legislazione
italiana
di diritto
della navigazione e dei trasporti
DECRETO LEGGE
30 dicembre 1997 n. 457 (convertito in l. 27 febbraio 1998 n. 30, in G.U. 28 febbraio 1998 n. 49)
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione (in G.U. 31 dicembre 1997 n. 303; testo coordinato in G.U. 28 febbraio 1998 n. 49).
ART. 1. Istituzione del Registro internazionale — 1.
» istituito il registro delle navi adibite alla navigazione
internazionale, di seguito denominato «Registro
internazionale», nel quale sono iscritte, a seguito di
specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della
navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali
internazionali.
2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 Ë diviso in
tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:
a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi
dell'Unione europea ai sensi del comma 1, lett. a, dell'art. 143 c.
nav., come sostituito dall'art. 7;
b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi del
comma 1, lett. b, dell'art. 143 c. nav.;
c) le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di
sospensione da un registro straniero non comunitario, ai sensi del
comma secondo dell'art. 145 c. nav., a seguito di locazione a scafo
nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione
europea.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata tenuto
conto degli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del
settore di cui agli art. 2 e 3.
4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazionale le
navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi
da pesca e le unità da diporto.
5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare
servizi di cabotaggio per i quali Ë operante la riserva di cui
all'art. 224 c. nav., come sostituito dall'art. 7.
ART. 2. Comando ed equipaggio delle navi iscritte nel Registro
- 1. Per le navi iscritte nel Registro di cui all'art. 1, con accordo
tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
del settore, comparativamente più rappresentative, relativo
a ciascuna nave da iscrivere o già iscritta nel Registro
internazionale, da depositarsi presso l'ufficio di iscrizione della
nave, può derogarsi a quanto disposto dall'art. 318 c. nav.,
come sostituito dall'art. 7.
In ogni caso dovranno osservarsi i seguenti criteri:
a) le navi iscritte al Registro di cui all'art. 1 del presente decreto
provenienti dalle matricole e dai registri di cui agli art. 146 e 148
c. nav., alla data del 1° gennaio 1998, ovvero quelle ad esse
assimilate per accordo con le parti sociali, saranno interamente armate
con equipaggio avente i requisiti di nazionalità di cui al
comma 1 dell'art. 318 c. nav. Tali navi imbarcheranno almeno un allievo
ufficiale di coperta e un allievo ufficiale di macchina, in vigenza dei
benefici di cui al d.l. 13 luglio 1995 n. 287, convertito, con
modificazioni, dalla l. 8 agosto 1995 n. 343;
b) le navi iscritte al Registro di cui all'art. 1 del presente decreto,
provenienti da registri esteri e già locate a scafo nudo ai
sensi degli art. 28 e 29 della l. 14 giugno 1989 n. 234, saranno armate
con sei membri dell'equipaggio aventi i requisiti di
nazionalità di cui al comma 1 dell'art. 318 c. nav. Tra essi
dovranno obbligatoriamente esservi il comandante, il primo ufficiale di
coperta e il direttore di macchina. I restanti tre componenti saranno
ufficiali o sottufficiali, e almeno un allievo ufficiale di macchina e
un allievo ufficiale di coperta in vigenza dei benefici di cui al d.l.
13 luglio 1995 n. 287, convertito, con modificazioni, dalla l. 8 agosto
1995 n. 343;
c) le navi iscritte al Registro di cui all'art. 1 del presente decreto
acquistate all'estero o comunque provenienti da registri esteri,
nonché le navi di nuova costruzione consegnate all'armatore
in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, saranno armate con i criteri di cui
alla lett. b. Ulteriori membri dell'equipaggio aventi i requisiti di
nazionalità di cui al comma 1 dell'art. 318 c. nav. potranno
essere determinati fra le parti sociali mediante gli accordi sindacali
di cui al presente comma;
d) le navi di cui alle lett. b e c potranno inoltre essere armate per
la quota di lavoratori comuni, in via prioritaria, con personale
italiano assunto con contratto di formazione e lavoro ai sensi del d.l.
30 ottobre 1984 n. 726, convertito, con modificazioni, dalla l. 19
dicembre 1984 n. 863, e, in mancanza di questo, con personale non
avente i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 318 c. nav.
2. Nella tabella di armamento della nave Ë posta annotazione
dei componenti dell'equipaggio per i quali, ai sensi dell'accordo di
cui al comma 1, può derogarsi all'art. 318 c. nav.;
l'autorità marittima nega, qualora non ricorrano motivi
particolari o di forza maggiore, le spedizioni alla nave il cui
equipaggio non sia composto in conformità alla annotazione
stessa.
3. I componenti l'equipaggio devono essere in possesso dei certificati
rilasciati dall'amministrazione italiana o di altro Stato contraente
previsti dalla convenzione internazionale sugli standards di
addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi,
adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con l. 21 novembre 1985
n. 739, o da tali amministrazioni riconosciuti o autorizzati.
ART. 3. Legge regolatrice del contratto di arruolamento e
contrattazione collettiva - 1. Le condizioni economiche, normative,
previdenziali ed assicurative dei marittimi italiani o comunitari
imbarcati sulle navi iscritte nel Registro internazionale sono
disciplinate dalla legge regolatrice del contratto di arruolamento e
dai contratti collettivi, dei singoli Stati membri.
2. Il rapporto di lavoro del personale non comunitario non residente
nell'Unione europea, imbarcato a bordo delle navi iscritte nel Registro
internazionale, Ë regolamentato dalla legge scelta dalle parti
e comunque nel rispetto delle convenzioni OIL in materia di lavoro
marittimo.
3. Le organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei contratti collettivi
di cui al comma 1 stabiliscono le condizioni economiche, salariali e
assicurative, minime che devono essere comunque osservate per tutti i
lavoratori non comunitari impegnati a bordo delle navi iscritte nel
Registro internazionale, nel rispetto dei limiti internazionalmente
stabiliti.
ART. 4. Trattamento fiscale - 1. Ai soggetti che esercitano
l'attività produttiva di reddito di cui al comma 2
è attribuito un credito d'imposta in misura corrispondente
all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni
corrisposte al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel
Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle
ritenute alla fonte relative a tali redditi. Detto credito non concorre
alla formazione del reddito imponibile. Il relativo onere è
posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'art.
6, comma 1.
2. A partire dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, il
reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro
internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il
reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle
persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
disciplinate dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. Il relativo onere è posto a
carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6 del
presente decreto.
2-bis. Alla maggiore spesa di cui al comma 2, pari a lire 15,5 miliardi
per il 1998 e lire 10,5 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario
1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione.
ART. 5. Normativa di riferimento - 1. Salvo quanto
espressamente previsto dal presente decreto, le navi iscritte nel
registro internazionale sono assoggettate alle disposizioni generali,
ai regolamenti, alla normativa comunitaria ed alle disposizioni delle
convenzioni internazionali applicabili alle unità iscritte
nelle matricole nazionali o che fruiscono del regime di locazione a
scafo nudo di cui al comma 2. Il modello del Registro e dei documenti
di abilitazione delle navi in esso immatricolate sono approvati con
decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione da emanare
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. Ai fini dell'art. 6 c. nav., le navi per le quali ricorrono le
condizioni di cui all'art. 145, comma 2, del medesimo codice restano
soggette alla legge dello Stato responsabile del registro
sottostante.
3. Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 c.p. e all'art.
110 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18
giugno 1931 n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle
navi passeggeri iscritte nel Registro internazionale, durante il
periodo di navigazione al di là del mare
territoriale.
ART. 6. Sgravi contributivi - 1. Per la salvaguardia
dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1°
gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti
di cui all'art. 119 c. nav. ed imbarcato su navi iscritte nel Registro
internazionale di cui all'art. 1, nonchè lo stesso personale
suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere è a
carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti
contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'art. 1,
comma 1, del d.l. 22 gennaio 1990 n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla l. 24 marzo 1990 n. 58, ed è rimborsato su conforme
rendicontazione.
2. Il contributo di cui all'art. 1, comma 20, del d.l. 21 ottobre 1996
n. 535, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 dicembre 1996 n.
647, è prorogato, per l'anno 1997, a favore delle imprese
armatrici ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 1, comma 4,
del d.l. 13 luglio 1995 n. 287, convertito, con modificazioni, dalla l.
8 agosto 1995 n. 343.
3. Il contributo di cui al comma 2 si somma a quelli concessi alle
aziende quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare, anche in
base ad altre disposizioni di legge. I benefici medesimi,
complessivamente, non possono superare per ciascuna nave il massimale
fissato su base annua dall'art. 1 del d.l. 18 ottobre 1990 n. 296,
convertito dalla l. 17 dicembre 1990 n. 383. Ai fini dell'erogazione
del presente beneficio va assunto il valore medio di cambio attribuito
alla moneta italiana nell'anno cui si riferisce il beneficio
medesimo.
ART. 6-bis. Benefici per imprese armatoriali che esercitano la
pesca - 1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 1, per la salvaguardia
dei livelli occupazionali propri dei segmenti di appartenenza, i
benefici di cui agli art. 4 e 6 sono estesi alle imprese armatoriali
che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per
cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.
2. Al maggior onere derivante dalla estensione dei benefici previsti
dal presente decreto-legge alle navi da pesca, valutato in lire 6.600
milioni annue, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello Stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della
navigazione.
ART. 7. Modifiche al codice della navigazione - 1. L'art. 143
c. nav. è sostituito dal seguente:
«Art. 143. Requisiti di nazionalità dei
proprietari di navi italiane - 1. Rispondono ai requisiti di
nazionalità per l'iscrizione nelle matricole o nei registri
di cui all'art. 146:
a) le navi che appartengono per una quota superiore a dodici carati a
persone fisiche giuridiche o enti italiani o di altri Paesi dell'Unione
europea;
b) le navi di nuova costruzione o provenienti da un registro straniero
non comunitario, appartenenti a persone fisiche, giuridiche o enti
stranieri non comunitari i quali assumano direttamente l'esercizio
della nave attraverso una stabile organizzazione sul territorio
nazionale con gestione demandata a persona fisica o giuridica di
nazionalità italiana o di altri Paesi dell'Unione europea,
domiciliata nel luogo di iscrizione della nave, che assuma ogni
responsabilità per il suo esercizio nei confronti delle
autorità amministrative e dei terzi, con dichiarazione da
rendersi presso l'ufficio di iscrizione della nave, secondo le norme
previste per la dichiarazione di armatore».
1-bis. Il primo e il secondo comma dell'art. 123 c. nav. sono
sostituiti dal seguente:
«Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio
decreto stabilisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni della
gente di mare e ne disciplina la necessaria attività di
certificazione».
1-ter. L'art. 144 e l'art. 148 c. nav. sono abrogati.
1-quater. Il primo comma dell'art. 152 c. nav. è sostituito
dal seguente:
«Il passavanti provvisorio è rilasciato in caso di
urgenza alle navi di nuova costruzione o provenienti da registro
straniero che siano immatricolate nella Repubblica. Il passavanti
provvisorio per le navi provenienti da registro straniero
può essere rilasciato anche prima della loro
immatricolazione nella Repubblica in presenza di espressa dichiarazione
dell'autorità straniera che le procedure di cancellazione
della nave dai registri sono in corso, che i documenti di bordo sono
stati ritirati e che nulla osta all'immediato esercizio della nave
sotto bandiera italiana. Il passavanti è anche rilasciato
alle navi il cui atto di nazionalità o altro documento
equivalente sia andato smarrito o distrutto».
1-quinquies. L'art. 156 c. nav. è sostituito dal
seguente:
«Art. 156 Dismissione della bandiera e sospensione temporanea
dell'abilitazione alla navigazione - 1. Il proprietario che intende
alienare la nave o che, mantenendone la proprietà, intende
cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione
in un registro non comunitario deve farne dichiarazione all'ufficio di
iscrizione della nave.
2. L'ufficio che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione
della dichiarazione medesima mediante affissione nell'ufficio del porto
ed inserzione nel foglio degli annunci legali, invitando gli
interessati a far valere entro sessanta giorni i loro
diritti.
3. La pubblicazione è ripetuta con le stesse
modalità qualora il procedimento di cancellazione della nave
non si concluda entro sei mesi dal termine di scadenza della precedente
pubblicazione.
4. Se entro il termine di cui al comma 2 sono promosse presso l'ufficio
di iscrizione formali opposizioni con l'indicazione e quantificazione
dei crediti vantati o se risulta l'esistenza di diritti reali o di
garanzia sulla nave, la cancellazione della nave dal registro di
iscrizione può essere effettuata solo dopo che l'opposizione
sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori
siano stati soddisfatti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il
proprietario abbia eseguito le provvidenze disposte
dall'autorità marittima o da quella preposta alla
navigazione interna per i salari dell'equipaggio e per le somme dovute
all'amministrazione, e dall'autorità giudiziaria, su domanda
della parte più diligente per la salvaguardia degli
interessi dei creditori.
5. In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, la nave
può essere cancellata prima della scadenza del termine di
cui al comma 2, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto
soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia
risultanti dalla matricola o dai registri, e al deposito di
fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti,
pari al valore della nave accertato dai competenti organi tecnici
dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione. La fideiussione
è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati
nell'ordine indicato dagli art. 552 e 556, nonché degli
altri diritti fatti valere nel termine previsto dal comma 4 del
presente articolo. Con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione sono stabilite le modalità di presentazione
della fideiussione.
6. La cancellazione della nave dal registro di iscrizione
può essere effettuata solo se si verifichino le condizioni
previste dall'art. 15 della l. 26 luglio 1984 n. 413.
7. L'ufficio di iscrizione della nave procede alla cancellazione della
nave dal registro di iscrizione, previo ritiro dei documenti di bordo e
dismissione della bandiera.
8. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora
la nave venga iscritta nel registro di uno Stato che consente la
temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di
locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui
all'art. 149 è consentita previa autorizzazione, data dal
Ministro dei trasporti e della navigazione, a seguito dell'espletamento
delle procedure di cui ai commi precedenti e secondo le disposizioni
dell'art. 145 e della lett. d del primo comma dell'art. 163 del
presente codice, nonché dell'art. 29 della l. 14 giugno 1989
n. 234, e delle relative norme applicative.
9. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone la
proprietà, intende cancellarla dalle matricole o dai
registri nazionali per l'iscrizione in un registro di un altro Paese
dell'Unione europea deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione
della nave che, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto
soddisfacimento o estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia
risultanti dalle matricole o dai registri, procede alla cancellazione
della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della
bandiera. Della avvenuta cancellazione deve essere data immediata
comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
nonché pubblicità mediante affissione negli
uffici del porto ed inserzione nel foglio degli annunci
legali.
10. I privilegi sulle navi di cui al comma 9 si estinguono nel termine
di un anno a decorrere dalla data di cancellazione
dell'unita».
1-sexies. L'art. 157 c. nav. è sostituito dal
seguente:
«Art. 157 Dismissione della bandiera a seguito di
aggiudicazione a soggetto che intenda trasferire la nave in altro
registro - 1. Nel caso di aggiudicazione della nave a straniero non
comunitario a seguito di provvedimento della pubblica
autorità, italiana o straniera, l'aggiudicatario deve farne
denuncia all'ufficio di iscrizione della nave, entro sessanta giorni
dalla data di aggiudicazione.
2. L'ufficio che riceve la denuncia, o, in mancanza di denuncia, viene
a conoscenza del fatto di cui al comma 1, dopo aver informato di tale
circostanza i titolari di diritti reali o di garanzia trascritti,
nonché l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
procede alla cancellazione, previo ritiro (dei documenti di bordo e
dismissione della bandiera.
3. Quando la nave perviene a soggetto straniero non comunitario a causa
di morte o quando il proprietario della nave perde la cittadinanza
italiana o di altro Paese dell'Unione europea, i soggetti interessati
devono farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave entro il
termine di cui al comma 1, decorrente, rispettivamente, dalla data di
accettazione dell'eredità o dell'acquisto del legato o dalla
data di perdita della cittadinanza.
4. L'ufficio, che riceve la denuncia o, in mancanza, viene a conoscenza
dei fatti di cui al comma 3, procede alla dismissione della bandiera
secondo le procedure indicate nell'art. 156. Quando non si verificano
le condizioni prescritte per dar corso alla dismissione della bandiera,
l'ufficio promuove la vendita giudiziale della
nave».
1-septies. L'art. 159 c. nav. è sostituito dal
seguente:
«Art. 159. Proprietà di stranieri per quote
superiori ai diciotto carati - 1. Quando la partecipazione alla
proprietà della nave da parte di persone fisiche, giuridiche
o enti che non si trovano nelle condizioni previste dall'art. 143,
comma 1, lett. a, superi i diciotto carati, l'ufficio di iscrizione
della nave procede alla dismissione della bandiera e alla cancellazione
della nave secondo le procedure previste dall'art. 156; se le
condizioni prescritte dallo stesso art. 156 per dare corso alla
dismissione di bandiera non si verificano, l'ufficio di iscrizione
della nave promuove la vendita giudiziale della nave quando la
partecipazione di stranieri ha raggiunto la totalità dei
carati o, diversamente, la vendita giudiziale dei carati che hanno
prodotto l'eccedenza, a norma dell'art. 158, terzo
comma».
1-octies. L'art. 1184 c. nav. è sostituito dal
seguente:
«Art. 1184. Inosservanze relative all'iscrizione di nave in
registro straniero e alla perdita dei requisiti di
nazionalità dell'aeromobile. - 1. Chiunque alieni la nave o
l'aeromobile o iscriva la nave in un registro straniero senza
ottemperare agli adempimenti prescritti negli art. 156 e 758 o senza
attendere la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi
è punito con l'arresto da due a sei mesi ovvero con
l'ammenda da lire 100 milioni a lire 400 milioni.
2. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque ometta le
denunce prescritte dagli art. 157 e 759».
1-nonies. Al secondo comma dell'art. 18 reg. nav. mar., approvato con
d.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328, sono aggiunte le parole: «e
che l'autorità decidente ha l'obbligo di valutare, dandone
conto nella motivazione del provvedimento finale». I commi
terzo, sesto ed ottavo del citato art. 18 sono abrogati.
2. L'art. 224 c. nav. è sostituito dal seguente:
«Art. 224. Riserva della prestazione dei servizi di
cabotaggio e del servizio marittimo - 1. Il servizio di cabotaggio fra
i porti della Repubblica è riservato, nei termini di cui al
reg. (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, agli armatori
comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro
dell'Unione europea e che battono bandiera del medesimo Stato membro,
sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per
l'ammissione al cabotaggio in detto Stato membro.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle navi che
effettuano servizio marittimo dei porti, delle rade e delle
spiagge».
3. L'art. 318 c. nav. è sostituito dal seguente:
«Art. 318. Nazionalità dei componenti
dell'equipaggio - 1. L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti
della Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani
o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in caso di
particolari necessità, può autorizzare che del
personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in misura
non maggiore di un terzo dell'intero equipaggio.
3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorità
marittima periferica delegata dal Ministro dei trasporti e della
navigazione può autorizzare, in caso di particolari
necessità, che del personale di bassa forza di bordo
facciano parte stranieri in numero non maggiore della metà
dell'intero equipaggio».
3-bis. Al fine di ridare competitività ai porti italiani
nell'attività di bunkeraggio, la lett. d del comma 3
dell'art. 3 del decreto del Ministro delle finanze 28 gennaio 1994 n.
256, è sostituita dalla seguente: «d) per i
prodotti destinati a provviste di bordo estratti dai depositi di cui
all'art. 264 del t.u. delle disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, e dai depositi
fiscali di cui all'art. 5 del t.u. delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con d.lg. 26 ottobre 1995
n. 504. Le navi in transito sono esonerate dalla presentazione del
manifesto di carico e di partenza previsti dagli art. 107 e 120 del
citato t.u. delle disposizioni legislative in materia
doganale».
ART. 8. Interventi urgenti a favore del settore portuale - 1.
Per consentire la compiuta attuazione della riforma dell'ordinamento
portuale di cui alla l. 28 gennaio 1994 n. 84, e per realizzare il
pieno equilibrio tra gli organici e le esigenze operative dei porti di
Genova, Trieste, Venezia e Napoli, le rispettive autorità
portuali individuano, attraverso ricorso alla contrattazione con le
parti sociali e la collaborazione delle locali agenzie per l'impiego,
entro il 31 gennaio 1998, iniziative per favorire il reinserimento dei
dipendenti in esubero di dette autorità portuali nel mercato
del lavoro. Le iniziative per il reinserimento riguardano l'impiego
nelle aziende operanti nel settore privato, avvalendosi anche di forme
di incentivazione da definire attraverso la contrattazione tra i
predetti soggetti, la promozione di forme di
autoimprenditorialità e l'attivazione di nuove iniziative
produttive, anche nell'ambito della programmazione negoziata e con la
collaborazione degli enti locali. Nel caso in cui i soggetti di cui
sopra verifichino l'impossibilità di realizzare il pieno
reinserimento delle unità lavorative in esubero attraverso
le suddette iniziative, è concesso il ricorso al
pensionamento anticipato per complessive 500 unità di
dipendenti delle sopracitate autorità portuali. Il Ministro
dei trasporti e della navigazione provvede, con decreto da emanarsi
entro il 28 febbraio 1998, a ripartire le unità tra le
predette autorità portuali ed altresì ad
individuare termini, criteri e modalità attuative del
pensionamento anticipato.
2. Qualora si realizzi la riduzione delle unità da porre in
pensionamento anticipato, il Ministro dei trasporti e della navigazione
riconosce a ciascuna autorità portuale, interessata alla
riduzione, un contributo pari al costo unitario a carico dello Stato
assunto a riferimento per il pensionamento anticipato di cui al comma
1.
3. Possono essere ammessi al pensionamento anticipato i soli dipendenti
delle autorità portuali che risultino in esubero rispetto
all'organico della segreteria tecnico/operativa, deliberato ai sensi
dell'art. 9, comma 3, lett. i, della legge n. 84/1994, e che abbiano
maturato i requisiti previsti dall'art. 9, comma 1, del d.l. 17
dicembre 1986 n. 873, convertito, con modificazioni, dalla l. 13
febbraio 1987 n. 26, entro il 31 dicembre 1996, nonché il
personale di fiducia iscritto nell'elenco tenuto dall'organizzazione
portuale di Genova, in base all'accordo in data 5 aprile 1976
sottoscritto presso l'ispettorato provinciale del lavoro di Genova, in
possesso dei requisiti suindicati.
4. Per il pensionamento dei dipendenti di cui ai commi 1 e 3 si
applicano le disposizioni dell'art. 3, commi 1-bis e 8, del d.l. 22
gennaio 1990 n. 6, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo
1990 n. 58, e degli art. 8-bis e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9, del d.l.
17 dicembre 1986 n. 873, convertito, con modificazioni, dalla l. 13
febbraio 1987 n. 26. Ai dipendenti posti in pensionamento anticipato
Ë concesso l'aumento dell'anzianità contributiva
per un periodo massimo di otto anni e comunque non superiore alla
differenza tra la data di risoluzione del rapporto e quella di
raggiungimento del sessantesimo anno di età, ovvero al
periodo necessario al compimento di quaranta anni di contribuzione
previdenziale. Ai trattamenti pensionistici di cui al presente articolo
si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e
incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di
anzianità. Per i lavoratori titolari di pensioni o assegni
di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i
requisiti per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda
comporta la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i
criteri e le condizioni di cui al presente comma. Il trattamento
pensionistico del personale iscritto all'INPDAP tiene conto degli
eventuali elementi retributivi sinora non compresi nel computo e di
fatto corrisposti, previo versamento volontario dei relativi oneri
contributivi da parte dei lavoratori posti in prepensionamento ai sensi
del presente decreto. Gli oneri connessi alla corresponsione del
trattamento di fine rapporto sono a carico della gestione delle
autorità di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 1 dell'art. 28 della legge n. 84/1994.
5. Le autorità portuali, ai fini della riduzione degli
esuberi, si avvalgono, altresì, delle disposizioni di cui al
comma 4 dell'art. 1 del d.l. 21 ottobre 1996 n. 535, convertito, con
modificazioni, dalla l. 23 dicembre 1996 n. 647, anche per il personale
cui si applicano le norme previste dall'art. 13 del d.l. 17 dicembre
1986 n. 873, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 febbraio 1987
n. 26.
6. Per «successive variazioni» di cui al primo
periodo del comma 1 dell'art. 13 del d.l. 17 dicembre 1986 n. 873,
convertito, con modificazioni, dalla l. 13 febbraio 1987 n. 26, si
intendono gli atti deliberati dal Consorzio autonomo del porto di
Genova sino al 31 dicembre 1994 ed approvati dal Ministero della marina
mercantile e, dalla sua costituzione, dal Ministero dei trasporti e
della navigazione.
7. Per gli interventi finalizzati al superamento degli esuberi
strutturali nelle autorità portuali di cui al comma 1, non
si applicano al personale, di cui ai commi 1 e 3, le disposizioni
dell'art. 11, comma 16, della l. 24 dicembre 1993 n. 537, e dell'art.
1, comma 27, della l. 8 agosto 1995 n. 335, e successive
modificazioni.
8. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi
1, 2, 3 e 4 sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo
gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di
cui all'art. 6, comma 1, che provvede al rimborso agli istituti
previdenziali di competenza sulla base di apposita
rendicontazione.
9. La realizzazione degli interventi infrastrutturali nell'area
portuale di Ancona di cui alla l. 23 dicembre 1988 n. 543 è
affidata alla competente autorità portuale. Le somme non
utilizzate sul capitolo 8051 dello stato di previsione del Ministero
dei trasporti e della navigazione entro il 31 dicembre 1997 possono
esserlo nell'anno successivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'attuazione della presente norma.
10. L'ammontare dell'indennizzo dovuto dal Ministero dei trasporti e
della navigazione al comune di Piombino per la mancata concessione allo
stesso comune dell'area su cui insiste l'immobile denominato CISP e per
la conseguente devoluzione al demanio marittimo dell'immobile medesimo
è quantificato in una somma, comunque non superiore a nove
miliardi di lire, definita sulla base di un accordo tra la competente
autorità portuale, che la promuove, il comune di Piombino,
il Ministero delle finanze e la società costruttrice.
L'onere derivante dal presente comma è posto a carico della
gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6, comma 1.
11. Per la cessata operatività portuale ed il trasferimento
di attività e di attrezzature in altre aree demaniali, in
conseguenza dell'allestimento dell'esposizione «Colombo
’92» in ambito portuale, è corrisposto a
favore dell'autorità portuale di Genova un indennizzo pari a
lire 20 miliardi. Al relativo onere provvede la gestione commissariale
del Fondo di cui all'art. 6, comma 1.
11-bis. Il porto di Gioia Tauro Ë classificato, ai fini
dell'art. 4 della l. 28 gennaio 1994 n. 84, di rilevanza economica
internazionale ed inserito nella categoria II, classe I, con funzioni
commerciale, peschereccia, turistica e da diporto.
ART. 8-bis. Modifiche alla l. 28 gennaio 1994 n. 84 - 1. Alla
l. 28 gennaio 1994 n. 84, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo il comma 1 dell'art. 4, è inserito il
seguente:
«1-bis. I porti sede di autorità portuale
appartengono comunque ad una delle prime due classi della categoria
II»;
b) il primo periodo del comma 2 dell'art. 6 è sostituito dal
seguente: «L'autorità portuale ha
personalità giuridica di diritto pubblico ed è
dotata di autonomia amministrativa salvo quanto disposto dall'art. 12,
nonché di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti
previsti dalla presente legge»;
c) il comma 4 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:
«4. Il rendiconto della gestione finanziaria
dell'autorità portuale è soggetto al controllo
della Corte dei conti»;
d) il comma 6 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le autorità portuali non possono esercitare,
né direttamente né tramite la partecipazione di
società, operazioni portuali ed attività ad esse
strettamente connesse. Le autorità portuali possono
costituire ovvero partecipare a società esercenti
attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti
istituzionali affidati alle autorità medesimo, anche ai fini
della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della
logistica e delle reti trasportistiche»;
e) la lett. b del comma 3 dell'art. 7 è abrogata;
f) al comma 3 dell'art. 8 è aggiunta la seguente lettera:
«n-bis) esercita ogni altra competenza che non sia attribuita
dalla presente legge agli altri organi dell'autorità
portuale»;
g) la lett. c del comma 3 dell'art. 9 è sostituita dalla
seguente: «c) approva la relazione annuale
sull'attività promozionale, organizzativa ed operativa del
porto, sulla gestione dei servizi di interesse generale e sulla
manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, nonché
sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo
ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'autorità
portuale, da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo al
Ministero dei trasporti e della navigazione;»
h) al comma 3 dell'art. 9 sono aggiunte le seguenti lettere:
«n-bis) approva, su proposta del Presidente, il regolamento
di contabilità, da inviare al Ministero dei trasporti e
della navigazione;
n-ter) approva, su proposta del Presidente, la partecipazione delle
autorità portuali alle società di cui all'art. 6,
comma 6»;
i) la lett. c del comma 2 dell'art. 12 è abrogata;
l) al comma 1 dell'art. 14, dopo le parole: «e
promozione» sono aggiunte le seguenti:
«nonché nell'ambito della pianificazione delle
opere portuali, alla formulazione ed elaborazione di piani triennali da
proporre al Ministro dei trasporti e della navigazione».
ART. 9. Interventi nel settore marittimo - 1. La gestione
commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori
portuali in liquidazione, di cui all'art. 6, comma 1, è
autorizzata a rimborsare alle compagnie e gruppi portuali, sulla base
di apposita rendicontazione, il trattamento di fine servizio maturato a
decorrere dal 1° febbraio 1990 e l'indennità
contrattuale corrisposti dalle stesse compagnie e gruppi portuali ai
lavoratori cancellati per inidoneità al lavoro portuale a
partire dal 1° febbraio 1990 e fino al 31 dicembre 1996. Le
competenze previste dal presente comma non sono soggette ad ulteriori
rivalutazioni o ad altri oneri finanziari.
2. » concessa per l'anno 1997 a favore dei lavoratori e
dipendenti delle compagnie e gruppi portuali e della compagnia
carenanti del porto di Genova, trasformati ai sensi dell'art. 21 della
l. 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni, la proroga del
beneficio di integrazione salariale di cui all'art. 1, comma 19, del
d.l. 21 ottobre 1996 n. 535, convertito, con modificazioni, dalla l. 23
dicembre 1996 n. 647, nel limite di ulteriori 1.200 unità.
Al relativo onere per il rimborso a favore dell'INPS provvede la
gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6, comma 1, sulla base
di apposita rendicontazione. Detto beneficio, esteso anche ai
lavoratori e dipendenti delle imprese di cui all'art. 16 della legge n.
84/1994 ed ai dipendenti delle autorità portuali, qualora
non utilizzato pienamente nell'anno 1997, è prorogato fino
al 31 dicembre 1998.
3. I termini per la presentazione delle domande per l'attuazione degli
interventi di integrazione salariale di cui al comma 15 dell'art. 6 del
d.l. 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla l. 19
luglio 1993 n. 236, nonché le sospensioni dal lavoro sono
prorogati al 31 dicembre 1998, intendendosi altresì
prorogato l'utilizzo delle somme stanziate allo scopo.
4. Al fine di completare il processo di trasformazione di cui all'art.
21 della legge n. 84/1994, e successive modificazioni, sono previsti
interventi destinati a riequilibrare situazioni contabili previste nei
bilanci delle compagnie e dei gruppi portuali, compresa la compagnia
carenanti del porto di Genova, modificatesi a causa di eventi non
imputabili alla gestione delle compagnie e dei gruppi medesimi,
nonché a definire situazioni derivanti da contenzioso, anche
stragiudiziale, scaturenti dalla previgente normativa del settore, non
ancora conclusesi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
A sostegno del processo di trasformazione e di sviluppo dei porti sono,
altresì, previsti interventi diretti alla riqualificazione e
riconversione del personale presente nell'organico delle imprese di cui
agli art. 16, 18 e 21 della legge n. 84/1994, e successive
modificazioni. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire
100 miliardi, provvede la gestione commissariale del Fondo di cui
all'art. 6, comma 1, del presente decreto sulla base di risultanze
debitamente documentate e accertate da apposita commissione istituita
dal Ministro dei trasporti e della navigazione.
5. Le casse locali di previdenza, istituite con provvedimenti delle
autorità marittime periferiche ovvero degli enti portuali,
per la corresponsione di pensioni integrative a favore dei lavoratori
portuali collocati in quiescenza sono soppresse a tutti gli effetti. Il
commissario liquidatore di ciascuna cassa, nominato con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede
alla restituzione di eventuali contributi versati dai lavoratori a tale
titolo, sulla base di criteri e modalità stabiliti dal
Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto
da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. I relativi oneri sono posti a carico della gestione
commissariale del Fondo di cui all'art. 6, comma 1.
6. Per realizzare un programma di escavazione dei porti marittimi
nazionali, Ë stanziato l'importo di lire 120 miliardi, di cui
non oltre il 50 per cento da utilizzare per risolvere situazioni di
emergenza e garantire la sicurezza della navigazione portuale e degli
accosti. Il programma prevede, altresì, un piano di
ristrutturazione del servizio escavazione dei porti marittimi
nazionali, da definire sentite le organizzazioni sindacali di settore,
anche attraverso l'acquisizione, l'ammodernamento e il noleggio di
mezzi effossori e la razionalizzazione dei cantieri. Al relativo onere
provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6, comma
1, sulla base di apposita rendicontazione.
7. Ai fini dell'acquisizione, alienazione, ammodernamento, manutenzione
e noleggio, anche a scafo nudo, dei mezzi effossori, nonché
dell'acquisto di materiali e attrezzature occorrenti al funzionamento
degli stessi ed alla ristrutturazione ed all'esercizio dei cantieri, i
contratti, qualunque siano le modalità di aggiudicazione, le
convenzioni e le transazioni, sono approvati, fino all'importo di lire
1 miliardo, dal Ministero dei trasporti e della navigazione senza
l'obbligo dei preventivi pareri richiesti dalle norme sulla
contabilità generale dello Stato; il limite dell'importo
ammesso per il ricorso alla gestione in economia di cui all'art. 1,
comma 3, del d.P.R. 15 novembre 1989 n. 391, è aumentato,
nei casi previsti, da lire 150.000.000 ad un importo non superiore alla
soglia di rilievo comunitario in materia di forniture, servizi e
lavori; per le altre ipotesi ivi indicate, da lire 75.000.000 a lire
200.000.000. I limiti di spesa di cui all'art. 5, comma 3, ed all'art.
8, comma 2, del citato d.P.R. 391/1989 sono innalzati a lire 10.000.000
e il limite di spesa previsto al comma 3 del citato art. 8 è
aumentato a lire 150.000.000. Le somme in conto competenza ed in conto
residui sul capitolo 3823 dello stato di previsione del Ministero dei
trasporti e della navigazione, non impegnate entro il 31 dicembre 1997,
sono conservate in bilancio per l'esercizio 1998 per essere trasferite
al capitolo 8041 dello stato di previsione del Ministero
medesimo.
8. In favore della gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6,
comma 1, Ë autorizzata l'assegnazione della somma di lire 90
miliardi per l'anno 1997, lire 345,5 miliardi per l'anno 1998, lire 250
miliardi per gli anni 1999 e 2000, restando prorogata fino allo stesso
anno 2000 la durata di detto Fondo, e di lire 156 miliardi a
decorrere dall'anno 2001, restando confermate le
modalità di cui all'art. 4 del d.l. 22 gennaio 1990 n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 1990 n. 58.
9. I proventi conseguiti a seguito delle cessioni di cui all'art. 20,
comma 2, lett. c, della legge n. 84/1994, come sostituito dall'art. 2,
comma 19, del d.l. 21 ottobre 1996 n. 535, convertito, con
modificazioni, dalla l. 23 dicembre 1996 n. 647, sono attribuiti alle
autorità portuali e non concorrono a formare il reddito
d'impresa.
10. All'art. 5, comma 9, della legge n. 84/1994, e successive
modificazioni ed integrazioni, dopo la parola:
«banchine» Ë inserita la seguente:
«attrezzate».
10-bis. All'art. 10, comma 4, della l. 27 dicembre 1997 n. 449, sono
soppresse le parole: «, a decorrere dall'anno
1998,».
10-ter. All'art. 10 della l. 27 dicembre 1997 n. 449, dopo il comma 4,
è inserito il seguente: «4-bis. Qualora la
decorrenza delle concessioni di cui al comma 4 retroagisca alla data di
rilascio di un atto di cui all'art. 35 reg. nav. mar., approvato con
d.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328, il canone Ë determinato nella
misura minore tra quella calcolata ai sensi del decreto di cui al comma
4 e quella calcolata ai sensi della previgente normativa».
ART. 9-bis. Informatizzazione dei servizi marittimi - 1. Per
la realizzazione del piano triennale 1995-1997 per l'informatica del
settore navigazione marittima, integrato dai successivi piani triennali
1996-1998, 1997-1999 e 1998-2000, compreso il Sistema di controllo del
traffico marittimo (Vessel Traffic Services - VTS), nel rispetto delle
esigenze di tutela e difesa dell'ambiente marino ai sensi dell'art. 12
del d.l. 21 ottobre 1996 n. 535, convertito, con modificazioni, dalla
l. 23 dicembre 1996 n. 647, e ai fini del completamento del Sistema
informatizzato del demanio marittimo, è autorizzata
l'ulteriore spesa nel limite di lire 60 miliardi per il 1998 e lire 70
miliardi per il 1999. Il relativo onere è posto a carico
della gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6 del presente
decreto, che provvede a riversare annualmente l'importo all'entrata del
bilancio dello Stato perché sia riassegnato ai pertinenti
capitoli di spesa.
2. Alla maggiore spesa di lire 130 miliardi si provvede, quanto a lire
60 miliardi per il 1998 e a lire 70 miliardi per il 1999, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità
previsionale di base in conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario
1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione.
ART. 9-ter. Osservatorio del mercato del lavoro marittimo - 1.
» istituito l'Osservatorio del mercato del lavoro marittimo
con il compito di formulare proposte sulla composizione degli equipaggi
delle navi iscritte nel Registro internazionale e sulla formazione
professionale della gente di mare, nonché con il compito di
valutare, in sede di verifica a cadenza semestrale, le risultanze della
istituzione del Registro internazionale di cui all'art. 1, proponendo
al Ministro dei trasporti e della navigazione i relativi
interventi.
2. L'Osservatorio di cui al comma 1 è presieduto da un
dirigente generale del Ministero dei trasporti e della navigazione, ed
è composto da un dirigente dello stesso Ministero, da un
dirigente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, da tre rappresentanti dell'armamento e da tre rappresentanti
delle organizzazioni sindacali dei marittimi maggiormente
rappresentative a livello nazionale. Le funzioni di segreteria sono
svolte da un funzionario di livello IX, coadiuvato da un funzionario di
livello VII o VIII, designati dal Ministro dei trasporti e della
navigazione tra i funzionari dello stesso Ministero. I membri
dell'Osservatorio e della segreteria sono nominati con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione e restano in carica tre
anni. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono
altresì determinate le modalità di funzionamento
dell'Osservatorio.
3. Per l'imbarco su navi iscritte nel Registro internazionale
è istituito il turno generale unico di collocamento della
gente di mare, le cui modalità di funzionamento sono
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione.
ART. 9-quater. Disposizioni particolari - 1. Per le
assicurazioni riguardanti navi immatricolate o registrate in Italia
l'aliquota di cui all'art. 1 della l. 29 ottobre 1961 n. 1216, viene
fissata nella misura dello 0,05 per cento a decorrere dal 1 gennaio
1998. La gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6 del
presente decreto versa all'entrata del bilancio dello Stato l'importo
pari alla differenza di aliquota sulla base della rendicontazione
inoltrata dalle società di assicurazione.
2. A tutti i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi
mercantili si applicano le disposizioni di cui all'art. 2-undecies,
comma 2, del d.l. 30 settembre 1994 n. 564, convertito, con
modificazioni, dalla l. 30 novembre 1994 n. 656. La gestione
commissariale del Fondo di cui all'art. 6 del presente decreto riversa
all'entrata del bilancio dello Stato l'importo di lire 5 miliardi
annue.
3. Le tre unità del personale civile in servizio presso gli
uffici di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali di
Genova e di Napoli sono inquadrate nell'organico del Ministero dei
trasporti e della navigazione, anche in sovrannumero, con
riassorbimento in caso di successive vacanze di organico. A tali fini,
con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto
con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali,
è definita la tabella di equiparazione tra le qualifiche e i
profili professionali dell'ordinamento statale e le posizioni
giuridiche rivestite dal predetto personale alla data del 31 dicembre
1996. Il relativo onere è posto a carico della gestione
commissariale del Fondo di cui all'art. 6 del presente decreto, che
provvede a riversare annualmente l'importo all'entrata del bilancio
dello Stato perché sia riassegnato ai pertinenti capitoli di
spesa.
4. L'iscrizione nelle matricole e nei registri di cui all'art. 146 c.
nav., come nave destinata alla pesca marittima, è
subordinata al nulla osta del Ministero per le politiche agricole da
rilasciare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della
relativa istanza.
5. Alla maggiore spesa di lire 12,7 miliardi, a decorrere dall'anno
1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo
speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione.
ART. 10. Interventi vari - 1. Il Ministro dei trasporti e
della navigazione è autorizzato a concedere alle Ferrovie
dello Stato s.p.a. contributi decennali, pari complessivamente a lire
32,2 miliardi annue dal 1997, 12,8 miliardi annue dal 1998 e 3,5
miliardi annue dal 1999, per consentire la completa realizzazione del
raddoppio del tratto Andora-San Lorenzo a Mare della linea ferroviaria
Genova-Ventimiglia nel limite di lire 470 miliardi, nonché
per la progettazione del nodo ferroviario di Genova nel limite di lire
15 miliardi.
1-bis. In attesa della stipula, in applicazione dei principi comunitari
in materia, degli atti relativi ai contratti di programma e di servizio
pubblico per gli anni 1997 e 1998, il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato a
corrispondere alla società Ferrovie dello Stato s.p.a., alle
singole scadenze, le somme allo scopo iscritte nei bilanci 1997 e
1998.
1-ter. Per l'approvazione di progetti di opere concernenti reti
ferroviarie la conferenza di servizi di cui all'art. 14-ter della l. 7
agosto 1990 n. 241, introdotto dall'art. 17 della l. 15 maggio 1997 n.
127, è indetta dal Ministro dei trasporti e della
navigazione.
2. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi concernenti i
trasporti rapidi di massa di cui all'art. 9 della l. 26 febbraio 1992
n. 211, il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il
Ministro per i problemi delle aree urbane, avanza proposte al CIPE
finalizzate al finanziamento dei piani di intervento, elaborate sulla
base dei progetti presentati da parte dei soggetti di cui all'art. 1
della citata legge n. 211/1992. Per le finalità di cui al
presente comma è autorizzato, a decorrere dall'anno 1997, un
contributo di lire 5,7 miliardi annui ai sensi del medesimo art. 9
della l. 26 febbraio 1992 n. 211, da destinare ad integrazione del
contributo a carico dello Stato del costo di realizzazione degli
interventi già approvati, nel limite massimo del 60 per
cento.
2-bis. All'art. 1, comma 1, della l. 26 febbraio 1992 n. 211, le
parole: «tramvie veloci» sono sostituite dalla
seguente: «tramvie».
2-ter. Il primo periodo del comma 4 dell'art. 9 della l. 24 marzo 1989
n. 122, è sostituito dai seguenti: «I comuni,
previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie
e su richiesta dei privati interessati o di imprese di costruzione o di
società anche cooperative, possono prevedere, nell'ambito
del programma urbano dei parcheggi, la realizzazione di parcheggi da
destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel
sottosuolo delle stesse. Tale disposizione si applica anche agli
interventi in fase di avvio o già
avviati».
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può
affidare incarichi di studio e di consulenza per la elaborazione del
piano generale dei trasporti, anche in relazione alla prossima
organizzazione di una conferenza sui trasporti, per la valutazione dei
progetti infrastrutturali, nonché per il reperimento delle
relative risorse in sede comunitaria e presso il settore privato.
4. Per l'attuazione delle finalità indicate al comma 3
è autorizzata la spesa di lire 2,4 miliardi per l'anno 1997,
di lire 2 miliardi per l'anno 1998 e di lire 600 milioni a decorrere
dall'anno 1999.
5. (soppresso).
6. Le disponibilità in conto competenza sui capitoli 1563,
3621 e 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e
della navigazione, non impegnate entro il 31 dicembre 1997, possono
esserlo nell'anno successivo.
ART. 11. (soppresso)
ART. 12. Interventi per l'autotrasporto - 1.
(soppresso).
2. Gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, in deroga
alle disposizioni in materia di schedacarburante, a richiesta degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti all'albo di cui
alla l. 6 giugno 1974 n. 298, e di quelli domiciliati e residenti negli
Stati membri dell'Unione europea, debbono rilasciare fattura per gli
acquisti di olii da gas effettuati presso di loro.
3. I criteri, le modalità, i termini di fatturazione e i
conseguenti adempimenti, nonché le eventuali richieste di
rimborso, sono disciplinati con uno o più decreti
direttoriali del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero
dei trasporti e della navigazione.
ART. 13. Copertura finanziaria - (omissis).