Libro Quarto
Delle obbligazioni
Titolo III
Dei singoli contratti
Capo XX
DELL'ASSICURAZIONE
Sezione IV
DELLA RIASSICURAZIONE
Art. 1928.
Prova.
I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di
rapporti assicurativi devono essere provati per iscritto.
I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i
contratti di riassicurazione per singoli rischi possono essere provati
secondo le regole generali.
Art. 1929.
Efficacia del contratto.
Il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l'assicurato e il
riassicuratore, salve le disposizioni delle leggi speciali sul
privilegio a favore della massa degli assicurati.
Art. 1930.
Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa.
In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il
riassicuratore deve pagare integralmente l'indennità dovuta
al
riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.
Art. 1931.
Compensazione dei crediti e debiti.
In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del
riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine
della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a
più contratti di riassicurazione, si compensano di diritto.
Sezione V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 1932.
Norme inderogabili.
Le disposizioni degli articoli
1887,
1892,
1893,
1894,
1897,
1898,
1899, secondo comma,
1901,
1903, secondo
comma,
1914, secondo comma,
1915, secondo comma,
1917,
terzo e quarto comma e
1926 non possono
essere derogate se non in senso più favorevole
all'assicurato.
Le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono
sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge.