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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti


"Codice civile"

(Approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)
Testo aggiornato al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286

(a cura di Enzo Fogliani)



Libro Quarto
Delle obbligazioni

Titolo III
Dei singoli contratti

Capo XX
DELL'ASSICURAZIONE

Sezione IV
DELLA RIASSICURAZIONE

Art. 1928.
Prova. 

I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti assicurativi devono essere provati per iscritto.

I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i contratti di riassicurazione per singoli rischi possono essere provati secondo le regole generali.


Art. 1929.
Efficacia del contratto.

Il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l'assicurato e il riassicuratore, salve le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio a favore della massa degli assicurati.


Art. 1930.
Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa.

In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.


Art. 1931.
Compensazione dei crediti e debiti. 


In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a più contratti di riassicurazione, si compensano di diritto.

Sezione V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 1932.
Norme inderogabili.

Le disposizioni degli articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, secondo comma, 1901, 1903, secondo comma, 1914, secondo comma, 1915, secondo comma, 1917, terzo e quarto comma e 1926 non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato.

Le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge.



Indice del codice

artt. da 1919 a 1927 artt. da 1919 a 1927 (testo a cura di Enzo Fogliani) artt. 2934 a 2969 artt. da 2934 a 2969


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