità del
comandante
dotare
l'unità degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di
sicurezza e
marinaresche necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine e
alla distanza da porti sicuri per la navigazione che intende
intraprendere.
2. La disciplina della presente sezione si applica alla
navigazione
intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle unità da
diporto di
seguito indicate:
- a) unità con scafo di lunghezza compresa tra i
2,5 e i 24
metri, munite di marcatura CE;
- b) imbarcazioni e natanti privi di marcatura CE.
3. Per i natanti da diporto, le disposizioni della presente
sezione si
applicano limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e
le dotazioni di sicurezza, per il numero delle persone trasportabili,
per il motore ausiliario, nonchè per l'identificativo di cui
all'
articolo
49.
Art. 49 -
Identificativo SAR per i natanti da diporto
1. Il proprietario ha
facoltà di contraddistinguere il natante da
diporto con un numero identificativo preceduto dalla sigla
«ITA»,
assegnato, su domanda, dal Comando generale del Corpo delle capitanerie
di porto - Guardia costiera.
2. L'acquirente di un natante da diporto con numero
identificativo già
assegnato segnala al Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto - Guardia costiera le proprie generalità e le
eventuali
variazioni delle caratteristiche dello scafo e del motore
dell'unità.
3. Il numero assegnato di cui al comma 1 identifica il natante
da
diporto ai soli fini della ricerca e del soccorso in mare e non
determina alcuna certificazione della proprietà.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
disciplina, secondo
criteri di semplificazione, le caratteristiche, le modalità
di
richiesta e di assegnazione, la gestione informatizzata dei numeri
identificativi dei natanti da diporto, nonchè le
comunicazioni di cui
al comma 2.
Art. 50 -
Certificato di sicurezza
1.
Il certificato di sicurezza, conforme all'allegato IV al presente
regolamento, è il documento che attesta la rispondenza
dell'unità da
diporto alle disposizioni della presente sezione.
2. Il certificato di sicurezza è rilasciato dall'ufficio di
iscrizione
dell'unità, all'atto della prima iscrizione nel registro
delle
imbarcazioni da diporto:
- a) per le unità di cui all'articolo
48,
comma 2, lettera a), del presente regolamento, sulla base della
documentazione tecnica prevista, ai fini dell'iscrizione, dagli articoli
19 e 20 del codice;
- b) per le unità di cui all'articolo
48,
comma 2, lettera b), del presente regolamento, sulla base di una
attestazione di idoneità rilasciata, per i fini e con le
modalità
indicate all'articolo
57
del presente regolamento, da un organismo tecnico notificato ai sensi
dell'articolo 10 del codice ovvero affidato ai sensi del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, scelto
dal proprietario dell'unità o dal suo legale rappresentante.
3. Per le unità usate di cui all'
articolo
48,
comma 2, lettera a), del presente regolamento, il certificato di
sicurezza è rilasciato sulla base della documentazione
tecnica
richiesta per l'iscrizione nei registri ed in tal caso il certificato
di sicurezza ha validità limitata al periodo residuo
rispetto a quello
indicato all'
articolo
51 del presente regolamento. Per le unità usate di
cui all'
articolo
48,
comma 2, lettera b), del presente regolamento, provenienti da Paesi
dell'Unione europea, la documentazione tecnica è valida solo
se
equivalente a quella nazionale.
4. Gli estremi del certificato di sicurezza sono annotati
sulla licenza di navigazione dell'unità.
5. Il certificato di sicurezza si rinnova di diritto ogni
cinque anni,
a seguito di rilascio di un'attestazione di idoneità da
parte di un
organismo tecnico affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto
1998, n. 314, e successive modificazioni, ovvero di un organismo
tecnico notificato ai sensi dell'
articolo
10 del codice, scelto dal
proprietario dell'unità o dal suo legale rappresentante.
Detti organismi provvedono alla visita per il rinnovo
osservando le formalità di cui all'
articolo
57, commi 3 e 4, del presente regolamento.
6. Alla convalida del certificato di sicurezza provvede,
dandone
notizia all'ufficio di iscrizione dell'unità,
l'autorità marittima o
l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti del luogo in cui si trova l'unità, sulla base
di una
attestazione di idoneità rilasciata, ai fini e con le
modalità di cui
all'
articolo
57,
del presente regolamento, da uno degli organismi tecnici di cui al
comma 5. Per le unità che si trovano in un porto estero,
alla
convalida del certificato di sicurezza provvede l'autorità
consolare
con le modalità indicate nella presente sezione.
Art. 51 -
Validità
del certificato di sicurezza
1. Il certificato di
sicurezza delle unità da diporto, in caso di
primo rilascio, ha le seguenti validità:
2. In caso di rinnovo, la validità del certificato di
sicurezza decorre dalla data di rilascio dell'attestazione di
idoneità.
3.
Nel caso in cui l'unità abbia subito gravi avarie o siano
state
apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche
tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza
è
sottoposto a convalida con le procedure di cui all'
articolo
50,
comma 6, del presente regolamento. Qualora le innovazioni
apportate
all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche
dell'unità siano tali da far venire meno i requisiti
essenziali in
base ai quali è stato rilasciato il certificato di
sicurezza, lo
stesso perde di validità e il proprietario ne richiede il
nuovo
rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.
4. Per le unità da diporto di cui all'
articolo
48,
comma 2, lettera b), del presente regolamento, il certificato
di
sicurezza può avere una validità inferiore
rispetto a
quella indicata
al comma 1, del presente articolo, in conformità a quanto
prescritto
dall'organismo tecnico.
5. L'autorità marittima o della navigazione interna, qualora
ritenga
che siano venute meno le condizioni che hanno consentito il rilascio
del certificato di sicurezza, dispone che l'unità sia
sottoposta alla
procedura di convalida di cui all'
articolo
50, comma 6, del presente regolamento.
Art. 52 -
Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di
sicurezza
1. Il proprietario mantiene
l'unità in buone condizioni di uso e
provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo,
all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro
gli incendi, nonchè alla sostituzione delle apparecchiature,
dei mezzi
di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino
deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.
Art. 53 - Requisiti
e caratteristiche tecniche dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni
di sicurezza
1.
I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di
sicurezza delle unità da diporto sono conformi ai requisiti
tecnici
stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, nonchè dall'Unione europea o previsti da
convenzioni
internazionali.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può in
ogni
momento verificare presso il costruttore, il rivenditore o
l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti più idonei,
che i
mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza commercializzati in
Italia siano efficienti e conformi alle predette prescrizioni
ministeriali.
Art. 54 - Mezzi di
salvataggio e dotazioni di sicurezza
1.
Le unità da diporto devono avere a bordo i mezzi di
salvataggio
individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati
nell'allegato V in relazione alla navigazione effettivamente svolta.
I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere
sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso
l'equipaggio.
2. Dal 1° gennaio 2009 gli apparecchi galleggianti
indicati
nell'Allegato V sono sostituiti con zattere di salvataggio
autogonfiabili, i cui requisiti tecnici saranno determinati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. I conduttori di tavole a vela, acquascooter e unità
similari,
nonchè le persone trasportate, indossano permanentemente un
mezzo di
salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa
in cui la navigazione si svolge.
4. I mezzi di salvataggio sono sistemati in modo che non
sussistano
impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e
sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco
dall'unità
durante la navigazione.
Art. 55 -
Navigazione occasionale e di prova
1.
La capitaneria di porto o l'ufficio circondariale marittimo o l'ufficio
motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti competente autorizza le unità da diporto, munite
di
certificazione scaduta nella validità, ad effettuare la
navigazione di
trasferimento per un singolo viaggio. Nell'autorizzazione sono indicate
le prescrizioni particolari in relazione alla durata del viaggio, alle
condizioni meteomarine, alla sicurezza della navigazione ed alla
salvaguardia delle persone a bordo.
2. La capitaneria di porto o l'ufficio circondariale marittimo
o
l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti competente autorizza prove di navigazione con
unità da
diporto di nuova costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione
o di trasformazione presso cantieri navali o officine meccaniche non
provviste dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di cui
all'
articolo 31 del codice.
Nell'autorizzazione sono indicate le
prescrizioni particolari in relazione alla durata e al percorso della
prova, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza della navigazione ed
alla salvaguardia delle persone a bordo.
Art. 56 -
Navigazione con battelli al servizio delle unità da diporto
1.
I battelli di servizio, compresi gli acquascooter, rientranti nella
categoria dei natanti e individuati con la sigla ed il numero di
iscrizione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti,
quando
sono utilizzati in navigazione entro un miglio dalla costa ovvero
dall'unità, ovunque si trovi, non hanno l'obbligo delle
dotazioni di
sicurezza e dei mezzi di salvataggio previsti dalla presente sezione,
fatti salvi i mezzi di salvataggio individuali.
Art. 57 -
Modalità
di esecuzione degli
accertamenti tecnici per il rilascio, il rinnovo e la convalida del
certificato di sicurezza.
1. Per le unità
da diporto di cui all'
articolo
48,
comma 2, lettera b), l'attestazione di idoneità
è
rilasciata ai fini
dell'abilitazione alla navigazione e della relativa licenza, a seguito
di completa ispezione dell'unità, con riferimento allo
scafo,
all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione
antincendio; a tali fini, si applicano le prescrizioni del regolamento
tecnico dell'organismo tecnico prescelto.
2. Per le unità da diporto di cui all'
articolo
48,
comma 2, lettere a) e b), il certificato di sicurezza
è
convalidato
sulla base di un'attestazione di idoneità comprovante la
permanenza
dei requisiti in base ai quali il certificato di sicurezza è
stato
rilasciato.
3. Per le unità da diporto di cui all'
articolo
48,
comma 2, lettere a) e b), l'organismo tecnico notificato o
affidato che
ha effettuato la visita periodica di rinnovo rilascia al proprietario
un'attestazione di idoneità comprovante la permanenza dei
requisiti in
base ai quali il certificato di sicurezza è stato
rilasciato, annota
sul certificato stesso l'esito della visita nonchè gli
estremi
dell'attestazione rilasciata e trasmette all'autorità
marittima o
consolare, avente giurisdizione sul luogo della visita, copia del
certificato annotato e dell'attestazione di idoneità
rilasciata al
proprietario. Tale autorità provvede a darne notizia
all'ufficio di
iscrizione dell'unità.
4. Ai fini di cui al comma 3 del presente articolo,
l'organismo tecnico
comunica, con almeno 48 ore di anticipo, all'autorità
marittima o
consolare avente giurisdizione sul luogo della visita, il calendario
delle visite periodiche da effettuare, contenente gli elementi di
identificazione delle unità interessate, il relativo luogo
di ormeggio
e l'orario previsto per le rispettive visite.
L'autorità marittima o consolare può intervenire,
tramite
proprio
rappresentante, all'esecuzione della visita ovvero può
verificarne
l'esecuzione al termine della stessa.
Art. 58 - Motore
ausiliario
1. Il motore ausiliario di
emergenza è impiegato in caso di avaria del
motore principale.
2.
Il motore ausiliario è di tipo amovibile, sistemato su
autonomo
supporto dello specchio poppiero, con potenza non superiore al 20% di
quella del motore principale e munito di certificato d'uso ovvero di
dichiarazione di potenza.
Art. 59 -
Unità
impiegate in gare e manifestazioni sportive
1.
Le unità da diporto di cui all'
articolo
30, comma 1, del
codice,
ammesse a partecipare alle manifestazioni sportive indette dalle
federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da
esse riconosciute, sono esentate dall'applicazione della presente
sezione durante le gare, i trasferimenti e le prove.
2. A dette unità si applicano le norme ed i regolamenti
specifici
adottati dalle federazioni o dagli organismi di cui al comma 1 del
presente articolo.
3. Le unità di cui al comma 1 del presente articolo sono
dotate dei
fanali e degli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari.
Art. 60 - Persone
trasportabili su natanti non omologati ed omologati
1. Il numero delle persone
trasportabili dai natanti prototipi non
omologati privi della marcatura CE è determinato come segue:
- a) tre persone per unità di lunghezza fuoritutto
fino a metri
3,50;
- b) quattro persone per unità di lunghezza
fuoritutto
superiore a metri 3,50 e fino a metri 4,50;
- c) cinque persone per unità di lunghezza
fuoritutto superiore
a metri 4,50 e fino a metri 6,00;
- d) sei persone per unità di lunghezza fuoritutto
superiore a
metri 6,00 e fino a metri 7,50;
- e) sette persone per unità di lunghezza
fuoritutto superiore
a metri 7,50 e fino a metri 8,50;
- f) nove persone per unità di lunghezza
fuoritutto superiore a
metri 8,50.
2.
Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili
è determinato dalla certificazione di omologazione che,
unitamente
alla dichiarazione di conformità, è tenuto a
bordo quando
il numero
delle persone imbarcate è superiore a quello indicato al
comma 1.
3. Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il
numero
delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una
persona per
ogni 75 kg di materiale imbarcato.
Sezione II -
Norme di sicurezza per le navi da diporto
Art. 61 -
Finalità
e campo di applicazione
1.
La presente sezione stabilisce le condizioni per il rilascio del
certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio
nonchè le
dotazioni di sicurezza che devono essere tenute a bordo delle navi da
diporto.
2. La disciplina della presente sezione si applica alla
navigazione
intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle navi da diporto.
Art. 62 - Tipi di
visite
1. Le navi da diporto sono
sottoposte alle seguenti visite di
sicurezza:
- a) iniziale, prima dell'entrata in esercizio;
- b) periodiche, alla scadenza del periodo di
validità del
certificato di sicurezza di cui all'articolo
70 del presente regolamento;
- c) occasionali, quando se ne verifichi la
necessità.
2.
Le visite sono disposte, su richiesta del proprietario o di un suo
rappresentante, dall'autorità marittima presso cui
l'unità è
iscritta o da quella nella cui giurisdizione l'unità si
trova.
3. In quest'ultimo caso l'autorità marittima invia
all'ufficio di
iscrizione copia del certificato di sicurezza, unitamente alla
dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza rilasciata da un
organismo tecnico affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto
1998, n. 314, e successive modificazioni.
4. Qualora l'unità si trovi in un porto estero, le visite di
sicurezza
sono richieste all'autorità consolare, che provvede al
rilascio del
certificato di sicurezza o al suo rinnovo o alla sua convalida con
l'assistenza di un organismo tecnico affidato ai sensi del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.
5. Copia del certificato e la dichiarazione ai fini delle
annotazioni
di sicurezza sono inviate dall'autorità consolare
all'ufficio di
iscrizione o di prevista iscrizione.
Art. 63 - Visita
iniziale
1. La
visita iniziale è effettuata prima che la nave entri in
esercizio e
comprende un'ispezione completa della struttura, delle macchine, del
materiale d'armamento nonchè un'ispezione a secco della
carena.
2. La visita accerta che le installazioni elettriche, i mezzi
di
salvataggio, le dotazioni ed i dispositivi antincendio, i mezzi di
segnalazione siano conformi alle prescrizioni della presente sezione.
3. Le disposizioni relative alle sistemazioni, alle
caratteristiche dei
materiali, ai dimensionamenti delle strutture nonchè alla
compartimentazione, alla stabilità, all'armamento ed alla
lavorazione
di tutte le parti della nave sono contenute nei regolamenti tecnici
degli organismi affidati.
Art. 64 - Visite
periodiche
1.
Le navi sono sottoposte a visite periodiche allo scopo di accertare che
persistano a bordo le condizioni esistenti all'atto della visita
iniziale.
2. Tali visite sono effettuate alle scadenze previste dall'
articolo
71.
Art. 65 - Visite
occasionali
1. Nel caso in cui una nave
abbia subito gravi avarie o nel caso in cui
siano stati ad essa apportati notevoli mutamenti, per cui siano venuti
meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato il
certificato di
sicurezza, lo stesso perde di validità ed il proprietario
sottopone la
nave a visita occasionale.
2. La visita occasionale è, inoltre, disposta
dall'autorità
marittima
allorchè sussistano altri motivi per cui essa ritenga siano
venuti
meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato il
certificato di
sicurezza. L'autorità comunica la data della visita ed i
motivi per
cui viene disposta.
3. Nel caso in cui il proprietario della nave non provveda a
sottoporre
l'unità alla visita occasionale disposta
dall'autorità marittima, il
certificato di sicurezza perde di validità.
Art. 66 - Visite
dopo un periodo di disarmo
1.
Dopo un periodo di disarmo di durata superiore ad un anno, le navi sono
sottoposte ad una visita per accertare il mantenimento delle condizioni
attestate dalla certificazione di sicurezza in vigore.
Art. 67 - Organi di
esecuzione delle visite
1.
Alle visite di sicurezza provvede il capo del circondario marittimo o
un suo delegato, sentito l'organismo tecnico affidato di cui al decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, salvo
quanto previsto dall'
articolo
62, comma 4, per le unità che si trovino in porti
esteri.
Art. 68 - Deficienze
ed inconvenienti temporaneamente tollerabili
1. Qualora nel corso della
visita vengano riscontrate inosservanze
relative alle disposizioni di cui agli
articoli
72,
73,
74,
75
e
76,
il certificato di sicurezza non può essere rilasciato,
rinnovato o
convalidato.
2. Qualora, nel corso delle visite, si rilevino deficienze o
inconvenienti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente
articolo, che possono essere temporaneamente tollerati, il capo del
circondario marittimo fissa, in base alle risultanze del verbale di
visita, il termine entro il quale procedere all'eliminazione delle
deficienze o inconvenienti medesimi. In tal caso, l'autorità
marittima
rilascia o rinnova o convalida il certificato di sicurezza, annotando
detti inconvenienti o deficienze e il termine fissato per la loro
eliminazione.
3. Il certificato di sicurezza perde di validità se le
deficienze o
gli inconvenienti riscontrati non sono stati eliminati entro il termine
indicato sullo stesso.
Art. 69 -
Mantenimento delle condizioni dopo le visite
1.
Il proprietario mantiene la nave in buone condizioni di uso e provvede
alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato
motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi,
nonchè alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di
salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino
deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.
Art. 70 -
Certificato di sicurezza per navi da diporto
1.
Il certificato di sicurezza, i cui estremi vengono annotati sulla
licenza di navigazione dall'autorità marittima che lo ha
rilasciato,
rinnovato o convalidato, attesta la corrispondenza della nave alle
norme della presente sezione.
Art. 71 -
Validità
del certificato di sicurezza
1. Il certificato di
sicurezza ha la validità di:
- a) otto anni dall'immatricolazione, in caso di primo
rilascio;
- b) cinque anni dalla data di rilascio della dichiarazione
ai
fini delle annotazioni di sicurezza, in caso di rinnovo.
2.
Nel caso in cui la nave abbia subito gravi avarie o siano state
apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche
tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza
è
sottoposto a convalida previa visita occasionale di cui all'
articolo
65.
Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle
altre caratteristiche tecniche della nave siano tali da far venire meno
i requisiti essenziali in base ai quali è stato rilasciato
il
certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità e il
proprietario ne richiede il nuovo rilascio, unitamente alla nuova
licenza di navigazione.
Art. 72 - Apparato
motore, impianti ed allestimento
1.
Gli apparati motori sono sottoposti a prova di funzionamento per
accertarne la sicura sistemazione e l'efficienza secondo le
prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato di
cui al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive
modificazioni.
2. I macchinari ausiliari e gli impianti esaurimento sentine
ed
elettrico sono conformi alle prescrizioni del regolamento tecnico
dell'organismo tecnico affidato.
3. Sul ponte e sulle sovrastrutture esposte alle intemperie
sono
sistemati corrimani, parapetti ovvero altri adeguati mezzi di appiglio
per le persone.
4. Le navi con un solo motore e le navi a vela sono provviste
di un
sistema di emergenza che consente di manovrare l'unità a
velocità
ridotta, secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo
tecnico affidato.
5. Le navi hanno, allo stato integro, caratteristiche di
stabilità
adeguate, secondo le prescrizioni del regolamento tecnico
dell'organismo tecnico affidato.
6. Ogni nave è sottoposta, con il controllo dell'organismo
tecnico
affidato, ad una prova che permette di determinarne le caratteristiche
di stabilità. Alla visita si procede secondo quanto
stabilito all'
articolo
67.
Art. 73 - Protezione
contro gli incendi
1. I serbatoi e l'impianto
per il combustibile sono realizzati e
sistemati in conformità alle prescrizioni del regolamento
tecnico
dell'organismo tecnico affidato.
2. I locali dove sono sistemati i motori e i serbatoi sono
provvisti di
propria ventilazione naturale o meccanica, se è previsto
l'uso di
combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale
a 55
C°.
Qualora esista un impianto fisso di estinzione incendi, deve essere
possibile chiudere la ventilazione del locale prima dell'entrata in
funzione dell'impianto fisso.
3. Le bombole di gas eventualmente utilizzate per la cucina e
per gli
altri impianti ausiliari sono sistemate in modo da non costituire
pericolo per le persone e le cose secondo le prescrizioni del
regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.
4. I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i motori
alimentati
con combustibile avente punto di infiammabilità minore o
uguale a 55
C° o a ciclo Diesel sovralimentato di potenza complessiva
maggiore di
500 kW, sono dotati di un impianto fisso di estinzione incendi
realizzato secondo il regolamento tecnico dell'organismo tecnico
affidato.
5. Le navi da diporto sono dotate di una pompa meccanica da
incendio e
almeno due prese antincendio opportunamente ubicate, con relative
manichette ed accessori.
6. Le navi da diporto sono equipaggiate con estintori
portatili, di capacità estinguente nel numero richiesto dall'
articolo
75,
comma 1, lettera p), sistemati in posizione facilmente
accessibile. Le
loro caratteristiche sono conformi alle prescrizioni del regolamento
tecnico dell'organismo tecnico affidato.
Art. 74 - Mezzi di
salvataggio
1.
Le navi sono equipaggiate con almeno due zattere di salvataggio, anche
di tipo autogonfiabile, sufficienti per il numero massimo di persone
che l'unità è abilitata a trasportare, compreso
l'equipaggio.
2. Le navi sono dotate di una cintura di salvataggio per ogni
persona
presente a bordo e di due salvagenti, uno per lato, muniti di cima
lunga 30 metri, con boetta luminosa, ad attivazione automatica,
collegata.
3. I mezzi di salvataggio sono sistemati in posizione
facilmente accessibile per una pronta utilizzazione.
4. I mezzi collettivi di salvataggio sono sistemati in modo
che non
sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa
a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco
dall'unità durante la navigazione.
Art. 75 - Dotazioni
di sicurezza
1. Le dotazioni richieste
per le navi da diporto sono:
- a) una bussola e relativa tabella delle deviazioni;
- b) un orologio;
- c) un barometro;
- d) un binocolo;
- e) uno scandaglio elettronico o a mano munito di cima lunga
almeno 25 metri;
- f) le carte nautiche ed i relativi strumenti da carteggio
necessari in relazione alla navigazione che si intende intraprendere;
- g) strumento di radioposizionamento;
- h) quattro fuochi a mano a luce rossa;
- i) quattro razzi a paracadute a luce rossa;
- l) tre boette fumogene;
- m) ancora con catena o cavo, e cavi di ormeggio conformi al
regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato;
- n)
una cassetta contenente materiale di pronto soccorso, come indicato
nella tabella A annessa al decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279;
- o) fanali e apparecchi di segnalazione sonora conformi alla
Convenzione
internazionale per prevenire gli abbordi in mare, firmata a Londra il
20 ottobre 1972;
- p) estintori portatili come da allegato V, tabella 1,
lettera
B), del presente regolamento;
- q) un riflettore radar;
- r) radio telefono ad onde ettometriche;
- s) n. 1 E.P.I.R.B.;
- t) dispositivo di esaurimento della sentina.
2. In sostituzione delle dotazioni di cui al comma 1, lettera
f), del
presente articolo, è consentito l'uso di cartografia
elettronica
conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie
di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale, n. 193 del 19 agosto 2002.
Art. 76 - Requisiti
e caratteristiche dei mezzi di salvataggio, dei segnali di soccorso e
delle bussole
1. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture dei trasporti sono
stabilite:
- a)
le caratteristiche, i requisiti dei mezzi di salvataggio,
nonchè le
modalità e la periodicità delle revisioni delle
zattere di
salvataggio;
- b) le caratteristiche, i requisiti e la scadenza dei
segnali
di soccorso;
- c) le caratteristiche, le modalità per
l'installazione a
bordo e le verifiche periodiche delle bussole.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica
presso il
costruttore, il rivenditore o l'importatore, secondo i tempi e i modi
ritenuti più idonei, che i mezzi di salvataggio, i segnali
di soccorso
e le bussole commercializzati in Italia siano efficienti e conformi
alle prescrizioni ministeriali di cui al comma 1.
Art. 77 -
Trasferimento per lavori e navigazione di prova
1.
L'autorità marittima, previa visita dell'organismo tecnico
affidato,
autorizza, stabilendone le condizioni, il trasferimento della nave da
diporto con certificato di sicurezza scaduto dalla località
in cui si
trova a quella in cui devono essere eseguiti lavori di manutenzione,
riparazione o trasformazione.
2. L'autorità marittima, sentito l'organismo tecnico
affidato,
autorizza prove di navigazione con navi da diporto di nuova costruzione
o che abbiano subito lavori di riparazione o di trasformazione presso
cantieri navali o officine meccaniche.
Nell'autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari
in
relazione alla durata e al percorso della prova, alle condizioni
meteomarine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia
delle persone a bordo.
Capo
II -
Norme di sicurezza per unità da diporto impiegate in
attività di
noleggio
Art. 78 - Campo di
applicazione
1.
Le disposizioni del presente capo si applicano alle unità da
diporto
impiegate in attività di noleggio nelle acque marittime ed
in quelle
interne, salvo quelle a remi, che trasportino fino a dodici passeggeri
escluso l'equipaggio.
2. Alle unità da diporto impiegate in attività di
noleggio
che
trasportino più di dodici passeggeri, escluso l'equipaggio,
si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n.
45, e successive modificazioni, se in navigazione nazionale, oppure le
pertinenti norme per navi da passeggeri dettate dalla Convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a
Londra il 1° novembre 1974, e successivi emendamenti, se in
navigazione
internazionale.
3. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, per passeggero
si intende qualsiasi persona imbarcata sull'unità che non
sia:
- a) il comandante o un membro dell'equipaggio;
- b) un bambino di età inferiore ad un anno.
Art. 79 - Tipi di
navigazione
1. Ai fini
dell'applicazione del presente capo, i tipi di navigazione
delle unità da diporto impiegate in attività di
noleggio sono quelli
previsti dagli articoli
22
e
27 del codice.
Art. 80 - Tipi di
visite
1. Le unità da
diporto impiegate in attività di noleggio sono
sottoposte alle seguenti visite:
- a)
visita iniziale, prima dell'impiego nell'attività di
noleggio, ad
esclusione delle unità immesse per la prima volta in
servizio;
- b) visite periodiche, alla scadenza del periodo di
validità
del certificato di idoneità al noleggio;
- c) visite occasionali, quando se ne verifichi la
necessità.
2. Le visite sono richieste dall'armatore o, in mancanza, dal
proprietario dell'unità ovvero dal loro legale
rappresentante. Il
soggetto che richiede le visite sceglie l'organismo tecnico notificato
ai sensi dell'
articolo 10 del
codice ovvero affidato ai sensi del
decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni,
cui affidare l'esecuzione delle stesse.
Art. 81 -
Dichiarazione di idoneità
1.
A seguito dell'esito positivo delle visite, gli organismi tecnici
notificati ovvero affidati rilasciano una dichiarazione di
idoneità
conforme al modello indicato nell'allegato VI.
2. La dichiarazione di idoneità per le unità con
scafo di
lunghezza
superiore a 24 metri è rilasciata esclusivamente da un
organismo
tecnico affidato.
Art. 82 -
Certificato di idoneità
1. Il certificato di
idoneità al noleggio, conforme all'allegato VII,
è rilasciato:
- a)
per le imbarcazioni e le navi da diporto, sulla base della
dichiarazione di idoneità, dall'autorità
marittima o dagli uffici
motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di iscrizione, all'atto dell'annotazione dell'utilizzo in
attività di noleggio prevista dall'articolo
24 del presente regolamento;
- b) per i natanti da diporto, all'atto dell'impiego
nell'attività di
noleggio, dall'autorità avente giurisdizione sul luogo in
cui l'unità
abitualmente staziona.
2. Il certificato fa parte dei documenti di bordo dell'unità
e
sostituisce il certificato di sicurezza di cui
all'articolo
26 del
codice.
3. Ove si tratti di prima immissione in servizio, il
certificato è
rilasciato sulla base della sola documentazione tecnica prevista ai
fini dell'iscrizione nei registri.
4. Qualora l'unità adibita al noleggio cessi dall'esercizio
dell'attività, il certificato di cui al comma 1 del presente
articolo
è valido sino alla sua scadenza in sostituzione del
certificato di
sicurezza di cui all'
articolo
26 del codice.
5. L'autorità marittima o l'ufficio motorizzazione civile
del
Ministero delle infrastrutture dei trasporti annota nei registri di
iscrizione e sulla licenza di navigazione gli estremi del certificato
di idoneità rilasciato e, per i natanti da diporto, conserva
copia del
certificato emesso.
6. L'autorità marittima o l'ufficio motorizzazione civile
del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del luogo in cui si
trova l'unità provvede al rinnovo e alla convalida del
certificato di
idoneità, sulla base della dichiarazione di
idoneità. Copia del
certificato è inviata all'ufficio di iscrizione
dell'unità
ovvero,
per i natanti da diporto, all'ufficio avente giurisdizione sul luogo in
cui l'unità abitualmente staziona.
7. Per le unità che si trovano in un porto estero, al
rinnovo
e alla
convalida del certificato di idoneità provvede
l'autorità consolare
con le modalità indicate nel presente capo. Copia del
certificato è
inviata all'ufficio di iscrizione dell'unità ovvero, per i
natanti da
diporto, all'ufficio avente giurisdizione sul luogo in cui
l'unità
abitualmente staziona.
8. Le unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi
dell'Unione
europea, di cui all'
articolo 2,
comma 3, del codice, qualora sprovviste
di specifica certificazione di sicurezza che garantisca un livello di
protezione equivalente a quello perseguito dalle disposizioni del
presente capo in materia di sicurezza della vita umana in mare, sono
sottoposte agli accertamenti di cui all'
articolo
80 del presente regolamento.
Art. 83 -
Validità
del certificato di idoneità
1. Il certificato di
idoneità è rinnovato ogni tre anni e la sua
validità decorre dalla data di rilascio della dichiarazione
di
idoneità.
2. Il certificato di idoneità è sottoposto a
convalida nei
casi previsti dall'
articolo
87.
Art. 84 -
Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di
idoneità
1. L'armatore o, in
mancanza, il proprietario mantiene l'unità adibita
a noleggio in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione
per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto
elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonchè alla
sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle
dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali
da comprometterne l'efficienza.
Art. 85 - Visita
iniziale
1. La
visita iniziale delle imbarcazioni e dei natanti da diporto muniti di
marcatura CE accerta che gli stessi abbiano i requisiti essenziali di
sicurezza in relazione ai tipi di navigazione cui l'unità
è
abilitata
ed alla specifica destinazione cui è adibita.
2. La visita iniziale delle imbarcazioni e dei natanti non
muniti di
marcatura CE e delle navi da diporto accerta che l'unità
soddisfi le
prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico in
relazione ai tipi di navigazione cui l'unità è
abilitata ed
alla
specifica destinazione cui è adibita.
3. La visita è effettuata prima che l'unità sia
impiegata
nell'attività di noleggio e comprende un'ispezione completa
della
struttura, dell'apparato motore, del materiale d'armamento, delle
installazioni elettriche, dei dispositivi antincendio e dei mezzi di
segnalazione nonchè un'ispezione a secco della carena.
Art. 86 - Visite
periodiche
1.
Le unità da diporto adibite a noleggio sono sottoposte a
visita
periodica alla scadenza del certificato di idoneità per
accertare che
persistano le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale.
Art. 87 - Visite
occasionali
1. Nel
caso in cui un'unità da diporto abbia subito gravi avarie o
nel caso
in cui siano stati ad essa apportati notevoli mutamenti, per cui siano
venuti meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato
il
certificato di idoneità, lo stesso perde di
validità e l'armatore o,
in mancanza, il proprietario sottopone l'unità a visita
occasionale
per la sua convalida.
2. La visita occasionale di un'unità da diporto è
inoltre
disposta
dall'autorità marittima o della navigazione interna
allorchè
sussistano altri motivi per cui essa ritenga siano venuti meno i
requisiti in base ai quali è stato rilasciato il certificato
di
idoneità. L'autorità comunica i motivi per cui
viene disposta la
visita occasionale, annotandone l'obbligo sul certificato.
Art. 88 - Mezzi di
salvataggio e dotazioni di sicurezza
1.
Le navi e le imbarcazioni da diporto impiegate in attività
di noleggio
hanno a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le
dotazioni di sicurezza indicati negli allegati VIII e IX.
2. Le imbarcazioni e i natanti da diporto adibiti al noleggio,
i cui
proprietari o armatori dichiarano di effettuare navigazione in acque
interne o in acque marittime entro tre, sei o dodici miglia dalla
costa, devono avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni di
sicurezza indicate nell'allegato X. La dichiarazione è
annotata sul
certificato d'idoneità a cura degli uffici indicati nell'
articolo
82, comma 1.
3. I mezzi collettivi di salvataggio sono sistemati in modo
che non
sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa
a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco
dall'unità durante la navigazione.
4. L'armatore o, in mancanza, il proprietario dell'unità da
diporto
impiegata in attività di noleggio compila l'elenco dei mezzi
di
salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate, conforme al
modello indicato nell'allegato XI, che fa parte dei documenti di bordo.
Art. 89 - Numero
minimo dei componenti dell'equipaggio
1.
L'equipaggio delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio che
trasportano più di sei passeggeri ovvero di lunghezza
superiore a
diciotto metri è composto da almeno due persone.
2. L'equipaggio delle navi da diporto adibite a noleggio è
composto da almeno tre persone.
Capo III -
Norme di sicurezza
per unità da diporto impiegate come unità
appoggio per immersioni
subacquee a scopo sportivo o ricreativo
Art. 90 - Mezzi di
salvataggio e dotazioni di sicurezza
1. Le unità da
diporto impiegate come unità appoggio per le
immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di
salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza
indicati nell'allegato V, devono avere a bordo le seguenti dotazioni
supplementari:
- a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque
subacquei
imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in
caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
- b) in caso di immersioni che prevedono soste di
decompressione
obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera
a), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione
è dotata
di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire
l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo
impegnato in tale tipo di immersione;
- c) un'unita per la somministrazione di ossigeno con
caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
- d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A
allegata al
decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279, e
una
maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione
effettivamente svolta;
- e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF),
anche
portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.
2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo
richiedono la
presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.
Art. 91 -
Segnalazione
1. Il
subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con il galleggiante
di cui all'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 2
ottobre 1968, n. 1639.
2. In caso di immersione notturna, il segnale di cui al comma
1 del
presente articolo è costituito da una luce lampeggiante
gialla
visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a trecento
metri.
3. In caso di più subacquei in immersione, è
sufficiente un
solo
segnale. Ogni subacqueo è dotato di un pedagno o pallone di
superficie
gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque
metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di
separazione dal gruppo.
4. Il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta
metri dalla
verticale del segnale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
5. Le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito
devono
mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dai segnali di
posizionamento del subacqueo.
Titolo IV -
Disposizioni complementari e finali
Art. 92 - Motori a
doppia alimentazione
1.
La normativa tecnica regolante i motori entrobordo, entrofuoribordo,
fuoribordo a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio
liquido, è conforme alla regola tecnica elaborata dall'UNI
nel
rispetto della normativa comunitaria.
Art. 93 -
Disposizioni abrogative
1. A decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate le seguenti disposizioni:
- 1)
decreto del Ministro della marina mercantile 8 agosto 1977, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 30 agosto 1977,
recante approvazione delle direttive per l'effettuazione delle visite
di accertamento ai fini dell'abilitazione alla navigazione delle
unità
da diporto;
- 2) decreto del Ministro della marina mercantile 19 novembre
1992, n.
566, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 38 del
16 febbraio 1993, recante regolamento sull'autorizzazione alla
navigazione temporanea delle navi da diporto;
- 3) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
21
gennaio
1994, n. 232, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
87 del 15 aprile 1994, recante regolamento di sicurezza per la
navigazione da diporto;
- 4) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5
luglio
1994, n. 536, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
216 del 15 settembre 1994, recante regolamento sul comando e sulla
condotta delle unità da diporto da parte di coloro che sono
in
possesso di un titolo professionale marittimo;
- 5) decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997,
n.
431,
recante il regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 293 del 17
dicembre 1997, ad eccezione dell'articolo 9, comma 5, degli articoli 15
e 16 e degli allegati D, E ed F, i quali sono abrogati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo
29, comma 5, del presente regolamento;
- 6) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5
ottobre
1999, n. 478, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
295 del 17 dicembre 1999, recante il regolamento di sicurezza per la
navigazione da diporto.
Art. 94 -
Disposizioni finali
1.
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo svolgimento delle
attività previste agli
articoli
20,
21,
23,
45,
46,
49
e
50
si provvede con le attuali risorse umane, strumentali e finanziarie.
2. Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo
la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sito in linea dal 28/5/1998,
. Accessi al sito dal 17/2/2013:
(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della
pagina si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non
implica che il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento
del testo normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato
appena dopo il titolo della legge.)