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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti
(a cura di Enzo
Fogliani)
Parte III
Disposizioni Penali e
Disciplinari
Libro I
Disposizioni
penali
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1080 -
Applicabilità delle disposizioni penali
Il cittadino o lo straniero, che, essendo al servizio di una nave o di
un aeromobile nazionale, commette in territorio estero un delitto
previsto dal presente codice, è punito a norma del medesimo.
Il
colpevole che sia stato giudicato all’estero è
giudicato
nuovamente nello Stato, qualora il ministro della giustizia ne faccia
richiesta.
Le disposizioni penali di questo codice non si applicano ai componenti
dell’equipaggio e ai passeggeri di nave o di aeromobile
stranieri, salvo che sia diversamente stabilito.
Art. 1081 - Concorso di estranei
in un reato previsto dal presente codice
Fuori del caso regolato nell’articolo 117 del codice penale,
quando per l’esistenza di un reato previsto dal presente
codice
è richiesta una particolare qualità personale,
coloro
che, senza rivestire tale qualità, sono concorsi nel reato,
ne
rispondono se hanno avuto conoscenza della qualità personale
inerente al colpevole.
Tuttavia il giudice può diminuire la pena rispetto a coloro
per i quali non sussiste la predetta qualità.
Art. 1082 - Pene accessorie
Le pene accessorie per i delitti previsti dal presente codice sono,
oltre quelle stabilite dal codice penale:
- 1) l’interdizione dai titoli professionali
marittimi o
aeronautici, se si tratta di delitti commessi da persone fornite
rispettivamente dei titoli previsti negli articoli 123 e 734;
- 2) l’interdizione dalla professione marittima o
aeronautica, se si tratta di delitti commessi dagli altri appartenenti
rispettivamente al personale marittimo o al personale aeronautico. (1)
Le pene accessorie per le contravvenzioni previste dal presente codice
sono, oltre quelle stabilite dal codice penale:
- 1) la sospensione dai titoli professionali marittimi, della
navigazione interna o aeronautici, se si tratta di contravvenzioni
commesse dalle persone indicate nel n. 1 del comma precedente ovvero da
comandanti, ufficiali e sottufficiali della navigazione interna;
- 2) la sospensione dalla professione marittima o aeronautica
o
dalla professione della navigazione interna, se si tratta di
contravvenzioni commesse dalle persone indicate nel n. 2 del comma
precedente, ovvero dagli appartenenti al personale della navigazione
interna.
Art. 1083 - Effetti e durata
delle pene accessorie
L’interdizione perpetua dai titoli professionali marittimi o
aeronautici priva il condannato della capacità di esercitare
qualunque funzione o servizio per i quali sia richiesto uno dei titoli
indicati negli articoli 123 e 734. L’interdizione temporanea
priva della detta capacità per un tempo non inferiore a un
mese
e non superiore a cinque anni. L’interdizione importa
altresì la decadenza dell’abilitazione relativa ai
titoli
anzidetti.
L’interdizione perpetua dalla professione marittima o
aeronautica
priva il condannato della capacità di esercitare la
professione
marittima o aeronautica. L’interdizione temporanea priva
della
detta capacità per un tempo non inferiore a un mese e non
superiore a cinque anni. L’interdizione importa
altresì la
decadenza dall’abilitazione relativa alla professione
anzidetta.
La sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione
interna o aeronautici priva il condannato del diritto di esercitare
qualsiasi funzione o servizio, per i quali sia richiesto uno dei titoli
indicati negli articoli 123, 134 e 734, per un tempo non inferiore a
quindici giorni e non superiore a due anni. (2)
La sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla
professione della navigazione interna priva il condannato del diritto
di esercitare la professione, per un tempo non inferiore a quindici
giorni e non superiore a due anni.
La durata di tali pene, quando nei singoli casi non sia espressamente
determinata dalla legge, è uguale a quella della pena
principale
inflitta o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione per
insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa
può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti
per
ciascuna specie di pena accessoria.
Alle pene accessorie dell’interdizione e della sospensione
previste nel presente articolo si applicano rispettivamente le
disposizioni relative alla interdizione da una professione e alla
sospensione dall’esercizio di una professione.
Art. 1083-bis - Sanzioni
amministrative accessorie (3)
Le sanzioni accessorie per le violazioni amministrative previste dal
presente codice sono:
- 1) la sospensione dei titoli professionali marittimi, della
navigazione interna e aeronautici, se si tratta di illeciti commessi
dalle persone indicate nell’articolo 1082, primo comma, n. 1,
ovvero da comandanti, ufficiali e sottufficiali della navigazione
interna;
- 2) la sospensione dalla professione marittima o aeronautica
o
dalla professione della navigazione interna, se si tratta di illeciti
commessi dalle persone indicate nell’articolo 1082, primo
comma,
n. 2, ovvero dagli appartenenti al personale della navigazione interna.
Art. 1083-ter - Effetti e durata
delle sanzioni amministrative accessorie (3)
La sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione
interna e aeronautici di cui all’articolo 1083-bis, primo
comma,
n. 1, priva il soggetto del diritto di esercitare qualsiasi funzione o
servizio, per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli
articoli 123, 134 e 734, per un tempo non inferiore a quindici giorni e
non superiore ad un anno. (4)
La sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla
professione della navigazione interna di cui all’articolo
1083-bis, primo comma, n. 2, priva il soggetto del diritto di
esercitare la professione per un tempo non inferiore a quindici giorni
e non superiore ad un anno.
Alle sanzioni accessorie indicate dai precedenti commi si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni del codice penale relative alla
sospensione dall’esercizio di una professione.
Art. 1084 - Aggravante per i
delitti commessi dai comandanti, dagli ufficiali o dai graduati
Se alcuno dei delitti previsti dal presente codice è
commesso
dal comandante o da un ufficiale della nave ovvero dal comandante o da
un graduato dell’aeromobile, la pena è aumentata
fino a un
terzo, quando tale qualità non è elemento
costitutivo o
circostanza aggravante del delitto.
Art. 1085 - Aggravante per i
delitti comuni commessi in danno di un superiore
Se un delitto non previsto dal presente codice è commesso da
un
componente dell’equipaggio della nave o
dell’aeromobile
contro un superiore nell’atto o a causa
dell’adempimento
delle di lui funzioni, la pena è aumentata fino a un terzo,
quando la qualità della persona offesa non è
elemento
costitutivo o circostanza aggravante del delitto.
La stessa disposizione si applica se un passeggero commette un delitto
non previsto dal presente codice contro il comandante o un ufficiale
della nave ovvero contro il comandante o un graduato
dell’aeromobile nell’atto o a causa
dell’adempimento
delle di lui funzioni.
Art. 1086 - Devoluzione di parte
delle somme per pene pecuniarie (5)
La metà delle somme versate a titolo di pene o di sanzioni
amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente
codice è devoluta all'INPS (6)
o al fondo per l’assistenza ai lavoratori portuali o
alle Casse di soccorso del personale della navigazione interna, ovvero
al Fondo di previdenza per il personale di volo. (7)
Art. 1087 - Navigazione interna
Alla navigazione interna non si applicano le disposizioni degli
articoli 1088 a 1160.
(1) Riferimento agli articoli modificati dall'art. 19,
punto 1 del d.lgs. 15 marzo
2006, n. 151.![torna torna](../immagini/tag/top.gif)
(2) Riferimento agli articoli modificati dall'art. 19,
punto 2 del d.lgs. 15 marzo
2006, n. 151 .
(3) Articolo inserito dall'art. 9, punto 1 del d. lgs. 30
dicembre 1999, n. 507.
(4) Riferimento agli articoli modificati dall'art.
19, punto 3 del d.lgs. 15 marzo
2006, n. 151 .
(5) Articolo modificato dall'art. 9, punto 2 del d.
lgs. 30 dicembre 1999, n. 507![torna torna](../immagini/tag/top.gif)
(6) L'originario riferimento alla cassa nazionale per la
previdenza
marinara deve intendersi oggi all'INPS, a seguito della soppressione
della suddetta cassa operata dalla l. 26 luglio 1984, n. 413. .
(7) L'originario riferimento alla cassa
nazionale di
previdenza del personale aeronautico deve intendersi oggi al
Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle
aziende di navigazione aerea, ex art. 1 l. 13 luglio
1965, n. 859.
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(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si
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