Gruppo di
Studio di diritto della navigazione "Aspetti del trasporto aereo di
merci"
diretto dal prof.
GUSTAVO ROMANELLI
professore ordinario di diritto della navigazione
università di Roma "La Sapienza" ENZO
FOGLIANI
Il progresso del trasporto aereo ha reso la lettera di trasporto aereo
(L.T.A.) uno dei documenti di trasporto al giorno d'oggi più
diffusi.
Il presente lavoro si propone di esaminare quali siano la struttura ed
il ruolo assunti dalla L.T A. nell'uso operativo, ed enucleare
indicazioni che la prassi fornisce al riguardo. Non verranno
perciò trattati altri problemi, come ad esempio la natura
giuridica della lettera di trasporto aereo; per tali temi rimandiamo
alle più specifiche opere in materia (1), accontentandoci di trattare dei
problemi posti all'operatore commerciale dell'attuale struttura e
configurazione della L.T.A..
Contrariamente a quanto accade per gli omologhi documenti del trasporto
marittimo, le L.T.A. (o Air
Waybill - AWB - secondo la dizione
anglosassone) si presentano estremamente tipizzate.
Ciò è dovuto al fatto che il prototipo su cui
esse si basano è costituito da un modello approvato dalla
IATA (International Air
Transport Association), la quale riunisce la
stragrande maggioranza dei vettori aerei
(2).
Essendo la normativa IATA obbligatoria per le compagnie aderenti, ne
risulta che le L.T A per i trasporti internazionali sono redatte
secondo modelli uniformi, ispirati alla normativa di origine
internazionale vigenti in materia.
Tale uniformità si registra peraltro anche nel settore
nazionale, dove è adottato un modello di L.T A. rispondente
alle più semplici norme del codice della navigazione. 2. Evoluzione dei
caratteri e ruolo della L.T.A.
La L.T.A., ispirata alla lettera di vettura terrestri e postasi come
corrispondente aeronautico delle polizze di carico marittime, si
è presto distaccata dall'originario modello ed ha acquistato
caratteristiche proprie.
Questa evoluzione, imposta dalle peculiari modalità e dalla
velocità del trasporto aereo, è principalmente
consistita nella perdita - nella prassi - del carattere di titolo di
credito rappresentativo delle merci che la L.TA, in base alle
previsioni del codice
della navigazione, dovrebbe avere (3).
Da questo punto di vista perciò l'uso operativo si
è nettamente distaccato dalle previsioni normative (4).
Al giorno d'oggi tutte le L.T.A. portano stampato ab origine il
termine not negotiable,
talché la L.T.A. ha oggi soltanto un carattere probatorio (5).
Al contempo però essa è venuta acquistando sempre
maggiori ed indispensabili funzioni nelle procedure di trasporto,
funzioni che al momento attuale le polizze di carico marittimo non
hanno ancora assunto.
Un rapido excursus
su tali procedure di trasporto potrà
meglio chiarire il ruolo e le funzioni che ha oggi la L.T.A.. Parti della
conclusione del contratto di trasporto aereo sono il mittente e il
vettore. Fra questi possono inserirsi altri operatori quali
spedizionieri, consolidatori ed agenti merci, che però non
alterano sostanzialmente i termini del discorso (6). Di questi operatori intermedi, i
consolidatori e gli spedizionieri assumono di fronte al vettore od al
suo agente la figura di mittente, non rilevando nel contratto di
trasporto i rapporti fra detti operatori ed i loro clienti. A sua volta
l'agente merci, essendo rappresentante del vettore, si pone di fronte
al cliente come controparte contraente.
Il mittente, dovendo spedire merce per via aerea, la consegna al
vettore od al suo agente e conclude con essi il contratto di trasporto.
Contestualmente viene compilata la lettera di trasporto aereo, con
tutti i dati relativi alla spedizione.
Nel caso di contratto concluso tramite agente, è
particolarmente importante che la AWB contenga tutti i dati previsti
dalla normativa vigente per il contratto pattuito. In difetto il
vettore corre il rischio, in caso di danni, di non vedersi accordare la
limitazione di responsabilità, ed è per questo
che in simili ipotesi potrebbe non accettare la merce (7).
In quest'ultimo caso, il rapporto contrattuale fra vettore e mittente
non sorge, ma l'obbligazione di trasporto nei confronti del mittente
sorge in capo all'agente merci che ha concluso il contratto al di fuori
dei poteri conferitigli dal vettore
(8).
Una volta ritualmente compilata, la L.T.A. viene emessa, in tre
originali ed un numero di copie variabili a seconda si tratti di
trasporto nazionale od internazionale, mediante
sottoscrizione da
parte del mittente o del vettore o suo agente (9).
Quindi, come prova della consegna delia merce al vettore od al suo
agente, viene rilasciato al mittente l'apposito originale for the shipper,
il quale, salvo l'indicazione di nolo pagabile a destinazione, vale
anche come ricevuta del pagamento del prezzo di trasporto indicato
sulla L.T.A.
Se la merce spedita è assicurata a cura del vettore dietro
pagamento di sovrapprezzo e conseguente indicazione di ciò
nell'apposito spazio del modulo, la L.T.A. vale anche come prova di
ciò.
L'originale per il mittente assolve pertanto più funzioni
probatorie: in primo luogo, del contratto di trasporto, alle
condizioni riportate sui retro della L.TA. e nei termini delle
indicazioni riportatevi nelle parte frontale; in secondo luogo fa prova
dell'avvenuta consegna della merce al vettore od all'agente (10)
e, nel caso, del pagamento del corrispettivo per il
trasporto;
infine, essa è prova del pagamento al vettore del
corrispettivo
per l'assicurazione (a cura del vettore stesso) delle merci spedite per
l'ammontare e/o il massimale previsto in L.T.A..
Di questi aspetti probatori, il secondo si discosta notevolmente da
quello corrispondente delle polizze di carico marittime. La L.T.A.
infatti è prova soltanto della consegna della merce al
vettore,
ma non anche - al contrario delle polizze di carico - della natura,
peso e qualità delle merci consegnate (11).
Se il contratto è stato concluso da un agente, la merce deve
essere da questi consegnata al vettore. Dell'avvenuta consegna, nei
rapporti interni fra vettore ed agente, fa fede un'altra apposita copia
della L.T.A. che, firmata dal vettore, viene trattenuta dall'agente
come ricevuta (12).
A questo punto, la L.T.A. assume una sua caratteristica funzione, che
è poi analoga a quella della lettera di vettura nel
trasporto
terrestre: durante il trasporto fornisce infatti al vettore tutte
quelle informazioni relative al maneggio, alla cura ed alla riconsegna
delle merci necessarie per il buon esito della spedizione.
In caso di trasporto internazionale, all'inizio ed alla fine del
viaggio essa costituisce la dichiarazione doganale relativa alle merci
indicatevi. Se il trasporto deve essere effettuato da più
vettori aerei, vengono usate le copie della L.T.A. all'uopo destinate.
Giunta la merce a destinazione, il ricevitore, con apposito avviso
scritto, viene chiamato a ritirarla presso l'aeroporto d'arrivo. La
L.T.A. serve in quest'ultima fase per permettere al vettore di
individuare esattamente l'identità del destinatario, ed a
questi
per controllare la corrispondenza di quanto ricevuto con ciò
che
fu spedito; a questo scopo, al destinatario è consegnato,
contestualmente alla merce, l'apposito originale.
Se il trasporto era pattuito con nolo pagabile a destinazione, la merce
e il relativo originale della AWB per il destinatario vengono
consegnate soltanto dopo il regolamento delle spettanze. In questo
caso, è tale originale per il destinatario
(anziché
quello per il mittente) a fungere da ricevuta del pagamento del
corrispettivo per il trasporto.
Contrariamente a quanto accade per il trasporto marittimo, la L.T.A.
è assai raramente utilizzata per la vendita contro
documenti.
Infatti da un lato essa non è negoziabile, dall'altro arriva
a
destinazione assieme alla merce, talché ogni contrattazione
successiva farebbe perdere i vantaggi derivanti dalla
velocità
del trasporto aereo.
La soluzione adottata per consentire una qualche utilizzazione bancaria
della L.T.A. nelle vendite internazionali consiste nell'indicare come
destinatario la banca che è incaricata dell'incasso del
corrispettivo (13). Il reale
ricevitore è indicato soltanto come notificatario, e solo
dopo
che ha saldato le spettanze del mittente la banca gli rilascia una
«delega al ritiro» che, presentata al vettore
assieme
all'avviso di arrivo, gli consente di entrare in possesso della
merce (14).
Restano da
esaminare ora le funzioni probatorie che la L.T.A. svolge nei rapporti
fra il vettore ed il proprio agente che l'ha emessa. Oltre alla prova
della consegna della merce al vettore, già esaminata, la
L.TA
costituisce un necessario documento contabile nei rapporti fra vettore
ed agente. Essa prova infatti quanto è stato incassato
dall'agente a fronte dei contratti di trasporto conclusi e su di essa
si basano perciò i calcoli delle rispettive
spettanze (15). 3. La normativa
applicabile
La lettera di trasporto aereo internazionale è governata,
come
del resto i più importanti aspetti del trasporto aereo,
dalla
convenzione
di Varsavia del 1929 e relativi emendamenti(16).
Si tratta, come noto, di una normativa adottata da quasi tutti i paesi
del mondo; ad ogni buon conto, essa è anche la disciplina
contrattualmente richiamata dalle condizioni di contratto delle
compagnie IATA (17)
talché per proprio ambito applicativo o per
volontà delle
parti essa finisce per regolare la stragrande maggioranza dei trasporti
aerei internazionali.
La convenzione di Varsavia dedica alla lettera di trasporto aereo la
omonima
intera III sezione del II capitolo (artt. da 5 a 16) ;
tuttavia, di questa normativa solo una limitata parte è
dedicata
alla funzione ed alla struttura della L.T.A..
Ciò è dovuto principalmente al fatto che, essendo
il
trasporto aereo particolarmente sensibile alla evoluzione del progresso
tecnico a cui necessariamente funzioni e struttura della L.T.A. si
adeguano, ogni normativa al riguardo che rimanga troppo a lungo
cristallizzata finisce per non rispecchiare più la effettiva
prassi operativa che dovrebbe regolamentare e da cui aveva tratto
origine.
Un tipico esempio di ciò è costituito dagli art.
5, 6 e 7
della Convenzione, che impostano la disciplina relativa alla
emissione
della L.T.A. sull'ormai sorpassato presupposto che sia il mittente
anziché il vettore ad emettere la L.T.A..
Si tratta di una derivazione dalla disciplina della lettera di vettura
terrestre che non trova più riscontro nella prassi
operativa, in
quanto la L.T.A. è oggi un documento di sicura provenienza
vettoriale (18). Ciò
nonostante, questa impostazione tradizionale è stata
mantenuta
anche dai successivi protocolli di modifica, probabilmente sulla
considerazione di carattere sostanziale che, in effetti, il vettore la
compila la lettera di trasporto aereo secondo le indicazioni fornite
unilateralmente al mittente. In ogni caso questa presunzione finisce
per sollevare il vettore, in determinati casi, di oneri probatori che
in base ai principi generali su di lui dovrebbero incombere.
Ciò si inquadra comunque nell'ambito di un generale favore
verso
il vettore che si manifesta, oltre che nell'istituto della limitazione,
anche nel ridotto valore probatorio assegnato al contenuto della
L.T.A.,
che in ciò si differenzia parecchio dalla normativa
terrestre e
marittima.
Nel caso della normativa relativa alla forma della L.T.A. si
è
invece registrato nel corso del tempo un significativo adeguamento
della disciplina legale alle esigenze operative. L'art. 8
della
convenzione di Varsavia, che riporta ben 17 gruppi di
indicazioni da
inserirsi nel documento di trasporto (19)
ha infatti subito numerosi aggiornamenti attraverso i successivi
protocolli di modifica, che hanno in definitiva restituito alla libera
determinazione delle parti il contenuto della L.T.A..
Nella sua formulazione originale, l’art. 8
della Convenzione praticamente impone l'inserimento di taluni
gruppi di
indicazioni nel documento di trasporto; in mancanza di alcune di
essi, infatti, il vettore non potrà, ex art. 9, avvalersi
della
limitazione di responsabilità prevista dal successivo art.
22.2(20).
Il numero di indicazioni imposte dalla norma in esame si è
però rivelato eccessivo alla prova dei fatti,
talché,
recependo le istanze della pratica commerciale, il protocollo
dell’Aja le ha notevolmente diminuite.
Esse sono state ridotte a tre, e precisamente: 1) luogo di partenza e
di arrivo; 2) luogo di eventuali scali esteri nel caso di trasporti
aventi partenza ed arrivo in uno stesso stato; 3) l'avviso ai
ricevitore che il trasporto può essere regolato dalla
convenzione di Varsavia, e che la responsabilità del vettore
è soggetta a limite (21).
Di queste indicazioni, soltanto la mancanza dell'ultima è
ostativa alla applicazione della limitazione (22).
Il protocollo
di Montreal n. 4 (A) è andato oltre: per esso la
Convenzione e la limitazione sono applicabili persino in mancanza di
AWB ed in presenza di violazioni degli artt. da 5 a 8 della
Convenzione, talché in effetti, se e quando esso
entrerà
in vigore, la già scarna disciplina relativa al contenuto
della
L.T.A. potrà essere in pratica derogata dal vettore senza
conseguenze negative (23).
Strettamente correlati alle peculiari funzioni della AWB nei trasporti
internazionali sono gli artt.
10 e 16 della Convenzione. L'art.
16
stabilisce infatti l'obbligo del
mittente di fornire al vettore la documentazione necessaria
all'espletamento delle formalità doganali, amministrative e
di
polizia relative al carico. II vettore non è tenuto a
controllare la correttezza di tale documentazione ed il mittente
è responsabile nei suoi confronti per i danni che potessero
occorrergli al riguardo, così come è
responsabile, ex
art. 10, della irregolarità delle indicazioni
relative alla
merce inserite nella L.T.A. da lui fornite (24).
La norma ha grande importanza in quanto, nei trasporti internazionali,
il tempo speso per l'adempimento di quelle formalità
pubblicistiche occupa una percentuale molto alta del trasporto aereo.
La irregolarità della documentazione può quindi
causare
notevoli danni, in quanto determina enormi aumenti nei costi di
giacenza ed immagazzinaggio, già di per sé assai
elevati.
La normativa del codice
della navigazione relativa alla L.T.A.
applicabile ai trasporti nazionali e, con criteri di cui all'art. 10
cod. nav., ai trasporti aerei internazionali non governati dalla
convenzione di Varsavia, è contenuta negli articoli da 956 a
984.
Mentre in generale la disciplina nazionale può dirsi
ispirata a
quella della Convenzione, nello specifico settore della L.T.A. si
possono notare sostanziali divergenze, dovute in parte a
necessità di collegamento con la restante disciplina di
diritto
civile italiano sui titoli di credito, in parte ai tentativo di
avvicinare la figura della L.T.A a quella delie polizze di carico
marittime.
Ad ogni modo le norme del codice (artt. da 961 a 964) relative alla
funzione della L.T.A. come titolo di credito (norme che ricalcano
quelle dettate per le polizze di carico marittime) non hanno oggi
alcuna utilità pratica in quanto, essendo la L.T.A. sempre
dichiarata non negoziabile, esse disciplinano fattispecie che non
trovano più rispondenza nella realtà.a normativa
codicistica risulta quindi in sostanza molto più arretrata
rispetto all'evoluzione della prassi di quanto non sia la normativa
riportata nelle convenzioni internazionali (25).
Resta ora da farsi un breve cenno riguardo all'applicabilità
delle normative esaminate ai diversi casi di trasporto internazionale.
Il problema non è di poco conto, in quanto i successivi
emendamenti alla convenzione di Varsavia hanno avuto sempre meno
successo. Addirittura, a circa un decennio dalla firma, non sono ancora
entrati in vigore né il protocollo
di Guatemala del 1971,
né i quattro protocolli di Montreal del 1975.
Al giorno d'oggi, oltre a pochi casi in cui è applicabile il
codice della navigazione, a seconda dell'itinerario un trasporto aereo
internazionale di merce può essere governato dalla convenzione
di Varsavia del 1929 oppure dal testo
emendato all'Aja nel 1955.
Anche se il protocollo dell'Aja ha ricevuto le ratifiche della
maggioranza degli aderenti alla convenzione di Varsavia, tuttavia i
casi in cui trova applicazione la Convenzione nel testo originale sono
quantitativamente preponderanti.
Infatti gli U.S.A., che detengono una sostanziosa fetta del trasporto
aereo, non si sono vincolati al protocollo
dell'Aja, cosicché
tutti i voli da e per gli Stati Uniti, anche se destinati o provenienti
da paesi ratificatari del protocollo dell'Aja, sono regolati dal testo
originale della Convenzione. 4. La struttura della
L.T.A..
Le L.T.A. internazionali sono redatte, come già accennato,
su di un modulo uniforme IATA, noto come Universal Air Waybill
composto da un set comprendente 3 originali e 9 copie (26).
In questo modulo sono predisposte varie caselle, destinate a contenere
le indicazioni da inserirsi sulla L.T.A. Non tutte le indicazioni
previste sono da ritenersi indispensabili, cosicché spesso
la
L.T.A. può apparire scarna od incompleta.
A grandi linee la lettera di trasporto aereo può essere
divisa
in tre parti. La prima, contenuta nel settore superiore del modulo,
riporta le indicazioni relative al tipo di trasporto, i dati di vettore
e mittente, le indicazioni doganali ed assicurative.
La seconda parte è dedicata ai dati relativi al carico, come
peso, natura, dimensioni e quantità della merce. La terza,
situata nel settore inferiore del modulo, viene occupata dai dati
riguardanti le tariffe applicate, nonché dalla firma e dalle
dichiarazioni eventualmente rese dal mittente (27).
Ogni L.T.A. viene identificata da un numero progressivo di otto cifre
che compare negli angoli superiori del modulo (28).Tale
numero, in pratica il codice d'identificazione della spedizione, deve
essere sempre preceduto dal numero di codice
in tre cifre che
identifica la compagnia IATA emittente.
Immediatamente sotto si trova, espresso mediante un apposito
codice
di tre lettere, l'aeroporto di partenza. Segue un ampio
spazio dedicato al nome e all'indirizzo del mittente, in cui
è
spesso inserito anche il numero telefonico, utile per eventuali
comunicazioni urgenti.
Successivamente si incontra lo spazio dedicato ai dati del
destinatario (nome, indirizzo ed eventualmente telefono), seguito
da quello relativo a nome ed indirizzo dell'agente del vettore che
emette la L.T.A..
Accanto a ciascuno degli spazi dedicati rispettivamente a mittente,
destinatario ed agente, si trova una piccola casella; in essa il
vettore può inserire un numero di codice o di conto con cui
identifica i soggetti indicati, nel caso in cui abbia con essi rapporti
particolarmente intensi o frequenti. È pure prevista una
casellina in cui l'agente indica il suo numero di codice attribuitogli
dalla IATA (29). Sotto, si
trova uno spazio in cui inserire l'aeroporto di partenza e l'itinerario
prescelto, nel caso in cui il volo non sia diretto.
Questo primo gruppo di indicazioni testé descritto occupa la
metà sinistra del terzo superiore della L.TA. La
metà
destra invece riporta: a) il nome e la ragione sociale del vettore
emittente; b) la stampigliatura not
negotiable Air Waybill; e) l'avviso
che il trasporto è soggetto alle condizioni di trasporto
retrostanti, alla convenzione
di Varsavia del 1929 e, mancando la
dichiarazione di valore, ai limiti colà previsti; d) le
indicazioni speciali, facoltative, relative alle modalità di
pagamento (p. es.: con assegno; o speciali istruzioni valutarie, etc).
A questo punto si presenta una striscia di caselline che al profano
possono apparire poco decifrabili. Esse servono nel caso di trasporto:
nella prima è inserita la sigla della località
d'arrivo,
seguita dal nome del primo vettore; nelle successive, alternativamente,
le sigle IATA dei successivi scali e dei vettori che si occuperanno
delle relative tratte di trasporto.
Queste caselline riempiono soltanto una metà del modulo:
l'altra
metà è occupata da altre caselline, riservate,
nell'ordine: 1) alla sigla di tre lettere indicante la valuta in cui
è trattato il trasporto, secondo le norme IATA; 2) ad un
codice
relativo alla tariffa, ad uso del vettore; 3) all'indicazione se il
nolo è pagato alla partenza o deve essere riscosso
all'arrivo;
4) alla indicazione se eventuali oneri diversi dal nolo siano stati
pagati o vadano riscossi a destinazione (30); al valore dichiarato per la
spedizione dal mittente; 6) al valore doganale dichiarato.
Le ultime due indicazioni rivestono particolare importanza. Se infatti
il mittente dichiara che la merce ha un determinato valore, non si
applica la limitazione prevista dalla convenzione
di Varsavia (art.
22.2), ma la responsabilità del vettore
è determinata nei
limiti del valore dichiaratodal mittente. Ovviamente la dichiarazione
di valore comporta aumenti di tariffa proporzionali al valore
dichiarato. Se il mittente non dichiara nulla, nella casellina viene
inserita la sigla NVD (no
value declared). Identica sigla viene usata, in altra
apposita casellina, nel caso in cui non venga fatta dichiarazione di
valore doganale (31).
La successiva striscia di caselle inizia con quella per l'aeroporto di
destinazione. Segue quella in cui i vettori successivi, se credono,
possono inserire le indicazioni relative al volo; in ogni caso, non si
tratta di dati impegnativi di fronte al mittente. La terza ed ultima
casella della striscia è destinata all'indicazione della
somma
assicurata. Essa è da collegarsi al servizio di
assicurazione
che i vettori forniscono alle condizioni riportate sul retro della
L.T.A. e dietro pagamento del relativo premio. Non tutti i vettori
esplicano tale servizio; le L.T.A. di coloro che non la offrono
riportano questa casella oscurata.
Con ciò è completo l'esame della prima parte
della lettera di trasporto aereo.
La seconda parte, situata nel settore centrale del modulo, si occupa
dei dati relativi alla merce.
Il primo ampio spazio che si incontra deve essere riempito con le
handling information.
In esso devono essere inseriti tutti i dati che
non trovano posto in altre apposite caselle del modulo,
nonché
le istruzioni date dal mittente. Perciò qui trovano posto,
fra
le altre cose:
a) la descrizione delle marche, i numeri
e i metodi d'imballaggio della merce;
b) la clausola notify, ossia
l'indicazione di colui
al quale deve essere notificato, oltre al destinatario, l'arrivo della
merce;
e) l'indicazione degli altri eventuali documenti
che viaggiano con la merce;
d) le eventuali dichiarazioni speciali
per la dogana;
e) il peso netto della spedizione, ove
richiesto;
f) le indicazioni di eventuali servizi
opzionali
richiesti e/o istruzioni speciali (p. es. : riconsegna a domicilio del
destinatario) (32);
g) la eventuale indicazione che la merce
sta tornando al mittente in quanto non accettata dal destinatario;
h) il richiamo alla extension list nel
caso di trasporti consolidati.
Alle handling information
segue una serie di colonne relative ai dati dettagliati del carico e
del nolo.
La forma verticale delle caselline è in funzione della
descrizione della merce, che si trova all'estrema destra; in pratica,
ciascuna informazione si trova allineata al relativo tipo di merce, con
ciascun relativo totale indicato alla base delle colonne. Partendo da
sinistra si incontra:
1) numero dei colli trasportati per
ciascun tipo di merce, e totale;
2) peso lordo, singolo e totale, dei
colli, con indicazione della unità di misura;
3) sigla del tipo di tariffa applicata;
4) altre indicazioni in relazione a
tariffe di tipo speciale;
5) peso su cui è calcolato
l'ammontare del nolo;
6) ammontare unitario del nolo per ciascuna merce
(nolo/kg di merce);
7) ammontare totale del nolo, per ciascuna voce di
carico ed in totale.
All'estrema destra si trova un ampio spazio dedicato alla natura e
quantità della merce. In esso deve essere riportata una
sintetica ma precisa indicazione della natura del carico, le sue
dimensioni, l'indicazione se si tratti di restricted articles(33),
l'eventuale uso di ULD (34).
Se lo spazio non è sufficiente alla bisogna, si indica soli
il numero dei colli, il loro peso totale ed il volume occupato,
rimandando per gli altri dati alla extension
list. Questa viene redatta in numero di copie pari a
quello della L.T.A. e contiene per esteso tutti quei dati che per
motivi di spazio non si sono potuti indicare sul documento di trasporto
a cui va allegata. L'uso della extension
list è prassi normale nei trasporti consolidati
od in container(35).
Resta da esaminare la parte inferiore del modulo. Sulla sinistra si
trovano varie caselline, relative alle tariffe. La prima colonna si
riferisce ai noli riscossi alla partenza (prepaid), la
seconda a quelli che dovranno essere pagati a destinazione (collect).
Dall'alto in basso si ha il nolo peso, il corrispettivo per l'eventuale
maggiore dichiarazione di valore, le tasse, le tariffe per ulteriori
spese e servizi (separati per agente e vettore), i totali di quanto
addebitato divisi fra prepaid e collect, ed infine la valuta adoperata
ed il tasso di conversione.
Nella parte inferiore destra troviamo invece l'indicazione analitica
mediante sigla delle voci tariffarie addebitate ed il loro
ammontare (36).
Segue la dichiarazione dello speditore che certifica la correttezza dei
dati inseriti in L.T.A., con in calce lo spazio per la sottoscrizione
del documento di trasporto. Infine, la data ed il luogo di emissione
della L.T.A., e la firma del
vettore o del suo agente (37). 5. Il retro della L.T.A.
Sul retro della copia della L.TA (sia nazionale che internazionale)
destinata al mittente sono riportate le conditions of contract
predisposte dal vettore.
Nel caso di lettera di trasporto aereo internazionale, tali condizioni
sono uniformi per tutte le compagnie, in quanto studiate dalla IATA e
rese obbligatorie per i vettori affiliati (38).
La loro origine IATA è evidenziata dalla loro struttura,
ispirata a principi propri degli ordinamenti di common law.
L'analisi dettagliata di tali condizioni esula dall'ambito del presente
lavoro (39). In questa sede basterà
ricordare soltanto che esse non esauriscono la normativa contrattuale
che regola il trasporto, ma si inquadrano nell'ambito delle
più generali «condizioni di trasporto»,
di cui costituiscono il nucleo.
Anche queste ultime sono di derivazione IATA, ma a differenza delle
condizioni di contratto non sono obbligatorie. È tuttavia da
rilevare che in concreto i vettori si sono uniformati ai suggerimenti
IATA, talché a grandi linee si può affermare che
anche le condizioni di trasporto sono internazionalmente uniformi.
In campo nazionale le condizioni di trasporto riportate sul retro delia
L.T.A. sono assai meno elaborate; tuttavia, anche in questo settore si
registra una notevole uniformità, principalmente per il
fatto che l'esiguità del loro numero e la dominante presenza
della compagnia di bandiera hanno fatto convergere i consensi verso una
formulazione standard
ormai da tempo cristallizzata e collaudata. 6. Il futuro della L.T.A.
Come gli altri settori del trasporto aereo, anche quello
relativo alla documentazione sta facendo notevoli passi avanti grazie
ai progressi dell'elettronica e dell'informatica.
Grazie ad essi si sta diffondendo la emissione computerizzata della
L.T.A.. Si va dai casi più semplici, in cui il modulo
singolo viene compilato su macchine elettroniche che sono in grado di
fornire tariffe ed altri dati, ai casi più sofisticati in
cui i moduli delle lettere di trasporto, anche forniti su modulo
continuo, sono compilati a mezzo di un terminale che, collegato con i
computer centrali presso la compagnia vettrice, fornisce dati
aggiornati su voli, spazi disponibili, tariffe, etc. (40).
In questa direzione si sta progettando un vasto sistema centrale
integrato che sarà in grado di gestire quasi tutto il
trasporto aereo mondiale di merci, con relativa emissione dei documenti
di trasporto. Un tale sistema dovrebbe portare un notevole vantaggio in
termini di celerità del trasporto; specialmente le
spedizioni attraverso vettori successivi risulteranno assai
semplificate rispetto al presente.
È presente che l'uso di mezzi elettronici e computer
porterà alla scomparsa del mezzo documentale cartaceo in
favore della registrazione dei dati in apposite data-bank gestite
da computer.
Ciò segnerà la definitiva fine della
possibilità - già oggi solo teorica - di
negoziare la L.T.A., ma in compenso permetterà di ottenere
copie video o stampa del documento in ogni luogo desiderato,
svincolandosi dalla emissione di un numero predeterminato di copie.
A questi possibili sviluppi tecnologici il protocollo
di Montreal n. 4 ha aperto la strada dal punto di vista
giuridico, prevedendo che la L.T.A. possa essere sostituita da
qualsiasi altro mezzo che registri permanentemente i dati del trasporto
e che sia accessibile al mittente (41).
Fino a che tale protocollo non entrerà in vigore (e,
soprattutto, sarà adottato dagli U.S.A.) rimarrà
comunque in uso la tradizionale L.T.A., elemento imprescindibile del
trasporto in base alla normativa vigente.
Note:
1. Per un dettagliato panorama bibliografico
sull'argomento si rimanda a JACCHIA,
Lettera di trasporto aereo, in Enc. del diritto,
XXIV, 1974, pag. 175. Alle opere colà citate possono essere
aggiunte: CASSONI, I
titoli di partecipazione, obbligazionari e rappresentativi di merci,
Padova 1978, pag. 96; SILINGARDI,
Titoli di trasporto negoziabili, operazioni di credito e vendita su
documenti, in Studi
marittimi n. 11, 1981, pag. 22; GRIGOLI, Diritto della navigazione,
Torino 1982, pag. 3 18; ZAMPELLA, Documenti
mercantili e commercio internazionale, Milano 1985, pag.
231.
2. Pertanto, per quanto riguarda i voli internazionali, il
presente studio si occuperà delle L.T.A. emesse dai vettori
aderenti alla IATA, con l'avvertenza che concettualmente i documenti di
trasporto emessi dai vettori non IATA si discostano solo marginalmente
dalle procedure che verranno descritte.
3. Questo tipo di evoluzione è dovuto
alle caratteristiche del trasporto aereo, che per la sua
rapidità impedisce in genere al ricevitore di poter avere
materialmente in mano, per altra via che non sia il vettore stesso, la
L.T.A. prima dell'arrivo della merce. Sulla superfluità di
emettere un titolo di credito nel trasporto aereo si vedano:
BERLINGIERI-VERRUCOLI, Il
trasporto combinato: nuove problematiche in tema di
responsabilità e documentazione, in Dir. mar. 1972,
pag. 213; CARBONE, Il
trasporto marittimo di cose nel sistema dei trasporti internazionali,
Milano, 1976, pag. 116.
4. Di ciò è conscia la
migliore dottrina. Per tutti, confronta JACCHIA, op. cit., pagg.
179 e 184, e la completa bibliografia ivi citata, note 13 e 24. Contra, isolato,
VOLLI, Lettera di
trasporto aereo, in Novissimo
digesto it., IX, 1957, pag. 775..
5. L'emissione di una lettera di trasporto aereo
non è da considerarsi, nel settore internazionale, elemento
imprescindibile del contratto di trasporto, (art. 5.2 convenzione di
Varsavia). Nell'ambito normativo nazionale, dato che l'art. 950 cod.
nav. richiede la prova ad probationem del contratto, la L.T.A. di fatto
assume tale funzione, divenendo così in genere un elemento
indispensabile nel quadro dei trasporti nazionali (cfr. JACCHIA, op. cit., pag.
177).
6. L'agente merci è in pratica un
rappresentante
del vettore che si incarica di concludere i contratti di trasporto con
i clienti. Essendo in genere uno spedizioniere, l'agente viene spesso a
concludere contratti in cui da un lato agisce in nome e per conto del
vettore, dall'altro in nome proprio e per conto del mittente.
Per un'analisi del fenomeno, si veda FOGLIANI,
Il ruolo dello
spedizioniere - agente merci nel trasporto aereo,
in Archivio Giuridico
Filippo Serafini, 1988, fasc. 3., pag. 74.
7. Secondo l'articolo
9 della convenzione di Varsavia del
1929 la mancanza di alcune determinate indicazioni sulla
L.T.A. fa
perdere al vettore la facoltà di avvalersi della limitazione
di
responsabilità.
8. I poteri connessi con la rappresentanza che la
compagnia aerea concede all'agente IATA sono contenuti nel contratto di
agency che
lega le parti. Il mittente d'altra parte può invocare la
propria
buona fede e pretendere l'adempimento da parte del vettore, in quanto
fra le condizioni di trasporto indicate sul retro della L.T.A.
è
esplicitamente indicato che no
agent, servant or representative of the carrier has authority to alter,
modify or waive any provision of this contract.
9. La sottoscrizione del vettore o del suo agente
può, a
norma dell'art.
6.4 della convenzione di Varsavia, essere apposta
mediante timbro.
10. Se lo stato della merce alla partenza è stato
constatato alla presenza del vettore o del suo agente, di
ciò
deve essere fatta menzione,
exart.
11.2 della convenzione di Varsavia
a cui si conforma l'art. 960 cod. nav., anche sulla L.T.A.;
perciò, in questi casi, la L.T.A. prova anche lo stato della
merce alla partenza.
11. La norma, contenuta nell'articolo
11.2 della
convenzione di Varsavia e ripetuta dall'art. 960 cod. nav.,
opera un
capovolgimento della presunzione di conformità prevista
dalla
disciplina riguardante la polizza di carico. La L.T.A. viene
considerata come prova contro il vettore riguardo a natura,
qualità, quantità e stato della merce soltanto se
il
vettore ha verificato tali condizioni, e se tale verifica consta della
lettera di trasporto aereo. Tale regime normativo fa sì che
raramente il vettore faccia uso del suo diritto ispettivo sulla merce,
e che in effetti non si ponga nel trasporto aereo il problema delle
riserve (tipo «dice essere», «ignoro
peso»,
etc.) che ha invece tanta importanza nel trasporto marittimo. L'art. 11
della Convenzione non è stato innovato neppure dal
protocollo di
Montreal n. 4, il quale si è limitato ad estendere
il regime
probatorio appena descritto anche gli altri mezzi di registrazione dei
dati del trasporto ivi previsti all'art. 5.2 (emendato).
Anche nei rapporti fra vettore ed agente è da ritenersi che
la
L.T.A. abbia ridottissimo valore probatorio, salvo il controllo del
vettore al momento della consegna da parte dell'agente. Tuttavia, tale
regime probatorio non deriva dalla normativa sul trasporto aereo poco
sopra citata, ma dalla circostanza che, essendo la L.T.A. compilata
dall'agente, il suo contenuto fa prova contro quest'ultimo ma non a suo
favore.
12. A volte il vettore non sottoscrive nulla, ma
prende
semplicemente in consegna la merce, e di ciò viene dato atto
da
documentazione di altro tipo.
13. La banca può incassare il
corrispettivo sia per
mandato del venditore, sia perché ha finanziato quest'ultimo
anticipandogli in patria quanto dovrebbe versargli all'estero il
compratore.
14. Questa procedura comporta il problema che, in
caso di
danni al carico, è la banca a rimanere legittimata
all'azione
contro il vettore, in quanto essa è il ricevitore normale.
Affinché il vero interessato, il quale peraltro ha
già
sborsato alla banca il prezzo della merce integra, possa tentare di
ottenere il ristoro dei danni del vettore, è necessario che
ottenga dalla banca una vera e propria cessione dei diritti scaturenti
dal contratto di trasporto.
15. II fatto che sia l'agente a compilare la L.T.A., unito
al
peculiare valore che a tali indicazioni attribuisce la normativa IATA a
cui è sottoposto l'agente stesse, possono far ritenere che
tali
indicazioni nell'ordinamento italiano siano da considerarsi scritture
contabili dell'impresa, e come tali facciano piena prova, ex art. 2709 c.c.,
contro l'imprenditore (ovvero l'agente) che le ha redatte.
16. Ricordiamo che le principali convenzioni
riguardanti
il trasporto aereo sono: 1) la «convenzione
per l'unificazione di
alcune norme relative al trasporto aereo internazionale»
firmata
a Varsavia il 12 ottobre 1929 (convenzione di Varsavia) ed
introdotta
nell'ordinamento italiano con legge 12 maggio 1932, n. 841: costituisce
tuttora il sistema di base della normativa in materia; 2) il
«protocollo dell'Aja» del 1955,
contenente importanti
emendamenti alla convenzione di Varsavia, reso esecutivo con legge 3
dicembre 1962, n. 1832; 3) la «convenzione
supplementare»
firmata a Guadalajara il 18 settembre 1961, entrata in vigore
L' 1
maggio 1964 e resa esecutiva in Italia con legge 11 giugno 1967 n. 459,
che estende la normativa della convenzione di Varsavia al vettore di
fatto.
Oltre a queste convenzioni esistono anche il protocollo
di Città
del Guatemala, firmato nel 1971, ed i quattro protocolli di
Montreal
del 1975, i quali non sono tuttavia ancora entrati in vigore. Di questi
ulteriori cinque protocolli, tutti destinati ad emendare la convenzione
di Varsavia, il parlamento italiano ha autorizzato la ratifica con
legge 26 febbraio 1981, n. 43 (GU. n. 62 del 4 marzo 1981). Gli
strumenti di ratifica sono stati depositati il 2 aprile 1985.
17. Art. 2 delle Conditions of contract
standard riportate sul retro dell'originale della L.TA. per il mittente.
18. A titolo di esempio, si ricordi che
l'art. III del protocollo
di
Montreal n. 4 prevede che la L.TA. possa essere dal vettore
sostituita
(previo consenso del mittente) da «any other means which would
preserve a record of the carriage to be performed».
Ci si riferisce ai mezzi fortuiti dell'informatica, che saranno presto
disponibili per il vettore. Considerare quindi la L.TA o gli altri
mezzi sostitutivi come qualcosa fatta «on behalf of the consigner»
appare una forzatura ingiustificata.
19. Secondo la convenzione di Varsavia (art. 8) la AWB deve
contenere le seguenti indicazioni: a) luogo e data di emissione; b)
luogo di partenza e di arrivo; e) gli scali previsti per il volo; d)
nome ed indirizzo del mittente; e) nome ed indirizzo del primo vettore;
f) nome ed indirizzo del destinatario, se il caso lo richiede; g) la
natura delle merci; h) numero dei colli, metodi di imballaggio e marche
o numeri apposti; i) peso, quantità volume o dimensioni
della
merce; j) le condizioni apparenti della merce e dei colli; k) il nolo,
se è stato stabilito, la data ed il luogo di pagamento, e la
persona che deve eseguirlo; 1) se le merci viaggiano in contrassegno,
il loro valore ed, eventualmente, le spese incontrate; m) il valore
delle merci dichiarato ai sensi dell'art. 22; n) il numero di parti
della L.TA.; o) i documenti accompagnatori della merce consegnati al
vettore; p) se concordati, la data di consegna ed il tragitto da
seguirsi; q) l'avvertimento che il trasporto è soggetto alle
norme relative alla limitazione di responsabilità stabilite
dalla Convenzione.
Il codice della navigazione (art. 958), prevede invece le seguenti
indicazioni: a) nome e domicilio del vettore; b) nome e domicilio del
mittente; e) luogo di destinazione e, quando la lettera è
nominativa, il nome ed il domicilio del destinatario; d) la natura, la
qualità e la quantità delle cose da trasportare,
nonché il numero, il peso e le dimensioni dei colli e le
marche
che li contrassegnano; e) lo stato apparente delle merci ovvero degli
imballaggi; f) il luogo e la data di caricazione; g) il prezzo del
trasporto, nonché la data ed il luogo del pagamento e la
persona
che deve eseguirlo; h) il prezzo delle cose e l'ammontare delle spese,
se il trasporto è fatto contro assegno; i) l'eventuale
valore
dichiarato; I) i documenti consegnati al vettore in accompagnamento
della lettera; m) la durata del trasporto e l'indicazione sommaria
della via da seguire, se sono state convenute.
20. La somma limite, stabilita in 250 franchi oro
Poincaré per chilo, potrà essere modificato
dall'eventuale entrata in vigore dei protocolli di Montreal, i quali,
modificando il parametro di riferimento, la ha fissata in 17 diritti
speciali di prelievo. È comunque da rilevare che l'Italia,
con
un provvedimento legislativo che ha suscitato notevoli dubbi di
legittimità sia costituzionale che internazionale, ha
unilateralmente modificato con legge 26 marzo 1983 n. 84 i limiti in
vigore. Con detta legge il limite è stato sganciato dal
franco
oro Poincaré e fissato in 17 diritti speciali di prelievo.
Per
un esame del problema, si veda BALLARINO, Commento alla Legge 26 marzo 1983,
n. 84, in Le nuove
leggi civili commentate, 1983, pag. 1099. In
giurisprudenza, vedasi Cass. 4 dicembre 1984 n. 6750, in Trasporti 34/1984,
pag. 101, con annotazione di FOGLIANI.c.
21. II
protocollo di Montreal n. 4 ha eliminato l'ultima
di queste indicazioni, ma l'ha sostituita con quella del peso della
merce consegnata..
22. II codice della navigazione, invece, pur prevedendo
(art. 958) un certo numero di indicazioni da inserirsi in L.T.A., non
sanziona la mancanza di esse con la decadenza del beneficio
del limite di responsabilità per il vettore.
23. Per una comparazione fra il regime della L.TA
secondo
la convenzione di Varsavia e quello secondo il protocollo di Montreal
n. 4 si veda VOLLI, Lettera
di trasporto aereo, in Novissimo Digesto It.,
appendice IV, 1980, pag. 870.
24. Gli emendamenti successivi alla convenzione di
Varsavia non hanno sostanzialmente intaccato tali principi, ma si sono
limitati a puntualizzarli per renderne più precisa
l'applicazione. Il protocollo dell’Aja specifica infatti che
la
responsabilità del mittente non è diretta verso
il
destinatario, ma è in funzione di garanzia dei confronti del
vettore, che resta sempre responsabile nei confronti del ricevitore.
Il protocollo
di Montreal n. 4 completa poi il piano normativo,
statuendo, in modo innovativo, che anche il vettore è
responsabile dei danni che possono ricadere sul mittente per la
irregolarità o la mancanza o non veridicità delle
indicazioni che egli vettore pone sulla L.TA. o nelle registrazioni di
dati previste dall'art. 5 punto 2 (emendato).
25. Soltanto in un caso che il codice della navigazione
dimostra
maggiore aderenza alla prassi, e cioè laddove prevede (art.
956)
che sia il vettore ad emettere la L.T.A. anziché, come
previsto
dalla Convenzione, il mittente. Ciò deriva dal fatto che
mentre
il nostro legislatore si è invece ispirato al regime delle
polizze di carico marittime (art. 458 cod. nav.),
quello di Varsavia ha
invece preso spunto da quello delle lettere di vettura terrestri, che
in effetti vengono rilasciate dal mittente (cfr. art. 1684 c.c.).
26. Ciascuna L.T.A. internazionale è
composta da un
set di 12 moduli numerati progressivamente, comprendenti 3 originali, 6
copie e 3 copie supplementari. Detti moduli sono così
suddivisi:
nn. 1, 2, e 3: originali rispettivamente per il vettore, per il
destinatario e per il mittente; nn. da 4 a 9: copie, con funzione di
ricevuta della consegna (n. 4), per l'aeroporto di destinazione (n. 5),
per il primo (n. 8), il secondo (n. 7) e il terzo (n. 6) eventuali
vettori successivi, per l'agente (n. 9); infine, le tre copie
supplementari (nn. 10, 11 e 12) a disposizione del vettore.
27. Le indicazioni inserite in L.T.A. devono essere scritte
a
macchina, in caratteri latini e numeri arabi; le lingue ammesse sono
l'inglese, il francese e lo spagnuolo. Nel caso sia usata una lingua
diversa, deve essere posta accanto la traduzione inglese della
indicazione.
28. II vettore può inserire il numero di
identificazione
anche sulla parte inferiore destra della L.TA. Il numero della L.TA.
è stampato anche sul set di autoadesivi bianco gialli che
saranno applicati, a fini identificativi, sulla merce a ciascuna
L.T.A.. È in corso di studio, e se ne prevede in breve
l'introduzione,
un nuovo metodo di numerazione automatica «neutra»
(cioè indipendente dalla compagnia aerea emittente) che
potrà permettere la gestione al traffico aereo merci
mediante
banche dati centralizzate.
29. Risoluzione IATA n. 821. Il numero di codice IATA viene
assegnato all'agente nel momento in cui sottoscrive lo «IATA Cargo Agency Agreement»,
con cui assume la rappresentanza delle compagnie aeree che gli
rilasceranno l’appointment.
30. Non è possibile frazionare il
pagamento del
nolo in parte alla partenza ed in parte all'arrivo; lo stesso dicasi
per gli ulteriori oneri.
31. Ricordiamo che il mittente è
responsabile verso
il vettore per le errate indicazioni o insufficienza dei documenti e
delle indicazioni doganali (art.
16, punto 1 della convenzione di
Varsavia).
32. Non
sono accettate dai vettori L.TA. che richiedano di ottenere dal
destinatario prove di pagamento, accettazione di assegni, etc. a fronte
della riconsegna della merce. Non sono neppure accettate L.T.A. che
riportino istruzioni tali da rendere in pratica il documento di
trasporto negoziabile o rappresentativo delle merci. Contra, VOLLI, op. cit.,
pag. 775-776 il quale, oltre a ritenere possibili nella pratica tali
ipotesi, si dimostra fautore della negoziabilità della
L.T.A..
33. Per «restricted
articles»
si intendono quelle merci di natura delle quali richiede speciali
precauzioni, documenti o permessi per il trasporto. Fra esse
ricordiamo, a titolo di esempio, gli animali vivi, armi, munizioni,
esplosivi, merci pericolose, salme e resti umani, merci facilmente
deteriorabili, valori, veleni, preparati biologici e radioattivi,
etc.
34. Gli ULD (unit load devices) sono dei
particolari
contenitori, disponibili in diversi formati, studiati apposta in quanto
a foggia e dimensioni per assicurare il miglior sfruttamento delle
stive degli aeroplani. Le compagnie aeree, per favorirne l'uso,
praticano consistenti riduzioni tariffarie alle spedizioni in essi
imballate.
35. Per trasporti consolidati si intendono quelli
in cui uno spedizioniere (che assume appunto il nome di consolidatone)
raduna in un unico collo le spedizioni di più clienti. In
tali casi egli ottiene dal vettore aereo una sola L.T.A. (detta
«mother air
waybill» - MAWB) e rilascia invece proprie
L.T.A. («house
air way-bill» - AWB) a ciascuno dei suoi
clienti, risultando perciò egli e non la compagnia aerea
vettore contrattuale nei loro confronti.
Per un esame approfondito della figura del consolidatore si veda
FOGLIANI - BISOGNO, Il
fenomeno della consolidazione nel trasporlo aereo, in Archivio Giuridico Filippo
Serafini, 1988, fasc. 3, pag. 97.
36. Ad esempio, per assicurazione, tratte di
trasporto in superficie, immagazzinaggio, uso di ULD, ritiro a
domicilio ed imballaggio, etc.
37. Secondo la
convenzione di Varsavia (art. 6.4) la firma del mittente
può anche essere stampato o apposta mediante un timbro sulla
L.TA; quella del vettore può essere timbrata, ma non
stampata. La prassi registra un amplissimo uso di tale
facoltà, che il protocollo di Montreal n. 4 ha ampliato,
prevendendo anche per il vettore la possibilità di apporre
la propria sottoscrizione a stampa..
38. Risoluzione IATA n. 600 b.
39. Cfr. al riguardo, COMENALE PINTO, Condizioni generali di contratto
e condizioni di trasporto nella lettera di trasporlo aereo,
in Archivio Giuridico
Filippo Serafini, 1988, fasc. 3, pag. 51..
40 Fra i primi sistemi di questo tipo ad
entrare in funzione ricordiamo quello denominato «FAST - Cargo Routing and Control
System», in grado di emettere una L.T.A. in
relazione ai dati sugli spazi di bordo disponibili forniti da un
computer centrale. Per una precisa descrizione del sistema si consulti
COMENALE PINTO, La
prenotazione elettronica di spazio, in Archivio Giuridico Filippo
Serafini, 1988, fasc. 3, pag. 137.
41. Art. III del protocollo
di Montreal n. 4, che modifica l'art. 5 della convenzione di
Varsavia introducendo la previsione che, in caso la L.T.A. non sia
emessa ma siano stati registrati i dati del trasporto, il mittente
possa richiedere separate ricevute a riprova della avvenuta
registrazione dei dati. Sulla natura della «receipt for the
cargo» riportante i dati registrati del trasporto e sulle
relative ipotesi di carattere probatorio si veda l'incisivo scritto di
BUSTI, La ricevuta
della merce nel trasporto aereo internazionale, in Trasporti 12, 1977,
pag. 61.
[*] N.B: il presente scritto è stato terminato il 20 luglio 1984 ed
è stato pubblicato su Archivio
giuridico "Filippo
Serafini", 1988,
fasc. 3, a pag. 117. Il
suo contenuto è aggiornato alla data in cui è
stato terminato. Non
si garantisce che alla data odierna la
normativa in vigore sia la stessa citata nello scritto. In
particolare,
si ricorda che:
a) la parte aeronautica del codice della navigazione
è stata
aggiornata dalla riforma intervenuta nel 2005-2006, sicchè i
riferimenti a detto codice contenuti nello scritto sono riferiti ad
articoli vigenti
prima di tale data, non più esistenti o aventi oggi
contenuto diverso;
I link della pagina erano funzionanti e puntavano a pagine esistenti
sino alla data del 24/7/2012. Non si garantisce che in data successiva
essi puntino a pagine effettivamente esistenti.