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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti


"Codice della navigazione"

(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)
Parte aggiornata al decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21, Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103.

(a cura di Enzo Fogliani)



Parte III
Disposizioni Penali e Disciplinari

Libro I
Disposizioni penali

Titolo II
Dei delitti in particolare


Capo I
Dei delitti contro la personalità dello Stato

Art. 1088 - Imbarco su navi o aeromobili di Stato nemico

Il cittadino che si arruola su navi o aeromobili di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni.


Art. 1089 - Vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato

Se i delitti previsti negli articoli 291, 292 del codice penale sono commessi da componenti dell’equipaggio di una nave o di un aeromobile in territorio estero la pena è aumentata:

Art. 1090 - Pene accessorie

La condanna per il delitto previsto nell’articolo 1088 importa l’interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.

La condanna per il delitto previsto nell’articolo 1089 importa l’interdizione temporanea dai titoli, ovvero dalla professione.

Capo II
Dei delitti contro la polizia di bordo e della navigazione


Sezione I
Dei delitti contro la polizia di bordo


Art. 1091 - Diserzione (8)

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il componente dell'equipaggio che non si reca a bordo
della nave o dell'aeromobile ovvero l'abbandona, cagionando un pericolo per la vita o per l'incolumita' fisica delle persone ovvero per la sicurezza della nave o dell'aeromobile, e' punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il componente dell'equipaggio che non si reca a bordo della nave o dell'aeromobile ovvero l'abbandona, e' punito, se dal fatto deriva una notevole difficolta' nel servizio della navigazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro.

Se dal fatto deriva un grave turbamento in un servizio  pubblico o di pubblica  necessita', si  applica la sanzione   amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro.


Art. 1092 - Circostanze aggravanti

La pena è aumentata fino a un terzo se il fatto è commesso:
Nel caso di cui al n. 5 la pena per i promotori, gli organizzatori ed i capi è aumentata da un terzo alla metà.


Art. 1093 - Causa di non punibilità

Nel caso previsto nel primo comma dell’articolo 1091, ancorché ricorrano le aggravanti previste nell’articolo 1092, non è punibile colui che raggiunge la nave prima che questa lasci il porto e non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui si sarebbe dovuto presentare a bordo ovvero raggiunge l’aeromobile prima dell’involo.


Art. 1094 - Inosservanza di ordine da parte di componente dell’equipaggio (9)

Salvo chE il fatto costituisca reato, il componeNte dell'equipaggio che non esegue un ordine di un  superiore
concernente un serviZiO tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
 
Se dal fatto di cui al primo comma deriva una notevole difficolta'  nel servizio della navigazione ovvero un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessita', si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro.

Il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, cagionando un pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone ovvero per la sicurezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

 Il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, e' punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni se l'ordine e' dato per la salvezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile o per soccorso da prestare a nave, galleggiante, aeromobile o persona in pericolo


Art. 1095 - Inosservanza di ordine da parte di passeggero

Il passeggero, che non esegue un ordine concernente la sicurezza della nave o dell’aeromobile, è punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a euro 206,00 (1).


Art. 1096 - Inosservanza di ordine di arresto

Il componente dell’equipaggio, che a bordo della nave o dell’aeromobile non esegue un ordine di arresto, è punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a euro 206,00 (1).


Art. 1097 - Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte del comandante

Il comandante, che, in caso di abbandono della nave, del galleggiante o dell’aeromobile in pericolo, non scende per ultimo da bordo, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se dal fatto deriva l’incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del galleggiante, ovvero l’incendio, la caduta o la perdita dell’aeromobile, la pena è da due ad otto anni. Se la nave o l’aeromobile è adibito a trasporto di persone, la pena è da tre a dodici anni.


Art. 1098 - Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte di componente dell’equipaggio

Il componente dell’equipaggio, che senza il consenso del comandante abbandona la nave o il galleggiante in pericolo, è punito con la reclusione fino a un anno.

Alla stessa pena soggiace il componente dell’equipaggio dell’aeromobile, che senza il consenso del comandante si lancia col paracadute o altrimenti abbandona l’aeromobile in pericolo.

Se dal fatto deriva l’incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del galleggiante ovvero l’incendio, la caduta o la perdita dell’aeromobile, la pena è da due ad otto anni. Se la nave o l’aeromobile è adibito a trasporto di persone, la pena è da tre a dodici anni.

Sezione II
Dei delitti contro la polizia della navigazione


Art. 1099 - Rifiuto di obbedienza a nave da guerra

Il comandante della nave, che nei casi previsti nell’articolo 200 non obbedisce all’ordine di una nave da guerra nazionale, è punito con la reclusione fino a due anni.


Art. 1100 - Resistenza o violenza contro nave da guerra

Il comandante o l’ufficiale della nave, che commette atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La pena per coloro che sono concorsi nel reato è ridotta da un terzo alla metà.


Art. 1101 - Imbarco di armi, munizioni o persone a scopo delittuoso

Il comandante della nave, del galleggiante o dell’aeromobile, nazionali o stranieri, che imbarca armi, munizioni o persone, al fine di commettere contrabbando o altro delitto, è punito, se il reato non è commesso, con la reclusione da sei mesi a due anni.


Art. 1102 - Navigazione in zone vietate

Fuori dei casi previsti nell’articolo 260 del codice penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 516,00 (2)
Sezione III
Disposizione comune alle sezioni precedenti


Art. 1103 - Pene accessorie

La condanna per i delitti previsti negli articoli 1091, 1094, 1096, 1099, 1101, 1102 importa l’interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.

Nel caso di condanna per i delitti previsti negli articoli 1097, 1098, 1100 l’interdizione è perpetua, se la condanna alla reclusione è per un tempo non inferiore a cinque anni; temporanea, se la condanna è per un tempo inferiore a cinque anni.

Capo III
Dei delitti contro le autorità di bordo o contro le autorità consolari

Art. 1104 - Offesa in danno del comandante, di un ufficiale o sottufficiale o di un graduato

Il componentE dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile, che offende l’onore o il prestigio di un superiore, in presenza di lui e a causa o nell’esercizio delle di lui funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediaNte comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al superiore, e a causa delle di lui funZioni.

La pena è della reclusione da unO a tre anni, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate fino a un terzo quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l’offesa è recata in presenza di una o più persone.

Se il fatto è commesso da un passeggero contro il comandante, un ufficiale o un sottufficiale della nave ovvero contro il comandante o un graduato dell’aeromobile, qualora non costituisca un più grave reato, si applicano le disposizioni precedenti, ma le pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.


Art. 1105 - Ammutinamento

Se il fatto non costituisce un più grave reato, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni i componenti dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile che in numero non inferiore al terzo:
Coloro che alla prima intimazione eseguono l’ordine o desistono dal partecipare alla manifestazione soggiacciono soltanto alla pena per gli atti già compiuti, qualora questi costituiscano per sè un reato diverso.


Art. 1106 - Aggravanti

La pena è da uno a cinque anni:
Per i promotori, gli organizzatori e i capi la pena è aumentata fino a un terzo.


Art. 1107 - Mancato intervento per impedire un reato

Il componente dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile, che, trovandosi presente ad atti di minaccia o di violenza commessi in danno di un superiore nell’esercizio delle di lui funzioni, omette di dargli assistenza o aiuto, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a euro 516,00 (2).

Alla stessa pena soggiace qualunque componente dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile, che, trovandosi presente al fatto previsto nell’articolo 1105, non usa i mezzi che sono in suo potere per sciogliere la riunione o per impedire la manifestazione.


Art. 1108 - Complotto contro il comandante

I componenti dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile, che, in numero di tre o più, si accordano al fine di commettere un delitto contro la vita, l’incolumità personale, la libertà individuale o l’esercizio dei poteri del comandante, sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione fino a quattro anni.

Per i promotori e gli organizzatori la pena è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell’equipaggio, che, avendo notizia dell’accordo, omette di darne avviso al comandante, è punito con la reclusione fino a un anno.

Tuttavia la pena da applicare è in ogni caso inferiore alla metà di quella stabilita per il delitto al quale si riferisce l’accordo.


Art. 1109 - Omesso rimpatrio di cittadini

Il comandante di una nave diretta ad un porto della Repubblica, che senza giustificato motivo omette di ottemperare alla richiesta dell’autorità consolare per il trasporto di cittadini ai sensi dell’articolo 197, è punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero con la multa fino a euro 309,00 (3).


Art. 1110 - Circostanza aggravante

Nei casi previsti negli articoli 1105, 1106, 1107, 1108, la pena è aumentata fino a un terzo se il fatto è commesso durante la navigazione.


Art. 1111 - Pene accessorie

La condanna per i delitti previsti negli articoli 1104, 1105, 1108 importa l’interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.

La condanna per il delitto aggravato ai sensi dell’articolo 1106 importa l’interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.

Capo IV
Dei delitti contro la sicurezza della navigazione

Art. 1112 - Esecuzione o rimozione arbitraria e omissione di segnali

Chiunque arbitrariamente ordina o fa taluna delle segnalazioni prescritte per la navigazione marittima o aerea ovvero rimuove i segnali per la detta navigazione è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a euro 1032,00 (4).

Alla stessa pena soggiace chiunque, essendovi obbligato, omette di collocare i segnali predisposti per la sicurezza della navigazione marittima o aerea o comunque di provvedere alle misure imposte a tale scopo.
Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione di una nave o di un galleggiante ovvero di incendio, caduta o perdita di un aeromobile, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.


Art. 1113 - Omissione di soccorso

Chiunque, nelle condizioni previste negli articoli 70, 107, 726, richiesto dall’autorità competente, omette di cooperare con i mezzi dei quali dispone al soccorso di una nave, di un galleggiante, di un aeromobile o di una persona in pericolo ovvero all’estinzione di un incendio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.


Art. 1114 - Rifiuto di servizio da parte di pilota

Il pilota, che non risponde al segnale di chiamata di una nave ovvero si rifiuta di prestare l’opera sua, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a euro 516,00 (2).

Se la nave è in pericolo, la pena è della reclusione da uno a tre anni.


Art. 1115 - Abbandono di pilotaggio

Il pilota, che in caso di pilotaggio obbligatorio cessa di prestare la sua opera prima del momento previsto nell’articolo 92, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a euro 516,00 (2).


Art. 1116 - Abbandono abusivo di comando

Il comandante, che senza necessità lascia la direzione nautica della nave o dell’aeromobile in condizioni tali che la direzione venga assunta da persona che non ha i requisiti per sostituirlo, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da euro 206,00 (1) a euro 516,00 (2).

La pena è aumentata fino a un terzo, se il fatto è commesso nei casi in cui il comandante della nave ha l’obbligo di dirigere personalmente la manovra.


Art. 1117 - Usurpazione del comando di nave o di aeromobile

Chiunque indebitamente assume o ritiene il comando di una nave o di un aeromobile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Fuori del caso previsto nell’articolo 1220, se il fatto è commesso da persona provvista di un titolo per i servizi tecnici della nave o dell’aeromobile, la pena è da sei mesi a due anni.


Art. 1118 - Abbandono del posto

Il componente dell’equipaggio della nave, del galleggiante o dell’aeromobile che durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione abbandona il posto, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.


Art. 1119 - Componente dell’equipaggio che si addormenta

Il componente dell’equipaggio della nave, del galleggiante o dell’aeromobile, che durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione si addormenta, è punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a euro 206,00 (1).


Art. 1120 - Ubriachezza

Il comandante della nave, del galleggiante o dell’aeromobile ovvero il pilota dell’aeromobile, che si trova in tale stato di ubriachezza, non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, da escludere o menomare la sua capacità al comando o al pilotaggio, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.

Il componente dell’equipaggio della nave, del galleggiante o dell’aeromobile ovvero il pilota marittimo, che, durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione o nel momento in cui deve assumerlo, si trova in tale stato di ubriachezza, non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, da escludere o menomare la sua capacità a prestare il servizio, è punito con la reclusione da uno a sei mesi.

Le precedenti disposizioni si applicano anche quando la capacità al comando o al servizio è esclusa o menomata dall’azione di sostanze stupefacenti.

La pena è aumentata fino a un terzo, se l’ubriachezza o l’uso di sostanze stupefacenti sono abituali.


Art. 1121 - Condizioni di maggiore punibilità

Nei casi previsti negli articoli da 1112 a 1120 la pena è:

Art. 1122 - Aggravante per l’incendio, il naufragio e il disastro aviatorio

Se un componente dell’equipaggio di nave, galleggiante o aeromobile nazionali o stranieri o una persona comunque addetta ai servizi della navigazione marittima o aerea, avvalendosi delle sue funzioni, commette alcuno dei delitti previsti negli articoli 425, n. 3 e 428 del codice penale, le pene ivi stabilite sono aumentate di un terzo.

Le pene sono aumentate da un terzo alla metà, se il fatto è commesso dal comandante in danno della nave, del galleggiante o dell’aeromobile da lui comandati.


Art. 1123 - Danneggiamento con pericolo colposo di naufragio o di disastro aviatorio

Chiunque per colpa cagiona danno a una nave, a un galleggiante o a un aeromobile in navigazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 516,00 (2), se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio, sommersione o urto della nave o del galleggiante ovvero di incendio, caduta, perdita o urto dell’aeromobile.

Alla stessa pena soggiace chiunque, slegando o tagliando gomene od ormeggi ovvero con altra azione od omissione colposa, cagiona danno a una nave o a un galleggiante ancorati o a un aeromobile fermo, se dal fatto deriva il pericolo indicato nel comma precedente.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.


Art. 1124 - Delitti colposi

Se alcuno dei fatti previsti negli articoli da 1112 a 1115 è commesso per colpa, le pene sono ridotte della metà.


Art. 1125 - Pene accessorie

La condanna per delitti previsti negli articoli da 1112 a 1120; 1123, 1124, importa l’interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.

La condanna per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 1122 importa l’interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.

Se il delitto previsto nell’articolo 449 del codice penale è commesso da appartenenti al personale marittimo o al personale aeronautico in danno rispettivamente di una nave o di un galleggiante e di un aeromobile, la condanna importa l’interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.

Capo V
Dei delitti contro la fede pubblica


Sezione I
Della falsità in atti


Art. 1126 - Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena

Agli effetti indicati nell’articolo 491 del codice penale, la polizza di carico, gli altri titoli rappresentativi di merci e la lettera di trasporto aereo sono equiparati all’atto pubblico.


Art. 1127 - Falsità ideologica nel ruolo di equipaggio, nel giornale o nelle relazioni

Il comandante della nave che, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, commette alcuna delle falsità previste nell’articolo 479 del codice penale nel ruolo di equipaggio o nel giornale nautico ovvero nelle prescritte relazioni all’autorità è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

La stessa pena si applica al comandante dell’aeromobile che commette il fatto previsto dal comma precedente nel giornale di bordo .


Art. 1128 - Uso di atto falso

Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di uno degli atti falsi previsti nell’articolo 1127 soggiace alla pena ivi stabilita, ridotta di un terzo.

Si applica il secondo comma dell’articolo 489 del codice penale.

Sezione II
Delle altre falsità


Art. 1129 - Falsa dichiarazione di proprietà o dei requisiti di nazionalità

Chiunque si dichiara falsamente proprietario di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile, allo scopo di far ad essi attribuire la nazionalità italiana, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 206,00 (1) a euro 516,00 (2).

Alla stessa pena soggiace il rappresentante di una società, il quale dichiara falsamente l’esistenza dei requisiti previsti nell’articolo 756, primo comma, lettera c), allo scopo di far attribuire all’aeromobile la nazionalità italiana.


Art. 1130 - Uso abusivo della bandiera o della marca di nazionalità

Chiunque inalbera o usa su nave non nazionale la bandiera italiana ovvero usa su aeromobile non nazionale la marca di nazionalità italiana è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da euro 51,00 (5) a euro 516,00 (2).


Art. 1131 - Uso di falso contrassegno d’individuazione

Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, appone sulla nave o sull’aeromobile un falso contrassegno d’individuazione è punito con la reclusione fino a un anno.

La pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 516,00 (2), se il colpevole adopera le carte di bordo della nave o dell’aeromobile di cui ha usurpato il contrassegno.


Art. 1131-bis - Marche di bordo libero abusive

La contraffazione, l’alterazione o lo spostamento abusivo delle marche di bordo libero sono punite, se il fatto non costituisce un più grave reato, a norma dell’art. 469 del Codice penale.


Art. 1132 - Abusiva prestazione di nome per la costruzione di nave o di aeromobile

Chiunque, essendo abilitato alla costruzione di navi, di galleggianti, di aeromobili o dei relativi apparati, presta il suo nome per tale costruzione a persona non autorizzata, è punito con la sanzione amministrativa (6) da euro 103,00 (7) a euro 1032,00 (4).

Alla stessa pena soggiace chi si vale del nome altrui.

Se la costruzione viene iniziata, la pena è aumentata fino a un terzo.


Art. 1133 - Uso di libretto di navigazione

Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si vale di un documento di lavoro marittimo o aeronautico appartenente ad altra persona è punito, qualora il fatto non costituisca un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.

Sezione III
Disposizione comune alle sezioni precedenti

Art. 1134 - Pene accessorie

La condanna per i delitti previsti negli articoli 1127, 1128, 1131, ovvero per alcuno dei delitti previsti nel capo III del titolo VII del libro II del codice penale, in relazione ad uno dei documenti indicati nell’articolo 1126 di questo codice, importa l’interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.

Capo VI
Dei delitti contro la proprietà della nave, dell'aeromobile o del carico


Art. 1135 - Pirateria

Il comandante o l’ufficiale di nave nazionale o straniera, che commette atti di depredazione in danno di una nave nazionale o straniera o del carico, ovvero a scopo di depredazione commette violenza in danno di persona imbarcata su una nave nazionale o straniera, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.

Per gli altri componenti dell’equipaggio la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo; per gli estranei la pena è ridotta fino alla metà. (10)


Art. 1136 - Nave sospetta di pirateria

Il comandante o l’ufficiale di nave nazionale o straniera, fornita abusivamente di armi, che naviga senza essere munita delle carte di bordo, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Si applica il secondo comma dell’articolo precedente(10)


Art. 1137 - Rapina ed estorsione sul litorale della Repubblica da parte dell’equipaggio

Il comandante o l’ufficiale di una nave nazionale o straniera, che sul litorale della Repubblica commette alcuno dei fatti previsti negli articoli 628, 629 del codice penale, è punito a norma dell’articolo 1135 del presente codice.

Si applica il secondo comma dell’articolo predetto.


Art. 1138 - Impossessamento della nave o dell’aeromobile

I componenti dell’equipaggio di una nave o di un aeromobile, i quali se ne impossessano, sono puniti:
Per i promotori o per i capi la pena è aumentata fino a un terzo.

Se il fatto è commesso da persona estranea all’equipaggio, le pene sono ridotte di un terzo.


Art. 1139 - Accordo per impossessarsi della nave o dell’aeromobile

I componenti dell’equipaggio, che in numero di tre o più si accordano al fine di commettere il delitto previsto nell’articolo precedente, sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione fino a tre anni.

Per i promotori e per i capi la pena è aumentata fino a un terzo.


Art. 1140 - Falsa rotta

Il comandante della nave o dell’aeromobile, che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o per recare ad altri un danno, fa falsa rotta, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a euro 1032,00 (4).

Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione della nave ovvero di incendio, caduta o perdita dell’aeromobile, la pena è aumentata di un terzo.

Se dal fatto deriva l’incendio, il naufragio o la sommersione della nave ovvero l’incendio, la caduta o la perdita dell’aeromobile, la pena è della reclusione da due a dieci anni. Se la nave o l’aeromobile sono adibiti a trasporto di persone, la pena è della reclusione da tre a quindici anni.


Art. 1141 - Danneggiamento della nave o dell’aeromobile

Chiunque commette il fatto previsto nell’articolo 635 del codice penale in danno di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile ovvero delle provviste di bordo è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso dal componente dell’equipaggio in danno della nave, del galleggiante o dell’aeromobile su cui è imbarcato, la pena è aumentata fino a un terzo; se è commesso dal comandante, la pena è aumentata fino alla metà.

Si applicano il secondo e il terzo comma dell’articolo precedente.

Si procede in ogni caso di ufficio.


Art. 1142 - Danneggiamento del carico o di attrezzi di bordo

Il componente dell’equipaggio della nave, del galleggiante o dell’aeromobile, che distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, il carico, gli attrezzi, i macchinari e gli impianti di bordo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 1032,00 (4).

Si applicano il secondo e il terzo comma dell’articolo 1140.


Art. 1143 - Impiego abusivo della nave o dell’aeromobile

Il comandante, che abusivamente impiega in tutto o in parte la nave, il galleggiante o l’aeromobile a profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a euro 1032,00 (4).

Non è punibile il comandante che carica per proprio conto merci in piccola quantità.


Art. 1144 - Appropriazione indebita di danaro preso in prestito dal comandante

Il comandante dalla nave o dell’aeromobile, che, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro preso a prestito nei casi previsti negli articoli 307, 892, è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a euro 1032,00 (4).


Art. 1145 - Appropriazione indebita del carico

Il componente dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile, che, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria in tutto o in parte il carico è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a euro 1032,00 (4).


Art. 1146 - Appropriazione indebita di relitti marittimi o aerei

Chiunque si appropria i relitti indicati negli articoli 510, 993 nei casi in cui ha l’obbligo della denuncia è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la multa fino a euro 1032,00 (4).

Per gli appartenenti al personale marittimo e al personale aeronautico e per le persone addette in qualsiasi modo ai servizi di porto o di navigazione ovvero che esercitano una delle attività indicate nell’articolo 68, la pena è aumentata fino a un terzo.


Art. 1147 - Impossessamento di nave naufragata o di aeromobile perduto

Chiunque si impossessa di una nave o di un galleggiante abbandonati, sommersi o naufragati ovvero di un aeromobile abbandonato, caduto o perduto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 206,00 (1) a 1032,00 (4).

Per le persone indicate nel secondo comma dell’articolo precedente la pena è aumentata fino a un terzo.


Art. 1148 - Furto commesso a bordo da componenti dell’equipaggio

Per il furto commesso a bordo da componenti dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile la pena è aumentata fino a un terzo.


Art. 1149 - Pene accessorie

La condanna per i delitti previsti negli articoli 1139, 1140, 1141 secondo comma; da 1142 a 1145; 1147, e per il furto aggravato ai sensi dell’articolo 1148, importa l’interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.

La condanna per i delitti previsti negli articoli da 1135 a 1138 importa l’interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.

Capo VII
Dei delitti contro la persona


Art. 1150 - Omicidio del superiore

Se il fatto previsto nell’articolo 575 del codice penale è commesso da un componente dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile contro un superiore nell’atto o a causa dell’adempimento delle di lui funzioni, la pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni; se il fatto è commesso durante la navigazione, si applica la pena dell’ergastolo.


Art. 1151 - Omicidio preterintenzionale, lesione e percossa del superiore

Se alcuno dei fatti previsti negli articoli 581 a 584 del codice penale è commesso da un componente dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile contro un superiore nell’atto o a causa dell’adempimento delle di lui funzioni, le pene ivi stabilite sono aumentate di un terzo.


Art. 1152 - Tratta e commercio di schiavi (11)

La pena per il comandante o l’ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette il delitto previsto nell’articolo 601 del codice penale o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.


Art. 1153 - Nave destinata alla tratta (11)


Il componente dell’equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto di tratta o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.


Art. 1154 - Abuso d’autorità

Il comandante o l’ufficiale della nave ovvero il comandante dell’aeromobile, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge un dipendente, un passeggero ovvero una persona arrestata o detenuta, a lui data in consegna per la custodia o il trasporto, ovvero una persona affidatagli in esecuzione di un provvedimento dell’autorità competente, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione fino a trenta mesi. La stessa pena si applica a coloro ai quali comunque è stata data in consegna o affidata tale persona.

La pena non può essere inferiore a sei mesi, quando il fatto è commesso per un motivo personale, ovvero contro persona inferma o di età minore degli anni diciotto o maggiore dei settanta, ovvero contro donne.


Art. 1155 - Sbarco e abbandono arbitrario di persone

Il comandante della nave o dell’aeromobile, che, fuori del territorio nazionale, arbitrariamente sbarca un componente dell’equipaggio o un passeggero, ovvero li abbandona impedendone il ritorno a bordo o anticipando la partenza della nave o dell’aeromobile, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 103,00 (7) a 309,00 (3).

La pena non può essere inferiore a un anno, se la persona sbarcata o abbandonata è priva dei mezzi necessari alla sussistenza o al ritorno in patria.

La pena è della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.


Art. 1156 - Abbandono di componente dell’equipaggio ammalato o ferito

Il comandante della nave o dell’aeromobile, che, sbarcando nei casi consentiti dalla legge un componente dell’equipaggio ammalato o ferito, omette di provvederlo dei mezzi necessari alla cura e al rimpatrio, è punito con la multa da euro 309,00 (3) a 1032,00 (4).

La pena è della reclusione fino a sei mesi, se il fatto è commesso all’estero.

La pena è della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.


Art. 1157 - Omissione di aiuto

Il comandante della nave, che, trovando abbandonato in paese estero, ove non siano autorità consolari, un marittimo italiano, omette senza giustificato motivo di dargli ricovero a bordo e di rimpatriarlo, è punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero con la multa fino a euro 309,00 (3).

Se l’omissione di soccorso si riferisce a più persone, la pena è raddoppiata.

Si applica il terzo comma dell’articolo precedente.


Art. 1158 - Omissione di assistenza a navi o persone in pericolo

Il comandante di nave, di galleggiante o di aeromobile nazionali o stranieri, che omette di prestare assistenza ovvero di tentare il salvataggio nei casi in cui ne ha l’obbligo a norma del presente codice, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi; nei casi indicati nel comma precedente, le pene ivi previste sono ridotte alla metà.


Art. 1159 - Mancanza di viveri necessari

Il comandante della nave, che fa mancare i viveri necessari alle persone imbarcate, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da un mese a un anno ovvero della multa fino a euro 516,00 (2).


Art. 1160 - Pene accessorie

La condanna per il delitto previsto dall’articolo 1150 importa l’interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.

La condanna per i delitti previsti negli articoli 1152, 1153 importa, per il comandante, l’interdizione perpetua dai titoli e, per gli altri componenti dell’equipaggio, l’interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.

Per gli altri delitti previsti dal presente capo la condanna importa l’interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.



(1) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 400.000, risultante dalla moltiplicazione per 5 operata dall'art. 113, punto 1 della l. 24 novembre 1981, n. 689 sulla somma di lire 80.000 risultante dalla moltiplicazione per 40 operata dall'art. 3 della l. 12 luglio 1961, n. 603 sulla originaria somma di lire 2.000. . torna

(2) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 1.000.000, risultante dalla moltiplicazione per 5 operata dall'art. 113, punto 1 della l. 24 novembre 1981, n. 689 sulla somma di lire 200.000 risultante dalla moltiplicazione per 40 operata dall'art. 3 della l. 12 luglio 1961, n. 603 sulla originaria somma di lire 5.000.torna 

(3) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 600.000, risultante dalla moltiplicazione per 5 operata dall'art. 113, punto 1 della l. 24 novembre 1981, n. 689 sulla somma di lire 120.000 risultante dalla moltiplicazione per 40 operata dall'art. 3 della l. 12 luglio 1961, n. 603 sulla originaria somma di lire 3.000.torna

(4) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 2.000.000, risultante dalla moltiplicazione per 5 operata dall'art. 113, punto 1 della l. 24 novembre 1981, n. 689 sulla somma di lire 400.000 risultante dalla moltiplicazione per 40 operata dall'art. 3 della l. 12 luglio 1961, n. 603 sulla originaria somma di lire 10.000. torna 

(5) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 100.000, risultante dalla moltiplicazione per 5 operata dall'art. 113, punto 1 della l. 24 novembre 1981, n. 689 sulla somma di lire 20.000 risultante dalla moltiplicazione per 40 operata dall'art. 3 della l. 12 luglio 1961, n. 603 sulla originaria somma di lire 500. torna   

(6) La sanzione amministrativa ha sostituito l'originaria multa ex l. 24 novembre 1981, n. 689.torna 

(7) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 200.000, risultante dalla moltiplicazione per 5 operata dall'art. 113, punto 1 della l. 24 novembre 1981, n. 689 sulla somma di lire 40.000 risultante dalla moltiplicazione per 40 operata dall'art. 3 della l. 12 luglio 1961, n. 603 sulla originaria somma di lire 1.000.torna 

(8) Testo introdotto dall'art. 3, punto 2 della l. 23 settembre 2013, n. 113, Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonche' norme di adeguamento interno. (GU n. 237 del 9-10-2013 - Suppl. Ordinario n. 68).
Il testo dell'art. 1091 precedentemente in vigore era il seguente:
"Il componente dell’equipaggio, che non si reca a bordo della nave o dell’aeromobile ovvero l’abbandona, è punito, se dal fatto deriva una notevole difficoltà nel servizio della navigazione, con la reclusione fino a un anno.
Se dal fatto deriva un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessItà, la pena è della reclusione da uno a due anni.
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone ovvero per la sicurezza della nave, dell’aeromobile o dei relativi carichi, la pena è della reclusione da uno a tre anni.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge
" .torna   

(9) Testo introdotto dall'art. 3, punto 3 della l. 23 settembre 2013, n. 113, Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonche' norme di adeguamento interno. (GU n. 237 del 9-10-2013 - Suppl. Ordinario n. 68).
Il testo dell'art. 1094 precedentemente in vigore era il seguente:
"Il componente dell’equipaggio, che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell’aeromobile, è punito con la reclusione fino a tre mesi.
Se si tratta di servizio concernente la manovra, la pena è della reclusione da uno a sei mesi.
Se dal fatto deriva una notevole difficoltà nel servizio della navigazione ovvero un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessità ovvero un pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone o per la sicurezza della nave, del galleggiante, dell’aeromobile o dei relativi carichi, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l’ordine è dato per la salvezza della nave, del galleggiante o dell’aeromobile o per soccorso da prestare a nave, galleggiante, aeromobile o persona in pericolo, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
" torna

(10) Si riporta il testo  dell'art. 19, comma IX, del la l. 21 luglio 2016, n. 145 "Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali." :
9. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, se commessi in danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge una missione internazionale, sono puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale. Nei casi di arresto in flagranza, fermo o interrogatorio di persona sottoposta a custodia cautelare in carcere si applicano le disposizioni dei commi 6 e 7 del presente articolo. In tali casi, l'arrestato, il fermato o la persona sottoposta a custodia cautelare possono essere ristretti in appositi locali del vettore militare. L'autorita' giudiziaria puo' disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente ovvero al proprietario della nave o aeromobile sottoposti a sequestro ai sensi dell'articolo 105 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689. Fuori dei casi di cui al primo periodo del presente comma, per l'esercizio della giurisdizione si applicano le disposizioni contenute negli accordi internazionali di cui l'Italia e' parte ovvero conclusi da organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte.
10. Per i reati di cui ai commi 8 e 9 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino che partecipa a missioni internazionali, nel territorio e per il periodo in cui esse si svolgono, la competenza e' del tribunale di Roma.
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(11) Articolo abrogato dall'art. 7, lettera a) del decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21, Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (GU n.68 del 22-3-2018) torna 


Indice del codice

artt. da 1080 a 1087 artt. da 1080 a 1087 (testo a cura di Enzo Fogliani) artt. da 1161 a 1234 artt. da 1161 a 1234


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