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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti


"Codice della navigazione"

(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)
Parte aggiornata al Decreto Legislativo 15 marzo 2006, n.151

(a cura di Enzo Fogliani)



Parte III
Disposizioni Penali e Disciplinari


Libro I
 Disposizioni penali


Titolo I
Disposizioni generali

 Art. 1080 - Applicabilità delle disposizioni penali

Il cittadino o lo straniero, che, essendo al servizio di una nave o di un aeromobile nazionale, commette in territorio estero un delitto previsto dal presente codice, è punito a norma del medesimo. Il colpevole che sia stato giudicato all’estero è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il ministro della giustizia ne faccia richiesta.

Le disposizioni penali di questo codice non si applicano ai componenti dell’equipaggio e ai passeggeri di nave o di aeromobile stranieri, salvo che sia diversamente stabilito.


Art. 1081 - Concorso di estranei in un reato previsto dal presente codice

Fuori del caso regolato nell’articolo 117 del codice penale, quando per l’esistenza di un reato previsto dal presente codice è richiesta una particolare qualità personale, coloro che, senza rivestire tale qualità, sono concorsi nel reato, ne rispondono se hanno avuto conoscenza della qualità personale inerente al colpevole.
Tuttavia il giudice può diminuire la pena rispetto a coloro per i quali non sussiste la predetta qualità.


Art. 1082 - Pene accessorie

Le pene accessorie per i delitti previsti dal presente codice sono, oltre quelle stabilite dal codice penale:
Le pene accessorie per le contravvenzioni previste dal presente codice sono, oltre quelle stabilite dal codice penale:

Art. 1083 - Effetti e durata delle pene accessorie

L’interdizione perpetua dai titoli professionali marittimi o aeronautici priva il condannato della capacità di esercitare qualunque funzione o servizio per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123 e 734. L’interdizione temporanea priva della detta capacità per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a cinque anni. L’interdizione importa altresì la decadenza dell’abilitazione relativa ai titoli anzidetti.

L’interdizione perpetua dalla professione marittima o aeronautica priva il condannato della capacità di esercitare la professione marittima o aeronautica. L’interdizione temporanea priva della detta capacità per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a cinque anni. L’interdizione importa altresì la decadenza dall’abilitazione relativa alla professione anzidetta.

La sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna o aeronautici priva il condannato del diritto di esercitare qualsiasi funzione o servizio, per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 134 e 734, per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni. (2) 

La sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna priva il condannato del diritto di esercitare la professione, per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni.

La durata di tali pene, quando nei singoli casi non sia espressamente determinata dalla legge, è uguale a quella della pena principale inflitta o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.

Alle pene accessorie dell’interdizione e della sospensione previste nel presente articolo si applicano rispettivamente le disposizioni relative alla interdizione da una professione e alla sospensione dall’esercizio di una professione.


Art. 1083-bis - Sanzioni amministrative accessorie (3)  

Le sanzioni accessorie per le violazioni amministrative previste dal presente codice sono:

Art. 1083-ter - Effetti e durata delle sanzioni amministrative accessorie (3)

La sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna e aeronautici di cui all’articolo 1083-bis, primo comma, n. 1, priva il soggetto del diritto di esercitare qualsiasi funzione o servizio, per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 134 e 734, per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno. (4)

La sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna di cui all’articolo 1083-bis, primo comma, n. 2, priva il soggetto del diritto di esercitare la professione per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno.

Alle sanzioni accessorie indicate dai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice penale relative alla sospensione dall’esercizio di una professione.


Art. 1084 - Aggravante per i delitti commessi dai comandanti, dagli ufficiali o dai graduati

Se alcuno dei delitti previsti dal presente codice è commesso dal comandante o da un ufficiale della nave ovvero dal comandante o da un graduato dell’aeromobile, la pena è aumentata fino a un terzo, quando tale qualità non è elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto.


Art. 1085 - Aggravante per i delitti comuni commessi in danno di un superiore

Se un delitto non previsto dal presente codice è commesso da un componente dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile contro un superiore nell’atto o a causa dell’adempimento delle di lui funzioni, la pena è aumentata fino a un terzo, quando la qualità della persona offesa non è elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto.

La stessa disposizione si applica se un passeggero commette un delitto non previsto dal presente codice contro il comandante o un ufficiale della nave ovvero contro il comandante o un graduato dell’aeromobile nell’atto o a causa dell’adempimento delle di lui funzioni.


Art. 1086 - Devoluzione di parte delle somme per pene pecuniarie (5)

La metà delle somme versate a titolo di pene o di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente codice è devoluta all'INPS (6) o al fondo per l’assistenza ai lavoratori portuali o alle Casse di soccorso del personale della navigazione interna, ovvero al Fondo di previdenza per il personale di volo. (7)


Art. 1087 - Navigazione interna

Alla navigazione interna non si applicano le disposizioni degli articoli 1088 a 1160.



(1) Riferimento agli articoli modificati dall'art. 19, punto 1 del d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151.torna

(2) Riferimento agli articoli modificati dall'art. 19, punto 2 del d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151 .torna 

 (3) Articolo inserito dall'art. 9, punto 1 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.torna

 (4) Riferimento agli articoli modificati dall'art. 19, punto 3 del d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151 .torna

 (5) Articolo modificato dall'art. 9, punto 2 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507torna

 (6) L'originario riferimento alla cassa nazionale per la previdenza marinara deve intendersi oggi all'INPS, a seguito della soppressione della suddetta cassa operata dalla l. 26 luglio 1984, n. 413. .torna

 (7)  L'originario riferimento alla cassa nazionale di previdenza del personale aeronautico deve intendersi oggi al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, ex art. 1 l. 13 luglio 1965, n. 859.torna 


Indice del codice

artt. da 1055 a 1079 artt. da 1055 a 1079 (testo a cura di Enzo Fogliani) artt. da 1088 a 1160 artt. da 1088 a 1160


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