www.fog.it - Diritto dei trasporti e della navigazione
legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti
(a cura di Enzo
Fogliani)
Parte II
Della navigazione aerea
Libro quarto
Disposizioni processuali
Titolo II
Dell'attuazione della limitazione del debito dell'esercente
Art. 1041 - Giudice competente
Il procedimento di limitazione è promosso avanti il
tribunale
della circoscrizione nella quale è il foro generale
dell’istante.
Art. 1042 - Legittimazione alla
domanda
La domanda di apertura del procedimento di limitazione può
essere proposta dall’esercente e, se trattasi di debiti per
danni
arrecati a terzi sulla superficie, anche dall’assicuratore.
Art. 1043 - Domanda di apertura
La domanda di apertura si propone con ricorso al tribunale, competente
ai sensi dell’articolo 1041.
Il ricorso deve indicare il nome, il luogo e la data di nascita (1),
la
nazionalità e il domicilio dell’istante; la
dichiarazione
di residenza e l’elezione di domicilio dell’istante
stesso
nel comune, in cui ha sede il giudice competente; gli elementi di
individuazione dell’aeromobile e il luogo in cui si trova;
l’accidente al quale le obbligazioni si riferiscono.
Insieme con il ricorso, l’istante deve depositare, a pena di
inammissibilità, nella cancelleria del tribunale:
- a) il certificato di navigabilità o di collaudo
ovvero copia in forma autentica di essi;
- b) l’elenco nominativo dei creditori soggetti
alla
limitazione, con l’indicazione del loro domicilio, del titolo
e
dell’ammontare del credito di ciascuno;
- c) il certificato delle ipoteche trascritte
sull’aeromobile;
- d) la nota vistata dal ministro per l’aeronautica
ovvero la
polizza di assicurazione, se trattasi di debiti per danni arrecati a
terzi sulla superficie.
Art. 1044 - Sentenza di apertura
Con sENtenZa esecutiva, il tribunale, accertata, in seguitO alla
domanda dell’esercente o dell’assicuratore
l’esistenza degli estremi di legge, dichiara aperto il
procedimento di limitazione. Con la stessa sentenza il tribunale
designa un giudice per la FOrmazione dello stato attivo e passivo, per
il riparto della somma e per l’istruzione dei processi di
opposizione alla sentenza di apertura e alla formazione dello stato
passivo e dello stato di riparto; stabilisce entro dieci Giorni daLla
data dI pubblicAzioNe della sentenza la data dI deposito dello stato
attivo; assegna ai creditori per la presentazione in cancelleria delle
domande e dei titoli un termine non superiore a giorni trenta dalla
data di pubblicazione della sentenza, o a sessanta per i creditori
residenti all’estero; stabilisce, entro sessanta giorni dalla
decorrenza del maggior termine fissato per la presentazione delle
domande e dei titoli dei creditori, la data di deposito dello stato
passivo; fissa, non prima di dieci e non oltre venti giorni da
quest’ultima data, l’udienza di trattazione delle
impugnazioni dello stato passivo avanti il collegio.
Art. 1045 - Notifica e
pubblicazione della sentenza di apertura
La sentenza, a cura della cancelleria, è portata a
conoscenza
dell’istante e dei creditori indicati nell’elenco
di cui
all’articolo 1043,
mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. La sentenza stessa, a cura della cancelleria, è
altresì trasmessa in estratto all’ufficio di
iscrizione
dell’aeromobile, e, parimenti in estratto, pubblicata nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica.
L’ufficio di iscrizione, avuta conoscenza della sentenza, ne
fa
annotazione nel registro di iscrizione dell’aeromobile, e ne
cura
l’affissione nell’albo dell’ufficio
stesso.
Art. 1046 - Effetti
dell’apertura del procedimento
L’apertura del procedimento produce gli effetti indicati
negli articoli 625,
626.
Art. 1047 - Opposizione dei
creditori
Contro la sentenza di apertura, i creditori possono promuovere
opposizione, entro quindici giorni dalla avvenuta pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale, per l’inesistenza degli estremi di legge,
in
contraddittorio dell’istante.
L’opposizione produce gli effetti indicati nel secondo comma dell’articolo
627.
Art. 1048 - Formazione dello
stato attivo
Nel termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice designato,
sentiti l’istante e i creditori concorrenti, forma lo stato
attivo (sulla
base dei criteri indicati negli articoli 967, 975) (2)
.
L’avvenuto deposito dello stato attivo è
comunicato
all’istante e ai creditori mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
Art. 1049 - Deposito della somma
limite
Entro tre giorni dalla formazione dello stato attivo il giudice
designato fissa il termine, non superiore a cinque giorni, e le
modalità per il deposito della somma limite computata sulla
base
dello stato attivo e di una congrua somma per le spese del procedimento.
Il provvedimento del giudice è comunicato
all’istante e ai
creditori nei modi stabiliti dall’articolo precedente.
Art. 1050 - Formazione dello
stato passivo e di riparto
La formazione dello stato passivo e dello stato di riparto e le
relative impugnazioni sono regolate dalle disposizioni degli articoli
da
634 a 638.
Art. 1051 - Fallimento
dell’esercente
Gli effetti del fallimento dell’esercente, dichiarato
successivamente al deposito della somma limite, sono regolati dalle
disposizioni dell’articolo
639.
Art. 1052 - Decadenza
dell’esercente dal beneficio della limitazione
L’esercente decade dal beneficio della limitazione per
mancato
deposito, entro il termine fissato, della somma limite o della somma
per le spese del procedimento.
Art. 1053 - Dichiarazione di
estinzione del procedimento
In caso di fallimento dell’esercente, dichiarato
anteriormente al
deposito della somma limite, e nel caso di decadenza prevista
dall’articolo precedente si applica la disposizione
dell’articolo 641.
Art. 1054 - Comunicazioni
all’esercente
Quando il procedimento è promosso
dall’assicuratore, gli
atti si compiono anche nei confronti dell’esercente, il quale
deve essere sentito ogni qualvolta, a norma delle disposizioni del
presente titolo, deve essere sentito l’istante.
(1) Oggi " e data di nascita", invece
che
"paternità", come disposto dalla l. 31 ottobre 1955, n.
1064..
(2) Parte eliminata dall'art.
15, punto 3 del d. lgs 15 marzo
2006, n. 151
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