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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti
(a cura di Enzo
Fogliani)
Parte II
Della navigazione aerea
Libro IV
Disposizioni processuali
Titolo III
Dell'esecuzione forzata e delle misure cautelari
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1055 - Competenza
L’esecuzione forzata è promossa avanti il pretore (5)
nella circoscrizione del quale si trova l’aeromobile.
Il sequestro conservativo e giudiziario è autorizzato dai
giudici competenti a norma del codice di procedura civile.
Art. 1056 - Oggetto
dell’espropriazione e delle misure cautelari
Salve le eccezioni contemplate nell’articolo seguente,
possono
formare oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari gli
aeromobili, le loro quote, le parti separabili e le pertinenze.
Se oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari sono quote
di comproprietà dell’aeromobile, il pretore
può,
sentiti i comproprietari non debitori, autorizzare il pignoramento o il
sequestro dell’intero aeromobile, quando il debitore sia
comproprietario per più della metà del valore
dell’aeromobile; in tal caso, il diritto spettante ai
comproprietari non debitori sulle quote ad essi appartenenti
è
convertito nel diritto alla corrispondente parte del prezzo di
aggiudicazione ed è esente da ogni concorso alle spese delle
procedure esecutive e cautelari.
Art. 1057 - Aeromobili non
soggetti a pignoramento e a sequestro
Non possono formare oggetto di espropriazione forzata nè di
misure cautelari:
- a) gli aeromobili di Stato;
- b) gli aeromobili effettivamente in servizio su di una
linea di
trasporti aerei e gli aeromobili di riserva, se non sia intervenuta
l’autorizzazione del ministro per l’aeronautica;
- c) gli aeromobili addetti al trasporto per scopo di lucro
di
persone o di cose, pronti a partire o in corso di navigazione,
purché non si tratti di debiti a causa del viaggio che
stanno
per intraprendere o che proseguono. L’aeromobile si reputa
pronto
a partire quando il comandante ha ricevuto l’autorizzazione
di
cui all’articolo
802.
Art. 1058 - Provvedimenti per
impedire la partenza dell’aeromobile
Il giudice competente a sensi dell’articolo
1055 e, ove ne
ricorra l’urgenza, l’ENAC (1) e
l’autorità di
polizia giudiziaria del luogo nel quale si trova
l’aeromobile,
possono prendere i provvedimenti opportuni per impedire la partenza
dell’aeromobile.
Art. 1059 - Forma e notificazione
del precetto
Il precetto è formato e notificato a norma degli articoli
647,
648, primo comma; esso diviene inefficace, trascorsi trenta
giorni
senza che si sia proceduto al pignoramento.
Capo II
Del procedimento di
espropriazione forzata
Art. 1060 - Giudice
dell’esecuzione
L’espropriazione è diretta da un giudice.
(Nei
procedimenti avanti le preture, delle quali fanno parte più
magistrati, la nomina del giudice dell’esecuzione
è fatta
dal pretore dirigente, su presentazione, a cura del cancelliere, del
fascicolo di cui al terzo comma dell’articolo 1064, entro due
giorni da che è stato formato.) (2)
Art. 1061 - Forma del
pignoramento di aeromobile
Il pignoramento è formato ed eseguito a norma del primo e
secondo comma dell’articolo
650.
Non appena eseguita la notificazione o ritirata la ricevuta
regolamentare della comunicazione telegrafica o radiotelegrafica, il
creditore invia copia autentica dell’atto
all’ufficio di
iscrizione dell’aeromobile, il quale provvede alla
trascrizione
nel registro di iscrizione e all’annotazione sul certificato
di
immatricolazione, per gli aeromobili che ne sono provvisti. Se
l’aeromobile è in costruzione la trascrizione del
pignoramento si esegue nel registro degli aeromobili in costruzione.
Il detto ufficio è tenuto a consegnare al creditore un
certificato dal quale risulti l’espletamento delle
formalità indicate nel precedente comma.
Art. 1062 - Forma del
pignoramento di parti separabili e pertinenze
Il pignoramento delle parti separabili e delle pertinenze
dell’aeromobile si esegue secondo le norme del codice di
procedura civile riguardanti il pignoramento di cose mobili.
Art. 1063 - Amministrazione
dell’aeromobile pignorato
Il capo dell’ufficio giudiziario, competente ai sensi
dell’articolo 1055, su
istanza di chi vi ha interesse e sentiti i
creditori ipotecari, può disporre che l’aeromobile
pignorato per intero o per quote intraprenda uno o più
viaggi,
prescrivendo con ordinanza le garanzie e le altre cautele che crede
opportune, e disponendo in ogni caso che sia stipulata
un’adeguata assicurazione.
Per quanto concerne l’amministrazione
dell’aeromobile
pignorato, si applicano le disposizioni dell’articolo
652,
secondo e quinto comma.
Art. 1064 - Domanda di vendita
Non prima di trenta e non oltre novanta giorni dal pignoramento, il
creditore pignorante o uno dei creditori muniti di titolo esecutivo
può chiedere la vendita dell’aeromobile o della
quota di
esso con ricorso al giudice competente ai sensi dell’articolo
1055.
Il ricorso è notificato al proprietario debitore, ai
creditori
ipotecari, e ai creditori intervenuti a norma dell’articolo
499
del codice di procedura civile, con invito a far pervenire le loro
osservazioni sulle condizioni di vendita, e se trattasi di aeromobile
straniero al console dello Stato del quale l’aeromobile ha la
nazionalità.
Nel termine di trenta giorni dalla notificazione e non oltre novanta
giorni dal pignoramento, il creditore istante è tenuto a
depositare, presso la cancelleria del giudice competente ai sensi
dell’articolo 1055, il
ricorso notificato e l’estratto del
registro di iscrizione dell’aeromobile dal quale risultino le
ipoteche trascritte; di essi si forma, a norma dell’articolo
488
del codice di procedura civile, fascicolo insieme con l’atto
di
pignoramento, con il certificato di cui all’ultimo comma
dell’articolo 1061 di
questo codice, e con le eventuali
osservazioni scritte degli interessati sulle condizioni di vendita.
Art. 1065 - Designazione del
giudice dell’esecuzione e stima dell’aeromobile
Sulla presentazione del fascicolo di cui al precedente articolo,
eseguita dal cancelliere, il giudice, competente ai sensi
dell’articolo 1055,
provvede alla nomina del giudice
dell’esecuzione e richiede all’ENAC (3) la stima
dell’aeromobile, fissando un termine, non superiore a trenta
giorni, per il deposito della relazione di stima.
Se l’autorizzazione a intraprendere uno o più
viaggi
è stata seguita dagli adempimenti di cui all’articolo
652,
secondo comma, non si fa luogo alla richiesta di stima se non dopo
dieci e non oltre trenta giorni dal compimento del viaggio.
Art. 1066 - Ordinanza di vendita
Trascorsi cinque giorni dal deposito della relazione di stima, il
giudice dell’esecuzione, sentito il debitore proprietario, il
creditore precettante e istante e i creditori ipotecari e quelli
intervenuti, nonché il console dello Stato del quale
l’aeromobile ha la nazionalità, dispone la vendita
con o
senza incanto.
L’ordinanza di vendita con incanto deve contenere le
indicazioni prescritte nell’articolo
656.
L’ordinanza di vendita senza incanto deve contenere le
indicazioni prescritte nell’articolo 532 secondo
comma del
codice
di procedura civile.
Art. 1067 - Notificazione e
pubblicità dell’ordinanza di vendita
L’ordinanza di vendita è notificata a cura del
cancelliere
del giudice dell’esecuzione alle persone indicate nel primo
comma
dell’articolo precedente che non sono comparse.
L’ordinanza inoltre deve essere annotata a cura del
cancelliere
in margine al pignoramento. Copia di essa è affissa
nell’albo della pretura del luogo dove si svolge
l’esecuzione, in quello della direzione di aeroporto, e
nell’albo dell'Aeroclub d'Italia (4). Il giudice
può anche disporne la pubblicazione in periodici aeronautici.
Art. 1068 - Forme della vendita
La vendita con incanto si attua nelle forme stabilite negli articoli
da 658 a 666
del presente codice.
La vendita senza incanto si attua nelle forme stabilite negli articoli
da 570 a 575 del codice di procedura civile.
Art. 1069 - Opposizione
Per quanto concerne le opposizioni all’esecuzione e agli atti
esecutivi e le opposizioni di terzi, si applicano le disposizioni degli
articoli da 667 a 669.
Art. 1070 - Espropriazione contro
il proprietario non esercente e il terzo proprietario
Quando l’espropriazione dell’aeromobile o di quote
di
aeromobile è promossa dai creditori privilegiati
dell’esercente non proprietario, ovvero è promossa
contro
il terzo proprietario dell’aeromobile, si applicano le
disposizioni dell’articolo
670.
Art. 1071 - Vendita di parti
separate e pertinenze
Alla procedura di vendita di parti separate o di cose che costituivano
pertinenze dell’aeromobile, si applicano le norme del codice
di
procedura civile relative alla vendita di cose mobili.
Art. 1072 - Liberazione
dell’aeromobile dai privilegi e dalle ipoteche
La liberazione dell’aeromobile dai privilegi e dalle ipoteche
è regolata dagli articoli
da 673 a 679; ma il processo è
promosso avanti al tribunale (5)
nella circoscrizione del quale si trova
l’aeromobile.
Art. 1073 - Rinvio
All’esecuzione per consegna dell’aeromobile,
all’estinzione e alla sospensione dei processi di esecuzione
si
applicano le disposizioni del codice di procedura civile in materia.
Alla distribuzione del prezzo si applicano gli articoli
680, 681 del
presente codice.
Capo III
Dei procedimenti cautelari
Art. 1074 - Provvedimento di
autorizzazione
Il provvedimento di autorizzazione a procedere a sequestro giudiziario
o conservativo deve contenere:
- 1) il divieto al proprietario debitore di disporre
dell’aeromobile o della quota senza ordine di giustizia;
- 2) l’intimazione al comandante di non far partire
l’aeromobile e, se si tratta di aeromobile in corso di
viaggio,
di non farlo ripartire dall’aeroporto di arrivo;
- 3) gli elementi di individuazione dell’aeromobile
o della quota di aeromobile cui si riferisce l’autorizzazione.
Art. 1075 - Notificazione del
provvedimento
Il provvedimento di autorizzazione, ad istanza del creditore, deve
essere notificato al proprietario ed al comandante. Esso deve essere
notificato anche al proprietario non esercente, se chi agisce
è
creditore dell’esercente non proprietario ed è
assistito
da privilegio aeronautico, e al terzo proprietario, se si tratta di
aeromobile o quota di aeromobile gravati da privilegi o da ipoteche.
Se si tratta di aeromobile in corso di viaggio, il giudice adito
può prescrivere che la notificazione del procedimento al
comandante sia eseguita con le modalità indicate nel secondo
comma dell’articolo
650.
Art. 1076 - Pubblicità
del provvedimento
Il provvedimento notificato è, a cura del creditore,
trascritto
nel registro d’iscrizione dell’aeromobile e, per
gli
aeromobili che ne sono provvisti, annotato sul certificato di
immatricolazione.
Art. 1077 - Revoca del sequestro
Il giudice competente a sensi del secondo comma dell’articolo
1055, ovvero il giudice avanti il quale pende il giudizio di
convalida,
revoca, con decreto, il provvedimento di autorizzazione, se il debitore
prova di aver costituito cauzione pari alla minor somma tra il valore
dell’aeromobile e l’ammontare del credito e delle
spese
giudiziali, ovvero se, trattandosi di crediti per danni a terzi sulla
superficie, il debitore stesso produce la nota vistata dal ministro per
l’aeronautica o la polizza di assicurazione.
Art. 1078 - Amministrazione
dell’aeromobile sequestrato
L’amministrazione dell’aeromobile sequestrato
è regolata dalle disposizioni dell’articolo 652.
Art. 1079 - Rinvio
Per quanto non è espressamente disposto nel presente capo,
si
applicano le disposizioni del codice di procedura civile riguardanti il
sequestro.
(1) Al direttore d'aeroporto è stata sostituita
l'ENAC dall'art. 20, punto 1
del d.lgs.
9 maggio
2005, n. 96.
(2) Parte della norma non più operativa a seguito
dell'abolizione delle preture disposta dal d. lgs 19 febbraio
1998 n. 51 a far data dal 2 giugno 1999. .
(3)L'ENAC è subentrata
al Registro aeronautico italiano ex d.lgs.
25 luglio 1997, n. 250.
(4) L'Aeroclub d'Italia ha sostituito la Reale unione
nazionale aeronautica ex d.lt 17 agosto 1944, n. 278.
(5) L'originaria parola "pretore" deve intendersi sostituita
da "tribunale" a seguito dell'abolizione delle preture disposta dal d.
lgs 19 febbraio 1998 n. 51 a far data dal 2 giugno 1999.
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