Libro Quarto
Delle obbligazioni
Titolo III
Dei singoli contratti
Capo XX
DELL'ASSICURAZIONE
Sezione I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1882.
Nozione.
L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore,
verso
pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i
limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a
pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente
alla vita umana.
Art. 1883.
Esercizio delle
assicurazioni.
L'impresa di assicurazione non può essere esercitata che da
un
istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e
con
l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.
Art. 1884.
Assicurazioni mutue.
Le assicurazioni mutue sono disciplinate dalle norme del presente capo,
in quanto compatibili con la specialità del rapporto.
Art. 1885.
Assicurazioni contro i
rischi della navigazione.
Le assicurazioni contro i rischi della navigazione sono disciplinate
dalle norme del presente capo per quanto non è regolato dal
codice
della navigazione.
Art. 1886.
Assicurazioni sociali.
Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In
mancanza si applicano le norme del presente capo.
Art. 1887.
Efficacia della proposta.
La proposta scritta diretta all'assicuratore rimane ferma per il
termine di quindici giorni, o di trenta giorni quando occorre una
visita medica. Il termine decorre dalla data della consegna o della
spedizione della proposta.
Art. 1888.
Prova del contratto.
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la
polizza
di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a
spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso
può esigere la presentazione o la restituzione
dell'originale.
Art. 1889.
Polizze all'ordine e al
portatore.
Se la polizza di assicurazione è all'ordine o al portatore,
il
suo trasferimento importa trasferimento del credito verso
l'assicuratore, con gli effetti della cessione.
Tuttavia l'assicuratore è liberato se senza dolo o colpa
grave
adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore
della polizza, anche se questi non è l'assicurato.
In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all'ordine,
si applicano le disposizioni relative all'ammortamento dei titoli
all'ordine.
Art. 1890.
Assicurazione in nome
altrui.
Se il contraente stipula l'assicurazione in nome altrui senza averne il
potere, l'interessato può ratificare il contratto anche dopo
la
scadenza o il verificarsi del sinistro.
Il contraente è tenuto personalmente ad osservare gli
obblighi
derivanti dal contratto fino al momento in cui l'assicuratore ha avuto
notizia della ratifica o del rifiuto di questa.
Egli deve all'assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in
cui l'assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica.
Art. 1891.
Assicurazione per conto
altrui o per conto di chi spetta.
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto
di
chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal
contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere
adempiuti che dall'assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il
contraente, anche se in possesso della polizza, non può
farli
valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.
All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al
contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del
contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute
dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di
conservazione.
Art. 1892.
Dichiarazioni inesatte e
reticenze con dolo o colpa grave.
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a
circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o
non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il
vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando
il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro
tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della
dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere
esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione
in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso,
al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima
che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non
è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più
cose, il
contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle
quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893.
Dichiarazioni inesatte e
reticenze senza dolo o colpa grave.
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni
inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto,
ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso,
mediante
dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha
conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione
o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi
abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta
è
ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e
quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato
delle cose.
Art. 1894.
Assicurazioni in nome o
per conto di terzi.
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno
conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze
relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le
disposizioni degli articoli
1892
e
1893.
Art. 1895.
Inesistenza del rischio.
Il contratto è nullo se il rischio non è mai
esistito o
ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.
Art. 1896.
Cessazione del rischio
durante l'assicurazione.
Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la
conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al
pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli
sia
comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al
periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o
della conoscenza sono dovuti per intero.
Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un
momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi
nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.
Art. 1897.
Diminuzione del rischio.
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una
diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento
della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di
un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio
o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non
può esigere che il minor premio, ma ha la facoltà
di
recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è
stata
fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898.
Aggravamento del rischio.
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore
dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo
stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore
al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe
consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio
più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone
comunicazione
per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto
l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del
rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento
è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito
l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del
rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato
richiesto
un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione
in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di
recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la
comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non
risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non
avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse
esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta
è
ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel
contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio
fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1899.
Durata
dell'assicurazione.
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della
conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno
della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore,
in
alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre
una
copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio
rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto
annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni,
l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà
di
recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto
dalla fine dell’annualità nel corso della quale la
facoltà di recesso è stata esercitata
(1).
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o
più
volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata
superiore a due anni.
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni
sulla vita.
Art. 1900.
Sinistri cagionati con
dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti.
L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da
dolo
o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario,
salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo
o
da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve
rispondere.
Egli è obbligato altresì nonostante patto
contrario, per
i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del
beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o
nella
tutela degli interessi comuni all'assicuratore.
Art. 1901.
Mancato pagamento del
premio.
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita
dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro
del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi,
l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo
giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto
è
risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal
giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la
riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio
relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle
spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1902.
Fusione, concentrazione e
liquidazione coatta amministrativa.
La fusione e la concentrazione di aziende tra più imprese
assicuratrici non sono cause di scioglimento del contratto di
assicurazione. Il contratto continua con l'impresa assicuratrice che
risulta dalla fusione o che incorpora le imprese preesistenti. Per i
trasferimenti di portafoglio si osservano le leggi speciali.
Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa
assicuratrice, il contratto di assicurazione si scioglie nei modi e con
gli effetti stabiliti dalle leggi speciali anche per ciò che
riguarda il privilegio a favore della massa degli assicurati.
Art. 1903.
Agenti di assicurazione.
Gli agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione possono
compiere gli atti concernenti le modificazioni e la risoluzione dei
contratti medesimi, salvi i limiti contenuti nella procura che sia
pubblicata nelle forme richieste dalla legge.
Possono inoltre promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio in
nome dell'assicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli atti
compiuti nell'esecuzione del loro mandato, davanti
l'autorità
giudiziaria del luogo in cui ha sede l'agenzia presso la quale
è
stato concluso il contratto.
(1) Testo così modificato,
da ultimo, dall’art. 21, comma 3, della L.
23 luglio 2009, n. 99, Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione
delle imprese, nonchè in materia di energia. (in G.U. n.176 del 31.7.2009 -
Suppl. Ordinario n. 136).