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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti
(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)
Parte aggiornata al decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21, Disposizioni di
attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a
norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103.
(a cura di Enzo
Fogliani)
Parte III
Disposizioni Penali e
Disciplinari
Libro I
Disposizioni
penali
Titolo II
Dei delitti in particolare
Capo I
Dei delitti contro la personalità dello Stato
Art. 1088 -
Imbarco su navi o aeromobili di Stato nemico
Il cittadino che si arruola su navi o aeromobili di uno Stato in guerra
contro lo Stato italiano è punito, qualora il fatto non
costituisca un più grave reato, con la reclusione per un
tempo non inferiore a cinque anni.
Art. 1089 - Vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato
Se i delitti previsti negli articoli 291, 292 del codice penale sono
commessi da componenti dell’equipaggio di una nave o di un
aeromobile in territorio estero la pena è aumentata:
- 1) fino a un terzo se il componente
dell’equipaggio
è straniero;
- 2) da un terzo alla metà se il componente
dell’equipaggio è cittadino italiano;
- 3) dalla metà a due terzi se il fatto
è commesso
dal
comandante o da un ufficiale della nave ovvero dal comandante o da un
graduato dell’aeromobile.
Art. 1090 - Pene accessorie
La condanna per il delitto previsto nell’articolo
1088
importa
l’interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.
La condanna per il delitto previsto nell’articolo
1089
importa
l’interdizione temporanea dai titoli, ovvero dalla
professione.
Capo II
Dei delitti contro la polizia di bordo e della navigazione
Sezione I
Dei delitti contro la polizia di bordo
Art. 1091 - Diserzione (8)
Salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, il componente
dell'equipaggio che non si reca a bordo
della nave o dell'aeromobile
ovvero
l'abbandona, cagionando un pericolo per la vita o
per
l'incolumita' fisica delle persone ovvero per la sicurezza
della
nave o dell'aeromobile, e' punito con la pena della
reclusione da
uno a tre anni.
Fuori dei casi
previsti
dal primo
comma, il
componente dell'equipaggio che non si reca a bordo della nave
o
dell'aeromobile ovvero l'abbandona, e' punito, se
dal
fatto deriva una notevole
difficolta' nel
servizio della navigazione,
con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a
10.000
euro.
Se dal fatto deriva un grave turbamento in un servizio
pubblico o di pubblica
necessita', si
applica la sanzione
amministrativa pecuniaria
da 5.000 a 25.000 euro.
Art. 1092 - Circostanze aggravanti
La pena è aumentata fino a un terzo se il fatto è
commesso:
- 1) per fine politico;
- 2) con violenza o minaccia;
- 3) all’estero;
- 4) da persone preposte al comando o alla direzione delle
macchine della
nave ovvero al comando, alla guida o al pilotaggio
dell’aeromobile;
- 5) collettivamente da tre o più persone
dell’equipaggio.
Nel caso di cui al n. 5 la pena per i promotori, gli organizzatori ed i
capi è aumentata da un terzo alla metà.
Art. 1093 - Causa di non punibilità
Nel caso previsto nel primo comma dell’articolo
1091,
ancorché ricorrano le aggravanti previste
nell’articolo
1092, non è punibile colui che raggiunge la nave
prima che
questa lasci il porto e non oltre il terzo giorno successivo a quello
in cui si sarebbe dovuto presentare a bordo ovvero raggiunge
l’aeromobile prima dell’involo.
Art. 1094 - Inosservanza di ordine da parte di componente
dell’equipaggio (9)
Salvo chE il fatto costituisca reato, il
componeNte
dell'equipaggio che non esegue un ordine di un
superiore
concernente un serviZiO tecnico della nave, del
galleggiante o dell'aeromobile, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
Se dal fatto di cui al primo comma deriva una notevole difficolta'
nel servizio della navigazione ovvero un grave turbamento in
un
servizio pubblico o di pubblica necessita', si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro.
Il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore
concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o
dell'aeromobile, cagionando un pericolo per la vita o per l'incolumita'
delle persone ovvero per la sicurezza della nave, del galleggiante o
dell'aeromobile, e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a
tre anni.
Il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un
superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante
o dell'aeromobile, e' punito con la pena della reclusione da uno a
quattro anni se l'ordine e' dato per la salvezza della nave, del
galleggiante o dell'aeromobile o per soccorso da prestare a nave,
galleggiante, aeromobile o persona in pericolo
Art. 1095 - Inosservanza di ordine da parte di passeggero
Il passeggero, che non esegue un ordine concernente la sicurezza della
nave o dell’aeromobile, è punito con la reclusione
fino a
tre mesi ovvero con la multa fino a euro 206,00 (1).
Art. 1096 - Inosservanza di ordine di arresto
Il componente dell’equipaggio, che a bordo della nave o
dell’aeromobile non esegue un ordine di arresto, è
punito
con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino
a euro 206,00 (1).
Art. 1097 - Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte del
comandante
Il comandante, che, in caso di abbandono della nave, del galleggiante o
dell’aeromobile in pericolo, non scende per ultimo da bordo,
è punito con la reclusione fino a due anni.
Se dal fatto deriva l’incendio, il naufragio o la sommersione
della nave o del galleggiante, ovvero l’incendio, la caduta o
la
perdita dell’aeromobile, la pena è da due ad otto
anni. Se
la nave o l’aeromobile è adibito a trasporto di
persone,
la pena è da tre a dodici anni.
Art. 1098 - Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte di
componente dell’equipaggio
Il componente dell’equipaggio, che senza il consenso del
comandante abbandona la nave o il galleggiante in pericolo,
è
punito con la reclusione fino a un anno.
Alla stessa pena soggiace il componente dell’equipaggio
dell’aeromobile, che senza il consenso del comandante si
lancia
col paracadute o altrimenti abbandona l’aeromobile in
pericolo.
Se dal fatto deriva l’incendio, il naufragio o la sommersione
della nave o del galleggiante ovvero l’incendio, la caduta o
la
perdita dell’aeromobile, la pena è da due ad otto
anni. Se
la nave o l’aeromobile è adibito a trasporto di
persone,
la pena è da tre a dodici anni.
Sezione II
Dei delitti contro la polizia della navigazione
Art. 1099 - Rifiuto di obbedienza a nave da guerra
Il comandante della nave, che nei casi previsti nell’articolo
200
non obbedisce all’ordine di una nave da guerra nazionale,
è punito con la reclusione fino a due anni.
Art. 1100 - Resistenza o violenza contro nave da guerra
Il comandante o l’ufficiale della nave, che commette atti di
resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale,
è
punito con la reclusione da tre a dieci anni.
La pena per coloro che sono concorsi nel reato è ridotta da
un terzo alla metà.
Art. 1101 - Imbarco di armi,
munizioni o persone a scopo delittuoso
Il comandante della nave, del galleggiante o dell’aeromobile,
nazionali o stranieri, che imbarca armi, munizioni o persone, al fine
di commettere contrabbando o altro delitto, è punito, se il
reato non è commesso, con la reclusione da sei mesi a due
anni.
Art. 1102 - Navigazione in zone vietate
Fuori dei casi previsti nell’articolo 260 del codice penale,
è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa
fino a
euro 516,00 (2):
- 1) il comandante della nave o del galleggiante, nazionali o
stranieri,
che non osserva il divieto o il limite di navigazione stabiliti
nell’articolo 83;
- 2) il comandante dell’aeromobile nazionale o
straniero, che
viola il divieto di sorvolo stabilito nell’articolo
793.
Sezione III
Disposizione comune alle sezioni precedenti
Art. 1103 - Pene accessorie
La condanna per i delitti previsti negli articoli 1091,
1094, 1096,
1099, 1101,
1102 importa
l’interdizione temporanea dai titoli
ovvero dalla professione.
Nel caso di condanna per i delitti previsti negli articoli 1097,
1098,
1100 l’interdizione
è perpetua, se la condanna
alla
reclusione è per un tempo non inferiore a cinque anni;
temporanea, se la condanna è per un tempo inferiore a cinque
anni.
Capo III
Dei delitti contro le autorità di bordo o contro le
autorità consolari
Art. 1104 - Offesa in danno del comandante, di un ufficiale o
sottufficiale o di un graduato
Il componentE dell’equipaggio della nave o
dell’aeromobile,
che offende l’onore o il prestigio di un superiore, in
presenza
di lui e a causa o nell’esercizio delle di lui funzioni,
è
punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediaNte
comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno,
diretti al superiore, e a causa delle di lui funZioni.
La pena è della reclusione da unO a tre anni, se
l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto
determinato.
Le pene sono aumentate fino a un terzo quando il fatto è
commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l’offesa
è
recata in presenza di una o più persone.
Se il fatto è commesso da un passeggero contro il
comandante, un
ufficiale o un sottufficiale della nave ovvero contro il comandante o
un graduato dell’aeromobile, qualora non costituisca un
più grave reato, si applicano le disposizioni precedenti, ma
le
pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.
Art. 1105 - Ammutinamento
Se il fatto non costituisce un più grave reato, sono puniti
con
la reclusione da sei mesi a tre anni i componenti
dell’equipaggio
della nave o dell’aeromobile che in numero non inferiore al
terzo:
- 1) disobbediscono, collettivamente o previo accordo, ad un
ordine del
comandante;
- 2) si abbandonano collettivamente a manifestazione
tumultuosa.
Coloro che alla prima intimazione eseguono l’ordine o
desistono
dal partecipare alla manifestazione soggiacciono soltanto alla pena per
gli atti già compiuti, qualora questi costituiscano per
sè un reato diverso.
Art. 1106 - Aggravanti
La pena è da uno a cinque anni:
- 1) se il fatto previsto dall’articolo precedente
è
commesso in condizioni nelle quali non è possibile ricorrere
alla forza pubblica;
- 2) se, nel caso previsto dal n.
1 dell’articolo precedente,
l’ordine concerne un servizio attinente alla sicurezza della
navigazione, ovvero se il fatto è commesso al fine
d’interrompere la navigazione, di variarne la direzione o di
compromettere la sicurezza della nave, dell’aeromobile o dei
relativi carichi;
- 3) se, nel caso previsto dal n.
2 dell’articolo precedente,
alcuna delle persone è palesemente armata ovvero il fatto
è commesso con minaccia.
Per i promotori, gli organizzatori e i capi la pena è
aumentata fino a un terzo.
Art. 1107 - Mancato intervento per impedire un reato
Il componente dell’equipaggio della nave o
dell’aeromobile,
che, trovandosi presente ad atti di minaccia o di violenza commessi in
danno di un superiore nell’esercizio delle di lui funzioni,
omette di dargli assistenza o aiuto, è punito con la
reclusione
fino a un anno ovvero con la multa fino a euro 516,00 (2).
Alla stessa pena soggiace qualunque componente
dell’equipaggio
della nave o dell’aeromobile, che, trovandosi presente al
fatto
previsto nell’articolo 1105,
non usa i mezzi che sono in suo
potere per sciogliere la riunione o per impedire la manifestazione.
Art. 1108 - Complotto contro il comandante
I componenti dell’equipaggio della nave o
dell’aeromobile,
che, in numero di tre o più, si accordano al fine di
commettere
un delitto contro la vita, l’incolumità personale,
la
libertà individuale o l’esercizio dei poteri del
comandante, sono puniti, se il delitto non è commesso, con
la
reclusione fino a quattro anni.
Per i promotori e gli organizzatori la pena è aumentata fino
a un terzo.
Il componente dell’equipaggio, che, avendo notizia
dell’accordo, omette di darne avviso al comandante,
è
punito con la reclusione fino a un anno.
Tuttavia la pena da applicare è in ogni caso inferiore alla
metà di quella stabilita per il delitto al quale si
riferisce
l’accordo.
Art. 1109 - Omesso rimpatrio di cittadini
Il comandante di una nave diretta ad un porto della Repubblica, che
senza
giustificato motivo omette di ottemperare alla richiesta
dell’autorità consolare per il trasporto di
cittadini ai
sensi dell’articolo
197, è punito con la
reclusione fino a
sei mesi ovvero con la multa fino a euro 309,00 (3).
Art. 1110 - Circostanza aggravante
Nei casi previsti negli articoli 1105,
1106, 1107,
1108, la pena
è aumentata fino a un terzo se il fatto è
commesso
durante la navigazione.
Art. 1111 - Pene accessorie
La condanna per i delitti previsti negli articoli 1104,
1105, 1108
importa l’interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla
professione.
La condanna per il delitto aggravato ai sensi dell’articolo
1106
importa l’interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla
professione.
Capo IV
Dei delitti contro la sicurezza della navigazione
Art. 1112 - Esecuzione o rimozione arbitraria e omissione di segnali
Chiunque arbitrariamente ordina o fa taluna delle segnalazioni
prescritte per la navigazione marittima o aerea ovvero rimuove i
segnali per la detta navigazione è punito con la reclusione
fino
a un anno ovvero con la multa fino a euro 1032,00 (4).
Alla stessa pena soggiace chiunque, essendovi obbligato, omette di
collocare i segnali predisposti per la sicurezza della navigazione
marittima o aerea o comunque di provvedere alle misure imposte a tale
scopo.
Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione di
una nave o di un galleggiante ovvero di incendio, caduta o perdita di
un aeromobile, la pena è della reclusione da uno a cinque
anni.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto
è previsto come più grave reato da altra
disposizione di
legge.
Art. 1113 - Omissione di soccorso
Chiunque, nelle condizioni previste negli articoli 70,
107, 726,
richiesto dall’autorità competente, omette di
cooperare
con i mezzi dei quali dispone al soccorso di una nave, di un
galleggiante, di un aeromobile o di una persona in pericolo ovvero
all’estinzione di un incendio, è punito con la
reclusione
da uno a tre anni.
Art. 1114 - Rifiuto di servizio da parte di pilota
Il pilota, che non risponde al segnale di chiamata di una nave ovvero
si rifiuta di prestare l’opera sua, è punito con
la
reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a euro 516,00 (2).
Se la nave è in pericolo, la pena è della
reclusione da uno a tre anni.
Art. 1115 - Abbandono di pilotaggio
Il pilota, che in caso di pilotaggio obbligatorio cessa di prestare la
sua opera prima del momento previsto nell’articolo 92,
è
punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a euro
516,00 (2).
Art. 1116 - Abbandono abusivo di comando
Il comandante, che senza necessità lascia la direzione
nautica
della nave o dell’aeromobile in condizioni tali che la
direzione
venga assunta da persona che non ha i requisiti per sostituirlo,
è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la
multa da
euro 206,00 (1)
a euro 516,00 (2).
La pena è aumentata fino a un terzo, se il fatto
è
commesso nei casi in cui il comandante della nave ha
l’obbligo di
dirigere personalmente la manovra.
Art. 1117 - Usurpazione del comando di nave o di aeromobile
Chiunque indebitamente assume o ritiene il comando di una nave o di un
aeromobile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Fuori del caso previsto nell’articolo
1220, se il fatto
è
commesso da persona provvista di un titolo per i servizi tecnici della
nave o dell’aeromobile, la pena è da sei mesi a
due anni.
Art. 1118 - Abbandono del posto
Il componente dell’equipaggio della nave, del galleggiante o
dell’aeromobile che durante un servizio attinente alla
sicurezza
della navigazione abbandona il posto, è punito con la
reclusione
da tre mesi a un anno.
Art. 1119 - Componente dell’equipaggio che si addormenta
Il componente dell’equipaggio della nave, del galleggiante o
dell’aeromobile, che durante un servizio attinente alla
sicurezza
della navigazione si addormenta, è punito con la reclusione
fino
a tre mesi ovvero con la multa fino a euro 206,00 (1).
Art. 1120 - Ubriachezza
Il comandante della nave, del galleggiante o dell’aeromobile
ovvero il pilota dell’aeromobile, che si trova in tale stato
di
ubriachezza, non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, da
escludere o menomare la sua capacità al comando o al
pilotaggio,
è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.
Il componente dell’equipaggio della nave, del galleggiante o
dell’aeromobile ovvero il pilota marittimo, che, durante un
servizio attinente alla sicurezza della navigazione o nel momento in
cui deve assumerlo, si trova in tale stato di ubriachezza, non derivata
da caso fortuito o da forza maggiore, da escludere o menomare la sua
capacità a prestare il servizio, è punito con la
reclusione da uno a sei mesi.
Le precedenti disposizioni si applicano anche quando la
capacità
al comando o al servizio è esclusa o menomata
dall’azione
di sostanze stupefacenti.
La pena è aumentata fino a un terzo, se
l’ubriachezza o l’uso di sostanze stupefacenti sono
abituali.
Art. 1121 - Condizioni di maggiore punibilità
Nei casi previsti negli articoli da 1112
a 1120 la pena è:
- 1) della reclusione da due a otto anni, se dal fatto deriva
l’incendio, il naufragio o la sommersione di una nave o di un
galleggiante ovvero l’incendio, la caduta o la perdita di un
aeromobile;
- 2) della reclusione da tre a dodici anni, se, nel caso
previsto nel
numero precedente, la nave o l’aeromobile sono adibiti a
trasporto di persone.
Art. 1122 - Aggravante per l’incendio, il naufragio e il
disastro aviatorio
Se un componente dell’equipaggio di nave, galleggiante o
aeromobile nazionali o stranieri o una persona comunque addetta ai
servizi della navigazione marittima o aerea, avvalendosi delle sue
funzioni, commette alcuno dei delitti previsti negli articoli 425, n. 3
e 428 del codice penale, le pene ivi stabilite sono aumentate di un
terzo.
Le pene sono aumentate da un terzo alla metà, se il fatto
è commesso dal comandante in danno della nave, del
galleggiante
o dell’aeromobile da lui comandati.
Art. 1123 - Danneggiamento con pericolo colposo di naufragio o di
disastro aviatorio
Chiunque per colpa cagiona danno a una nave, a un galleggiante o a un
aeromobile in navigazione è punito con la reclusione da sei
mesi
a tre anni e con la multa fino a euro 516,00 (2),
se
dal fatto deriva
pericolo di incendio, naufragio, sommersione o urto della nave o del
galleggiante ovvero di incendio, caduta, perdita o urto
dell’aeromobile.
Alla stessa pena soggiace chiunque, slegando o tagliando gomene od
ormeggi ovvero con altra azione od omissione colposa, cagiona danno a
una nave o a un galleggiante ancorati o a un aeromobile fermo, se dal
fatto deriva il pericolo indicato nel comma precedente.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto
è previsto come più grave reato da altra
disposizione di
legge.
Art. 1124 - Delitti colposi
Se alcuno dei fatti previsti negli articoli
da 1112 a 1115 è
commesso per colpa, le pene sono ridotte della metà.
Art. 1125 - Pene accessorie
La condanna per delitti previsti negli articoli
da 1112 a 1120; 1123,
1124, importa
l’interdizione temporanea dai titoli ovvero
dalla
professione.
La condanna per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo
1122
importa l’interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla
professione.
Se il delitto previsto nell’articolo 449 del codice penale
è commesso da appartenenti al personale marittimo o al
personale
aeronautico in danno rispettivamente di una nave o di un galleggiante e
di un aeromobile, la condanna importa l’interdizione
temporanea
dai titoli ovvero dalla professione.
Capo V
Dei delitti contro la fede pubblica
Sezione I
Della falsità in atti
Art. 1126 - Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della
pena
Agli effetti indicati nell’articolo 491 del codice penale, la
polizza di carico, gli altri titoli rappresentativi di merci e la
lettera di trasporto aereo sono equiparati all’atto pubblico.
Art. 1127 - Falsità ideologica nel ruolo di equipaggio, nel
giornale o nelle relazioni
Il comandante della nave che, al fine di procurare a sè o ad
altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, commette alcuna delle
falsità previste nell’articolo 479 del codice
penale nel
ruolo di equipaggio o nel giornale nautico ovvero nelle prescritte
relazioni all’autorità è punito,
qualora il fatto
non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei
mesi a cinque anni.
La stessa pena si applica al comandante dell’aeromobile che
commette il fatto previsto dal comma precedente nel giornale di bordo .
Art. 1128 - Uso di atto falso
Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di uno
degli atti falsi previsti nell’articolo
1127 soggiace alla
pena
ivi stabilita, ridotta di un terzo.
Si applica il secondo comma dell’articolo 489 del codice
penale.
Sezione II
Delle altre falsità
Art. 1129 - Falsa dichiarazione di proprietà o dei requisiti
di nazionalità
Chiunque si dichiara falsamente proprietario di una nave, di un
galleggiante o di un aeromobile, allo scopo di far ad essi attribuire
la nazionalità italiana, è punito con la
reclusione da
tre mesi a un anno e con la multa da
euro 206,00 (1)
a euro 516,00 (2).
Alla stessa pena soggiace il rappresentante di una società,
il
quale dichiara falsamente l’esistenza dei requisiti previsti
nell’articolo
756, primo comma, lettera c), allo scopo di far
attribuire all’aeromobile la nazionalità italiana.
Art. 1130 - Uso abusivo della bandiera o della marca di
nazionalità
Chiunque inalbera o usa su nave non nazionale la bandiera italiana
ovvero usa su aeromobile non nazionale la marca di
nazionalità
italiana è punito con la reclusione fino a un anno ovvero
con la
multa da
euro 51,00 (5) a
euro 516,00 (2).
Art. 1131 - Uso di falso contrassegno d’individuazione
Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio
o di
recare ad altri un danno, appone sulla nave o sull’aeromobile
un
falso contrassegno d’individuazione è punito con
la
reclusione fino a un anno.
La pena è della reclusione fino a due anni e della multa
fino a
euro 516,00 (2),
se il colpevole adopera le carte di bordo della nave o
dell’aeromobile di cui ha usurpato il contrassegno.
Art. 1131-bis - Marche di bordo libero abusive
La contraffazione, l’alterazione o lo spostamento abusivo
delle
marche di bordo libero sono punite, se il fatto non costituisce un
più grave reato, a norma dell’art. 469 del Codice
penale.
Art. 1132 - Abusiva prestazione di nome per la costruzione di nave o di
aeromobile
Chiunque, essendo abilitato alla costruzione di navi, di galleggianti,
di aeromobili o dei relativi apparati, presta il suo nome per tale
costruzione a persona non autorizzata, è punito con la
sanzione amministrativa
(6)
da euro 103,00 (7)
a euro 1032,00 (4).
Alla stessa pena soggiace chi si vale del nome altrui.
Se la costruzione viene iniziata, la pena è aumentata fino a
un terzo.
Art. 1133 - Uso di libretto di navigazione
Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio
o di
recare ad altri un danno, si vale di un documento di lavoro marittimo o
aeronautico appartenente ad altra persona è punito, qualora
il
fatto non costituisca un altro delitto contro la fede pubblica, con la
reclusione fino a un anno.
Sezione III
Disposizione comune alle sezioni precedenti
Art. 1134 - Pene accessorie
La condanna per i delitti previsti negli articoli 1127,
1128, 1131,
ovvero per alcuno dei delitti previsti nel capo III del titolo VII del
libro II del codice penale, in relazione ad uno dei documenti indicati
nell’articolo 1126 di
questo codice, importa
l’interdizione
temporanea dai titoli ovvero dalla professione.
Capo VI
Dei delitti contro la proprietà della nave, dell'aeromobile
o del carico
Art. 1135 - Pirateria
Il comandante o l’ufficiale di nave nazionale o straniera,
che
commette atti di depredazione in danno di una nave nazionale o
straniera o del carico, ovvero a scopo di depredazione commette
violenza in danno di persona imbarcata su una nave nazionale o
straniera, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.
Per gli altri componenti dell’equipaggio la pena è
diminuita in misura non eccedente un terzo; per gli estranei la pena
è ridotta fino alla metà. (10)
Art. 1136 - Nave sospetta di pirateria
Il comandante o l’ufficiale di nave nazionale o straniera,
fornita abusivamente di armi, che naviga senza essere munita delle
carte di bordo, è punito con la reclusione da cinque a dieci
anni.
Si applica il secondo comma
dell’articolo precedente. (10)
Art. 1137 - Rapina ed estorsione sul litorale della Repubblica da parte
dell’equipaggio
Il comandante o l’ufficiale di una nave nazionale o
straniera,
che sul litorale della Repubblica commette alcuno dei fatti previsti
negli
articoli 628, 629 del codice penale, è punito a norma
dell’articolo 1135 del
presente codice.
Si applica il secondo comma
dell’articolo predetto.
Art. 1138 - Impossessamento della nave o dell’aeromobile
I componenti dell’equipaggio di una nave o di un aeromobile,
i quali se ne impossessano, sono puniti:
- 1) con la reclusione da dieci a venti anni, se il fatto
è
commesso mediante violenza o minaccia in danno del comandante, degli
ufficiali della nave o dei graduati dell’aeromobile;
- 2) con la reclusione da tre a dodici anni, se il fatto
è
commesso clandestinamente o con mezzi fraudolenti.
Per i promotori o per i capi la pena è aumentata fino a un
terzo.
Se il fatto è commesso da persona estranea
all’equipaggio, le pene sono ridotte di un terzo.
Art. 1139 - Accordo per impossessarsi della nave o
dell’aeromobile
I componenti dell’equipaggio, che in numero di tre o
più
si accordano al fine di commettere il delitto previsto
nell’articolo precedente, sono puniti, se il delitto non
è
commesso, con la reclusione fino a tre anni.
Per i promotori e per i capi la pena è aumentata fino a un
terzo.
Art. 1140 - Falsa rotta
Il comandante della nave o dell’aeromobile, che, per
procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o per recare ad altri un
danno, fa falsa rotta, è punito con la reclusione da uno a
sei
anni e con la multa fino a euro 1032,00 (4).
Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione della
nave ovvero di incendio, caduta o perdita dell’aeromobile, la
pena è aumentata di un terzo.
Se dal fatto deriva l’incendio, il naufragio o la sommersione
della nave ovvero l’incendio, la caduta o la perdita
dell’aeromobile, la pena è della reclusione da due
a dieci
anni. Se la nave o l’aeromobile sono adibiti a trasporto di
persone, la pena è della reclusione da tre a quindici anni.
Art. 1141 - Danneggiamento della nave o dell’aeromobile
Chiunque commette il fatto previsto nell’articolo 635 del
codice
penale in danno di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile
ovvero delle provviste di bordo è punito con la reclusione
da
uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso dal componente
dell’equipaggio in
danno della nave, del galleggiante o dell’aeromobile su cui
è imbarcato, la pena è aumentata fino a un terzo;
se
è commesso dal comandante, la pena è aumentata
fino alla
metà.
Si applicano il secondo e il terzo comma dell’articolo
precedente.
Si procede in ogni caso di ufficio.
Art. 1142 - Danneggiamento del carico o di attrezzi di bordo
Il componente dell’equipaggio della nave, del galleggiante o
dell’aeromobile, che distrugge, disperde, deteriora o rende
inservibili, in tutto o in parte, il carico, gli attrezzi, i macchinari
e gli impianti di bordo, è punito con la reclusione da sei
mesi
a tre anni e con la multa fino a euro 1032,00 (4).
Si applicano il secondo e il terzo comma
dell’articolo 1140.
Art. 1143 - Impiego abusivo della nave o dell’aeromobile
Il comandante, che abusivamente impiega in tutto o in parte la nave, il
galleggiante o l’aeromobile a profitto proprio o di altri,
è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con
la
multa fino a euro 1032,00 (4).
Non è punibile il comandante che carica per proprio conto
merci in piccola quantità.
Art. 1144 - Appropriazione indebita di danaro preso in prestito dal
comandante
Il comandante dalla nave o dell’aeromobile, che, per
procurare a
sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro
preso
a prestito nei casi previsti negli articoli 307, 892, è
punito
con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a euro 1032,00
(4).
Art. 1145 - Appropriazione indebita del carico
Il componente dell’equipaggio della nave o
dell’aeromobile,
che, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si
appropria in tutto o in parte il carico è punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino
a euro 1032,00 (4).
Art. 1146 - Appropriazione indebita di relitti marittimi o aerei
Chiunque si appropria i relitti indicati negli articoli 510,
993 nei
casi in cui ha l’obbligo della denuncia è punito
con la
reclusione fino a tre anni ovvero con la multa fino a euro 1032,00 (4).
Per gli appartenenti al personale marittimo e al personale aeronautico
e per le persone addette in qualsiasi modo ai servizi di porto o di
navigazione ovvero che esercitano una delle attività
indicate
nell’articolo 68,
la pena è aumentata fino a un
terzo.
Art. 1147 - Impossessamento di nave naufragata o di aeromobile perduto
Chiunque si impossessa di una nave o di un galleggiante abbandonati,
sommersi o naufragati ovvero di un aeromobile abbandonato, caduto o
perduto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e
con la
multa da euro 206,00 (1)
a 1032,00 (4).
Per le persone indicate nel secondo comma
dell’articolo
precedente la pena è aumentata fino a un terzo.
Art. 1148 - Furto commesso a bordo da componenti
dell’equipaggio
Per il furto commesso a bordo da componenti dell’equipaggio
della
nave o dell’aeromobile la pena è aumentata fino a
un terzo.
Art. 1149 - Pene accessorie
La condanna per i delitti previsti negli articoli 1139,
1140, 1141
secondo comma; da 1142 a 1145;
1147, e per il furto aggravato
ai sensi
dell’articolo 1148, importa l’interdizione
temporanea dai
titoli ovvero dalla professione.
La condanna per i delitti previsti negli articoli
da 1135 a 1138 importa
l’interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.
Capo VII
Dei delitti contro la persona
Art. 1150 - Omicidio del superiore
Se il fatto previsto nell’articolo 575 del codice penale
è
commesso da un componente dell’equipaggio della nave o
dell’aeromobile contro un superiore nell’atto o a
causa
dell’adempimento delle di lui funzioni, la pena è
della
reclusione da ventiquattro a trenta anni; se il fatto è
commesso
durante la navigazione, si applica la pena dell’ergastolo.
Art. 1151 - Omicidio preterintenzionale, lesione e percossa del
superiore
Se alcuno dei fatti previsti negli articoli 581 a 584 del codice penale
è commesso da un componente dell’equipaggio della
nave o
dell’aeromobile contro un superiore nell’atto o a
causa
dell’adempimento delle di lui funzioni, le pene ivi stabilite
sono aumentate di un terzo.
Art. 1152 - Tratta e commercio di schiavi (11)
La pena per il comandante o l’ufficiale della nave nazionale o
straniera, che commette il delitto previsto nell’articolo 601
del codice penale o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.
Art. 1153 - Nave destinata alla tratta (11)
Il componente dell’equipaggio di nave nazionale o straniera
destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta
è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun
fatto di tratta o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.
Art. 1154 - Abuso d’autorità
Il comandante o l’ufficiale della nave ovvero il comandante
dell’aeromobile, che sottopone a misure di rigore non
consentite
dalla legge un dipendente, un passeggero ovvero una persona arrestata o
detenuta, a lui data in consegna per la custodia o il trasporto, ovvero
una persona affidatagli in esecuzione di un provvedimento
dell’autorità competente, è punito,
qualora il
fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione
fino
a trenta mesi. La stessa pena si applica a coloro ai quali comunque
è stata data in consegna o affidata tale persona.
La pena non può essere inferiore a sei mesi, quando il fatto
è commesso per un motivo personale, ovvero contro persona
inferma o di età minore degli anni diciotto o maggiore dei
settanta, ovvero contro donne.
Art. 1155 - Sbarco e abbandono arbitrario di persone
Il comandante della nave o dell’aeromobile, che, fuori del
territorio nazionale, arbitrariamente sbarca un componente
dell’equipaggio o un passeggero, ovvero li abbandona
impedendone
il ritorno a bordo o anticipando la partenza della nave o
dell’aeromobile, è punito con la reclusione da sei
mesi a
tre anni e con la multa da euro 103,00 (7)
a 309,00 (3).
La pena non può essere inferiore a un anno, se la persona
sbarcata o abbandonata è priva dei mezzi necessari alla
sussistenza o al ritorno in patria.
La pena è della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto
deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.
Art. 1156 - Abbandono di componente dell’equipaggio ammalato
o ferito
Il comandante della nave o dell’aeromobile, che, sbarcando
nei
casi consentiti dalla legge un componente dell’equipaggio
ammalato o ferito, omette di provvederlo dei mezzi necessari alla cura
e al rimpatrio, è punito con la multa da euro 309,00 (3)
a 1032,00 (4).
La pena è della reclusione fino a sei mesi, se il fatto
è commesso all’estero.
La pena è della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto
deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.
Art. 1157 - Omissione di aiuto
Il comandante della nave, che, trovando abbandonato in paese estero,
ove non siano autorità consolari, un marittimo italiano,
omette
senza giustificato motivo di dargli ricovero a bordo e di rimpatriarlo,
è punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero con la
multa
fino a euro 309,00 (3).
Se l’omissione di soccorso si riferisce a più
persone, la pena è raddoppiata.
Si applica il terzo comma
dell’articolo precedente.
Art. 1158 - Omissione di assistenza a navi o persone in pericolo
Il comandante di nave, di galleggiante o di aeromobile nazionali o
stranieri, che omette di prestare assistenza ovvero di tentare il
salvataggio nei casi in cui ne ha l’obbligo a norma del
presente
codice, è punito con la reclusione fino a due anni.
La pena è della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto
deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della
reclusione fino a sei mesi; nei casi indicati nel comma precedente, le
pene ivi previste sono ridotte alla metà.
Art. 1159 - Mancanza di viveri necessari
Il comandante della nave, che fa mancare i viveri necessari alle
persone imbarcate, è punito con la reclusione da uno a sei
anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della
reclusione da un mese a un anno ovvero della multa fino a euro 516,00 (2).
Art. 1160 - Pene accessorie
La condanna per il delitto previsto dall’articolo
1150
importa
l’interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.
La condanna per i delitti previsti negli articoli 1152,
1153 importa,
per il comandante, l’interdizione perpetua dai titoli e, per
gli
altri componenti dell’equipaggio, l’interdizione
temporanea
dai titoli ovvero dalla professione.
Per gli altri delitti previsti dal presente
capo la condanna importa
l’interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla
professione.
(1) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui
all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente
somma di lire 400.000,
risultante dalla moltiplicazione per 5 operata dall'art. 113, punto 1
della l. 24 novembre 1981, n. 689 sulla somma di lire 80.000 risultante
dalla moltiplicazione per 40 operata dall'art. 3 della l. 12 luglio
1961, n. 603 sulla originaria somma di lire 2.000. . 
(2) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto
di
cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la
precedente somma di lire
1.000.000, risultante dalla moltiplicazione per 5 operata
dall'art. 113, punto 1
della l. 24 novembre 1981, n. 689 sulla somma di lire 200.000
risultante
dalla moltiplicazione per 40 operata dall'art. 3 della l. 12 luglio
1961, n. 603 sulla originaria somma di lire 5.000.
(3) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto
di
cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la
precedente somma di lire
600.000, risultante dalla moltiplicazione per 5 operata
dall'art.
113, punto 1
della l. 24 novembre 1981, n. 689 sulla somma di lire 120.000
risultante
dalla moltiplicazione per 40 operata dall'art. 3 della l. 12 luglio
1961, n. 603 sulla originaria somma di lire 3.000.
(4) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto
di
cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la
precedente somma di lire
2.000.000, risultante dalla moltiplicazione per 5 operata
dall'art. 113, punto 1
della l. 24 novembre 1981, n. 689 sulla somma di lire 400.000
risultante
dalla moltiplicazione per 40 operata dall'art. 3 della l. 12 luglio
1961, n. 603 sulla originaria somma di lire 10.000.
(5) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto
di
cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la
precedente somma di lire 100.000, risultante
dalla moltiplicazione per 5 operata dall'art. 113, punto 1
della l. 24 novembre 1981, n. 689 sulla somma di lire 20.000 risultante
dalla moltiplicazione per 40 operata dall'art. 3 della l. 12 luglio
1961, n. 603 sulla originaria somma di lire 500.
(6) La sanzione amministrativa ha sostituito l'originaria multa ex l. 24 novembre
1981, n. 689.
(7) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto
di
cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la
precedente somma di lire
200.000, risultante dalla moltiplicazione per 5 operata
dall'art.
113, punto 1
della l. 24 novembre 1981, n. 689 sulla somma di lire 40.000 risultante
dalla moltiplicazione per 40 operata dall'art. 3 della l. 12 luglio
1961, n. 603 sulla originaria somma di lire 1.000.
(8) Testo introdotto dall'art.
3, punto 2 della l. 23 settembre 2013, n. 113, Ratifica
ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del
lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a
Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della
Conferenza generale dell'OIL, nonche' norme di adeguamento interno.
(GU n. 237 del 9-10-2013 - Suppl. Ordinario n. 68).
Il testo dell'art. 1091 precedentemente in vigore era il seguente:
"Il componente
dell’equipaggio, che non si reca a bordo della nave o
dell’aeromobile ovvero l’abbandona, è
punito, se dal
fatto deriva una notevole difficoltà nel servizio della
navigazione, con la reclusione fino a un anno.
Se
dal fatto deriva un grave
turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessItà,
la
pena è della reclusione da uno a due anni.
Se
dal fatto deriva pericolo
per la vita o per l’incolumità delle persone
ovvero per la
sicurezza della nave, dell’aeromobile o dei relativi carichi,
la
pena è della reclusione da uno a tre anni.
Le
disposizioni del presente
articolo non si applicano se il fatto è previsto come
più
grave reato da altra disposizione di legge" .
(9) Testo introdotto dall'art.
3, punto 3 della l. 23 settembre 2013, n. 113, Ratifica
ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del
lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a
Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della
Conferenza generale dell'OIL, nonche' norme di adeguamento interno.
(GU n. 237 del 9-10-2013 - Suppl. Ordinario n. 68).
Il testo dell'art. 1094 precedentemente in vigore era il seguente:
"Il componente
dell’equipaggio, che non esegue un ordine di un
superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante
o dell’aeromobile, è punito con la reclusione fino
a tre
mesi.
Se
si tratta di servizio concernente la manovra, la pena è
della reclusione da uno a sei mesi.
Se
dal fatto deriva una notevole difficoltà nel servizio
della
navigazione ovvero un grave turbamento in un servizio pubblico o di
pubblica necessità ovvero un pericolo per la vita o per
l’incolumità delle persone o per la sicurezza
della nave,
del galleggiante, dell’aeromobile o dei relativi carichi, la
pena
è della reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l’ordine
è dato per la salvezza della nave, del
galleggiante o dell’aeromobile o per soccorso da prestare a
nave,
galleggiante, aeromobile o persona in pericolo, la pena è
della
reclusione da uno a quattro anni." 
(10) Si riporta il testo dell'art. 19, comma IX, del la l. 21
luglio 2016, n. 145 "Disposizioni
concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali."
:
9. I reati previsti
dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad
essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale,
se commessi in danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in
alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui
si svolge una missione internazionale, sono puniti ai sensi
dell'articolo 7 del codice penale. Nei casi di arresto in flagranza,
fermo o interrogatorio di persona sottoposta a custodia cautelare in
carcere si applicano le disposizioni dei commi 6 e 7 del presente
articolo. In tali casi, l'arrestato, il fermato o la persona sottoposta
a custodia cautelare possono essere ristretti in appositi locali del
vettore militare. L'autorita' giudiziaria puo' disporre l'affidamento
in custodia all'armatore, all'esercente ovvero al proprietario della
nave o aeromobile sottoposti a sequestro ai sensi dell'articolo 105
della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a
Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata ai sensi della legge 2
dicembre 1994, n. 689. Fuori dei casi di cui al primo periodo del
presente comma, per l'esercizio della giurisdizione si applicano le
disposizioni contenute negli accordi internazionali di cui l'Italia e'
parte ovvero conclusi da organizzazioni internazionali di cui l'Italia
e' parte.
10. Per i reati di cui
ai commi 8 e 9 e per i reati attribuiti alla giurisdizione
dell'autorita' giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino che
partecipa a missioni internazionali, nel territorio e per il periodo in
cui esse si svolgono, la competenza e' del tribunale di Roma. 
(11) Articolo abrogato dall'art. 7, lettera a) del decreto legislativo 1 marzo
2018, n. 21,
Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di
codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera
q), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (GU n.68 del 22-3-2018)
Accessi al sito dal 17.2.2013:
(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si
riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che
il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento del
testo normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato
appena dopo il titolo della legge.)